Abrogato per 01.01.2018

01.01.2006 - 01.01.2018
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza del 2 dicembre 1996 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 38 della legge federale del 29 settembre 19521
su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza), ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza delle autorità federali nell'ambito della legge sulla cittadinanza.


Art. 2

Obbligo di pagare tasse È tenuto a pagare tasse chiunque chiede una decisione secondo l'articolo 3.


Art. 3

Calcolo delle tasse

1

Sono riscosse le tasse seguenti: Fr.

a. per le decisioni in materia di autorizzazioni federali di naturalizzazione 220

b.2 per le decisioni in materia di reintegrazione e di naturalizzazione agevolata 250

c.3 per altre decisioni 125

2

La tassa prevista nel capoverso 1 lettera a è dimezzata qualora il richiedente presenti l'istanza prima del venticinquesimo anno d'età.

3

Oltre alle tasse previste al capoverso 1 lettera b, possono essere riscosse le tasse seguenti a favore dei Cantoni: Fr.

a. per la stesura del rapporto d'inchiesta del Cantone di domicilio 125

b. per le spese delle autorità dello stato civile 55 4

RU 1996 3250 1

RS 141.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

141.21

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

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Art. 4

Sovrattassa

La tassa può essere aumentata, ma al massimo raddoppiata, se la trattazione della domanda richiede un lavoro superiore alla media.


Art. 5

Riduzione e condono

1

Non si riscuote alcuna tassa per le domande ritirate.

2

Le tasse possono inoltre essere ridotte o condonate: a. per le persone poco abbienti; b. per i figli minorenni di una stessa famiglia naturalizzati separatamente.


Art. 6

Decisione sulla tassa; rimedi giuridici 1

Le tasse sono riscosse di regola subito dopo la decisione.

2

La decisione sulla tassa può essere impugnata entro 30 giorni dinanzi all'unità amministrativa superiore. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.


Art. 7

Scadenza

1

La tassa scade:

a. con la notificazione all'assoggettato; b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione su ricorso è passata in giudicato.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dalla fatturazione.


Art. 8

Riscossione

1

Le tasse possono essere riscosse contro rimborso.

2

All'estero le tasse sono pagabili in moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.


Art. 9

Prescrizione

1

Il credito per tasse si prescrive in cinque anni.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

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3

141.21


Art. 10

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 19915 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è abrogata.


Art. 11

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

5

[RU 1991 2552]

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

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