01.07.2016 - * / In vigore
01.01.2013 - 30.06.2016
01.01.2009 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2003 - 30.06.2005
01.07.2001 - 31.12.2002
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1

Ordinanza
sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
(Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)
del 15 giugno 2001 (Stato 24 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 3 capoverso 3 e 52 della legge federale del 4 ottobre 19852 sul trasporto pubblico, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l'esame
delle persone incaricate di minimizzare i rischi che possono risultare per le persone,
le cose e l'ambiente dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose (addetti alla sicurezza).


Art. 2

Campo di applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su
strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico.

2 Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla navigazione sul
Reno.


Art. 3

Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a.

impresa: ogni persona fisica o giuridica, ogni associazione di persone senza
personalità giuridica e ogni istituzione statale con o senza personalità giuridica propria; b.

merci pericolose: sostanze od oggetti designati come tali nell'ordinanza del
17 aprile 19853 concernente il trasporto di merci pericolose su strada e RU 2001 1712

1

RS 741.01

2

RS 742.40

3

RS 741.621

741.622

Circolazione stradale 2

741.622

nell'ordinanza del 3 dicembre 19964 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Sezione 2: Doveri dell'impresa

Art. 4

Designazione degli addetti alla sicurezza 1 Le imprese devono designare uno o più addetti alla sicurezza per ciascuna attività
connessa alla manipolazione di merci pericolose.

2 Addetti alla sicurezza possono essere il personale o il titolare dell'impresa o persone esterne a quest'ultima.

3 Gli addetti alla sicurezza devono essere designati per scritto.


Art. 5

Esenzione

1 Nell'allegato sono stabilite le quantità massime ammesse per unità di trasporto,
veicolo o battello per le quali, se rispettate, le imprese che trasportano merci pericolose in colli e che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico, non devono designare alcun addetto alla sicurezza.

2 I corpi d'armata e le unità subordinate dell'esercito non devono designare, in situazioni particolari o straordinarie, alcun addetto alla sicurezza.


Art. 6

Impiego degli addetti alla sicurezza 1 Gli addetti alla sicurezza possono essere impiegati solamente nei settori per i quali
sono titolari di un documento comprovante l'istruzione.

2 Se l'impresa designa più addetti alla sicurezza, deve coordinarne gli ambiti di
competenza e precisarne per scritto i compiti e le competenze.


Art. 7

Notificazione alle autorità Le imprese devono comunicare all'autorità esecutiva, spontaneamente ed entro 30
giorni dalla designazione, i nomi degli addetti alla sicurezza e i settori specificati nel
documento comprovante l'istruzione.


Art. 8

Statuto degli addetti alla sicurezza nell'azienda 1 Le imprese devono creare le premesse affinché gli addetti alla sicurezza possano
adempiere i loro compiti.

2 Devono accordare agli addetti alla sicurezza l'autonomia necessaria e assicurarsi
che non derivi loro nessuno svantaggio dall'adempimento dei compiti.

4

RS 742.401.6

Addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 3

741.622

3 Devono garantire agli addetti alla sicurezza il contatto diretto con il personale che
si occupa delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto
o scarico di merci pericolose e l'accesso diretto ai posti di lavoro.


Art. 9

Comunicazione interna all'azienda Le imprese devono curarsi di comunicare al personale dell'azienda i nomi degli addetti alla sicurezza, come pure i loro compiti e le loro funzioni.


Art. 10

Controlli

1 Le imprese sono tenute a fornire all'autorità esecutiva tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza e ai controlli; sono tenute a consentirle
il libero accesso all'azienda per le necessarie indagini.

2 Esse devono conservare per almeno cinque anni i rapporti degli addetti alla sicurezza e presentarli all'autorità esecutiva su sua richiesta.

Sezione 3: Compiti degli addetti alla sicurezza

Art. 11

Compiti generali

1 Gli addetti alla sicurezza sono tenuti a: a.

vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose; b.

consigliare l'impresa nelle attività connesse al trasporto di merci pericolose; c.

allestire, a destinazione della direzione dell'impresa, rapporti annuali sulle
attività dell'impresa inerenti al trasporto di merci pericolose.

