01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
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1

Ordinanza
sul personale del settore dei politecnici federali
(OPers settore dei PF)
del 15 marzo 2001
approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale
(LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro
del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale
(ordinanza quadro LPers), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione
(art. 2 LPers)

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore
dei politecnici federali (settore dei PF).

2 La presente ordinanza non si applica: a.

ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge federale
del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali; b.

agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19784 sulla
formazione professionale.


Art. 2

Competenze
(art. 3 LPers)

1 Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a.

i membri delle direzioni degli istituti; b.

i collaboratori del Consiglio dei PF.

RU 2001 1789 1

RS 172.220.1 2

RS 172.220.11 3

RS 414.110

4

RS 412.10

172.220.113

Personale federale

2

172.220.113

2 Può delegare la competenza di cui al capoverso 1 lettera b al suo presidente o vicepresidente.

3 Le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori.

4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai
suoi collaboratori.

5 Per quanto la presente ordinanza non disciplini la competenza in materia decisionale, il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca possono delegare tali competenze all'interno del loro settore.


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al
proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2 Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di
dettaglio.

Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a.

una politica del personale progressista e sociale; b.

condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c.

un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori; d.

l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2 La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica
del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti
sociali.

3 I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica
del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del
personale.

OPers settore dei PF 3

172.220.113

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza
(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1 I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza
tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2 I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze
del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3 I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di
perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio
(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti
in capo e i collaboratori scientifici.


Art. 7

Colloquio di valutazione
(art. 4 cpv. 3 LPers)

1 I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i
propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di
esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2 Sono in particolare oggetto del colloquio: a.

la definizione di obiettivi e la loro verifica; b.

la situazione lavorativa; c.

le possibilità e le misure di sviluppo.

3 La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4 I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono
ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5 Per la procedura di conciliazione in caso di controversia si applicano le specifiche
regolamentazioni del Consiglio dei PF.


Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali
(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei
l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in
particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Personale federale

4

172.220.113


Art. 9

Protezione della personalità
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2 Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori,
quali in particolare:

a.

il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati; b.

la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3 I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.


Art. 10

Parità di trattamento
(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1 I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2 Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure
intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure
(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a.

promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse; b.

garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e
di integrazione;

c.

promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; d.

creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e.

creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle
proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

OPers settore dei PF 5

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Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1 Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la
politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2 I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli
obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3 Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a.

la composizione del personale; b.

i costi del personale; c.

il grado di soddisfazione nel lavoro; d.

l'esito dei colloqui di valutazione.

4 Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a
garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente
con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli
obiettivi di politica del personale.

3 Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della
presente ordinanza.

4 Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del
personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso
(art. 7 LPers)

1 I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di
comunicazione di massa.

2 Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un con

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6

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corso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli
e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.


Art. 16

Contratto di lavoro
(art. 8 LPers)

1 Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte
del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2 Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a.

l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b.

il settore lavorativo; c.

il periodo di prova; d.

il grado d'occupazione; e.

lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g.

i termini di disdetta.

3 Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro
(art. 13 LPers)

1 Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2 In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a
soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto,
quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12
LPers.


Art. 18

Periodo di prova
(art. 8 cpv. 2 LPers)

1 Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi
fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.

2 In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata
(art. 9 LPers)

1 Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

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2 I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a.

gli assistenti;

b.

gli assistenti in capo; c.

gli assistenti ausiliari; d.

i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e.

i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

3 I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di
eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.


Art. 20

Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
(art. 9 LPers)

1 I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2
LPers.

2 Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

3 Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

4 I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento e in progetti di ricerca possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.

5 In caso di progetti scientifici di ampia portata, i due PF e gli istituti di ricerca stilano di volta in volta un piano d'impiego dei collaboratori.

6 I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.

7 I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo
quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni
(art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1 I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.
I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo
dell'iniziativa individuale.

