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823.20

Legge federale
concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro

(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1

dell'8 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 110 capoverso 1 lettere a e b della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19993,

decreta:

Art. 1 Oggetto e definizione4

1 La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato:

a.
forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione;
b.
lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro.

2 Essa disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni5 (CO). Disciplina inoltre la responsabilità solidale dell'appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni lavorative e salariali minime.6 7

3 La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319-362 CO).8

4 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

5 RS 220

6 Per. introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2121; FF 2012 3017).

7 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

8 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

Art. 1a9 Prova dell'attività lucrativa indipendente da parte di prestatori di servizi esteri

1 I prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1. La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.

2 In occasione di un controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo i seguenti documenti:

a.
una copia della notifica di cui all'articolo 6 o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di notifica o di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
b.
il certificato di cui all'articolo 19 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 (modulo A1)10;
c.
una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera; i documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

3 Se il prestatore di servizi non può presentare i documenti indicati nel capoverso 2, l'organo di controllo gli impartisce un termine supplementare di due giorni al massimo.

4 Se non sono in grado di stabilire definitivamente l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, gli organi di controllo richiedono informazioni e documenti supplementari.

5 La persona controllata e il suo mandante o il suo committente presentano agli organi di controllo, su richiesta, tutti i documenti che servono a dimostrare l'attività lucrativa indipendente della persona controllata e che forniscono informazioni sul rapporto contrattuale esistente.

9 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

10 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'Allegato II all'Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Art. 1b11 Misure in caso di infrazione all'obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell'attività lucrativa indipendente

1 L'organo di controllo può notificare all'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d:

a.
le persone che entro il termine supplementare impartito non presentano né i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2, né documenti equivalenti;
b.
le persone che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile.

2 L'autorità cantonale può ordinare l'interruzione dei lavori e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l'ordine di interrompere i lavori non hanno effetto sospensivo. Per il resto la procedura è retta dal diritto cantonale.

3 L'interruzione dei lavori dura:

a.
per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non sono presentati i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;
b.
per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: finché il loro datore di lavoro non è identificato.

11 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

Art. 2 Condizioni lavorative e salariali minime

1 Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO12 nei seguenti ambiti:

a.13
retribuzione minima, inclusi i supplementi;
b.
periodi di lavoro e riposo;
c.
durata minima delle vacanze;
d.
sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro;
e.
tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani;
f.
non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo.

2 Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi alla garanzia di pretese salariali quali vacanze, giorni festivi o assegni per i figli, tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova del pagamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede durante lo stesso periodo di tempo.14

2bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono un contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché il distaccamento duri più di 90 giorni.15

2ter Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono il deposito di una cauzione da parte del datore di lavoro, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.16

2quater Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono che gli organi paritetici incaricati dell'attuazione del contratto hanno la possibilità di infliggere una pena convenzionale, in caso di infrazione all'articolo 2 le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.17

3 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.18

4 Le condizioni lavorative e salariali minime devono essere rispettate per tutta la durata dell'impiego.

5 Il Consiglio federale può disporre che il datore di lavoro estero fornisca la prova del versamento effettivo dei contributi sociali. Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di rimborso di cui al capoverso 3.19

12 RS 220

13 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

14 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

15 Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

16 Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

17 Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

19 Per. introdotto dall'all. n. 3 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Art. 3 Alloggio

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità nel luogo d'impiego.20 Le deduzioni per spese di vitto e alloggio non devono superare le tariffe conformi all'uso locale.

20 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

Art. 4 Eccezioni

1 Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per:

a.
lavori di esigua entità;
b.
l'assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni.

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il capoverso 1. L'entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché dal numero dei lavoratori interessati.

3 Il capoverso 1 non è applicabile ai settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia nonché dell'industria alberghiera e della ristorazione. Il Consiglio federale può escludere altri rami dall'applicazione del capoverso 1.

Art. 521 Subappaltatori

1 Qualora lavori nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l'appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative di cui all'articolo 2 capoverso 1.

2 L'appaltatore primario risponde solidalmente per tutti i subappaltatori che gli succedono nella catena contrattuale. Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore.

3 L'appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso 1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative. L'obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto se l'appaltatore primario esige che i subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative.

4 Se l'appaltatore primario non ha adempiuto l'obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere d e g. L'articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.22

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2121; FF 2012 3017).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

Art. 623 Notifica

1 Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare:

a.24
l'identità e il salario delle persone distaccate in Svizzera;
b.
l'attività svolta in Svizzera;
c.
il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

2 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 e si impegna a rispettarle.

3 Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell'impiego.

4 L'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d trasmette immediatamente una copia della notifica alla Commissione tripartita cantonale e, se del caso, alla Commissione paritetica istituita dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale del ramo interessato.

