01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
25.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.07.2023 - 24.09.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.07.2020 - 30.06.2021
01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
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1

Codice penale militare del 13 giugno 1927 (Stato 23 marzo 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19183, decreta: Libro primo: Diritto penale militare Parte prima: Disposizioni generali Capo primo: Dell'applicazione della legge penale

Art. 1

Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena.


Art. 2

4 5 1 Sono sottoposti al diritto penale militare: 1.6 le persone obbligate al servizio militare ...7, quando siano in servizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di cui agli articoli 115 a 137 e 145 a 179, non connessi col servizio della truppa; 2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; CS 3 371

1

[CS

1 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 60 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

3 FF

1918 II 241

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

5

V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. a 6

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

7

Espr. stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

321.0

1. Nessuna pena

senza legge

2. Condizioni

personali

e materiali.

In genere

Codice penale militare 2

321.0

3.8 le persone obbligate al servizio militare ...9 che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61 a 114 e 138 a 144;

4. le persone obbligate al servizio militare ...10, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio; 5.11 le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;

6.12 i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 199513, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; 7.14 le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa; 8.15 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94 a 96), di violazione di segreti militari (art.

106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); 9.16 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114); 8

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

9

Espr. stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

10

Espr. stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

13 RS

510.10

14

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

16

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Codice penale militare 3

321.0

10.17 ...

2

Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 7 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.18

Art. 3

19 In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da lui fissati: 1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:

reato contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92); violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art. 98 a 105, 107)20; corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); offesa all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività come militare (art. 145 a 148) liberazione di detenuti (art. 177); 2.21 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115 a 118, 121 a 123, 128, 129 a 131, 134 a 136, 149 a 151c22, 160, 161 a 165, 167 a 169 del Codice penale militare se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito; 17

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

18 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

20

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

22

RU 1982 2232 Estensione

in caso di

servizio attivo

Codice penale militare 4

321.0

3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171 del Codice penale militare;

4.23 gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito; 5. i funzionari, impiegati ed operai: dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, ...24

degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.


Art. 4

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre le
persone contemplate negli articoli 2 e 3: 1.25 le persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte;

2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:

tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91; spionaggio contro uno Stato estero (art. 93); ...26

saccheggio, rapina di guerra (art. 139 e 140); incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito27 (art. 160 n. 2 cpv.

328 e n. 429, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2); 23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

24

Frase stralciata dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).

25

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

26

Frase abrogata dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

27

Nuova denominazione giusta il n. I 1 cpv. 1 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

28

Ora: art. 160 cpv. 2.

29

Ora: art. 160a.

Estensione in

tempo di guerra

Codice penale militare 5

321.0

3. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti adesso; 4. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;

5.30 i civili internati su territori in guerra o occupati.


Art. 5

1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.

2

Il decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutorio, va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se debba essere mantenuto.


Art. 6

1 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente codice.31 2 Se ad un reato comune (art. 115 a 17932) hanno insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla legge penale ordinaria.


Art. 7

Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte
alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.


Art. 8

1 È giudicato secondo il presente codice chiunque commette un reato dopo che il codice sia entrato in vigore.

30

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 438 452; FF 1949 685).

31

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

32

Ora: art. 115 a 179a.

Tempo di guerra

Partecipazione

di civili

Applicazione

del diritto penale

ordinario

3. Condizioni

di tempo

Codice penale militare 6

321.0

2

Se alcuno ha commesso un reato prima dell'attuazione del presente codice, ma è giudicato dopo la stessa, gli si applica la nuova legge se gli è più favorevole.


Art. 9

1 Il presente codice è applicabile tanto ai reati commessi nella Svizzera quanto a quelli commessi all'estero.

2

Una pena privativa della libertà personale subìta all'estero per lo stesso reato è computata.

Capo secondo: Della punibilità33
a34 1 Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.35 2

Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la detenzione.


Art. 10

36 Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Il giudice può ordinare le misure previste negli articoli 43 e 44 del Codice penale svizzero (CP)37.


Art. 11

38 Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprez33

Nuovo testo del titolo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

34

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513). Nella designazione degli articoli i numerali bis, ter, quater, ecc., sono stati sostituiti dalle lettere a, b, c, ecc., giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

36

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

37

RS 311.0

38

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

4. Condizioni

di luogo

1. Crimini

e delitti

2. Responsabilità.

Persone irresponsabili

Responsabilità

scemata

Codice penale militare 7

321.0

zamento (art. 47). Egli può ordinare le misure previste negli articoli 42 e 44 e 100bis del CP39 .

a40 Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando l'imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.

b41 1 Il giudice istruttore o il tribunale ordina l'esame dell'imputato qualora vi siano dubbi circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale.

2

I periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato, nonché sull'opportunità e sulle modalità d'esecuzione di una misura di sicurezza a tenore degli articoli 42 a 44 e 100bis del CP42 .


Art. 12

1 Se l'imputato è assolto per irresponsabilità o è condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciarne l'esclusione dall'esercito.44 2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)45 può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.46 3

e 4 ...47

39

RS 311.0

40

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

41

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

42

RS 311.0

43

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

44

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

45 La denominazione dell'unità amministrativa è stata modificata dall'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato teuto conto in tutto il presente testo.

46

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

47

Abrogati dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Eccezione

Dubbio sullo

stato mentale

dell'imputato

Esclusione

dall'esercito

come misura

di sicurezza43

Codice penale militare 8

321.0


Art. 13

48 1 I fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente codice.

2

Se un fanciullo che non ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli 83 a 88 del CP49. Sono competenti le autorità civili.


Art. 14

1 Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli 90 a 99 del CP50, nonché le disposizioni del Consiglio federale giusta l'articolo 397bis capoverso 1 lettera d del CP. Sono competenti le autorità civili.51 2 ...52

a53 1 Se, nel momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente codice.

2

Sono parimente applicabili gli articoli 100 capoverso 2, 100bis e 100ter del CP54 . L'autorità competente secondo gli articoli 100bis e 100ter del CP è quella del Cantone d'esecuzione.


Art. 15

1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.56 2 Commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

3

Commette un reato per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne 48

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

49

RS 311.0

50

RS 311.0

51

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

52

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

53

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

54

RS 311.0

55

Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

3. a. Fanciulli

b. Adolescenti

c. Giovani adulti

4.55 Colpevolezza.

Intenzione e

negligenza

Codice penale militare 9

321.0

abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.


