01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2021
17.04.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 16.04.2018
01.11.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.10.2015
01.04.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
01.08.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.07.2003 - 31.03.2006
01.12.2002 - 30.06.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2001 - 30.11.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989 (Stato 26 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettere a ed e, 64 capoverso 2 e
64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 19853, decreta:

Capitolo 1: Scopo

Art. 1

Scopo della presente legge è di: a.

disciplinare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito; b.

assicurare un servizio pubblico di collocamento, che contribuisca a creare e
a mantenere un mercato del lavoro equilibrato; c.

proteggere i lavoratori che ricorrono al collocamento privato o pubblico o
alla fornitura di personale a prestito.

Capitolo 2: Collocamento privato Sezione 1: Autorizzazione

Art. 2

Obbligo d'autorizzazione 1 Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un'attività di
collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d'impiego
affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro.

2 Deve chiedere l'autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe.

RU 1991 392

1

[CS 1 3; 1976 2001]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 110 cpv. 1 lett. a e
c, 122 cpv. 1 e 123 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2744; FF 2000 205).

3

FF 1985 III 503 823.11

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.11

3 Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all'estero o dall'estero (collocamento in relazione con l'estero) deve chiedere, oltre all'autorizzazione cantonale,
un'autorizzazione del Segretariato di Stato dell'economia (Seco)4.

4 È considerato collocamento dall'estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.

5 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede
principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello
stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro.


Art. 3

Presupposti

1 L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: a.

è iscritta nel Registro svizzero di commercio; b.

dispone di un locale d'affari adeguato; w c.

non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro.

2 Le persone responsabili della gestione devono: a.

avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; b.

assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; c.

godere di buona reputazione.

3 Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con
l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che
l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.

4 L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3.

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 4

Durata e portata dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un'attività di collocamento in tutta la Svizzera.

2 L'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero
è limitata a determinati Paesi.

3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell'autorizzazione.

4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell'autorizzazione.

4

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2744; FF 2000 205). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Collocamento e personale a prestito - LF 3

823.11


Art. 5

Revoca

1 L'autorizzazione è revocata se il collocatore: a.

l'ha ottenuta fornendo indicazioni inesatte o fallaci oppure dissimulando
fatti essenziali;

b.

viola ripetutamente o gravemente la presente legge o prescrizioni esecutive,
in particolare le prescrizioni federali o cantonali sull'ammissione di stranieri; c.

non ne adempie più i presupposti.

2

Se il collocatore non adempie più singoli presupposti dell'autorizzazione, l'autorità di rilascio, prima di revocargli l'autorizzazione, gli assegna un termine per
porsi in consonanza alla legge.


Art. 6

Obbligo d'informare

Il collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni
richieste e a presentare i documenti necessari.

Sezione 2: Attività di collocamento

Art. 7

Obblighi specifici del collocatore 1 Il collocatore, nella pubblicazione delle offerte e delle domande d'impiego, deve
indicare il suo nome e il suo indirizzo esatto. Gli annunci devono corrispondere alle
condizioni effettive.

2 Al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio può obbligare il collocatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività.

3 Il collocatore può elaborare i dati concernenti le persone in cerca d'impiego e i posti vacanti soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari per il collocamento. È tenuto a mantenerli segreti.


Art. 8

Contratto di collocamento 1 Nel caso di collocamento a titolo oneroso, il collocatore deve concludere un contratto scritto con la persona in cerca d'impiego. Nel contratto deve indicare le sue
prestazioni e il suo compenso.

2 Sono nulli gli accordi che: a.

impediscono alla persona in cerca d'impiego di rivolgersi a un altro collocatore; b.

obbligano la persona in cerca d'impiego a pagare nuovamente l'emolumento
se conclude altri contratti con lo stesso datore di lavoro, senza l'aiuto del
collocatore.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.11


Art. 9

Tassa d'iscrizione e provvigione di collocamento 1 Il collocatore può esigere dalla persona in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione e
una provvigione di collocamento. Per prestazioni di servizio oggetto di un accordo
speciale, il collocatore può esigere un'indennità supplementare.

2 La provvigione è dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro.

3 Nel caso di collocamento in relazione con l'estero, la provvigione è dovuta soltanto quando il lavoratore ha ottenuto dalle autorità del Paese in cui è collocato il
permesso di esercitare un'attività lucrativa. Il collocatore può però esigere, già dopo
la firma del contratto di lavoro, un congruo indennizzo per le spese e gli oneri effettivi.