2 Hanno priorità rispetto al licenziamento: a.

il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;

Personale federale

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b.

la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF; c.

il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d.

la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e.

il pensionamento anticipato.

3 I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in
modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4 Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale
con le associazioni del personale.


Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato
(art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 55 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un
altro posto di lavoro adeguato.

2 È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a.

il posto sia soppresso; o b.

l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da
rendere il posto inadeguato; o c.

il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3 Al collaboratore pensionato anticipatamente viene corrisposta una pensione di
vecchiaia e una pensione transitoria conformemente all'articolo 5 capoversi 1, 2 e 6
della legge federale del 23 giugno 20005 sulla Cassa pensioni della Confederazione
(Legge sulla CPC). È determinante ai fini del calcolo della pensione la durata assicurativa fino all'età di pensionamento regolamentare. La pensione transitoria non
deve essere rimborsata al raggiungimento dell'età di pensionamento.

4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le
lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.


Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro
(art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre
prestazioni.

5

RS 172.222.0

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Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24

Classi di stipendio
(art. 15 LPers)

1 Lo stipendio è stabilito nel quadro delle classi di stipendio conformemente all'allegato 1.

2 Per reclutare e garantire la permanenza di persone particolarmente referenziate, il
servizio responsabile dell'assunzione può eccezionalmente concedere, con l'approvazione del Consiglio dei PF, stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo
massimo della rispettiva classe di stipendio.


Art. 25

Valutazione della funzione
(art. 15 LPers)

1 Il principio che presiede alla determinazione di una classe di stipendio è la valutazione della funzione.

2 Sono determinanti ai fini della valutazione l'entità dei compiti e delle esigenze, le
responsabilità e i rischi inerenti alla funzione, come pure la formazione preliminare
richiesta.

3 I due PF e gli istituti di ricerca valutano le funzioni inquadrate nelle classi 1-31.
Notificano la valutazione di funzioni inquadrate nelle classi 28-31 nell'ambito del
rendiconto al Consiglio dei PF.

4 Il Consiglio dei PF valuta le funzioni inquadrate nelle classi 32-38.

5 I collaboratori le cui istanze di modifica della valutazione della funzione non sono
state accolte dal servizio competente possono rivolgersi all'organo paritetico di verifica del Consiglio dei PF. Quest'ultimo rilascia raccomandazioni.


Art. 26

Stipendio iniziale
(art. 15 LPers)

1 Al momento dell'entrata in servizio, il servizio responsabile dell'assunzione fissa
uno stipendio iniziale conformemente all'articolo 24 della presente ordinanza.

2 Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza, della formazione preliminare e delle condizioni del mercato del lavoro.


Art. 27

Fissazione dello stipendio
(art. 4 cpv. 3 LPers)

1 Lo stipendio è fissato sulla base della valutazione del personale di cui all'articolo 7.

2 La valutazione del personale comporta i seguenti livelli: a.

le prestazioni superano le esigenze; b.

le prestazioni corrispondono alle esigenze;

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c.

le prestazioni corrispondono solo in parte alle esigenze; d.

le prestazioni non corrispondono alle esigenze.


Art. 28

Evoluzione dello stipendio
(art. 15 LPers)

1 Lo stipendio fissato al momento dell'entrata in servizio aumenta ogni anno dell'importo di cui all'allegato 1 fino a raggiungere l'importo massimo della classe di
stipendio.

2 In caso di prestazioni insufficienti non è corrisposto alcun aumento di stipendio.


Art. 29

Indennità di funzione
(art. 15 LPers)

1 In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni
che non giustificano tuttavia il passaggio a una classe di stipendio superiore, è possibile corrispondere indennità di funzione.

2 Le indennità di funzione si conformano alla classe di stipendio cui corrisponde la
particolare esigenza richiesta.


Art. 30

Premi di prestazione e premi spontanei
(art. 15 LPers)

1 Al fine di riconoscere particolari incarichi o prestazioni è possibile elargire una
volta all'anno un premio di prestazione.

