01.01.2024 - * / In vigore
01.06.2022 - 31.12.2023
01.12.2021 - 31.05.2022
01.01.2021 - 30.11.2021
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01.04.2017 - 31.08.2017
01.11.2014 - 31.03.2017
01.01.2014 - 31.10.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2011 - 15.07.2012
01.10.2010 - 31.03.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
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1

Ordinanza

sulle attività informative (OAIn) del 16 agosto 2017 (Stato 1° settembre 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 3, 11 capoverso 3, 19 capoverso 5, 39 capoverso 4,
43 capoverso 4, 72 capoverso 4, 80 capoverso 2, 82 capoversi 5 e 6, 84 nonché 85 capoverso 5 della legge del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn), visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Capitolo 1: Collaborazione Sezione 1: Collaborazione del SIC con organi in Svizzera

Art. 1

Collaborazione del SIC con organi e persone in Svizzera 1

Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con: a. altri servizi della Confederazione; b . servizi dei Cantoni; c. privati, aziende e organizzazioni.

2

La collaborazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti: a. acquisizione di informazioni; b. valutazione della situazione di minaccia; c. consulenza; d. assistenza; e. formazione.


Art. 2

Collaborazione del SIC con le conferenze dei Cantoni 1

Il SIC collabora con le conferenze governative intercantonali, segnatamente con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) nonché con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS).

RU 2017 4151 1

RS 121

2 RS

172.010

121.1

Sicurezza della Confederazione 2

121.1

2

La collaborazione con la CDDGP e la CCPCS è volta segnatamente alla salvaguardia della sicurezza interna e al reciproco scambio di informazioni per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.


Art. 3

Collaborazione del SIC con il Servizio informazioni dell'esercito 1

Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito collaborano negli ambiti in cui i compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 LAIn e all'articolo 99 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM) si sovrappongono.

2

Essi si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti, segnatamente: a. mediante la periodica trasmissione di informazioni e valutazioni negli ambiti in cui i compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 LAIn e all'articolo 99 capoverso 1 LM si sovrappongono; b. nel quadro dell'acquisizione di informazioni; c. a livello di formazione e consulenza; d. mediante il coordinamento della collaborazione internazionale.

3

Ciascun servizio può chiedere in qualsiasi momento informazioni all'altro.

4

In caso di servizi d'appoggio dell'esercito in Svizzera che presentano un nesso con compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC assume la responsabilità in materia di attività informative nei confronti della direzione dell'impiego.


Art. 4

Collaborazione del SIC con il servizio di sicurezza militare In previsione di un servizio attivo dell'esercito, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ordinare la collaborazione con il servizio di sicurezza militare al fine di adempiere misure di protezione preventive. In tale quadro, il SIC appoggia detto servizio nella protezione dell'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.


Art. 5

Collaborazione del SIC con fedpol 1

Il SIC e l'Ufficio federale di polizia (fedpol) si assistono reciprocamente, segnatamente a livello di formazione e consulenza nonché nell'impiego e nell'utilizzazione di risorse e mezzi operativi.

2

Il SIC e fedpol si scambiano informazioni di cui abbisognano per l'adempimento dei loro compiti legali, segnatamente informazioni secondo l'allegato 3 numero 9.3 nonché informazioni secondo l'elenco non pubblico del Consiglio federale di cui all'articolo 20 capoverso 4 LAIn.

3 RS

510.10

Attività informative. O 3

121.1


Art. 6

Indennità per le attività esecutive dei Cantoni e valutazione dell'adempimento dei compiti 1

L'indennità forfettaria delle prestazioni fornite dai Cantoni per l'esecuzione della LAIn è calcolata sulla base dell'ammontare del credito approvato a tal fine e in base alla chiave di ripartizione applicabile tra i Cantoni.

2

La chiave di ripartizione è determinata sulla base della somma delle quote d'occupazione delle persone presso i Cantoni per le quali l'espletamento dei compiti secondo la LAIn rappresenta una parte importante della loro regolare attività.

