01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
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01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP) del 30 ottobre 2002 (Stato 1° ottobre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura
(LAgr), ordina: Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti: a. la promozione della qualità; b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;

c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;

d. l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;

e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; f. il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.

2

Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente: a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;

RU 2002 4327 1 RS

910.1

919.117.72

Agricoltura

2

919.117.72

b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;

c. alle misure di sgravio del mercato.2 3

Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

4

I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2

Forma giuridica

1

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

2

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.


Art. 3

Rappresentanza del

prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14-16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.


Art. 4

Rappresentatività delle organizzazioni di categoria Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;

c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 3

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d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.


Art. 5

Rappresentatività delle organizzazioni di produttori Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori;

c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione; e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.


Art. 6

Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno: a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti; b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.


Art. 7

Procedura decisionale

1

Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

2

Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.

Agricoltura

4

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3

Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

4

Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Sezione 3: Domande

Art. 8

Principio e contenuto 1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

2

Le domande devono contenere: a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi; b.3 un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato; c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4-6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea; d. il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione; e. la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura; f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.

3

Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 5

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organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.4

Art. 9

Pubblicazione delle domande 1

L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.

2

Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10

Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell'offerta Nell'allegato 1 sono fissate: a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; b. la durata delle misure.


Art. 11

Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri 1

Nell'allegato 2 sono fissati: a.5 i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri; c. l'utilizzazione dei contributi.

2

Se un'organizzazione di categoria o un'organizzazione di produttori riduce l'importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell'obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente. L'organizzazione informa il Dipartimento federale dell'economia sulle modifiche dei contributi. Il Dipartimento federale dell'economia adegua l'allegato in modo corrispondente. 6 3 Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

4

Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

Agricoltura

6

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4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori tengono un conto separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente.


Art. 12

Esecuzione delle misure 1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

2

Esse fatturano i contributi ai non membri.

3

Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

5

Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.


Art. 13

Obbligo di rendere conto Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al Dipartimento federale dell'economia sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.


Art. 14

Trasmissione di

dati

1

I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

2

I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione del L'ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.


Art. 16

Disposizioni transitorie

Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

7 [RU

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577].

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 7

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Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Agricoltura

8

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Allegato 18

(art. 10)

A. Organizzazione di categoria Interprofession du Gruyère 1. Marcatura In occasione della fabbricazione ogni forma di formaggio deve essere marchiata sullo scalzo (superficie laterale) con un marchio comprendente almeno il numero di ammissione del luogo di fabbricazione e le denominazioni Gruyère o Gruyère d'alpage.

2 Sistema di sanzioni 2.1 I produttori di Gruyère che non sono membri dell'Interprofession du Gruyère e
non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi della DOC-Gruyère per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi.

fr./100 kg

Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio) 370 g/kg-374 g/kg 25.375 g/kg-379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite

450 g/kg-464 g/kg

60.465 g/kg-479 g/kg

40.480 g/kg-489 g/kg

20.Tassazione 17,5 punti

50.17,0 punti

100.16,5 punti

150.2.2 L'Interprofession du Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.3 Dopo deduzione delle spese per l'incasso, gli importi sono versati alla Confederazione.

8

Aggiornato dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465) e dal n. I dell'O del 31 ago.

2011, in vigore dal 1° ott. 2011 al 30 apr. 2013 (RU 2011 4347).

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 9

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3. Informazioni concernenti gli altri formaggi fabbricati nei caseifici che producono Gruyère In caso di procedimento legale, i produttori di Gruyère indicano, su richiesta, all'
Interprofession du Gruyère i quantitativi di altro formaggio fabbricati, il nome dell'acquirente e la denominazione con la quale è venduto il prodotto.

4. Trasmissione di dati 4.1. Per ogni produttore di Gruyère o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM Fiduciaria sagl (TSM) trasmette all' Interprofession du Gruyère, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Gruyère fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Gruyère; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi.

