(1) Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
A decorrere dall'inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
(1a) La Svizzera può mantenere fino al 31 maggio 2007 contingenti riguardanti l'accesso di lavoratori dipendenti in Svizzera e di lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicabile ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino al 31 maggio 20093. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Questi Stati membri possono introdurre le stesse limitazioni quantitative nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.4
(1b) Durante i due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l'accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.
Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.5
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Questi Stati membri possono introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.6
(1c) Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera può mantenere contingenti di accesso per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in Svizzera e i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a restrizioni quantitative.
Prima della fine del suddetto periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini della Croazia sulla base di un rapporto della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del suddetto periodo, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure per cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.
Al termine del periodo transitorio definito al presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Croazia. Quest'ultima può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.7
(2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all'articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
(2a) La Svizzera e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all'orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE8 01.41; da 45.1 a 45.4; 74.60; 74.70), di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo. Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 bis e 4 bis, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico tra le parti contraenti relativo alla prestazione di servizi (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, nella misura in cui copre la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità
concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenute specifiche qualifiche per le carte di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi9 e per i prestatori di servizi nei quattro settori sopramenzionati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo.
Prima del 31 maggio 2007, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro il 31 maggio 2007, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino al 31 maggio 200910. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cesserà il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui sopra al presente paragrafo.11
(2b) Durante i due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera, la Repubblica di Bulgaria e la Romania possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente Accordo, nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all'orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE12 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70). Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al
lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi13 e per i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dell'Accordo, nei quattro settori sopramenzionati.
Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.14
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.15
(2c) Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera e la Croazia possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente codici NACE16 01.41, da 45.1 a 45.4, 74.60 e 74.70). Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini della Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo,
possono essere mantenuti requisiti in materia di qualifiche per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi17 e per i prestatori di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, nei quattro settori sopra citati.
Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, il Comitato misto riesamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.18
(3) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell'ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15 000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115 500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(3a) Dall'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1a, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno19 conformemente alla tabella seguente:
Fino al
|
Numero di carte di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno
|
Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
|
31 maggio 2005
|
900
|
9 000
|
31 maggio 2006
|
1300
|
12 400
|
31 maggio 2007
|
1700
|
15 800
|
31 maggio 2008
|
2200
|
19 200
|
31 maggio 2009
|
2600
|
22 600. 20
|
(3b) Dall'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1b, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno21 conformemente alla tabella seguente:
Fino al
|
Numero di permessi di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno
|
Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
|
primo anno
|
362
|
3 620
|
secondo anno
|
523
|
4 987
|
terzo anno
|
684
|
6 355
|
quarto anno
|
885
|
7 722
|
quinto anno
|
1046
|
9 090. 22
|
(3c) Dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1c, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno23 conformemente alla tabella seguente:
Fino alla fine del
|
Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno
|
Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
|
Primo anno
|
54
|
543
|
Secondo anno
|
78
|
748
|
Terzo anno
|
103
|
953
|
Quarto anno
|
133
|
1158
|
Quinto anno
|
250
|
2000. 24
|
(3d) Qualora la Svizzera e/o la Croazia applichino ai lavoratori impiegati sul loro territorio le misure descritte ai paragrafi 1c, 2c e 3c e in caso di gravi perturbazioni, reali o potenziali, sui loro mercati del lavoro, comunicano al Comitato misto la situazione prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1c.
Il Comitato misto deciderà se il paese che ha effettuato la comunicazione possa continuare ad applicare le misure transitorie sulla base di detta comunicazione. Qualora emetta parere favorevole, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1c, 2c e 3c fino a sette anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1c è il seguente:
Fino alla fine del
|
Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno
|
Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
|
Sesto anno
|
260
|
2100
|
Settimo anno
|
300
|
2300. 25
|
(4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l'anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L'anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.
Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15 000 l'anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115 500 l'anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(4a) Alla fine del periodo descritto al paragrafo 1a e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo.
In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro il 31 maggio 2009. In tal caso, il paese che ha effettuato tale comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1a, 2a e 3a fino al 30 aprile 201126. In questo caso il numero annuo di carte di soggiorno di cui al paragrafo 1a è il seguente:
Fino al
|
Numero di carte di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno
|
Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
|
31 maggio 2010
|
2800
|
26 000
|
30 aprile 2011
|
3000
|
29 000. 27
|
(4b) Qualora Malta subisca o preveda perturbazioni del suo mercato del lavoro che possano minacciare seriamente il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o in un dato settore, e decida di invocare le disposizioni contenute nella sezione 2 «Libera circolazione delle persone» dell'allegato XI dell'atto di adesione, le misure restrittive adottate da Malta nei confronti degli altri Stati membri dell'UE possono essere applicate anche alla Svizzera. In tal caso, la Svizzera ha la facoltà di adottare nei confronti di Malta misure reciproche equivalenti.
Malta e la Svizzera possono ricorrere a questa procedura fino al 30 aprile 2011.28
(4c) Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1b e nel presente paragrafo e fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente Accordo si applicano ai cittadini di questi nuovi Stati membri.
In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2b, secondo comma. In tal caso, il Paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1b, 2b e 3b fino a sette anni dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1b è il seguente:
Fino al
|
Numero di permessi di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno
|
Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
|
sesto anno
|
1126
|
10 457
|
settimo anno
|
1207
|
11 664. 29
|
(4d) Al termine del periodo di cui ai paragrafi 1c e 3d, e sino alla fine del decimo anno dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, si applicano le seguenti disposizioni: qualora, per un anno di riferimento, il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1c, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dei tre anni che precedono l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti all'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione.
In deroga al precedente comma, al termine del sesto e del settimo anno di riferimento si applicano le seguenti disposizioni: qualora il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1c, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dell'anno che precede l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione.30
(4e) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4d si intende per:
- 1)
- ‹anno di riferimento›, un dato anno calcolato a partire dal primo giorno del mese in cui il protocollo entra in vigore;
- 2)
- ‹anno di applicazione›, l'anno che segue l'anno di riferimento.31
(5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all'articolo 7.
(5a) Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1a, 2a, 3a, 4a e 4b, segnatamente quelle del paragrafo 2a relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui ai precitati paragrafi, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.
I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare nell'articolo 7.32
(5b) Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, segnatamente quelle del paragrafo 2b relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.
I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all'articolo 7.33
(5c) Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, segnatamente quelle del paragrafo 2c relative alla priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, della mobilità geografica e professionale.
I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno, senza che possa essere invocato l'esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godono dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati dalle disposizioni di base dell'accordo, in particolare dall'articolo 7.34
(6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
(7) Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
(8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all'allegato II.