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221.302.3

Ordinanza
sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori

(Ordinanza sui revisori, OSRev)1

del 22 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9a capoverso 4bis, 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR);
visto l'articolo 936 del Codice delle obbligazioni (CO)3;
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),5

ordina:

2 RS 221.302

3 RS 220. Questo art. ha un nuovo testo. Vedi ora: l'art. 943 CO.

4 RS 172.010

5 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

Sezione 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione

Art. 1 Domanda di abilitazione

1 Devono presentare una domanda di abilitazione all'autorità di sorveglianza:

a.
le persone fisiche che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore;
b.
le imprese di revisione che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore, di perito revisore o di impresa di revisione sotto sorveglianza statale;
c.6
le persone fisiche che desiderano eseguire verifiche quali auditor responsabili conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20077 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari), sulla base di un'abilitazione ai sensi della lettera a (art. 9a cpv. 2 LSR);
d.8
le imprese di revisione che desiderano eseguire verifiche quali società di audit conformemente alle leggi sui mercati finanziari, sulla base di un'abilitazione ai sensi della lettera b (art. 9a cpv. 1 LSR).

2 Il richiedente deve allegare alla domanda la prova del pagamento dell'emolumento di cui all'articolo 38.

6 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

7 RS 956.1

8 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 29 Forma della domanda

1 La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica. Essa deve essere firmata. In assenza di una firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 201610 sulla firma elettronica, deve essere presentata una ricevuta cartacea recante una firma manoscritta.

2 Se la presentazione in forma elettronica non è possibile, la domanda va presentata in forma cartacea. Essa deve recare una firma manoscritta.

9 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

10 RS 943.03

Art. 3 Contenuto della domanda e documentazione

1 Nella sua domanda il richiedente deve fornire tutte le informazioni e indicare tutti i documenti che permettono di dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte.

2 La documentazione va prodotta soltanto su richiesta dell'autorità di sorveglianza.

3 La documentazione va prodotta in copia dell'originale. L'autorità di sorveglianza può esigere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica, su carta o in forma elettronica.

4 L'autorità di sorveglianza può procurarsi direttamente la documentazione, previo consenso del richiedente.

Art. 4 Garanzia di un'attività di controllo ineccepibile

1 Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che il richiedente non può garantire un'attività di controllo ineccepibile.

2 Occorre segnatamente prendere in considerazione:

a.11
le condanne penali;
b.
gli atti di carenza beni esistenti.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Art. 512 Diploma rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale

Per diploma rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale (art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) si intende il diploma rilasciato alla conclusione del primo livello di studi (studio di bachelor) con 180 punti di credito o del secondo livello di studi (studio di master) con 90-120 punti di credito supplementari, conformemente al sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1777).

Art. 714 Esperienza professionale

1 Si considera che l'esperienza professionale è stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti (art. 4 cpv. 4 e 5 cpv. 2 LSR) se almeno tre quarti dell'esperienza professionale sono stati acquisiti in questi due settori.

2 Per l'abilitazione quale perito revisore, la parte dell'esperienza professionale nel campo della revisione dei conti deve essere pari ad almeno un terzo dell'esperienza professionale secondo il capoverso 1. Almeno un terzo di questa parte deve essere stato acquisito nel campo della revisione ordinaria.

3 Per l'abilitazione quale revisore, la parte dell'esperienza professionale nel campo della revisione dei conti deve essere pari ad almeno la metà dell'esperienza professionale secondo il capoverso 1.

4 Si considera che l'esperienza professionale è stata acquisita sotto sorveglianza (art. 4 cpv. 4 e 5 cpv. 2 LSR) se:

a.
il richiedente ha operato in base alle direttive impartitegli da uno specialista che soddisfa i requisiti legali e cui era gerarchicamente sottoposto;
b.
la sorveglianza è stata esercitata per almeno il 50 per cento di un impiego a tempo pieno per la durata di almeno tre mesi senza interruzioni significative; se la sorveglianza è stata esercitata per oltre due anni dalla medesima persona, è sufficiente un tasso d'occupazione del 20 per cento.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 768).

Art. 8 Iscrizione nel registro di commercio

1 Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente i servizi di revisione prescritti dalle legge soltanto se:

a.
sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali; e
b.
loro stesse e la loro ditta individuale dispongono della necessaria abilitazione dell'autorità di vigilanza.15

2 Le imprese di revisione con sede all'estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale registrata in Svizzera.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Art. 9 Struttura dirigenziale

1 Un'impresa di revisione è dotata di una struttura dirigenziale in grado di sorvegliare sufficientemente i singoli mandati se:

a.
dispone di un sistema interno di assicurazione della qualità;
b.
sorveglia l'adeguatezza e l'efficacia dei principi e delle misure di assicurazione della qualità.