4 Il Consiglio federale stabilisce le tasse d'iscrizione e le provvigioni di collocamento.

Sezione 3: Procedura5

Art. 10

Foro e procedura

1 ...6

2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti
dal rapporto di collocamento, insorte tra il collocatore e la persona in cerca di impiego e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle
conclusioni riconvenzionali.7 3 Il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.

4 Nel caso di controversie secondo il capoverso 2, alle parti non possono essere addossate spese processuali; nondimeno, il giudice può infliggere una multa alla parte
temeraria e addossarle in tutto o in parte le spese processuali.

Sezione 4: Contributi finanziari in favore del collocamento privato

Art. 11

1 La Confederazione può, eccezionalmente, accordare contributi finanziari: a.

agli uffici paritetici di collocamento delle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori, la cui attività si estende all'intero Paese, se esercitano il collocamento su mandato del Seco; 5

Nuovo testo giusta il n. 25 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

6

Abrogato dal n. 25 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002
3666 3667; FF 2002 1130).

Collocamento e personale a prestito - LF 5

823.11

b.

agli uffici di collocamento di associazioni svizzere all'estero che, secondo il
diritto straniero, devono operare gratuitamente; c.

alle istituzioni collaboranti all'applicazione di accordi interstatali, segnatamente in materia di scambio di praticanti.

2 I contributi finanziari ammontano di regola al 30 per cento al massimo delle spese
d'esercizio computabili; non possono superare l'importo del disavanzo d'esercizio.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le spese
d'esercizio computabili e designa le istituzioni che hanno diritto ai contributi.

Capitolo 3: Personale a prestito Sezione 1: Autorizzazione

Art. 12

Obbligo d'autorizzazione 1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese
acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del
lavoro.

2 Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale
è necessaria un'autorizzazione d'esercizio del Seco. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa.

3 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede
principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello
stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro.


Art. 13

Presupposti

1 L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: a.

è iscritta nel Registro svizzero di commercio; b.

dispone di un locale d'affari adeguato; c.

non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

2 Le persone responsabili della gestione devono: a.

avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; b.

assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole
della professione;

c.

godere di buona reputazione.

3 Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario
che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

823.11


Art. 14

Cauzione

1 Il prestatore deve costituire una cauzione a garanzia delle pretese salariali risultanti
dalla fornitura di personale a prestito.

2 L'importo della cauzione è determinato secondo il volume d'affari. Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo e massimo della cauzione e disciplina i particolari.


Art. 15

Durata e portata dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione è di durata indeterminata e conferisce il diritto di esercitare la fornitura di personale a prestito in tutta la Svizzera.

2 L'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è limitata a determinati
Paesi.

3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell'autorizzazione.

4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti di rilascio dell'autorizzazione.


Art. 16

Revoca

1 L'autorizzazione è revocata se il prestatore: a.

l'ha ottenuta fornendo indicazioni inesatte o fallaci oppure dissimulando
fatti essenziali;

b.

viola ripetutamente o gravemente prescrizioni imperative in materia di protezione dei lavoratori, la presente legge o prescrizioni esecutive, in particolare
le prescrizioni federali o cantonali sull'ammissione di stranieri; c.

non ne adempie più i presupposti.

2 Se il prestatore non adempie più singoli presupposti dell'autorizzazione, l'autorità
di rilascio, prima di revocargli l'autorizzazione, gli assegna un termine per porsi in
consonanza alla legge.


Art. 17

Obbligo d'informare

1 Il prestatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni
richieste e a presentare i documenti necessari.

2 Nel caso di sospetto giustificato che alcuno presti per mestiere, senza autorizzazione, lavoratori a terzi, l'autorità di rilascio può esigere informazioni da tutti gli interessati.

Collocamento e personale a prestito - LF 7

823.11

Sezione 2: Attività di fornitura di personale a prestito

Art. 18

Obblighi specifici del prestatore 1 Il prestatore, nella pubblicazione delle offerte d'impiego, deve indicare il suo nome
e il suo indirizzo esatto. Negli annunci deve menzionare chiaramente che i lavoratori
sono assunti per la fornitura di personale a prestito.

2 Al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività.

3 Il prestatore può elaborare i dati concernenti i lavoratori e trasmetterli ad imprese
acquisitrici soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari per la fornitura
di personale. Ogni ulteriore elaborazione o trasmissione necessita del consenso
espresso del lavoratore.


