01.09.2023 - * / In vigore
01.10.2021 - 31.08.2023
01.07.2021 - 30.09.2021
01.07.2018 - 30.06.2021
17.04.2018 - 30.06.2018
01.01.2014 - 16.04.2018
01.01.2008 - 31.12.2013
01.07.2006 - 31.12.2007
01.04.2006 - 30.06.2006
15.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2001 - 14.01.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sul collocamento e il personale a prestito
(Ordinanza sul collocamento; OC)
del 16 gennaio 1991 (Stato 19 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19891
sul collocamento e il personale a prestito (LC), ordina:

Capitolo 1: Collocamento privato Sezione 1: Delimitazione delle attività sottoposte ad autorizzazione

Art. 1

Attività di collocamento
(art. 2 cpv. 1 LC)

È considerato collocatore chiunque: a.

abbia contatti con persone in cerca d'impiego e datori di lavoro e metta in
comunicazione le due parti dopo aver effettuato una selezione; b.

abbia contatti con persone in cerca d'impiego e datori di lavoro e metta in
comunicazione le due parti fornendo all'una liste di indirizzi dell'altra; c.

abbia contatti unicamente con persone in cerca d'impiego e trasmetta loro,
dopo aver effettuato una selezione, indirizzi di datori di lavoro che si è procurato senza avere contatti con questi ultimi; d.2 editi pubblicazioni specializzate che non sono collegate a una parte principale giornalistica e nelle quali si esercita il commercio di indirizzi di persone
in cerca d'impiego o di datori di lavoro; e.3

recluti persone in cerca d'impiego e le metta in contatto con un collocatore,
oppure metta le persone in cerca d'impiego che gli vengono indirizzate in
contatto con datori di lavoro.

RU 1991 408

1

RS 823.11

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

3

Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

823.111

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.111

a4 Canali di collocamento
(art. 2 cpv. 1 LC)

1 I collocamenti possono essere effettuati e le pubblicazioni specializzate essere divulgate per il tramite dei seguenti canali: a.

stampa scritta;

b.

telefono;

c.

televisione;

d.

radio;

e.

teletext;

f.

Internet;

g.

altri mezzi di comunicazione adeguati.

2 L'autorizzazione non è accordata ai collocatori che divulgano pubblicazioni che
non permettono alle persone in cerca d'impiego di consultarne in anticipo il contenuto e di accedere direttamente alle offerte d'impiego di loro interesse.


Art. 2

Regolarità
(art. 2 cpv. 1 LC)

L'attività di collocamento è considerata regolare se il collocatore: a.

offre di esercitare tale funzione nella maggior parte dei casi oppure b.

l'esercita dieci volte o più nello spazio di dodici mesi.


Art. 3

Rimunerazione
(art. 2 cpv. 1 LC)

Il collocamento avviene contro rimunerazione se il collocatore ricava denaro o prestazioni pecuniarie dall'attività di collocamento.


Art. 4

Collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe
(art. 2 cpv. 2 LC)

È considerato collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe il procurare occasioni per esibizioni pubbliche per le quali la persona
è vincolata da un contratto di lavoro o da altre forme di contratto.


Art. 5

Collocamento all'estero
(art. 2 cpv. 3 e 4 LC) È considerata collocamento all'estero anche l'attività di un collocatore che, dalla
Svizzera:

4

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Collocamento e personale a prestito - O 3

823.111

a.

colloca in un Paese terzo persone in cerca d'impiego domiciliate all'estero, a
condizione che almeno una parte dell'attività di collocamento si svolga in
Svizzera o che le relazioni contrattuali tra il collocatore e le persone in cerca
d'impiego o i datori di lavoro siano disciplinate dal diritto svizzero oppure b.

collabora con collocatori stranieri, pur avendo contatti unicamente con le
persone in cerca d'impiego o con i datori di lavoro.


Art. 6

Attività di collocamento non sottoposte ad autorizzazione
(art. 2 LC)

Non sono sottoposte ad autorizzazione le attività di collocamento: a.

degli istituti scolastici che si limitano esclusivamente a collocare i propri allievi che hanno concluso la formazione con un diploma riconosciuto dallo
Stato o da un'associazione professionale rappresentativa; b.

dei datori di lavoro che collocano i propri impiegati.


