Art. 1
1 La presente legge disciplina l'attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
2 Essa:
- a.
- assicura che i commercianti ambulanti possano esercitare la loro attività su tutto il territorio svizzero;
- b.
- stabilisce, a tutela del pubblico, i requisiti minimi per l'esercizio del commercio ambulante.
3 Le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli e le aste pubbliche volontarie sottostanno al diritto cantonale. Sono fatte salve le disposizioni del Codice civile4 relative alle collette pubbliche.5
5 Per. introdotto dal n. 35 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