Art. 19

Contratto di lavoro

1 Di regola, il prestatore deve concludere per scritto il contratto col lavoratore. Il
Consiglio federale regola le eccezioni.

2 Il contratto regola i punti seguenti: a.

il genere del lavoro da fornire; b.

il luogo di lavoro e l'inizio dell'impiego; c.

la durata dell'impiego o il termine di disdetta; d.

l'orario di lavoro; e.

il salario, le spese e gli assegni eventuali e le deduzioni per le assicurazioni
sociali;

f.

le prestazioni in caso di lavoro supplementare, di malattia, di maternità,
d'infortunio, di servizio militare e di vacanze; g.

le date di pagamento del salario, degli assegni e delle altre prestazioni.

3 Se i requisiti di forma o contenuto non sono adempiti, si applicano le usuali condizioni di lavoro locali e professionali o le disposizioni legali, eccetto che siano state
pattuite oralmente condizioni di lavoro più favorevoli per il lavoratore.

4 Durante i primi sei mesi di servizio, ove l'impiego sia di durata indeterminata, il
rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con preavviso di: a.

almeno due giorni, durante i primi tre mesi d'impiego ininterrotto; b.

almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese compreso di impiego ininterrotto.

5 Sono nulli gli accordi che: a.

esigono dal lavoratore emolumenti, prestazioni finanziarie anticipate o trattenute sul salario; b.

impediscono o intralciano il trasferimento del lavoratore all'impresa acquisitrice al termine del contratto di lavoro.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 8

823.11

6 Se il prestatore è privo dell'autorizzazione necessaria, il contratto di lavoro con il
lavoratore è nullo. In questo caso, è applicabile l'articolo 320 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni8 sulle conseguenze di un contratto di lavoro nullo.


Art. 20

Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni
del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro.


Art. 21

Lavoratori stranieri in Svizzera Il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri autorizzati ad esercitare
un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione.


Art. 22

Contratto di fornitura di personale a prestito 1 Il prestatore deve concludere con l'impresa acquisitrice un contratto scritto. Deve
indicarvi:

a.

il proprio indirizzo e quello dell'autorità che rilascia l'autorizzazione; b.

le qualifiche professionali del lavoratore e il genere di lavoro; c.

il luogo di lavoro e l'inizio dell'impiego; d.

la durata dell'impiego o i termini di disdetta; e.

l'orario di lavoro valevole per il lavoratore; f.

il costo della fornitura di personale a prestito, comprese le prestazioni sociali, gli assegni, le spese e le prestazioni accessorie.

2 Sono nulli gli accordi che intralciano o impediscono l'impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro al termine dell'impiego.

3 Sono nondimeno ammessi gli accordi secondo i quali il prestatore può esigere
un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi
e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego, passi a
questa impresa.

4 L'indennità non può superare l'importo che l'impresa acquisitrice avrebbe dovuto
pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle spese amministrative e dell'utile. Il prestatore deve computare tale indennità nell'importo già
pagato per le spese amministrative e per l'utile.

5 Se il prestatore è privo dell'autorizzazione necessaria, il contratto di fornitura di
personale a prestito è nullo. In questo caso, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni9 sugli atti illeciti e sull'indebito arricchimento.

8

RS 220

9

RS 220

Collocamento e personale a prestito - LF 9

823.11

Sezione 3: Procedura10

Art. 23

1 ...11

2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti
dal rapporto di lavoro, insorte tra il prestatore e il lavoratore e il cui valore litigioso
non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare
della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.12 3 Il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.

4 Nel caso di controversie secondo il capoverso 2, alle parti non possono essere addossate spese processuali; nondimeno, il giudice può infliggere una multa alla parte
temeraria e addossarle in tutto o in parte le spese processuali.

Capitolo 4: Servizio pubblico di collocamento

Art. 24

Compiti

1 Gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d'impiego che si
notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d'impiego e
i datori di lavoro nella scelta o nell'occupazione di un posto di lavoro e si adoperano
per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati.

2 Per il collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle
capacità professionali delle persone in cerca d'impiego, come pure dei bisogni e
della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione generale del
mercato del lavoro.


Art. 25

Collocamento in relazione con l'estero 1 Il Seco13 tiene un servizio di consulenza che si procura informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita negli altri Stati e le trasmette a persone che intendono esercitare all'estero un'attività lucrativa. Può sostenere la ricerca di posti all'estero con altri provvedimenti.

2 Il Seco14 coordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento
degli svizzeri rimpatriati.

10

Nuovo testo giusta il n. 25 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

11

Abrogato dal n. 25 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3666 3667; FF 2002 1130).

