01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
28.06.2022 - 31.12.2022
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01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
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360.2

Ordinanza
sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale

(Ordinanza JANUS)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC);
visto l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
visto l'articolo 6 della legge federale del 25 settembre 20153 sulle attività informative (LAIn),4

ordina:

1 RS 360

2 RS 361

3 RS 121

4 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina, per il sistema d'informazione JANUS della Polizia giudiziaria federale, ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 18 LSIP:

a.
l'autorità responsabile;
b.
la struttura e il contenuto;
c.
gli utenti e i diritti d'accesso;
d.
il trattamento dei dati;
e.
la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

2 JANUS è composto dei seguenti sottosistemi:

a.
il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP;
b.
il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP;
c.
il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale di cui all'articolo 13 LSIP;
d.
il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) di cui all'articolo 18 LSIP;
e.5
il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all'articolo 12 LSIP.

5 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 269).

Art. 2 Scopo di JANUS e dei suoi sottosistemi

1 Il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione serve all'esecuzione di dette indagini nell'ambito di competenza della Confederazione.

2 Il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali serve a facilitare:

a.
i compiti legali d'informazione, coordinamento e analisi della Polizia giudiziaria federale;
b.
l'esecuzione di indagini preliminari nell'ambito delle competenze materiali della Confederazione;
c.
la cooperazione della Polizia giudiziaria federale con i servizi delle guardie di confine e gli organi doganali, le autorità cantonali di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni, nella misura in cui partecipino, nell'ambito delle loro competenze, alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale;
d.
la cooperazione della Polizia giudiziaria federale con le autorità di Stati esteri nella lotta contro la criminalità internazionale.

3 Il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale sostiene le autorità cantonali di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni nelle indagini preliminari e nelle inchieste di polizia giudiziaria che non sono di competenza della giurisdizione penale federale e non rientrano nel campo d'applicazione del Codice di procedura penale6, della LUC, della legge federale del 21 marzo 19977 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della LAIn.8

4 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e degli incarti trattati da fedpol.

6 RS 312.0

7 RS 120

8 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Art. 3 Campo d'applicazione

1 Nel sistema JANUS sono trattati i dati necessari all'adempimento dei compiti della Polizia giudiziaria federale nella sua funzione di Ufficio centrale ai sensi dell'articolo 2 LUC per:

a.
la prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti secondo l'articolo 29 della legge federale del 3 ottobre 19519 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, nonché gli articoli 9 e 10 LUC;
b.
l'individuazione e la lotta contro la criminalità organizzata secondo gli articoli 7 e 8 LUC e l'articolo 337 capoverso 1 del Codice penale10 (CP);
c.
la lotta contro la falsificazione di monete secondo la Convenzione internazionale del 20 aprile 192911 per la lotta contro la falsificazione delle monete;
d.
la lotta contro la tratta di esseri umani secondo l'Accordo internazionale del 18 maggio 190412 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, la Convenzione internazionale del 4 maggio 191013 per la repressione della tratta delle bianche, la Convenzione internazionale del 30 settembre 192114 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la Convenzione dell'11 ottobre 193315 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni;
e.
la lotta contro la diffusione di pubblicazioni oscene secondo l'Accordo internazionale del 4 maggio 191016 per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene e la Convenzione internazionale del 12 settembre 192317 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene;
f.
la lotta contro la criminalità economica secondo l'articolo 337 capoverso 2 CP e gli articoli 7 e 8 LUC;
g.
la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 337 capoverso 1 CP e gli articoli 7 e 8 LUC;
h.
la lotta contro i reati di corruzione secondo l'articolo 337 capoverso 1 CP e gli articoli 7 e 8 LUC.

2 Nel sistema JANUS sono altresì trattati i dati necessari all'adempimento dei compiti della Polizia giudiziaria federale nella lotta e nel perseguimento penale degli altri reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo l'articolo 336 CP, nella misura in cui i dati sono di competenza della Confederazione e sono trattati prima della pendenza del procedimento penale. Questi dati sono trattati separatamente da quelli di cui ai capoversi 1 e 5.

3 Nel sistema JANUS sono altresì trattati i dati trasmessi dall'Ufficio europeo di polizia (Europol). Il trattamento di questi dati è retto dall'Accordo del 24 settembre 200418 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

4 Nel sistema JANUS sono altresì trattati i dati trasmessi nell'ambito della cooperazione con altri Stati Schengen. La registrazione e il trattamento di questi dati sono retti dall'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200819.

5 Le autorità di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono trattare nelle sottocategorie «Giornale» e «Persone e precedenti» di JANUS i dati volti alla lotta contro i reati per i quali non vi è alcuna giurisdizione penale federale e che non rientrano nel campo d'applicazione del Codice di procedura penale20, della LUC, della LMSI21 e della LAIn. Questi dati sono trattati separatamente da quelli di cui ai capoversi 1-4. Il trattamento di questi dati è retto dalle disposizioni cantonali.22

9 RS 812.121

10 RS 311.0

11 RS 0.311.51

12 RS 0.311.31

13 RS 0.311.32

14 RS 0.311.33

15 RS 0.311.34

16 RS 0.311.41

17 RS 0.311.42

18 RS 0.362.2

19 RS 362.0

20 RS 312.0

21 RS 120

22 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Art. 4 Autorità responsabile

1 Fedpol è responsabile di JANUS. Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati e nomina un servizio di controllo.

2 Il servizio di controllo è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, della presente ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati nonché della cura dei dati nell'ambito della registrazione, del trattamento e della cancellazione.

3 Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è responsabile dell'esercizio di JANUS.

