01.01.2022 - * / In vigore
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1

Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali 1 (LUMin)2 del 22 marzo 1985 (Stato 1° luglio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 823, 834 e 865 della Costituzione federale6 (Cost.);7
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 19848, decreta: Titolo 1:9 Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'utilizzazione del prodotto netto: a. dell'imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti (imposta sugli oli minerali) nei settori del traffico stradale e del traffico aereo; b. della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali nel settore del traffico stradale.

RU 1985 834

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

2

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 9 mar. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2202; FF 1998 4241).

3

Questa disp. corrisponde all'art. 37 della Cost. del 29 mag. 1874 (RU 1958 806).

4

Questa disp. corrisponde all'art. 36bis della Cost. del 29 mag. 1874 (RU 1958 806, 1983 444).

5

Questa disp. corrisponde all'art. 36ter della Cost. del 29 mag. 1874 (RU 1983 444, 1996 1491).

6 RS

101

7

Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

8

FF 1984 I 800 9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

725.116.2

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 2

725.116.2


Art. 2

Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all'utilizzazione del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale e al traffico aereo.

Titolo 2: Traffico stradale10 Capitolo 1: Disposizioni generali11

Art. 3

Principio

Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale e il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali per:12 a.13 il finanziamento delle strade nazionali; b.14 i contributi alle spese delle strade principali; bbis.15 provvedimenti intesi a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;

c.16 gli altri contributi direttamente vincolati ad opere: 1.17 contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato e contributi a binari di raccordo privati, 2. contributi per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati; 3.18 ...

10 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

12 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

13 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

14 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

15 Introdotta dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

16 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

17 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 4625 n. II; FF 2003 4857).

18 Abrogato dal n. I 7 della LF del 24 mar. 1995 concernente le misure di risanamento 1994, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1; FF 1995 I 65).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 3

725.116.2

4. contributi per provvedimenti protettivi dell'ambiente, resi necessari dal traffico stradale;

5. contributi per provvedimenti protettivi del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale;

6. contributi per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade;

d.19 contributi non direttamente vincolati ad opere: 1. per le spese dei Cantoni per le strade aperte agli autoveicoli; 2. ai Cantoni privi di strade nazionali già aperte al traffico; e. per una riserva, nella misura in cui sia necessaria onde assicurare uno sviluppo equilibrato delle entrate e delle uscite;

f.

per la ricerca nel settore stradale.


Art. 4

Ripartizione tra i singoli settori di compiti 1

Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce tra i singoli settori di compiti il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale.20 2 La quota di partecipazione alle spese delle strade nazionali è calcolata: a. secondo le esigenze dei programmi di costruzione annuali e a lungo termine stabiliti dal Consiglio federale, uditi i Cantoni, per le strade nazionali; b. secondo i bisogni di manutenzione e d'esercizio delle strade nazionali.

3

e 4 ...21

5

La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale.22

Art. 5


23

19 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

21 Abrogati dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

23 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 4

725.116.2


Art. 6


24

Concessione dei contributi 1

I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

2

Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Capitolo 2:25 Finanziamento delle strade nazionali

Art. 7

Principio 1 Il finanziamento comprende: a. le spese per la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali; b. la partecipazione alle spese per il completamento della rete delle strade nazionali26 secondo l'articolo 11.

2

Il finanziamento degli impianti accessori ai sensi dell'articolo 7 della legge federale dell'8 marzo 196027 sulle strade nazionali compete ai Cantoni.


Art. 8

Costruzione e sistemazione 1

Per costruzione si intende l'edificazione di un nuovo impianto stradale; per sistemazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in esercizio.

2

Costruzione e sistemazione comprendono: a. la pianificazione, l'ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e l'amministrazione; b. l'acquisto di terreni, comprese le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;

c. l'esecuzione dell'opera e i necessari lavori d'adeguamento, compresa la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri; d. i provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, come anche le opere di protezione contro le forze della natura; 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

25 Originario Cap. 3. Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e

Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

26 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 Cost. (RS 101).

27 RS

725.11

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 5

725.116.2

e. le installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d'intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso e altri controlli della circolazione, le corsie e aree di posteggio; f. le installazioni per la gestione del traffico, come la centrale di gestione del traffico e la centrale dei dati sul traffico.