2 ...16

16 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 2017, con effetto dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

Art. 9a17 Abilitazione di imprese di revisione con sede all'estero

1 Le imprese di revisione con sede all'estero sono abilitate quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale se:

a.
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9 LSR o condizioni equivalenti; e
b.
garantiscono l'adempimento degli obblighi d'informazione e di notificazione nonché l'accesso ai propri locali all'autorità di sorveglianza svizzera.

2 Le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione in base al diritto svizzero a società svizzere di interesse pubblico sottostanno alla sorveglianza dell'autorità svizzera.

3 Le imprese di revisione estere che nello Stato della sede sono assoggettate o possono assoggettarsi spontaneamente a un'autorità di sorveglianza estera riconosciuta dal Consiglio federale non sono abilitate in Svizzera quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale.18

4 Se l'assoggettamento nello Stato della sede diventa possibile dopo l'abilitazione in Svizzera, l'impresa di revisione deve notificarlo all'autorità di sorveglianza svizzera. L'autorità di sorveglianza svizzera impartisce all'impresa di revisione un termine ragionevole per l'abilitazione nello Stato della sede.19

17 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

Art. 1020 Riconoscimento di autorità di sorveglianza estere

1 Per il riconoscimento di autorità di sorveglianza estere equivalenti, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla garanzia di reciprocità.

2 Le autorità estere di sorveglianza dei revisori riconosciute secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSR sono elencate nell'allegato 2.

3 Per motivi gravi, l'autorità di sorveglianza può collaborare con l'autorità di sorveglianza estera riconosciuta anche quando per l'impresa di revisione estera l'obbligo d'abilitazione viene a cadere secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSR.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

Art. 11 Sufficiente assicurazione contro i rischi di responsabilità

1 Un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a titolo di responsabilità civile per il controllo di società di interesse pubblico, ha stipulato un'assicurazione per danni patrimoniali o garanzie finanziarie equivalenti.

2 La copertura assicurativa annua in caso di danni patrimoniali deve essere pari almeno agli importi seguenti:

a.
5 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è superiore a 20 milioni di franchi;
b.
2 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è compreso fra 10 e 20 milioni di franchi;
c.
1 milione di franchi in tutti gli altri casi.

3 Sono determinanti tutti gli onorari che l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione forniti a società di interesse pubblico.

4 Il capoverso 2 lettera c si applica alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che non hanno registrato alcun onorario versato da società di interesse pubblico.

5 In singoli casi l'autorità di sorveglianza può aumentare l'importo di copertura se non è adeguato all'attività commerciale, ai rischi a essa connessi e alla gestione dei rischi.

6 L'autorità di sorveglianza determina nei singoli casi quali garanzie finanziarie sono da considerare equivalenti ai sensi del capoverso 1.

7 L'impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni modifica del contratto di assicurazione. L'obbligo di comunicazione vale per analogia anche per le garanzie finanziarie equivalenti.

Art. 11a22 Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari

1 L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:

a.23
banche secondo la legge dell'8 novembre 193424 sulle banche (LBCR), infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto secondo la legge del 19 giugno 201525 sull'infrastruttura finanziaria, società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 201826 sugli istituti finanziari (LIsFi) e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 193027 sulle obbligazioni fondiarie;
abis.28
persone di cui all'articolo 1b LBCR;
b.
imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200429 sulla sorveglianza degli assicuratori;
c.30
direzioni dei fondi e gestori di patrimoni collettivi secondo la LIsFi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, banche depositarie nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri secondo la legge del 23 giugno 200631 sugli investimenti collettivi;
d.32
...

2 ...33

22 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

23 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

24 RS 952.0

25 RS 958.1

26 RS 954.1

27 RS 221.423.4

28 Introdotta dal n. II 1 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

29 RS 961.01

30 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

31 RS 951.31

32 Abrogata dall'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

33 Abrogato dall'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 11b34 Organizzazione sufficiente

1 Un'impresa di revisione è organizzata in modo sufficiente per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. b LSR) se:

a.
dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l'ambito di vigilanza secondo l'articolo 11a per il quale è rilasciata l'abilitazione;
b.
al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell'ambito di vigilanza secondo l'articolo 11a per il quale è rilasciata l'abilitazione;
c.
a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c CO.

2 I mandati di verifica eseguiti negli ambiti di vigilanza secondo l'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c sono computati nell'ambito di vigilanza secondo l'articolo 11a capoverso 1 lettera abis.35

34 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

35 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

Art. 11c36 Incompatibilità con l'esercizio di un'attività che sottostà all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari

L'attività che sottostà all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. c LSR) non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 LSR se esercitata dalle seguenti persone:

a.
le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
b.
le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua gestione;
c.37
gli auditor responsabili.