Art. 7

Succursali
(art. 2 cpv. 5 LC)

Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a
esercitare un'attività di collocamento non appena la sede principale ne abbia comunicato l'apertura all'autorità competente.

Sezione 2: Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8

Condizioni cui deve adempiere l'impresa
(art. 3 cpv. 1 lett. c LC) 1

Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari:

a.

che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei
datori di lavoro; oppure b.

che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal
collocatore.

2

Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: a.

le imprese d'intrattenimento e di svago; b.

le agenzie matrimoniali; c.

gli istituti di credito; d.5 le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano.

5

Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.111


Art. 9


6

Condizioni alle quali devono adempiere le persone responsabili
(art. 3 cpv. 2 lett. b LC) Le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e
con una pluriennale esperienza professionale sono considerate in possesso delle
competenze professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento se dispongono segnatamente di: a.

una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o b.

un'esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della
fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale,
organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del
personale.


Art. 10

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per attività
di collocamento in relazione con l'estero
(art. 3 cpv. 3 LC)

Le imprese che esercitano un'attività di collocamento in relazione con l'estero devono disporre di personale che, per i Paesi interessati, conosca segnatamente: a.

le disposizioni in materia di emigrazione e di inizio di un'attività lucrativa; b.

la legislazione in materia di collocamento.


Art. 11

Domanda d'autorizzazione
(art. 3 cpv. 5 LC)

1

La domanda d'autorizzazione deve essere presentata per scritto all'autorità designata dal Cantone.

2

IL Segretariato di Stato d'economia (Seco)7 mette a disposizione dei Cantoni i formulari per la domanda d'autorizzazione.

3

La competente autorità cantonale trasmette al Seco, con il proprio parere, le domande d'autorizzazione per esercitare un'attività di collocamento in relazione con
l'estero.


Art. 12

Obbligo di annunciare le succursali
(art. 2 cpv. 5 LC)

1

Spetta alla sede principale annunciare l'apertura di una succursale con sede nello stesso Cantone.

2

La sede principale fornisce unicamente i dati e i documenti che differiscono da quelli presentati nella propria domanda d'autorizzazione.

3

L'articolo 11 è applicabile per analogia.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

7

Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 13 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal
1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Collocamento e personale a prestito - O 5

823.111

Sezione 3: Rilascio, revoca e soppressione dell'autorizzazione

Art. 13

Autorizzazione
(art. 4 LC)

1

L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa.

2

Nell'autorizzazione sono indicati: a.

il nome e l'indirizzo dell'impresa; b.

i nomi dei responsabili del collocamento; c.

l'indirizzo dei locali commerciali che non sono situati nella sede dell'impresa; d.

il campo d'applicazione geografico e materiale dell'autorizzazione.


Art. 14

Cambiamenti nell'impresa
(art. 6 LC)

Il collocatore deve comunicare immediatamente alla competente autorità cantonale
qualsiasi cambiamento dei dati contenuti nella domanda d'autorizzazione o nell'annuncio riguardante la propria succursale.


Art. 15

Revoca dell'autorizzazione
(art. 5 LC)

1

Se il collocatore si trova in una delle situazioni d'infrazione previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a o b LC, l'autorità competente può: a.

revocare l'autorizzazione senza assegnargli un termine per porsi in consonanza alla legge; b.

disporre nella decisione di revoca che l'impresa potrà inoltrare una nuova
domanda d'autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d'attesa di
due anni al massimo.

2

La competente autorità cantonale comunica al Seco tutte le sanzioni prese in applicazione dell'articolo 5 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle persone che
hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente l'attività di
collocatore.


Art. 16

Soppressione dell'autorizzazione 1

La competente autorità sopprime l'autorizzazione se l'impresa: a.

presenta una domanda in tal senso; b.

ha sospeso l'attività di collocamento.

