31.12.2024 - * / In vigore
31.12.2022 - 30.12.2024
01.10.2022 - 30.12.2022
01.09.2021 - 30.09.2022
01.01.2021 - 31.08.2021Confronta con la versione attuale
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

0.946.293.671

RS 2020 6605; FF 2020 1845

Traduzione

Accordo commerciale
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Concluso l'11 febbraio 2019

Approvato dall'Assemblea federale il 19 giugno 20201

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2021

(Stato 1° gennaio 2021)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 19 giu. 2020 (RU 2020 6603).

La Confederazione Svizzera
(«Svizzera»)
e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(«Regno Unito»),
congiuntamente denominati «Parti»;

in considerazione del fatto che gli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non saranno più validi per il Regno Unito da quando questo cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o al termine di un qualsiasi periodo transitorio o attuativo, nel corso del quale i diritti e gli obblighi posti in essere da tali accordi continueranno ad applicarsi al Regno Unito;

nell'ottica di garantire la continuità dei diritti e degli obblighi vigenti tra loro come posti in essere dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Inserimento degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea

1. Le disposizioni dei seguenti accordi («accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea»), in vigore immediatamente prima che cessino di essere applicabili al Regno Unito, sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Accordo in forma di scambi di lettere del 22 luglio 19722 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera su taluni prodotti dell'agricoltura e della pesca, come successivamente modificato dagli ulteriori accordi del 5 febbraio 19813, 14 luglio 19864 e 18 gennaio 1996 («Scambi di lettere sull'agricoltura e la pesca»);
(b)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 19725 («Accordo di libero scambio»);
(c)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19996 («Accordo sugli appalti pubblici»);
(d)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19997 («Accordo sul reciproco riconoscimento»);
(e)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19998 («Accordo agricolo»);
(f)
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco), concluso a Bruxelles il 14 dicembre 20009 («SPG-scambio di lettere»);
(g)
Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 200410 («Accordo antifrode»); e
(h)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, concluso a Bruxelles il 25 giugno 200911 («Accordo sulla sicurezza doganale»).

2. Le seguenti disposizioni non si applicano salvo diversa decisione del rispettivo comitato misto ai sensi del paragrafo 3:

(a)
allegati 4-6, 9 e 11 dell'Accordo agricolo incorporato;
(b)
capitoli 1-11, 13 e 16-20 dell'allegato 1 all'Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato; e
(c)
Accordo sulla sicurezza doganale incorporato.

3. All'entrata in vigore del presente Accordo le Parti esaminano, in seno al comitato misto competente, la materia di cui alle disposizioni del paragrafo 2 e, a fronte degli sviluppi relativi agli accordi tra ciascuna Parte e le Parti terze, valutano il grado di divergenza o conformità tra le proprie legislazioni nazionali nei settori coperti da tale materia allo scopo di garantire la massima continuità degli accordi commerciali tra le Parti. Il comitato misto competente può decidere di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2, mutatis mutandis, con o senza ulteriori modifiche, oppure di sostituirle.

2 RS 0.632.401

3 RS 0.632.290.15

4 RS 0.632.401.813

5 RS 0.632.401. A scanso di equivoci, il Prot. aggiuntivo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell'Acc. di libero scambio.

6 RS 0.172.052.68

7 RS 0.946.526.81

8 RS 0.916.026.81

9 RS 0.632.401.021

10 RS 0.351.926.81

11 RS 0.631.242.05

Art. 2 Definizioni e interpretazioni

1. Nel presente Strumento per:

(a)
«mutatis mutandis» s'intende le modifiche tecniche necessarie all'applicazione degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come se fossero stati conclusi tra le Parti, tenendo in considerazione l'oggetto e il fine del presente Accordo;
(b)
«accordi incorporati» s'intendono le disposizioni degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come inserite nel presente Strumento e da esso modificate;
(c)
«presente Strumento» s'intende i presenti articoli 1-9 e le disposizioni di cui agli allegati che modificano gli accordi incorporati; e
(d)
«presente Accordo» s'intende il presente Strumento e gli accordi incorporati.

2. In un accordo incorporato per «presente Accordo» s'intende l'accordo incorporato.

Art. 3 Obiettivo

Il principale obiettivo del presente Accordo è di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti conformemente agli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea e di mettere a disposizione una piattaforma per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi e l'ulteriore sviluppo di tali relazioni commerciali.

Art. 4 Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alla Svizzera, da una parte, e al Regno Unito e ai seguenti territori per le cui relazioni con l'estero quest'ultimo è responsabile, dall'altra, nella misura e alle condizioni previste dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea in vigore immediatamente prima che abbiano cessato di essere applicabili al Regno Unito:

(a)
Gibilterra;
(b)
Isole del Canale e Isola di Man; e
(c)
Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia a Cipro12.

12 Tenuto conto delle disposizioni menzionate nello Scambio di lettere dell'8 luglio 2019, annesso a questo Accordo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non applicano l'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane.

Art. 5 Mantenimento dei termini

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Strumento:

(a)
la parte rimanente di un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non ancora scaduto deve essere incorporata nel presente Accordo; e
(b)
se un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea è scaduto, le Parti continuano ad applicare i diritti e gli obblighi che ne derivano.

2. In deroga al paragrafo 1, rimane impregiudicato ogni riferimento a un termine di cui agli accordi incorporati, in relazione a una procedura o ad altra materia amministrativa come un riesame, una procedura del Comitato misto o una notifica.

Art. 6 Comitati misti

1. Un comitato misto istituito dalle Parti nell'ambito di un accordo incorporato deve, in particolare, garantire il corretto funzionamento dell'accordo incorporato al cessare dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea.

2. Il comitato misto istituito dalle Parti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio incorporato, oltre alla sua funzione di cui al paragrafo 1, deve garantire il corretto funzionamento del presente Strumento.

3. A scanso di equivoci qualsiasi decisione adottata da un comitato misto istituito nell'ambito di un accordo commerciale tra Svizzera e Unione europea e in vigore immediatamente prima della cessazione della sua applicabilità al Regno unito, nella misura in cui concerna le Parti del presente Accordo, deve essere considerata come adottata, mutatis mutandis, dal comitato misto istituito dal rispettivo accordo incorporato.

Art. 7 Emendamenti

1. Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Eventuali emendamenti ai sensi del presente articolo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o a un'altra data concordata dalle Parti.

2. In deroga al paragrafo 1, un comitato misto istituito conformemente a un accordo incorporato può decidere di modificare un allegato, un'appendice, un protocollo o una nota di quell'accordo incorporato, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo incorporato in questione.

Art. 8 Riesame

Al fine di mantenere e sviluppare le strette relazioni commerciali ed economiche esistenti, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti devono condurre consultazioni esplorative allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare il presente Accordo. Le Parti possono tenere in considerazione:

(a)
sviluppi nelle relazioni tra le Parti nonché tra ciascuna delle Parti e Parti terze;
(b)
sviluppi all'interno di forum internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); e
(c)
ulteriori settori, come quello dell'agevolazione degli scambi, del commercio di servizi, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell'ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie.
Art. 9 Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione

1. Fatti salvi i casi in cui prevedono eventuali termini di preavviso che precedono la denuncia o la cessazione, le disposizioni degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea che consentono l'autenticazione dei testi, l'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria, la durata, la denuncia o la cessazione non sono incorporate nel presente Accordo.

2. Il presente Accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure nazionali.

3. Il presente Accordo entra in vigore alla cessazione dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea, a condizione che entro quella data le Parti abbiano notificato reciprocamente che hanno espletato le rispettive procedure nazionali. Diversamente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali.