Art. 16

57 1 Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è favorevole.

2

Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza.


Art. 17

58 Se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.


Art. 18

1 Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.

2

Anche il subalterno o l'inferiore è punibile quando egli si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.


Art. 19

59 1 Chiunque avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può essere punito con pena attenuata (art. 46).

2

Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l'agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Errore sui fatti

Errore di diritto

Ordine di un

superiore

5. Tentativo.

Reato tentato.

Desistenza

Codice penale militare 10

321.0

a60 1 Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (art. 46).

2

Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (art. 47), se l'agente ha spontaneamente impedito l'evento o contribuito ad impedirlo.


Art. 20

61 1 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per commettere un crimine o un delitto o se l'oggetto contro il quale l'azione era diretta fosse di natura tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato.

2

Se il colpevole ha agito per difetto d'intelligenza, il giudice può esentarlo da ogni pena.


Art. 21


62



Art. 22

63 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

2

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.


Art. 23

64 Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

60

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

62

Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Reato mancato.

Pentimento

attivo

Reato

impossibile

Desistenza e

pentimento

attivo

6. Partecipazione.

Istigazione

Complicità

Codice penale militare 11

321.0


Art. 24

65 Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore, l'istigatore o il complice a cui si riferiscono.


Art. 25

66 1 Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.

2

Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47); se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena.


Art. 26

1.67 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non
altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere ch'egli rinunci al bene minacciato.

Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

2.68 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. Se l'agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinuncia al bene minacciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

3. L'atto commesso, in servizio attivo, da un capo o da un superiore per mantenere la disciplina o per farsi obbedire nel caso di pericolo militare, specialmente nel caso di sedizione o in faccia al nemico, non è punibile se esso fosse il solo mezzo per ottenere l'obbedienza necessaria.

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Circostanze

personali

7. Atti leciti.

Legittima difesa

Stato di

necessità

Codice penale militare 12

321.0

a69 1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

2

Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis del CP70. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

3

Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

4

Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

b71 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

2

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure b.72 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del CP73, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195174 sugli stupefacenti (LStup), o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

69

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

70 RS

311.0

71

Introdotto dal n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

72 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

73 RS

311.0

74 RS

812.121

Punibilità dei

mass media

Tutela delle fonti

Codice penale militare 13

321.0

Capo terzo: Delle pene ed altre sanzioni I. Delle singole pene e sanzioni

Art. 27


75



Art. 28

1 La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti anni. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.77 2

...78


Art. 29

79 1 La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.

2

...80

a81 1 L'arresto repressivo è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata massima di tre mesi.

2

Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il giudice può pronunciare l'arresto repressivo, invece della detenzione.


Art. 30

82 1 Le pene privative della libertà personale sono eseguite giusta il CP83.

75

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

78

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

80

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

81

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

82

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

83

RS 311.0

1. ...

2. Pene privative

della libertà personale e misure

di sicurezza.

Reclusione76

Detenzione

Arresto

repressivo

Esecuzione delle

pene privative

della libertà

personale

Codice penale militare 14

321.0

2

In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della detenzione. Esso emana le disposizioni in merito.84

a85 1 L'esecuzione può essere interrotta soltanto per gravi motivi.

2

Se, durante l'esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute e di custodia, il soggiorno nella stessa gli sarà computato. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere in tutto o in parte dal computo, se il soggiorno è divenuto necessario in seguito a malattia o per altre cause manifestamente anteriori all'incarceramento. Il soggiorno non sarà computato né se il condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né nella misura in cui ha fraudolentemente prolungato il suo soggiorno nella casa di salute o di custodia.

b86 1 Sono applicabili le disposizioni del CP87 sulle misure di sicurezza (art. 42 a 45); nei rinvii degli articoli 42 numero 4 capoverso 1, 43 numero 2 capoverso 2 e 45 numero 5, in luogo degli articoli 69, 41 numero 2 e 40 del CP valgono tuttavia le disposizioni del presente codice (art. 50, 32 n. 2 e 30a).

2

Competente è l'autorità del Cantone d'esecuzione.

3

Le misure di sicurezza sono eseguite giusta il CP.


Art. 31

88 1.89 Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

84

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).

85

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

86

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

87

RS 311.0

88

Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

89

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Interruzione

dell'esecuzione

Misure

di sicurezza

Codice penale militare 15

321.0

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente.

L'autorità competente del Cantone d'esecuzione esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.

Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte.

2.90 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3.91 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento nello stabilimento.

Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere dal ricollocamento.92 Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente del Cantone d'esecuzione, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravità, essa può prescindere da provvedimento siffatto.93 Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata.

90

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

91

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

92

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

93

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Codice penale militare 16

321.0

Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.94 Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100bis del CP95, l'esecuzione dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.


Art. 32

96 1.97 Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria, eccetto l'esclusione dall'esercito e la degradazione, se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.98 La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

2.99 Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito.

94

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

95

RS 311.0

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

98

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

Sospensione

condizionale

della pena

Codice penale militare 17

321.0

Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.

...100 3.101 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena.

Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungare di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.

In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide pure se la pena sospesa condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di lieve gravità. Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato la sospensione condizionale della pena.

Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100bis del CP102, l'esecuzione della pena dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

4.103 Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

5.104 ...

100 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

101 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

102 RS 311.0 103 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

104 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).

Codice penale militare 18

321.0


Art. 33

1. Salva espressa disposizione della legge, l'importo massimo della
multa è di quarantamila franchi.105 Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.

2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza.

Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.

3. La multa si estingue con la morte del condannato.


Art. 34

106 1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre mesi per il pagamento della multa. Il condannato che non ha domicilio fisso nella Svizzera è obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie.

L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fissandone l'importo e la scadenza secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per la Confederazione, un Cantone o un Comune. In questi casi l'autorità competente può prorogare il termine concesso per il pagamento.

2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui l'esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace.

3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro sarà commutata dal giudice in arresto repressivo.

Il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza.

Nel caso di commutazione, un giorno di arresto repressivo sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto repressivo non potrà per altro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla 105 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

106 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

3. Multa.

Ammontare

Esazione

Codice penale militare 19

321.0

sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto repressivo.

4. Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 32 numero 1, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata. L'articolo 32 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.

La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del Cantone incaricato dell'esecuzione.

5. 107 Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 189.


Art. 35

1 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, il giudice gli può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.

2

Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso combinare le due pene.


Art. 36

108 1 Il giudice esclude dall'esercito il condannato alla reclusione o l'internato giusta l'articolo 42 del CP109.

