07.04.2020 - * / In vigore
15.10.2019 - 06.04.2020
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01.05.2019 - 14.10.2019
09.06.2015 - 30.04.2019
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01.01.2014 - 30.09.2014
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1

Ordinanza

concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio) del 30 gennaio 2019 (Stato 15 ottobre 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7
capoverso 4, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 20101 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (legge), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Altre attività sottoposte alla legge Oltre a quelle previste all'articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge: a. l'attività di aspirante guida alpina; b. l'attività di maestro di arrampicata; c. l'attività di accompagnatore di escursionismo.


Art. 2

Attività professionale

1

Gli offerenti agiscono a titolo professionale se, sul territorio della Confederazione svizzera, ottengono con le attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 un reddito principale o accessorio. 2 Gli offerenti operano a titolo non professionale se svolgono le attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 della presente ordinanza esclusivamente sotto il controllo e con la responsabilità di organizzazioni operanti senza scopo di lucro che garantiscono la sicurezza dei partecipanti tramite strutture e prescrizioni interne.

RU 2019 697

1 RS

935.91

935.911

Servizi

2

935.911

Capitolo 2: Autorizzazioni Sezione 1: Attività sottoposte ad autorizzazione

Art. 3

1 È necessaria un'autorizzazione per offrire le attività seguenti: a. ascensioni

alpinistiche;

b. gite escursionistiche a partire dal grado di difficoltà T4 secondo l'allegato 2 numero 1;

c. escursioni con sci, snowboard o con attrezzi per gli sport della neve simili; d. escursioni con le racchette da neve a partire dal grado di difficoltà WT3 secondo l'allegato 2 numero 3 a eccezione delle escursioni con racchette da neve su sentieri escursionistici invernali segnalati e aperti; e. discese fuori pista a partire dal grado di difficoltà PD secondo l'allegato 2 numero 2;

f.

arrampicata su vie ferrate; g. arrampicata su ghiaccio e su cascate di ghiaccio; h. arrampicata per più di una lunghezza di corda; i. canyoning; j. river rafting in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l'allegato 3 con un gommone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 12 dell'ordinanza dell'8 novembre 19782 sulla navigazione interna; k. discesa in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l'allegato 3 con canotti o altri attrezzi sportivi, come canoa, kayak, hydrospeed, funyak o tube; l. bungee jumping, escluse le attività dei baracconisti che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 settembre 20023 sul commercio ambulante.

2

Sono considerate discese fuori pista le discese servite dagli impianti di risalita ma situate al di fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di scilift e funivie effettuate con attrezzi per gli sport della neve.

3

È considerato canyoning la progressione tramite tecniche di nuoto e di arrampicata in corsi d'acqua che offrono scarse vie di fuga.

4

È considerato bungee jumping il salto nel vuoto in caduta libera di una persona assicurata a una corda elastica o il salto a pendolo.

2 RS

747.201.1

3 RS

943.11

O sulle attività a rischio 3

935.911

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 4

Guide alpine

1

L'autorizzazione per le guide alpine abilita a guidare clienti nel quadro delle attività ai sensi dell'articolo 3, capoverso 1, lettere a-h.

2

Sono equiparati al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale»: a. i titoli attribuiti secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 1, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente l'attività e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata; b. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI); c.4 un diploma di guida alpina riconosciuto dall'Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM).

3

L'autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere il canyoning, sempre che la guida disponga di una formazione complementare riconosciuta dall'Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dall'UIAGM.5

Art. 5

Aspiranti guide

alpine

1

L'autorizzazione per gli aspiranti guide abilita a guidare clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, lettere a-h, sempre che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4.

2

Gli aspiranti guida alpina ottengono un'autorizzazione se: a. hanno superato il corso di aspirante guida alpina dell'ASGM, un corso per aspiranti guida alpina riconosciuto dall'UIAGM o un corso estero per aspiranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO); b. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3

L'autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita al canyoning, sempre che l'aspirante guida alpina disponga di una formazione complementare in questo ambito riconosciuta dall'ASGM o dall'UIAGM e l'attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.6 4

Correzione del 15 ott. 2019 (RU 2019 3159).

5

Correzione del 15 ott. 2019 (RU 2019 3159).

6

Correzione del 15 ott. 2019 (RU 2019 3159).