2

Si può presumere che l'attività di collocamento sia stata sospesa se l'impresa non ha più effettuato collocamenti durante un intero anno civile.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

823.111

Sezione 4: Diritti e obblighi del collocatore

Art. 17

Contabilità

Il collocatore tiene la contabilità delle tasse d'iscrizione e delle commissioni di collocamento incassate per ogni persona in cerca d'impiego.


Art. 18

Osservazione del mercato del lavoro
(art. 7 cpv. 2 LC)

1

Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione comunica alla competente autorità cantonale, all'inizio di ogni anno, il numero di persone collocate durante l'anno civile trascorso, suddivise secondo il sesso e l'origine (svizzera o estera).

2

Il Seco assicura una procedura di notificazione uniforme.

3

Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire al Seco, nell'ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori particolari personali delle persone in cerca d'impiego o loro caratteristiche che interessano il mercato del lavoro.


Art. 19

Protezione dei dati
(art. 7 cpv. 3 LC)

1

Il collocatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d'impiego e ai posti vacanti solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere segnatamente il loro consenso per: a.

trasmettere questi dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridicamente indipendenti dalla propria impresa; b.

chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d'impiego; c.

trasmettere questi dati oltre le frontiere del Paese.

2

Il collocatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell'ambito della sua attività di collocamento, dati sulle persone in cerca d'impiego e
sui posti vacanti:

a.

a impiegati della propria succursale; b.

a un cliente per concludere un contratto; c.

ad una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di
identificare la persona in cerca d'impiego o il datore di lavoro.

3

Il collocatore è autorizzato ad elaborare i dati, una volta concluso il collocamento o dopo la revoca del mandato di collocamento, solo con il consenso dell'interessato.
Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di
singoli dati.

4

Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.

Collocamento e personale a prestito - O 7

823.111


Art. 20

Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca
d'impiego
(art. 9 cpv. 1 LC)

1

La provvigione di collocamento è calcolata in percentuale del salario annuo lordo convenuto con il lavoratore collocato.

2

La provvigione di collocamento per la fornitura di un rapporto di lavoro di durata determinata che non superi i dodici mesi è calcolata in percentuale del salario lordo
complessivo convenuto.

3

L'indennità richiesta per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale non può essere fissata sotto forma di somma forfettaria o in percentuale del salario.


Art. 21

Indennizzo in caso d'insuccesso del collocamento all'estero
(art. 9 cpv. 3 LC)

1

La persona in cerca d'impiego la quale, concluso il contratto di lavoro, non ottiene il permesso di esercitare un'attività lucrativa nel Paese in cui è stata collocata non
deve versare la provvigione al collocatore; gli deve invece: a.

la metà delle spese e degli oneri effettivi del collocatore nonché b.

l'intera indennità fissata per le prestazioni di servizio oggetto di un accordo
speciale.

2

In casi particolari la persona in cerca d'impiego può impegnarsi, con un accordo scritto, a pagare più della metà delle spese e degli oneri effettivi del collocatore.
L'importo fatturato alla persona in cerca d'impiego non può tuttavia superare quello
della provvigione di collocamento autorizzata.

Sezione 5:
Prescrizioni riguardanti il collocamento di persone
per rappresentazioni artistiche e manifestazioni analoghe


Art. 22

Contratto di collocamento
(art. 8 cpv. 1 LC)

Il collocatore deve redigere il contratto in modo da permettere alla persona collocata
di desumere chiaramente: a.

il salario lordo che il datore di lavoro le verserà per la prestazione artistica o
per un'analoga manifestazione; b.

l'onorario netto sul quale potrà contare; e c.

l'importo della provvigione di collocamento riscossa dal collocatore.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 8

823.111


Art. 23

Provvigione di collocamento
(art. 9 cpv. 1 LC)

La provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni
artistiche e manifestazioni analoghe è calcolata in percentuale dell'onorario lordo
effettivamente dovuto.

Sezione 6:
Contributi finanziari in favore di servizi di collocamento privati


Art. 24

Istituzioni aventi diritto a contributi finanziari
(art. 11 LC)

Le seguenti istituzioni hanno diritto a contributi finanziari: a.8

il Servizio svizzero di collocamento per le musiciste e i musicisti (SFM); b.

il «Cercle commercial suisse» di Parigi (SKS); c.

la Commissione svizzera per lo scambio di praticanti.


