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748.941

Ordinanza del DATEC
sulle categorie speciali di aeromobili

(OACS)

del 24 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 4 capoverso 1 e 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea;
in esecuzione del regolamento (UE) 2018/11393, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/20124, del regolamento delegato (UE) 2019/9455 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/9476,

ordina:

1 RS 748.0

2 RS 748.01

3 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

5 Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

6 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Capitolo 1: Campo d'applicazione e disposizioni comuni

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli:

a.
aeromobili con occupanti di categorie speciali di aeromobili: alianti da pendio senza motore o a propulsione elettrica, cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati e paracadute;
b.
aeromobili senza occupanti: cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi, aeromodelli e altri aeromobili senza occupanti.
Art. 2 Registro aeronautico e navigabilità

1 Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.

2 La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.

3 Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.

Art. 3 Luogo di decollo e d'atterraggio

1 Per gli aeromobili di cui all'articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo.

2 L'esenzione di cui al capoverso 1 non si applica agli alianti da pendio a propulsione elettrica.

3 È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.

Art. 4 Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Art. 5 Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'UFAC.

Art. 6 Rinvio alle norme SERA

Alle disposizioni dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 si farà riferimento con la sigla «SERA»7 e il numero corrispondente.

7 SERA = Standardised European Rules of the Air (norme europee standardizzate sullo spazio aereo).

Capitolo 2: Aeromobili con occupanti di categorie speciali di aeromobili

Sezione 1: Alianti da pendio

Art. 7 Definizione

Sono considerati alianti da pendio:

a.
tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati;
b.
tutti i deltaplani e i parapendio a propulsione elettrica che si prestano al decollo a piedi o dotati di carrello se, dopo il decollo e una fase di volo successiva, possono essere utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.
Art. 8 Licenza svizzera

1 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.

2 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli biposto commerciali è di 3 anni.

3 I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d'istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un'organizzazione di addestramento. I permessi d'istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.

4 Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest'ultimo. Le istruzioni possono prevedere condizioni d'ammissione all'esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze.

Art. 9 Licenza estera

1 Il titolare di una licenza estera può chiedere all'organo designato dall'UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli non commerciali occasionali con alianti da pendio con o senza passeggero.

2 Il titolare di una licenza estera per l'esercizio a fini commerciali nel proprio Stato di rilascio può chiedere all'organo designato dall'UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli d'istruzione e di voli biposto commerciali in Svizzera, a condizione che siano ammessi dai seguenti accordi:

a.
Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), allegato 3;
b.
Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), allegato K.

3 I prestatori di servizi con licenza di uno Stato contraente secondo l'ALC o la Convenzione AELS per lo svolgimento dell'attività commerciale «istruzione e svolgimento di voli commerciali con alianti da pendio con passeggero» si annunciano presso l'autorità competente secondo la legge federale del 14 dicembre 201210 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 11 Norme di circolazione e d'esercizio

1 I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.

2 Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati a una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.

3 I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare con sé i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.

4 Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.

5 Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli a un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.

6 Per il resto sono applicabili le disposizioni relative agli alianti che figurano nel regolamento (UE) n. 923/2012 e nell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 201511 concernente le norme di circolazione per aeromobili; fanno eccezione le disposizioni che stabiliscono le quote minime di volo.

Art. 12 Restrizioni di volo

1 L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita negli aerodromi senza zona di controllo (CTR) e negli aerodromi con CTR inattiva al di sotto di 2000 piedi sopra il punto di riferimento di aerodromo:

a.
a una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;
b.
durante le ore dei voli militari, a una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei;
c.
a una distanza inferiore a 2,5 km dal punto di riferimento di aerodromo di un eliporto.

2 Se la sicurezza è garantita, possono essere autorizzate eccezioni alle restrizioni di cui sopra:

a.
negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo: dall'organo di controllo del traffico aereo, d'intesa con la direzione dell'aerodromo;
b.
nei restanti aerodromi: dalla direzione dell'aerodromo.
Art. 13 Assicurazione responsabilità civile

1 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2 La responsabilità civile verso i passeggeri dev'essere garantita dall'esercente di un aliante da pendio biposto con un'assicurazione responsabilità civile. Per i voli commerciali la copertura assicurativa è di almeno 5 milioni di franchi e per i restanti voli di 1 milione di franchi.

