01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.05.2022
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
16.07.2012 - 31.08.2017
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.08.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
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1

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) del 21 marzo 1997 (Stato 20 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza
interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19941, decreta: Sezione 1: Scopo, compiti e limiti

Art. 1

Scopo La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.


Art. 2

Compiti

1

La Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio e di estremismo violento. Le informazioni devono consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di intervenire per tempo conformemente al diritto determinante.

2

Le misure preventive comprendono anche gli atti preparatori relativi al commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché al trasferimento illegale di tecnologia.

3

La Confederazione assiste le autorità di polizia e di perseguimento penale competenti, trasmettendo loro informazioni relative alla criminalità organizzata, in particolare quando si tratta di collaborare con autorità di sicurezza estere.

4

Sono misure preventive: a. la valutazione periodica della situazione di minaccia da parte delle autorità politiche e il conferimento di mandati agli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza); b. il trattamento di informazioni sulla sicurezza interna ed esterna; c. i controlli di sicurezza relativi alle persone; RU 1998 1546

1 FF

1994 II 1004 120

Sicurezza della Confederazione 2

120

d. le misure atte a tutelare le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali.


Art. 3

Limiti

1

Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

2

Se vengono raccolte informazioni sulla base del capoverso 1 e se i sospetti relativi a un comportamento punibile non sono confermati dalle attività osservate, le informazioni non possono essere registrate con riferimento alle persone interessate. Le registrazioni visive e sonore devono essere distrutte entro 30 giorni il più tardi.

3

Il segreto di voto, delle petizioni e delle statistiche è inviolabile.

4

Gli organi di sicurezza possono inoltre, in vista delle misure di protezione di persone ed edifici ai sensi della sezione 5, trattare le informazioni necessarie a garantire la protezione di persone, organizzazioni o manifestazioni minacciate.

Sezione 2: Ripartizione dei compiti

Art. 4

Principio

1

Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.

2

Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.


Art. 5

Adempimento dei compiti da parte della Confederazione 1

Per assumere la direzione in materia di sicurezza interna, il Consiglio federale: a. valuta periodicamente la situazione di minaccia, fissa i diritti e i doveri relativi all'informazione e adegua i mandati;

b. appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; c. ordina misure concrete in caso di situazioni particolari di minaccia.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 3

120

2

Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra l'autorità federale competente (Ufficio federale) e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d'appoggio nonché di servizio attivo.

3

L'Ufficio federale adempie i compiti federali definiti dalla presente legge, nella misura in cui non siano attribuiti ad altro organo.


Art. 6

Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni 1

Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con l'Ufficio federale nell'esecuzione della presente legge. Esso fissa la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.

2

Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest'ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone.

3

Le persone incaricate dai Cantoni dell'adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza.


Art. 7

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni 1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) cura i contatti con i governi cantonali e collabora con le conferenze governative intercantonali.

2

I Cantoni adempiono di norma in maniera indipendente i mandati secondo la presente legge. Qualora più Cantoni debbano cooperare o vi sia pericolo nel ritardo, l'Ufficio federale può assumere la direzione.

3

Se ritengono che determinate persone o organizzazioni debbano essere oggetto di una ricerca d'informazioni o ne debbano essere escluse, i Cantoni presentano una richiesta in tal senso all'Ufficio federale.

4

L'Ufficio federale rilascia i singoli mandati per scritto; in casi urgenti può rilasciare il mandato oralmente e poi confermarlo per scritto.


Art. 8

Relazioni con l'estero 1

Le relazioni con le autorità estere incaricate di compiti di sicurezza incombono alla Confederazione.

2

Per le questioni di sicurezza i Cantoni possono cooperare con le autorità straniere di polizia competenti per la regione di frontiera.


Art. 9

Commissione consultiva in materia di sicurezza interna 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva in materia di sicurezza interna, composta di rappresentanti dei Dipartimenti interessati e dei Cantoni nonché di personalità esterne. Il Dipartimento emana il regolamento interno.

Sicurezza della Confederazione 4

120

2

La commissione consiglia il Consiglio federale e il Dipartimento nelle questioni relative alla salvaguardia della sicurezza interna. Essa procede a valutazioni periodiche della situazione.

3

La commissione valuta i rischi per la sicurezza interna. Tiene conto degli sviluppi sopraggiunti all'estero, nella misura in cui possano influire sulla Svizzera. Analizza segnatamente le attività terroristiche ed estremistiche, gli interventi di servizi di spionaggio politico, militare ed economico, gli scontri politici violenti e le attività della criminalità organizzata.

Sezione 3: Trattamento delle informazioni

Art. 10

Obbligo d'informazione dell'Ufficio federale L'Ufficio federale informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni e gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.