3

I Cantoni assumono le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196028 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. Le spese della futura manutenzione corrente sono computati. A titolo eccezionale la Confederazione può partecipare alle spese computabili, fino a concorrenza del 30 per cento. Il Consiglio federale decide nel singolo caso.


Art. 9

Manutenzione 1 Per manutenzione si intendono i lavori di rinnovamento e gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione di un impianto stradale esistente.

2

Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono:

a. i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche, in particolare i lavori al corpo stradale e ai manufatti;

b. i lavori di complemento, come anche i lavori d'adeguamento di impianti stradali in esercizio alle esigenze del nuovo diritto.

3

I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196029 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda.

La Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

4

Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l'amministrazione.


Art. 10

Esercizio 1 Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni.

2

La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l'agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d'assistenza invernale, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, tutti i lavori necessari per una prontezza permanente d'esercizio degli impianti del traffico, come anche le piccole riparazioni.

28

RS 725.11

29

RS 725.11

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 6

725.116.2

3

Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di pianificazione e con spese limitate.

4

La gestione del traffico comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per un traffico sicuro e fluido sulle strade nazionali, segnatamente: a. regolazione, ripartizione e controllo del traffico; b. informazioni sul traffico, come la raccolta e il trattamento di dati, nonché l'allestimento e la diffusione di informazioni sul traffico che permettano agli utenti della strada di prendere decisioni ottimali prima e durante un viaggio sulle strade nazionali.

5

La protezione contro i danni comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per la sicurezza del traffico sulle strade nazionali, nonché per la protezione delle persone e dell'ambiente, come la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni.

6

Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l'amministrazione.


Art. 11

Completamento della rete delle strade nazionali 1

Per il completamento della rete delle strade nazionali30, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all'articolo 8 capoverso 2: a. per le strade nazionali di prima e seconda classe fuori dalle città il 75-90 per cento,

nelle città il 50-80 per cento;

b. per le strade nazionali di terza classe nella regione delle Alpi e nel Giura il 75-90 per cento,

fuori da queste regioni il 55-70 per cento,

nelle città il 50-70 per cento.

2

Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.

4

Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l'aliquota massima. Tale 30 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 Cost. (RS 101).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 7

725.116.2

aliquota può tuttavia essere superata del sette per cento al massimo delle spese computabili.

5

Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l'articolo 8 capoverso 3.

6

La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.

Capitolo 3: Contributi alle spese delle strade principali31

Art. 12

Rete delle strade principali 1

Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.32 2

La rete delle strade principali comprende le vie di comunicazione d'importanza nazionale o internazionale, che non appartengono alla rete delle strade nazionali.

3

Nella regione delle Alpi e nel Giura possono essere dichiarate principali le strade la cui sistemazione o la cui costruzione è di particolare importanza per: a. il traffico di transito nazionale o internazionale; b. il promovimento del turismo; c. il mantenimento o il rafforzamento della struttura economica di regioni periferiche.

4

Fuori della regione delle Alpi e del Giura possono essere dichiarate strade principali:

a. importanti strade di transito, collegate con corrispondenti strade estere; b. strade che collegano strade nazionali e città, nonché regioni o parti del Paese; c. strade d'accesso alla regione delle Alpi e al Giura, che collegano le strade nazionali a queste regioni.

31 Originario Cap. 4. Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e

Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

32 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 8

725.116.2


Art. 13


33

Contributi globali

1

La prestazione della Confederazione ai Cantoni avviene sotto forma di contributi globali.

2

I contributi globali sono calcolati in base a: a. la lunghezza delle strade; b. l'intensità del traffico, che ingloba anche il carico ambientale; c. l'altitudine e il carattere di strada di montagna.

3

Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.


Art. 14

e 1534

Art. 16

Diritto d'espropriazione I Cantoni possono prescrivere nelle loro disposizioni esecutive che le espropriazioni devono essere eseguite secondo la legge federale del 20 giugno 193035 sull'espropriazione. In questo caso, è loro conferito il diritto d'espropriazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge suddetta.


Art. 17


36

Costruzione, manutenzione ed esercizio I Cantoni costruiscono e provvedono alla manutenzione e all'esercizio delle strade principali. Per adempiere questi compiti, utilizzano i contributi globali.

33 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

34 Abrogati dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

35

RS 711

36 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 9

725.116.2

Capitolo 4:37 Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città e negli agglomerati
a Scopo 1 La Confederazione accorda contributi per infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati.