13

Oggi: Ufficio federale degli stranieri (art. 7 n. 4 lett. E dell'O sui compiti dei
dipartimenti, dei gruppi e degli uffici - RS 172.010.15) giusta l'art. 1 dell'O del 25 feb.
1998 (RU 1998 859).

14

Oggi: Ufficio federale degli stranieri (art. 7 n. 4 lett. E dell'O sui compiti dei
dipartimenti, dei gruppi e degli uffici - RS 172.010.15) giusta l'art. 1 dell'O del 25 feb.
1998 (RU 1998 859).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 10

823.11

3 Il Seco15 colloca praticanti stranieri e svizzeri sul fondamento degli accordi interstatali sullo scambio di praticanti. A tal fine, può chiedere la cooperazione degli uffici del lavoro.


Art. 26

Obbligo di collocare e imparzialità 1 Gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti
gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera.

2 Essi collocano e consigliano gli stranieri in cerca di lavoro che dimorano in Svizzera e vi sono autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e
professione.

3 Gli uffici del lavoro non possono cooperare al collocamento se il datore di lavoro: a.

offre condizioni di salario e di lavoro considerevolmente inferiori a quelle
usuali nel luogo e nella professione; b.

ha ripetutamente o gravemente violato le disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori.


Art. 27

Gratuità

Il servizio pubblico di collocamento è gratuito. Agli utenti possono essere addossate
soltanto le spese causate da pratiche speciali svolte con il loro consenso.


Art. 28

Provvedimenti particolari per lottare contro la disoccupazione 1 Gli uffici del lavoro aiutano le persone in cerca d'impiego, il cui collocamento è
impossibile o molto difficile, nella scelta di una riqualificazione o di un perfezionamento adeguati.

2 I Cantoni possono organizzare, per i disoccupati il cui collocamento è impossibile
o molto difficile, corsi di riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione.

3 Essi possono organizzare programmi destinati a procurare lavoro nei limiti dell'articolo 72 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione16 per provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati.

4 Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare il disoccupato, anche se egli segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei
provvedimenti di cui agli articoli 59-72 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

15

Oggi: Ufficio federale degli stranieri (art. 7 n. 4 lett. E dell'O sui compiti dei
dipartimenti, dei gruppi e degli uffici - RS 172.010.15) giusta l'art. 1 dell'O del 25 feb.
1998 (RU 1998 859).

16

RS 837.0

Collocamento e personale a prestito - LF 11

823.11


Art. 29

Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le
chiusure d'impresa

1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al più presto all'ufficio del lavoro competente, ma al più tardi al momento in cui notifica le disdette, qualsiasi licenziamento di un numero importante di lavoratori e qualsiasi chiusura d'impresa.

2 Il Consiglio federale determina le eccezioni all'obbligo di annunciare.

Capitolo 5: Propaganda in favore dell'emigrazione di lavoratori

Art. 30

Sono vietati annunci pubblici, manifestazioni o altri procedimenti destinati o atti a
indurre in errore, sulle condizioni di lavoro e di vita nei Paesi stranieri, i lavoratori
che desiderano emigrare.

Capitolo 6: Autorità

Art. 31

Autorità federale preposta al mercato del lavoro 1 Il Seco è l'autorità federale preposta al mercato del lavoro.

2 Sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e promuove la coordinazione intercantonale del servizio pubblico di collocamento.

3 Sorveglia il collocamento privato in relazione con l'estero e la fornitura all'estero
di personale a prestito.

4 Può organizzare, in collaborazione con i Cantoni, corsi di formazione e di perfezionamento per il personale delle autorità preposte al mercato del lavoro.


Art. 32

Cantoni

1 I Cantoni disciplinano la sorveglianza del servizio pubblico di collocamento, del
collocamento privato e della fornitura di personale a prestito.

2 Gestiscono almeno un ufficio cantonale del lavoro.


Art. 33

Collaborazione

1 Le autorità federali e cantonali preposte al mercato del lavoro collaborano per
equilibrarlo a livello nazionale. Nelle singole regioni economiche, le autorità dei
Cantoni interessati collaborano direttamente.