Art. 11

Mandati generali di informazione 1

Il Consiglio federale disciplina per ordinanza i fatti e le contestazioni che i Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 sono tenuti ad annunciare spontaneamente. Fissa l'estensione dell'obbligo d'informazione e la procedura per la comunicazione delle informazioni.

2

Il Dipartimento determina in una lista confidenziale: a. i fatti che devono essere annunciati all'Ufficio federale ma che, in virtù dell'obbligo di mantenere il segreto, non possono essere pubblicati;

b. le organizzazioni e i gruppi in merito alla cui attività e ai cui esponenti occorre comunicare tutte le informazioni se è dato il sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna.

3

Il Dipartimento sottopone la lista una volta all'anno all'approvazione del Consiglio federale e in seguito alla Delegazione delle commissioni della gestione per conoscenza.


Art. 12

Obbligo d'informazione dei Cantoni I Cantoni informano spontaneamente l'Ufficio federale quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna. Forniscono inoltre le informazioni che essi sono tenuti a comunicare in virtù dei mandati generali di informazione (art. 11) o di mandati dell'Ufficio federale.


Art. 13

Comunicazioni e informazioni di altri servizi 1

Le seguenti autorità e servizi sono obbligati a informare l'Ufficio federale o i Cantoni all'attenzione dell'Ufficio federale:

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 5

120

a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane; b. organi della sicurezza militare, dell'informazione militare e dei controlli militari;

c. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti in merito all'entrata e al soggiorno degli stranieri in Svizzera nonché alle questioni dell'asilo; d. unità amministrative della Confederazione che collaborano all'adempimento di compiti in materia di polizia di sicurezza; e. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali; f.

autorità responsabili delle relazioni diplomatiche e consolari; g. autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni.

2

Queste autorità informano spontaneamente l'Ufficio federale quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna. Forniscono inoltre informazioni in virtù dei mandati generali di informazione (art. 11) o di mandati in casi specifici.

3

Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, uffici o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare informazioni o fornire dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna.

4

Il Dipartimento preposto o il Consiglio federale dirime le contestazioni in seno all'Amministrazione federale; la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dirime le contestazioni tra organi della Confederazione e dei Cantoni.2

Art. 14

Ricerca di informazioni 1

Gli organi di sicurezza federali e cantonali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa della persona interessata.

2

I dati personali possono essere raccolti con: a. valutazione delle fonti accessibili al pubblico; b. richiesta di informazioni; c. consultazione di fascicoli ufficiali; d. ricezione e valutazione di comunicazioni; e. ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone; 2

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Sicurezza della Confederazione 6

120

f. osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni; g. accertamento dei movimenti e contatti delle persone.

3

L'impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l'osservazione di fatti in ambienti privati.


Art. 15

Trattamento dei dati personali 1

Gli organi di sicurezza valutano le informazioni in merito a esattezza e rilevanza.

Distruggono le informazioni inesatte o inutili e, se si tratta di comunicazioni di altri organi di sicurezza, ne informano il servizio che le ha comunicate.

2

Possono trattare i dati personali degni di particolare protezione e stabilire profili della personalità soltanto in conformità con l'ordinanza; il Consiglio federale tiene conto segnatamente del genere del sospetto nonché dei rischi del trattamento per la persona interessata.

3

L'Ufficio federale tratta per mezzo di un sistema d'informazione elettronico i dati di cui dev'essere garantito in ogni momento il rapido accesso. Soltanto le persone di questo Ufficio, di altre autorità di polizia e di perseguimento penale federali e degli organi di sicurezza dei Cantoni, incaricate dei compiti secondo la presente legge, possono accedere a tali dati mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale fissa in dettaglio le premesse per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza. Il Dipartimento disciplina i diritti d'accesso.

4

Nel sistema d'informazione, i dati raccolti al di fuori di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria e i dati della polizia giudiziaria sono trattati separatamente. Questo sistema d'informazione deve essere gestito separato dagli altri sistemi d'informazione della polizia o dell'amministrazione.

5

Il Consiglio federale definisce le diverse categorie di dati, fissa le durate massime di conservazione dei dati e veglia segnatamente affinché i dati poco affidabili siano verificati periodicamente al fine di determinare se essi siano ancora necessari all'adempimento dei compiti definiti nella presente legge. In caso contrario essi devono essere cancellati nel sistema d'informazione. Un controllo interno della protezione dei dati garantisce la qualità e la rilevanza dei dati.

