1 Fino all'età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.
2 La Confederazione versa il contributo a:
- a.
- un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 198220 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; o
- b.
- un istituto della previdenza individuale vincolata.
3 Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.
4 Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.
5 L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.