36 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

37 Introdotta dal n. II 1 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

Art. 11d38 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, società di intermediazione mobiliare e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie39

1 L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, società di intermediazione mobiliare e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a cpv. 1 lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:40

a.
esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero;
b.
1500 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo;
c.
24 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2 Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.41
400 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi sei anni;
b.
24 ore di perfezionamento all'anno negli ambiti di vigilanza del presente articolo.

38 Introdotto dall'all. 1 n. II 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

39 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

40 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

41 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 11dbis 42 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di persone di cui all'articolo 1b LBCR

1 L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di persone di cui all'articolo 1b LBCR43 se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.
esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero;
b.
800 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo;
c.
16 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2 Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.44
100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi sei anni;
b.
16 ore di perfezionamento all'anno negli ambiti di vigilanza del presente articolo.

3 Per l'abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capoverso 2, gli auditor responsabili possono computare l'esperienza professionale e le ore di verifica negli ambiti di vigilanza dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c.45

4 Possono computare al massimo otto ore di perfezionamento eseguite negli ambiti di vigilanza dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c.46

42 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

43 RS 952.0

44 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

45 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

46 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

Art. 11e47 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di imprese di assicurazione

1 L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di imprese di assicurazione (art. 11a lett. b) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.
esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero;
b.
400 ore di verifica nell'ambito di vigilanza del presente articolo;
c.
16 ore di perfezionamento nell'ambito di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2 Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.48
100 ore di verifica nell'ambito di vigilanza del presente articolo, negli ultimi sei anni;
b.
16 ore di perfezionamento all'anno nell'ambito di vigilanza del presente articolo.

47 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

48 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 11f49 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, banche depositarie, gestori di patrimoni collettivi nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri50

1 L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, banche depositarie, gestori di patrimoni collettivi nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 11a cpv. 1 lett. c) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:51

a.
esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero;
b.
800 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo;
c.
16 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2 Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.52
100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi sei anni;
b.
16 ore di perfezionamento all'anno negli ambiti di vigilanza ai sensi del presente articolo.

3 Le ore svolte presso banche depositarie sono considerate svolte negli ambiti di vigilanza del presente articolo.

49 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

50 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

51 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

52 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 11g53

53 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Abrogato dall'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 11h54 Perfezionamento

1 I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d-11f, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:55

a.
il perfezionamento comprende gli ambiti di verifica definiti per ogni ambito di vigilanza ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 5 novembre 201456 sugli audit dei mercati finanziari;
b.
i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora;
c.
ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

2 È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

3 Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

54 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

55 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

56 RS 956.161

Art. 11i a 11k57

57 Introdotti dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Abrogati dall'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 12 Effetti della decisione di abilitazione

1 Il richiedente può fornire servizi di revisione previsti dalla legge soltanto dopo che l'autorità di sorveglianza ha emanato una decisione di abilitazione.

2 L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l'abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti specialistici meno severi.

2bis L'abilitazione di un'impresa di revisione o di un auditor responsabile rilasciata per un determinato ambito di vigilanza non autorizza allo svolgimento di una verifica ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 200759 sulla vigilanza dei mercati finanziari in un altro ambito di vigilanza.60

2ter L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a-c autorizza anche a eseguire verifiche dell'osservanza delle disposizioni della legge del 10 ottobre 199761 sul riciclaggio di denaro (LRD) e della legge del 15 giugno 201862 sui servizi finanziari nell'ambito di vigilanza interessato.63

3 Prima della decisione di abilitazione non è permesso utilizzare denominazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato», «auditor responsabile abilitato», «impresa di revisione abilitata», «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» o «società di audit abilitata».64

59 RS 956.1

60 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

61 RS 955.0

62 RS 950.1

63 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari , in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

64 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 13

1 ...65

2 ...66

65 Abrogato dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

66 Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

Art. 14 Obbligo di cooperazione

L'autorità di sorveglianza può esigere dalle persone e dalle imprese che, sulla base dell'iscrizione nel registro di commercio e dell'attività esercitata o pubblicizzata, potrebbero sottostare alla LSR, ogni documento e chiarimento necessari a valutare se l'attività soggiace a un'abilitazione.

Art. 15 Comunicazione in caso di revoca dell'abilitazione

Se l'autorità di sorveglianza revoca a tempo determinato o indeterminato l'abilitazione a una persona fisica o a un'impresa di revisione, ne informa gli uffici competenti del registro di commercio e, se del caso, la borsa e le autorità di sorveglianza che, secondo l'iscrizione nel registro di commercio, hanno concesso un'abilitazione fondata su una legge speciale.