3

Il SIC stabilisce la chiave di ripartizione assieme ai Cantoni secondo le necessità, ma almeno ogni quattro anni. A tal fine sente la CCPCS.

4

Se il SIC e i Cantoni non raggiungono un'intesa sull'ammontare dell'indennità, decide il DDPS dopo aver sentito le direzioni cantonali di polizia.

5

Il SIC verifica se l'adempimento dei compiti da parte dei Cantoni è conforme all'ammontare dell'indennità.

Sezione 2: Collaborazione del SIC con servizi esteri

Art. 7

Definizione annua dei principi della collaborazione 1

Previa consultazione del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il DDPS sottopone annualmente al Consiglio federale una proposta classificata «SEGRETO» sui principi della collaborazione del SIC in materia di attività informative con servizi esteri.

2

La proposta contiene un elenco dei servizi esteri con i quali il SIC intrattiene regolarmente contatti informativi e una valutazione dell'utilità, degli oneri e dei rischi di tali contatti.

3

I contatti informativi regolari del SIC con servizi esteri necessitano la previa autorizzazione da parte del Consiglio federale.


Art. 8

Competenze 1 Il SIC è competente per contatti con servizi informazioni esteri e altri servizi esteri che adempiono compiti informativi civili.

2

Esso coordina tutti i contatti informativi di servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni secondo i principi della collaborazione con autorità estere stabiliti dal Consiglio federale conformemente all'articolo 70 capoverso 1 lettera f LAIn.

Al riguardo definisce con il Servizio informazioni dell'esercito una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.

3

Esso rappresenta la Svizzera in organismi informativi internazionali che adempiono compiti informativi civili.

4

In singoli casi, il SIC può incaricare autorità d'esecuzione cantonali di curare contatti con servizi informazioni esteri riguardo a determinate tematiche.

Sicurezza della Confederazione 4

121.1


Art. 9

Tipi di collaborazione Per l'adempimento dei suoi compiti legali, il SIC può collaborare con servizi esteri a livello bilaterale o multilaterale.


Art. 10

Accordi internazionali di portata limitata Il SIC può stipulare autonomamente, con servizi informazioni esteri o altri servizi esteri che adempiono compiti ai sensi della LAIn, accordi internazionali concernenti questioni tecniche di secondaria importanza nel settore dei servizi informazioni.


Art. 11

Informazione del SIC da parte dei Cantoni I Cantoni informano il SIC se, per l'adempimento di compiti ai sensi della LAIn, collaborano in questioni inerenti alla sicurezza con servizi di polizia esteri e altri servizi nelle regioni di frontiera.

Capitolo 2: Acquisizione di informazioni Sezione 1: Principi

Art. 12

Operazioni Il SIC può eseguire sotto forma di operazioni, per una durata limitata, procedimenti correlati volti all'acquisizione di informazioni secondo l'articolo 6 LAIn e che, a livello di importanza, entità, oneri e tutela del segreto, oltrepassano i limiti di normali attività informative di acquisizione. Dette operazioni devono essere avviate e concluse formalmente nonché documentate separatamente.


Art. 13

Collaborazione con servizi svizzeri e assegnazione di mandati di acquisizione 1

Se il SIC acquisisce informazioni in collaborazione con un servizio svizzero o assegna un relativo mandato a un servizio svizzero, quest'ultimo garantisce un'acquisizione conforme alla legge soddisfacendo una delle seguenti condizioni:

a. l'acquisizione ha luogo nel quadro dell'attività ordinaria del servizio; b. l'acquisizione ha luogo al di fuori dell'attività ordinaria del servizio, che tuttavia dispone delle capacità e, riguardo alle disposizioni legali applicabili, delle conoscenze necessarie per l'acquisizione;

c. il servizio è stato previamente istruito dal SIC in merito all'acquisizione e alle disposizioni legali applicabili.

2

I servizi svizzeri sono tenuti al segreto nei confronti di terzi in merito alla collaborazione o ai mandati. Sono eccettuate informazioni a organi superiori o a organi di vigilanza e di controllo. Per ulteriori eccezioni è necessario il consenso del SIC.

3

Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.