2

I contributi sono versati per il potenziamento dell'infrastruttura in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento.

3

Contributi possono essere versati anche per il finanziamento di misure corrispondenti nelle regioni estere limitrofe.

4

Sono esclusi i contributi d'esercizio.

b Aventi diritto ai contributi 1

I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti si costituiscono secondo il diritto cantonale.

2

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, designa le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi. Si attiene alla classificazione dell'Ufficio federale di statistica.

3

I contributi per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d'agglomerato sono versati alle imprese di trasporto mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla legislazione sulle ferrovie. Il contributo all'ente responsabile è ridotto di conseguenza.

c Condizioni I contributi possono essere versati se in un programma d'agglomerato gli enti responsabili provano che: a. i progetti previsti si iscrivono in una pianificazione globale dei trasporti e sono coordinati con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli insediamenti conformemente ai piani direttori cantonali; b. i progetti previsti sono conformi ai piani direttori cantonali; c. il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è assicurato e la sostenibilità degli oneri risultanti dalla manutenzione e dall'esercizio è comprovata; d. gli investimenti per i progetti previsti hanno un effetto complessivo positivo.

37 Originario

Cap.

4a. Introdotto dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 10

725.116.2

d Entità dei contributi 1

I contributi sono calcolati in funzione dell'effetto complessivo dei programmi d'agglomerato. Ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2

L'effetto complessivo è il rapporto tra l'onere finanziario e i seguenti obiettivi di efficacia:

a. migliore qualità del sistema dei trasporti; b. maggior sviluppo centripeto degli insediamenti; c. minor carico ambientale e minor impiego di risorse; d. maggior sicurezza del traffico.

3

Sono prioritari i programmi d'agglomerato che contribuiscono a risolvere i maggiori problemi di traffico e ambientali.

Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere Sezione 1: Contributi per binari di raccordo, nonché per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati 38

Art. 18

39 1 Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente, la Confederazione può accordare contributi per i costi di costruzione, di ampliamento e di ammodernamento di binari di raccordo e di impianti di trasbordo per il traffico combinato, nonché contributi d'investimento e d'esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati.

2

I contributi sono accordati nella misura necessaria ad assicurare l'autonomia finanziaria. La Confederazione provvede affinché sia garantito un esercizio non discriminatorio.

3

I contributi per il trasporto di veicoli stradali accompagnati sono accordati nella misura in cui consentano riduzioni tariffali.

4

Sono applicabili gli articoli 8, 9 e 28 capoverso 3 della legge del 25 settembre 201540 sul trasporto di merci.

38 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).

39 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).

40 RS

742.41

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 11

725.116.2


Art. 19

e 2041 Sezione 2: ...

Art. 21

e 2242 Sezione 3: ...

Art. 23

e 2443 Sezione 4:

Contributi per i provvedimenti protettivi dell'ambiente, resi necessari dal traffico stradale

Art. 25

Principio

La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti di protezione ecologica che, secondo la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente, devono essere presi lungo le strade o, in via subordinata, negli edifici. Partecipa inoltre alle spese dei provvedimenti generali di protezione dell'ambiente, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, in particolare dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste.


Art. 26

Entità dei contributi 1

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente.

2

Il Consiglio federale assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d'urgenza.

3

La Confederazione contribuisce alle spese dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste nella misura in cui siano stati causati dal traffico motorizzato.

41 Abrogati dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

42 Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).

43 Abrogati dal n. I 7 della LF del 24 mar. 1995 concernente le misure di risanamento 1994, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1; FF 1995 I 65).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 12

725.116.2


Art. 27


44

Rapporto con altre quote ed altri contributi Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali45, i necessari provvedimenti di protezione ecologica secondo l'articolo 25 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

Sezione 5:

Contributi per i provvedimenti protettivi del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale

Art. 28


46

Principio

La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale motorizzato per la conservazione, la preservazione o il ripristino di paesaggi degni di protezione, compresi i monumenti storici.


Art. 29

Entità dei contributi 1

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio e di quella sul promovimento della conservazione dei monumenti storici.

2

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d'urgenza.


Art. 30


47

Rapporto con altre quote ed altri contributi Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali48, i necessari provvedimenti di protezione del paesaggio secondo l'articolo 28 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

44 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

45 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 Cost. (RS 101).