Sezione 2: Registro dei revisori

Art. 1667

67 Abrogato dall'all. n. 5 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Art. 17 Esigenze relative al registro

1 Il registro è tenuto in forma elettronica.

2 Il contenuto è visualizzabile in ogni momento mediante riproduzione elettronica o stampa su carta.

3 I dati sono richiamabili mediante criteri di ricerca.

Art. 18 Pubblicità

1 Le iscrizioni nel registro sono pubbliche e accessibili gratuitamente in Internet.

2 Su richiesta, l'autorità di sorveglianza attesta per scritto che una persona o un'impresa sono state abilitate e iscritte nel registro. Per tale attestato l'autorità riscuote un emolumento di 50 franchi.

3 La domanda di abilitazione, la corrispondenza relativa a un'abilitazione, la documentazione prodotta e la decisione di abilitazione non sono pubbliche.

Art. 19 Persone fisiche

1 L'iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:

a.
numero di registrazione personale;
b.
cognome e nome;
c.
luogo d'origine;
d.
data dell'abilitazione;
e.
tipo di abilitazione;
f.
l'eventuale menzione di un'abilitazione provvisoria;
g.68
se del caso le funzioni della persona, la ditta o il nome secondo il registro di commercio, indirizzo e numero d'identificazione delle imprese attribuito all'impresa di revisione:
1.
di cui la persona è titolare o socio,
2.
nel cui organo superiore di direzione o di amministrazione o nel cui organo di gestione la persona siede,
3.
di cui la persona è dipendente, o
4.
a cui la persona è legata in forma analoga al numero 3.
h.
l'eventuale menzione dell'appartenenza a un'associazione professionale;
i.
eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione;
j.69
l'eventuale menzione dell'inattività della persona.

2 Una persona fisica abilitata è considerata inattiva se in base al registro non esercita nessuna delle funzioni di cui al capoverso 1 lettera g.70

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

69 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

Art. 20 Imprese di revisione

L'iscrizione concernente un'impresa di revisione contiene i dati seguenti:

a.71
numero d'identificazione delle imprese;
b.
ditta o nome e forma giuridica secondo iscrizione nel registro di commercio;
c.72
indirizzo e sede e, per quanto concerne le succursali di imprese di revisione con sede all'estero, l'indicazione della sede principale;
d.
data dell'abilitazione;
e.
tipo di abilitazione;
f.
l'eventuale menzione di un'abilitazione provvisoria;
fbis.73 la normativa tecnica per l'esercizio del sistema interno di assicurazione della qualità;
fter.74 il genere di assicurazione esterna della qualità o l'indicazione che non vi è assicurazione esterna della qualità;
g.75
numero d'identificazione delle imprese, indirizzo e sede di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio;
gbis.76
se del caso indicazioni per garantire la tracciabilità delle iscrizioni, in particolare in caso di ristrutturazioni;
h.
l'eventuale menzione dell'appartenenza a un'associazione professionale;
i.
eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione.
j.77
...

71 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

73 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2012 (RU 2012 6071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

74 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

76 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

77 Abrogata dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

Art. 2178 Abilitazioni fondate su leggi speciali

1 Per stabilire e valutare le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali, le altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell'articolo 22 LSR si basano sulle abilitazioni concesse dall'autorità di sorveglianza. Se l'autorità di sorveglianza revoca un'abilitazione, anche le altre autorità di sorveglianza svizzere revocano l'abilitazione speciale da loro concessa.

2 Le altre autorità di sorveglianza svizzere iscrivono, modificano e cancellano direttamente online nel registro dell'autorità di sorveglianza l'abilitazione concessa secondo una legge speciale a persone e imprese. L'autorità di sorveglianza regola i dettagli dell'accesso al registro in un'ordinanza.

3 Le altre autorità di sorveglianza svizzere e l'autorità di sorveglianza si comunicano reciprocamente la revoca a tempo determinato o indeterminato e ogni altra modifica di un'abilitazione.

78 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 21a79 Trasferimento dell'abilitazione

1 Due imprese di revisione possono chiedere all'autorità di sorveglianza il trasferimento dell'abilitazione da un'impresa di revisione all'altra.

2 L'autorità di sorveglianza trasferisce l'abilitazione se:

a.
il trasferimento dell'abilitazione poggia sul trasferimento della relativa attività commerciale; e
b.
l'impresa assuntrice adempie le condizioni dell'abilitazione.

