Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l'ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.
512.271
del 18 marzo 2022 (Stato 1° luglio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 41 capoverso 3, 54, 55 capoverso 3 e 150 capoverso 1
della legge militare del 3 febbraio 19951;
visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002
sul personale federale (LPers);
visto l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale
del 30 marzo 19493 sull'amministrazione dell'esercito,
ordina:
La presente ordinanza disciplina l'ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.
1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati.
2 Sono considerati membri del servizio di volo:
3 Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute:
4 Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati:
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'ammissione ai corsi d'istruzione del servizio di volo militare.
2 A tal fine, tiene segnatamente conto:
Il DDPS disciplina l'ottenimento del brevetto da parte dei membri del servizio di volo militare e la nomina dei piloti militari di professione.
1 I militari di milizia del servizio di volo militare sono classificati nelle seguenti categorie:
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2 In casi eccezionali motivati, le Forze aeree possono classificare una persona con il suo consenso in un'altra categoria.
1 Per mantenere e promuovere la loro prontezza d'impiego, i militari di milizia del servizio di volo militare sono chiamati a servizi d'istruzione in formazioni e a corsi d'allenamento nonché a allenamenti individuali.
2 Annualmente prestano al massimo 33 giorni di servizio d'istruzione in formazioni.
3 Sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue:
4 L'allenamento individuale è considerato servizio militare, ma non è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
1 Possono essere assegnate al servizio di volo militare soltanto le persone dichiarate fisicamente, intellettualmente e psichicamente idonee dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA).
2 L'idoneità fisica, intellettuale e psichica è accertata per la prima volta in occasione dell'ammissione. In seguito, l'idoneità fisica è verificata periodicamente; essa è attestata dall'IMA mediante un certificato medico d'idoneità.
3 Il DDPS definisce la durata di validità dei certificati d'idoneità.
1 I membri del servizio di volo militare sono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo militare se:
2 Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione le Forze aeree possono ordinare il trasferimento nella categoria B.
3 Chi beneficia di un congedo per l'estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se:
Il DDPS disciplina la competenza per la sospensione dal servizio di volo militare e per la riammissione.
1 I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Dopo il proscioglimento quale pilota militare di professione o pilota da trasporto civile si applica l'articolo 11.
1 I piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 I piloti collaudatori dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) rimangono nella loro funzione quali piloti militari di milizia nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
3 Tutti gli altri piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo militare in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.
1 Gli operatori di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.
1 Gli esploratori paracadutisti di professione, i membri del DEE 10 e gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.
1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
3 Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo con ricognitori telecomandati in occasione del proscioglimento dell'obbligo di prestare servizio militare.
1 Dopo la loro sospensione dal servizio di volo militare (art. 8) o dopo il loro proscioglimento (art. 10-14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze da essi acquisite.
2 Dopo la loro sospensione dal servizio di volo militare o dopo il loro proscioglimento, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d'età, 200 giorni al massimo, ma non oltre 25 giorni l'anno, in servizi d'istruzione delle formazioni.
L'utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.
1 I militari di milizia del servizio di volo militare titolari del brevetto ricevono un'indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo militare. Per i membri del servizio di volo e i membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati il diritto nasce con l'ottenimento del brevetto, per i membri del servizio di lancio con il paracadute nel mese in cui sorge l'obbligo del servizio di lancio.
2 Le indennità per i militari di milizia del servizio di volo militare sono definite nell'allegato 1.
3 L'ammontare delle indennità è adeguato annualmente in funzione della compensazione del rincaro generale secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica.
4 Le indennità degli altri membri del servizio di volo militare, ad eccezione degli operatori di ricognitori telecomandati di professione e del personale del servizio di volo di armasuisse e dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo) sono rette dalle disposizioni in materia di diritto del personale della Confederazione. Queste persone non ricevono alcun'indennità secondo il capoverso 1.
L'indennità in caso di sospensione dal servizio di volo militare e la riduzione dell'indennità sono disciplinate dal DDPS.
1 I militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute con una somma di copertura di 50 000 franchi al minimo in caso di morte e di 250 000 franchi al minimo in caso d'invalidità. Se non si assicurano presso l'assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d'assicurazione presso queste ultime.
2 Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari con equipaggio o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.
3 L'assicurazione completa le prestazioni dell'assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers.
4 Per i membri professionisti del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute e per i piloti collaudatori di armasuisse, la conclusione dell'assicurazione è facoltativa.
5 Chi ha diritto a un'indennità secondo l'articolo 17 o a un'indennità speciale secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale, si assume i premi d'assicurazione. Negli altri casi i premi d'assicurazione sono assunti dalla Confederazione.
Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
(art. 17 cpv. 2)
Le indennità annuali per i militari di milizia del servizio di volo militare (art. 5) ammontano a:
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14 410 franchi |
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9 570 franchi |
(art. 22)
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7 Le mod. possono essere consultate alla RU 2022 213.