2 Gli uffici del lavoro si adoperano affinché le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori, come anche le altre organizzazioni attive nel settore del collocamento cooperino efficacemente all'esecuzione dei provvedimenti in questo campo.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 12

823.11

3 Il Consiglio federale disciplina la competenza delle autorità preposte al mercato
del lavoro e quella delle istituzioni dell'assicurazione invalidità in materia di collocamento degli invalidi e degli andicappati.

a17 Trattamento di dati personali 1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni
di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere
i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro; b.

registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti; c.

registrare i licenziamenti e le chiusure d'impresa; d.

applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro; e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge; f.

allestire statistiche.

2 Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti: a.

per i dati concernenti la salute e l'appartenenza religiosa della persona in
cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento; b.

per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 198218 sull'assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente
sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 34


19

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l'attività del servizio
pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo
ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.

a20 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su
richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: 17

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744;
FF 2000 205).

18

RS 837.0

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2744; FF 2000 205).

20

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744;
FF 2000 205).

Collocamento e personale a prestito - LF 13

823.11

a.

agli organi dell'assicurazione per l'invalidità, qualora un obbligo in tal senso
sia sancito dalla legge federale del 19 giugno 195921 sull'assicurazione per
l'invalidità;

b.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o
modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti; c.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio; d.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per
accertare un crimine o un delitto.

2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere
comunicati:

a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli
obblighi conferiti loro dalla presente legge; b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione
sia sancito da una legge federale; c.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 199222 sulla statistica federale; d.

alle autorità istruttorie penali, qualora sia necessario per denunciare o impedire un crimine.

3 I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato delle persone in cerca di lavoro e dei datori di
lavoro è garantito.

4 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
della persona in cerca di lavoro.

5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione
della persona interessata.

7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

21

RS 831.20

22

RS 431.01

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 14

823.11

b23 Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi preponderanti, possono consultare gli atti: a.

le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, per i dati che li concernono; b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente
legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di
tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù
della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto; d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della
presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.

2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.


Art. 35

24 Sistema d'informazione

1 Il Seco gestisce un sistema d'informazione che serve a: a.

facilitare il collocamento; b.

rendere esecutiva la legge federale del 25 giugno 198225 sull'assicurazione
contro la disoccupazione; c.

osservare il mercato del lavoro; d.

agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per
l'invalidità e dell'orientamento professionale.

2 Il sistema d'informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.

3 I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di
richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali: a.

il Seco;

b.

l'Ufficio federale degli stranieri; c.

gli uffici cantonali del lavoro; d.

i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro; e.

gli uffici regionali di collocamento; f.

le casse di disoccupazione; 23

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744;
FF 2000 205).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2744; FF 2000 205).

25 RS

837.0

Collocamento e personale a prestito - LF 15

823.11

g.

gli organi dell'assicurazione per l'invalidità; h.

gli organi dell'orientamento professionale; i.

l'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.

4 La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all'adempimento di compiti federali.

5 Il Consiglio federale disciplina: a.

la responsabilità per la protezione dei dati; b.

i dati da raccogliere; c.

il termine di conservazione dei dati; d.

l'accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d'informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili
della personalità;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione; f.

la collaborazione fra le autorità interessate; g.

la sicurezza dei dati.

a26 Collaborazione con gli uffici di assistenza ai disoccupati
e i collocatori privati 1 I dati del sistema d'informazione necessari per l'assistenza ai disoccupati possono
essere comunicati periodicamente agli uffici cantonali di assistenza ai disoccupati.

2 I collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento possono
accedere ai dati del sistema d'informazione mediante un'adeguata procedura di richiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L'obbligo d'anonimato viene
meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.

b27 Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura
di personale a prestito autorizzate 1 Con la collaborazione delle competenti autorità cantonali, il Seco tiene, mediante
un adeguato sistema d'informazione, un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili.

2 Tale elenco può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi
alla revoca, alla soppressione o al mancato rilascio di un'autorizzazione.

26

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744;
FF 2000 205).

27

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744;
FF 2000 205).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 16

823.11


Art. 36

Osservazione del mercato del lavoro 1 Il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie per l'osservazione del mercato
del lavoro.28

2 Gli uffici del lavoro osservano la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro
nel loro Cantone. Presentano rapporto al Seco sulla situazione del mercato del lavoro, come anche sul collocamento pubblico e privato e sulla fornitura di personale a
prestito.

3 I risultati sono pubblicati in modo tale da escludere qualsiasi riferimento alle persone interessate.29 4 I dati raccolti per l'osservazione del mercato del lavoro possono essere utilizzati
soltanto a scopi statistici.