Sezione 2: Struttura e contenuto di JANUS

Art. 5 Struttura di JANUS

Il sistema JANUS è composto delle seguenti sottocategorie:

a.
«Persone e precedenti» (PV), in cui sono registrate informazioni su persone, organizzazioni e persone giuridiche e sui precedenti che le riguardano, raccolti nell'ambito di indagini preliminari, di indagini di polizia giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico;
b.
«Giornale» (JO), in cui sono registrate informazioni in riferimento ai singoli casi raccolte nell'ambito di indagini preliminari, di indagini di polizia giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico (in particolare sorveglianza delle telecomunicazioni, verbali d'osservazione, verbali d'indagine);
c.
«Sistema dei rapporti di polizia» (PR), in cui sono redatti e gestiti i rapporti e le denunce necessari all'adempimento dei compiti;
d.
«Gestione delle pratiche e degli atti» (GA), in cui sono registrate le informazioni necessarie per il controllo delle pratiche;
e.
«Informazioni generali» (ER), in cui sono registrate altre informazioni utili e necessarie all'adempimento dei compiti, quali indicazioni da elenchi telefonici, estratti di giornale, descrizione delle competenze degli uffici oppure informazioni tratte da fonti accessibili al pubblico;
f.
«Rapporto di situazione» (LA), in cui sono registrati i rapporti sulla situazione nazionale e internazionale;
g.
«Analisi» (AN), in cui sono registrati i risultati di mandati di analisi;
h.
«Blüte» (BL), in cui sono registrati tutti i tipi di denaro falso e tutte le tecniche di falsificazione;
i.
dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti dalla Polizia giudiziaria federale nel corso di indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali pendenti;
j.
dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti dalla Polizia giudiziaria federale nell'ambito di indagini preliminari.
Art. 6 Struttura delle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale»

1 La sottocategoria «Persone e precedenti» (PV) comprende:

a.
i dati di base con informazioni su persone, organizzazioni e persone giuridiche;
b.
i precedenti, ovvero dati relativi a fatti, classificati secondo categorie di reati;
c.
i sottocampi, che permettono tra l'altro di marcare gli elementi di confronto, segnatamente con terzi, nel testo di un precedente e di effettuare consultazioni in base a tali elementi di confronto. L'elenco completo dei sottocampi figura nell'allegato 1.

2 La sottocategoria «Giornale» (JO) comprende:

a.
l'intestazione: i dati relativi ai giornali allestiti in riferimento a una pratica;
b.
le iscrizioni: dati in merito a ogni singolo fatto.

3 I dati di base e i rispettivi precedenti o l'intestazione e le rispettive iscrizioni formano un blocco di dati.

4 Nelle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale» i dati raccolti nell'ambito di un'indagine preliminare, di un'indagine di polizia giudiziaria dopo l'apertura da parte di un'autorità istruttoria o da fonti accessibili al pubblico sono classificati in tre categorie distinte.

Art. 7 Sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» (GA)

1 La sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» facilita la gestione dei documenti e degli incarti di fedpol relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche o oggetti. Può contenere tutte le comunicazioni, in particolare le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica e la corrispondenza postale, pervenute a fedpol o inviate da quest'ultimo.

2 Dà accesso:

a.
a documenti specifici, memorizzati in forma di testo o immagine, che si riferiscono a pratiche della Polizia giudiziaria federale;
b.
a dati relativi alla trasmissione e al trattamento di documenti e fascicoli come pure a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d'informazione accessibili alla Polizia giudiziaria federale;
c.
all'ubicazione degli atti e alle informazioni relative al loro prestito.

3 I dati trattati in questa sottocategoria possono essere rubricati per persona, oggetto o avvenimento. Possono essere trattati in altri sottosistemi o sottocategorie di JANUS se le disposizioni specifiche concernenti detti sottosistemi o sottocategorie lo consentono.

Art. 8 Dati trattati

1 Per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sono trattati in JANUS soltanto i dati concernenti persone sospettate di esercitare tale traffico, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto. I dati riguardanti le persone che si limitano a consumare stupefacenti non sono registrati.

2 Per la lotta contro la criminalità organizzata sono trattati i dati concernenti:

a.
organizzazioni contro le quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che si tratti di associazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter CP23;
b.
persone contro le quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati per i quali si presume la partecipazione di un'organizzazione ai sensi della lettera a;
c.
persone contro le quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che facciano parte di un'organizzazione ai sensi della lettera a o che la sostengano.

3 Per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 lettere c-h sono trattati in JANUS i dati su persone sospettate di commettere tali reati, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.

4 Per la lotta contro i reati di competenza delle autorità cantonali sono trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali reati, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.

5 I dati relativi a terzi su cui non sono stati raccolti dati di base, possono essere trattati in JANUS soltanto se ciò è necessario per raggiungere gli scopi menzionati nell'articolo 2.

6 I dati derivanti da fonti accessibili al pubblico possono essere trattati nelle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale» soltanto se vi è un nesso con dati di base o casi già registrati ai sensi dei capoversi 1-4.

7 Soltanto i dati elencati nel catalogo (allegato 1) possono essere trattati in JANUS.

8 I dati relativi al coordinamento di indagini internazionali o intercantonali ai sensi dell'articolo 2 lettera b LUC possono essere trattati temporaneamente in JANUS. Questi dati sono trattati in una categoria separata. Il servizio di controllo li verifica al più tardi tre anni dopo la registrazione e li cancella se non possono essere trattati conformemente ai capoversi 1-7.

Art. 9 Provenienza dei dati

I dati registrati in JANUS provengono da:

a.
indagini di polizia della Confederazione e dei Cantoni effettuate prima dell'apertura di una procedura d'indagine di polizia giudiziaria;
b.
indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità cantonali di perseguimento penale e di polizia;
c.
indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità federali di perseguimento penale e di polizia;
d.24
organi di sicurezza della Confederazione secondo la LMSI25 e la LAIn;
e.
comunicazioni conformemente agli articoli 2 lettere b-d, 4, 8 capoverso 1 e 10 LUC;
f.
verifiche effettuate nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove;
g.
fonti accessibili al pubblico.

24 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

25 RS 120

Art. 10 JANUS Intranet e posta elettronica

1 JANUS Intranet è un sistema di comunicazione cifrato. È gestito indipendentemente da altri sistemi. Si compone di:

a.
servizi di Intranet;
b.
un servizio di posta elettronica.

2 Fedpol mette a disposizione JANUS Intranet alle seguenti cerchie di utenti:

a.
ai servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dei compiti di polizia giudiziaria;
b.
agli utenti di JANUS;
c.
ai servizi delle guardie di confine e agli organi doganali e alle autorità cantonali di perseguimento penale che, nell'ambito delle loro competenze, partecipano alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale.

3 I dati di tipo amministrativo contenuti in JANUS Intranet e la posta elettronica possono essere resi accessibili anche ad altre persone che contribuiscono con prestazioni logistiche o organizzative al funzionamento di JANUS nonché alla gestione e alla formazione dei suoi utenti.