2

Il giudice può escludere dall'esercito il condannato alla detenzione.

3

L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.


Art. 37

110 1 Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

2

L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato è escluso dal servizio personale.

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

108 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

109 RS 311.0 110 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Cumulo con la

pena privativa

della libertà

personale

4. Pene

accessorie.

Esclusione

dall'esercito

Degradazione

Codice penale militare 20

321.0

3

In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'esercito; la degradazione rimane definitiva.

4

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.


Art. 38

111 1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo da due a dieci anni.

2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.

Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in virtù dell'articolo 42 del CP112 è ineleggibile per dieci anni.113 3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d'internamento, dal giorno della liberazione definitiva.114

Art. 39


115



Art. 40

116 1 Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.

2

Il DDPS decide se e a quali condizioni l'espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

112 RS 311.0 113 Per. 2 introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

114 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

115 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Incapacità ad

esercitare una

carica o un

ufficio

Espulsione

Codice penale militare 21

321.0

3

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione che era stata sospesa non è più eseguita. Se l'esecuzione non era stata sospesa, la sua durata si conta dal giorno in cui il liberato condizionale ha lasciato la Svizzera.

4

Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.


Art. 41

117 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

2

Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.


Art. 42

118
1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.119 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può 117 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

118 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

119 Nuovo testo giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

5. Altre misure Confisca a. Confisca di oggetti

pericolosi

b. Confisca di

valori patrimoniali

Codice penale militare 22

321.0

essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.

Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista d'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter del CP120) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

a121 1 Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subìto un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:122 a. la multa pagata dal condannato; b.123 gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; c.124 i risarcimenti.

2

Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito. È competente il tribunale che giudica la fattispecie penale 120 RS 311.0

121 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

122 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

123 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

124 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

Assegnamenti

alla parte lesa

Codice penale militare 23

321.0


Art. 43

1 Se l'interesse pubblico o quello della parte lesa lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

2

Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese della Confederazione.

3

La pubblicazione nell'interesse del leso o dell'accusato assolto non avviene che a sua richiesta.

4

Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.125 II. Della misura della pena

Art. 44

126 Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare di lui.


Art. 45

127 Il giudice può attenuare la pena: se il colpevole ha agito per motivi onorevoli, ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia, salvo che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di tali circostanze; se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima; se ha reagito nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa; se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui; se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta; 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Pubblicazione

della sentenza

1. Commisurazione della pena

2. Attenuazione

della pena.

Circostanze

attenuanti

Codice penale militare 24

321.0

se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.128

Art. 46

129 Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia: invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni;130 invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione; invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni; invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione; invece della detenzione, l'arresto repressivo o la multa.


Art. 47

131 1 Se la legge prevede l'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della pena prevista per il crimine o il delitto.

2

Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna specie di pena.

a132 1 Si prescinderà dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata.

2

Nelle stesse circostanze la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate.

128 Ultimo comma introdotto dal n. I della LF del 4 ottobre 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

132 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

133 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

Effetti dell'attenuazione

Attenuazione

libera

Desistenza e

impunità. Autore

colpito dalle

conseguenze

del suo atto133

Codice penale militare 25

321.0

b 134 1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a. la vittima è il coniuge dell'autore e l'atto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio oppure la vittima è il partner eterosessuale o omosessuale dell'autore, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell'uditore o del tribunale militare.

2

Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento.

3

Qualora il consenso non sia revocato, l'uditore o il tribunale militare emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.

4

Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979135. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.

5

Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.


Art. 48

136 1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena.

L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore degli articoli 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 100bis del CP137, come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore.

134 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

135 RS

322.1

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

137 RS 311.0 Coniuge o

partner quale

vittima

3. Aggravamento

della pena.

Recidiva

Codice penale militare 26

321.0

2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice ai principi del diritto svizzero.


Art. 49

138 1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L'aumento non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vincolato dal massimo legale della specie di pena.

Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa che corrisponde alla colpevolezza.

Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronunciate anche se esse siano previste per uno solo dei reati o in una sola delle disposizioni penali che concorrono.

2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribunale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.


Art. 50

1 Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso. Il tribunale di cassazione può ordinare che tale computo avvenga anche quando esso respinge il ricorso.

2

Se la sentenza condanna soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.

3

È considerato come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruzione o per motivo di sicurezza.

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Concorso di reati

o di disposizioni

penali

4. Computo

del carcere preventivo

Codice penale militare 27

321.0

III. Della prescrizione

Art. 51

139 1 L'azione penale si prescrive: a. in trent'anni, se per il reato è comminata la reclusione perpetua;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione; c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

2

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

3

Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

4

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001140 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.


Art. 52

141 La prescrizione decorre: a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

139

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993 2996; FF 2000 2609).

140 RU

2002 2993

141

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2001(Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993 2996; FF 2000 2609).

1. Prescrizione

dell'azione

penale.

Termini

Decorrenza

Codice penale militare 28

321.0


Art. 53


142



Art. 54

143 1. La pena si prescrive: in trent'anni, se si tratta della reclusione perpetua;144 in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un tempo maggiore; in vent'anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni; in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni; in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno; in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle pene accessorie, salvo per ciò che concerne l'esclusione dell'esercito e la degradazione.


Art. 55

145 La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.


Art. 56

146 1 La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il periodo di prova.148 142

Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

145 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

147 RU 1975 600 148 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

2. Prescrizione

delle pene.

Termini

Decorrenza

Sospensione

e interruzione147

Codice penale militare 29

321.0

1a

La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata.149 2

In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

bis150 1 Sono imprescrittibili i crimini: 1. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a cagione della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica; 2. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949151 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a cagione del modo in cui è stato commesso; 3. che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggio.

2

Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 51 e 52.152 IV. Della riabilitazione

Art. 57

153
Se il colpevole è stato escluso dall'esercito, ma non degradato o internato secondo l'articolo 42 del CP154, il giudice può, a richiesta di lui, riammetterlo al servizio personale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si 149 Nuova numerazione del capoverso giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

150 Introdotto dall'art. 109 cpv. 2 lett. b della LF del 20 mar. 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, in vigore dal 1° gen. 1983 (RS 351.1). Questo articolo è applicabile se l'azione penale o la pena non è ancora prescritta alla data del 1° gen. 1983.

151 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 152 Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

153 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LE del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

154 RS 311.0 3. Imprescrittibilità

Riammissione al

servizio personale

Codice penale militare 30

321.0

potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.