Attività informative. O 5

121.1


Art. 14

Collaborazione con servizi esteri in Svizzera e assegnazione di mandati di acquisizione 1

Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un servizio estero o assegna a un servizio estero un relativo mandato, il SIC garantisce un'acquisizione conforme alla legge: a. comunicando e, per quanto necessario, spiegando al servizio estero le disposizioni legali applicabili; e

b. facendosi confermare dal servizio estero che quest'ultimo si atterrà a dette disposizioni.

2

Durante l'acquisizione di informazioni il SIC controlla, per quanto possibile, l'osservanza delle disposizioni legali applicabili. Se le disposizioni legali applicabili non sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l'autorità di vigilanza indipendente.

3

Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.


Art. 15

Collaborazione con privati in Svizzera e assegnazione di mandati di acquisizione 1

Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un privato o assegna a un privato un relativo mandato, il SIC garantisce un'acquisizione conforme alla legge comunicando e, per quanto necessario, spiegando al privato le disposizioni legali applicabili.

2

Il privato deve confermare al SIC di attenersi a dette disposizioni.

3

Durante l'acquisizione di informazioni il SIC controlla, per quanto possibile, l'osservanza delle disposizioni legali applicabili. Se le disposizioni legali applicabili non sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l'autorità di vigilanza indipendente.

4

Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.


Art. 16

Collaborazione con servizi esteri o privati all'estero e assegnazione di mandati di acquisizione 1

Se acquisisce informazioni all'estero in collaborazione con un servizio estero o un privato all'estero oppure assegna a un servizio estero o a un privato all'estero un relativo mandato, il SIC garantisce un'acquisizione conforme alla legge comunicando e, per quanto necessario, spiegando al servizio estero o al privato le disposizioni legali applicabili.

2

Il servizio estero o il privato devono confermare al SIC di aver preso atto delle disposizioni legali applicabili.

3

Durante l'acquisizione di informazioni, il SIC controlla, per quanto possibile, l'osservanza delle disposizioni legali applicabili. Se le disposizioni legali applicabili non sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone

Sicurezza della Confederazione 6

121.1

termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l'autorità di vigilanza indipendente.

4

Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.


Art. 17

Fonti di informazioni in materia di attività informative Sono fonti di informazioni in materia di attività informative segnatamente: a. fonti umane secondo l'articolo 15 LAIn; b. servizi informazioni svizzeri ed esteri nonché autorità di sicurezza con cui il SIC collabora;

c. fonti tecniche che servono all'acquisizione di informazioni secondo il capitolo 3 LAIn.


Art. 18

Protezione delle

fonti

1

Il SIC esegue caso per caso una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e gli interessi del servizio che ha presentato una domanda di informazioni; è fatto salvo l'articolo 35 LAIn.

2

Nei casi di cui al capoverso 1, il SIC protegge integralmente una fonte umana gestita dal SIC stesso o, su incarico di quest'ultimo, dalle autorità d'esecuzione cantonali, la cui integrità fisica o psichica sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fossero comunicate la sua identità o indicazioni che consentono di risalire alla sua identità. Ciò si applica per analogia alle persone vicine alla fonte umana.

3

È possibile rinunciare alla protezione integrale se la persona interessata acconsente alla comunicazione di cui sopra.

4

In singoli casi motivati il SIC può chiedere l'assistenza di fedpol per la protezione di una fonte umana gestita dal SIC stesso o, su incarico del SIC, dalle autorità d'esecuzione cantonali, o di una persona che le è vicina.

5

A livello di fonti tecniche devono essere protette tutte le indicazioni, salvo nei casi in cui la loro comunicazione non pregiudica né direttamente né indirettamente l'adempimento dei compiti del SIC.


Art. 19

Rapporto sulle operazioni e sulle fonti umane Il SIC presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto su tutte le operazioni e tutte le fonti umane gestite o sospese durante l'anno in esame e ne valuta l'utilità, i costi e i rischi. In via supplementare, devono figurare per ogni operazione le misure di acquisizione di informazioni la cui esecuzione è già stata approvata dal capo del DDPS in applicazione degli articoli 30 e 37 capoverso 2 LAIn.