4 Ad eccezione dei contenuti di JANUS Intranet, il servizio di posta elettronica può essere utilizzato dalla Polizia giudiziaria federale e da altre autorità di perseguimento penale per comunicarsi dati in modo sicuro.

Sezione 3: Diritti d'accesso

Art. 11 Accesso in generale

1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali:

a.26
la Polizia giudiziaria federale, la divisione Centrale operativa e la divisione Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia nonché la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione;
c.27
i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni che, nell'ambito delle loro competenze, collaborano con la Polizia giudiziaria federale e con la divisione Analisi dell'ufficio federale e la divisione Analisi del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) (art. 10 cpv. 4 lett. c e 11 cpv. 5 lett. c LSIP);
d.28
la divisione Analisi dell'ufficio federale nonché il SIC per allestire analisi nel quadro della rispettiva attività secondo la LAIn;
e.29
il SIC per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 della legge federale del 16 dicembre 200530 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
f.
il Servizio giuridico di fedpol per pronunciare misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 LStr;
g.
il Servizio di controllo;
h.31
i consulenti per la protezione dei dati dell'ufficio federale e del SIC;
i.
il responsabile di progetto e gli amministratori del sistema;
j.
l'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia, esclusivamente in riferimento a procedure di assistenza giudiziaria internazionale secondo la legge federale del 20 marzo 198132 sull'assistenza in materia penale.33

2 Ai servizi di fedpol che non svolgono compiti di perseguimento penale ma a cui compete il vaglio e la gestione degli incarti, può essere concesso, limitatamente alle loro necessità, un accesso online a JANUS per l'adempimento dei loro compiti legali.

3 Il Ministero pubblico della Confederazione può accedere online ai dati di cui all'articolo 10 LSIP che concernono i suoi procedimenti penali pendenti. Detti dati sono contrassegnati in JANUS, strutturati elettronicamente secondo i rispettivi procedimenti penali e separati dagli altri dati mediante mezzi tecnici.

4 Per procedimenti concreti e su richiesta, l'accesso alla sottocategoria «Giornale» può essere concesso anche ad autorità cantonali di perseguimento penale. Fedpol ne disciplina le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.

5 Previa decisione del Ministero pubblico della Confederazione, l'accesso online a dati relativi a determinati procedimenti può essere limitato. Tali dati sono contrassegnati.

6 L'allegato 2 disciplina i diritti d'accesso ai diversi dati in JANUS per categorie di utenti.

26 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 14 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

27 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 14 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

28 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

29 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 14 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

30 RS 142.20

31 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 14 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

32 RS 351.1

33 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

Art. 12 Accesso alle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale»

1 In casi particolari i servizi che hanno introdotto dati nella sottocategoria «Persone e precedenti» possono limitare l'accesso a questi dati determinando le persone autorizzate a trattarli.

2 Nell'ambito di un'indagine cantonale, soltanto i servizi cantonali di polizia giudiziaria e le autorità cantonali di perseguimento penale che conducono tale indagine hanno accesso online ai dati della sottocategoria «Giornale». Anche gli specialisti della Polizia giudiziaria federale designati nel regolamento sul trattamento dei dati possono accedere a questi dati. In casi particolari le autorità cantonali responsabili dell'indagine possono rifiutare loro l'accesso online.

3 Se un altro Cantone è coinvolto nell'indagine, la Polizia giudiziaria federale o il servizio cantonale competente possono estendere l'accesso online ai dati all'autorità corrispondente del Cantone coinvolto. Prendono dapprima contatto con le autorità cantonali incaricate dell'indagine.

Sezione 4: Trattamento dei dati

Art. 13 Introduzione dei dati

1 La Polizia giudiziaria federale e i servizi cantonali di polizia giudiziaria coinvolti introducono essi stessi in JANUS i dati che hanno raccolto. Determinano le categorie dei precedenti e li qualificano come attendibili o poco attendibili a seconda della loro provenienza, del modo di acquisizione, del loro contenuto e dei dati già disponibili.

2 Ad eccezione dei dati di cui all'articolo 3 capoverso 5, i dati destinati alla sottocategoria «Persone e precedenti» sono rilevati provvisoriamente sino al loro esame da parte del Servizio di controllo.34

34 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 14 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Art. 14 Attualità e integralità dei dati

1 I servizi cantonali di polizia giudiziaria coinvolti registrano senza indugio e sistematicamente in JANUS le informazioni in relazione con il loro obbligo d'informazione di cui agli articoli 8 e 10 LUC.

2 I servizi della Polizia giudiziaria federale registrano senza indugio e sistematicamente in JANUS le informazioni che rientrano nel campo d'applicazione definito all'articolo 3.

3 La responsabilità della registrazione è assunta dal primo utente di JANUS che è a conoscenza delle corrispondenti informazioni.

Art. 15 Controllo dei dati

1 Il Servizio di controllo provvede affinché i dati raccolti in JANUS, ad eccezione dei dati del sottosistema di cui all'articolo 2 capoverso 3, corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza e siano utilizzabili per l'analisi tecnica e di polizia.

2 Esso conferma l'inserimento definitivo dei dati registrati provvisoriamente nel sistema, dopo aver verificato la loro esattezza, la loro corretta attribuzione alle categorie di reati e la loro corretta classificazione in merito ad attendibilità e stato dell'indagine. Tiene conto in particolare della provenienza e del contenuto delle informazioni, come pure di tutti gli altri dati disponibili nel sistema.

3 Dati lacunosi sono corretti o cancellati dal Servizio di controllo. Se si tratta di correzioni notevoli o di cancellazioni, ne informa dapprima il servizio che ha registrato i dati.

4 Il Servizio di controllo può domandare di consultare gli incarti cantonali, al fine di verificare la conformità dei dati inseriti con le disposizioni della presente ordinanza e con i relativi documenti.

5 Fedpol disciplina le modalità del controllo dei dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 16 Valutazione generale e periodica dei dati della sottocategoria «Persone e precedenti»

1 Il Servizio di controllo procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati della sottocategoria «Persone e precedenti» al più tardi ogni quattro anni dopo la registrazione del primo dato.