Art. 58

155 Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni o, in caso di sospensione condizionale della pena, è già scaduto il periodo di prova, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.


Art. 59

156 1 Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio l'iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa della libertà personale stabilita dal giudice: a. vent'anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del CP157; b. quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis del CP; c. dieci anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1 del CP.

2

Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza.

3

Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie. L'esclusione dall'esercito e la degradazione si hanno per eseguite quando la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall'esecuzione della sentenza sono i seguenti: a. trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del CP, dieci anni;

155 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

156 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

157 RS 311.0 Reintegrazione

nella capacità

ad esercitare

una carica o

un ufficio

Cancellazione

dell'iscrizione

nel casellario

giudiziale

Codice penale militare 31

321.0

b. trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis del Codice penale, cinque anni;

c. trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1 del CP, o della multa come pena principale, due anni.

4

La cancellazione può essere ordinata anche se la pena è prescritta, ma non prima del momento in cui l'esecuzione della pena sarebbe terminata se avesse avuto inizio il giorno in cui la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata.

5

La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.

6

Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.


Art. 60

1 All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di razia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.158 2 Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l'articolo 42 del CP159, la riabilitazione non può avvenire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.160 3

Se respinge una domanda di riabilitazione, il giudice può ordinare che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato, non superiore a due anni.161 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

159 RS 311.0 160 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

161 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Disposizioni

comuni

Codice penale militare 32

321.0

Parte seconda: Dei singoli reati Capo primo: Dell'insubordinazione

Art. 61

162 1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo. 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.


Art. 62

1 Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con la detenzione.163 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione fino a cinque anni.164


Art. 63


165

1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con la reclusione o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.

2.166 Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

163 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

164 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

165 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Disobbedienza

Vie di fatto,

minacce

Sedizione

Codice penale militare 33

321.0


Art. 64

1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una
sedizione, ciascuna di esse è punita con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.


Art. 65

La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto
per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.

Capo secondo: Dell'abuso d'autorità

Art. 66

1 Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 67

1 Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 68
1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale, chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 69

1 Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Concerto

per la sedizione

Reati contro

una guardia

Abuso

di comando

Abuso della facoltà di punire

Soppressione

di un reclamo

Usurpazione

di comando

Codice penale militare 34

321.0


Art. 70

1 Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 71

1 Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio

Art. 72

167 1 Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione di servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.


Art. 73

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime,
abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con la detenzione, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

Messa in pericolo di un subal-

terno

Vie di fatto,

minacce

Inosservanza di

prescrizioni di

servizio

Abuso e sperpero di materiali

Codice penale militare 35

321.0


Art. 74

168 Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.


Art. 75

169 È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione: il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa; il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.


Art. 76

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di
non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3.170 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.


Art. 77

171 1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione.

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Vigliaccheria

Capitolazione

Reati nel servizio di guardia

Violazione

del segreto

di servizio

Codice penale militare 36

321.0


Art. 78

172 1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica; chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 79

1 Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con la detenzione, qualora il reato sia stato commesso o tentato.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.


Art. 80

1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è
punito con la detenzione sino a tre mesi.

2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione.173 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

173 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Falsità in documenti di servizio

Omessa denuncia di reato

Ebbrezza

Codice penale militare 37

321.0

Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio

Art. 81

174 1 È punito con la detenzione fino a 18 mesi chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; e. disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.175 2

In servizio attivo la pena è la reclusione o la detenzione.

3

Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995176 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.

4

Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.

5

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.

6

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se: a. è ammesso al servizio civile; b. viene assegnato al servizio non armato; c. viene dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento del rifiuto del servizio.

174 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

176 RS 824.0 Rifiuto del servizio e diserzione

Codice penale militare 38

321.0


Art. 82

177 1 È punito con la detenzione fino a sei mesi, con l'arresto repressivo o con la multa chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.178 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In servizio attivo la pena è la detenzione.

4

Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

5

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.


Art. 83

179 1 È punito con l'arresto repressivo o con la multa chiunque, per negligenza:

a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.180 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In servizio attivo il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.

4

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.

177 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

179 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Omissione del

servizio e

assenza ingiustificata

Omissione del

servizio per

negligenza

Codice penale militare 39

321.0


Art. 84

181 1 Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non ottempera a una chiamata in servizio per la giornata informativa, per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con l'arresto repressivo o con la multa.182 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 85

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di
truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino, chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare, è punito con la detenzione.

Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese183

Art. 86

1.185 Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che
devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, è punito con la reclusione.

181 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

183 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

184 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

185 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

Inosservanza di

una chiamata in

servizio militare

Omissione illecita di raggiungere

il corpo

1. Tradimento.

Spionaggio e

violazione proditoria di segreti

militari184

Codice penale militare 40

321.0

2.186 Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la reclusione perpetua .

3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

a187 Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.


Art. 87
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l'amministrazione dell'esercito, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

3.188 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

187 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Sabotaggio

Tradimento

militare

Codice penale militare 41

321.0

4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.


Art. 88

189 Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a tre anni.


Art. 89

1 Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.


Art. 90

190 Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è punito con reclusione perpetua o con la reclusione.


Art. 91
1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2.191 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.


Art. 92
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera, 189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Franchi tiratori

Diffusione di

notizie false

Uso d'armi contro la Confede-

razione

Favoreggiamento del

nemico

2. Violazione

della neutralità.

Atti di ostilità

Codice penale militare 42

321.0

è punito con la reclusione o con la detenzione.


Art. 93

1.192 Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni
militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione.

3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.


Art. 94

193 1 Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.

2

Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.

3

Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con la detenzione non inferiore ad un mese e con la multa.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.


Art. 95

1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera
propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con la detenzione.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Spionaggio a

danno di Stati

esteri

3. Indebolimento

della forza difensiva del

Paese.

Servizio

straniero

Mutilazione

Codice penale militare 43

321.0


Art. 96

1 Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 97

194 1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è della detenzione.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.


Art. 98

1.195 Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini
militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con la detenzione.

2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.

3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con la reclusione.


Art. 99

196 Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, 194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Frode per liberarsi del servizio

Violazione di

obblighi

contrattuali

4. Attentati contro la sicurezza

militare.

Provocazione ed

incitamento alla

violazione degli

obblighi militari

Mene contro

la disciplina

militare

Codice penale militare 44

321.0

chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni, è punito con la detenzione.


Art. 100

197 1 Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

2

In servizio attivo, la pena è della detenzione.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 101

1 Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.