Attività informative. O 7

121.1

Sezione 2: Obbligo di informazione in caso di minaccia concreta

Art. 20

1 A motivazione di una domanda di informazioni secondo l'articolo 19 LAIn, il SIC o l'autorità d'esecuzione cantonale illustrano sommariamente alle autorità e alle organizzazioni competenti in che cosa sussistono la minaccia concreta da individuare o sventare oppure l'interesse nazionale essenziale da tutelare.

2

Le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l'adempimento di compiti pubblici e che secondo l'articolo 19 LAIn sono tenute a fornire informazioni al SIC sono menzionate nell'allegato 1.

Sezione 3: Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Art. 21

Perquisizioni di locali, veicoli e contenitori Le perquisizioni di locali, veicoli e contenitori nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione devono essere documentate.


Art. 22

Procedura di autorizzazione e nullaosta 1

Nel caso di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, il SIC documenta: a. la procedura di autorizzazione; b. la consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP; c. la decisione in merito al nullaosta per l'esecuzione; d. in caso d'urgenza: la procedura secondo l'articolo 31 LAIn e il rispetto dei vincoli temporali;

e. la cessazione della misura di acquisizione; f.

la cessazione dell'operazione nel quadro della quale è stata eseguita la misura; g. la comunicazione di cui all'articolo 33 LAIn oppure il suo differimento o la rinuncia ad essa.

2

La documentazione deve essere allestita per scritto o in forma elettronica ed essere consultabile in qualsiasi momento.

3

La procedura di autorizzazione è retta per analogia dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. Per la ricusazione si applica l'articolo 38 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale. La procedura è gratuita.

4

Le comunicazioni tra il SIC e il Tribunale amministrativo federale hanno luogo in forma elettronica. L'incartamento della procedura è tenuto in forma elettronica. Le 4 RS

172.021

5 RS

173.32

Sicurezza della Confederazione 8

121.1

decisioni ordinatorie in merito alla procedura e le decisioni di autorizzazione sono notificate al SIC in forma elettronica. 5 Il DDPS documenta per scritto il processo decisionale del capo del DDPS in merito al nullaosta per l'esecuzione.

6

Il DDPS comunica al SIC e al Tribunale amministrativo federale la decisione del capo del DDPS in merito al nullaosta per l'esecuzione.


Art. 23

Tutela di segreti professionali Se una persona appartenente a una delle categorie professionali secondo gli articoli 171-173 del Codice di procedura penale6 è sorvegliata in virtù dell'articolo 27 LAIn, deve essere garantito che il SIC non venga a conoscenza di informazioni soggette al segreto professionale che non siano in relazione con il motivo per cui è stata ordinata la sorveglianza. Nel quadro della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 29 LAIn, il SIC segnala che deve essere eseguita la cernita delle informazioni conformemente all'articolo 58 capoverso 3 LAIn.

Sezione 4: Infiltrazione in sistemi e reti informatici ubicati all'estero

Art. 24

1 Se intende infiltrare sistemi e reti informatici ubicati all'estero, il SIC presenta preliminarmente la relativa domanda al capo del DDPS. La domanda deve essere motivata per scritto e contenere le indicazioni seguenti:

a. il settore di compiti legale nel quale deve aver luogo l'acquisizione di informazioni;

b. il tipo di informazioni che deve essere acquisito mediante la misura; c. eventuali altri servizi o terzi che il SIC intende incaricare dell'esecuzione della misura;

d. il periodo durante il quale deve aver luogo l'acquisizione; e. la designazione dei sistemi e delle reti informatici interessati; f.

la necessità, la proporzionalità e i rischi della misura.

2

Il capo del DDPS verifica la domanda e la sottopone al capo del DFAE e al capo del DFGP. Quest'ultimi si esprimono senza indugio al riguardo.

3

Il capo del DDPS decide in merito alla domanda non appena dispone dei pareri del capo del DFAE e del capo del DFGP. Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a infiltrare a più riprese i sistemi e le reti informatici nel quadro della medesima domanda.