4.2. L'Interprofession du Gruyère può trasmettere ai servizi regionali di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione di ricerca Agroscope LiebefeldPosieux (ALP) i dati necessari e i risultati di analisi.

5. Validità

Le misure sono applicabili fino al 31 dicembre 2011.

B. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte 1. Campo d'applicazione Le disposizioni concernenti i contratti standard si applicano ai produttori di latte, alle
organizzazioni di produttori, alle comunità di produttori, ai commercianti di latte e ai valorizzatori di latte che non sono membri dell'Interprofessione Latte (IP Latte).

2. Definizioni a. Organizzazione di produttori: organizzazione secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 10 novembre 20049 concernente l'abbandono del contingentamento lattiero, in vigore fino al 30 aprile 2009.

9 RU

2004 4915, 2006 895, 2008 373

Agricoltura

10

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b. Comunità di produttori: associazione di produttori che acquistano e rivendono latte crudo.

c. Commerciante di

latte:

persona fisica o giuridica che acquista e rivende latte crudo.

d. Valorizzatore di latte: valorizzatore di latte secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola.

3. Contratto di acquisto di latte 3.1 I contratti di acquisto di latte secondo l'articolo 36b capoverso 2 della legge del
29 aprile 199811 sull'agricoltura (LAgr) stipulati dai produttori di latte con un valorizzatore di latte, un'organizzazione di produttori o una comunità di produttori devono: a. essere conclusi per scritto; e b. suddividere i quantitativi di latte tra i seguenti segmenti: Segmento

Latte

destinato alla produzione di: A - Latticini con elevato valore aggiunto (protetti o sostenuti) B - Latticini con valore aggiunto limitato o esposti a una concorrenza elevata (non protetti e non sostenuti, incluso il latte trasformato in formaggio per progetti speciali)

C - Prodotti di regolazione o di sgombero senza aiuto 3.2 I valorizzatori di latte devono concludere un contratto scritto con i commercianti di latte, le organizzazioni di produttori e le comunità di produttori. Il contratto deve: a. contenere un accordo su quantitativo di latte e prezzi del latte; e b. suddividere i quantitativi di latte tra i seguenti segmenti: Segmento

Latte

destinato alla produzione di: A - Latticini con elevato valore aggiunto (protetti o sostenuti) B - Latticini con valore aggiunto limitato o esposti a una concorrenza elevata (non protetti e non sostenuti, incluso il latte trasformato in formaggio per progetti speciali)

C - Prodotti di regolazione o di sgombero senza aiuto 4. Statuti o regolamenti 4.1 Non occorre concludere un contratto scritto se le altre esigenze di cui ai numeri
3.1 e 3.2 risultano da statuti o da regolamenti di una parte contraente.

10 RS

910.91

11 RS

910.1

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 11

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4.2 Con riferimento al numero 3.2, gli statuti o i regolamenti devono garantire la consegna e il ritiro del latte per almeno un anno anche in caso di uscita o esclusione dall'organizzazione, a condizione che da entrambe le parti si possa ragionevolmente continuare a esigere l'adempimento degli obblighi anche dopo l'uscita o l'esclusione.

5. Obbligo di notifica all'IP Latte Ogni parte contraente che abbia convenuto un quantitativo annuo di latte superiore a
10 milioni di kg deve notificare trimestralmente, entro il 20 del primo mese del trimestre successivo, al servizio amministrativo dell'IP Latte i quantitativi di latte convenuti contrattualmente per i singoli segmenti. È fatto salvo l'articolo 43 capoverso 3 LAgr.

6. Obblighi d'informazione 6.1 Il valorizzatore di latte deve informare su richiesta il rivenditore di latte sui
segmenti e sui prodotti in cui è stato trasformato il latte da esso fornito.

6.2 Il valorizzatore di latte deve informare su richiesta i suoi rivenditori di latte sui segmenti e sui prodotti in cui è stato trasformato l'intero quantitativo di latte da essi fornito.