2 Esamina in particolare se:

a.
i dati registrati di ogni singolo precedente sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. Verifica conformemente all'articolo 8 se il precedente può ancora fornire, in considerazione dell'affidabilità e dell'età, elementi di sospetto nei confronti della persona interessata. Se ciò non è il caso i dati sono corretti o cancellati;
b.
l'insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati è ancora proporzionale e i dati costituiscono un motivo di sospetto sufficiente per ulteriori accertamenti. Se non adempie dette condizioni, tutto il blocco di dati è cancellato.

3 Le informazioni su terzi registrate da più di tre anni senza che esista un proprio blocco di dati, sono rese anonime al momento della valutazione generale, tranne se servono per un procedimento penale concreto. Se sono connesse a reati nel settore della criminalità organizzata, tali informazioni sono rese anonime qualora i dati siano registrati da oltre cinque anni.

Art. 17 Interfacce

1 Per evitare una doppia registrazione gli utenti dei Cantoni e della Confederazione possono copiare in JANUS i dati contenuti nei loro sistemi.

2 Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 18 Comunicazione di dati ad autorità tenute a fornire informazioni

1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l'articolo 4 LUC:

a.
autorità di perseguimento penale, segnatamente pubblici ministeri, giudici istruttori, autorità preposte all'assistenza giudiziaria e organi di polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni;
b.35
servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione incaricate dell'esecuzione della LMSI36;
c.
organi delle guardie di confine e delle dogane;
d.
autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri nonché di concessione dell'asilo e di ammissione provvisoria;
e.
controlli degli abitanti e autorità competenti per la tenuta dei registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell'aviazione civile nonché del registro fondiario;
f.
autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
g.
altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

a.
autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, le indagini di polizia giudiziaria e le procedure d'assistenza giudiziaria;
b.
autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro indagini di polizia giudiziaria e per l'adempimento dei compiti secondo la LMSI;
c.
autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l'adempimento di compiti in materia di diritto degli stranieri nonché per la prevenzione e il perseguimento degli abusi contro le disposizioni in materia d'entrata e di soggiorno e contro la legislazione sull'asilo.

3 Le condizioni per la comunicazione di informazioni da parte delle autorità di cui al capoverso 2 risultano per analogia dall'articolo 4 capoversi 220134 dell'ordinanza del 30 novembre 200137 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.

35 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

36 RS 120

37 RS 360.1

Art. 19 Comunicazione di dati ad altri destinatari

1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari:

a.
autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
b.
tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
c.
autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria;
d.
Amministrazione federale delle finanze;
e.
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari38;
f.
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 39;
g.
Commissione federale delle case da gioco;
h.
Segreteria di Stato dell'economia;
i.40
autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone e di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettere c e d LMSI41;
j.
Ufficio federale dell'aviazione civile;
k.
autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone residenti all'estero;
l.
organizzazioni non governative, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in cui si tratti di impedire e d'individuare forme particolari di criminalità;
m.
autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.

2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

a.
autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
b.
tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), per il trattamento di casi concreti, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
c.
autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria, per le loro indagini di polizia giudiziaria nell'ambito fiscale;
d.
Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti di diritto penale amministrativo;
e.42
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, a sostegno dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200743 sulla vigilanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
f.44
...
g.
Commissione federale delle case da gioco, a sostegno della sua attività di vigilanza nell'ambito della legislazione sui giochi d'azzardo;
h.
autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone e di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettere c e d della LMSI, per i loro accertamenti, nella misura in cui si tratti di informazioni attendibili.

3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.

38 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Commissione federale delle banche.

39 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro.

40 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

41 RS 120

42 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 5 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

43 RS 956.1

44 Abrogata l'all. 1 n. 5 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

Art. 20 Altre disposizioni relative alla comunicazione di dati

1 In occasione della comunicazione dei dati di JANUS occorre tener conto dei divieti di utilizzazione. La Polizia giudiziaria federale può comunicare a Stati esteri dati relativi a richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2 La Polizia giudiziaria federale nega la comunicazione di dati di JANUS qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati in quanto tali nel sistema sia dagli utenti della Polizia giudiziaria federale sia da quelli dei Cantoni.

3 I servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono comunicare i dati di JANUS alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone, a sostegno delle loro indagini di polizia giudiziaria. La Polizia giudiziaria federale deve esserne informata.

4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari sono informati su attendibilità e attualità dei dati di JANUS. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Sono avvertiti delle restrizioni d'uso e del fatto che la Polizia giudiziaria federale si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

5 La comunicazione nonché il destinatario, l'oggetto e il motivo della domanda d'informazione sono registrati in JANUS.

Art. 21 Trattamento di dati in sistemi d'analisi esterni

1 I dati di JANUS possono essere copiati e trattati in un sistema d'analisi esterno per eseguire un mandato d'analisi il cui contenuto e durata sono stabiliti:

a.
dalla direzione della Polizia giudiziaria federale; un simile mandato può essere eseguito soltanto da specialisti autorizzati della Polizia giudiziaria federale. Per la trasmissione di dati che vanno oltre il semplice obiettivo della visualizzazione, deve essere richiesto l'accordo del consulente per la protezione dei dati dell'ufficio;
b.
dalla competente autorità di polizia giudiziaria; un simile mandato può essere eseguito soltanto da specialisti autorizzati della polizia giudiziaria dei Cantoni, previa informazione dell'autorità cantonale competente in materia di protezione dei dati.

2 Concluso il mandato, i dati copiati nel sistema d'analisi esterno sono immediatamente distrutti.

3 Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 22 Durata di conservazione

1 La durata di conservazione di ogni blocco di dati concernente le persone contenuto in JANUS scade otto anni dopo la registrazione del primo precedente o della prima iscrizione appartenenti a detto blocco di dati.

2 Ogni registrazione di un nuovo precedente o iscrizione nelle sottocategorie «Persone e precedenti» o «Giornale» (art. 6) comporta un nuovo termine di quattro anni. Se questo nuovo termine supera quello della durata di conservazione generale, quest'ultima è prolungata.

3 È fatta salva la cancellazione secondo gli articoli 15 e 16.