3 Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

4 L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare con sé l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Art. 14 Disposizioni speciali per alianti da pendio a propulsione elettrica

1 Gli alianti da pendio a propulsione elettrica devono soddisfare le esigenze di navigabilità del Luftfahrt-Bundesamt tedesco (LBA) per velivoli ultraleggeri pilotati mediante lo spostamento del centro di gravità che si prestano al decollo a piedi o trike, nella versione del 17 marzo 200512 o in una versione precedente in vigore al momento dell'omologazione.

2 Gli alianti da pendio a propulsione elettrica possono decollare o atterrare soltanto su un campo d'aviazione.

3 Per il decollo e l'atterraggio è necessaria l'autorizzazione della direzione dell'aerodromo.

12 Le esigenze di navigabilità sono ottenibili, contro pagamento, presso il Luftfahrt-Bundesamt tedesco o l'editore da esso incaricato, sul sito www.lba.de > LBA/Aussenstellen > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch.

Sezione 2: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

Art. 15 Obbligo di autorizzazione e assicurazione di responsabilità civile

1 L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Art. 16 Norme di circolazione

A eccezione delle disposizioni sulle quote minime di volo, ai cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati si applicano le norme di circolazione seguenti:

a.
in primo luogo le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
b.
a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 3: Paracadute

Art. 18 Obbligo di autorizzazione

1 I lanci con paracadute al di sopra o nelle vicinanze degli aerodromi e negli spazi aerei delle classi C e D necessitano di un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata dal competente organo di controllo del traffico aereo o, in mancanza di tale organo, dalla direzione dell'aerodromo.

Art. 19 Aree di atterraggio in caso di lanci con paracadute al di fuori degli aerodromi

1 L'area di atterraggio deve essere esaminata prima del lancio. Deve essere libera da ostacoli in funzione del tipo di paracadute utilizzato ed essere segnalata mediante una croce ben visibile. Il vento al suolo deve essere indicato da una manica a vento o da altri mezzi.

2 Prima di segnalare un'area di atterraggio è opportuno chiedere il consenso del proprietario fondiario.

3 È vietato atterrare sulle vie pubbliche. Gli atterraggi in aree densamente popolate o sulle acque pubbliche sono autorizzati soltanto d'intesa con i competenti organi di polizia.

Art. 20 Sorveglianza dei lanci

1 I lanci devono aver luogo sotto la diretta sorveglianza di una persona responsabile in materia.

2 I lanci non possono aver inizio prima che un osservatore al suolo abbia confermato per radio o per mezzo di segnali che nessun aeromobile si trova nello spazio aereo utilizzato.

Art. 21 Assicurazione responsabilità civile

1 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2 La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.

3 A ogni lancio, il paracadutista deve recare con sé l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Capitolo 3: Aeromobili senza occupanti

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 22

1 Agli aeromobili senza occupanti si applicano:

a.
in primo luogo la sezione VII, allegati I punto 2 e IX del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento delegato (UE) 2019/945 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
b.
a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

2 Sono fatte salve le disposizioni della sezione 4.

Sezione 2:
Cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati e palloni liberi

Art. 24 Restrizioni per palloni liberi

1 È proibito far salire palloni liberi:

a.
se sono riempiti con gas infiammabile;
b.
se hanno un carico utile superiore a 2 kg;
c.
se hanno un volume superiore a 30 m3.