2 Sono in particolare tenuti a verificare: a.

le procedure con le quali si intende assicurare il rispetto delle prescrizioni
per l'identificazione delle merci pericolose trasportate; b.

la prassi con la quale l'impresa, al momento dell'acquisto dei mezzi di trasporto, tiene conto delle esigenze particolari relative alle merci pericolose
trasportate;

c.

le procedure con le quali si controlla il materiale utilizzato per il trasporto di
merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico; d.

se i lavoratori dell'impresa interessati sono istruiti a sufficienza e se ciò è
indicato nella documentazione relativa al personale; e.

se sono previste misure urgenti appropriate nel caso di eventuali incidenti o
eventi particolari che possono pregiudicare la sicurezza nelle operazioni di
imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci
pericolose;

f.

se vengono eseguite indagini e, sempreché sia necessario, se vengono allestiti rapporti su incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi constatati du

Circolazione stradale 4

741.622

rante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose; g.

se sono introdotte misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti,
eventi particolari o infrazioni gravi; h.

se vengono osservate le prescrizioni giuridiche e i requisiti particolari posti
al trasporto di merci pericolose nella scelta e nell'impiego di subappaltatori
o di altre terze persone; i.

se il personale incaricato delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose dispone di direttive e
istruzioni dettagliate; j.

se sono introdotte misure intese a informare sui pericoli legati alle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di
merci pericolose;

k.

se sono introdotte misure intese a verificare la presenza dei documenti e dei
dispositivi di sicurezza nel mezzo di trasporto nonché la loro conformità alle
prescrizioni;

l.

se sono introdotte procedure per verificare il rispetto delle prescrizioni per le
operazioni di carico e scarico.


Art. 12

Rapporto di incidente 1 Gli addetti alla sicurezza garantiscono l'allestimento entro un termine utile di un
rapporto di incidente a destinazione della direzione dell'impresa, se durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci
pericolose:

a.

sono liberate quantità superiori a quelle per le quali non occorre designare
addetti alla sicurezza; o b.

sono uccise o ferite gravemente persone; è considerato ferimento grave il caso di una persona il cui trattamento necessita di una degenza ospedaliera di
oltre 24 ore.

2 Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell'incidente e
le misure che sono state adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi.

3 Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive.

Sezione 4: Formazione ed esame degli addetti alla sicurezza

Art. 13

Principio

Gli addetti alla sicurezza devono possedere una formazione e aver superato i relativi
esami.

Addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 5

741.622


Art. 14

Estensione della formazione 1 La formazione deve fornire nozioni sufficienti sui pericoli legati al trasporto di
merci pericolose e sulle attività connesse, sulle prescrizioni vigenti a tale proposito e
sui compiti di cui agli articoli 11 e 12.

2 Essa può limitarsi a uno o due mezzi di trasporto e a uno o più dei seguenti settori,
composti delle classi definite nell'Accordo europeo del 30 settembre 19575 relativo
al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
(RID)6, come segue:

a.

classe 1;

b.

classe 2;

c.

classe 7;

d.

classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9; e.

classe 3 numeri ONU 1202, 1203, 1223 (prodotti di oli minerali).


Art. 15

Svolgimento della formazione 1 La formazione deve svolgersi in Svizzera.

2 All'inizio di ogni anno, gli organizzatori della formazione comunicano le date
della stessa alle autorità d'esecuzione.

3 Il numero dei partecipanti a un corso di formazione si limita a 25.


Art. 16

Durata della formazione 1 La formazione per la parte generale, nella quale sono fornite le nozioni necessarie
per tutti gli addetti alla sicurezza, e per la parte speciale per un mezzo di trasporto
comprende 24 unità didattiche.

2 Per ogni ulteriore mezzo di trasporto essa comprende 4 unità didattiche.

3 Un'unità didattica dura almeno 45 minuti.


Art. 17

Attestato di formazione 1 L'organizzatore della formazione rilascia un attestato di formazione se il partecipante ha seguito le unità didattiche prescritte per ottenerlo.

2 L'attestato di formazione è valido un anno a partire dalla conclusione della formazione.

3 L'attestato di formazione contiene le seguenti indicazioni: a.

organizzatore della formazione; b.

cognome, nome e indirizzo del partecipante; 5

RS 0.741.621 6

Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo
stampato è ottenibile presso l'EDMZ, 3003 Berna.

Circolazione stradale 6

741.622

c.

documento esibito (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre); d.

settore di validità di cui all'articolo 14 capoverso 2; e.

date della formazione; f.

cognome e firma del responsabile della formazione.


Art. 18

Presupposti per l'esame 1 Chi dispone di un attestato di formazione valido può sostenere un esame.

2 Un permesso secondo gli articoli 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 20007
sugli esplosivi vale quale attestato di formazione per la classe 1 (art. 14 cpv. 2).

3 Un certificato della categoria professionale 11.2 della tabella 3 B di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 15 settembre 19988 concernente le formazioni e le attività
permesse in materia di radioprotezione vale quale attestato di formazione per la classe 7 (art. 14 cpv. 2).

4 Per sostenere l'esame volto a prolungare il documento comprovante l'istruzione
non è necessario un attestato di formazione.