4 I dati delle sottocategorie connessi alla cooperazione con Europol sono cancellati conformemente all'articolo 9 paragrafo 8 dell'Accordo del 24 settembre 200445 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

5 I dati delle sottocategorie che sono trasmessi come informazioni complementari nell'ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all'articolo 45 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200846.

6 I dati delle sottocategorie «Gestione delle pratiche e degli atti» e «Sistema dei rapporti di polizia» non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati tre anni dopo la registrazione.

7 I dati delle sottocategorie di cui all'articolo 5 lettere i e j non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati dieci anni dopo la registrazione.

Art. 24 Archiviazione

1 In virtù dell'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199247 sulla protezione dei dati, la consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 199848 sull'archiviazione.

2 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, la Polizia giudiziaria federale offre all'Archivio federale i relativi dati e documenti.

3 Consegna all'Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte di un incarto personale. Questa offerta è fatta al più tardi quando l'ultimo precedente o l'ultima iscrizione a cui fanno riferimento sono stati cancellati in JANUS.

Sezione 5: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 25 Diritto d'accesso delle persone interessate

Le domande d'informazione concernenti JANUS sono rette:

a.
dall'articolo 8 LSIP per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 1;
b.
dall'articolo 8 LSIP per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 3. La consultazione della parte che trasmette le informazioni richiesta dall'articolo 7 paragrafo 5 dell'Accordo del 24 settembre 200449 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia è eseguita nell'ambito della verifica di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LSIP;
c.
dall'articolo 7 capoverso 4 LSIP per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 2;
d.
dal diritto cantonale per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 5.
Art. 2650 Sicurezza dei dati

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

a.
l'ordinanza del 14 giugno 199351 relativa alla legge sulla protezione dei dati;
b.
l'ordinanza del 27 maggio 202052 sui ciber-rischi.

50 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

51 RS 235.11

52 RS 120.73

Art. 27 Verbalizzazione

1 Ogni trattamento di dati in JANUS è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno.

2 Il DFGP emana istruzioni sull'utilizzazione dei dati verbalizzati.

Art. 28 Finanziamento

1 La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

2 I Cantoni assumono le spese:

a.
per l'acquisto e la manutenzione dei loro apparecchi;
b.
per l'installazione e la gestione della rete di distribuzione capillare all'interno dei Cantoni.
Art. 29 Esigenze tecniche

1 I terminali utilizzati dai Cantoni devono corrispondere alle esigenze tecniche della Confederazione.

2 Fedpol definisce i particolari nel regolamento sul trattamento dei dati.

Sezione 5a:53 Piattaforme di valutazione

53 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 269).

Art. 29a Immissione di dati

I dati sono immessi nelle piattaforme di valutazione su incarico di chi dirige il procedimento o di fedpol.

Art. 29c Scopo delle piattaforme di valutazione

1 La piattaforma di valutazione generale serve a trattare, valutare e conservare i dati per il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP nonché a trattare e valutare le informazioni per il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP.

2 La piattaforma di valutazione dettagliata serve a valutare in modo particolareggiato i dati raccolti e trasmessi in virtù del capoverso 1. Essa contiene strumenti tecnici specifici quali ausili di analisi e di visualizzazione e filtri.

Art. 29f Architettura tecnica

1 In base allo scopo del trattamento, i dati trattati nelle piattaforme di valutazione possono essere confrontati con tutti i sistemi della rete di sistemi d'informazione di polizia di cui all'articolo 9 LSIP e comunicati ai sistemi di chi dirige il procedimento mediante un supporto di dati o un'interfaccia elettronica.

2 I dati trattati nelle piattaforme in virtù dell'articolo 10 LSIP possono essere comunicati soltanto su incarico di chi dirige il procedimento.

Art. 29g Accessi online

Nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali, i seguenti servizi hanno accesso online ai dati trattati da loro o su loro incarico nelle piattaforme di valutazione generale e dettagliata:

a.
i servizi competenti di fedpol, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge federale del 7 ottobre 199454 sugli Uffici centrali dei polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, dal Codice di procedura penale (CPP)55, dalla legge del 20 marzo 198156 sull'assistenza in materia penale e dall'ordinanza del 17 novembre 199957 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b.
i servizi competenti dell'Ufficio federale di giustizia, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge sull'assistenza in materia penale e dall'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
c.
i servizi competenti del Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti loro assegnati dal CPP;
d.
i servizi di fedpol incaricati di compiti in materia di protezione dei dati, per adempiere tali compiti;
e.
i servizi dell'Amministrazione federale incaricati di compiti tecnici, per adempiere tali compiti.
Art. 29h Comunicazione di dati in casi specifici

1 Chi dirige il procedimento stabilisce, per ogni fase del procedimento, se i dati trattati in virtù dell'articolo 10 LSIP sono pertinenti per il caso e decide il momento e la portata della comunicazione dei dati al sistema dell'autorità che dirige il procedimento.

2 I mezzi di prova e le informazioni raccolti sono sottoposti di volta in volta a chi dirige il procedimento per decisione sull'ulteriore procedura.

3 La PGF consegna a chi dirige il procedimento il rapporto finale insieme ai dati originali messi al sicuro.

4 I dati personali salvati nelle piattaforme di valutazione possono essere comunicati alle autorità cantonali o federali su richiesta o, in singoli casi, spontaneamente se:

a.
tali autorità hanno bisogno di questi dati per adempiere i loro compiti legali;
b.
l'autorità che dirige il procedimento nella sua fase attuale ha acconsentito alla comunicazione dei dati.
Art. 29j Durata di conservazione e cancellazione dei dati

1 I dati registrati nelle piattaforme di valutazione per il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP sono conservati soltanto finché sono necessari per adempiere lo scopo di cui all'articolo 29c, sempreché non siano stati acquisiti agli atti di un procedimento penale o di una procedura di assistenza giudiziaria.

2 Se sono stati acquisiti agli atti di un procedimento penale, i dati sono cancellati nelle piattaforme di valutazione:

a.
al momento della ricezione della sentenza passata in giudicato;
b.
al momento dell'abbandono del procedimento, qualora l'abbandono non sia avvenuto in applicazione dell'articolo 319 capoverso 1 lettera a o c CPP58;
c.
dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale.

