Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione di cui all'articolo 2.
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del 13 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2011) (Stato 1° gennaio 2011)
La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione di cui all'articolo 2.
La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei seguenti sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (sistemi d'informazione di polizia):
1 I sistemi d'informazione di polizia sono usati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di tutela della sicurezza interna, di adempiere i loro compiti.
2 Nell'ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati degni di particolare protezione e profili della personalità e a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché ad altre autorità svizzere e straniere. I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l'adempimento dei compiti legali lo richiede.
1 Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.
2 Le autorità estere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d'informazione di polizia mediante procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge in senso formale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.
1 I servizi di controllo interni all'Amministrazione e gli organi o le persone interni all'Amministrazione incaricati di verificare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati possono trattare dati personali in tutti i sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se necessario per adempiere i loro compiti di controllo.
2 Le persone incaricate della manutenzione informatica e della programmazione possono trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge unicamente per quanto:
1 I dati trattati nei sistemi d'informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l'articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati.
2 La cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:
3 Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d'informazione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d'informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.
4 I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1-3 possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.
5 I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
1 Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD).
2 Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l'autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d'informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a.4
3 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)5 fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 16 relativi ai divieti d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)7.8
4 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
8 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
10 Vedi l'all. 2 n. I 2, qui appresso.
1 Qualora una persona domandi alla Polizia giudiziaria federale (PGF) se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all'articolo 11, fedpol differisce tale informazione:
2 Fedpol comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.
3 L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali o relativi al differimento dell'informazione, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 della legge del 28 settembre 201812 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS).
4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, l'Incaricato ordina a fedpol di porvi rimedio.
5 Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile.
6 Fedpol fornisce le informazioni al richiedente appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate da fedpol tre anni dopo il ricevimento della loro domanda.
7 Qualora l'interessato renda verosimile che il differimento dell'informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'Incaricato può ordinare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.
11 Nuovo testo dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
1 Qualora una persona domandi a fedpol se è segnalata in un sistema d'informazione di polizia per l'arresto a scopo di estradizione, fedpol le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all'Incaricato di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.
2 L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 LPDS14.
3 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina a fedpol di porvi rimedio.
4 Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.
5 La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile.
13 Introdotto dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
1 Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione; la rete comprende:
2 I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso di verificare, mediante un'unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.
1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.
2 Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell'ambito di procedimenti penali pendenti.
3 I dati raccolti sono trattati conformemente agli articoli 95-99 CPP15.16
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):
5 L'accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del Ministero pubblico della Confederazione.
16 Vedi l'all. 2 n. I 2, qui appresso.
17 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
18 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
19 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dalla PGF nell'ambito dei suoi compiti d'informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, previsti dalla legge federale del 7 ottobre 199420 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.
2 Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:
3 Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
4 I dati del sistema possono essere repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. L'accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.
5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
6 I dati personali possono essere raccolti all'insaputa dell'interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se la PGF raccoglie i dati all'insaputa dell'interessato, quest'ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l'informazione o rinunciarvi se:
21 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
23 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:
2 Il sistema contiene:
3 Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:
4 Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.
5 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.
2 Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell'ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di questi dati è disciplinato dal diritto cantonale.
3 Ogni Cantone può concedere l'accesso ai propri dati, mediante procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione.
4 I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza delle stesse.
1 Fedpol gestisce il sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.
2 I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA e dall'articolo 354 del Codice penale28. I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati.
3 Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:31
2 Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, inventori) e ai reati non chiariti.
3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:
4 Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:
5 Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati al capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.
31 Nuovo testo giusta l'all. n. 16a della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).
32 Nuovo testo giusta l'all. n. 16a della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).
33 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
38 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
40 Nuovo testo giusta l'all. n. 16a della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).
44 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
45 Introdotta dall'all. n. II 7 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
47 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
1 Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.
2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:
3 Il sistema contiene dati segnaletici relativi alle persone, ai veicoli e agli altri oggetti ricercati.
4 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
6 Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201857 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.58
7 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni.59
8 Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d'identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 354 CP e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200360 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.61
9 Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:
10 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63-66 LAIn63.64
49 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
50 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).
51 Nuovo testo giusta l'all. n. 16a della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).
52 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
54 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
55 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
56 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
58 Nuovo testo giusta l'all. 1 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 365; FF 2020 3117).
59 Nuovo testo giusta l'all. 1 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 365; FF 2020 3117).
61 Nuovo testo giusta l'all. 1 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 365; FF 2020 3117).
62 Introdotto dall'all. 1 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 365; FF 2020 3117).
64 Nuovo testo giusta l'all. 1 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 365; FF 2020 3117).
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:
2 Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.
3 Il registro contiene le seguenti informazioni:
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:
5 Il Consiglio federale può limitare l'accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.
6 In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell'informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.
7 Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. L'iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1.
8 Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest'ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:
1 Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Il sistema può contenere tutte le comunicazioni (trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, telefax) indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo.
2 Il sistema serve a trattare dati relativi alle pratiche di fedpol, organizzare in modo efficace e razionale lo svolgimento dei lavori, tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche ed elaborare statistiche.
3 I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. Quando i dati sono collegati a un altro sistema d'informazione, sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l'accesso al sistema d'informazione principale.
4 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
5 Il sistema contiene, separatamente dagli altri dati, anche dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse.
6 L'accesso a questo sistema mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198167 sull'assistenza internazionale in materia penale.
Per ogni sistema d'informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.
Il coordinamento tra la presente legge e le disposizioni di altri atti normativi è disciplinato nell'allegato 2.
(art. 20)
…69
69 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 4989.