2 I premi di prestazione non possono superare i 5000 franchi ovvero il 6 per cento
dell'importo massimo della corrispondente classe di stipendio di cui all'allegato 1.

3 Al fine di riconoscere in modo spontaneo particolari incarichi o prestazioni è possibile elargire piccoli premi in natura.

4 I premi possono anche essere elargiti a gruppi di persone.


Art. 31

Indennità di residenza
(art. 15 LPers)

Allo stipendio è aggiunta un'indennità di residenza conformemente all'allegato 1.


Art. 32

Compensazione del rincaro
(art. 16 LPers)

1 Il versamento e l'entità della compensazione del rincaro si conformano alle decisioni prese dal Consiglio federale per il personale di tutta l'Amministrazione federale.

2 In caso di versamento di una compensazione del rincaro, lo stipendio, l'indennità
di residenza e gli assegni di custodia sono adeguati di conseguenza.

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Art. 33

Indennità
(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per: a.

lavoro domenicale e notturno; b.

lavoro a turni e servizio di picchetto.


Art. 34

Impiego a tempo parziale
(art. 15 LPers)

Per i collaboratori impiegati a tempo parziale, lo stipendio, l'indennità di residenza e
le altre indennità corrispondono al grado d'occupazione. È fatto salvo l'articolo 41.


Art. 35

Disposizioni speciali 1 Qualora non fosse possibile procedere all'inquadramento in classi di stipendio
conformemente all'articolo 24, è consentito versare stipendi forfetari.

2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio
(art. 29 LPers)

1 In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori
hanno diritto al versamento del salario fino a un massimo del 100 per cento dello
stipendio totale per un periodo non superiore a 730 giorni. Sono conteggiate le prestazioni di assicurazioni.

2 Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto
una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza,
si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato
in un'impresa rischiosa.

3 I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai
collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4 Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso
un medico di fiducia.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2 Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese
prima della data prevista per la nascita.

Personale federale

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3 La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente,
essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori
possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4 Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista
di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio
di protezione civile e servizio civile sostitutivo
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno
diritto alla totalità dello stipendio.

2 In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10
giorni di lavoro all'anno.

3 Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai
capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4 Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.


Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di lesione fisica o invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra
malattia professionale equivalente si ha diritto: a.

al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa
totale fino al decesso; b.

alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale
del 20 marzo 19816 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso
di incapacità lavorativa parziale.

2 Se l'infortunio professionale o una malattia professionale equivalente conduce alla
morte, si ha diritto:

a.

a una rendita vedovile secondo le disposizioni della legge sulla CPC7. Se il
coniuge superstite si risposa, può chiedere un'indennità unica conformemente alle disposizioni della legge sulla CPC; b.

a una rendita totale per orfani di un importo pari al 35 per cento dello stipendio determinante per un figlio e al 50 per cento per due figli; c.

alle spese delle esequie.

3 Sono computate le prestazioni assicurative.

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RS 832.20

7

RS 172.222.0

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172.220.113


Art. 40

Diritto allo stipendio in caso di decesso
(art. 29 cpv. 2 LPers) In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti il cui mantenimento era provatamente a carico del defunto ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo insieme ai corrispondenti assegni di custodia.


Art. 41

Assegni di custodia
(art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1 I collaboratori hanno diritto a un assegno di custodia secondo l'allegato 2 per ogni
figlio di cui hanno la custodia o con cui hanno un rapporto di filiazione ai sensi
dell'articolo 252 del Codice civile (CC)8. Figliastri e affiliati che dipendono finanziariamente dal collaboratore sono equiparati ai figli di quest'ultimo.

2 L'assegno è versato fino al compimento del 18° anno d'età del figlio. Per i figli
che seguono una formazione è versato al massimo fino al compimento del 25° anno
di età.

3 La metà dell'assegno di cui all'allegato 2 può essere versato: a.

al coniuge che, a causa di una malattia grave, è permanentemente inabile
all'esercizio di un'attività lucrativa; b.

a parenti stretti nei confronti dei quali il collaboratore assolve un obbligo di
assistenza per disposizione delle autorità.