3 Se sono stati acquisiti agli atti di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale, i dati delle piattaforme di valutazione sono cancellati automaticamente cinque anni dopo il passaggio in giudicato di una decisione finale, sempreché l'autorità di sorveglianza o di esecuzione non vi si sia opposta. L'autorità di sorveglianza o di esecuzione può prorogare il termine di cancellazione d'intesa con lo Stato richiedente l'assistenza giudiziaria, tuttavia al massimo fino al termine di prescrizione dell'azione penale.

Art. 29k Esame degli atti

Chi dirige il procedimento oppure l'autorità di sorveglianza o di esecuzione fornisce, su richiesta, informazioni concernenti i dati trattati e conservati nelle piattaforme di valutazione per il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP. Le restrizioni sono rette dal CPP59.

Art. 29l Diritto d'accesso

1 Su richiesta, fedpol fornisce informazioni concernenti i dati trattati nel sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP. Le restrizioni sono rette dall'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199260 sulla protezione dei dati (LPD).

2 Per motivi di sicurezza delle informazioni non è accordato il diritto di consultare sul posto i dati delle piattaforme di valutazione.

Art. 29m Archiviazione dei dati

Quando non sono più necessari o prima che debbano essere cancellati, i dati trattati nelle piattaforme di valutazione in virtù dell'articolo 10 LSIP sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione conformemente alla legge del 26 giugno 199861 sull'archiviazione.

Art. 29n Sicurezza dei dati

1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

a.
l'ordinanza del 14 giugno 199362 relativa alla legge sulla protezione dei dati;
b.
l'ordinanza del 27 maggio 202063 sui ciber-rischi.64

2 Fedpol adotta le ulteriori misure necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

62 RS 235.11

63 RS 120.73

64 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Sezione 5b:65 Strumento di confronto dei dati sul terrorismo

65 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 269).

Art. 29o Autorità responsabile

Fedpol è responsabile della gestione tecnica, della manutenzione e dello sviluppo dello strumento di confronto dei dati sul terrorismo.

Art. 29p Scopo dello strumento di confronto dei dati sul terrorismo

Lo strumento di confronto dei dati sul terrorismo serve a confrontare i dati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:

a.
i dati riguardano persone coinvolte o sospettate di essere coinvolte in attività punibili correlate al terrorismo;
b.
i dati sono trasmessi a fedpol sulla base dell'articolo 351 del Codice penale66, del trattato del 25 maggio 197367 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, della legge federale del 3 ottobre 197568 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale e dell'articolo 75a della legge del 20 marzo 198169 sull'assistenza in materia penale.
Art. 29r Utilizzo e accesso nel singolo caso

1 Lo strumento di confronto dei dati sul terrorismo è utilizzato dai servizi di fedpol incaricati della gestione dell'Ufficio centrale nazionale Interpol per adempiere i compiti loro assegnati dall'ordinanza del 21 giugno 201370 sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna.

2 Possono inoltre accedervi:

a.
i servizi di fedpol incaricati di compiti in materia di protezione dei dati, per adempiere tali compiti;
b.
i servizi dell'Amministrazione federale incaricati di compiti tecnici, per adempiere tali compiti.
Art. 29s Comunicazione di dati nel singolo caso

1 Fedpol può comunicare ad autorità estere i dati confrontati nello strumento di confronto dei dati sul terrorismo per adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.

2 Le informazioni confrontate nello strumento di confronto dei dati sul terrorismo sono comunicate, spontaneamente o su richiesta, alle seguenti autorità nazionali:

a.
al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP71;
b.
al Servizio delle attività informative della Confederazione, alle autorità delle guardie di confine, alle autorità di polizia cantonali, qualora ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali.

3 La comunicazione dei dati deve essere registrata nel sistema conformemente all'articolo 12 LSIP.

Art. 29v Diritto d'accesso

1 Su richiesta, fedpol fornisce informazioni concernenti i dati confrontati nello strumento di confronto dei dati sul terrorismo. Le restrizioni sono rette dall'articolo 9 LPD72.

2 Per motivi di sicurezza delle informazioni non è accordato il diritto di consultare sul posto i dati dello strumento di confronto dei dati sul terrorismo.

Art. 29w Sicurezza dei dati

1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

a.
l'ordinanza del 14 giugno 199373 relativa alla legge sulla protezione dei dati;
b.
l'ordinanza del 27 maggio 202074 sui ciber-rischi.75

2 Fedpol adotta le ulteriori misure necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

73 RS 235.11

74 RS 120.73

75 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Sezione 6: Disposizioni finali

Allegato 177

77 Non pubblicato nella RU. Gli stampati separati sono disponibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Allegato 278

78 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 dic. 2004 (RU 2015 269). Aggiornato dall'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative (RU 2017 4151) e dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4589).

(art. 11 cpv. 6)

1. Diritti d'accesso a JANUS

1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipo di denaro
falso e tecniche di falsificazione

fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF)

Capo PGF + specialista

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Ufficiale inquirente

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capodivisione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capo commissariato + suppl.

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Inquirente

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Collab. divisione Coordinazione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Collab. specialista, coordinatore, responsabile d'intervento, addetto all'osservazione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capo + collab. commissariato Moneta falsa

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

D

Capo + collab. Polizia scientifica

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Analista PGF

A*

G

A*

A*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Superuser PGF

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

D

G

-

A*

A*

A*

A

A

-

Mandante del progetto

D

G

D

D

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

SCOCI

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

Capo CIP

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Cooperazione operativa di polizia (utenti)

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Cooperazione operativa di polizia (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Centrale operativa (utenti)

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Centrale operativa (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Settore Sostegno alla conduzione

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipi di denaro
falso e tecniche di falsificazione

fedpol - Servizi

Sistemi di polizia (analista informatico)

D

G

D

D

G

G

D

D

D

D

D

D

Sezione Tifoseria violenta

G

G

G

G

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Uffici centrali Armi, Esplosivi e pirotecnica

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

KILA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Capo + collab. Servizi AFIS DNA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. AFIS I - III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. divisione principale Servizi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Segreteria divisione principale Servizi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. N-SIS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. Sistemi di polizia I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL

-

-

-

-

-

-

-

-

G

A

-

-

Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. divisione Documenti d'identità e compiti speciali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS)

Capodivisione, redattore

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. settore Analisi dei rischi