4. Fino all'entrata in vigore del presente Accordo le Parti applicano, conformemente alle rispettive condizioni e procedure interne, il presente Accordo in via provvisoria a partire dalla cessazione dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea. Ciascuna Parte può porre fine all'applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. Durante l'applicazione provvisoria del presente Accordo l'espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende riferita alla data a partire dalla quale l'applicazione provvisoria ha effetto.

5. Ciascuna Parte può porre fine al presente Accordo o a qualsiasi accordo incorporato mediante notifica scritta all'altra Parte della propria intenzione. Il presente Accordo o l'accordo incorporato al quale la Parte intende porre fine cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica, salvo altrimenti disposto dall'accordo cui si intende porre fine.

Firme

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna l'11 febbraio 2019 in due esemplari originali in inglese e tedesco, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per il
Governo della Confederazione
Svizzera:

Guy Parmelin

Per il
Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Liam Fox

Allegato 1

Modifiche all'Accordo di libero scambio

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo di libero scambio13 incorporato è modificato come segue:

1. all'articolo 33, dopo «Allegati» è aggiunto «, le Note».

2. Nel Protocollo n. 214 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati:

(a)
all'articolo 1 paragrafo 2 «né concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente» non è incorporato.
(b)
L'articolo 1 paragrafo 3 non è incorporato.
(c)
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti da quanto segue:

«Art. 2Applicazione di misure di compensazione del prezzo

Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l'Accordo non impedisce l'applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo sotto forma di prelievo di componenti agricole all'importazione.

Art. 3 Misure di compensazione del prezzo all'importazione

1. È consentito alle Parti il prelievo di componenti agricole all'importazione per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole di cui alla tabella III.

2. La componente agricola applicata dalla Svizzera in relazione ai prodotti originari del Regno Unito elencati alla tabella I non deve eccedere la componente agricola applicata dalla Svizzera in base al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio in relazione agli stessi prodotti originari dell'Unione europea. Per i prodotti elencati alla tabella IV i dazi doganali imposti dalla Svizzera sui prodotti originari del Regno Unito devono essere pari a zero.

3. Se il prezzo interno svizzero di riferimento delle materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio è inferiore al prezzo interno di riferimento del Regno Unito per quella materia prima agricola, quest'ultimo può applicare le misure di compensazione del prezzo sui prodotti che contengono quella materia prima agricola come stabilito dall'articolo 2. In questo caso il Regno Unito notifica alla Svizzera il prezzo interno di tale materia prima. La componente agricola imposta dal Regno Unito sui prodotti originari della Svizzera non deve eccedere la componente agricola dell'Unione europea applicata ai sensi del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio per prodotti originari della Svizzera.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, nei casi in cui i prezzi interni delle materie prime agricole nel Regno Unito si discostano in modo significativo dal prezzo interno di riferimento dell'Unione europea di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, una Parte può richiedere l'avvio di consultazioni in seno al comitato misto istituito ai sensi del presente Accordo per eventuali adeguamenti delle norme che disciplinano il prelievo della componente agricola ai sensi del presente Protocollo.

Art. 4 Prezzi di riferimento

La Svizzera comunica al Regno Unito i prezzi di riferimento interni di Svizzera e Unione europea per le materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riesame dei prezzi

Il comitato misto, su richiesta di una delle Parti, deve sottoporre a riesame i prezzi comunicati dalle Parti ai sensi degli articoli 3 paragrafo 3 e 4.»

(d)
All'articolo 7 paragrafo 1 «le appendici delle tabelle» non è incorporato.
(e)
La tabella III è sostituita da:

Tabella III

Materie prime agricole rilevanti ai fini dell'applicazione
di misure di compensazione del prezzo

Materia prima agricola

Frumento tenero

Frumento duro

Segale

Orzo

Granoturco

Farina di frumento tenero

Latte intero in polvere

Latte scremato in polvere

Burro

Zucchero bianco

Uova

Patate fresche

Grasso vegetale

(f)
La tabella IV è sostituita da:

Tabella IV

Regime d'importazione svizzero

Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce tariffaria svizzera SA 2012

Osservazioni

1901.9099

1904.9020

1905.9040

2103.2000

ex
2103.9000

Diverse dal «chutney» di mango, liquido

2104.1000

2106.9010

2106.9024

2106.9029

2106.9030

2106.9040

2106.9099

ex
2202.9090

Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208.9010

2208.9021

2208.9022

2208.9099

3. Il Protocollo n. 315 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è sostituito dal testo dell'appendice.

4. In relazione al Protocollo aggiuntivo16 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, la Dichiarazione comune delle Parti al Protocollo aggiuntivo, la quale istituisce un gruppo di lavoro per l'assistenza nella gestione del Protocollo aggiuntivo, si applica, mutatis mutandis, alle Parti del presente Accordo con gli stessi effetti giuridici, fatte salve le disposizioni del presente Strumento.

Appendice all'Allegato 1

«Protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

In questo Protocollo si intende per:

(a)
«fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
(b)
«materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione di un prodotto;
(c)
«prodotto», un prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
(d)
«merci», sia i materiali sia i prodotti;
(e)
«valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale del 199417 sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo sulla valutazione doganale OMC);
(f)
«prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in Svizzera o nel Regno Unito nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali tasse interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
(g)
«valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Svizzera o nel Regno Unito;
(h)
«valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, nella lettera g);
(i)
«valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario di altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in Svizzera o nel Regno Unito;
(j)
«capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
(k)
«classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
(l)
«spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
(m)
«allegati I-IVb incorporati», gli allegati I-IVb dell'appendice I alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee inseriti attraverso l'articolo 39 del presente Protocollo;
(n)
«territori», quelli comprensivi delle acque territoriali; e
(o)
«EUR», euro, la moneta unica dell'Unione monetaria europea.

Titolo II: Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, i seguenti prodotti si considerano originari del Regno Unito:

(a)
i prodotti interamente ottenuti o fabbricati nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 5; e
(b)
i prodotti fabbricati nel Regno Unito utilizzando materiali non interamente ottenuti o fabbricati sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel Regno Unito di lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente all'articolo 6.

2. Ai fini del presente Accordo, i prodotti che seguono si considerano originari della Svizzera:

(a)
i prodotti interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera ai sensi dell'articolo 5; e
(b)
i prodotti fabbricati in Svizzera utilizzando materiali non interamente ottenuti o fabbricati sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Svizzera di lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente all'articolo 6.
Art. 3 Cumulo nel Regno Unito

1. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein18), dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all'allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 le lavorazioni o trasformazioni eseguite in Islanda, Norvegia o nell'Unione europea si considerano eseguite nel Regno unito quando i prodotti fabbricati vengono sottoposti nel Regno Unito a successive lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7.

4. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi. In caso contrario, il prodotto fabbricato è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel Regno Unito.

5. Quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui al paragrafo 3, soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore aggiunto in uno degli altri Paesi.

6. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel Regno Unito conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.

7. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

(a)
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 199419 sia in vigore tra i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione20;
(b)
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e
(c)
le Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari al fine dell'applicazione del cumulo.

8. Il Regno Unito fornisce alla Svizzera i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

18 In considerazione dell'Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

19 RS 0.632.20

20 Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi in essere tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea conformemente all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell'accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1-6 del presente articolo) riferito all'Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l'Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l'Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione le Parti devono avviare consultazioni sull'opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.

Art. 4 Cumulo in Svizzera

1. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2 sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Regno Unito, dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti dalla Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2 sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all'allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti in Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Svizzera non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario della Svizzera soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto fabbricato è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione in Svizzera.

4. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Svizzera conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

(a)
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio21 sia in vigore tra i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione;
(b)
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e
(c)
le Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari al fine dell'applicazione del cumulo.

6. La Svizzera fornisce al Regno Unito i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

21 Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi vigenti tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea conformemente all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell'accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1-4 del presente articolo) riferito all'Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l'Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l'Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione le Parti devono avviare consultazioni sull'opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.

Art. 5 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o nel Regno Unito:

(a)
prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino;
(b)
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
(c)
gli animali vivi ivi nati e allevati;
(d)
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
(e)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
(f)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti con le loro navi;
(g)
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
(h)
gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire soltanto per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
(i)
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
(j)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori dalle loro acque territoriali, purché esercitino a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; e
(k)
le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a-j.

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1 lettere f e g si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

(a)
che sono immatricolate o registrate in Svizzera o nel Regno Unito;
(b)
che battono bandiera della Svizzera o del Regno Unito;
(c)
che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini svizzeri, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea o ad una società la cui sede principale è situata in uno di questi Stati, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del Regno Unito, di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati interessati o a enti pubblici o a cittadini di tali Stati;
(d)
il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della Svizzera, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea; e
(e)
il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 per cento, da cittadini della Svizzera, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti non interamente ottenuti o fabbricati si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II incorporato.

Le condizioni di cui all'allegato II incorporato indicano, per tutti i prodotti coperti dal presente Accordo, le lavorazioni e le trasformazioni che devono essere effettuate sui prodotti non originari utilizzati nella fabbricazione; esse si applicano unicamente a tali materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco ed è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II incorporato, non possono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono tuttavia esserlo a condizione che:

(a)
il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
(b)
l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di alcuna delle percentuali indicate nell'allegato II incorporato con riguardo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 7.

Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2 si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

(a)
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
(b)
la scomposizione e la composizione di confezioni;
(c)
il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
(d)
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
(e)
semplici operazioni di pittura e lucidatura;
(f)
la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
(g)
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
(h)
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
(i)
l'affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;
(j)
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
(k)
le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
(l)
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
(m)
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
(n)
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
(o)
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o la scomposizione di prodotti in parti;
(p)
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a-n; o
(q)
la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in Svizzera o nel Regno Unito su quel prodotto.

Art. 8 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione del presente Protocollo è l'unità di riferimento di ogni prodotto per determinare la classificazione nella voce del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

(a)
quando ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il sistema armonizzato è classificato in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; e
(b)
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Se gli imballaggi secondo la regola generale n. 5 del sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell'origine essi sono trattati come il prodotto.

Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

(a)
energia e combustibile;
(b)
impianti e attrezzature;
(c)
macchine e utensili; o
(d)
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III: Requisiti territoriali

Art. 12 Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in Svizzera o nel Regno Unito, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 nonché del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Le merci originarie esportate dalla Svizzera o dal Regno Unito verso un altro Paese e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

(a)
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
(b)
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario conformemente al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Svizzera o del Regno Unito sui materiali esportati dalla Svizzera o dal Regno Unito e successivamente reimportati, purché:

(a)
i suddetti materiali siano interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o nel Regno Unito o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione; e
(b)
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
(i)
le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e
(ii)
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Svizzera o del Regno Unito. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II incorporato si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Svizzera o del Regno Unito, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni dell'allegato II incorporato e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Svizzera o del Regno Unito sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Art. 13 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo, trasportati direttamente da una Parte all'altra o attraverso i territori dei Paesi e dei Territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del Paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, la suddivisione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti.

2. È possibile suddividere le spedizioni in transito sul territorio dell'Unione europea a condizione che rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali nello Stato membro di transito.

3. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita se alle autorità doganali del Paese importatore è presentato:

(a)
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; o
(b)
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente:
(i)
un'esatta descrizione dei prodotti,
(ii)
la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
(iii)
la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure
(c)
in mancanza dei suddetti documenti, un qualsiasi documento probatorio.
Art. 14 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in Svizzera o nel Regno Unito beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

(a)
un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Svizzera o dal Regno Unito verso il Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
(b)
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in Svizzera o nel Regno Unito;
(c)
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
(d)
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Devono essere indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana; sono escluse le manifestazioni organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri.

Titolo IV: Restituzione o esenzione

Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Svizzera o del Regno Unito, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V non possono essere soggetti, in Svizzera o nel Regno Unito, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili in Svizzera o nel Regno Unito ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti fabbricati con detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. I paragrafi 1-3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. I paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali cui si applica il presente Accordo.

Titolo V: Prova dell'origine

Art. 16 Disposizioni generali

1. I prodotti originari della Svizzera all'importazione nel Regno Unito e i prodotti originari del Regno Unito all'importazione in Svizzera beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

(a)
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa incorporato;
(b)
un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb incorporato; o
(c)
nei casi di cui all'articolo 22 paragrafo 1 una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR-MED») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb incorporati.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni del presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

3. In deroga agli articoli 17 paragrafo 5 e 22 paragrafo 3, nei casi in cui il cumulo riguarda unicamente Regno Unito, Unione europea, Paesi dell'AELS, Isole Faroe, Turchia, Repubblica di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Repubblica di Serbia, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Moldova o Georgia, la prova dell'origine può essere rappresentata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano negli allegati IIIa e IIIb incorporati. Detti formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali di una delle Parti e conformemente alle disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 se:

(a)
i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 1 con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure
(b)
i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Pasi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano gli obblighi del presente Protocollo e:

(a)
è stato applicato il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
(b)
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
(c)
i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui all'articolo 3 e 4 paragrafo 2.

6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED occorre iscrivere una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

(a)
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
[tab]
«CUMULATION APPLIED WITH … (nome del Paese/dei Paesi)»
(b)
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con uno o più dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
[tab]
«NO CUMULATION APPLIED».

7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente Protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. In particolare, devono verificare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED va indicata nella casella 11 del certificato.

9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9 il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

(a)
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di un errore, di un'omissione involontaria o di circostanze particolari; oppure
(b)
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

2. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9 un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 17 paragrafo 5.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

6. I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ... [data e luogo del rilascio])»

7. La dicitura di cui al paragrafo 5 figura nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Art. 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati rilasciati in conformità al paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE»

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20 Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in Svizzera o nel Regno Unito, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in Svizzera o nel Regno Unito. Questi certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21 Separazione contabile

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» per la gestione di tali scorte.

2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti fabbricati che possono essere considerati originari coincida con il numero che si sarebbe fabbricato se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione di tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario dell'agevolazione di cui al paragrafo 1 può compilare prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.

Art. 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c possono essere compilate:

(a)
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23; oppure
(b)
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non supera 6000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata se:

(a)
i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 1 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure
(b)
i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati o compilati un certificato di circolazione delle merci EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.

3. Una dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano gli obblighi del presente Protocollo e:

(a)
è stato applicato il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
(b)
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
(c)
i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2.

4. Le dichiarazioni di origine EUR-MED deve contenere una delle seguenti diciture in inglese:

(a)
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
[tab]
«CUMULATION APPLIED WITH … (nome del Paese/dei Paesi)»
(b)
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
[tab]
«NO CUMULATION APPLIED»

5. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.

6. L'esportatore deve compilare la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED scrivendo a macchina o meccanograficamente sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo che figura negli allegati IVa e IVb incorporati in una delle versioni linguistiche stabilite in detti allegati e conformemente alle disposizioni del diritto interno della Parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

7. L'esportatore deve firmare di proprio pugno le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni se consegna all'autorità doganale della Parte esportatrice un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa sia effettivamente firmata di suo pugno.