4 L'assegno intero è versato a partire da un grado d'occupazione del 50 per cento; in
caso di grado d'occupazione inferiore è versata la metà dell'assegno.

5 Se il collaboratore riceve da altri un assegno familiare, per figli o per custodia,
l'assegno per figli ai sensi del presente articolo è versato unicamente nella misura in
cui, sommato agli altri assegni esigibili, non superi l'importo di cui all'allegato 2.


Art. 42

Previdenza professionale 1 I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso la Cassa pensioni della
Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla CPC9.

2 Lo stipendio determinante ai fini dell'assicurazione secondo l'articolo 4 della legge sulla CPC è pari allo stipendio di cui all'articolo 24 inclusa l'indennità di residenza.

3 Il personale del settore dei PF è assicurato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200110 concernente l'assicurazione nel piano di base della
Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) nel primato delle prestazioni e se del
caso conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200111 concernente l'assicurazione nel piano integrativo della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) nel primato dei contributi.

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RS 210

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RS 172.222.0 10

RS 172.222.034.1 11

RS 172.222.034.2

Personale federale

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172.220.113

4 I collaboratori impiegati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2
possono essere assicurati nel primato dei contributi conformemente alle disposizioni
dell'OCPC 2. L'assegnazione al piano assicurativo deve essere disciplinata nel contratto di lavoro.

5 Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento
(art. 18 cpv. 1 LPers) 1 I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del
materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2 D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita
indennità.

3 D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a
casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese
(art. 18 cpv. 2 LPers) 1 I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività
professionale.

2 Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti,
trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3 Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del
tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà
(art. 32 lett. b LPers) 1 Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente
in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di
impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato
o in un mese di stipendio.

2 In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è
corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.


Art. 46

Servizi particolari
(art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a.

offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla
famiglia;

OPers settore dei PF 15

172.220.113

b.

la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative; c.

riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico
per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili
(art. 18 cpv. 2 LPers) 1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali
e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono
coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a.

il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b.

i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

2 Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie
relative ai costi.


Art. 49

Indennità di uscita
(art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1 In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a.

il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è
durato ininterrottamente almeno 20 anni; b.

il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.

il collaboratore espleta una funzione specializzata; d.

la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.

2 L'indennità di uscita è pari al massimo a due stipendi annui.

3 Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a.

in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.
È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b.

se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai
sensi della legge sulla CPC12; c.

in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.

12

RS 172.222.0

Personale federale

16

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4 I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di
cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di
uscita.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze
(art. 17 LPers)

1 I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2 Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3 I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4 I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5 Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto
alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è
possibile concordare una deroga a tale principio.

6 Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del
rapporto di lavoro.

7 In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a 3 mesi entro uno stesso anno civile,
il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.

8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado
d'occupazione.


Art. 52

Congedi
(art. 17 LPers)

1 In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori
un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è
commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2 Sono computati come tempo di lavoro: a.

per il proprio matrimonio 6 giorni

b.

per il matrimonio di parenti 1 giorno

c.

per parto

2 giorni

OPers settore dei PF 17

172.220.113

d.

per la cura di malati all'interno della propria economia
domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni
per anno civile

e.

per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di
consultazioni mediche che riguardano minori sotto i
16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni
per anno civile

f.

per trasloco

1 giorno
per anno civile

g.

per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di
Gioventù e Sport

fino a 5 giorni
per anno civile

h.

per il reclutamento, l'ispezione e la consegna
dell'equipaggiamento

1 giorno
per anno civile

i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo
necessario

j.

per il decesso di un familiare appartenente alla propria
economia domestica

3 giorni

k.

per il decesso di un familiare non appartenente alla
propria economia domestica 1-3 giorni
secondo l'impegno

l.

per la partecipazione alle esequie di un collega di
lavoro

il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata m.

per la partecipazione a manifestazioni culturali
organizzate da sindacati 6 giorni
su 2 anni civili

n.

per attività in associazioni del personale della
Confederazione

fino a 40 giorni
previa intesa con
le parti sociali

o.

per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni
per anno civile.