3 L'abilitazione di una persona fisica non può essere trasferita.

79 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Art. 22 Cancellazione dell'iscrizione

L'autorità di sorveglianza cancella dal registro l'iscrizione di un'abilitazione se:

a.
la persona abilitata è deceduta;
b.
l'impresa abilitata è dissolta e la sua iscrizione nel registro di commercio è stata cancellata;
c.
l'abilitazione è stata revocata a tempo determinato o indeterminato;
d.
la persona o l'impresa abilitata ne fa richiesta;
e.80
la durata di validità dell'abilitazione dell'impresa di revisione è scaduta.

80 Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 22a81 Rettifica del registro

1 L'autorità di sorveglianza dà corso d'ufficio al procedimento di rettifica di un'iscrizione nel registro se quest'ultima non corrisponde o non corrisponde più ai fatti o alla situazione giuridica e se le persone o le imprese di revisione con obbligo di comunicazione (art. 15 cpv. 3 LSR) non hanno eseguito esse stesse la rettifica o la relativa comunicazione.

2 A tal scopo, essa invita le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro a provvedervi entro 30 giorni o a dimostrare che non occorre nessuna rettifica.

3 Se non è in grado di raggiungere le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica, l'autorità di sorveglianza pubblica l'ingiunzione nel Foglio federale.

4 Se le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro non vi provvedono, l'autorità di sorveglianza prende una decisione che ordina la rettifica.

81 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Art. 2382 Conservazione e archiviazione degli atti

1 L'autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico gli atti relativi a ciascuna persona e impresa.

2 Gli atti relativi a una persona o a un'impresa sono conservati per 20 anni dall'acquisizione dell'ultimo atto. Se una persona o un'impresa è cancellata dal registro, gli atti possono essere distrutti dieci anni dopo la cancellazione. Quest'ultima norma non si applica se un'impresa è cancellata dal registro in seguito a fusione, scissione o ad altri tipi di ristrutturazione.

3 Dopo la scadenza del termine di conservazione gli atti sono offerti all'Archivio federale. Gli atti che l'Archivio federale giudica senza valore archivistico sono distrutti.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Art. 24 Conservazione elettronica

1 L'autorità di sorveglianza può riprodurre e conservare gli atti in forma elettronica.

2 Gli atti in forma cartacea riprodotti e conservati elettronicamente possono essere distrutti. Gli originali sono rispediti al mittente.

Art. 25 Condizioni relative alla conservazione elettronica dei dati e sicurezza dei dati

1 I sistemi elettronici impiegati per il registro e per la conservazione degli atti devono soddisfare le condizioni seguenti:

a.
l'entità e la qualità dei dati rilevati devono essere mantenute intatte a lungo termine;
b.
il formato dei dati deve essere indipendente dal fabbricante di determinati sistemi elettronici;
c.
i dati devono essere protetti conformemente a norme riconosciute e secondo lo stato attuale della tecnica;
d.
deve essere allestita una documentazione relativa al programma e al formato.

2 L'autorità di sorveglianza disciplina in un'ordinanza l'autorizzazione ad accedere ai dati e ai sistemi elettronici.

3 L'autorità di sorveglianza emana un regolamento di servizio concernente:

a.
la salvaguardia periodica dei dati su supporti decentralizzati;
b.
la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;
c.
la protezione dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;
d.
le misure da adottare in caso di guasti tecnici ai sistemi elettronici.
Art. 26 Trasmissione di documenti

1 L'autorità di sorveglianza e le altre autorità di sorveglianza svizzere possono concedersi reciprocamente l'accesso elettronico alle domande di abilitazione, alla relativa documentazione e agli altri atti.83

2 L'autorità di sorveglianza può rifiutarsi di trasmettere gli atti se:

a.
gli atti servono all'autorità di sorveglianza per la formazione delle opinioni al suo interno;
b.
la loro trasmissione comprometterebbe una procedura in corso o nocerebbe all'adempimento dell'attività di sorveglianza;
c.
la loro trasmissione è incompatibile con lo scopo e la funzione della sorveglianza della revisione.

83 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Sezione 3:
Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Art. 2884

84 Abrogato dall'all. n. 1 dell'O l'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 29 Capi revisori

1 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono designare una persona responsabile (capo revisore) per ogni servizio di revisione fornito.

2 Possono designare come capi revisori soltanto le persone a cui hanno il diritto di impartire istruzioni e che conoscono la loro organizzazione, le loro procedure e la loro strategia.

3 Il capo revisore firma il rapporto di revisione o l'attestato di prova.

4 L'impresa di revisione annuncia immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni sostituzione di un capo revisore, indicandone i motivi.

Art. 3085 Rapporto

1 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono presentare ogni anno all'autorità di sorveglianza un rapporto al 30 giugno sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza (rapporto di sorveglianza). Il rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre.