2 A una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

a.
il volume di un pallone non deve essere superiore a 1 m3;
b.
è proibito far salire palloni con fiamma libera (lanterne volanti) o con carico utile appeso; sono fatti salvi i cartoncini di risposta a un concorso di formato non superiore ad A5 appesi a palloncini;
c.
è proibito far salire più di 300 palloni contemporaneamente;
d.
i palloni non possono essere legati l'uno all'altro.
Art. 25 Eccezioni alle restrizioni

1 Possono autorizzare eccezioni:

a.
alle restrizioni previste agli articoli 23 e 24 capoverso 2:
1.
negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo: l'organo di controllo del traffico aereo, d'intesa con la direzione dell'aerodromo,
2.
negli altri casi: la direzione dell'aerodromo;
b.
alle restrizioni previste all'articolo 24 capoverso 1: l'UFAC.

2 Le eccezioni possono essere autorizzate solamente se la sicurezza aerea è garantita.

3 L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

Sezione 3:
Altri aeromobili senza occupanti a eccezione degli aeromodelli secondo la sezione 4

Art. 26 Età minima

L'età minima dei piloti remoti di aeromobili senza occupanti è di:

a.
12 anni per la categoria di operazioni «aperta» secondo l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
b.
14 anni per la categoria di operazioni «specifica» secondo l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
Art. 27 Restrizioni
L'utilizzazione di aeromobili senza occupanti è proibita:
a.
nel perimetro PSIA di un aerodromo civile e nel perimetro PSM di un aerodromo militare;
b.
al di sopra delle istituzioni d'esecuzione;
c.
al di sopra delle zone militari secondo l'allegato;
d.
al di sopra degli impianti di distribuzione (all'aperto) e delle sottostazioni del livello di rete 2 di approvvigionamento elettrico;
e.
al di sopra della stazione di compressione di Ruswil e della stazione di misurazione di Wallbach; e
f.
nel raggio di 750 m attorno alle centrali nucleari e al deposito intermedio di Würenlingen.
Art. 28 Ulteriori restrizioni in caso di peso superiore a 250 g

1 L'utilizzazione di aeromobili senza occupanti di peso superiore a 250 g è proibita:

a.
a una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare;
b.
in una CTR attiva, a un'altezza superiore a 120 m sopra il suolo.

2 La direzione dell'aerodromo può definire una zona geografica ridotta, adattata alle condizioni locali, entro una distanza inferiore a 5 km. Si applicano le seguenti condizioni:

a.
negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo, la zona è definita d'intesa con l'organo di controllo del traffico aereo;
b.
la direzione dell'aerodromo pubblica la posizione della zona per via elettronica.
Art. 29 Eccezioni
1 Possono autorizzare eccezioni:
a.
alle restrizioni previste all'articolo 27:
1.
nel perimetro PSIA di un aerodromo: la direzione dell'aerodromo negli aerodromi senza servizi di controllo del traffico aereo; l'organo di controllo del traffico aereo, d'intesa con la direzione dell'aerodromo, negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo,
2.
nel caso delle istituzioni d'esecuzione: il servizio cantonale competente,
3.
nel caso delle zone militari: il Comando Operazioni, Centro di monitoraggio della situazione dell'esercito,
4.
nel caso degli impianti di distribuzione (all'aperto) e delle sottostazioni del livello di rete 2 di approvvigionamento elettrico: i gestori competenti,
5.
nel caso della stazione di compressione di Ruswil e della stazione di misurazione di Wallbach: i gestori competenti,
6.
nel caso delle centrali nucleari e del deposito intermedio di Würenlingen: i titolari della licenza di costruzione o d'esercizio secondo la legge federale del 21 marzo 200313 sull'energia nucleare;


b.
alle restrizioni previste all'articolo 28:
1.
a una distanza inferiore a 5 km o in una zona geografica ridotta attorno a un aerodromo: la direzione dell'aerodromo negli aerodromi senza servizi di controllo del traffico aereo; l'organo di controllo del traffico aereo, d'intesa con la direzione dell'aerodromo, negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo,
2.
in una CTR attiva: l'organo di controllo del traffico aereo.

2 Le eccezioni alle restrizioni previste agli articoli 27 lettera a e 28 possono essere autorizzate solamente se la sicurezza aerea è garantita.