Art. 25

Spese d'esercizio computabili
(art. 11 cpv. 2 LC)

1

Le spese d'esercizio computabili sono costituite dalle spese per il personale e dalle spese materiali.

2

Allorché il disavanzo d'esercizio supera il 30 per cento delle spese d'esercizio, il disavanzo complessivo può essere eccezionalmente coperto se nessun altra soluzione
è possibile e se l'esistenza stessa dell'istituzione è seriamente minacciata. Si dovrà
tenere in considerazione la forza economica dell'organo che assume la responsabilità finanziaria dell'istituzione avente diritto a contributi.

Capitolo 2: Personale a prestito Sezione 1: Principi

Art. 26

Attività di fornitura di personale a prestito
(art. 12 cpv. 1 LC)

È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

Collocamento e personale a prestito - O 9

823.111


Art. 27

Oggetto
(art. 12 LC)

1

La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici.

2

È considerato lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso
un'impresa acquisitrice.

3

È considerato lavoro a prestito se: a.

lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese acquisitrici, e b.

la durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi
presso imprese acquisitrici.

4

È considerata cessione occasionale di lavoratori se: a.

lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore
di lavoro;

b.

i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa
acquisitrice, e

c.

la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso
imprese acquisitrici.

Sezione 2: Delimitazione delle attività sottoposte ad autorizzazione

Art. 28

Forme di fornitura di personale a prestito sottoposte ad
autorizzazione
(art. 12 cpv. 1 LC)

La fornitura di personale a prestito è sottoposta ad autorizzazione solo per quanto
riguarda il lavoro temporaneo e il lavoro a prestito.


Art. 29

Definizioni
(art. 12 cpv. 1 LC)

1

Fornisce professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a imprese acquisitrici in modo regolare e con l'intenzione di conseguire un profitto,
oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di personale a prestito una
cifra d'affari annua di almeno 100 000 franchi.9 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 10

823.111

2

Fornisce regolarmente personale a prestito chi conclude con le imprese acquisitrici, nello spazio di dodici mesi, più di dieci contratti di prestito riguardanti l'impiego
ininterrotto di un unico lavoratore o di un gruppo di lavoratori.


Art. 30


10

Fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera
(art. 12 cpv. 2 LC)

La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera è permessa eccezionalmente se in Svizzera nessun prestatore indigeno è in grado di offrire manodopera
adeguata.


Art. 31

Succursali
(art. 12 cpv. 3 LC)

Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a
fornire personale a prestito non appena: a.

la sede principale ha annunciato l'apertura della succursale alla competente
autorità;

b.

la cauzione richiesta per la succursale è stata depositata presso l'organo
competente designato dal Cantone.

Sezione 3: Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 32

Condizioni cui deve adempiere l'impresa
(art. 13 cpv. 1 lett. c LC) Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito
potrebbe essere legata ad altri affari: a.

che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei
datori di lavoro; oppure b.

che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal
prestatore.


Art. 33


11

Condizioni alle quali devono rispondere le persone responsabili
(art. 13 cpv. 1 lett. c LC) Le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e
con un'esperienza professionale pluriennale sono considerate in possesso delle
competenze professionali necessarie per dirigere un'impresa per la fornitura di personale a prestito, se dispongono segnatamente di: a.

una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o 10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

Collocamento e personale a prestito - O 11

823.111

b.

un'esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della
fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale,
organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del
personale.


Art. 34

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per fornire personale
a prestito all'estero
(art. 13 cpv. 3 LC)

Le imprese che forniscono personale a prestito all'estero devono disporre di personale che conosca, per i Paesi interessati, segnatamente: a.

le disposizioni che disciplinano l'immigrazione e l'inizio di un'attività lucrativa; b.

la legislazione in materia di fornitura di personale a prestito.