4

Il DDPS documenta lo svolgimento e il risultato della procedura di consultazione e di decisione. Il SIC documenta l'esecuzione, i risultati e la cessazione delle misure.

6 RS

312.0

Attività informative. O 9

121.1

Sezione 5: Esplorazione di segnali via cavo

Art. 25

Scopo dell'esplorazione di segnali via cavo Mediante l'esplorazione di segnali via cavo, il SIC può acquisire informazioni rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza segnatamente negli ambiti e per gli scopi seguenti: a. nell'ambito del terrorismo: per l'individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché per l'individuazione di attività e collegamenti di individui isolati; b. nell'ambito della proliferazione: per l'accertamento della proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC); per l'accertamento del commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento; per l'accertamento di programmi concernenti armi di distruzione di massa, compresi i loro sistemi vettori; per l'accertamento di strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione; c. nell'ambito del controspionaggio: per l'individuazione di attività e strutture di attori esteri statali e non statali; d. nell'ambito di atti o iniziative estere ostili alla Svizzera nonché di atti e conflitti all'estero con ripercussioni sulla Svizzera: per la valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi, del potenziale militare, degli sviluppi in materia d'armamento, dei fattori di influsso strategici e delle possibili evoluzioni;

e. negli ambiti dell'esplorazione della cyberminaccia e della protezione delle infrastrutture critiche: per il rilevamento dell'impiego, dell'origine e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l'allestimento di misure di difesa efficaci.


Art. 26

Servizio preposto all'esecuzione 1

L'esplorazione di segnali via cavo è eseguita dal Centro operazioni elettroniche (COE). 2

Il SIC conviene con il COE i principi della collaborazione, dell'assegnazione dei mandati e del disbrigo dei mandati.

3

Il COE assicura i contatti con i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione per tutte le questioni inerenti all'esplorazione di segnali via cavo.


Art. 27

Compiti del COE

1

Il COE sollecita presso i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione le indicazioni tecniche necessarie per l'allestimento di mandati e per l'esecuzione di mandati di esplorazione di segnali via cavo; in caso di necessità, può chiedere che dette indicazioni siano oggetto di spiegazioni, completate o aggiornate.

Sicurezza della Confederazione 10

121.1

2

Esso elabora i mandati di esplorazione di segnali via cavo del SIC.

3

Esso acquisisce gli impianti tecnici necessari per adempiere i suoi compiti.

4

Nel quadro delle categorie autorizzate e che hanno ricevuto il nullaosta, esso può proporre al SIC di aggiungere chiavi di ricerca supplementari ai mandati in corso.

Dette chiavi di ricerca possono essere definite anche in base a informazioni ottenute nel quadro di altri mandati, segnatamente nel quadro dell'esplorazione radio.

5

Il COE assicura mediante misure interne che l'adempimento dei mandati si svolga nel quadro delle autorizzazioni.


Art. 28

Trattamento dei dati

1

Il COE distrugge i risultati ottenuti nel quadro dell'esplorazione di segnali via cavo al più tardi al momento della cessazione del corrispondente mandato di esplorazione di segnali via cavo.

2

Esso distrugge le comunicazioni rilevate al momento della cessazione del mandato, ma al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.

3

Esso distrugge i dati rilevati relativi ai collegamenti al momento della cessazione del mandato, ma al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.


Art. 29

Compiti dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1

I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione comunicano al COE qual è l'organo competente per il trattamento.

2

Essi consentono al COE di accedere ai locali necessari per l'esplorazione di segnali via cavo, al fine di consentire l'installazione di componenti tecniche necessarie per l'esecuzione di mandati di esplorazione di segnali via cavo.


Art. 30

Indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione Le indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione nel quadro dell'esplorazione dei segnali via cavo sono disciplinate nell'allegato 2.


Art. 31

Contatti con servizi specializzati esteri I contatti informativi del COE con servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.

Capitolo 3: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati

Art. 32

Comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri 1

La comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri da parte del SIC è disciplinata nell'allegato 3.