Art. 37

Commissione federale per le questioni del mercato del lavoro Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva incaricata d'esaminare le
questioni fondamentali inerenti al mercato del lavoro. Nella commissione sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni, le cerchie scientifiche, i datori di lavoro e i
lavoratori.

Capitolo 7: Protezione giuridica

Art. 38

1 Contro le decisioni prese in virtù della presente legge è ammissibile il ricorso.

2 Sono autorità di ricorso: a.

almeno un'autorità cantonale, per le decisioni degli uffici del lavoro; b.

la commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia30, per le
decisioni del Seco;

c.

il Tribunale federale, per le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di
ultima istanza o della Commissione di ricorso del Dipartimento federale
dell'economia, nella misura in cui sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; d.

il Consiglio federale, per le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di
ultima istanza o del Dipartimento federale dell'economia, nella misura in cui
non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3 Il procedimento dinanzi alle autorità cantonali è retto dal diritto procedurale cantonale, sempreché il diritto federale non disponga altrimenti. Al procedimento dinanzi 28

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080 2089; FF 1992 I 321).

29

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080 2089; FF 1992 I 321).

30

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Collocamento e personale a prestito - LF 17

823.11

alle autorità federali sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa31 e della legge federale sull'organizzazione giudiziaria32.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 39

1 È punito con la multa sino a 100000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

procura lavoro o fornisce personale a prestito senza possedere l'autorizzazione richiesta; b.

in qualità di collocatore o prestatore, colloca stranieri o li assume come lavoratori in violazione delle prescrizioni legali in materia di manodopera straniera. Rimane salva una pena suppletiva secondo l'articolo 23 della legge
federale del 26 marzo 193133 sulla dimora e il domicilio degli stranieri.

2 È punito con la multa sino a 40000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

ricorre, in qualità di datore di lavoro, a un collocatore o a un prestatore sapendolo privo dell'autorizzazione necessaria; b.

viola l'obbligo di annunciare e di informare (art. 6, 7, 17, 18 e 29); c.

in qualità di prestatore, non comunica per scritto o non comunica integralmente il tenore essenziale del contratto, oppure conclude accordi illeciti (art.
19 e 22);

d.

in qualità di collocatore, contravviene alle disposizioni concernenti la provvigione di collocamento (art. 9) oppure, in qualità di prestatore, esige dal lavoratore emolumenti o prestazioni finanziarie anticipate (art. 19 cpv. 5); e.

svolge una propaganda fallace in materia d'emigrazione di lavoratori (art.
30);

f.

viola l'obbligo del segreto (art. 7, 18 e 34).

3 Chiunque commette, per negligenza, un'infrazione di cui ai capoversi 1 o 2 lettere
b-f è punito con la multa sino a 20000 franchi. Nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena.

4 Chiunque ottiene un'autorizzazione fornendo indicazioni inesatte o fallaci o dissimulando fatti essenziali è punito con la detenzione o con la multa sino a 40000 franchi.

5 Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge
sul diritto penale amministrativo34.

6 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

31

RS 172.021

32

RS 173.110

33

RS 142.20

34

RS 313.0

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 18

823.11

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 40

Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente legge nella misura in cui l'esecuzione non incomba
alla Confederazione.


Art. 41

Disposizioni esecutive 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive dopo aver sentito i Cantoni e
le organizzazioni interessate.

2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive per il loro settore di competenza.


Art. 42


Modificazioni e abrogazioni 1 La legge del 25 giugno 198235 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 85a

...


Art. 92
cpv. 6
...


Art. 96
cpv. 4
...

2 Sono abrogate:

a.

la legge federale del 22 giugno 195136 sul servizio di collocamento; b.

la legge federale del 22 marzo 188837 sulle operazioni delle agenzie di emigrazione.


Art. 43

Disposizioni transitorie 1 I collocatori che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non sono titolari dell'autorizzazione e i prestatori devono chiederla entro il termine di un anno.

2 L'autorizzazione al collocamento, rilasciata in virtù delle disposizioni previgenti,
vale sino alla sua scadenza, ma almeno un anno.

3 I contratti di collocamento, di fornitura di personale a prestito e di lavoro, conclusi
prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro il termine di sei mesi.

35

RS 837.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

36

[RU 1951 1249] 37

[CS 10 228]

Collocamento e personale a prestito - LF 19

823.11


Art. 44

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199138 Art. 42 capoverso 1: 1° gennaio 199239 38

DCF del l6 gen. 1991 (RU 1991 406).

39

O del 30 ott. 1991 (RS 823.110).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 20

823.11