01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2013 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.05.2004 - 31.12.2005
01.01.2003 - 30.04.2004
01.04.2001 - 31.12.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2001 - 31.03.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
concernente l'assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OAF)
1

del 26 maggio 1961 (Stato 12 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19462 su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS»);
visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19593 su
l'assicurazione per l'invalidità (detta qui di seguito «legge AI»), ordina:

A. Disposizioni generali

Art. 1


4



Art. 2


5
Cassa di compensazione e Ufficio AI L'applicazione dell'assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di
compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell'Ufficio AI
per gli assicurati all'estero.


Art. 3

Competenze delle rappresentanze svizzere 1 Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:6 a.

il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e la verificazione delle indicazioni in esse contenute; b.

la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente; RU 1961 439

1

Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2828). Giusta il n. III dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973,
i tit. marg. sono stati accentrati (RU 1972 2560).

2

RS 831.10

3

RS 831.20

4

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

831.111

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2

831.111

c.7

la determinazione dei contributi; d.

la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla
Cassa di compensazione; e.

il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione
all'accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni; f.8

il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate direttamente dalla Cassa di compensazione; g.9 il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro.

2 I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio
centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio
AVS/AI»).10


Art. 4

Rimborso delle spese e rapporti d'ispezione 1

Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri11 dall'esecuzione dei
compiti indicati nell'articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla
Cassa di compensazione.12 1bis La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento
federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi
AVS/AI.13

2 I rapporti d'ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere,
a destinazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di compensazione, ragguagli sulla gestione dell'assicurazione facoltativa da parte delle
rappresentanze svizzere.14 2bis L'ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.15 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2168).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

10

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2685).

11

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999
2685).

13

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2685).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2685).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero - OAF 3

831.111


Art. 5


16

Obbligo di fornire informazioni Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI,
alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a
richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.


Art. 6


17

B. Partecipazione all'assicurazione facoltativa

Art. 7


18
Condizioni

Possono partecipare all'assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.


Art. 8


19

Termini e modalità

1 La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla competente
rappresentanza all'estero entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria.
Alla scadenza di tale termine, la partecipazione all'assicurazione facoltativa non è
più possibile.

2 L'assicurazione inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.


Art. 9


20



Art. 10


21


Art. 11


22
Proroga dei termini

Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di
compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso,
i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione
o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

17

Abrogato dal n. III dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000
2828).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000
2828).

20

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 686).

21

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 4

831.111

C. Recessione ed esclusione dall'assicurazione facoltativa

Art. 12


23

Recessione

Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un trimestre.


Art. 13


24

Esclusione

1 Gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre
dell'anno civile successivo sono esclusi dall'assicurazione. Lo stesso vale per gli
assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell'anno successivo la rappresentanza all'estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giustificativi richiesti. 25 2 Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.26 3 L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di pagamento per il
quale i contributi non sono stati pagati interamente o i documenti non sono stati
inoltrati.27

4

L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in
Svizzera fosse irrealizzabile.

D. Contributi28
a29 Persone tenute a pagare i contributi 1 Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi
dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l'obbligo di contribuzione
cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 63 e gli uomini 65 anni.

2 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 63 e gli uomini 65 anni.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

24

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964
329).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

29

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero - OAF 5

831.111

3 Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all'articolo 13b: a.

i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un'attività lucrativa; b.

gli assicurati che collaborano nell'azienda del coniuge, se non percepiscono
un salario in contanti.

b30 Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI 1 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 9,8
per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 756 franchi annui.

2 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano, sulla base della loro
sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra
756 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente: Sostanza o reddito annuo
conseguito in forma di rendite
moltiplicato per 20

fr.

Contributo annuo
(AVS + AI)

fr.

Supplemento per ogni 50 000 franchi
ulteriori di sostanza o di reddito
conseguito in forma di rendite
moltiplicato per 20
fr.

meno di

450 000

756

450 000

784

98

1 750 000

3 332

147

4 000 000 e oltre

9 800

...31


Art. 14

Determinazione

1

I contributi sono determinati in franchi svizzeri per un periodo di due anni (periodo di contribuzione); detto periodo comincia il 1° gennaio di ogni anno pari. Se la partecipazione all'assicurazione facoltativa non coincide con l'inizio di un periodo di
contribuzione, i contributi sono determinati per il resto del periodo di contribuzione
in corso.

2

Per calcolare i contributi degli assicurati che esercitano una attività lucrativa è determinante il reddito medio dei due anni che precedono il periodo di contribuzione.
Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi calcolati
sulla base della loro sostanza all'inizio del periodo di contribuzione e del reddito da
essi conseguito in forma di rendite nell'anno precedente. Per calcolare il reddito da
attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell'azienda 30

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

31

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 6

831.111

all'inizio del periodo di contribuzione.32 L'interesse deducibile corrisponde alla media dei tassi d'interesse determinanti per il periodo di calcolo di cui all'articolo 18
capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 194733 sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti.34 È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore.35 3

Se l'assicurato fornisce la prova di una profonda e durevole modificazione delle basi del suo reddito o delle sue condizioni patrimoniali, occorre procedere a una
nuova determinazione dei contributi sulla base del reddito conseguito dopo il cambiamento e calcolato su un anno o sulla base delle nuove condizioni patrimoniali al
momento del cambiamento.36 4

L'importo del reddito e della sostanza è convertito in franchi svizzeri, al corso valevole all'inizio dei periodi di contribuzione descritti nei capoversi 1 e 3.37

bis38
ter39

Art. 15

Scadenza

I contributi sono esigibili alla fine di ogni trimestre.