Sezione 4: Aeromodelli

Art. 30 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano soltanto agli aeromodelli utilizzati nel quadro di club e associazioni di aeromodellismo.

2 La Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM) è un'associazione che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera a del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

3 Un pilota di aeromodello utilizza un aeromodello ai sensi del capoverso 1 se:

a.
è membro di un club o di un'associazione di aeromodellismo che ha ottenuto un'autorizzazione; o
b.
si impegna con una dichiarazione a osservare le direttive della FSAM, disponibili pubblicamente; la FSAM fornisce l'apposito modulo.

4 Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 non sono applicabili, a eccezione dell'articolo 16, agli aeromodelli di cui alla presente sezione.

Art. 31 Norme d'esercizio

1 Gli aeromodelli non devono essere utilizzati, intenzionalmente o per negligenza, in modo tale da mettere a repentaglio la vita o i beni dei terzi.

2 L'operatore di un aeromodello deve mantenere in qualsiasi momento un contatto visivo diretto con l'aeromobile e assicurarne la guida.

3 L'utilizzazione di aeromodelli di peso superiore a 250 g è proibita:

a.
a una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare o in una zona geografica ridotta secondo l'articolo 28 capoverso 2;
b.
in una CTR attiva, a un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo;
c.
a una distanza inferiore a 100 m dagli assembramenti di persone all'aperto, sempre che non si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche ai sensi dell'articolo 4.

4 L'età minima dei piloti di aeromodelli senza sorveglianza è di 5 anni.

Art. 32 Aeromodelli di peso superiore a 30 kg

1 L'impiego di aeromodelli di peso superiore a 30 kg necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2 L'UFAC può, su domanda, rilasciare autorizzazioni anche per aeromodelli di peso superiore a 25 kg.

3 L'UFAC può delegare questo compito alla FSAM. La FSAM sottostà a tale riguardo alla sorveglianza dell'UFAC.

Art. 33 Eccezioni alle norme d'esercizio

1 Possono autorizzare eccezioni:

a.
alle norme d'esercizio previste all'articolo 31 capoverso 3 lettera a: la direzione dell'aerodromo negli aerodromi senza servizi di controllo del traffico aereo; l'organo di controllo del traffico aereo, d'intesa con la direzione dell'aerodromo, negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo;
b.
alle norme d'esercizio previste all'articolo 31 capoverso 3 lettera b: l'organo di controllo del traffico aereo;
c.
alle norme d'esercizio previste all'articolo 31 capoversi 2 e 3 lettera c: l'UFAC.

2 Le eccezioni possono essere autorizzate solamente se la sicurezza aerea è garantita.

3 L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 34 Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare, in virtù dell'articolo 51 capoverso 3 LNA, prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore a 25 kg.

Art. 35 Assicurazione responsabilità civile

1 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente di aeromobili di peso superiore a 250 g con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2 Tale copertura assicurativa non è necessaria per:

a.
i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg;
b.
i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e il cui volume è inferiore a 30 m3;
c.
i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e il cui volume è inferiore a 30 m3.

3 Nell'utilizzare tali apparecchi, l'esercente di aeromobili deve recare con sé l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Art. 36 Autorità competente

L'UFAC è competente per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

Art. 37 Compiti di soggetti qualificati

1 L'UFAC può delegare in particolare i seguenti compiti ai soggetti qualificati di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1139:

a.
esame delle richieste per l'ottenimento di un'autorizzazione operativa conformemente all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
b.
rilascio e modifica delle autorizzazioni operative conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
c.
esercizio della sorveglianza sugli operatori conformemente all'articolo 18 lettera h punto i del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

2 I soggetti qualificati sottostanno alla vigilanza dell'UFAC.

Art. 38 Procedura per l'accreditamento di un soggetto qualificato

1 Per essere riconosciuto come soggetto qualificato, il candidato presenta una domanda scritta all'UFAC.

2 La domanda comprende i seguenti documenti:

a.
descrizione dell'organizzazione ed elenco dei collaboratori, con le relative qualifiche;
b.
descrizione dei processi interni rilevanti (compresa la gestione della sicurezza);
c.
estratto del registro di commercio.

