1 Fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:
- a.
- le sedi del Consiglio federale e la sede del cancelliere della Confederazione nonché gli edifici utilizzati esclusivamente dai membri del Consiglio federale e dal cancelliere della Confederazione;
- b.
- gli edifici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19985 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ad eccezione degli edifici utilizzati esclusivamente dal DDPS e dalle rispettive unità organizzative;
- c.
- gli edifici delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, ad eccezione degli edifici del settore dei politecnici federali.
2 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:
- a.
- gli edifici che ospitano l'Assemblea federale o i suoi organi;
- b.
- gli edifici che ospitano i tribunali della Confederazione;
- c.
- gli edifici che ospitano il Ministero pubblico della Confederazione.
3 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione di edifici che ospitano enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA.
4 La competenza di fedpol sussiste indipendentemente dal fatto che gli edifici siano di proprietà della Confederazione o presi in locazione da quest'ultima e che si trovino in Svizzera o all'estero.
5 Le disposizioni relative agli edifici della Confederazione si applicano per analogia anche agli impianti e ai dispositivi quali gli impianti elettrici, gli impianti di cisterne, i parcheggi e le stazioni metereologiche, sempre che sussista il bisogno di protezione.