Servizi

4

935.911


Art. 6

Maestro d'arrampicata

1

L'autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera h, sempre che l'ascesa o la discesa effettuata in sicurezza: a. non richieda una progressione con corda corta; b. non richieda l'attraversamento di ghiacciai; e c. non richieda l'uso di materiale tecnico ausiliario come piccozze o ramponi.

2

L'autorizzazione viene concessa se il maestro di arrampicata: a. è «maestro di arrampicata con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale (LFPr) o ha conseguito un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3

Al titolo di «maestro di arrampicata con attestato professionale federale» è equiparato il titolo acquisito secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 2, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente l'attività e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata.

4

L'autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita inoltre ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f, sempre che il maestro di arrampicata disponga di una formazione complementare offerta dall'associazione professionale o da essa riconosciuta che tratti l'ambito della sicurezza e della gestione del rischio nell'attività su vie ferrate.

5

I maestri di arrampicata in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera h, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.


Art. 7

Maestri di sport sulla neve 1

L'autorizzazione per i maestri di sport sulla neve abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, lettere c-e, a condizione che: a. l'escursione presenti al massimo i seguenti gradi di difficoltà: 1. per le escursioni con gli sci: PD secondo l'allegato 2 numero 2, 2. per le escursioni con racchette da neve: WT3 secondo l'allegato 2 numero 3,

3. per le discese fuori pista: D secondo l'allegato 2 numero 2, a condizione che non ci sia pericolo di caduta nel vuoto;

b. non vengano attraversati ghiacciai; 7 RS

412.10

O sulle attività a rischio 5

935.911

c. eccettuati attrezzi per gli sport della neve, pelli di foca, coltelli da ghiaccio e racchette da neve, non sia necessario per garantire la sicurezza dei clienti l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde.

2

Sono equiparati al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale»:

a. i titoli acquisiti secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 3, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente l'attività e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata; b. i certificati di capacità svizzeri riconosciuti come equivalenti dall'UFSPO; c. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI.

3

I maestri di sport della neve in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere c-e, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.


Art. 8

Accompagnatori di escursionismo 1

L'autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, lettera d, a condizione che: a. l'escursione presenti al massimo un grado di difficoltà WT3 secondo l'allegato 2 numero 3; b. non vengano attraversati ghiacciai; c. eccettuate le racchette da neve non sia necessario per garantire la sicurezza dei clienti l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi e corde.

2

L'autorizzazione viene concessa se l'accompagnatore di escursionismo: a. è «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della LFPr8; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3

Al titolo di «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della LFPr sono equiparati:

a. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI.

b. il diploma di «International Mountain Leader» (IML) riconosciuto dall'unione internazionale delle associazioni degli accompagnatori di escursionismo («Union of International Mountain Leaders», UIMLA); 4

L'autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita inoltre ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, lettera b, a condizione che:

8 RS

412.10

Servizi

6

935.911

a. l'escursione presenti al massimo un grado di difficoltà T4 secondo l'allegato 2 numero 1;

b. l'accompagnatore di escursionismo disponga di una formazione complementare impartita o riconosciuta dall'associazione professionale degli accompagnatori di escursionismo svizzeri o della ASGM che copra il settore sicurezza e gestione del rischio nelle gite escursionistiche fino al livello T4;

c. siano rispettate le condizioni del capoverso 1 lettere b e c.

5

Gli accompagnatori di escursionismo in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera d, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.


Art. 9

Istruttori di discese in acque vive 1

L'autorizzazione per gli istruttori di discese in acque vive abilita ad accompagnare i clienti in attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, lettera k.

2

L'autorizzazione viene concessa se l'istruttore di discese in acque vive: a. è «maestro di canoismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 LFPr9 o ha conseguito un certificato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3

Gli istruttori di discese in acque vive in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera k, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.


Art. 10

Offerenti di cui all'articolo 6 della legge L'autorizzazione per gli offerenti ai sensi dell'articolo 6 della legge abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 per le quali gli offerenti dispongono di una certificazione.

Sezione 3: Certificazione

Art. 11

Organi di certificazione La certificazione di ditte che offrono attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 deve essere fatta da un organo di certificazione riconosciuto dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

9 RS

412.10

O sulle attività a rischio 7

935.911


Art. 12

Riconoscimento degli organi di certificazione da parte del DDPS 1

Il DDPS riconosce gli organi di certificazione sempre che essi: a. certifichino ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021-1:201510; b. utilizzino come sistema di gestione della sicurezza le norme ISO 21101:2014 «Adventure tourism - Safety management systems - Requirements»11 e ISO 21103:2014 «Adventure tourism - Information for partecipants»12 come pure il relativo resoconto tecnico ISO/TR 21102:2013 «Adventure tourism - Leaders - Personnel competence»13; c. impieghino soltanto auditori con comprovate conoscenze specialistiche nelle attività secondo l'articolo 3 capoverso 1; d. garantiscano una verifica degli standard di sicurezza sul posto.

