Art. 1 Scopo, campo di applicazione e oggetto
1 Scopo della presente legge è il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981.
2 La legge si applica anche alle persone che hanno subito una misura ordinata prima del 1981, ma eseguita soltanto successivamente.
3 Essa disciplina:
- a.
- il contributo di solidarietà a favore delle vittime;
- b.
- l'archiviazione e la consultazione degli atti;
- c.
- la consulenza e il sostegno alle persone oggetto di misure;
- d.
- gli studi scientifici e l'informazione del pubblico;
- e.
- altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure.