5 Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Definisce i casi:

a.
in cui è possibile prescindere dalla notifica;
b.
in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente l'inizio del lavoro.

6 Esso disciplina la procedura.

23 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

24 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

Art. 7 Controllo

1 Il rispetto dei requisiti secondo la presente legge è controllato:

a.
per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale: dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro;
b.
per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO25: dalle Commissioni tripartite istituite dai Cantoni o dalla Confederazione (art. 360b CO);
c.
per quanto riguarda le disposizioni degli atti legislativi federali: dalle autorità competenti secondo questi atti;
d.
per quanto riguarda le altre disposizioni: dalle autorità designate dai Cantoni.

2 Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.26

3 Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, il datore di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi.

4 Il datore di lavoro deve accordare in ogni momento agli organi di controllo il libero accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi.

4bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese di controllo, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera g non è applicabile.27

5 Il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano le indennità da versare agli organi incaricati del controllo dell'applicazione della legge.

25 RS 220

26 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

27 Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

Art. 7a28 Ispettori

1 I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all'articolo 360b capoversi 3-5 CO29. Per i controlli di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici.

2 Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possibile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro.

3 La Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca30 o l'ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

28 Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

29 RS 220

30 Nuova espr. giusta il n. I 20 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Art. 8 Collaborazione

1 Gli organi di controllo di cui all'articolo 7 coordinano le loro attività e collaborano, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito.

2 Essi si scambiano le informazioni e i documenti necessari. A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a.31

3 Le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull'occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evitare infrazioni alla presente legge

4 Le casse di disoccupazione pubbliche e private informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b CO32 e gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell'ambito della loro attività, rilevano indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.33

31 Per. introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641; FF 2022 3190).

32 RS 220

33 Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 8a34 Piattaforma per la comunicazione elettronica

1 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica mediante la quale gli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono comunicare informazioni secondo l'articolo 8 capoverso 2.

2 La SECO può conservare i dati di persone fisiche e giuridiche comunicati mediante la piattaforma, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Inoltre, può eseguire i lavori necessari per la manutenzione della piattaforma.

3 La piattaforma fornisce un'interfaccia per il collegamento di applicazioni specifiche. La comunicazione delle informazioni avviene in forma criptata.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla sicurezza dei dati; in particolare, stabilisce i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia. Disciplina inoltre l'accesso ai dati da parte degli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1, nonché la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma.

34 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641; FF 2022 3190).

Art. 9 Sanzioni amministrative35

1 Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla competente autorità cantonale.

2 L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

a.
per infrazioni all'articolo 1a capoverso 2, all'articolo 3 o all'articolo 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;
b.
per infrazioni all'articolo 2, pronunciare una sanzione amministrativa che:
1.
preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi, o
2.
vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
c.
per infrazioni particolarmente gravi all'articolo 2, pronunciare il cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b;
d.
per infrazioni all'obbligo di diligenza secondo l'articolo 5 capoverso 3, pronunciare una sanzione amministrativa che:
1.
preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi, o
2.
vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
e.
per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b oppure per il mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o d, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
f.
per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO36 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi;
g.
addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti le spese di controllo.37

3 L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla SECO e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a.38 La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.39

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

36 RS 220

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641; FF 2022 3190).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

Art. 11 Diritto di denuncia

Le organizzazioni che in virtù dei loro statuti tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l'accertamento di una violazione della presente legge.

Art. 12 Disposizioni penali

1 Chiunque:

a.
in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false;
b.
si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo;
c.41
non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b, d o e;
d.42
impiega lavoratori in Svizzera e viola sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO43;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale44 commina una pena più grave.45

246

3 Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell'articolo 2, è punito con una multa sino a 1 000 000 di franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

447

41 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone (RU 2012 6703; FF 2012 3017). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

42 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

43 RS 220

44 RS 311.0

45 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

46 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

47 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).

Art. 14 Vigilanza sull'esecuzione

La Segreteria di Stato dell'economia vigila sull'esecuzione della presente legge.48 Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l'articolo 7.

48 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

Art. 14a49 Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 (art. 5 Subappaltatori)

1 L'appaltatore primario non risponde per i subappaltatori secondo l'articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, se il contratto con cui i lavori interessati sono stati affidati al primo subappaltatore della catena contrattuale è stato concluso prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

2 Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'efficacia delle misure previste in tale articolo e le sottopone proposte per il seguito.

49 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2121; FF 2012 3017).

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; essa si applica finché rimane in vigore l'Accordo del 21 giugno 199950 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Data dell'entrata in vigore:51 1° luglio 2004
art. 360b e 360c CO dell'allegato n. 2: 1° giugno 2003

50 RS 0.142.112.681

51 DCF del 14 mag. 2003.

Allegato

Modifica del diritto vigente

52

52 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 1370.