6.3 Il rivenditore di latte deve informare su richiesta l'acquirente di latte sul quantitativo di latte da esso fornito, per ciascun segmento, ai diversi acquirenti di latte.

7. Applicazione Le disposizioni concernenti i contratti di acquisto di latte devono essere applicate
immediatamente nel caso di nuovi contratti e alla prima scadenza di disdetta possibile nel caso di contratti esistenti.

8. Sistema di sanzioni 8.1 Le parti contraenti che non adempiono gli obblighi di notifica di cui al numero 5
vengono esortate, mediante diffida scritta per ogni notifica non pervenuta, ad adempiere l'obbligo di notifica entro i termini indicati di seguito e a pagare i seguenti importi: a. prima diffida con termine di 30 giorni: 200 franchi; b. seconda diffida con termine di 30 giorni: 500 franchi; c. terza diffida con termine di 30 giorni: 20 000 franchi e al massimo 20 centesimi per chilogrammo di latte riferiti al quantitativo interessato.

8.2 Su proposta di una parte contraente o di più parti contraenti, in caso di violazione del numero 3.1 lettera a o b o del numero 3.2, gli acquirenti di latte o i rivenditori di latte vengono esortati per iscritto ad applicare un contratto conforme alla legge entro i termini indicati di seguito e a pagare i seguenti importi: a. prima diffida con termine di 30 giorni: 200 franchi;

Agricoltura

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b. seconda diffida con termine di 30 giorni: 500 franchi; c. terza diffida con termine di 30 giorni: 20 000 franchi e al massimo 20 centesimi per chilogrammo di latte riferiti al quantitativo interessato.

8.3 Le sanzioni sono eseguite dall'IP Latte.

8.4 Gli importi sono versati alla Confederazione.

9. Validità L'obbligo per i non membri di rispettare le disposizioni è applicabile fino al
30 aprile 2013.

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Allegato 212 (art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte 1. Importo dei contributi I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL),
quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1; b. 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.6.

2. Utilizzazione dei contributi 2.1 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera a deve essere impiegato
per le misure temporanee seguenti: a. intervento nel quadro di richieste di traffico di perfezionamento; b. intervento nel quadro della promozione dello smercio di burro per uso artigianale e industriale a livello nazionale;

c. intervento nel quadro dello smercio di panna nel gelato; d. intervento a favore delle esportazioni di panna.

Alla fine dell'anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all'anno successivo per le stesse misure.

2.2 L'adozione di misure di cui al numero 2.1 è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte), dell'Associazione dell'industria svizzera del latte (AIL), dell'Organizzazione settoriale Burro (OSB) e dell'Associazione latte svizzero (ALS). La consultazione verte sulla necessità dell'intervento, sul tipo e sulla durata delle misure e sui mezzi impiegati.

2.3 La PSL informa immediatamente le organizzazioni consultate e l'Ufficio federale sulle misure decise e sulla rispettiva durata e, dopo la loro attuazione, sull'importo impiegato (quantitativo × aliquota = importo) per ogni singola misura.

2.4 Per le misure di cui al numero 2.1 occorre, per quanto tecnicamente possibile, indire un bando di concorso.

2.5 Nel rapporto annuale di cui all'articolo 13 devono essere illustrati all'attenzione dell'Amministrazione i mezzi impiegati per ogni singola azienda.

12 Aggiornato dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465), dal n. I delle O del 25 feb.

2009 (RU 2009 883), del 18 nov. 2009 (RU 2009 5883), dal n. I delle O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2417) e del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 al 30 apr. 2013 (RU 2011 4347).

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2.6 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà internazionali, nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all'estero indipendentemente dalla marca: a. ricerche di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini;

e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con AgroMarketing Suisse (AMS);

f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati
I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmettono su richiesta alla PSL i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;

b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica: a. per l'importo di cui al numero 1 lettera a, fino al 31 dicembre 2009; b. per l'importo di cui al numero 1 lettera b, fino al 31 dicembre 2011.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini 1. Importo dei contributi I non membri devono versare all'Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

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2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse 1. Importo dei contributi 1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;

b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati L'Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

13 [RU

1998 3205, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415. RU 2006 2695 art.