Art. 16


40

Pagamento

1

I contributi sono dovuti in moneta svizzera.

2

I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della Cassa di compensazione, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio
AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un'altra
valuta.41

3

I contributi sono pagati al corso valevole nel momento del pagamento. Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la com32

Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 ott. 1975 (RU 1975 1878). Nuovo testo del per. giusta
il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

33

RS 831.101

34

Per. introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

35

Per. introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2828).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2168).

37

Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878).

38

Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Abrogato dal n. I dell'O del
18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

39

Introdotto dal n. II 3 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O del
18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975
1878).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999
2685).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero - OAF 7

831.111

pensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute
al verificarsi dell'evento assicurato.

4

...42


Art. 17

Intimazione

1

L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi,
ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di
trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono
determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.43 2

L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un
termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale
termine.


Art. 18

Corso di conversione

1

La Cassa di compensazione fissa, dopo aver sentito la Banca nazionale svizzera, il corso di conversione valevole dal 1° gennaio di ogni anno.

2

In caso di notevoli fluttuazioni del corso della moneta durante l'anno, per il pagamento dei contributi è fissato un nuovo corso di conversione.

a44 Contributi alle spese di amministrazione 1 I contributi alle spese di amministrazione corrispondono all'importo massimo fissato nell'ordinanza dell'11 ottobre 197245 sulle aliquote massime dei contributi alle
spese di amministrazione nell'AVS.

2 Il contributo alle spese di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai
contributi.

42

Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1282).

43

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964
329).

44

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

45

RS 831.143.41

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 8

831.111

E. Rendite e indennità giornaliere46

Art. 19

Calcolo e determinazione 1

Le rendite e le indennità giornaliere sono calcolate e determinate in franchi svizzeri dalla Cassa di compensazione.47 2

I contributi che, al momento della realizzazione del rischio assicurato, sono considerati come soggetti a moratoria, giusta l'articolo 16 capoverso 3, e non prescritti,
saranno dedotti dalle rendite dovute. Gli anni di contributo corrispondenti sono
computati al momento del calcolo della rendita. Gli anni di contributo a partire dal
1° gennaio 1983, per i quali i contributi non sono stati pagati e sono caduti in prescrizione, non vengono presi in considerazione.48

Art. 20


49

Pagamento

1

Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all'estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione, dalla rappresentanza svizzera o dal
servizio AVS/AI nella valuta del Paese di domicilio.50 A richiesta, sono pagate dalla
Cassa di compensazione in franchi svizzeri ad un rappresentante designato in Svizzera. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell'avente diritto.51 52 1bis

...53

2

L'importo delle rendite e delle indennità giornaliere è convertito in valuta estera a un corso fisso; l'articolo 18 è applicabile per analogia. Se circostanze speciali lo esigono, la conversione è fatta al corso del giorno valevole nel momento del trasferimento dell'importo.

3

...54

46

Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

47

Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

48

Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282).

49

Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

50

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999
(RU 1999 2685).

51

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 686).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1282).

53

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1282). Abrogato dal n. I dell'O del 18
ott. 2000 (RU 2000 2828).

54

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 686).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero - OAF 9

831.111


Art. 21


55

Misure di garanzia

1

La cassa di compensazione verifica periodicamente se gli aventi diritto sono ancora in vita e se è cambiato il loro stato civile. Per questo richiede loro un relativo certificato.

2

I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell'avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI.56 F. ...


Art. 22


57

G. ...


Art. 23

e 2458 H. Disposizioni finali

Art. 25


59

Disposizioni applicabili Per quanto la presente ordinanza non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni
dell'ordinanza del 31 ottobre 194760 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e dell'ordinanza del 17 gennaio 196161 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI).


Art. 26

Entrata in vigore e esecuzione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.

2

È abrogata l'ordinanza del 9 aprile 195462 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell'estero.

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985
922).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999
2685).

57

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

58

Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

59

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975
1878).

60

RS 831.101

61

RS 831.201

62

[RU 1954 424]

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 10

831.111

3

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni completive.

Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 199563 Le donne assicurate facoltativamente, che prima dell'entrata in vigore della presente
modificazione, si sono sposate con un cittadino svizzero assicurato facoltativamente,
continuano a essere assicurate.

Disposizioni finali della modificazione del 18 ottobre 200064 1 Gli Svizzeri all'estero che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea
possono aderire all'assicurazione facoltativa sino al 31 marzo 2001. Dopo tale data,
l'adesione non è più possibile.

2 I cittadini svizzeri negli Stati membri della Comunità europea che hanno aderito
all'assicurazione facoltativa entro il termine previsto dal capoverso 1 possono rimanere assicurati sino al 31 marzo 2007 al più tardi; quelli che hanno compiuto il 50°
anno d'età prima del 1° aprile 2001, sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento.

3 I cittadini svizzeri che prima del 31 marzo 2007 trasferiscono il loro domicilio da
uno Stato membro della Comunità europea a uno Stato non membro rimangono assicurati facoltativamente oltre tale data.

4 Sino al 31 dicembre 2001, le persone assicurate facoltativamente che adempiono i
requisiti di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono trasferite, su semplice
domanda, all'assicurazione obbligatoria e quindi alla Cassa di compensazione del
coniuge.

63

RU 1996 686

64 RU

2000 2828