2 Non occorre presentare il rapporto di sorveglianza nell'anno civile corrente in cui l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale è stata abilitata o nell'anno civile in cui è controllata dall'autorità di sorveglianza.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Art. 32 Procedura di controllo

1 L'autorità di sorveglianza può ripartire nel tempo e per materia il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

2 Determina la forma e l'oggetto del controllo e definisce il modo di procedere.

3 Può effettuare i controlli in comune con altre autorità di sorveglianza svizzere.86

86 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 3387 Controllo di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente a sorveglianza

1 Nel caso di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza statale, l'autorità di sorveglianza controlla i servizi di revisione forniti a imprese che non sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c numero 1 LSR.

2 Le imprese di revisione che intendono eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari non possono sottoporsi spontaneamente alla sorveglianza statale a partire dal momento in cui soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11b lettera b.

87 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Sezione 4: Autorità di sorveglianza

Art. 3488 Riconoscimento di regolamenti di esame

1 L'autorità di sorveglianza riconosce un regolamento d'esame se:

a.
permette di verificare le conoscenze delle disposizioni giuridiche e amministrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; e se
b.
l'esame è proposto nelle lingue ufficiali della Confederazione; il regolamento può prevedere come ulteriore lingua d'esame anche l'inglese.

2 L'autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente in merito al contenuto del regolamento d'esame.

3 L'autorità di sorveglianza può elaborare essa stessa un regolamento di esame e svolgere esami.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5171).

Art. 35 Conflitti d'interesse

1 Il direttore e il personale dell'autorità di sorveglianza devono essere indipendenti dal ramo professionale della revisione.

2 ...89

89 Abrogato dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 36 Organo paritetico dell'istituto di previdenza

1 Il consiglio di amministrazione disciplina la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza dell'autorità di sorveglianza. In caso di organi paritetici comuni, i datori di lavoro emanano regolamentazioni in comune.

2 Possono essere scelte come membri dell'organo paritetico soltanto persone competenti e adatte a svolgere funzioni direttive. Nel limite del possibile, i sessi come anche le lingue ufficiali devono essere rappresentati in misura adeguata.

3 Le indennità versate ai membri dell'organo paritetico sono fissate dalla commissione della cassa di PUBLICA.

Sezione 5: Emolumenti e tassa di sorveglianza

Art. 37 Principio

1 L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni.

2 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede una regolamentazione particolare, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200490 sugli emolumenti.

Art. 3891 Abilitazione

1 L'autorità di sorveglianza riscuote un emolumento dal richiedente per:

a.
la valutazione della domanda di abilitazione;
b.
il rinnovo dell'abilitazione;
c.
il cambiamento del tipo di abilitazione;
d.
il trasferimento dell'abilitazione (art. 21a).

2 Per ogni abilitazione, l'emolumento ammonta a:92

a.
800 franchi per le persone fisiche;
b.
1500 franchi per le imprese di revisione.

3 ...93

4 In caso di oneri straordinari, viene riscosso un emolumento doppio. Le spese vengono contabilizzate separatamente.

5 Per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l'emolumento è riscosso in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 250 franchi. L'emolumento ammonta al minimo a 5000 franchi. Anche le imprese che si sottopongono volontariamente alla sorveglianza sono soggette al pagamento dell'emolumento.

6 Se un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale presenta contemporaneamente più domande di abilitazione, gli emolumenti sono riscossi in funzione del dispendio effettivo.94

7 ...95

8 Se un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale controlla unicamente persone di cui all'articolo 1b LBCR96 (art. 11a cpv. 1 lett. abis), l'emolumento ammonta a 1500 franchi.97

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

92 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

93 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 2017, con effetto dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

94 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

95 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Abrogato dall'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

96 RS 952.0

97 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

Art. 39 Controllo di imprese di revisione sotto sorveglianza statale

1 Per il controllo di imprese sotto sorveglianza statale è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

2 La tariffa giornaliera per il personale dell'autorità di sorveglianza ammonta, a seconda delle conoscenze richieste, a un importo compreso tra 1000 e 2500 franchi per persona. L'emolumento in caso di ricorso a terzi è calcolato in base alle tariffe giornaliere in uso nel mercato.

Art. 40 Altre decisioni e servizi

1 Per altre decisioni e servizi è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all'ora.

2 ...98

98 Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Art. 42 Tassa di sorveglianza

1 L'autorità di sorveglianza riscuote dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale una tassa annua per finanziare le spese non coperte dagli emolumenti.

2 La tassa di sorveglianza è calcolata in base al rapporto tra l'onorario percepito dalla singola impresa di revisione e la somma di tutti gli onorari contabilizzati dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Essa ammonta almeno a 10 000 franchi.