Art. 102

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde
notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con la reclusione o con la detenzione.


Art. 103

198 1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

197 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Turbamento del

servizio militare

Ingiurie

ad un militare

Diffusione di

false notizie

Falsificazione

d'ordini o di

istruzioni

Codice penale militare 45

321.0


Art. 104

1 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con la detenzione.

2

Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con la reclusione o con la detenzione.

5 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.


Art. 106

199 1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.200 2 In caso di servizio attivo la pena è della reclusione.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa.

4

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.201 199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

200 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

201 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Incitamento di

internati o di

prigionieri all'insubordinazione

Liberazione

d'internati o

di prigionieri

Violazione di

segreti militari

Codice penale militare 46

321.0


Art. 107

202 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.

Capo sesto:

Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato203

Art. 108

204 1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili in caso di guerra dichiarata e di altri conflitti armati fra due o più Stati; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.

2

La violazione di convenzioni internazionali è parimente punibile, se le convenzioni prevedono un campo di applicazione più esteso.


Art. 109

205 1 Chiunque contravviene alle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei beni, chiunque viola altre leggi e usi riconosciuti della guerra, è punito, in quanto non siano applicabili disposizioni più severe, con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Disobbedienza a

misure prese

dalle autorità

militari e civili

Campo di applicazione

Violazione

delle leggi

della guerra

Codice penale militare 47

321.0


Art. 110

206 Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con la detenzione, nei gravi casi con la reclusione.


Art. 111

207 1 Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio delle loro funzioni, chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e del Sole Rossi, chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 112

Chiunque uccide o ferisce un nemico che cede le armi o che cessa in
altro modo di difendersi, chiunque mutila il cadavere di un nemico, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.


Art. 113

Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia
della conclusione di un armistizio o della pace, chiunque viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.


Art. 114

Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario
nemico od una persona che l'accompagna è punito con la detenzione.

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Abuso di emblemi interna-

zionali

Atti di ostilità

contro persone e

cose protette da

un'organizzazione inter-

nazionale

Violazione dei

doveri verso

nemici

Rottura

di un armistizio

o della pace

Reati contro un

parlamentario

Codice penale militare 48

321.0

Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

Art. 115

208 Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.


Art. 116

209 1 Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni.210 2

...211


Art. 117

212 Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione da uno a cinque anni.


Art. 118

213 Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con la detenzione.


Art. 119

Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta
aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

210 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

211 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

212 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

213 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

1. Omicidio.

Omicidio intenzionale

Assassinio

Omicidio

passionale

Omicidio

su richiesta

della vittima

Incitamento e

aiuto al suicido

Codice penale militare 49

321.0


Art. 120

214 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 121

215 Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.


Art. 122

1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o
alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. e 3. ...216


Art. 123


217



Art. 124

1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute
d'una persona è punito con la detenzione o con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. ...218


Art. 125

a 127219 214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

215 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

216 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

217 Abrogato dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

218 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

219 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

Omicidio

colposo

2. Lesioni

personali.

Lesioni gravi

Lesioni semplici.

Vie di fatto

Lesioni colpose

3. Messa in pericolo della vita

o dell'integrità

personale

Codice penale militare 50

321.0


Art. 128

220 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a221 1 Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà222

Art. 129

223 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con la multa, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130-132.

2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 130

224 1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

220 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

221 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

222 La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290).

223 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

224 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Rissa

Aggressione

Appropriazione

semplice

Appropriazione

indebita

Codice penale militare 51

321.0

2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione, se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica, se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 131

225 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese, se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata, se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.

3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto.

4. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso.

5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 132

226 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

225 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

226 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Furto

Rapina

Codice penale militare 52

321.0

2. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.


Art. 133

227 1 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a228 1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 134

229 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il giudice pronuncia la reclusione se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.

227 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

228 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

229 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Sottrazione di

una cosa mobile

Impiego illecito

di valori patrimoniali

Danneggiamento

Codice penale militare 53

321.0


Art. 135

230 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

La pena è della reclusione se il colpevole ha, per animo abbietto, cagionato un danno grave o, se in tempo di guerra, egli ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui. 4

La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.


Art. 136

231 1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 137

232 1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a233 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito 230 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

231 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

232 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

233 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Truffa

Frode

dello scotto

Danno patrimoniale procurato

con astuzia

Estorsione

Codice penale militare 54

321.0

con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa se fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è della reclusione.

b234 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione.

Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.


Art. 138

1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impossessa di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 139

1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette
saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od 234 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Ricettazione

Preda

Saccheggio

Codice penale militare 55

321.0

esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Può essere pronunciata la reclusione perpetua in tempo di guerra, se il colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.235

Art. 140

1 Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con la reclusione.

2

Può essere pronunciata la reclusione perpetua, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un cadavere.236 Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele

Art. 141

237 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

a238 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

235 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

237 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

238 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

Rapina di guerra

Corruzione

attiva

Concessione

di vantaggi

Codice penale militare 56

321.0


Art. 142

239 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 143

240 1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a241
1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.


Art. 144

1 Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con la detenzione.

2

Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

239 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

240 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

241 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

Corruzione

passiva

Accettazione

di vantaggi

Disposizioni

comuni agli

articoli 141-143

Gestione

infedele

Codice penale militare 57

321.0

Capo decimo: Dei reati contro l'onore

Art. 145

242 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

7. ...243


Art. 146

244 1.245 Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione o con la multa.

242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

243 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Diffamazione

Calunnia

Codice penale militare 58

321.0

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

4. ...246


Art. 147

247 Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.


Art. 148

248 1.249 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.

Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

3. ...250

246 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

250 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Disposizione

comune

Ingiuria

Codice penale militare 59

321.0

a251 1 Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.

2

Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.

3

Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di prima istanza.252 4

Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

5

La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

b253 L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in quattro anni.

Capo undecimo: Dei reati contro la libertà

Art. 149

254 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 150

1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione.255 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

251 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

252 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

253 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1). Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Diritto di querela

Prescrizione

dell'azione

penale

Minaccia

Coazione

Codice penale militare 60

321.0


Art. 151


256


a257 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

b258 Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

c259 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con la reclusione.

2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.

3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione perpetua.

4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 46).

256 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).

257 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

258 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

259 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

Sequestro

di persona

e rapimento

Circostanze

aggravanti

Presa d'ostaggio

Codice penale militare 61

321.0


Art. 152

1 Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito con la detenzione.260 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo dodicesimo:261 Dei reati contro il buon costume

Art. 153

1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

2

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.


