1 Il richiedente deve inoltrare domanda scritta all'autorità cantonale del suo luogo di domicilio o di sede. Se il domicilio o la sede sono all'estero, la domanda deve essere inoltrata all'autorità cantonale del luogo in cui è svolta l'attività principale.
2 La domanda deve essere corredata dai dati e dai documenti di cui all'allegato 1.
3 I Cantoni possono esigere che venga utilizzato per la domanda un apposito modulo di richiesta da essi elaborato.
4 L'autorità esamina la domanda e i documenti allegati entro dieci giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l'indicazione di una scadenza per porre rimedio alle imprecisioni. Se la scadenza non è rispettata la domanda è considerata ritirata.
5 L'autorità decide in merito alla domanda entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.
6 L'articolo 8 capoverso 2 e l'articolo 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.16
7 Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.