6

Nei singoli casi, l'Ufficio federale, dandone simultanea informazione all'autorità penale competente, può trattare nel sistema d'informazione i seguenti dati risultanti da procedure delle indagini preliminari, dopo la conclusione della procedura penale: a. i dati relativi a persone incolpate, se esistono indizi ch'esse possano fornire informazioni concernenti una messa in pericolo della sicurezza interna o esterna; b. i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un'organizzazione terrorista, di un'organizzazione estremista o di spionaggio che ricorre alla violenza o di un'organizzazione criminale ai sensi dell'arti

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 7

120

colo 260ter del Codice penale3; l'articolo 66 capoverso 1ter della legge federale sulla procedura penale4 si applica in maniera preminente per quanto attiene al trattamento dei dati risultanti da una sorveglianza ufficiale della corrispondenza postale o delle telecomunicazioni o dall'impiego di mezzi tecnici di sorveglianza; c. i dati raccolti in modo riconoscibile da parte delle persone interessate.


Art. 16

Trattamento da parte dei Cantoni 1

I Cantoni trattano, secondo le disposizioni della Confederazione, i dati che ricevono durante l'esecuzione della presente legge. Essi li conservano separati dai dati cantonali.

2

Nella misura in cui gli organi di sicurezza dei Cantoni gestiscono un proprio sistema d'informazione automatizzato, le prescrizioni relative al sistema d'informazione della Confederazione sono applicabili per analogia. Il regolamento di gestione del sistema cantonale dev'essere approvato dal Dipartimento.

3

Nella misura in cui trattano dati secondo la presente legge, gli organi di sicurezza dei Cantoni sottostanno al diritto federale sulla protezione dei dati. Sono fatti salvi i diritti di sorveglianza previsti dal diritto cantonale.


Art. 17

Comunicazione di dati personali 1

Il Consiglio federale determina per ordinanza i destinatari con funzioni pubbliche residenti in Svizzera, ai quali l'Ufficio federale è autorizzato nel singolo caso a comunicare dati personali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna o il controllo dell'adempimento dei compiti. Le informazioni ottenute, ugualmente utili per il perseguimento penale o la lotta contro la criminalità organizzata, sono messe tempestivamente a disposizione delle autorità competenti.

2

La comunicazione di dati personali a privati è autorizzata soltanto se: a. è senza alcun dubbio nell'interesse della persona in questione e quest'ultima ha dato il suo consenso alla comunicazione oppure le circostanze non lasciano alcun dubbio in merito al suo consenso; b. è necessaria per evitare un grave pericolo immediato; c. è necessaria per motivare una richiesta di informazioni.

3

L'Ufficio federale può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se: a. l'informazione è necessaria per prevenire o chiarire un crimine o un delitto punibile anche in Svizzera; b. una domanda svizzera d'informazioni dev'essere motivata; 3 RS

311.0

4 RS

312.0

Sicurezza della Confederazione 8

120

c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona di cui si tratta e quest'ultima vi ha acconsentito oppure se le circostanze permettono di presumerne l'accordo;

d. la comunicazione è indispensabile alla salvaguardia di interessi considerevoli inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario.

4

La comunicazione all'estero non può avvenire se la persona interessata dovesse, in ragione della trasmissione dei dati, essere esposta al pericolo di una doppia punizione o a pregiudizi gravi per la salute, la vita, o la libertà ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 19505.

5

Se i dati personali sono richiesti nel quadro di una procedura, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.

6

Gli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare i dati che hanno ricevuto dalla Confederazione soltanto ad altri servizi cantonali e unicamente nel rispetto dei principi emanati dal Consiglio federale.

7

Nelle relazioni con l'estero la protezione delle fonti dev'essere garantita in ogni caso.


Art. 18

Diritto d'essere informati 1

Chiunque può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all'Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli.6 2 Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza esamini la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l'esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l'esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.7 3

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicu5 RS

0.101

6

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).

7

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).

8 RS

235.1

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 9

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rezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.9 4 I Cantoni trasmettono all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.10 5

Dopo la richiesta di informazioni, l'Ufficio federale esamina, indipendentemente dalle scadenze fissate a tale scopo, se le informazioni esistenti siano ancora necessarie. Tutti i dati del sistema d'informazione non più necessari sono cancellati.

5

Le persone registrate che hanno presentato una richiesta d'informazioni saranno informate non appena gli interessi connessi al mantenimento della sicurezza interna non esigano più il segreto, al più tardi alla scadenza dell'obbligo di conservare i dati, conformemente alla legge sulla protezione dei dati, sempre che questo non determini un volume di lavoro eccessivo.

Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 19

Cerchia delle persone sottoposte a controllo 1

Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e nell'esercizio dell'attività:

a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; c. hanno, in quanto militari, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

d. collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti; e. hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.

2

I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione dell'Ufficio federale.

9

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).

10 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).

Sicurezza della Confederazione 10

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3

Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente. In casi speciali il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

4

Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell'Amministrazione federale e delle funzioni dell'esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.