Art. 19

Esame

1 L'esame può riguardare soltanto i campi menzionati nella formazione.

2 Al momento dell'esame i candidati devono provare di possedere le conoscenze
necessarie in merito alle misure generali concernenti la prevenzione dei rischi e alle
misure di sicurezza, nonché alle disposizioni concernenti i mezzi di trasporto contenute in atti normativi nazionali e internazionali.

3 Le materie d'esame sono definite conformemente al numero 1.8.3.11 ADR9 e al
numero 1.8.3.11 RID10.

4 All'inizio di ogni anno, gli organi preposti agli esami comunicano alle autorità
d'esecuzione le date degli stessi.


Art. 20

Organi preposti agli esami 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni riconosce gli organi autorizzati a eseguire gli esami.

2 Un organo preposto agli esami deve: a.

avere la propria sede in Svizzera; b.

essere indipendente dalle imprese che impiegano addetti alla sicurezza; c.

garantire l'obiettività degli esami; 7

RS 941.411

8

RS 814.501.261 9

RS 0.741.621 10

Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo
stampato è ottenibile presso l'UCFSM, 3003 Berna.

Addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 7

741.622

d.

garantire le conoscenze tecniche necessarie; e.

provare, mediante un programma, che è in grado di eseguire gli esami conformemente al regolamento; f.

poter eseguire l'esame in italiano, francese e tedesco.


Art. 21

Documento comprovante l'istruzione 1 Gli organi preposti agli esami rilasciano ai candidati che hanno superato l'esame
un documento comprovante l'istruzione.

2 Il documento comprovante l'istruzione è valido cinque anni.

3 Esso è prolungato di volta in volta di cinque anni se, durante l'anno che precede la
sua scadenza, il titolare supera nuovamente l'esame.

4 Contenuto e forma del documento comprovante l'istruzione devono corrispondere
al modello di cui al numero 1.8.3.11 ADR11 oppure al numero 1.8.3.11 RID12; nel
documento comprovante l'istruzione dev'essere inoltre indicato il settore di validità
secondo l'articolo 14 capoverso 2.

5 Gli organi preposti agli esami tengono un elenco dei documenti comprovanti
l'istruzione rilasciati e prolungati. Tale elenco può essere consultato da chiunque.


Art. 22

Documenti esteri comprovanti l'istruzione Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l'istruzione rilasciati in applicazione della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 199613,
relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la
sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, del numero 1.8.3 ADR14 o del numero 1.8.3 RID15.

Sezione 5: Disposizioni penali per il settore delle strade

Art. 23

Dirigenti di imprese

È punito con l'arresto o con la multa chi, in qualità di dirigente di impresa: a.

non designa alcun addetto alla sicurezza; b.

non comunica nei termini previsti il nome degli addetti alla sicurezza designati; 11

RS 0.741.621 12

Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo
stampato è ottenibile presso l'UCFSM, 3003 Berna.

13

GU L 145 del 19 giugno 1996, p. 10.

14

RS 0.741.621 15

Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo
stampato è ottenibile presso l'UCFSM, 3003 Berna.

Circolazione stradale 8

741.622

c.

non si adopera affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro
compiti;

d.

ostacola l'autorità esecutiva nella sua attività di controllo, le nega l'accesso
all'azienda o rifiuta di rilasciare le informazioni necessarie, oppure le fornisce informazioni non veritiere; e.

non osserva l'obbligo di conservare i rapporti scritti; f.

induce addetti alla sicurezza a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza o non lo impedisce per quanto possibile.


Art. 24

Addetti alla sicurezza È punito con l'arresto o con la multa chi, in qualità di addetto alla sicurezza, non
adempie i compiti di cui agli articoli 11 e 12.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 25

Esecuzione

1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza nel settore delle strade. Adottano le misure necessarie e designano le autorità competenti.

2 L'Ufficio federale dei trasporti esegue la presente ordinanza nel settore del trasporto pubblico.

3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport esegue la presente ordinanza nel settore dei trasporti militari.

4 Nelle aziende dove l'esecuzione spetta in parte alle autorità federali e in parte ai
Cantoni, queste autorità esecutive coordinano le loro attività.

5 Le autorità esecutive effettuano i controlli nelle aziende e possono chiedere di consultare la documentazione che riguarda i compiti degli addetti alla sicurezza.

6 Esse possono controllare i programmi di formazione e gli esami in ogni momento e
senza preavviso.


Art. 26

Disposizioni transitorie 1 Gli addetti alla sicurezza devono essere designati entro il 31 dicembre 2002.

2 La prova di un esame, equivalente a quello di cui all'articolo 19, superato nei tre
anni precedenti l'entrata in vigore della presente ordinanza, vale quale documento
comprovante l'istruzione per cinque anni dopo il superamento dell'esame.

Addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 9

741.622


Art. 27

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

Circolazione stradale 10

741.622

Allegato

(art. 5 cpv. 1)

Quantità massime ammesse per unità di trasporto,
veicolo o battello
Categoria
di trasporto

Sostanze od oggetti delle singole classi del RID16 e dell'ADR17 Quantità totale
massima ammessa per unità
di trasporto,
veicolo o
battello

0

Classe 1:

1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e n. ONU 0190 Classe 3:

n. ONU 3343

Classe 4.2: sostanze assegnate al gruppo d'imballaggio I
Classe 4.3: n. ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134,
3148 e 3207

Classe 6.1: n. ONU 1051, 1613, 1614 e 3294
Classe 6.2: sostanze dei gruppi di rischio 3 e 4 dei n. ONU 2814 e 2900

Classe 7:

n. ONU 2912-2919, 2977, 2978, 3321-3333 Classe 9:

n. ONU 2315, 3151 e 3152 nonché apparecchi
che contengono simili sostanze o miscele nonché gli imballaggi vuoti non ripuliti che contenevano sostanze
di questa categoria di trasporto 0

1

Sostanze e oggetti assegnati al gruppo d'imballaggio I e che non
rientrano nella categoria di trasporto 0 nonché sostanze e oggetti
delle seguenti classi:
Classe 1:

1.1B-1.1J*, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J
e 1.5D*

Classe 2:

gruppi T, TC*, TO, TF, TOC e TFC Classe 4.1: n. ONU 3221-3224 e 3231-3240
Classe 5.2: n. ONU 3101-3104 e 3111-3120 20

2

Sostanze e oggetti assegnati al gruppo d'imballaggio II e che non
rientrano nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 nonché sostanze e oggetti delle seguenti classi:
Classe 1:

1.4 B-1.4G e 1.6N

Classe 2:

gruppo F

Classe 4.1: n. ONU 3225-3230
Classe 5.2: n. ONU 3105-3110
Classe 6.1: sostanze e oggetti assegnati al gruppo d'imballaggio III

Classe 6.2: sostanze del gruppo di rischio 2 del n. ONU 2814 e 2900

Classe 9:

n. ONU 3245

333

16

Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS.
Lo stampato è ottenibile presso l'EDMZ, 3003 Berna.

17

RS 0.741.621

Addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 11

741.622

Categoria
di trasporto

Sostanze od oggetti delle singole classi del RID e dell'ADR Quantità totale
massima ammessa per unità
di trasporto,
veicolo o
battello

3

Sostanze e oggetti assegnati al gruppo d'imballaggio III e che non
rientrano nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 nonché sostanze e oggetti delle seguenti classi:
Classe 2:

gruppi A e O

Classe 8:

n. ONU 2794, 2795, 2800 e 3028 Classe 9:

n. ONU 2990 e 3072

1000

4

Classe 1:

1.4S

Classe 4.1: n. ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623
Classe 4.2: n. ONU 1361 e 1362 del gruppo d'imballaggio III
Classe 7:

n. ONU 2908-2911

Classe 9:

n. ONU 3268

nonché gli imballaggi vuoti non ripuliti che contenevano sostanze
pericolose, eccettuate quelle che rientrano nella categoria
di trasporto 0

1000

*

Per i numeri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità
totale massima ammessa per unità di trasporto, veicolo o battello è di 50 chilogrammi.

Il numero indicato nella colonna «Quantità totale massima ammessa per unità di trasporto, veicolo o battello» significa: per gli oggetti: la massa lorda in chilogrammi (per gli oggetti della classe 1:
la massa netta delle sostanze esplosive in chilogrammi); per le sostanze solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti surgelati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in chilogrammi;

per le sostanze liquide e i gas compressi: la capienza utile (capacità nominale) del recipiente in litri.

La «capienza utile (capacità nominale) del recipiente» designa il volume
nominale in litri della sostanza pericolosa contenuta nel recipiente. Nel caso
delle bottiglie per gas compressi, la capienza utile (capacità nominale) deve
corrispondere alla capienza utile per l'acqua nella bottiglia.

per la classe 7: il numero di colli.

Se merci pericolose appartenenti a differenti categorie di trasporto stabilite nella tabella sono trasportate, caricate o scaricate, la somma delle seguenti quantità non deve superare 1000: della quantità delle sostanze e degli oggetti della categoria di trasporto 1,
moltiplicata per 50,

della quantità delle sostanze e degli oggetti della categoria di trasporto 2,
moltiplicata per 3, e

della quantità delle sostanze e degli oggetti della categoria di trasporto 3.

Circolazione stradale 12

741.622