8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nella Parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 23 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato») che effettui frequenti spedizioni di prodotti soggetti al presente Accordo a compilare dichiarazioni o dichiarazioni sulla fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione fornisce alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri obblighi del presente Protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse la revocano se l'esportatore autorizzato non fornisce più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Art. 24 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice e va presentata entro detto termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 25 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta; esse possono altresì richiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti va presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti agli obblighi del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28 Documenti giustificativi

I documenti di cui agli articoli 17 paragrafo 3 e 22 paragrafo 5 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED o da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

(a)
una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per fabbricare le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
(b)
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati per la fabbricazione, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito, dove sono utilizzati conformemente al diritto interno;
(c)
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in Svizzera o nel Regno Unito, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito, dove sono utilizzati conformemente al diritto interno;
(d)
certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o dichiarazioni sulla fattura o dichiarazioni sulla fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati per la fabbricazione, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito conformemente al presente Protocollo oppure in uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 secondo norme di origine identiche alle norme del presente Protocollo;
(e)
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Svizzera, del Regno Unito o degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi di tale articolo.
Art. 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 22 paragrafo 5.

3. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

4. Le autorità doganali della Parte importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED loro presentati.

Art. 30 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 31 Importi espressi in euro

1. Ai fini degli articoli 22 paragrafo 1 lettera b e 27 paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun Paese interessato.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b o dell'articolo 27 paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dalla Parte interessata.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Parti si notificano a vicenda gli importi pertinenti.

4. Una Parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il 5 per cento dal risultato della conversione. Un Paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato per questioni doganali e d'origine su richiesta di una qualsiasi Parte. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato per questioni doganali e d'origine tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI: Metodi di cooperazione amministrativa

Art. 32 Reciproca assistenza amministrativa

1. Le autorità doganali delle Parti si trasmettono reciprocamente il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni sulla fattura e delle dichiarazioni sulla fattura EUR-MED.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 33 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche ritenute opportune.

4. Se decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo vanno comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 34 Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti la procedura di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente Protocollo, sono sottoposti al comitato misto.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Parte.

Art. 35 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 36 Zone franche

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti coperti da una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Svizzera o del Regno Unito importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Titolo VII: Disposizioni finali

Art. 37 Ceuta e Melilla

Il termine «Unione europea» utilizzato nel presente Protocollo non comprende Ceuta e Melilla. I prodotti originari di Ceuta e Melilla non sono considerati prodotti originari dell'Unione europea ai fini del presente Protocollo.

Art. 38 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci conformi alle disposizioni del presente Protocollo che, alla data dell'entrata in vigore di questo Accordo, sono in transito oppure temporaneamente immagazzinate in depositi sotto controllo doganale o in zone franche, in Svizzera o nel Regno Unito, e sono soggette, entro dodici mesi da tale data, alla presentazione alle autorità doganali del Paese importatore di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese esportatore unitamente ai documenti comprovanti il trasporto diretto delle merci conformemente all'articolo 13.

Art. 39 Allegati

1. Gli allegati I-IVb all'appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee sono incorporati nel presente Protocollo e sono inclusi sotto forma di allegati trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le seguenti modifiche:

(a)
nell'allegato I:
(i)
tutti i riferimenti all'«articolo 5 del presente allegato» si intendono riferiti all'«articolo 6 del presente Protocollo», e
(ii)
alla nota 3 paragrafo 3.1 l'espressione «Parte contraente» è sostituita da «qualsiasi altro Paese di cui agli articoli 3 e 4 con cui è applicabile il cumulo»;
(b)
negli allegati IVa e IVb:
(i)
sono incluse solo le versioni in francese, inglese, italiano e tedesco della dichiarazione di origine, e
(ii)
il secondo periodo della nota a piè di pagina 2 non è inclusa.

2. Gli allegati al presente Protocollo ne costituiscono parte integrante.

Allegato A

Elenco di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2

1. Repubblica algerina democratica e popolare

2. Repubblica Araba d'Egitto

3. Stato di Israele

4. Regno hashemita di Giordania

5. Repubblica del Libano

6. Regno del Marocco

7. Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

8. Repubblica araba siriana

9. Repubblica Tunisina

10. Repubblica di Albania

11. Bosnia ed Erzegovina

12. Repubblica di Macedonia

13. Montenegro

14. Repubblica di Serbia

15. Repubblica del Kosovo

16. Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faroe

17. Repubblica di Moldova

18. Georgia

19. Ucraina

Allegato B

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. Le Parti riconoscono i prodotti originari del Principato di Andorra ai sensi dei capitoli 25-97 del sistema armonizzato rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 7 lettera b e all'articolo 4 paragrafo 5 lettera b del Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato come originari dell'Unione europea ai sensi dell'Accordo di libero scambio incorporato e dell'Accordo agricolo incorporato.

2. Il Protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Allegato C

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. Le Parti riconoscono i prodotti originari della Repubblica di San Marino rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 7 lettera b e all'articolo 4 paragrafo 5 lettera b del Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato come originari dell'Unione europea ai sensi dell'Accordo di libero scambio incorporato e dell'Accordo agricolo incorporato.

2. Il Protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.»

Allegato 2

Modifiche all'accordo sugli appalti pubblici

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo sugli appalti pubblici22 incorporato è modificato come segue:

1. il paragrafo 2 del preambolo non è incorporato;

2. all'articolo 6 paragrafo 4:

(a)
«processo d'integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del mercato interno, nonché dallo» non è incorporato; e
(b)
«svizzero» è sostituito da «di ciascuna Parte».

3. Le seguenti dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti dell'Accordo sugli appalti pubblici si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione; e
(b)
Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza.

4. Nella Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza per «la Commissione delle CE o l'autorità nazionale indipendente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo» si intende «un'autorità nazionale per l'insieme del territorio o un'autorità decentralizzata per i propri settori di competenza».

5. Il seguente allegato XI è inserito dopo l'allegato X:

«Allegato XI

Norme transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, fino a che il Regno Unito non aderisce in qualità di singolo Stato all'Accordo sugli appalti pubblici come modificato dal Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012 («Protocollo»):

(a)
le disposizioni dell'Accordo sugli appalti pubblici sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante mutatis mutandis; e
(b)
i diritti e gli obblighi posti in essere dall'Accordo sugli appalti pubblici e vigenti tra Svizzera e Unione europea fino a quando il Regno Unito non cessa di essere uno Stato membro dell'Unione europea continuano a essere applicati, mutatis mutandis, ai sensi del presente Accordo.

2. Se il Protocollo entra in vigore in Svizzera prima dell'adesione del Regno Unito, fino all'avvenuta adesione di quest'ultimo:

(a)
le disposizioni del Protocollo sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante mutatis mutandis;
(b)
ai sensi del presente Accordo, fatto salvo il paragrafo 2 lettera c si applicano, mutatis mutandis, i diritti e gli obblighi che si sarebbero applicati tra Svizzera e Unione europea se il Protocollo fosse stato ancora applicabile al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione europea; e
(c)
gli obblighi indicati come in capo all'Unione europea ai sensi del presente paragrafo sono gli stessi posti in essere dal Protocollo fino a che il Regno Unito non ha cessato di essere uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Ai fini del presente allegato per «mutatis mutandis» si intendono le modifiche tecniche necessarie all'applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici o del Protocollo come se fossero stati conclusi unicamente dalla Svizzera e dal Regno Unito.»