Attività informative. O 11

121.1

2

In occasione di ogni comunicazione, il SIC informa il destinatario sull'affidabilità e l'attualità dei dati.

3

Il SIC registra la comunicazione, il destinatario, l'oggetto e il motivo della comunicazione. 4

La comunicazione di dati personali è vietata se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.


Art. 33

Comunicazione di dati personali da parte di autorità d'esecuzione cantonali 1

Se necessario per la valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole, le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti valutazioni della situazione e dati personali ricevuti dal SIC nel quadro di una comunicazione secondo l'allegato 3: a. autorità d'esecuzione cantonali di altri Cantoni; b. autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell'articolo 60 capoversi 2-4 LAIn;

c. autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene e delle misure.

2

Alle condizioni menzionate al capoverso 1, le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti dati personali che hanno acquisito in virtù del mandato generale di informazione nel quadro dell'applicazione della LAIn:

a. autorità d'esecuzione cantonali di altri Cantoni; b. autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell'articolo 60 capoversi 2-4 LAIn;

c. autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene e delle misure.

3

Previo consenso del SIC e alle condizioni menzionate al capoverso 1, le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti dati personali che hanno acquisito sulla base di un mandato concreto del SIC: a. autorità d'esecuzione cantonali di altri Cantoni; b. autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell'articolo 60 capoversi 2-4 LAIn;

c. autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene e delle misure.

4

Se, nei casi di cui al capoverso 3, l'autorità d'esecuzione cantonale non può, per motivi di urgenza, richiedere il previo consenso del SIC, essa ne informa senza indugio il SIC dopo la comunicazione dei dati personali. 5 Per sventare un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera grave, incombente e non contrastabile altrimenti, le autorità d'esecuzione cantonali possono, garantendo la protezione delle fonti, comunicare internamente al loro corpo di polizia dati personali che esse trattano in applicazione della LAIn. Esse ne informano senza indugio il SIC.

Sicurezza della Confederazione 12

121.1

6

Le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso all'autorità d'esecuzione di un altro Cantone dati personali di cui quest'ultima abbisogna per l'esecuzione di accertamenti preliminari.

7

Esse possono comunicare al rispettivo organo superiore dati personali per l'assunzione di compiti di vigilanza sulla funzione di servizio.

8

Esse possono comunicare caso per caso dati personali a un'altra autorità d'esecuzione cantonale nel quadro di un gruppo di lavoro intercantonale da esse costituito.

9

Nel quadro di particolari organismi di collaborazione della Confederazione e dei Cantoni, il SIC può autorizzare un'autorità d'esecuzione cantonale a comunicare caso per caso a un'altra autorità federale dati personali secondo i capoversi 2 e 3.

10

Le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare ad altri organi cantonali o federali dati che non consentono di risalire all'identità di determinate persone.

11

Esse informano il SIC sulla comunicazione di dati personali a servizi terzi.


Art. 34

Comunicazione di informazioni ad autorità di perseguimento penale La comunicazione ad autorità di perseguimento penale di informazioni, per l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale, ha luogo sotto forma di rapporto ufficiale scritto utilizzabile in tribunale.


Art. 35

Comunicazione di dati personali ad autorità estere 1

La comunicazione di dati personali a organi esteri da parte del SIC è retta dall'articolo 61 LAIn.

2

Il SIC può scambiare direttamente dati personali con autorità estere anche mediante installazioni di trasmissione comuni nonché tramite sistemi d'informazione automatizzati internazionali secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera e LAIn.

3

Per quanto concerne i rapporti con autorità di perseguimento penale estere, il SIC osserva le disposizioni della legge federale del 20 marzo 19817 sull'assistenza internazionale in materia penale.

4

In occasione della comunicazione di dati personali, il SIC informa l'organo destinatario sull'affidabilità e l'attualità dei medesimi.

5

Il SIC rende attento l'organo destinatario: a. sullo scopo esclusivo per il quale l'organo destinatario è autorizzato a utilizzare i dati comunicati;

b. sul fatto che il SIC si riserva il diritto di esigere informazioni sull'utilizzazione dei dati comunicati.