2bis ...99

2ter La tassa di sorveglianza per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che controllano unicamente persone di cui all'articolo 1b LBCR100 ammonta almeno a 2500 franchi.101

3 Sono determinanti gli onorari ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3.

99 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Abrogato dall'all. 1 n. II 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

100 RS 952.0

101 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

Art. 44 Modalità di pagamento

1 Durante l'anno contabile, l'autorità di sorveglianza addebita alle imprese di revisione debitrici della tassa un acconto sulla base del loro preventivo.

2 Nel primo trimestre dell'anno successivo l'autorità di sorveglianza allestisce il conteggio finale sulla base del suo conto annuale. Le differenze tra l'acconto e il conteggio finale vengono riportate sull'acconto dell'anno successivo.

3 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

4 In caso di litigio l'impresa di revisione può esigere che venga emanata una decisione impugnabile.

Sezione 6: Contravvenzioni

Art. 45

1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:102

a.
fornisce informazioni false nella domanda di abilitazione;
b.103
utilizza designazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato», «auditor responsabile abilitato», «impresa di revisione abilitata», «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» o «società di audit abilitata» (art. 12 cpv. 3) senza disporre della relativa abilitazione;
c.104
nonostante previo avvertimento, viola l'obbligo di cooperazione previsto nell'articolo 14.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 50 000 franchi.105

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

103 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

104 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 1 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 47 Abilitazione provvisoria

1 Chi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della LSR presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l'emolumento di cui all'articolo 38, viene abilitato a fornire servizi di revisione a titolo provvisorio. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un'abilitazione provvisoria.

2 Se le condizioni di abilitazione non sono manifestamente soddisfatte, l'abilitazione provvisoria è negata.

3 Le persone fisiche impiegate presso un'impresa di revisione, o che vi partecipano, e l'impresa di revisione devono coordinare la presentazione delle loro domande.

4 Il richiedente riceve una conferma elettronica dell'abilitazione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale.

5 L'autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese con abilitazione provvisoria un termine ragionevole entro cui trasmettere la documentazione relativa alla domanda. Nel contempo commina la revoca dell'abilitazione provvisoria nel caso in cui la documentazione non fosse prodotta entro il termine impartito. Per motivi gravi e su richiesta scritta, l'autorità di sorveglianza può prolungare il termine in misura adeguata.

6 Se il termine di cui al capoverso 5 non è rispettato, l'autorità di sorveglianza revoca l'abilitazione provvisoria. Comunica la revoca per scritto alle autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale interessate e, se del caso, alla borsa, e adegua di conseguenza il registro. In tal caso l'abilitazione può essere chiesta nuovamente seguendo la procedura ordinaria.

7 I servizi di revisione forniti in base a un'abilitazione provvisoria sono giuridicamente validi anche se in seguito l'abilitazione definitiva non viene concessa.

Art. 48 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero

1 È abilitato provvisoriamente a fornire servizi di revisione chi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e ha conseguito un titolo di studio estero paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR); per dimostrare di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, il richiedente deve frequentare un ciclo di corsi al termine del quale deve superare un esame. L'abilitazione provvisoria è revocata se entro il 31 agosto 2008 il ciclo di corsi non è stato seguito e l'esame superato.

2 Le persone di cui al capoverso 1 non devono né seguire un ciclo di corsi, né superare un esame per dimostrare di possedere le conoscenze necessarie del diritto svizzero se, nei tre anni prima della presentazione della domanda, hanno lavorato principalmente per un'impresa di revisione con sede in Svizzera e hanno prevalentemente fornito servizi di revisione sulla base del diritto svizzero.

Art. 49106 Sistema di assicurazione della qualità

1 Dal 15 dicembre 2013 le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità e sorvegliarne l'adeguatezza e l'efficacia (art. 9 cpv. 1).

2 Dal 1° ottobre 2017 le imprese di revisione che eseguono revisioni limitate devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità e sorvegliarne l'adeguatezza e l'efficacia (art. 9 cpv. 1).107

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863).

Art. 50 Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore

1 Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che:

a.
entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 1992108 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati;
b.
dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.

2 Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.

Art. 51 Obbligo di rotazione

Il termine di sette anni per la rotazione dei capi revisori (art. 730a cpv. 2 CO) decorre dall'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005109 del Codice delle obbligazioni. Dopo l'entrata in vigore il capo revisore può verificare ancora sette conti annuali al massimo.