46 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 4625 n. II; FF 2003 4857).

47 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

48 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 Cost. (RS 101).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 13

725.116.2

Sezione 6:

Contributi per le spese delle opere di protezione, lungo le strade, contro le forze della natura

Art. 31

Principio

1

La Confederazione accorda contributi per il rimboschimento, le opere di protezione contro le valanghe, gli smottamenti e le cadute di pietre, le gallerie, la canalizzazione di torrenti e la correzione di corsi d'acqua, necessarie per proteggere dalle forze della natura le strade aperte al traffico motorizzato nonché impianti ferroviari che, durante una parte dell'anno, assorbono il traffico motorizzato in vece della strada.

2

La Confederazione accorda contributi per trafori o gallerie soltanto se servono a proteggere strade nazionali o strade principali.49 3 Non sono accordati contributi ai provvedimenti intesi a proteggere le altre strade (gallerie, trafori, spostamento del tracciato, drenaggio ecc.).50

Art. 32

Entità dei contributi 1

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste e di quella concernente la polizia delle acque.

2

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d'urgenza.


Art. 33


51

Rapporto con altre quote ed altri contributi Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali52, le necessarie opere di protezione contro le forze della natura secondo l'articolo 31 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese per le opere di protezione sono indennizzate mediante i contributi globali.

49 Introdotto dal n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 4625 n. II; FF 2003 4857).

50 Introdotto dal n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 4625 n. II; FF 2003 4857).

51 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

52 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 Cost. (RS 101).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 14

725.116.2

Capitolo 6:

Contributi non direttamente vincolati alle opere

Art. 34

Contributi generali53 1

I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli sono commisurati a:54

a.55 la lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli, escluse le strade nazionali; b. gli oneri stradali dei Cantoni; c. e d.56 ...

2

Nei casi di rigore, ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli, particolarmente gravati dalla costruzione, dal rinnovo, dalla grande manutenzione, dalla manutenzione corrente nonché dalla sorveglianza e dal disciplinamento del traffico da parte degli organi di polizia, possono essere accordati sussidi aggiuntivi.57 3

Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.58 4

I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.59 53 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

54 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

55 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

56 Abrogate dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

57

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 1634; FF 1993 IV 225).

58 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

59 Introdotto dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 15

725.116.2


Art. 35

Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali60 1

...61

2

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compensativi. Tali contributi sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli e all'onere stradale di questi Cantoni.62 2bis

Se strade esistenti sono integrate nella rete delle strade nazionali, i contributi compensativi sono versati al Cantone interessato fintanto che su tali strade situate sul suo territorio non sono effettuati importanti lavori di sistemazione.63 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito questi Cantoni.

4

I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.64 Capitolo 7: Conto stradale e ricerca nel settore stradale

Art. 36

Conto stradale

1

Il Consiglio federale fa compilare un conto stradale indicante, da un lato, i ricavi computabili dei poteri pubblici dal traffico motorizzato e, dall'altro, i costi corrispondenti.

2

I Cantoni sono tenuti a fornire al Consiglio federale, a sua domanda, i documenti necessari per l'allestimento del conto.


Art. 37

Ricerca nel settore stradale La Confederazione promuove i lavori di ricerca e gli studi inerenti alla costruzione e alla manutenzione stradali, agli effetti della circolazione stradale e ad altri compiti connessi con il traffico stradale.

60 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

61 Abrogato dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

62 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

63 Introdotto dal n. III della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259; FF 2012 543).

64 Introdotto dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 16

725.116.2

Titolo 3:65 Traffico aereo Capitolo 1: Disposizioni generali
a Ripartizione dei mezzi 1

Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all'articolo 86 capoverso 3bis della Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione: a. un quarto per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo; b. un quarto per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; c. la metà per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

2

Il Consiglio federale definisce: a. il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; b. le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione.

3

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate.

b Concessione dei contributi 1

Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi.

2

I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

3

Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura.

c Importo dei contributi 1

Il Consiglio federale definisce per ogni categoria di provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b-d la quota massima assunta dalla Confederazione dei costi di un provvedimento che beneficia di un sostegno. Detta quota corrisponde al massimo all'80 per cento.

65 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3467; FF 2010 5733).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 17

725.116.2

2

Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo dei contributi, segnatamente definisce i costi computabili e i criteri in base ai quali l'UFAC determina l'importo nel singolo caso.