19]. Vedi ora l'O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010).

Agricoltura

16

919.117.72

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland 1. Importo dei contributi 1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 55 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche;

c. fiere

ed

esposizioni.

3. Trasmissione di dati Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi f.

il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 17

919.117.72

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois 1. Importo dei contributi 1. I produttori non membri devono versare all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.

1. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Misure di solidarietà Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche;

c. fiere

ed

esposizioni.

3. Trasmissione dei dati Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin fribourgeois; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

Agricoltura

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919.117.72

F. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte 1. Importo dei contributi
I produttori di latte che non sono membri devono versare 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato all'Interprofessione Latte (IP Latte), quale organizzazione di categoria secondo l'articolo 2 capoverso 1.

2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati per le
misure temporanee di promozione dello smercio di burro, latte intero in polvere, panna e latte (con oltre il 3,0 % di grasso).

3. Trasmissione di dati La TSM trasmette su richiesta all'IP Latte i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;

b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Controllo
L'applicazione delle misure di cui al numero 2 è controllata da un servizio indipendente dall'IP Latte.

5. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 30 aprile 2013.

G. Organizzazione di produttori Produttori svizzeri di bestiame bovino PSBB

1. Importo del contributo I non membri devono versare per il 2011 alla Federazione Produttori svizzeri di
bestiame bovino (PSBB), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, un contributo di 1,5 franchi per ogni animale della specie bovina detenuto. È determinante il numero medio di animali. I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se la cassa cantonale delle epizoozie riscuote una quota annua ordinaria superiore a 1,5 franchi per ogni animale della specie bovina e il Cantone si prende a carico il contributo per i non membri.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere utilizzato per eradicare
la diarrea virale bovina (DVB). Alla fine dell'anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all'anno successivo per le stesse misure.

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 19

919.117.72

3. Trasmissione di dati Il gestore della banca dati sul traffico di animali trasmette su richiesta ai Produttori
svizzeri di bestiame bovino PSBB i seguenti dati: a. gli indirizzi dei detentori di bovini; b. il numero di animali della specie bovina detenuto mediamente da un detentore di bovini nel periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

H. …

I. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri 1. Importo dei contributi 1.1 I produttori che non sono membri devono versare allʼInterprofessione della vite
e del vino svizzeri, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. È determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo nel 2009.

1.2 I vinificatori che non sono membri devono versare allʼInterprofessione della vite e del vino svizzeri, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, un contributo annuale di 0,55 centesimi per kilogrammo di uva incantinata.

È determinante la dichiarazione di incantinamento presentata per il 2009 secondo l'articolo 29 capoverso 6 dell'ordinanza del 14 novembre 200714 sul vino.

1.3 I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se il Cantone, un'organizzazione di categoria o un'organizzazione cantonale riscuote contributi d'incentivazione presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri. 1.4 Lʼorganizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che non sono suoi membri.

1.5 I produttori che gestiscono una superficie complessiva pari o inferiore a 400 m2 e i vinificatori che trattano una quantità complessiva di uva pari o inferiore a 500 kg sono esentati dall'obbligo contributivo secondo i numeri 1.1 e 1.2.

2. Misure di solidarietà
Il contributo da versare secondo il numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie del 2011 di promozione dei vini svizzeri. I fondi non utilizzati nel 2011 possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

14 RS

916.140

Agricoltura

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919.117.72

3. Trasmissione di dati 3.1 Su domanda, i servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo
della vendemmia trasmettono all'Interprofessione della vite e del vino svizzeri o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

3.2 Su domanda, i servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono all'Interprofessione della vite e del vino svizzeri o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.