2

Il riconoscimento ha una validità massima di cinque anni. Su domanda e dopo nuova valutazione dei presupposti, può essere prorogato di volta in volta per un massimo di cinque anni.

3

Gli organi di certificazione riconosciuti devono comunicare spontaneamente e senza indugi al DDPS tutte le modifiche importanti relative al loro riconoscimento.

4

Se vi sono segnali che un organo di certificazione riconosciuto non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento, il DDPS provvede alle necessarie verifiche. 5 Il DDPS può sospendere o revocare con effetto immediato il riconoscimento quando non si verificano più i presupposti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità, il DDPS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.


Art. 13

Requisiti per la certificazione 1

I requisiti minimi per una certificazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge sono soddisfatti se: a. il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa si basa sulle norme di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b; b. sulla base dell'analisi di un campione di rischi secondo l'allegato 5 un'impresa prende le misure necessarie a raggiungere l'obiettivo di sicurezza di cui al capoverso 2; 10 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

11 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

12 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

13 Il rapporto può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Servizi

8

935.911

c. per lo svolgimento di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 si impiegano solo persone che dispongono di un certificato di capacità riconosciuto ai sensi dell'articolo 15.

2

L'obiettivo concernente la sicurezza nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 consiste in meno di cinque decessi ogni 10 milioni di ore di attività.

3

Se si verificano sviluppi nel campo delle analisi dei campioni di rischio il DDPS provvede ad adeguare l'allegato 5.


Art. 14

Riconoscimento delle certificazioni avvenute all'estero 1

L'UFSPO riconosce le certificazioni fatte all'estero a condizione che soddisfino i requisiti secondo l'articolo 13.

2

Prima di decidere, l'UFSPO chiede un parere tecnico all'istituzione di cui all'articolo 16 capoverso 1.

3

L'UFSPO può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando non siano più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità l'UFSPO può fissare oneri o condizioni complementari fino a quando vengono colmate le lacune.


Art. 15

Riconoscimento dei certificati di capacità per responsabili e personale ausiliario 1

L'UFSPO riconosce i certificati di capacità svizzeri o esteri per responsabili e personale ausiliario (articolo 13 capoverso 1 lettera c) sempre che i certificati di capacità soddisfino i seguenti requisiti: a. la persona ha superato un esame e ha comprovato lo svolgimento di un'adeguata esperienza pratica prima dell'esame; b. l'esame verifica sia la teoria che la pratica e comprende la verifica di conoscenze e capacità rilevanti ai fini della sicurezza;

c. la durata dell'esame corrisponde ad almeno una giornata lavorativa; d. l'esame è stato tenuto da due esperti, almeno uno dei quali non è datore di lavoro del candidato e non ne ha curato la formazione; e. i certificati rispondono ai requisiti di un'associazione professionale rappresentativa attiva in tutta la Svizzera o di un organo statale.

2

Prima di decidere, l'UFSPO chiede un parere tecnico all'istituzione di cui all'articolo 16 capoverso 1.

3

I riconoscimenti vengono pubblicati in Internet.

4

L'UFSPO può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando non siano più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità l'UFSPO può fissare oneri o condizioni complementari fino a quando vengono colmate le lacune.

O sulle attività a rischio 9

935.911


Art. 16

Concetti di sicurezza e verifiche della sicurezza 1

L'UFSPO determina un'istituzione adatta, che elabora e sviluppa concetti di sicurezza e verifiche della sicurezza, in particolare nell'analisi del rischio basata su campioni, nella valutazione dei titoli di formazione, nell'esame delle certificazioni estere come pure nella predisposizione di mezzi ausiliari per la certificazione. 2

L'ufficio può stipulare con l'istituzione un contratto di prestazione che stabilisce gli obiettivi della collaborazione, i servizi da prestare, le direttive sui rendiconti (reporting e controlling) e la retribuzione delle prestazioni.