Capitolo 2: Contributi
d Protezione dell'ambiente Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull'ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti: a. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore causato dal traffico aereo;

b. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive dell'infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili; c. provvedimenti di adattamento degli aeromobili al fine di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive;

d. lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull'ambiente; e. osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull'ambiente; f. sviluppo di procedure di volo rispettose dell'ambiente, nonché formazione e perfezionamento ai fini della loro applicazione; g. provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi.

e Prevenzione di atti illeciti Al fine di prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti: a. controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli a mano, dei bagagli registrati e degli aeromobili;

b. provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture e gli aeromobili da influssi fisici o elettronici; c. formazione del personale di sicurezza negli aerodromi; d. ricerca, sviluppo e garanzia della qualità.

f Sicurezza tecnica

Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea;

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 18

725.116.2

b. programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; c. provvedimenti di costruzione; d. lo sviluppo di sistemi tecnici; e. la formazione e il perfezionamento.

Titolo 4: Disposizioni finali66

Art. 38

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione; emana le disposizioni esecutive e disciplina in particolare la procedura applicabile all'assegnazione delle quote e dei contributi federali nonché alla restituzione di quelli indebitamente riscossi. Può stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi.


Art. 39

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

1. Il decreto federale del 23 dicembre 195967 concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali; 2. il decreto federale del 17 marzo 197268 concernente il finanziamento delle strade nazionali;

3. il decreto federale del 21 febbraio 196469 concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell'adozione di misure di sicurezza.


Art. 40

Modificazioni

...70


Art. 41

Disposizioni transitorie 1

Per i seguenti contributi ai Cantoni, la presente legge si applica retroattivamente al momento dell'entrata in vigore degli articoli 36bis capoverso 4 e 36ter della Costituzione federale71: a. contributi per l'esercizio e la manutenzione delle strade nazionali (art. 36bis cpv. 4 Cost.);

66 Originario

Cap.

8.

67

[RU 1960 382, 1962 7 art. 4, 1972 528 1977 2249, 1984 1122 art. 66 n. 2] 68

[RU 1972 584, 1975 1709 1977 2249] 69

[RU 1964 1312 1977 2249] 70 Le mod. possono essere consultate alla RU 1985 834 71

[CS 13; RU 1983 445, 1994 268, 1996 1491]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 83, 86, 131 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. LF 19

725.116.2

b. contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale (art. 36ter cpv. 1 lett. e Cost.); c. contributi ai Cantoni con strade alpine che servono al traffico internazionale e ai Cantoni privi di strade nazionali (art. 36ter cpv. 1 lett. f Cost.).

2

La Confederazione rinuncia ad esigere gli interessi degli importi che, dopo l'entrata in vigore degli articoli 36bis e 36ter della Costituzione federale, sono stati anticipati ai Cantoni per salvaguardare i loro diritti acquisiti; le anticipazioni sono imputate sulla riserva.

a72 Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999 Il nuovo diritto si applica a tutti gli impegni di sussidio da contrarre dopo la sua entrata in vigore (garanzia di base, parziale e di continuazione).

b73 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 ottobre 2006 1

Se la realizzazione di progetti di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali si prolunga oltre la data di entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 200674, alle spese accumulate sino a quel momento si applica il diritto anteriore.

2

I costi di sistemazione delle infrastrutture intese a gestire e controllare il traffico merci pesante attraverso le Alpi possono essere assunti integralmente e retroattivamente dalla Confederazione.

3

Ai progetti di costruzione sulle strade principali non ancora terminati al momento dell'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006 si applica il diritto anteriore.

4

I Cantoni con progetti di costruzione di cui al capoverso 3 ricevono contributi globali conformemente all'articolo 13 soltanto in misura pari alla somma cui ammontano, nel contributo globale che spetta loro, i contributi legati alle singole opere. 5 La Confederazione può partecipare alle spese dei piani sociali dei Cantoni, se tali spese derivano dal cambiamento di competenze nell'ambito delle strade nazionali. I Cantoni possono presentare una domanda in tal senso entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Consiglio federale fissa la partecipazione.

72 Introdotto dal n. I 7 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

73 Introdotto dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

74 RU

2007 5794

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 20

725.116.2


Art. 42

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.