Art. 154

1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

2

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.


Art. 155

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

261 Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

Violazione

di domicilio

Coazione

sessuale

Violenza carnale

Atti sessuali con

persone incapaci

di discernimento

o inette a resistere

Codice penale militare 62

321.0

a262

Art. 156

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici
anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. ...263 6. ...264


Art. 157
Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.


Art. 158

...


Art. 159

1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

2

Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

262 Abrogato dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

263 Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

264 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

Atti sessuali

con fanciulli

Abuso

della posizione

militare

Esibizionismo

Codice penale militare 63

321.0

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a 1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito con l'arresto repressivo.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

b Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale

Art. 160

265 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la reclusione.

2

La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.

3

Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

a266 1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

266 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Molestie sessuali

Reato collettivo

Incendio intenzionale

Incendio colposo

Codice penale militare 64

321.0


Art. 161

267 1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 162

268 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

2

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.

3

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.


Art. 163

269 1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2

Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.


Art. 164

270 1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Esplosione

Uso delittuoso di

materie esplosive

o gas velenosi

Uso colposo di

materie esplosive

o gas

velenosi

Fabbricazione,

occultamento e

trasporto di materie esplosive o

gas velenosi

Codice penale militare 65

321.0

2

Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

3

Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.


Art. 165

271 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 166

272 1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta: impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Inondazione.

Franamento

Danneggiamento

d'impianti elettrici, di opere

idrauliche e di

opere di premunizione

Codice penale militare 66

321.0


Art. 167

273 1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un mese a cinque anni.

Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 168

274 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con la detenzione.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 169

1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a275 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza.

2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

275 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Propagazione

di malattie

dell'uomo

Propagazione

di epizoozie

Inquinamento di

acque potabili

Perturbamento

della circolazione pubblica

Codice penale militare 67

321.0

3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.


Art. 170

276 1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2

La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 171

277 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a278 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

2

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o con la multa.

276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

278 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

Perturbamento

del servizio

ferroviario

Perturbamento di

pubblici servizi

Pubblica istigazione a un cri-

mine o alla

violenza

Codice penale militare 68

321.0

Assassinio

Lesioni gravi

Rapina280


Art. 151a


Sequestro di persona e rapimento Art. 151c

Presa d'ostaggio

Incendio intenzionale 2

Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

3

È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 9 capoverso 2 è applicabile.

c281 1 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con la detenzione o con la multa.

279 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

280 All'art. 130 corrisponde ora l'art. 132.

281 Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 II 217).

Atti preparatori

punibili

Discriminazione

razziale

Codice penale militare 69

321.0

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo quattordicesimo: Della falsità in atti

Art. 172

282 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la detenzione o una pena disciplinare.


Art. 173

283 Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 174

284 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

282 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Falsità in

documenti

Conseguimento

fraudolento di

una falsa attestazione

Soppressione

di documenti

Codice penale militare 70

321.0


Art. 175

285 1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto.

La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.286 2 Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

3

Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.

Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia

Art. 176

287 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100bis del CP288 è punito con la detenzione.289 1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 56bis.290 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

286 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

288 RS 311.0 289 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1397) 290 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

Disposizioni

comuni

Favoreggiamento

Codice penale militare 71

321.0


Art. 177

291 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.


Art. 178

292 1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 179

293 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

a294 1 Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la

291 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

292 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

293 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

294 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Liberazione

di detenuti

Denuncia

mendace

Falsa testimonianza, falsa

perizia, falsa

traduzione od

interpretazione

Attenuazione

di pene

Codice penale militare 72

321.0

pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

2

Se l'autore d'un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

b295 Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Libro secondo:296 Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali

Art. 180

1 Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:

a. contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l'andamento del servizio;

b. suscita

pubblico

scandalo;

c. viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.

2

Sono equiparati alla mancanza di disciplina: a. i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;

b. i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 3; c. le infrazioni alla LStup297 conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 4.

295 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491 1492; FF 2002 311).

296 Nuovo testo giusta il n.I I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

297 RS

812.121

Procedura

davanti a

tribunali

internazionali

Mancanze

di disciplina

Codice penale militare 73

321.0


Art. 181

1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.

2

Agisce intenzionalmente chi commette un'infrazione consapevolmente e volontariamente.

3

Agisce per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto.

L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

4

Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l'intenzionalità dell'autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.


Art. 182

1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.

2

Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.

3

La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.

4

Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un'unica pena complessiva.

5

Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.

6

Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.


Art. 183

1 Soggiace all'ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.

2

La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000298 sul personale federale e dell'ordinanza del 3 luglio 2001299 sul perso298 RS

172.220.1

299 RS

172.220.111.3 Punibilità

Misura della

pena

Condizioni

personali

Codice penale militare 74

321.0

nale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.


Art. 184

1 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescrizione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.

2

La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.


Art. 185

1 L'esecuzione di una pena disciplinare cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

2

Durante la procedura d'impugnazione della decisione di commutazione di una multa la prescrizione dell'esecuzione è sospesa. Se alla fine della procedura d'impugnazione la multa è commutata in arresti, l'esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.

Capo secondo: Delle pene disciplinari

Art. 186

Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha
mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.


Art. 187

1 Il divieto d'uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l'accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.

2

Il divieto d'uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace.

3

La durata minima del divieto d'uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d'uscita non concerne il congedo generale.

L'esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.

Prescrizione

della facoltà

di perseguire

Prescrizione

dell'esecuzione

Riprensione

Divieto d'uscita

Codice penale militare 75

321.0


Art. 188

La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di
disciplina. Essa ammonta: a. per le mancanze di disciplina commesse in servizio: a 500 franchi al massimo; b. per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio: a 1000 franchi al massimo.


Art. 189

1 Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.

2

Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all'estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d'origine.

3

Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari riscosse da un'autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.

4

Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.

5

In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa.

6

Per la decisione concernente la commutazione è competente l'autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall'autorità militare del Cantone d'esecuzione.


Art. 190

1 La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.

2

Gli arresti sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta servizio.

3

I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L'arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l'igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all'aperto, isolato, durante un'ora.

4

Di regola all'arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.

5

Prima dell'inizio dell'esecuzione della pena si tolgono all'arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi Multa

disciplinare

Esecuzione

delle multe

disciplinari

Arresti

Codice penale militare 76

321.0

religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l'autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.


Art. 191

1 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.

2

In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l'esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l'esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.