Sezione 4:

Obbligo di notifica per persone provenienti da Stati dell'UE o dell'AELS


Art. 17

Per i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea (UE) o di uno stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che non hanno acquisito le proprie qualifiche professionali in Svizzera ed esercitano attività autonoma in Svizzera nel campo della prestazione dei servizi o vogliono ivi praticare come lavoratori distaccati sussiste l'obbligo di notifica prima dell'inizio dell'attività professionale in Svizzera ai sensi della legislazione federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Sezione 5: Procedura

Art. 18

Rilascio dell'autorizzazione

1

Il richiedente deve inoltrare domanda scritta all'autorità cantonale del suo luogo di domicilio o di sede. Se il domicilio o la sede sono all'estero, la domanda deve essere inoltrata all'autorità cantonale del luogo in cui è svolta l'attività principale.

2

La domanda deve essere corredata dai dati e dai documenti di cui all'allegato 1.

3

I Cantoni possono esigere che venga utilizzato per la domanda un apposito modulo di richiesta da essi elaborato.

4

L'autorità esamina la domanda e i documenti allegati entro dieci giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l'indicazione di una scadenza per porre rimedio alle imprecisioni. Se la scadenza non è rispettata la domanda è considerata ritirata.

5

L'autorità decide in merito alla domanda entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.

6

L'articolo 8 capoverso 2 e l'articolo 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.

Servizi

10

935.911

7

Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.


Art. 19

Rinnovo dell'autorizzazione

1

Per il rinnovo dell'autorizzazione i titolari di un'autorizzazione singola per lo svolgimento di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso1 lettere a-h e k devono: a. dimostrare che dalla data del rilascio dell'autorizzazione o dell'ultimo rinnovo hanno svolto una formazione continua nel campo della sicurezza e della gestione dei rischi organizzata o riconosciuta dalla propria associazione professionale che è durata almeno due giorni e ha compreso temi di cui all'articolo 2 della legge;

b. confermare il rispetto dell'obbligo di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 della legge.

2

Per ottenere il rinnovo della propria autorizzazione, gli offerenti di cui all'articolo 6 della legge devono:

a. dimostrare una certificazione valida; se l'autorizzazione ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021-1:201514 scade durante il ciclo di certificazione triennale, essa viene prolungata gratuitamente fino alla fine del ciclo di certificazione, a condizione che si dimostri di aver superato un audit di controllo; b. confermare il rispetto dell'obbligo di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 della legge.

3

Per il resto alla procedura si applica l'articolo 18.


Art. 20

Notifica di cambiamenti Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla competente autorità cantonale i seguenti cambiamenti: a. cambiamenti nei dati di cui all'allegato 1; b. la mancata proroga della certificazione; c. modifiche intervenute in relazione all'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 13 della legge e l'articolo 24.


Art. 21

Registro delle autorizzazioni 1

L'UFSPO pubblica in Internet un registro delle autorizzazioni secondo gli articoli 4-10.

2

Il registro contiene i seguenti dati: a. cognome e nome o ragione sociale della ditta del titolare dell'autorizzazione; b. recapito postale;

14 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

O sulle attività a rischio 11

935.911

c. tipo di autorizzazione; d. data di scadenza dell'autorizzazione; e. sito Internet del titolare dell'autorizzazione, sempre che il titolare lo abbia comunicato volontariamente.

3

I dati vengono iscritti nel registro dalle autorità cantonali competenti.

4

L'UFSPO e le competenti autorità cantonali sono autorizzati a trattare i dati.

5

È consentito utilizzare i dati soltanto per lo scopo previsto dall'articolo 12 della legge.


Art. 22

Misure in caso di violazione di prescrizioni 1

L'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione adotta le misure necessarie se constata che le disposizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, segnatamente se: a. non sono più adempiuti i presupposti per la concessione dell'autorizzazione; b. il titolare dell'autorizzazione non beneficia più di un'assicurazione di responsabilità civile professionale; c. non è rispettato l'obbligo di informazione.

2

Se ritiene che è possibile ovviare alle lacune, l'autorità stabilisce a tale scopo un termine adeguato. In casi giustificati, può prolungare tale termine.

3

Se non ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune, per cui una continuazione dell'attività è insostenibile, l'autorità competente vieta l'offerta dell'attività e revoca l'autorizzazione.

4

Le autorità d'esecuzione cantonali che constatano una violazione di prescrizioni della legge o della presente ordinanza sono tenute a darne comunicazione all'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione.


Art. 23

Emolumenti 1 Sono riscossi i seguenti emolumenti: a. per la concessione e il rinnovo di un'autorizzazione: al massimo 100 franchi; b. per la revoca dell'autorizzazione: al massimo 200 franchi.