3 Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di
un'autorità per faccende non private.

4 Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5 Possono essere accordati congedi non pagati nel quadro delle possibilità aziendali
e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno. In caso di congedo non pagato di durata superiore a un mese, il contributo del datore di lavoro di
cui all'articolo 6 della legge sulla CPC13 è a carico della persona in congedo.

13

RS 172.222.0

Personale federale

18

172.220.113

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.


Art. 54

Tempo di lavoro
(art. 17 LPers)

1 Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a
tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2 I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del
personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3 In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di
lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

4 Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30
minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna
nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario
(art. 17 LPers)

1 In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente
può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori
la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2 Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro
settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non
oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.
È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro
di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3 Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero
della medesima durata.

4 Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa
lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere
compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento
per le domeniche e i giorni festivi.

OPers settore dei PF 19

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5 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100
ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate
all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6 Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso
nel contratto di lavoro dei quadri.


Art. 56

Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro
(art. 23 LPers)

1 Le attività e gli incarichi pubblici che i collaboratori esercitano al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca richiedono un'autorizzazione da
parte del servizio competente quando esiste la possibilità di un conflitto di interessi
con gli interessi lavorativi o quando ciò comprometta l'adempimento dei compiti.

2 I collaboratori informano i propri superiori in caso di dubbio.


Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio
(art. 22 LPers)

1 I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere
mantenute segrete.

2 L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di
lavoro.

3 Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o
procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o
nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i
collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.


Art. 58

Violazione degli obblighi professionali
(art. 25 LPers)

1 In caso di violazione di obblighi professionali che compromettono l'affidabilità o
la funzionalità del Consiglio dei PF, di un PF o di un istituto di ricerca e che non costituiscono motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, i servizi competenti
possono, dopo accertamento del fatto e ove non sia sufficiente un avvertimento, disporre le seguenti misure: a.

in caso di negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b.

in caso d'intenzionalità o di grave negligenza: avvertimento, ammonizione,
modifica dell'ambito d'attività, decurtazione dello stipendio fino al 10 per
cento per al massimo un anno, modifica del tempo o del luogo di lavoro.

2 Il servizio competente accerta il fatto d'ufficio. Sente la persona interessata per
scritto o verbalmente. In caso di audizione verbale, l'interessato può farsi accompagnare da una persona di sua fiducia.

3 I collaboratori interessati sono tenuti a collaborare all'accertamento del fatto.

Personale federale

20

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4 Trascorso un anno dalla scoperta della violazione di obblighi professionali e al
massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute
(art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni
della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199315 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
(OLPD).

2 I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti
per il trattamento:

a.

dei fascicoli generali relativi al personale; b.

dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c.

dei dati relativi a misure sociali; d.

dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e.

dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3 Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati,
sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4 I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati tutte le collezioni di dati prima che queste
ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1 I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella
misura in cui ve ne sia una necessità.

2 I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello
sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3 Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di
particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

14

RS 235.1

15

RS 235.11

OPers settore dei PF 21

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4 I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5 Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a.

per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro; b.

per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro; c.

per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e
penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d.

per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la
persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

6 Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22
LPD16. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta
del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al
proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui
all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d
LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a.

la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b.

l'Amministrazione federale delle finanze: dati necessari all'ammortamento
dei prestiti ipotecari che il personale ha contratto presso di essa; c.

la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei
conti individuali del personale; d.

La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1 I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro. I
documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2 I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3 Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei
dati.

16

RS 235.1

Personale federale

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4 Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a
terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62

Ricorsi interni
(art. 35 cpv. 1 LPers) 1 L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli
istituti di ricerca è il Consiglio dei PF.