Allegato 3

Modifiche all'accordo sul reciproco riconoscimento

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo sul reciproco riconoscimento23 incorporato è modificato come segue:

1. all'articolo 10, dopo il paragrafo 5, è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Ai sensi del paragrafo 5, il Comitato valuta l'equivalenza dei regolamenti tecnici delle Parti nei settori contemplati nell'Accordo sul reciproco riconoscimento e decide se rientrano nel paragrafo 1 o 2 dell'articolo 1 o se non rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo. Il Comitato valuta le ripercussioni della propria decisione e stabilisce se includere nuovi settori di prodotti all'Allegato 1.»;

2. l'articolo 12 è sostituito da:

«Art. 12Scambio di informazioni

1. Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1.

2. Ciascuna Parte informa l'altra Parte degli attesi scostamenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1 rispetto alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo sul reciproco riconoscimento, dandone comunicazione il prima possibile e non oltre 60 giorni prima della loro efficacia. Simili scostamenti si possono verificare quando la legislazione di una Parte non è più considerata equivalente in base agli atti giuridici summenzionati.

3. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta dell'altra Parte, ulteriori informazioni a motivazione degli scostamenti. L'altra Parte può inoltrare la questione al Comitato, che procede a valutarne le ripercussioni sull'Accordo e decide come procedere.

4. Se la legislazione di una delle Parti stabilisce che una determinata informazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti da una persona stabilita sul suo territorio, dette autorità competenti possono rivolgersi anche alle autorità competenti dell'altra Parte o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario sul territorio dell'altra Parte per ottenere tale informazione.

5. Ciascuna Parte informa immediatamente l'altra Parte delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.

6. Ciascuna Parte informa per scritto l'altra Parte di eventuali modifiche alle proprie autorità designatrici e autorità competenti.»;

3. al capitolo 12 (Veicoli a motore) dell'Allegato 1:

(a)
la sezione V.1 non è incorporata;
(b)
l'ultimo periodo della sezione V.3 è sostituito da:

«Il riconoscimento delle omologazioni rilasciate da una Parte viene sospeso qualora quella Parte non adegui la propria legislazione a tutta la legislazione dell'Unione europea in vigore in materia di omologazione. Il riconoscimento delle omologazioni dei veicoli a motore nazionali prodotti in piccole serie rilasciate da una Parte può essere sospeso sulla base di prevalenti interessi pubblici, come la sicurezza o problematiche ambientali.»;

(c)
la sezione V.4.1.2 è sostituita da:

«2. Le Parti avviano consultazioni il prima possibile e, in particolare, consultano le rispettive autorità di omologazione che hanno rilasciato l'omologazione. Il Comitato è tenuto informato e organizza eventualmente opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.»;

4. al capitolo 14 (Buona pratica di laboratorio - BPL) dell'Allegato 1:

(a)
alla sezione III (Autorità designatrici), i contatti delle «autorità di controllo» BPL per l'Unione europea e per la Svizzera sono sostituiti da:

«Per il Regno Unito:

www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glp-forsafety-tests-on-chemicals

Per la Svizzera:

www.glp.admin.ch»

(b)
la sezione V.1 è sostituita da:

«Conformemente all'articolo 12 del presente Accordo, le Parti si forniscono in particolare, almeno una volta l'anno, un elenco dei centri di saggio che, alla luce dei risultati delle ispezioni e delle revisioni degli studi, risultano conformi alla buona pratica di laboratorio nonché delle date di ispezione o verifica delle revisioni e della loro situazione dal punto di vista della conformità, sempreché tali informazioni non siano fornite attraverso il Gruppo di lavoro sulla buona pratica di laboratorio dell'OCSE.

Le Parti si forniscono reciprocamente ogni ulteriore informazione su un'ispezione di un centro di saggio o una revisione di uno studio in risposta ad una ragionevole richiesta dell'altra Parte.»;

5. al capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali) dell'Allegato 1:

(a)
il paragrafo che segue il titolo «Rilascio ufficiale delle partite» è sostituito da:

«Nei casi in cui si applica una procedura di rilascio ufficiale delle partite, i rilasci ufficiali delle partite effettuati da un'autorità della Parte esportatrice (elencata nella sezione II) sono riconosciuti dall'altra Parte sulla base degli standard dell'Official Control Authority Batch Release Network. In aggiunta all'articolo 12 del presente Accordo, ciascuna Parte informa l'altra Parte qualora ritenga che i suoi requisiti per i prodotti debbano divergere dagli standard dell'Official Control Authority Batch Release Network. In questo caso, il riconoscimento ai sensi del presente paragrafo può essere sospeso e la materia può essere sottoposta al Comitato. In presenza di una prevalente problematica di salute pubblica, una Parte può testare un prodotto rientrante nel presente paragrafo a condizione che ne sia stata data informazione e giustificazione all'altra Parte. Il fabbricante fornisce il certificato di rilascio ufficiale della partita.»;

(b)
il primo paragrafo della sezione III.7 è sostituito da:

«Le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sullo stato delle autorizzazioni dei fabbricanti e degli importatori e sui risultati delle ispezioni, in particolare inserendo in una banca dati pubblica oppure in una banca dati nazionale o internazionale accessibile all'altra Parte le autorizzazioni, i certificati BPF e le informazioni sulla non conformità alla BPF.»;

(c)
alla sezione III.11, il contatto dell'Unione europea è sostituito da:

«Per il Regno Unito:

i servizi ufficiali d'ispezione BPF indicati alla sezione II di cui sopra.»;

6. la Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni si applica alle Parti del presente Accordo con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento.

Allegato 424

24 Aggiornato dalla Dec. n. 1/2021 del Comitato misto Svizzera-Regno Unito per l'agricoltura del 1° gen. 2021, in vigore per la Svizzera il 1° gen. 2021 (RU 2021 97).

Modifiche all'Accordo agricolo

Ai fini del presente Accordo l'Accordo agricolo25 incorporato è modificato come segue:

1. l'allegato 1 è sostituito dal testo dell'appendice A;

2. l'allegato 2 è sostituito dal testo dell'appendice B;

3. nell'allegato 7:

(a)
l'articolo 7 è modificato come segue:
(i)
nel paragrafo 1 «i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione» non è incorporato;
(ii)
nel paragrafo 2 «protégée» è sostituito da «contrôlée»;
(iii)
dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«(3) Fatto salvo l'articolo 10, la Svizzera si riserva il diritto di utilizzare le diciture «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» con le rispettive traduzioni e sigle «DOP» e «IGP» di cui al paragrafo 1, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sia modificato di conseguenza.»;

(b)
l'articolo 8 paragrafo 10 non è incorporato;
(c)
all'articolo 24 paragrafo 1 «, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell'Unione» non è incorporato;
(d)
l'articolo 25 paragrafo 2 non è incorporato;
(e)
le denominazioni protette elencate nell'appendice 4 parte A relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito non sono incorporate;

4. nell'allegato 8:

(a)
nell'articolo 4, dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

«(3) La protezione delle denominazioni «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky», «Irish Cream» e «Irish Poteen/Irish Póitín» per prodotti originari dell'Irlanda del Nord non pregiudica la protezione delle stesse denominazioni per i prodotti originari della Repubblica d'Irlanda.»;

(b)
le indicazioni geografiche per le bevande spiritose elencate nell'appendice 1 relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito e le denominazioni protette per le bevande aromatizzate che figurano nell'appendice 3 non sono incorporate;
(c)
fatto salvo il paragrafo 4 lettera b le indicazioni geografiche «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky», «Irish Cream» e «Irish Poteen/Irish Póitín», che comprendono bevande spiritose prodotte nella Repubblica d'Irlanda e in Irlanda del Nord, sono incorporate;

5. nell'allegato 12:

(a)
il termine «uniforme» non è incorporato nell'articolo 2 paragrafo 1;
(b)
l'articolo 8 è sostituito da:

«Art. 8Denominazioni omonime

(1) Se le indicazioni geografiche che figurano all'appendice I sono omonime, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle Parti nell'ambito del comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e i consumatori non siano indotti in errore;

(2) In caso di omonimia tra un'indicazione geografica presente nell'appendice I e un'indicazione geografica di un Paese terzo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 23 paragrafo 3 dell'Accordo ADPIC.»;

(c)
le indicazioni geografiche elencate nell'appendice I dell'allegato 12 relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito non sono inserite;

6. le seguenti dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti del presente Accordo agricolo si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta;
(b)
Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni;
(c)
Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero;
(d)
Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»; e
(e)
Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari.
[tab]
7. L'allegato 9 è sostituito dal testo nell'appendice C.