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell'aviazione

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

fedpol - Stato maggiore

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

-

Servizio giuridico

G

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Capo + collab. MROS

G

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

SIC

Valutazione / Analisi

G

G

-

-

-

G

-

-

-

A

G

-

Servizio degli stranieri

G

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Acquisizione

G

G

-

-

-

G

-

-

-

A

G

-

Rilevamento dei dati / smistamento

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. SIC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Settore Sicurezza

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipi di denaro
falso e tecniche di falsificazione

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

G

D

D

G

D

D

D

D

A

D

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

-

-

-

A

G

-

Collab. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

-

-

-

-

A

G

-

Analista

A*

G

A*

A*

G

G

-

-

-

A

G

-

Assist. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

-

-

-

-

A

G

-

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Assistenza logistica e amministrativa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Redattore web cantonale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

D*

-

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali

P

-

G

G

-

-

-

-

-

A

G

-

Giudice istruttore + procuratore cantonali

P

-

G

G

-

-

-

-

-

A

G

-

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

-

-

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini79

Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Centrali d'intervento, cdi reg CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Uffici di collegamento/CCPD, CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Antifrode doganale

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Redattore web CGCF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

D*

-

Collab.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Ministero pubblico della Confederazione

Divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Divisione Criminalità economica 1 + 2

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Centro di competenze economia e finanza

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Centri di competenze terrorismo e Diritto penale internazionale

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

** = soltanto i dati che rientrano nella competenza di chi dirige il procedimento

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna all'Archivio
federale

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS

G

D

G

-

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

-

-

D

-

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

79 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta modi. è tenuto conto in tutto il presente testo.

1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipi di denaro
falso e tecniche di falsificazione

fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF)

Capo PGF + specialista

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Ufficiale inquirente

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capodivisione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capo commissariato + suppl.

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Inquirente

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Collab. divisione Coordinazione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Collab. specialista, coordinatore, responsabile d'intervento, addetto all'osservazione

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capo + collab. commissariato Moneta falsa

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

D

Capo + collab. Polizia scientifica

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Analista PGF

A*

G

A*

A*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Superuser PGF

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

D

G

-

A*

A*

A*

A

A

-

Mandante del progetto

D

-

D

D

-

G

A*

A*

A*

A

G

-

SCOCI

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

Capo CIP

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Cooperazione operativa di polizia (utenti)

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Cooperazione operativa di polizia (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Centrale operativa (utenti)

A*

G

A*

A*

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Centrale operativa (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

-

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Settore Sostegno alla conduzione

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipi di denaro
falso e tecniche di falsificazione

fedpol - Servizi

Sistemi di polizia (analista informatico)

D

G

D

D

G

G

D

D

D

D

D

D

Sezione Tifoseria violenta

G

G

-

G

G

-

A*

A*

A*

A

G

-

Uffici centrali Armi, Esplosivi e pirotecnica

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

KILA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Capo + collab. Servizi AFIS DNA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. AFIS I - III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. divisione principale Servizi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Segreteria divisione principale Servizi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. N-SIS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. Sistemi di polizia I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL

-

-

-

-

-

-

-

-

G

A

-

-

Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Capo + suppl. divisione Documenti d'identità e compiti speciali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS)

Capodivisione, redattore

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. settore Analisi dei rischi

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell'aviazione

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

fedpol - Stato maggiore

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

-

Servizio giuridico

G

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Capo + collab. MROS

G

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

SIC

Valutazione / Analisi

G

G

-

-

-

G

-

-

-

A

G

-

Servizio degli stranieri

G

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Acquisizione

G

G

-

-

-

G

-

-

-

A

G

-

Rilevamento dei dati / smistamento

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

G

-

Capo + collab. SIC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Settore Sicurezza

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipi di denaro
falso e tecniche di falsificazione

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

G

D

D

G

D

D

D

D

A

D

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

-

-

-

A

G

-

Collab. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

-

-

-

-

A

G

-

Analista

A*

G

A*

A*

G

G

-

-

-

A

G

-

Assist. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

-

-

-

-

A

G

-

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Assistenza logistica e amministrativa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Redattore web cantonale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

D*

-

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali

P

-

G

G

-

-

-

-

-

A

G

-

Giudice istruttore + procuratore cantonali

P

-

G

G

-

-

-

-

-

A

G

-

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

-

-

-

-

-

-

-

-

A*

A

-

-

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Centrali d'intervento, cdi reg CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Uffici di collegamento/CCPD, CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Antifrode doganale

P

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Redattore web CGCF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

D*

-

Collab.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

G

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna all'Archivio
federale

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS

G

D

G

-

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

-

-

D

-

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

1.3 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)

Servizio

PV

JO

AN

Intranet

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO (interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Mail

Informazioni di polizia

fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF)

Capo PGF + specialista

G

G

G

G

G

-

A

G

Ufficiale inquirente

G

G

G

G

G

-

A

G

Capodivisione

G

G

G

G

G

-

A

G

Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione

G

G

G

G

G

-

A

G

Capo commissariato + suppl.

G

G

G

G

G

-

A

G

Inquirente

G

G

G

G

G

-

A

G

Collab. divisione Coordinazione

G

G

G

G

G

-

A

G

Collab. specialista, coordinatore, responsabile d'intervento, addetto all'osservazione

G

G

G

G

G

-

A

G

Capo + collab. commissariato Moneta falsa

G

G

G

G

G

-

A

G

Capo + collab. Polizia scientifica

G

G

G

G

G

-

A

G

Analista PGF

G

G

G

G

G

G

A

G

Superuser PGF

G

G

G

G

G

G

A

G

Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

D

G

-

A

A

Mandante del progetto

D

-

D

D

-

G

A

G

SCOCI

G

G

G

G

G

-

A

G

Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni

G

G

G

G

G

-

A

G

fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

Capo CIP

-

-

-

-

-

-

A

G

Cooperazione operativa di polizia (utenti)

G

G

G

G

G

-

A

G

Cooperazione operativa di polizia (superuser)

G

G

G

G

G

G

A

G

Centrale operativa (utenti)

G

G

G

G

G

-

A

G

Centrale operativa (superuser)

G

G

G

G

G

G

A

G

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)

-

-

-

-

-

-

A

G

Settore Sostegno alla conduzione

-

-

-

-

-

-

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

Intranet

Personee procedimenti

Valutazione PV (interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO (interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Mail