3

Il comandante superiore diretto provvede all'assistenza medica dell'arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell'esecuzione della pena.

4

Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.

5

Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l'autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all'articolo 192.


Art. 192

1 Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.

2

Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l'arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d'esecuzione degli arresti.

3

L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l'esecuzione degli arresti e l'esecuzione delle altre pene.


Art. 193

Le disposizioni concernenti la confisca sono applicabili per analogia.


Art. 194

1 Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né aggravare l'esecuzione delle stesse.

2

Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene disciplinari di diverso genere.

Esecuzione

degli arresti

durante il

servizio

Esecuzione degli

arresti fuori del

servizio

Confisca

Esclusione

di altre pene

Codice penale militare 77

321.0

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali

Art. 195

1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per: a. i membri della sua formazione; b. i comandanti di truppa direttamente subordinati; c. i membri di un'altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati; d. le altre persone sottoposte al suo comando.

2

Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l'arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento. 3 Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all'istanza immediatamente superiore.

4

In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.

5

Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.


Art. 196

Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è
possibile, il DDPS designa l'autorità competente.


Art. 197

Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la

riprensione;

b. il divieto d'uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti sino a cinque giorni.

Competenza in

generale

Conflitti di

competenza

Attribuzioni

penali del

comandante

di unità

Codice penale militare 78

321.0


Art. 198

1 Gli organi di comando superiori del comandante d'unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la

riprensione;

b. il divieto d'uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti.

2

Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la

riprensione;

b. la multa disciplinare; c. gli arresti.


Art. 199

Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali: a. dei capi delle unità amministrative del DDPS; b. dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198; c. nello stato maggiore dell'esercito; d. nella riserva;

e. nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;

f. nelle formazioni d'addestramento, nel servizio di promovimento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.

Capo quarto: Del procedimento disciplinare

Art. 200

1 Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell'incolpato. L'incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

2

All'inizio dell'interrogatorio si espongono all'incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta comproAttribuzioni

penali degli

organi di

comando

superiori e delle

autorità militari

Attribuzioni

penali particolari

Accertamento

dei fatti, diritto

di difesa

dell'incolpato

Codice penale militare 79

321.0

messo, all'incolpato è concesso di essere presente all'audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.

3

Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

4

L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento. 5 Se l'incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell'istruzione.

6

Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all'incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.

7

Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest'ultimo può ricorrere, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, all'assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l'audizione conclusiva dell'incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.


Art. 201

1 I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.

2

Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell'incolpato.

3

Il comandante dell'incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.

4

Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l'autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all'autorità competente, con la proposta di pena. L'autorità competente sente personalmente l'incolpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L'autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.


Art. 202

1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l'accertamento dell'identità e dei fatti.

Annuncio della

mancanza di

disciplina,

proposta di pena

Fermo e arresto

provvisorio

Codice penale militare 80

321.0

2

Sono fatti salvi il fermo e l'arresto provvisorio a tenore degli articoli 54-55a della procedura penale militare del 23 marzo 1979300 (PPM).


Art. 203

1 Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.

2

Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.

3

Il comandante informa l'incolpato se dopo l'apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.

4

La decisione disciplinare contiene in forma concisa: a. i dati personali dell'incolpato; b. la descrizione dei fatti; c. la denominazione giuridica dell'infrazione; d. la valutazione dei motivi che l'incolpato ha fatto valere a sua discolpa;

e. le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;

f. la

pena

pronunciata;

g. la menzione della confisca; h. il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo); i.

la data e l'ora della notificazione.

5

Il procedimento disciplinare è gratuito.


Art. 204

1 L'autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.

2

Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.

3

Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l'esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell'incolpato.


Art. 205

1 Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.

300 RS

322.1

Notificazione

e contenuto

della decisione

disciplinare

Indipendenza

Comunicazione

della decisione

disciplinare e

registro delle

punizioni

Codice penale militare 81

321.0

2

Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.

3

Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.

4

Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.

5

Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente: a. ai superiori militari della persona punita; b. su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.

6

Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d'incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d'incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.

7

Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all'organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.

Capo quinto: Dei rimedi giuridici301

Art. 206

1 La persona punita può interporre reclamo contro: a. l'inflizione di una pena disciplinare; b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;

c. l'arresto

provvisorio.

2

Il reclamo è diretto: a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;

b. nel caso di una pena inflitta dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore; 301 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

1. Reclamo

in materia

disciplinare.

Autorità di

reclamo

Codice penale militare 82

321.0

c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell'esercito o dall'uditore in capo, al capo del DDPS;

d. nel caso di una pena inflitta da un'autorità militare cantonale, all'autorità cantonale superiore.

3

Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all'articolo 209.


Art. 207

1 Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto.

2

Durante il servizio il termine di reclamo è di ventiquattro ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di ventiquattro ore prima del suo licenziamento dal servizio.

3

Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato presentato contro l'inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d'uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.


Art. 208

1 L'autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all'accertamento dei fatti conformemente all'articolo 200 capoverso 7 non possono partecipare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

2

L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.

3

La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere: a. un divieto d'uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;

b. un divieto d'uscita o una riprensione invece di una multa; c. una riprensione invece di un divieto d'uscita.

4

La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.

5

La procedura di reclamo è gratuita.

Forma, termine

ed effetto

sospensivo

Procedura,

decisione e

notificazione

della decisione

Codice penale militare 83

321.0


Art. 209

1 La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.

2

Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.

a 1 Il ricorso disciplinare dev'essere presentato per scritto.

2

Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.

3

Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.


Art. 210

1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM302 sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48-50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124-154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 della PPM non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 della PPM.

2

Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L'obbligo di comparire è retto dall'articolo 130 capoverso 3 della PPM.

3

La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

4

L'uditore non partecipa alla procedura. L'autorità incaricata della punizione e l'autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.

5

La sezione del tribunale militare d'appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all'autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.

6

La pena pronunciata non può essere aggravata. L'articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.

7

La decisione è definitiva.

302 RS

322.1

2. Ricorso

disciplinare

al tribunale.

Autorità di

ricorso

Forma, termine

ed effetto

sospensivo

Procedura e

decisione

Codice penale militare 84

321.0


Art. 211

1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2

Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

3

Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.

4

Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

5

La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

6

Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.


Art. 212

La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione
scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.


Art. 213

Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver
reclamato o ricorso.