Appendice A all'allegato 4

«Allegato 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari del Regno Unito, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

0101 90 95

Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)

0

5 capi

0204 50 10

Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate

40

5

0207 14 81

Petti di galli e di galline, congelati

15

113

0207 14 91

Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

64

0207 27 81

Petti di tacchini e di tacchine, congelati

15

43

0207 27 91

Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

32

0207 33 11

Anatre delle specie domestiche, intere, congelate

15

38

0207 36 91

Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)

15

5

0208 10 00

Carni e frattaglie commestibili di conigli
o di lepri, fresche, refrigerate o congelate

11

91

0208 90 10

Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)

0

5

ex
0210 11 91

Prosciutti e loro pezzi, non disossati,
della specie suina (non di cinghiale), salati
o in salamoia, secchi o affumicati

esente

54

ex
0210 19 91

Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

esente

0210 20 10

Carni secche della specie bovina

esente

11

ex
0407 00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

47

8

ex
0409 00 00

Miele naturale di acacia

8

11

ex
0409 00 00

Miele naturale diverso da quello di acacia

26

3

0602 10 00

Talee senza radici e marze

esente

illimitato

[tab]

Piantimi in forma di portinnesto di frutta
a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

(1)

0602 20 11
-
innestati, con radici nude

0602 20 19
-
innestati, con zolla

0602 20 21
-
non innestati, con radici nude

0602 20 29
-
non innestati, con zolla

[tab]

Piantimi in forma di portinnesto di frutta
a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

(1)

0602 20 31
-
innestati, con radici nude

0602 20 39
-
innestati, con zolla

0602 20 41
-
non innestati, con radici nude

0602 20 49
-
non innestati, con zolla

[tab]

Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:

esente

illimitato

0602 20 51
-
con radici nude

0602 20 59
-
altri

[tab]

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:

esente

(1)

0602 20 71
-
di frutta a granella

0602 20 72
-
di frutta a nocciolo

0602 20 79
-
altri

esente

illimitato

[tab]

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:

esente

(1)

0602 20 81
-
di frutta a granella

0602 20 82
-
di frutta a nocciolo

0602 20 89
-
altri

esente

illimitato

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

esente

illimitato

[tab]

Rosai, anche innestati:

esente

illimitato

0602 40 10
-
rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

[tab]

altri:

0602 40 91
-
con radici nude

0602 40 99
-
altri, con zolla

[tab]

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):

esente

illimitato

0602 90 11
-
piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

0602 90 12
-
bianco di funghi (micelio)

0602 90 19
-
altri

[tab]

Altre piante vive (comprese le loro radici):

esente

illimitato

0602 90 91
-
con radici nude

0602 90 99
-
altre, con zolla

0603 11 10

Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

esente

54

0603 12 10

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 13 10

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 14 10

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

[tab]

Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio
al 25 ottobre:

0603 19 11
-
legnosi

0603 19 19
-
altri

0603 12 30

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

esente

illimitato

0603 13 30

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 14 30

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 19 30

Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

[tab]

Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:

esente

illimitato

0603 19 31
-
legnosi

0603 19 39
-
altri

[tab]

Pomodori, freschi o refrigerati:

esente

537

[tab]
-
pomodori ciliegia (cherry):

0702 00 10
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

-
pomodori peretti (di forma allungata):

0702 00 20
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

-
altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702 00 30
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

-
altri:

0702 00 90
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

[tab]

Lattuga iceberg, senza corona:

esente

107

0705 11 11
-
dal 1° gennaio alla fine di febbraio

[tab]

Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:

esente

107

0705 21 10
-
dal 21 maggio al 30 settembre

0707 00 10

Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre
al 14 aprile

5

11

0707 00 30

Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

5

5

0707 00 31

Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

5

113

0707 00 50

Cetriolini, freschi o refrigerati

3,5

43

[tab]

Melanzane, fresche o refrigerate:

esente

54

0709 30 10
-
dal 16 ottobre al 31 maggio

0709 51 00
0709 59 00

Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi

esente

illimitato

0709 60 11

Peperoni, freschi o refrigerati: dal 1° novembre al 31 marzo

2,5

illimitato

0709 60 12

Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre

5

70

[tab]

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:

esente

107

0709 90 50
-
dal 31 ottobre al 19 aprile

ex
0710 80 90

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0711 90 90

Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0

8

0712 20 00

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

0

5

0713 10 11

Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali

Riduzione di 0.90 sul dazio applicato

54

0713 10 19

Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)

0

54

[tab]

Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche:

esente

illimitato

0802 21 90
-
con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 22 90
-
sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 32 90

Noci

esente

5

ex
0802 90 90

Pinoli, freschi o secchi

esente

illimitato

0805 10 00

Arance, fresche o secche

esente

illimitato

0805 20 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

esente

illimitato

0807 11 00

Cocomeri, freschi

esente

illimitato

0807 19 00

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

esente

illimitato

[tab]

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:

esente

113

0809 10 11
-
dal 1° settembre al 30 giugno

[tab]

in altro imballaggio:

[tab]
[tab]
0809 10 91
-
dal 1° settembre al 30 giugno

0809 40 13

Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre

0

32

0810 10 10

Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio

esente

537

0810 10 11

Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto

0

11

0810 20 11

Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre

0

13

0810 50 00

Kiwi, freschi

esente

illimitato

ex
0811 10 00

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione a scopi industriali

10

54

ex
0811 20 90

Lamponi, more di rovo o di gelso,
more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione a scopi industriali

10

64

0811 90 10

Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

11

0811 90 90

Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-
lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)

0

54

0904 20 90

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati

0

8

0910 20 00

Zafferano

esente

illimitato

1001 90 60

Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale

Riduzione di 0.60 sul dazio applicato

2685

1005 90 30

Granturco per l'alimentazione animale

Riduzione di 0.50 sul dazio applicato

698

[tab]

Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:

1509 10 91
-
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60,60 (2)

illimitato

1509 10 99
-
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l o in altri recipienti

86,70 (2)

illimitato

[tab]

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:

1509 90 91
-
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60,60 (2)

illimitato

1509 90 99
-
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l o in altri recipienti

86,70 (2)

illimitato

ex
0210 19 91

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

199

ex
0210 19 91

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

1601 00 11
1601 00 21

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex
0210 19 91
ex
1602 49 10

Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

[tab]

Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:

2002 10 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2,50

illimitato

2002 10 20
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

4,50

illimitato

[tab]

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:

esente

illimitato

2002 90 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2002 90 21

Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg

esente

illimitato

2002 90 29

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:

esente

illimitato

[tab]
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

2003 10 00

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

0

91

[tab]

Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex
2004 90 18
-
in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex
2004 90 49
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

[tab]

Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 60 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2005 60 90
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

[tab]

Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 70 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2005 70 90
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

[tab]

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex
2005 99 11
-
in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex
2005 99 41
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

2008 30 90

Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

esente

illimitato

2008 50 10

Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

10

illimitato

2008 50 90

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

15

illimitato

2008 70 10

Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

2008 70 90

Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

[tab]

Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:

ex
2009 39 19
-
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

6

illimitato

ex
2009 39 20
-
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14

illimitato

[tab]

Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

2204 21 50
-
non eccedente 2 l (3)

8,5

illimitato

2204 29 50
-
eccedente 2 l (3)

8,5

illimitato

[tab]
2309 1021
[tab]
2309 1029

Prodotti per l'alimentazione di cani e gatti, in recipienti chiusi

esente

322

(1)
Entro i limiti di un contingente annuo globale di 3222 piante.
(2)
Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.
(3)
Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 all'Accordo.