Art. 35

Cauzione
(art. 14 cpv. 1 LC)

1

Il prestatore deve fornire una cauzione se la sua attività è sottoposta ad autorizzazione.

2

L'autorizzazione di fornire personale a prestito è accordata solo dopo aver depositato la cauzione richiesta.


Art. 36

Luogo di deposito della cauzione
(art. 14 cpv. 1 LC)

1

Il Cantone designa l'organo presso il quale deve essere depositata la cauzione.

2

Il prestatore deposita la cauzione nel Cantone in cui ha la propria sede.

3

La sede principale, depositando la cauzione massima, può esonerare le proprie succursali dall'obbligo di depositare una cauzione nel Cantone in cui hanno sede.

4

Le cauzioni per la fornitura di personale a prestito all'estero sono depositate presso lo stesso organo di quelle per la fornitura di personale a prestito sul territorio nazionale.


Art. 37

Forma della cauzione
(art. 14 cpv. 2 LC)

La cauzione può essere depositata sotto forma: a.

di fideiussione o di dichiarazione di garanzia di una banca o di un istituto
d'assicurazioni;

b.

di assicurazione cauzionale, a condizione che la fornitura delle prestazioni
assicurative non dipenda dal versamento dei premi; c.

di obbligazioni di cassa, i cui redditi spettano al depositario.

d.

di deposito in contanti.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 12

823.111


Art. 38

Liberazione della cauzione
(art. 14 cpv. 2 LC)

La cauzione è liberata al più presto un anno dopo la revoca o la soppressione
dell'autorizzazione. Se a questo momento lavoratori forniti a prestito hanno ancora
crediti salariali da far valere nei confronti del prestatore, una parte equivalente della
cauzione è bloccata fino al momento in cui questi crediti sono liquidati o estinti.


Art. 39

Impiego della cauzione
(art. 14 cpv. 2 LC)

1

In caso di fallimento del prestatore la cauzione è riservata al rimborso dei crediti salariali dei lavoratori forniti a prestito.

2

L'assicurazione contro la disoccupazione può far valere i suoi diritti di regresso sulla cauzione solo dopo il rimborso di tutti i crediti salariali dei lavoratori forniti a
prestito che non sono coperti dall'indennità per insolvenza dell'assicurazione contro
la disoccupazione.

3 L'ufficio dei fallimenti è competente per determinare l'impiego delle cauzioni ai
sensi dell'articolo 37 lettere b-d fornite dal prestatore stesso.12 4 L'ufficio cantonale del lavoro è competente per determinare l'impiego delle cauzioni ai sensi dell'articolo 37 lettera a, come pure delle cauzioni ai sensi dell'articolo
37 lettere b-d fornite da terzi per il prestatore.13

Art. 40

Domanda d'autorizzazione
(art. 13 cpv. 4 LC)

1

La domanda d'autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto all'autorità designata dal Cantone.

2

Il Seco mette a disposizione dei Cantoni i formulari per le domande d'autorizzazione.

3

La competente autorità cantonale trasmette al Seco, con il proprio parere, le domande d'autorizzazione per esercitare un'attività di fornitura di personale a prestito
all'estero.


Art. 41

Obbligo di annunciare le succursali
(art. 12 cpv. 3 LC)

1

Spetta alla sede principale annunciare l'apertura di una succursale con sede nello stesso Cantone.

2

La sede principale fornisce unicamente i dati e i documenti che differiscono da quelli presentati nella propria domanda d'autorizzazione.

3

L'articolo 40 è applicabile per analogia.

12

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

13

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Collocamento e personale a prestito - O 13

823.111

Sezione 4: Rilascio, revoca e soppressione dell'autorizzazione

Art. 42

Autorizzazione
(art. 15 LC)

1

L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa.

2

Nell'autorizzazione sono indicati: a.

il nome e l'indirizzo dell'impresa; b.

i nomi dei responsabili della fornitura di personale a prestito; c.

l'indirizzo dei locali commerciali che non sono situati nella sede dell'impresa; d.

il campo d'applicazione geografico e materiale dell'autorizzazione.


Art. 43

Cambiamenti nell'impresa
(art. 17 LC)

Il prestatore deve comunicare immediatamente alla competente autorità cantonale
qualsiasi cambiamento dei dati contenuti nella domanda d'autorizzazione o nell'annuncio riguardante la propria succursale.


Art. 44

Revoca dell'autorizzazione
(art. 16 LC)

1

Se il prestatore si trova in una delle situazioni d'infrazione previste nell'articolo 16 capoverso 1 lettere a o b LC, l'autorità competente può: a.

revocare l'autorizzazione senza assegnargli un termine per porsi in consonanza alla legge; b.

disporre nella decisione di revoca che l'impresa potrà inoltrare una nuova
domanda d'autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d'attesa di
due anni al massimo.

2

La competente autorità cantonale comunica al Seco tutte le sanzioni prese in applicazione dell'articolo 16 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle persone
che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente la fornitura
di personale a prestito.


Art. 45

Soppressione dell'autorizzazione 1

La competente autorità sopprime l'autorizzazione se l'impresa: a.

presenta una domanda in tal senso; b.

ha sospeso l'attività di fornitura di personale a prestito.

2

Si può presumere che l'attività sia stata sospesa se l'impresa non ha più fornito personale a prestito durante un intero anno civile.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 14

823.111

Sezione 5: Diritti e obblighi del prestatore

Art. 46

Osservazione del mercato del lavoro
(art. 18 cpv. 2 LC)

1

Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito.

2

Alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale: a.

la somma delle ore di prestazioni fornite; b.

il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito.

3

Il Seco assicura una procedura di notificazione uniforme.

4

Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire al Seco, nell'ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori particolari personali delle persone in cerca d'impiego o loro caratteristiche che interessano il mercato del lavoro.


Art. 47

Protezione dei dati
(art. 18 cpv. 3 LC)

1

Il prestatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d'impiego e ai lavoratori solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere
segnatamente il loro consenso per: a.

trasmettere questi dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridicamente indipendenti dalla propria impresa; b.

chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d'impiego e ai lavoratori; c.

trasmettere questi dati oltre le frontiere del Paese.

2

Il prestatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell'ambito della sua attività di fornitura di personale a prestito, dati sulle persone in cerca
d'impiego e sui lavoratori: a.

a impiegati della propria succursale; b.

alle imprese acquisitrici interessate, purché possano far valere un interesse
particolare;

c.

a una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di
identificare la persona in cerca d'impiego o il lavoratore.

3

Il prestatore è autorizzato ad elaborare i dati, al termine dei rapporti di lavoro, solo con il consenso dell'interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme
relative alla conservazione di singoli dati.

4

Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.

Collocamento e personale a prestito - O 15

823.111


Art. 48

Forma e contenuto del contratto di lavoro
(art. 19 cpv. 1 LC)

1

Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell'entrata in funzione, salvo se l'urgenza della situazione non permette più di concludere un contratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per scritto nel più breve
tempo possibile.

2

In caso d'urgenza le parti possono rinunciare definitivamente a concludere un contratto scritto se la durata della prestazione non supera sei ore.

a14 Disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro
(art. 20 LC)

1 Le disposizioni concernenti il salario disciplinano: a.

il salario minimo senza eventuali spese; in assenza di un salario minimo prescritto, è determinante il salario medio dell'impresa; b.

il supplemento per le ore straordinarie, il lavoro a turni, a cottimo, il lavoro
notturno, domenicale e festivo; c.

l'indennità di vacanza pro rata temporis; d.

la tredicesima pro rata temporis; e.

i giorni festivi e di riposo pagati; f.

il salario in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi
dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni15 (CO), segnatamente a causa di malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione
civile, intemperie, matrimonio, nascita, decesso, trasloco, cura di un membro
della famiglia malato; g.

la parte dei premi dell'assicurazione malattia (assicurazione per perdita di
guadagno) ai sensi dell'articolo 324a capoverso 4 CO.