3 L'UFAC esamina i documenti presentati; accredita il soggetto qualificato caso per caso mediante decisione, in cui specifica le relative competenze e la durata di validità dell'accreditamento.

Art. 39 Condizioni per l'accreditamento di un soggetto qualificato

L'UFAC accredita i soggetti qualificati per la valutazione delle autorizzazioni operative sulla base dei seguenti criteri:

a.
il soggetto qualificato deve possedere le competenze necessarie per valutare le domande di autorizzazione operativa e deve disporre di personale adeguatamente formato per adempiere correttamente i compiti;
b.
il soggetto qualificato, il suo direttore e il personale responsabile devono garantire una valutazione indipendente conformemente al punto 1 dell'allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139 ed esaminare le domande con la massima diligenza possibile;
c.
il soggetto qualificato dispone di un processo che permette di seguire gli sviluppi sul piano internazionale delle basi di valutazione delle domande secondo la metodologia SORA14;
d.
il soggetto qualificato ha sottoscritto un'assicurazione responsabilità civile destinata a coprire eventuali sinistri.

14 Executive Director Decision 2019/021/R of 9 October 2019 issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) No 2019/947, modificata da ultimo da Executive Director Decision 2020/022/R of 15 December 2020 issuing the following: Amendment 1 to the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 and to the Annex (Part-UAS) thereto «AMC and GM to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 - Issue 1, Amendment 1», «AMC and GM to Part‑UAS - Issue 1, Amendment 1» ED Decision 2020/022/R, in particolare AMC1 Article 11 Rules for conducting an operational risk assessment.

Art. 40 Obblighi del soggetto qualificato

A seconda del settore di compiti, il soggetto qualificato deve:

a.
documentare i lavori svolti e informare l'UFAC dei risultati;
b.
sospendere o revocare le autorizzazioni operative se le condizioni non sono più soddisfatte;
c.
coinvolgere l'AESA, le autorità cantonali o altri servizi rilevanti per l'esercizio;
d.
garantire il coordinamento con l'UFAC;
e.
trattare le informazioni e i dati elaborati con la diligenza richiesta dalla protezione dei dati e garantire che i documenti del richiedente non siano divulgati senza il suo consenso;
f.
garantire la parità di trattamento dei richiedenti e offrire la propria attività di esame in tutta la Svizzera a tariffe unitarie.

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 41

1 Chi viola uno degli obblighi di cui agli articoli 13, 21 o 35 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

2 Chi viola l'obbligo d'immatricolazione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera b LNA.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 43 Disposizioni transitorie della modifica del 24 novembre 2022

1 Le autorizzazioni operative rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 24 novembre 2022 in virtù dell'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 18 capoverso 1 lettera b OACS previgente sono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo fino al 1° settembre 2023.

2 Gli aeromobili senza occupanti di cui alla sezione 3 possono essere utilizzati al più tardi fino al 1° settembre 2023 secondo il diritto anteriore.

Allegato

(art. 27 lett. c)

Elenco delle zone militari

Impianto

Ubicazione

Restrizione

Zona militare

DDPS 1 Berna

Zona con divieto di volo dal perimetro o dalla recinzione

DDPS 8 Monte Ceneri

DDPS 9 Isone

DDPS 10 Sarnen

DDPS 11 Hinwil

DDPS 12 Othmarsingen

DDPS 13 Thun

DDPS 14 Monte Ceneri

DDPS 15 Grolley

DDPS 16 Uttigen

DDPS 17 Rothenburg

DDPS 18 Burgdorf

DDPS 19 Romont

DDPS 20 Brugg

DDPS 21 Bronschhofen

DDPS 22 Jassbach

DDPS 23 Heimenschwand

DDPS 25 Zimmerwald

DDPS 26 Rümlang

DDPS 27 Frauenfeld

DDPS 32 Herblingen

DDPS 33 Ittigen

DDPS 34 Rotkreuz

DDPS 35 Sevaz