2

Se l'esame della documentazione o la revoca di un'autorizzazione richiedono un dispendio di tempo straordinario, si applica una tariffa di 100 franchi l'ora al massimo. Ogni frazione di mezzora conta come mezzora intera.

3

Le spese, segnatamente i costi delle perizie, e gli emolumenti riscossi dalla SEFRI per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri sono calcolati separatamente e fatturati in aggiunta all'ammontare degli emolumenti.

Servizi

12

935.911

4

Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 200415.

Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 24

Obbligo di assicurazione 1

L'importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità civile professionale a norma dell'articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi l'anno.

2

Sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:

a. una fideiussione o una dichiarazione di garanzia di una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi;

b. un conto vincolato presso una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi.

3

La società di assicurazione o la banca deve disporre dell'autorizzazione della competente autorità di vigilanza.

4

L'articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.


Art. 25

Obbligo di informare

Chi beneficia di un'autorizzazione secondo la legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla propria assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate: a. nei contratti e nelle condizioni generali di contratto; b. nelle conferme delle prenotazioni e sui biglietti; c. nel sito

Internet.

Capitolo 4: Inventario cantonale delle discese fuori pista

Art. 26

I Cantoni possono allestire un inventario delle escursioni e delle discese fuori pista sul proprio territorio indicando per ciascuna di esse la formazione necessaria per offrirla.

15 RS

172.041.1

O sulle attività a rischio 13

935.911

Capitolo 5: Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Art. 27

L'articolo 15 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 28

Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza sulle attività a rischio del 30 novembre 201216 è abrogata.


Art. 29

Disposizioni transitorie

1

Autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto finora vigente restano valide fino alla loro scadenza.

2

Gli offerenti certificati secondo l'articolo 6 della legge a momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza possono chiedere un'autorizzazione secondo il diritto attuale entro la fine del ciclo di certificazione.

3

I certificati di capacità iscritti dalla Fondazione «Safety in Adventures» nella lista delle formazioni del 30 novembre 201817 nel quadro della certificazione secondo il diritto anteriore soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera c.


Art. 30

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

16 [RU

2013 447, 2014 2767, 2015 1691] 17 La lista può essere consultata gratuitamente all'indirizzo: www.baspo.admin.ch > Attualità > Temi (dossier) > La legge sulle attività a rischio > Promemoria e collegamenti in rete.

Servizi

14

935.911

Allegato 1

(art. 18 cpv. 2 e 20 lett. a) Dati e documenti richiesti nella procedura di autorizzazione 1. Dati e documenti per le persone fisiche 1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. cognome e nome (i); b. data di

nascita;

c. attinenza, per gli stranieri luogo di nascita; d. domicilio e recapito.

2

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a. copia del certificato di domicilio, di un permesso di dimora o di un documento di viaggio valido, se del caso con un visto;

b. se la persona interessata è iscritta nel registro di commercio, un estratto dello stesso non più vecchio di due mesi; per le persone con domicilio all'estero, l'attestazione dell'iscrizione nel relativo registro estero; c. per guide alpine, istruttori di arrampicata, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di discese in acque vive: copia dell'attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come equivalente;

d. per aspiranti guida alpina: copia dell'attestato del corso per aspiranti dell'ASGM o di un corso per aspiranti dell'UIAGM o di un corso estero per aspiranti riconosciuto come equivalente dall'UFSPO; e. per guide alpine e aspiranti guida alpina che chiedono un'autorizzazione per il canyoning ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 e articolo 5 capoverso 3: copia dell'attestato di una formazione complementare dell'ASGM o dell'UIAGM riconosciuta; f. per maestri di arrampicata che richiedono un'autorizzazione per accedere alle vie ferrate ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4: una copia dell'attestato di una formazione complementare offerta dell'associazione professionale o da essa riconosciuta; g. per accompagnatori di escursionismo che richiedono un'autorizzazione per gite escursionistiche ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4: una copia dell'attestato di una formazione complementare offerta dell'associazione professionale o da essa riconosciuta.

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2. Indicazioni di carattere generale e documentazione per le persone giuridiche e le ditte individuali 1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome; b. sede principale e sedi delle eventuali filiali in Svizzera; c. recapito; d. persona responsabile.