Art. 20

Contenuto del controllo di sicurezza 1

Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l'estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull'esercizio dei diritti costituzionali.

2

I dati possono essere rilevati: a. tramite l'Ufficio federale, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;

b. dai registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;

c. su incarico del servizio specializzato (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;

d. tramite richiesta di informazioni relative a procedure penali in corso ai competenti organi incaricati del perseguimento penale;

e. mediante interrogazione di terze persone, se l'interessato è consenziente; f.

mediante interrogazione personale dell'interessato.


Art. 21

Esecuzione del controllo di sicurezza 1

Il Consiglio federale designa un servizio specializzato che procede ai controlli di sicurezza in collaborazione con l'Ufficio federale.

2

Il servizio specializzato comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può, entro dieci giorni, consultare i documenti del controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati nonché, se si tratta di documenti della Confederazione, esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla limitazione dell'informazione si applica l'articolo 9 della legge sulla protezione dei dati11.

11 RS

235.1

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 11

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3

Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere a un'istanza ricorsuale indipendente dall'amministrazione.

4

Il servizio specializzato sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità competente in merito alla nomina o al conferimento della funzione.

L'autorità non è vincolata dalla valutazione fornita dal servizio specializzato. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell'autorità di nomina nonché la conservazione, l'ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. Esso nomina l'autorità di ricorso e ne disciplina la procedura.

Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici

Art. 22

Principi

1

L'Ufficio federale assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.

2

Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.

3

Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.


Art. 23

Protezione delle autorità federali 1

Il Consiglio federale designa: a. le persone che beneficiano di misure di protezione; b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale dell'Ufficio federale; c. gli edifici e le manifestazioni per la cui protezione vengono impiegati altri servizi.

2

Per tutti gli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l'immediata polizia (art. 14 della LF del 26 mar. 193412 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione) è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati. Essi prendono le misure di protezione adeguate, d'intesa con l'Ufficio federale.

12 [CS

1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414 , 2003 2133 all. n.3. RU 2003 3543 all. n. I 1]. Vedi la LF del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Sicurezza della Confederazione 12

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3

I Cantoni assicurano la protezione degli altri beni della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 11 della legge sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

4

Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d'intesa con l'Ufficio federale e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.

5

Il Dipartimento istituisce un comitato di coordinazione che progetta lo schema secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, coordina le misure importanti e sostiene l'Ufficio federale nei suoi compiti.


Art. 24

Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico D'intesa con l'Ufficio federale, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all'adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

Sezione 6: Disposizioni organizzative

Art. 25

Controllo parlamentare Il controllo parlamentare è assicurato dalla Delegazione delle Commissioni della gestione conformemente alla legge del 23 marzo 196213 sui rapporti fra i Consigli.


Art. 26

Controllo amministrativo 1

Il Consiglio federale assicura che legalità, opportunità ed efficacia dell'attività dell'Ufficio federale siano controllate. Il Dipartimento stabilisce ogni anno un piano di controllo che è coordinato con i controlli parlamentari.

2

Il Consiglio federale approva gli accordi amministrativi internazionali conclusi dai servizi di sicurezza. Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione.

3

Il Consiglio federale fissa le esigenze minime del controllo nei Cantoni. L'esecuzione dei controlli spetta ai Cantoni.

13 [CS

1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414 , 2003 2133 all. n.3. RU 2003 3543 all. n. I 1]. Vedi la LF del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 13

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Art. 27

Rapporti

1

Il Consiglio federale informa annualmente, o secondo necessità, l'Assemblea federale, i Cantoni e l'opinione pubblica sulla valutazione che fa dello stato della minaccia nonché sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione.

2

Il Dipartimento informa i governi cantonali sull'evoluzione della minaccia.

3

L'Ufficio federale informa costantemente i direttori dei dipartimenti cantonali di polizia e gli organi di sicurezza sulle misure prese o previste in virtù della presente legge.


Art. 28

Prestazioni finanziarie ai Cantoni 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni fornite dietro suo mandato ai sensi della sezione 3. Il Consiglio federale fissa l'indennità forfettaria sulla base del numero di persone che svolgono essenzialmente compiti federali.

2

La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avvenimenti straordinari.

3

La Confederazione accorda aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell'interesse della Confederazione.


Art. 29

Formazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurezza interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.


Art. 31

Modifica del diritto vigente La legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati è modificata come segue: Art. 24 Abrogato 14 RS

235.1

Sicurezza della Confederazione 14

120


Art. 32

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:15 Sezione 4: 1o gennaio 1999 Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998 15 DCF del 15 giu. 1998 (RU 1998 1558)