Informazioni di polizia

fedpol - Servizi

Sistemi di polizia (analista informatico)

D

G

D

D

G

G

D

D

Sezione Tifoseria violenta

G

G

-

G

G

-

A

G

Uffici centrali Armi, Esplosivi e pirotecnica

-

-

-

-

-

-

A

G

KILA

-

-

-

-

-

-

A

G

Capo + collab. Servizi AFIS DNA

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + collab. AFIS I - III

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + suppl. divisione principale Servizi

-

-

-

-

-

-

A

-

Segreteria divisione principale Servizi

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + collab. N-SIS

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + collab. Sistemi di polizia I

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL

-

-

-

-

-

-

A

-

Capo + suppl. divisione Documenti d'identità e compiti speciali

-

-

-

-

-

-

A

-

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS)

Capodivisione, redattore

-

-

-

-

-

-

A

G

Capo + collab. settore Analisi dei rischi

-

-

-

-

-

-

A

G

Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell'aviazione

-

-

-

-

-

-

A

G

Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali

-

-

-

-

-

-

A

-

fedpol - Stato maggiore

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

A

G

Servizio giuridico

P

-

-

-

-

-

A

G

Capo + collab. MROS

G

-

-

-

-

-

A

G

SIC

Valutazione / Analisi

P

-

-

-

-

-

A

G

Servizio degli stranieri

P

-

-

-

-

-

A

G

Acquisizione

P

-

-

-

-

-

A

G

Rilevamento dei dati / smistamento

-

-

-

-

-

-

A

G

Capo + collab. SIC

-

-

-

-

-

-

A

G

Consulente per la protezione dei dati SIC

P

-

-

-

-

-

A

G

Settore Sicurezza

P

-

-

-

-

-

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

Intranet

Persone
e procedimenti

Valutazione PV (interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO (interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Mail

Informazioni di polizia

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

G

D

D

G

D

A

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

A

G

Collab. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

-

A

G

Analista

A*

G

A*

A*

G

G

A

G

Assist. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

-

A

G

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

-

-

-

-

-

-

A

G

Assistenza logistica e amministrativa

P

-

-

-

-

-

A

-

Redattore web cantonale

-

-

-

-

-

-

A

D*

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali

P

-

G

G

-

-

A

G

Giudice istruttore + procuratore cantonali

P

-

G

G

-

-

A

G

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)

-

-

-

-

-

-

A

-

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

-

-

-

-

-

-

A

-

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF

P

-

-

-

-

-

A

G

Centrali d'intervento, cdi reg CGCF

P

-

-

-

-

-

A

G

Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF

P

-

-

-

-

-

A

G

Uffici di collegamento/CCPD, CGCF

P

-

-

-

-

-

A

G

Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF

P

-

-

-

-

-

A

G

Antifrode doganale

P

-

-

-

-

-

A

G

Redattore web CGCF

-

-

-

-

-

-

A

D*

Collab.

-

-

-

-

-

-

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna all'Archivio federale

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Consulente cantonale per la protezione dei dati + suppl.

G*

-

G*

-

Archivisti dei corpi cantonali di polizia

-

-

-

D*

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS

G

D

G

-

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

-

-

D

-

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

1.4 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione e sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 10 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

Piattaforma di valutazione generale

fedpol

Indagini forensi e informatiche (commissariati II + III)

D

D

CSI-DFGP

Servizi con compiti tecnici del CSI-DFGP

D

D

Ministero pubblico della Confederazione

Direzione del procedimento

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

2. Diritto d'accesso alla piattaforma di valutazione generale

2.1 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna all'Archivio federale

fedpol

Indagini forensi e informatiche (commissariati II + III)

D

D

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

D

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

3. Diritto d'accesso alla piattaforma di valutazione dettagliata

3.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione e sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 10 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

Piattaforma di valutazione dettagliata

fedpol

Ufficiale inquirente

A

Indagini Losanna (commissariati I + II)

A

Indagini Zurigo (commissariati I - III)

A

Indagini Lugano (commissariati I + II)

A

Indagini Berna (commissariati I - IV)

A

Indagini Protezione dello Stato (commissariati I - IV)

A

Indagini Terrorismo (commissariati I - III)

A

Indagini forensi e informatiche (commissariati I - III))

D

Indagini Interventi speciali (commissariati I - III)

A

Osservazione (commissariati I - IV)

A

Analisi (commissariati I - IV)

A

Coordinazione (commissariati I - VI)

A

Comando (commissariati I - II)

A

Sezione Sistemi di polizia II

D

CSI-DFGP

Servizi con compiti tecnici del CSI-DFGP

D

D

Ufficio federale di giustizia

Assistenza giudiziaria internazionale (Estradizioni + Assistenza giudiziaria)

D

D

D

Ministero pubblico della Confederazione

Divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata

D

D

D

Divisione Criminalità economica 1 + 2

D

D

D

Centro di competenze economia e finanza

D

D

D

Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria

D

D

D

Centri di competenze terrorismo e Diritto penale internazionale

D

D

D

Sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

3.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

AB

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna all'Archivio federale

Consultazione

fedpol

Indagini forensi e informatiche (commissariati II + III)

-

D

D

A

Sezione Sistemi di polizia II

-

D

-

-

A

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

D

G

G

-

A

Archivista fedpol

-

-

-

D

A

Ufficiale inquirente

-

D

D

D

D

Indagini Losanna (commissariati I + II)

A

Indagini Zurigo (commissariati I - III)

A

Indagini Lugano (commissariati I + II)

A

Indagini Berna (commissariati I - IV)

A

Indagini Protezione dello Stato (commissariati I - IV)

A

Indagini Terrorismo (commissariati I - III)

A

Indagini Interventi speciali (commissariati I - III)

A

Osservazione (commissariati I - IV)

A

Analisi (commissariati I - IV)

A

Coordinazione (commissariati I - VI)

A

Comando (commissariati I - II)

A

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

4. Diritto d'accesso allo strumento di confronto dei dati sul terrorismo

4.1 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12 LSIP)

Servizio

Raccolta Terrorismo

fedpol

Indagini Protezione dello Stato (commissariati I - IV)

D

Indagini Terrorismo (commissariati I - III)

D

Sezione Sistemi di polizia II

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna all'Archivio federale

fedpol

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

D

D

D

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa