1 Le autorità federali competenti in materia d'esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini qualora:
- a.
- sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e
- b.
- le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e garantiscano nel loro ambito un'adeguata tutela dallo spionaggio industriale.
2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti:
- a.
- la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego nonché il destinatario dei beni;
- b.
- le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;
- c.
- le modalità finanziarie dell'operazione.
3 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati:
- a.
- saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e
- b.
- saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.
4 Le autorità federali menzionate nel capoverso 1 possono comunicare i dati in questione anche alle organizzazioni e consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.
5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.