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Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a. per le persone giuridiche con sede in Svizzera: un estratto del registro di commercio non più vecchio di due mesi; b. per le persone giuridiche con sede all'estero: l'attestato che comprova l'iscrizione nel relativo registro estero; c. una certificazione valida ai sensi dell'articolo 13.

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Allegato 2

(art. 3 cpv. 1 lett. b-e, 7 cpv. 1 lett. a, 8 cpv. 1 lett. a e 4 lett. a) Gradi di difficoltà per gite escursionistiche, escursioni sugli sci e le racchette da neve, discese fuori pista e vie ferrate Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti scale dei gradi di difficoltà18: 1. Scala di difficoltà per ascensioni alpinistiche del Club alpino svizzero (CAS) del 5 settembre 2012

2. Scala di difficoltà per gite sci alpinistiche del CAS del 5 settembre 2012 3. Scala delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve del CAS del settembre 2012

18 Le scale possono essere consultate gratuitamente all'indirizzo: www.baspo.admin.ch > Attualità > Temi (dossier) > La legge sulle attività a rischio > Promemoria e collegamenti in rete.

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Allegato 3

(art. 3 cpv. 1 lett. j e k) Gradi di difficoltà in acque vive Acque vive I: facile Visibilità buona

visuale

Acqua

corso regolare, onde regolari, mulinelli piccoli Letto del corso d'acqua ostacoli facili Acque vive II: mediamente difficile Visibilità

passaggio libero

Acqua

corso irregolare, onde irregolari, mulinelli medi, ritorni piccoli, scivoli e rapide Letto del corso d'acqua piccoli ostacoli in corrente e saltini Acque vive III: difficile Visibilità

passaggi visibili

Acqua

onde alte e irregolari, grossi mulinelli, ritorni, scivoli e rapide Letto del corso d'acqua singoli blocchi di roccia, salti, altri ostacoli in corrente Acque vive IV: molto difficile Visibilità

passaggi difficili da riconoscere, ricognizione a piedi generalmente necessaria Acqua

grosse onde in continuità, ritorni, scivoli e rapide potenti Letto del corso d'acqua rocce che ostruiscono la corrente, alte cascate con rulli

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Acque vive V Visibilità

ricognizione a piedi indispensabile Acqua

onde estreme, ritorni, scivoli e rapide estremi Letto del corso d'acqua passaggi stretti, cadute molto alte con entrate e uscite difficili

Acque vive VI: limite di navigabilità Generalmente impraticabile, eventualmente navigabile con un determinato livello
d'acqua.

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Allegato 4

(art. 4 cpv. 2 lett. a, 6 cpv. 3 e 7 cpv. 2 lett. a) Patenti attribuite secondo la vecchia normativa 1. Guide alpine 1. Patente grigionese di guida alpina, ottenuta prima del 26 novembre 2000; 2. Patente bernese di guida alpina, ottenuta prima del 1° gennaio 2001; 3. Patente vallesana di guida alpina, ottenuta prima del 1° gennaio 2001.

2. Istruttori di arrampicata Attestato di «Istruttore di arrampicata ASGM» ottenuto prima del 31 dicembre 2011.

3. Maestri di sport sulla neve 1. Patente grigionese di maestro di sci, ottenuta prima del 26 novembre 2000; 2. Patente grigionese di maestro di snowboard, ottenuta prima del 26 novembre 2000;

3. Patente grigionese di maestro di sci di fondo, ottenuta prima del 26 novembre 2000;

4. Patente bernese di maestro di sci, ottenuta prima del 1° luglio 1999; 5. Diploma vallesano di maestro di sci ottenuto prima del 31 dicembre 2003; 6. Patente vodese di maestro di sci, ottenuta prima del 25 settembre 1996.

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Allegato 5

(art. 13 cpv. 1 lett. b) Analisi dei campioni di rischio 1

Si devono considerare le seguenti analisi dei campioni di rischio elaborate dalla istituzione ai sensi dell'articolo 1619: a. sport di montagna del 31 agosto 2018; b. canyoning del 31 agosto 2018; c. river rafting del 31 agosto 2018; d. discese in acque vive del 31 agosto 2018; e. bungee jumping del 31 agosto 2018.

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La certificazione può essere fatta sulla base di un'altra analisi dei rischi, a condizione che sia soddisfatto uno standard di sicurezza equivalente.

19 Le analisi dei campioni di rischio possono essere consultate gratuitamente all'indirizzo: www.baspo.admin.ch > Attualità > Temi (dossier) > La legge sulle attività a rischio > Promemoria e collegamenti in rete.