»

Appendice B all'allegato 4

«Allegato 2

Concessioni del Regno Unito

Il Regno Unito accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg

0

247 capi

ex
0210 20 90

Carni della specie bovina, disossate, secche

esente

64

ex
0401 30

Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

esente

107

0403 10

Iogurt

0402 29 11
ex
0404 90 83

Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1)

43,8

illimitato

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

esente

illimitato

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

esente

illimitato

0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate

esente

215

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

esente (2)

54

0703 10 19
0703 90 00

Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

esente

269

0704 10 00
0704 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

esente

295

0705

Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

esente

161

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

esente

269

0706 90 10
0706 90 90

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

esente

161

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esente (2)

54

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

esente

54

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

esente

27

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

esente

27

0709 51 00
0709 59

Funghi e tartufi, freschi o refrigerati

esente

illimitato

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

esente

54

0709 90 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

esente

54

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

esente

16

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

esente

54

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esente (2)

54

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

esente

54

0710 80 61
0710 80 69

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0712 90

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi

esente

illimitato

ex
0808 10 80

Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

esente (2)

161

0808 20

Pere e cotogne, fresche

esente (2)

161

0809 10 00

Albicocche, fresche

esente (2)

27

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

esente (3)

81

0809 40

Prugne e prugnole, fresche

esente (2)

54

0810 10 00

Fragole

esente

11

0810 20 10

Lamponi, freschi

esente

5

0810 20 90

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

esente

5

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

esente

27

1106 30 90

Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8

esente

illimitato

ex
0210 19 50

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

102

ex
0210 19 81

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

ex
1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex
0210 19 81
ex
1602 49 19

Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

ex
2002 90 91
ex
2002 90 99

Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

2003 90 00

Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

esente

illimitato

0710 10 00

Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

esente

161

2004 10 10
2004 10 99

Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80

Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex
2005 91 00
ex
2005 99

Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 30

Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 40

Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 50

Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

2008 60

Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

27

ex
0811 90 19
ex
0811 90 39

Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

0811 90 80

Ciliegie dolci, diverse dalle ciliegie amare (Prunus cerasus), anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

ex
2008 70

Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 80

Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 99

Fiocchi e polveri di altra frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2009 19

Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 21 00
ex
2009 29

Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 31
ex
2009 39

Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 41
ex
2009 49

Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 71
ex
2009 79

Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 80

Polveri di succhi di altra frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

(1)
Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2)
Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
(3)
Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

»

Appendice C all'allegato 4

«Allegato 9

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Scopo

Il presente allegato si applica ai:

a.
prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito elencati nell'appendice I;
b.
prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera elencati nell'appendice II.
Art. 2 Importazione e commercializzazione di prodotti biologici dal Regno Unito

1. La Svizzera accetta l'importazione nel suo territorio e l'immissione in commercio quali prodotti biologici dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito elencati nell'appendice I, a condizione che uno degli enti di controllo di cui all'appendice III abbia certificato che tali prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti biologici di cui all'appendice IV parte 2.

2. Ogni prodotto importato in Svizzera dal Regno Unito conformemente al presente articolo deve essere munito del certificato di controllo redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16c e all'allegato 9 parte A dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181). Il certificato di controllo deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

Art. 3 Importazione e commercializzazione di prodotti biologici dalla Svizzera

1. Il Regno Unito accetta l'importazione nel suo territorio e l'immissione in commercio quali prodotti biologici dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera elencati nell'appendice II, a condizione che tali prodotti siano conformi alla legislazione in materia di prodotti biologici di cui all'appendice IV parte 1.

2. Il presente articolo non impedisce al Regno Unito di esigere che un prodotto importato nel Regno Unito dalla Svizzera in virtù del presente articolo sia munito di un certificato di controllo. Le disposizioni relative alla notifica di cui all'articolo 8 paragrafo 2 del presente Accordo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Regno Unito che stabiliscono tali requisiti.

Art. 4 Scambio di informazioni

1. Ciascuna Parte dà tempestivamente notifica per scritto all'altra Parte ogni qualvolta vi sia:

a.
un cambiamento relativo agli enti di controllo riconosciuti dalla Parte e al numero di codice di tali enti;
b.
una non conformità significativa alla propria legislazione sulla certificazione biologica.

2. Ai fini del paragrafo 1 lettera b, per «non conformità significativa» si intende ogni non conformità che altera concretamente l'integrità del prodotto biologico che potrebbe essere esportato verso l'altra Parte.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Parte trasmette all'altra Parte un rapporto annuale sull'attuazione e l'applicazione delle proprie misure di controllo biologico durante l'anno precedente.

Art. 5 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici («gruppo di lavoro») istituito a norma dell'articolo 6 paragrafo 7 del presente Accordo procede all'esame di ogni questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte nei settori contemplati nel presente allegato.

Art. 6 Durata e riesame

1. Il presente allegato si applica per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che è stato fatto a Berna l'11 febbraio 2019.

2. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo transitorio, il gruppo di lavoro esamina se il presente allegato debba continuare a essere applicato oppure debba essere sostituito da un allegato più completo. Su raccomandazione del gruppo di lavoro, il Comitato misto decide se il presente allegato debba continuare a essere applicato senza interruzioni, con o senza modifiche, per un periodo transitorio più lungo, oppure se debba essere sostituito.

3. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare la sua decisione di denunciare o di sospendere l'applicazione del presente allegato. La denuncia o la sospensione ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra parte.

Appendice I

Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito di cui all'articolo 1 lettera a

Categoria di prodotti

Codice

Limitazioni

Prodotti vegetali
non trasformati

A

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

Ad eccezione dei conigli e dei relativi prodotti derivati non trasformati

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari

D

Ad eccezione dei prodotti trasformati, i cui componenti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli.

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali

E

Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura

F

Appendice II

Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera di cui all'articolo 1 lettera b

Categoria di prodotti

Codice

Limitazioni

Prodotti vegetali
non trasformati

A

Ad eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari

D

Ad eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali

E

Ad eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione

Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura

F

Appendice III

Enti di controllo del Regno Unito

1 Organic Farmers & Growers CIC (GB-ORG-02)

The Old Estate Yard

Shrewsbury Road

Albrighton

Shrewsbury

Shropshire

SY4 3AG

Telefono: 01939 291800

Fax: 01939 291250

E-mail: info@ofgorganic.org

Sito Internet: www.ofgorganic.org

2 Organic Food Federation (GB-ORG-04)

31 Turbine Way

Eco Tech Business Park

Swaffham

Norfolk

PE37 7XD

Telefono: 01760 720444

Fax: 01760 720790

E-mail: info@orgfoodfed.com

Sito Internet: www.orgfoodfed.com

3 Soil Association Certification Ltd (GB-ORG-05)

Spear House

51 Victoria Street

Bristol

BS1 6AD

Sito Internet: www.soilassociation.org/certification/

Farmers and growers

Telefono: 0117 914 2412

Fax: 0117 314 5046

E-mail: prod.cert@soilassociation.org

Processors

Telefono: 0117 914 2411

Fax: 0117 314 5046

E-mail: proc.cert@soilassociation.org

4 Biodynamic Association Certification (GB-ORG-06)

Painswick Inn Project

Gloucester Street

Stroud

GL5 1QG

Telefono e fax: 01453 766296

E-mail: certification@biodynamic.org.uk

Sito Internet: www.bdcertification.org.uk

5 Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-ORG-13)