2 La procedura è conforme alla legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa.


Art. 63

Prescrizione
(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano
agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)18.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1.

l'ordinanza del 25 febbraio 198719 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi; 2.

l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199120 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali; 3.

il regolamento del 14 novembre 196921 sull'assunzione di assistenti ausiliari
presso i politecnici federali; 4.

l'ordinanza del 31 marzo 199322 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF.

17

RS 172.021

18

RS 220

19

[RU 1987 812] 20

[RU 1991 806] 21

Non pubblicato nella RU.

22

[RU 1994 2262]

OPers settore dei PF 23

172.220.113


Art. 65

...

...

...

23

RS 414.110.371. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

24

RS 414.110.372. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

25

RS 414.162.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

26

RS 414.164.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

27

RS 414.165.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

28

RS 424.31. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Personale federale

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172.220.113

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

OPers settore dei PF 25

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Allegato 129 (art. 24)

Stipendi annui 2001 (Stato 1° gennaio 2001) Classi di stipendio

Stipendio annuo

Aumenti di stipendio in base ai risultati
della valutazione
(validi per aumenti a decorrere
dal 1° gennaio 2002)

Importo minimo
Fr.

Importo massimo
Fr.

1/12
Fr.

1/8
Fr.

1/6
Fr.

38

311 472

2907

4361

5815

37

259 348

2907

4361

5815

36

243 454

2907

4361

5815

35

227 719

2907

4361

5815

34

212 150

2907

4361

5815

33

196 728

2907

4361

5815

32

181 487

2907

4361

5815

31

136 161

173 889

2359

3538

4717

30

129 240

166 322

2317

3476

4635

29

122 358

158 787

2277

3415

4553

28

115 474

151 268

2237

3356

4475

27

109 466

144 687

2201

3302

4403

26

103 471

138 134

2167

3250

4333

25

97 475

131 568

2131

3196

4261

24

91 492

125 027

2096

3144

4192

23

86 409

119 463

2066

3099

4132

22

81 326

113 902

2036

3054

4072

21

77 335

109 524

2012

3018

4024

20

73 340

105 158

1989

2983

3977

19

69 348

100 791

1965

2948

3931

18

65 356

96 428

1942

2913

3884

17

61 363

92 047

1918

2877

3836

16

57 991

88 365

1899

2848

3797

15

54 860

84 934

1879

2819

3759

14

51 911

81 550

1853

2779

3705

13

49 807

78 710

1807

2710

3613

12

48 387

75 947

1723

2584

3445

11

47 767

73 231

1591

2387

3183

10

47 337

70 578

1453

2179

2905

9

47 067

67 899

1302

1953

2604

8

46 797

65 204

1151

1726

2301

7

46 537

62 577

1003

1504

2005

6

46 287

59 923

852

1278

1704

29 Aggiornato

dall'O del Consiglio dei PF del 24 gen. 2002, approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 e in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 1895).

Personale federale

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172.220.113

Classi di stipendio Stipendio annuo

Aumenti di stipendio in base ai risultati
della valutazione
(validi per aumenti a decorrere
dal 1° gennaio 2002)

Importo minimo
Fr.

Importo massimo
Fr.

1/12
Fr.

1/8
Fr.

1/6
Fr.

5

46 037

57 256

701

1052

1403

4

45 797

55 645

689

1034

1379

3

45 557

54 775

689

1034

1379

2

45 317

53 905

689

1034

1379

1

44 837

53 045

689

1034

1379

Indennità di residenza All'anno
Fr.

Livello 1

381.Livello 2

762.Livello 3

1143.Livello 4

1524.Livello 5

1905.Livello 6

2286.Livello 7

2667.Livello 8

3048.Livello 9

3429.Livello 10

3810.Livello 11

4191.Livello 12

4572.Livello 13

4953.

OPers settore dei PF 27

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Allegato 2

(art. 41)

Assegni di custodia L'assegno di custodia ammonta annualmente a: a.

3950.- franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b.

2550.- franchi per ogni altro figlio che ha diritto all'assegno.

Personale federale

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