01.01.2013 - * / In vigore
01.01.2002 - 31.12.2012
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1

Ordinanza
concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
(Ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI)
del 29 giugno 2001 (Stato 18 settembre 2001) Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 122a e 122b dell'ordinanza del 31 agosto 19831
sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ordina:


Art. 1

Diritto alle indennità Per le spese d'esecuzione ai sensi degli articoli 17 capoverso 5 e 92 capoverso 7
della legge federale del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione
(LADI) sono accordate ai Cantoni indennità per lo svolgimento dei seguenti compiti: a.

i compiti di cui all'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k LADI; b.

la gestione degli uffici regionali di collocamento URC (art. 85b LADI); c.

la gestione dei servizi di logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, LPML (art. 119d OADI); d.

le consultazioni specializzate (art. 17 cpv. 5 LADI); e.

le spese delle commissioni tripartite (art. 85c LADI); f.

il mantenimento della struttura minima indispensabile (art. 122a cpv. 3
OADI).


Art. 2

Entità delle indennità Le indennità per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1 sono calcolate in base
ai costi d'esercizio e d'investimento computabili, dedotti eventuali introiti.


Art. 3

Base di calcolo e periodo di calcolo 1 La base di calcolo delle spese d'esecuzione è costituita dal numero medio di persone in cerca d'impiego iscritte in un Cantone durante il periodo di calcolo.

2 Il periodo di calcolo è: a.

l'anno contabile; o b.

l'anno che precede l'anno contabile.

RU 2001 2269 1

RS 837.02

2

RS 837.0

837.023.3

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.023.3

3 Se il numero medio delle persone in cerca d'impiego determinato in base al capoverso 1 per l'anno contabile è inferiore di più del 12 per cento del valore del conteggio dell'anno precedente, l'aliquota dei costi d'esercizio è calcolata prendendo quale
tasso delle persone in cerca d'impiego la cifra dell'anno precedente ridotta del
12 per cento almeno.


Art. 4

Calcolo dell'indennità versata per i costi d'esercizio 1 L'indennità per i costi d'esercizio si ottiene moltiplicando la base di calcolo (art. 3
cpv. 1) per l'aliquota dei costi d'esercizio che a sua volta dipende dal tasso cantonale di persone in cerca d'impiego nel periodo di calcolo scelto. L'aliquota dei costi
è calcolata secondo la formula seguente: a.

tasso di persone in cerca d'impiego tra l'1,2 e il 4 per cento incluso:
3650 franchi - (tasso di persone in cerca d'impiego × 285 franchi);

b.

tasso di persone in cerca d'impiego tra il 4 e il 10 per cento incluso:
3182 franchi - (tasso di persone in cerca d'impiego × 168 franchi).

2 Se il tasso di persone in cerca d'impiego è inferiore all'1,2 per cento o superiore al
10 per cento, l'indennità versata per i costi d'esercizio è calcolata in base a un tasso
di persone in cerca d'impiego dell'1,2 per cento o del 10 per cento.

3 Sono rimborsati i costi d'esercizio computabili effettivamente sostenuti.

4 Il saldo non utilizzato del credito per i costi d'esercizio non può essere riportato
sull'anno contabile successivo.


Art. 5

Calcolo dei costi d'investimento 1 L'indennità versata per i costi d'investimento si ottiene moltiplicando la base di
calcolo per l'aliquota dei costi d'investimento; tale aliquota ammonta a 60 franchi.

2 L'ufficio di compensazione tiene un conto d'investimento per ogni Cantone. Può
accordare anticipi sui costi d'investimento.

3 Sono rimborsati i costi d'investimento computabili effettivamente sostenuti.

4 Se durante un anno contabile un Cantone non utilizza completamente il credito
d'investimento accordatogli in base al capoverso 1, il saldo è accreditato sul suo
conto d'investimento.

5 Gli investimenti effettuati a carico del fondo d'investimento restano proprietà
dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 6

Adeguamento delle aliquote 1 Se, secondo le previsioni, si attende per l'anno contabile seguente un tasso di persone in cerca d'impiego superiore al 6 per cento a livello nazionale, la commissione
di sorveglianza può, su proposta dell'ufficio di compensazione, adeguare le aliquote
fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1.

Indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI 3

837.023.3

2 Le aliquote fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1 sono adeguate annualmente al rincaro nella misura in cui quest'ultimo superi il 2 per cento dall'ultimo adeguamento.


Art. 7

Situazioni speciali

In situazioni speciali, l'ufficio di compensazione può indennizzare i costi che superano il credito massimo accordato per i costi d'esercizio computabili (art. 4 cpv. 1-3)
o il credito massimo accordato per i costi d'investimento computabili (art. 5 cpv. 1),
se tali costi sono indispensabili per una sana gestione finanziaria. L'ufficio di compensazione informa annualmente la commissione di sorveglianza su questi costi speciali.


Art. 8

Contabilità e revisione 1 I Cantoni tengono una contabilità regolare dei costi sostenuti.

2 L'ufficio di compensazione controlla se la contabilità e i conteggi sono corretti e
completi; può affidare questo compito a una società di revisione esterna.


Art. 9

Istruzioni dell'ufficio di compensazione L'ufficio di compensazione può emanare istruzioni concernenti: a.

la distinzione tra costi d'investimento e costi d'esercizio; b.

la computabilità dei costi; c.

i tassi di ammortamento degli investimenti; d.

il riporto e gli anticipi previsti all'articolo 5; e.

l'organizzazione della contabilità, in particolare la sua forma, il suo contenuto e il programma informatico utilizzato.


Art. 10

Pagamento

Il destinatario dell'indennità per le spese d'esecuzione è il Cantone. La procedura di
pagamento è retta dall'articolo 122a OADI.


Art. 11

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.023.3