Gorseland

North Road

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2WB

Telefono: 01970 636688

Fax: 01970 624049

E-mail: info@wlbp.co.uk

Sito Internet: www.wlbp.co.uk

6 OF&G (Scotland) Ltd (GB-ORG-17)

The Old Estate Yard

Shrewsbury Road

Albrighton

Shrewsbury

Shropshire

SY4 3AG

Telefono: 01939 291800

Fax: 01939 291250

E-mail: certification@sopa.org.uk

Sito Internet: www.ofgorganic.org

7 Irish Organic Association (GB-ORG-07)

Unit 13

Inish Carrig

Golden Island

Athlone

Co. Westmeath

Republic of Ireland

Telephone: (+353) 090 643 3680

Fax: (+353) 090 644 9005

Email: info@irishoa.ie

Website: www.irishorganicassociation.ie

8 Organic Trust Limited (GB-ORG-09)

Vernon House

2 Vernon Avenue

Clontarf

Dublin 3

Republic of Ireland

Telephone: 00 353 185 30271

Fax: 00 353 185 30271

Email: organics@iol.ie

Website: www.organic-trust.org

Appendice IV

Legislazione rilevante sull'agricoltura biologica

Parte 1

Ordinanza del 22 settembre 199726 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Ordinanza del DEFR del 22 settembre 199727 sull'agricoltura biologica, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Parte 2

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

»

Allegato 5

Modifiche allo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze

Ai fini del presente Accordo, lo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze (SPG)28 incorporato è modificato come segue:

1. al paragrafo 1, «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia» è sostituito con «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP, del Regno Unito, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia»;

2. il paragrafo 2 è sostituito da:

«2. Il Regno Unito e la Svizzera riconoscono che i materiali originari del Regno Unito, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia (ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP) che sono stati sottoposti a lavorazione e incorporati in un prodotto originario di un Paese beneficiario del regime SGP vengono a essere considerati originari di quel Paese beneficiario.

Le autorità doganali del Regno Unito e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 per i materiali di cui al primo comma. Le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato.»

Allegato 6

Modifiche all'Accordo antifrode

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo antifrode29 incorporato è modificato come segue:

1. nell'articolo 39 paragrafo 3 «almeno una volta all'anno» non è incorporato;

2. nell'articolo 46 «almeno 6 mesi dopo la data della sua firma» è sostituito con «dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e ai reati già previsti dall'Accordo antifrode»;

3. l'articolo 47 non è incorporato;

4. la seguente Dichiarazione comune e il seguente Processo verbale approvato delle Parti dell'Accordo antifrode si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Dichiarazione comune relativa al riciclaggio, e
(b)
Processo verbale approvato dei negoziati sull'Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («Processo verbale approvato»);

5. all'articolo 25 paragrafo 2 e All'articolo 43 del Processo verbale approvato non si applicano.

Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine

Oltre al Protocollo n. 3 dell'Accordo commerciale incorporato, come stabilito nell'appendice dell'allegato 1 all'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito sottoscritto in data odierna, la Svizzera e il Regno Unito hanno adottato la seguente dichiarazione:

Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine

1. Prima dell'avvio dei negoziati commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea, i Governi delle Parti all'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito riconoscono che un approccio trilaterale in materia di norme di origine che consenta di coinvolgere l'Unione europea è l'esito auspicabile per gli accordi commerciali tra le Parti e l'Unione europea. Tale approccio permetterebbe di replicare i flussi commerciali esistenti e garantirebbe il riconoscimento reciproco, in fase di esportazione, del materiale originario delle due Parti e dell'Unione europea, in linea con la finalità degli accordi commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea.

2. A tale riguardo, i Governi delle Parti riconoscono che ogni accordo bilaterale tra le Parti rappresenta un primo passo per raggiungere l'esito auspicato. Qualora si dovesse arrivare a un accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea, i Governi delle Parti riconoscono l'urgenza di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio integrato al fine di replicare un approccio trilaterale in materia di norme di origine in cui sia coinvolta anche l'Unione europea.

3. I Governi delle Parti riconoscono inoltre la necessità di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio al fine di dare atto dell'esito del processo di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, laddove queste siano concordate con le altre Parti alla Convenzione.

4. Quanto ai paragrafi 1 e 3 le misure necessarie saranno adottate in conformità con le procedure del Comitato misto di cui al Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato.

5. La presente Dichiarazione comune entra in vigore all'atto della firma e vi resterà finché non vi verrà posta fine da uno dei due Governi.

La presente Dichiarazione rappresenta quanto concordato dal Consiglio federale svizzero e dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito agli oggetti che vi sono trattati.

Fatto a Berna l'11 febbraio 2019 in due esemplari, in lingua inglese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Guy Parmelin

Per il
Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Liam Fox

Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente l'applicazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle Aree delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Stefan Flückiger

Berna, 8 luglio 2019

Signora Jane Owen

Ambasciatrice
di S.M. Ambasciata Britannica

Thunstrasse 50

3005 Berna

Signora Ambasciatrice,

Le comunico di avere ricevuto la Sua lettera del 1° luglio 2019 relativa all'applicazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del seguente tenore:

Signor Ambasciatore,

Mi pregio fare riferimento all'Accordo commerciale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera («Accordo») e alle discussioni intrattenute dai nostri rispettivi Governi per quanto riguarda l'applicazione dell'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia («Aree delle Basi Sovrane»). All'articolo 4 lettera (c) dell'Accordo, relativo al suo campo di applicazione territoriale, vengono menzionate le Aree delle Basi Sovrane.

Mi pregio inoltre fare riferimento al Trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, fatto a Nicosia il 16 agosto 1960, e allo scambio di note (con dichiarazione) tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Cipro sull'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane di cui all'articolo I di detto Trattato («scambio di note del 1960»). Nella sezione 1 parte 1 dell'allegato F del Trattato, il Regno Unito e la Repubblica di Cipro riconoscono che l'istituzione di barriere doganali ai confini tra le Aree delle Basi Sovrane e il territorio della Repubblica di Cipro dovrebbe essere evitata e convengono di istituire appositi accordi doganali. Inoltre, nella dichiarazione allegata allo scambio di note del 1960 riguardante l'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane («dichiarazione»), il Regno Unito dichiara la sua intenzione, tra l'altro, di non creare uffici doganali o altre barriere di frontiera tra le Aree delle Basi Sovrane e la Repubblica di Cipro e di non istituire porti marittimi o aeroporti commerciali o civili.

Il Governo del Regno Unito resta impegnato a rispettare gli accordi di cui sopra per quanto riguarda l'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane.

Mi pregio pertanto proporre che, alla luce di tali accordi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non applichino l'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane.

Se la Confederazione Svizzera dovesse accettare la suddetta proposta, propongo che la presente lettera, insieme alla risposta della Svizzera, costituisca un accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, che sarà applicato in via provvisoria o entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo.»

Ho l'onore di confermarle che la suddetta proposta è accettabile per la Confederazione Svizzera e che la Sua lettera, insieme alla presente risposta, costituirà un accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sarà applicato in via provvisoria o entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo.

Voglia gradire, Signora Ambasciatrice,
l'espressione della mia alta considerazione.

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Stefan Flückiger
Ambasciatore
Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali