01.09.2023 - * / In vigore
01.10.2021 - 31.08.2023
01.07.2021 - 30.09.2021
01.07.2018 - 30.06.2021
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17.04.2018 - 30.06.2018
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01.01.2008 - 31.12.2013
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01.01.2001 - 14.01.2006
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823.111

Ordinanza
sul collocamento e il personale a prestito

(Ordinanza sul collocamento; OC)

del 16 gennaio 1991 (Stato 1° luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19891 sul collocamento (LC);
visto l'articolo 21a capoversi 1 e 6 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)3,4

ordina:

1 RS 823.11

2 RS 142.20

3 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2285).

Capitolo 1: Collocamento privato

Sezione 1: Delimitazione delle attività sottoposte ad autorizzazione

Art. 1 Attività di collocamento

(art. 2 cpv. 1 LC)

È considerato collocatore chiunque:

a.
abbia contatti con persone in cerca d'impiego e datori di lavoro e metta in co­mu­nicazione le due parti dopo aver effettuato una selezione;
b.
abbia contatti con persone in cerca d'impiego e datori di lavoro e metta in co­mu­nicazione le due parti fornendo all'una liste di indirizzi dell'altra;
c.
abbia contatti unicamente con persone in cerca d'impiego e trasmetta loro, do­po aver effettuato una selezione, indirizzi di datori di lavoro che si è pro­curato senza avere contatti con questi ultimi;
d.5
editi pubblicazioni specializzate che non sono collegate a una parte princi­pale giornalistica e nelle quali si esercita il commercio di indirizzi di persone in cerca d'impiego o di datori di lavoro;
e.6
recluti persone in cerca d'impiego e le metta in contatto con un collocatore, oppure metta le persone in cerca d'impiego che gli vengono indirizzate in contatto con datori di lavoro.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

6 Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Art. 1a7 Canali di collocamento

(art. 2 cpv. 1 LC)

1 I collocamenti possono essere effettuati e le pubblicazioni specializzate essere divulgate per il tramite dei seguenti canali:

a.
stampa scritta;
b.
telefono;
c.
televisione;
d.
radio;
e.
teletext;
f.
Internet;
g.
altri mezzi di comunicazione adeguati.

2 L'autorizzazione non è accordata ai collocatori che divulgano pubblicazioni che non permettono alle persone in cerca d'impiego di consultarne in anticipo il conte­nuto e di accedere direttamente alle offerte d'impiego di loro interesse.

7 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Art. 2 Regolarità

(art. 2 cpv. 1 LC)

L'attività di collocamento è considerata regolare se il collocatore:

a.
offre di esercitare tale funzione nella maggior parte dei casi oppure
b.
l'esercita dieci volte o più nello spazio di dodici mesi.
Art. 3 Rimunerazione

(art. 2 cpv. 1 LC)

Il collocamento avviene contro rimunerazione se il collocatore ricava denaro o pre­sta­zioni pecuniarie dall'attività di collocamento.

Art. 5 Collocamento all'estero

(art. 2 cpv. 3 e 4 LC)

È considerata collocamento all'estero anche l'attività di un collocatore che, dalla Svizzera:

a.
colloca in un Paese terzo persone in cerca d'impiego domiciliate all'estero, a condizione che almeno una parte dell'attività di collocamento si svolga in Sviz­ze­ra o che le relazioni contrattuali tra il collocatore e le persone in cerca d'im­piego o i datori di lavoro siano disciplinate dal diritto svizzero oppure
b.
collabora con collocatori stranieri, pur avendo contatti unicamente con le per­sone in cerca d'impiego o con i datori di lavoro.
Art. 6 Attività di collocamento non sottoposte ad autorizzazione

(art. 2 LC)

Se esercitate gratuitamente, non sono sottoposte ad autorizzazione le attività di collocamento:8

a.
degli istituti scolastici che si limitano esclusivamente a collocare i propri allievi che hanno concluso la formazione con un diploma riconosciuto dallo Stato o da un'associazione professionale rappresentativa;
b.
dei datori di lavoro che collocano i propri impiegati.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 7 Succursali

(art. 2 cpv. 5 LC)

Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a esercitare un'attività di collocamento non appena la sede principale ne abbia comu­ni­cato l'apertura all'autorità competente.

Sezione 2: Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa

(art. 3 cpv. 1 lett. c LC)

1 Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari:

a.
che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure
b.
che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore.

2 Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente:

a.
le imprese d'intrattenimento e di svago;
b.
le agenzie matrimoniali;
c.
gli istituti di credito;
d.9
le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano.

3 L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente.10

9 Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 911 Condizioni alle quali devono adempiere le persone responsabili

(art. 3 cpv. 2 lett. b LC)

Le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con una pluriennale esperienza professionale sono considerate in possesso delle competenze professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento se dispongono segnatamente di:

a.
una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o
b.
un'esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Art. 11 Domanda d'autorizzazione

(art. 3 cpv. 5 LC)

1 La domanda d'autorizzazione deve essere presentata per scritto all'autorità desi­gnata dal Cantone.

1bis Le imprese che esigono dalle persone in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione o una provvigione di collocamento devono allegare alla domanda il modello del contratto di collocamento con cui intendono operare.13

2 La Segreteria di Stato dell'eco­nomia (SECO)14 mette a dispo­sizione dei Cantoni i formulari per la domanda d'autorizzazione.

3 La competente autorità cantonale trasmette alla SECO, con il proprio parere, le domande d'autorizzazione per esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero.

4 Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 25 maggio 201115 sui termini ordinatori.16

13 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

14 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

15 RS 172.010.14

16 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 12 Obbligo di annunciare le succursali

(art. 2 cpv. 5 LC)

1 Spetta alla sede principale annunciare l'apertura di una succursale con sede nello stesso Cantone.

2 La sede principale fornisce unicamente i dati e i documenti che differiscono da quelli presentati nella propria domanda d'autorizzazione.

3 L'articolo 11 è applicabile per analogia.

Sezione 3: Rilascio, revoca e soppressione dell'autorizzazione

Art. 13 Autorizzazione

(art. 4 LC)

1 L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa.

2 Nell'autorizzazione sono indicati:

a.
il nome e l'indirizzo dell'impresa;
b.
i nomi dei responsabili del collocamento;
c.
l'indirizzo dei locali commerciali che non sono situati nella sede dell'im­presa;
d.
il campo d'applicazione geografico e materiale dell'autorizzazione.
Art. 14 Cambiamenti nell'impresa

(art. 6 LC)

Il collocatore deve comunicare immediatamente alla competente autorità cantonale qualsiasi cambiamento dei dati contenuti nella domanda d'autorizzazione o nell'an­nuncio riguardante la propria succursale.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione

(art. 5 LC)

1 Se il collocatore si trova in una delle situazioni d'infrazione previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a o b LC, l'autorità competente può:

a.
revocare l'autorizzazione senza assegnargli un termine per porsi in con­so­nanza alla legge;
b.17
disporre nella decisione di revoca che l'impresa, il responsabile o l'avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d'autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d'attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d'attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l'avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.

2 La competente autorità cantonale comunica alla SECO tutte le sanzioni prese in appli­cazione dell'articolo 5 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle per­sone che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente l'at­tività di collocatore.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 16 Soppressione dell'autorizzazione

1 La competente autorità sopprime l'autorizzazione se l'impresa:

a.
presenta una domanda in tal senso;
b.
ha sospeso l'attività di collocamento.

2 Si può presumere che l'attività di collocamento sia stata sospesa se l'impresa non ha più effettuato collocamenti durante un intero anno civile.

Sezione 4: Diritti e obblighi del collocatore

Art. 17 Contabilità

Il collocatore tiene la contabilità delle tasse d'iscrizione e delle commissioni di col­locamento incassate per ogni persona in cerca d'impiego.

Art. 18 Osservazione del mercato del lavoro

(art. 7 cpv. 2 LC)

1 Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione comunica alla compe­tente autorità cantonale, all'inizio di ogni anno, il numero di persone collocate durante l'anno civile trascorso, suddivise secondo il sesso e l'origine (svizzera o este­ra).

2 La SECO assicura una procedura di notificazione uniforme.

3 Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire alla SECO, nell'ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori par­ticolari personali delle persone in cerca d'impiego o loro caratteristiche che inte­res­sano il mercato del lavoro.

Art. 19 Protezione dei dati

(art. 7 cpv. 3 LC)

1 Il collocatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d'impiego e ai posti vacanti solo con il consenso degli interessati. Deve otte­nere segnatamente il loro consenso per:

a.
trasmettere questi dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridica­mente indipendenti dalla propria impresa;
b.
chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d'impiego;
c.
trasmettere questi dati oltre le frontiere del Paese.

2 Il collocatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell'am­bito della sua attività di collocamento, dati sulle persone in cerca d'impiego e sui posti vacanti:

a.
a impiegati della propria succursale;
b.
a un cliente per concludere un contratto;
c.
ad una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di identificare la persona in cerca d'impiego o il datore di lavoro.

3 Il collocatore è autorizzato ad elaborare i dati, una volta concluso il collocamento o dopo la revoca del mandato di collocamento, solo con il consenso dell'interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati.

4 Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qual­siasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.

Art. 20 Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca d'im­piego

(art. 9 cpv. 1 LC)

1 La provvigione di collocamento è calcolata in percentuale del salario annuo lordo convenuto con il lavoratore collocato.

2 La provvigione di collocamento per la fornitura di un rapporto di lavoro di durata determinata che non superi i dodici mesi è calcolata in percentuale del salario lordo complessivo convenuto.

3 L'indennità richiesta per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale non può essere fissata sotto forma di somma forfettaria o in percentuale del salario.

Art. 21 Indennizzo in caso d'insuccesso del collocamento all'estero

(art. 9 cpv. 3 LC)

1 La persona in cerca d'impiego la quale, concluso il contratto di lavoro, non ottiene il permesso di esercitare un'attività lucrativa nel Paese in cui è stata collocata non deve versare la provvigione al collocatore; gli deve invece:

a.
la metà delle spese e degli oneri effettivi del collocatore nonché
b.
l'intera indennità fissata per le prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale.

2 In casi particolari la persona in cerca d'impiego può impegnarsi, con un accordo scritto, a pagare più della metà delle spese e degli oneri effettivi del collocatore. L'importo fatturato alla persona in cerca d'impiego non può tuttavia superare quello della provvigione di collocamento autorizzata.

Sezione 5: Prescrizioni riguardanti il collocamento di persone per rap­presenta­zioni artistiche e manifestazioni analoghe


Art. 22 Contratto di collocamento

(art. 8 cpv. 1 LC)

Il collocatore deve redigere il contratto in modo da permettere alla persona collocata di desumere chiaramente:

a.
il salario lordo che il datore di lavoro le verserà per la prestazione artistica o per un'analoga manifestazione;
b.
l'onorario netto sul quale potrà contare; e
c.
l'importo della provvigione di collocamento riscossa dal collocatore.
Art. 23 Provvigione di collocamento

(art. 9 cpv. 1 LC)

La provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresenta­zioni artistiche e manifestazioni analoghe è calcolata in percentuale dell'onorario lordo effettivamente dovuto.

Sezione 6: Contributi finanziari in favore di servizi di collocamento privati



Art. 25 Spese d'esercizio computabili

(art. 11 cpv. 2 LC)

1 Le spese d'esercizio computabili sono costituite dalle spese per il personale e dalle spese materiali.

2 Allorché il disavanzo d'esercizio supera il 30 per cento delle spese d'esercizio, il disa­vanzo complessivo può essere eccezionalmente coperto se nessun altra solu­zione è possibile e se l'esistenza stessa dell'istituzione è seriamente minacciata. Si dovrà tenere in considerazione la forza economica dell'organo che assume la re­sponsabi­lità finan­ziaria dell'istituzione avente diritto a contributi.

Capitolo 2: Personale a prestito

Sezione 1: Principi

Art. 26 Attività di fornitura di personale a prestito

(art. 12 cpv. 1 LC)

1 È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acqui­si­trice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavo­rato­re.

2 È inoltre possibile concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se:

a.
il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale;
b.
il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell'im­presa acquisitrice;
c.
l'impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.19

3 La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se:

a.
la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o
b.
la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.20

4 Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.21

19 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 27 Oggetto

(art. 12 LC)

1 La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici.

2 È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un'impresa acquisitrice.

3 È considerata lavoro a prestito se:

a.
lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavo­ra­tore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese ac­quisi­trici, e
b.
la durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici.

4 È considerata cessione occasionale di lavoratori se:

a.
lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavo­ra­tore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del da­tore di la­voro;
b.
i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa acquisitrice, e
c.
la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici.

Sezione 2: Delimitazione delle attività sottoposte ad autorizzazione

Art. 28 Forme di fornitura di personale a prestito sottoposte ad autorizza­zione

(art. 12 cpv. 1 LC)

1 La fornitura di personale a prestito è sottoposta ad autorizzazione solo per quanto riguarda il lavoro temporaneo e il lavoro a prestito.

2 Le imprese che forniscono a prestito esclusivamente i servizi del proprietario o del comproprietario dell'impresa non sono sottoposte ad autorizzazione.22

22 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 29 Definizioni

(art. 12 cpv. 1 LC)

1 Fornisce professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a imprese acquisitrici in modo regolare e con l'intenzione di conseguire un profitto, oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di personale a prestito una cifra d'affari annua di almeno 100 000 franchi.23

2 Fornisce regolarmente personale a prestito chi conclude con le imprese acquisi­trici, nello spazio di dodici mesi, più di dieci contratti di prestito riguardanti l'im­piego ininterrotto di un unico lavoratore o di un gruppo di lavoratori.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Art. 31 Succursali

(art. 12 cpv. 3 LC)

Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a for­nire personale a prestito non appena:

a.
la sede principale ha annunciato l'apertura della succursale alla competente au­torità;
b.
la cauzione richiesta per la succursale è stata depositata presso l'organo com­pe­tente designato dal Cantone.

Sezione 3: Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa

(art. 13 cpv. 1 lett. c LC)

1 Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari:

a.
che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure
b.
che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore.

2 L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente.25

25 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 3326 Condizioni alle quali devono rispondere le persone responsabili

(art. 13 cpv. 1 lett. c LC)

Le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con un'esperienza professionale pluriennale sono considerate in possesso delle competenze professionali necessarie per dirigere un'impresa per la fornitura di per­sonale a prestito, se dispongono segnatamente di:

a.
una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o
b.
un'esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Art. 35 Cauzione

(art. 14 cpv. 1 LC)

1 Il prestatore deve fornire una cauzione se la sua attività è sottoposta ad autorizza­zio­ne.

2 L'autorizzazione di fornire personale a prestito è accordata solo dopo aver deposi­tato la cauzione richiesta.

Art. 36 Luogo di deposito della cauzione

(art. 14 cpv. 1 LC)

1 Il Cantone designa l'organo presso il quale deve essere depositata la cauzione.

2 Il prestatore deposita la cauzione nel Cantone in cui ha la propria sede.

3 La sede principale, depositando la cauzione massima, può esonerare le proprie suc­cursali dall'obbligo di depositare una cauzione nel Cantone in cui hanno sede.

4 Le cauzioni per la fornitura di personale a prestito all'estero sono depositate presso lo stesso organo di quelle per la fornitura di personale a prestito sul territorio na­zio­nale.

Art. 37 Forma della cauzione

(art. 14 cpv. 2 LC)

La cauzione può essere depositata sotto forma:

a.
di fideiussione o di dichiarazione di garanzia di una banca o di un istituto d'as­si­curazioni;
b.
di assicurazione cauzionale, a condizione che la fornitura delle prestazioni as­sicu­rative non dipenda dal versamento dei premi;
c.
di obbligazioni di cassa, i cui redditi spettano al depositario.
d.
di deposito in contanti.
Art. 38 Liberazione della cauzione

(art. 14 cpv. 2 LC)

1 La cauzione è liberata al più presto un anno dopo la revoca o la soppressione dell'au­torizzazione. Se a questo momento lavoratori forniti a prestito hanno ancora crediti salariali da far valere nei confronti del prestatore, una parte equivalente della cau­zione è bloccata fino al momento in cui questi crediti sono liquidati o estinti.

2 Il capoverso 1 si applica anche qualora la persona che fornisce la cauzione cambi, salvo se la nuova persona copre per un anno i crediti anteriori all'accordo che disciplina la nuova cauzione e non ancora prescritti secondo l'articolo 128 numero 3 del Codice delle obbligazioni28 (CO).29

28 RS 220

29 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 39 Impiego della cauzione

(art. 14 cpv. 2 LC)

1 In caso di fallimento del prestatore la cauzione è riservata al rimborso dei crediti salariali dei lavoratori forniti a prestito.

1bis La cauzione può altresì essere impiegata se l'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito è stata revocata o soppressa e vi sono ancora crediti salariali aperti di lavoratori forniti a prestito.30

2 L'assicurazione contro la disoccupazione può far valere i suoi diritti di regresso sulla cauzione solo dopo il rimborso di tutti i crediti salariali dei lavoratori forniti a prestito che non sono coperti dall'indennità per insolvenza dell'assicurazione contro la disoccu­pazione.

3 L'ufficio dei fallimenti è competente per determinare l'impiego delle cauzioni ai sensi dell'articolo 37 lettere b-d fornite dal prestatore stesso.31

4 L'ufficio cantonale del lavoro è competente per determinare l'impiego delle cau­zioni ai sensi dell'articolo 37 lettera a, come pure delle cauzioni ai sensi dell'artico­lo 37 lettere b-d fornite da terzi per il prestatore.32

30 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Art. 40 Domanda d'autorizzazione

(art. 13 cpv. 4 LC)

1 La domanda d'autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto all'autorità desi­gnata dal Cantone.

1bis I prestatori devono allegare alla domanda il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito con cui intendono operare.33

2 La SECO mette a disposizione dei Cantoni i formulari per le domande d'autoriz­zazione.

3 La competente autorità cantonale trasmette alla SECO, con il proprio parere, le domande d'autorizzazione per esercitare un'attività di fornitura di personale a presti­to all'estero.

4 Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 25 maggio 201134 sui termini ordinatori.35

33 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

34 RS 172.010.14

35 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 41 Obbligo di annunciare le succursali

(art. 12 cpv. 3 LC)

1 Spetta alla sede principale annunciare l'apertura di una succursale con sede nello stesso Cantone.

2 La sede principale fornisce unicamente i dati e i documenti che differiscono da quelli presentati nella propria domanda d'autorizzazione.

3 L'articolo 40 è applicabile per analogia.

Sezione 4: Rilascio, revoca e soppressione dell'autorizzazione

Art. 42 Autorizzazione

(art. 15 LC)

1 L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa.

2 Nell'autorizzazione sono indicati:

a.
il nome e l'indirizzo dell'impresa;
b.
i nomi dei responsabili della fornitura di personale a prestito;
c.
l'indirizzo dei locali commerciali che non sono situati nella sede dell'im­presa;
d.
il campo d'applicazione geografico e materiale dell'autorizzazione.
Art. 43 Cambiamenti nell'impresa

(art. 17 LC)

Il prestatore deve comunicare immediatamente alla competente autorità cantonale qualsiasi cambiamento dei dati contenuti nella domanda d'autorizzazione o nell'an­nuncio riguardante la propria succursale.

Art. 44 Revoca dell'autorizzazione

(art. 16 LC)

1 Se il prestatore si trova in una delle situazioni d'infrazione previste nell'articolo 16 capoverso 1 lettere a o b LC, l'autorità competente può:

a.
revocare l'autorizzazione senza assegnargli un termine per porsi in con­so­nanza alla legge;
b.36
disporre nella decisione di revoca che l'impresa, il responsabile o l'avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d'autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d'attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d'attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l'avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.

2 La competente autorità cantonale comunica alla SECO tutte le sanzioni prese in appli­cazione dell'articolo 16 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle per­sone che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente la for­nitura di personale a prestito.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

Art. 45 Soppressione dell'autorizzazione

1 La competente autorità sopprime l'autorizzazione se l'impresa:

a.
presenta una domanda in tal senso;
b.
ha sospeso l'attività di fornitura di personale a prestito.

2 Si può presumere che l'attività sia stata sospesa se l'impresa non ha più fornito per­sonale a prestito durante un intero anno civile.

Sezione 5: Diritti e obblighi del prestatore

Art. 46 Osservazione del mercato del lavoro

(art. 18 cpv. 2 LC)

1 Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito.

2 Alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale:

a.
la somma delle ore di prestazioni fornite;
b.
il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a pre­stito.

3 La SECO assicura una procedura di notificazione uniforme.

4 Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire alla SECO, nell'ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori par­ticolari personali delle persone in cerca d'impiego o loro caratteristiche che inte­res­sano il mercato del lavoro.

Art. 47 Protezione dei dati

(art. 18 cpv. 3 LC)

1 Il prestatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d'impiego e ai lavoratori solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere se­gnatamente il loro consenso per:

a.
trasmettere questi dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridica­mente indipendenti dalla propria impresa;
b.
chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d'impiego e ai lavo­ra­tori;
c.
trasmettere questi dati oltre le frontiere del Paese.

2 Il prestatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell'am­bito della sua attività di fornitura di personale a prestito, dati sulle persone in cerca d'im­piego e sui lavoratori:

a.
a impiegati della propria succursale;
b.
alle imprese acquisitrici interessate, purché possano far valere un interesse par­ticolare;
c.
a una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di identificare la persona in cerca d'impiego o il lavoratore.

3 Il prestatore è autorizzato ad elaborare i dati, al termine dei rapporti di lavoro, solo con il consenso dell'interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati.

4 Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qual­siasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.

Art. 48 Forma e contenuto del contratto di lavoro

(art. 19 cpv. 1 LC)

1 Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell'entrata in fun­zione, salvo se l'urgenza della situazione non permette più di concludere un con­tratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per scritto nel più breve tempo possibile.

2 In caso d'urgenza le parti possono rinunciare definitivamente a concludere un con­tratto scritto se la durata della prestazione non supera sei ore.

Art. 48a37 Disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro

(art. 20 LC)

1 Le disposizioni concernenti il salario disciplinano:

a.
il salario minimo senza eventuali spese; in assenza di un salario minimo pre­scritto, è determinante il salario medio dell'impresa;
abis.38
le spese;
b.
il supplemento per le ore straordinarie, il lavoro a turni, a cottimo, il lavoro notturno, domenicale e festivo;
c.
l'indennità di vacanza pro rata temporis;
d.
la tredicesima pro rata temporis;
e.
i giorni festivi e di riposo pagati;
f.
il salario in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi dell'articolo 324a CO39, segnatamente a causa di malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di prote­zione civile, intemperie, matrimonio, nascita, decesso, trasloco, cura di un membro della famiglia malato;
g.
la parte dei premi dell'assicurazione malattia (assicurazione per perdita di guadagno) ai sensi dell'articolo 324a capoverso 4 CO.

2 Le disposizioni concernenti la durata del lavoro disciplinano:

a.
il tempo normale di lavoro;
b.
la settimana di cinque giorni;
c.
le ore straordinarie, il lavoro a turni, il lavoro notturno e domenicale;
d.
le vacanze, i giorni di congedo e festivi;
e.
le assenze;
f.
i periodi di riposo e le pause;
g.
i tempi di spostamento e di attesa.

37 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

39 RS 220

Art. 48b40 Contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione

(art. 20 cpv. 1 secondo per. LC)

1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l'obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.

2 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro.

3 Il lavoratore fornito a prestito ha accesso, alla pari dei lavoratori del settore:

a.
ai corsi di perfezionamento finanziati mediante i contributi alle spese di perfezionamento;
b.
alle altre prestazioni finanziate mediante i contributi alle spese d'esecuzione.

40 Introdotto dal n.1 dell'all. all'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

Art. 48c41 Pensionamento flessibile

(art. 20 cpv. 3 LC)

1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l'obbligo di versare contributi per il pensionamento flessibile, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.

2 Sono esentati dall'obbligo contributivo i lavoratori:

a.
di età inferiore a 28 anni;
b.
che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
c.
il cui impiego è limitato a tre mesi.

3 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collet­tivo.

41 Introdotto dal n.1 dell'all. all'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

Art. 48d42 Spese di controllo e pene convenzionali; controlli

(art. 20 cpv. 2 LC)

1 Le pene convenzionali inflitte e le spese di controllo addossate ai prestatori sono versate e impiegate secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.

2 Durante i controlli, gli organi paritetici riservano al prestatore lo stesso trattamento applicato agli altri datori di lavoro del settore. I controlli sono annunciati al prestatore entro un termine adeguato.

3 L'organo paritetico preposto ai controlli o i servizi di controllo da esso designati sono soggetti all'obbligo del segreto secondo l'articolo 34 LC. Se accertano infrazioni che non siano di lieve entità, devono darne comunicazione all'ufficio cantonale del lavoro.

4 Il prestatore può chiedere in qualsiasi momento all'autorità cantonale responsabile della dichiarazione di obbligatorietà generale che il controllo sia effettuato da un organo di controllo indipendente dalle parti contraenti. L'articolo 6 della legge federale del 28 settembre 195643 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è applicabile per analogia.

42 Introdotto dal n.1 dell'all. all'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

43 RS 221.215.311

Art. 48e44 Obbligo di rendere conto e di presentare un rapporto

(art. 20 LC)

1 Gli organi paritetici sono tenuti a informare in qualsiasi momento l'autorità di vigilanza, ossia la SECO, riguardo alla situazione in materia di perfezionamento dei lavoratori forniti a prestito, all'applicazione di un piano di pensionamento anticipato a tali lavoratori nonché alle pene convenzionali inflitte e alle spese di controllo addossate ai prestatori responsabili. Ogni anno presentano un rapporto alla SECO.

2 Le associazioni del settore interinale interessate da tali disciplinamenti sono autorizzate a consultare detti rapporti.

44 Introdotto dal n.1 dell'all. all'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

Art. 49 Periodo di disdetta

(art. 19 cpv. 4 LC)

I periodi di disdetta previsti nell'articolo 19 capoverso 4 LC si applicano unicamente al prestito di lavoratori a imprese acquisitrici sotto forma di lavoro temporaneo.

Art. 50 Contratto di fornitura di personale a prestito

(art. 22 LC)

Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell'entrata in fun­zione, a meno che l'urgenza della situazione non permetta più di concludere un con­tratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per iscritto nel più breve tempo possibile.

Capitolo 3: Servizio pubblico di collocamento

Sezione 1: Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro45

45 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).

Art. 51 Registrazione delle domande d'impiego e dei posti vacanti

(art. 24 LC)

1 Le autorità preposte al mercato del lavoro registrano secondo criteri uniformi le persone in cerca d'impiego che si presentano e i posti vacanti annunciati.

2 La SECO fissa questi criteri d'intesa con le competenti autorità cantonali.

3 Le autorità preposte al mercato del lavoro mettono a concorso i posti vacanti in modo che siano aperti a candidati di ambo i sessi. Sono possibili deroghe unica­mente nei casi in cui la legge lo preveda o se l'attività in questione può essere svolta solo da una persona di un determinato sesso.

Art. 52 Consulenza delle persone in cerca d'impiego

(art. 24 LC)

I servizi pubblici competenti si assicurano che, in caso di necessità:46

a.
si accertino le attitudini e le inclinazioni delle persone in cerca d'impiego;
b.
si informino le persone in cerca d'impiego in merito alle possibilità di per­fe­zio­namento e di riqualificazione.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Sezione 2: Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d'impresa


(art. 29 LC) 47

Art. 53 ...48

1 Il datore di lavoro ha l'obbligo di dichiarare i licenziamenti e le chiusure d'impresa che riguardano almeno dieci lavoratori.

2 Laddove la dimensione e le strutture del mercato del lavoro locale lo richiedano, i Cantoni possono diminuire a sei il numero dei lavoratori per cui è richiesto l'obbligo di annunciare i licenziamenti o le chiusure d'impresa.49

3 Il datore di lavoro sottoposto a tale obbligo deve comunicare al servizio pubblico competente le seguenti indicazioni:

a.
il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori interessati;
b.
i motivi della chiusura;
c.
il settore al quale appartiene l'impresa che licenzia i lavoratori;
d.
il momento a partire dal quale entra in vigore la disdetta (mese di riferimento o data ulteriore).50

48 Abrogata dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, con effetto dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

47 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).

Sezione 3:51 Obbligo di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media

51 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).


Art. 53a Valore soglia ed elenco delle professioni interessate

(art. 21a cpv. 3 LStrI)

1 L'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell'anno precedente e nei primi tre trimestri dell'anno in corso.52

2 Il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Il tasso di disoccupazione risulta dal quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un'attività lucrativa.

3 Ogni anno, nel quarto trimestre, il Dipartimento federale dell'economia, della for­mazione e della ricerca fissa per l'anno successivo i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia.53

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2285).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2285).

Art. 53b Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell'informazione

(art. 21a cpv. 3 LStrI)

1 I datori di lavoro devono annunciare all'ufficio del servizio pubblico di collocamento competente per il loro territorio i posti vacanti nei generi di professioni di cui all'articolo 53a capoverso1.

2 Devono fornire i seguenti dati:

a. professione richiesta;

b. attività, inclusi i requisiti specifici;

c. luogo di lavoro;

d. grado di occupazione;

e. data di assunzione;

f. tipo di rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato;

g. indirizzo di contatto;

h. nome dell'impresa.

3 L'annuncio deve essere effettuato tramite la piattaforma internet del servizio pubblico di collocamento, telefonicamente o tramite un colloquio personale.

4 Il servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci.

5 Il datore di lavoro può pubblicare in altro modo i posti vacanti che è tenuto ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma.

6 Durante questi cinque giorni lavorativi hanno accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati soltanto i collaboratori del servizio pubblico di collocamento e le persone in cerca d'impiego ivi registrate.

Art. 53c Trasmissione dei dati sulle persone in cerca d'impiego con dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro

(art. 21a cpv. 4 LStrI)

1 Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'annuncio completo, il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato l'annuncio i dati sulle persone in cerca d'impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.

2 I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:

a.
quali candidati hanno ritenuto adeguati e hanno invitato a un colloquio di assunzione o a una verifica dell'idoneità;
b.
se hanno assunto uno dei candidati; e
c.
se il posto è ancora vacante.
Art. 53d Eccezioni all'obbligo di annunciare i posti vacanti

(art. 21a cpv. 5 e 6 LStrI)

1 Oltre all'eccezione di cui all'articolo 21a capoverso 5 LStrI, i posti vacanti non devono essere annunciati se:

a.
vengono occupati internamente da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa impresa, lo stesso gruppo di imprese o lo stesso gruppo di società; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio;
b.
la durata del rapporto di lavoro non supera i 14 giorni civili;
c.
viene assunto il coniuge o il partner registrato, oppure un parente o affine in linea retta o collaterale di primo grado di una persona avente diritto di firma; i fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.

2 Il capoverso 1 lettera a non si applica ai prestatori.

Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni

(art. 21a cpv. 7 LStrI)

1 Un Cantone può chiedere che nel suo territorio sia introdotto l'obbligo di annunciare i posti vacanti secondo gli articoli 53a-53d in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al Cantone, il valore soglia.

2 I Cantoni possono presentare congiuntamente la richiesta di cui al capoverso 1 se nel loro territorio cantonale sono adempiute le condizioni previste.

3 L'obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.

Sezione 4: Formazione e collaborazione54

54 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).

Art. 54 Formazione

(art. 31 cpv. 4 LC)

1 I corsi di formazione e di perfezionamento sovvenzionati dalla SECO e destinati al personale delle autorità preposte al mercato del lavoro, nei limiti del possibile, sono aperti anche ai collocatori privati e ai prestatori.

2 La SECO può finanziare in parte o interamente questi corsi. Le spese per i pro­getti sono pure computabili come spese di corso.

Art. 5555

55 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, con effetto dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).

Art. 56 Collaborazione delle autorità preposte al mercato del lavoro con altri ser­vizi pubblici

(art 33 cpv. 1 e 3 LC)

1 Tutti i servizi pubblici attivi nell'ambito del collocamento coordinano le loro atti­vità con quelle delle autorità preposte al mercato del lavoro. In particolare, essi fanno in modo di iscrivere anche presso il servizio pubblico competente, come per­sone in cerca d'impiego, tutti i disoccupati atti al collocamento e che desiderano essere collocati.56

2 Il servizio pubblico competente stabilisce, in collaborazione con gli altri servizi pubblici interessati, se il disoccupato è collocabile. I conflitti relativi alla compe­tenza delle autorità preposte al mercato del lavoro o degli organi dell'assicurazione invalidità sono sottoposti per decisione ai competenti uffici federali.57

3 I servizi pubblici cantonali che si occupano di collocamento organizzano la propria collaborazione d'intesa con i competenti uffici federali.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

Sezione 5: Trattamento dei dati e rapporto58

58 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).

Art. 5759 Comunicazione di dati

(art. 34a LC)

Le autorità preposte al mercato del lavoro possono comunicare alle persone in cerca di lavoro i posti vacanti annunciati dai datori di lavoro anche senza l'espresso con­senso di questi ultimi.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903).

Art. 57a60 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati

(art. 34a LC)

1 Nei casi di cui all'articolo 34a capoverso 4 LC, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche par­ticolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 196961 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 34a capoverso 3 LC, è riscosso un emolu­mento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assogget­tato o per altri gravi motivi.

60 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903).

61 RS 172.041.0

Art. 5862 Diritto della persona interessata a essere informata

(art. 34a, 34b e 35 LC)

1 Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su:

a.
lo scopo dei sistemi d'informazione,
b.
i dati trattati e i loro destinatari regolari,
c.
i loro diritti.

2 La persona interessata può esigere dai servizi che trattano i dati che:

a.
le comunichino gratuitamente le informazioni che la riguardano, per scritto e in una forma comprensibile a tutti,
b.
correggano o completino i dati inesatti o incompleti,
c.
distruggano i dati di cui non hanno più bisogno.

3 Se il servizio non è in grado di provare l'esattezza o l'inesattezza di dati, vi appone un commento adeguato.

4 Qualsiasi correzione, aggiunta o distruzione di dati deve essere annunciata ai ser­vizi ai quali questi dati sono stati comunicati, nonché ad altri servizi se la persona interessata lo desidera.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903).

Art. 59 Osservazione statistica del mercato del lavoro

(art. 36 LC)

1 Le competenti autorità cantonali rilevano i dati menzionati negli articoli 18 e 46 e allestiscono la statistica prevista nell'articolo 53.

2 Gli uffici del lavoro trasmettono i risultati delle loro rilevazioni alla SECO, il quale si assicura che tale operazione avvenga in modo uniforme e pubblica i ri­sultati.

Art. 60 Rapporto dei Cantoni sul mercato del lavoro

(art. 36 cpv. 2 LC)

1 Gli uffici cantonali del lavoro fanno rapporto alla SECO:

a.
ogni mese sulla situazione e sull'evoluzione del mercato del lavoro can­to­nale;
b.
ogni anno sul collocamento privato e sulla fornitura di personale a prestito.

2 La SECO pubblica direttive riguardanti la presentazione di questi rapporti.

Art. 6165

65 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, con effetto dal 15 gen. 2006 (RU 2006 5).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 62 Vigilanza

(art. 31 e 40 LC)

La SECO vigila sull'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 6366 Disposizione transitoria della modifica dell'8 dicembre 2017

In deroga all'articolo 53a capoverso 1, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019 l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia dell'8 per cento.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 841).

Art. 63a67 Disposizione transitoria della modifica del 23 maggio 2018

In deroga all'articolo 53a capoverso 3, i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia di cui all'articolo 53a capoverso 1 sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, nel secondo trimestre 2018.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2285).