Art. 51a110 Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014

1 Le società di audit che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD111 (art. 11a cpv. 2) devono soddisfare le condizioni di abilitazione di cui all'articolo 11b lettera a entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

2 Gli auditor responsabili che alla data dell'entrata in vigore della presente modifica dispongono di un'abilitazione rilasciata dalla FINMA oppure operano per un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD devono soddisfare le condizioni riguardanti le ore di verifica negli ambiti di vigilanza degli articoli 11d capoverso 2 lettera a, 11e capoverso 2 lettera a, 11f capoverso 2 lettera a, 11g capoverso 2 lettera a e 11j entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3 Le domande di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica non sono ancora state oggetto di una decisione della FINMA sono giudicate dall'autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto.

110 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

111 RS 955.0

Art. 51b112 Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2015

Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LSR i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2015 e per le quali l'obbligo d'abilitazione viene a cadere devono annunciarsi all'autorità di sorveglianza entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2015.

112 Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

Art. 51c113 Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018

Nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza gli auditor responsabili che effettuano verifiche di persone di cui all'articolo 1b LBCR114 possono chiedere, in deroga all'articolo 11dbis capoverso 3, il computo integrale dell'esperienza professionale e delle ore di verifica negli ambiti di vigilanza di cui all'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 11dbis capoversi 1 e 2.

113 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

114 RS 952.0

Art. 51d115 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 novembre 2022

1 Le persone con una formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b LSR devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 2 al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2022 e le persone con una formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c LSR al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2022.

2 I requisiti di cui all'articolo 7 capoversi 3 e 4 lettera b devono essere adempiuti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2022.

115 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 768).

Art. 52 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2-4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

2 L'articolo 10 capoverso 1 entra in vigore il 1° ottobre 2015. L'articolo 13 capoverso 2 e l'articolo 20 lettera j della versione del 22 agosto 2007116 non entrano in vigore.117

3 L'articolo 21 entra in vigore il 1° settembre 2009.

4 I numeri II/7, II/8 e II/9 dell'allegato entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

116 RU 2007 3989

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

Allegato 1118

118 Originario: all.

(art. 46)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 15 giugno 1992119 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

120

119 [RU 1992 1210]

120 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 3989.

Allegato 2121

121 Introdotto dal n. II dell'O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2439). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 768).

(art. 10 cpv. 2)

Elenco delle autorità estere di sorveglianza dei revisori riconosciute

Australia

Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

Austria

Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB)

Belgio

College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren /
Collège de Supervision des Réviseurs d'Entreprises (CTBR/CSRE)

Brasile

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Bulgaria

Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (CPOSA)

Canada

Canadian Public Accountability Board (CPAB)

Cile

Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Cina

China Securities Regulatory Commission (CSRC) e Ministry of Finance (MoF)

Corea del Sud

Financial Services Commission (FSC), Securities and Futures Commission (SFC) e Financial Supervisory Service (FSS)

Croazia

Ministry of Finance (MFin)

Danimarca

Danish Business Authority (DBA)

Finlandia

Finnish Patent and Registration Office, Auditor Oversight Unit (PRH)

Francia

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

Germania

Abschlussprüferaufsichtstelle (APAS)

Giappone

Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board (CPAAOB)

Grecia

Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board (ELTE)

Guernsey

Guernsey Registry

Indonesia

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Secretariat General, Ministry of Finance

Irlanda

Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA)

Islanda

Public Auditors Oversight Board (PAOB)

Isola di Man

Isle of Man Financial Services Authority (IoMFSA)

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Jersey

Jersey Financial Services Commission (JFSC)

Lettonia

Ministry of Finance, Department of Taxes Administration and Accounting Policy, Audit Oversight Commission

Liechtenstein

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Lituania

Authority of Audit, Accounting, Property Valuation and Insolvency Management (AAAPVIM)

Lussemburgo

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malta

Ministry of Finance, The Economy & Investment

Mauritius

Financial Reporting Council (FRC)

Norvegia

Finanstilsynet

Nuova Zelanda

Financial Markets Authority (FMA)

Paesi Bassi

Authority for the Financial Markets (AFM)

Polonia

Polish Agency for Audit Oversight (PANA)

Portogallo

Securities Market Commission

Qatar

Qatar Financial Centre Authority (QFC)

Regno Unito

Financial Reporting Council (FRC)

Repubblica Ceca

Public Audit Oversight Board (RVDA)

Romania

Authority for Public Oversight of the Statutory Audit Activity (ASPAAS)

Singapore

Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)

Slovacchia

Auditing Oversight Authority

Slovenia

Agency for Public Oversight of Auditing (APOA)

Spagna

Accounting and Auditing Institute

Stati Uniti

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

Sudafrica

Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA)

Svezia

Swedish Inspectorate of Auditors

Taiwan
(Taipei cinese)

Financial Supervisory Commission (FSC)

Thailandia

Securities and Exchange Commission (SEC)

Turchia

Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (POA) e Capital Markets Board of Turkey (CMB)

Ungheria

Auditors' Public Oversight Authority (Ministry of Finance)