Capo sesto: Disposizioni esecutive

Art. 214

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

3. Disposizioni

comuni. Termini,

restituzione

Rinuncia all'impugnazione

Tutela del diritto

di reclamo e di

ricorso

Codice penale militare 85

321.0

Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore

Art. 215

303 1 Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione dell'azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene pronunciate prima dell'attuazione del Codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.

2

Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del presente Codice è computato.


Art. 216

Per l'esecuzione delle sentenze penali che sono state pronunciate
secondo la legge penale anteriore valgono le norme seguenti: 1. ...304 2. Le disposizioni del presente Codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti che siano stati condannati prima dell'entrata in vigore del Codice.


Art. 217

305 1 La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.

2

È parimente regolata dalle disposizioni del presente Codice la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna pronunciata prima dell'attuazione del Codice stesso.

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

304 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Prescrizione

Esecuzione di

sentenze penali

anteriori

Riabilitazione

Codice penale militare 86

321.0

Capo secondo: Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza. Casellario giudiziale. Riabilitazione e Grazia306 I. Della giurisdizione

Art. 218

307 1 Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace, con riserva degli articoli 13 capoverso 2 e 14, alla giurisdizione dei tribunali militari.308 2 Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.

3

Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della LStup309 o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.310

Art. 219

311 1 Fatto salvo l'articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.312 2 Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del DDPS. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando dell'esercito.

306 Nuovo testo del titolo giusta il n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

307 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

308 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

309 RS 812.121 310 Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

311 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

312 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

Giurisdizione

militare

Giurisdizione

ordinaria

Codice penale militare 87

321.0


Art. 220

1.313 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato
contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o ad un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 109 a 114) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

2. Se ad un reato comune (art. 115 a 179) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile deve applicare a queste persone il diritto penale militare.


Art. 221

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione
militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.


Art. 222

1 Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll'autorizzazione del DDPS.

2

Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato è sottoposto al suo comando.

3

Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.


Art. 223

1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.314 2

Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella 313 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

314 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Giurisdizione in

caso di partecipazione di civili

Giurisdizione in

caso di concorso

di reati o di disposizioni penali

Processo penale

ordinario contro

un militare in

servizio

Conflitti di

competenza

Codice penale militare 88

321.0

ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.315 3 La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.

II. Disposizioni sulla procedura

Art. 224


316

III. Disposizioni sulla esecuzione della sentenza

Art. 225


317
IV. Del casellario giudiziale

Art. 226

318 L'obbligo di prestare un lavoro conformemente all'articolo 81 capoversi 3 e 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario giudiziale. Del resto sono applicabili gli articoli 359-364 del CP319.


Art. 227


320

V. Della procedura di riabilitazione

Art. 228

321 La riabilitazione è pronunciata dal tribunale che ha emanato la sentenza.

315 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

316 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

317 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

318 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

319 RS 311.0 320 Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

321 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Casellario

giudiziale

Competenza

Codice penale militare 89

321.0


Art. 229

322 La domanda di riabilitazione dev'essere presentata al tribunale. Essa dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto buona condotta e risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.


Art. 230

1 Il presidente del tribunale trasmette la domanda all'uditore per proposta. Il tribunale giudica fondandosi sugli atti, sui certificati prodotti dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.323 2 Se il tribunale respinge la domanda, può ordinare che essa non debba essere ripresentata entro un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.


Art. 231

324 1 La decisione del tribunale dev'essere comunicata per scritto al richiedente e all'uditore.

2

Se il tribunale ammette la riabilitazione, la decisione è comunicata anche al Cantone di domicilio del riabilitato. La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di domicilio.


Art. 232

Le spese sono sostenute dal richiedente. Possono essere condonate, se
questo prova il suo stato di povertà.

VI. Della grazia325
a La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza definitiva, salvo le pene disciplinari.

322 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

323 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

324 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

325 Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Domanda

Procedura

Comunicazione e

pubblicazione

Spese

Norme

Codice penale militare 90

321.0

b326 Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: a. al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo; b.327 all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;

c. all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

c 1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge.

2

Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

3

L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

4

...328

d 1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

2

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

3

La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.

Capo terzo: Disposizioni finali

Art. 233

1 A contare dall'attuazione del presente Codice, sono abrogate le disposizioni contrarie ad esso.

326 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

327 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

328 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Competenza

Domanda

di grazia

Effetti

Abrogazione di

leggi in vigore

Codice penale militare 91

321.0

2

Sono in ispecie abrogati: 1. la legge del 27 agosto 1851329 sull'amministrazione della giustizia penale per le truppe federali e la legge federale del 23 giugno 1904330 a compimento della stessa; 2. gli articoli 1 a 8, 109 capoverso 2, e 215 della legge federale del 28 giugno 1889331 sulla organizzazione giudiziaria e la procedura penale per l'armata federale.


Art. 234


332



Art. 235

Sono riservate: 1. le disposizioni penali dell'ordinanza del 7 dicembre 1925333 sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878334 sulla tassa d'esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare; 2.335 le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo delle guardie di confine.


Art. 236

1 In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.

2

Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.

329 [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 330 [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 331 [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RU 1979 1059 art. 216] 332 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

333 [RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disposizioni penali dell'O del 7 dic. 1998 sui controlli militari (RS 511.22).

334 [CS 5 151. RU 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disposizioni penali della LF del 12 giu. 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661).

335 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Riserva di disposizioni di

legge in vigore

Ordinamento del

personale sottoposto al diritto

penale militare

Codice penale militare 92

321.0

a336 Chiunque, nel tempo intercorso tra la promulgazione e l'entrata in vigore della modificazione del presente Codice del 5 ottobre 1990337, è stato condannato validamente per rifiuto del servizio o diserzione secondo il vecchio disposto dell'articolo 81 numero 2 e non ha ancora espiato la pena, può, entro un mese dalla detta entrata in vigore, chiedere per scritto al giudice che l'ha condannato d'essere sottoposto a un nuovo giudizio.


Art. 237

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.

Disposizione finale della modificazione del 4 ottobre 1974338 II 1. Le relazioni fra le nuove disposizioni e il diritto finora in vigore
sono rette dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 CPM.

2. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale finora in vigore connetteva alla privazione dei diritti civici non valgono per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 CPM).

Disposizione finale della modificazione del 23 marzo 1979339 II 1

La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2.

2

I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.

336 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU 1991 1352 1355; FF 1987 II 1100).

337 RU 1991 1352 338 RU 1975 55; FF 1974 I 1385 339 RU 1979 1037; FF 1977 II 1 Rifiuto del servizio. Diserzione

Entrata in vigore

del Codice