2 Le disposizioni concernenti la durata del lavoro disciplinano: a.

il tempo normale di lavoro; b.

la settimana di cinque giorni; c.

le ore straordinarie, il lavoro a turni, il lavoro notturno e domenicale; d.

le vacanze, i giorni di congedo e festivi; e.

le assenze;

f.

i periodi di riposo e le pause; g.

i tempi di spostamento e di attesa.

14

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

15

RS 220

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 16

823.111


Art. 49

Periodo di disdetta
(art. 19 cpv. 4 LC)

I periodi di disdetta previsti nell'articolo 19 capoverso 4 LC si applicano unicamente
al prestito di lavoratori a imprese acquisitrici sotto forma di lavoro temporaneo.


Art. 50

Contratto di fornitura di personale a prestito
(art. 22 LC)

Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell'entrata in funzione, a meno che l'urgenza della situazione non permetta più di concludere un contratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per iscritto nel più breve
tempo possibile.

Capitolo 3: Servizio pubblico di collocamento

Art. 51

Registrazione delle domande d'impiego e dei posti vacanti
(art. 24 LC)

1

Le autorità preposte al mercato del lavoro registrano secondo criteri uniformi le persone in cerca d'impiego che si presentano e i posti vacanti annunciati.

2

Il Seco fissa questi criteri d'intesa con le competenti autorità cantonali.

3

Le autorità preposte al mercato del lavoro mettono a concorso i posti vacanti in modo che siano aperti a candidati di ambo i sessi. Sono possibili deroghe unicamente nei casi in cui la legge lo preveda o se l'attività in questione può essere svolta
solo da una persona di un determinato sesso.


Art. 52

Consulenza delle persone in cerca d'impiego
(art. 24 LC)

I servizi pubblici competenti si assicurano che, in caso di necessità:16 a.

si accertino le attitudini e le inclinazioni delle persone in cerca d'impiego; b.

si informino le persone in cerca d'impiego in merito alle possibilità di perfezionamento e di riqualificazione.


Art. 53

Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti
e le chiusure d'impresa
(art. 29 LC)

1

Il datore di lavoro ha l'obbligo di dichiarare i licenziamenti e le chiusure d'impresa che riguardano almeno dieci lavoratori.

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

Collocamento e personale a prestito - O 17

823.111

2 Laddove la dimensione e le strutture del mercato del lavoro locale lo richiedano, i
Cantoni possono diminuire a sei il numero dei lavoratori per cui è richiesto l'obbligo
di annunciare i licenziamenti o le chiusure d'impresa.17 3 Il datore di lavoro sottoposto a tale obbligo deve comunicare al servizio pubblico
competente le seguenti indicazioni: a.

il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori interessati; b.

i motivi della chiusura; c.

il settore al quale appartiene l'impresa che licenzia i lavoratori; d.

il momento a partire dal quale entra in vigore la disdetta (mese di riferimento
o data ulteriore).18


Art. 54

Formazione
(art. 31 capoverso 4 LC) 1

I corsi di formazione e di perfezionamento sovvenzionati dal Seco e destinati al personale delle autorità preposte al mercato del lavoro, nei limiti del possibile, sono
aperti anche ai collocatori privati e ai prestatori.

2

Il Seco può finanziare in parte o interamente questi corsi. Le spese per i progetti sono pure computabili come spese di corso.


Art. 55


19

Collaborazione con i collocatori privati
(art. 35a cpv. 2 LC) I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a capoverso 2 LC non possono essere comunicati ai collocatori privati.


Art. 56

Collaborazione delle autorità preposte al mercato del lavoro
con altri servizi pubblici
(art 33 cpv. 1 e 3 LC) 1 Tutti i servizi pubblici attivi nell'ambito del collocamento coordinano le loro attività con quelle delle autorità preposte al mercato del lavoro. In particolare, essi fanno in modo di iscrivere anche presso il servizio pubblico competente, come persone
in cerca d'impiego, tutti i disoccupati atti al collocamento e che desiderano essere
collocati.20

2 Il servizio pubblico competente stabilisce, in collaborazione con gli altri servizi
pubblici interessati, se il disoccupato è collocabile. I conflitti relativi alla compe17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2903).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 18

823.111

tenza delle autorità preposte al mercato del lavoro o degli organi dell'assicurazione
invalidità sono sottoposti per decisione ai competenti uffici federali.21 3

I servizi pubblici cantonali che si occupano di collocamento organizzano la propria collaborazione d'intesa con i competenti uffici federali.


Art. 57


22

Comunicazione di dati
(art. 34a LC)

Le autorità preposte al mercato del lavoro possono comunicare alle persone in cerca
di lavoro i posti vacanti annunciati dai datori di lavoro anche senza l'espresso consenso di questi ultimi.

a23 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati
(art. 34a LC)

1 Nei casi di cui all'articolo 34a capoverso 4 LC, è riscosso un emolumento se la
comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli
14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 196924 sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 34a capoverso 3 LC, è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.


Art. 58


25

Diritto della persona interessata a essere informata
(art. 34a, 34b e 35 LC) 1 Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità
preposte al mercato del lavoro sono informati su: a.

lo scopo dei sistemi d'informazione, b.

i dati trattati e i loro destinatari regolari, c.

i loro diritti.

2 La persona interessata può esigere dai servizi che trattano i dati che: a.

le comunichino gratuitamente le informazioni che la riguardano, per scritto e
in una forma comprensibile a tutti, b.

correggano o completino i dati inesatti o incompleti, 21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999
(RU 1999 2711).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2903).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903).

24

RS 172.041.0 25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2903).

Collocamento e personale a prestito - O 19

823.111

c.

distruggano i dati di cui non hanno più bisogno.

3 Se il servizio non è in grado di provare l'esattezza o l'inesattezza di dati, vi appone
un commento adeguato.

4 Qualsiasi correzione, aggiunta o distruzione di dati deve essere annunciata ai servizi ai quali questi dati sono stati comunicati, nonché ad altri servizi se la persona
interessata lo desidera.


Art. 59

Osservazione statistica del mercato del lavoro
(art. 36 LC)

1

Le competenti autorità cantonali rilevano i dati menzionati negli articoli 18 e 46 e allestiscono la statistica prevista nell'articolo 53.

2

Gli uffici del lavoro trasmettono i risultati delle loro rilevazioni al Seco, il quale si assicura che tale operazione avvenga in modo uniforme e pubblica i risultati.

a26 Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura
di personale a prestito autorizzate
(art. 35b LC)

Ad eccezione dei dati di cui all'articolo 35b capoverso 2 LC, l'elenco può essere
reso accessibile al pubblico su Internet o in forma stampata.


Art. 60

Rapporto dei Cantoni sul mercato del lavoro
(art. 36 cpv. 2 LC)

1

Gli uffici cantonali del lavoro fanno rapporto al Seco: a.

ogni mese sulla situazione e sull'evoluzione del mercato del lavoro cantonale; b.

ogni anno sul collocamento privato e sulla fornitura di personale a prestito.

2

Il Seco pubblica direttive riguardanti la presentazione di questi rapporti.


Art. 61

Commissione federale per le questioni del mercato del lavoro
(art. 37 LC)

1

Il Dipartimento federale dell'economia27 nomina i membri della commissione.

2

La commissione è composta da 18 membri: a.

cinque rappresentanti delle organizzazioni padronali; b.

cinque rappresentanti delle associazioni dei lavoratori; c.

otto rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni
femminili e delle cerchie scientifiche.

26

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999 (RU 1999 2711). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903).

27

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 20

823.111

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 62

Vigilanza
(art. 31 e 40 LC)

Il Seco vigila sull'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 63

Abrogazione del diritto previgente
(art. 42 LC)

Sono abrogati:

a.

l'ordinanza d'esecuzione I del 21 dicembre 195128 della legge federale concernente il servizio di collocamento; b.

l'ordinanza d'esecuzione II del 6 novembre 195929 della legge federale concernente il servizio di collocamento; c.

il regolamento d'esecuzione del 10 luglio 188830 per la legge federale sulle
operazioni delle agenzie d'emigrazione.


Art. 64

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1991.

28

[RU 1951 1257] 29

[RU 1959 1013] 30

[CS 10 237]