6

Esso registra la comunicazione, il contenuto della comunicazione e l'organo destinatario.

7 RS

351.1

Attività informative. O 13

121.1

Capitolo 4: Direzione politica, procedura di controllo e divieti

Art. 36

Tutela di altri interessi nazionali importanti 1

Nel caso di una minaccia grave e incombente: a. ogni dipartimento può proporre al Consiglio federale l'impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti; b. ogni Cantone può presentare al Consiglio federale una domanda di impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti; la risposta alla domanda è sottoposta al Consiglio federale dal DDPS.

2

La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. il genere, la gravità e l'urgenza della minaccia concreta; b. lo scopo e la durata dell'impiego; c. i mezzi informativi da impiegare; d. le risorse di personale e finanziarie necessarie ed eventualmente da attribuire;

e. le competenze disponibili in seno alla Confederazione o ai Cantoni per sventare la minaccia;

f.

le misure concrete già decise.

3

L'organo richiedente consulta previamente il SIC.

4

Su incarico del Consiglio federale, la Cancelleria federale informa per scritto entro 24 ore la Delegazione delle Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze delle Camere federali in merito ai mandati assegnati o alle domande respinte dal Consiglio federale secondo gli articoli 3 o 71 LAIn.


Art. 37

Procedura di controllo 1

Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera oppure organizzazioni o gruppi attivi in Svizzera svolgono sistematicamente attività che rientrano negli ambiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC può avviare, autonomamente o su richiesta di uno o più Cantoni, una procedura di controllo.

2

La procedura serve a verificare se le persone, le organizzazioni e i gruppi summenzionati devono essere inseriti nella lista d'osservazione. Il SIC acquisisce e analizza tutte le informazioni necessarie.

3

Il SIC stabilisce l'entità e l'impiego dei mezzi di acquisizione di informazioni nonché la durata della procedura. Esso informa i Cantoni la cui collaborazione è necessaria per l'acquisizione delle informazioni.

4

Esso verifica periodicamente, ma almeno ogni sei mesi, se le condizioni per la prosecuzione della procedura di controllo sono ancora adempiute.

Sicurezza della Confederazione 14

121.1


Art. 38

Sospensione della procedura di controllo 1

Il SIC sospende la procedura di controllo se: a. nei confronti della persona, dell'organizzazione o del gruppo interessati è avviato un altro procedimento di diritto penale, civile o amministrativo che persegue lo stesso scopo; b. gli indizi disponibili finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; c. entro due anni non sono stati raccolti ulteriori riscontri rilevanti in materia di sicurezza; o

d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività della persona, dell'organizzazione o del gruppo interessati non costituiscono più una minaccia per la sicurezza interna o esterna.

2

Esso sospende altresì la procedura di controllo se: a. l'organizzazione interessata o il gruppo interessato sono stati iscritti nella lista d'osservazione;

b. la persona interessata è collegabile a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi menzionati nella lista d'osservazione.


Art. 39

Criteri per l'allestimento della lista d'osservazione 1

Il SIC tiene la lista d'osservazione secondo l'articolo 72 LAIn.

2

Vi è un motivo fondato di presumere che sussista una minaccia per la sicurezza interna o esterna, in particolare:

a. nel caso di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 72 capoverso 2 LAIn; b. qualora durante una procedura di controllo secondo l'articolo 37 risulti che sono in corso attività che pregiudicano la sicurezza; c. in caso di seri incitamenti alla violenza avvenuti in passato, attualmente in corso oppure prevedibili in futuro sulla base di indizi concreti; d. in caso di sostegno ad attività di estremismo violento o terroristiche avvenuto in passato, attualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti;

e. in caso di coinvolgimento in attentati o rapimenti avvenuto in passato, attualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti.

3

Il SIC raccoglie e tratta tutte le informazioni secondo l'articolo 5 capoverso 8 LAIn sulle organizzazioni e sui gruppi interessati nonché sui rispettivi esponenti.

4

Esso verifica la lista d'osservazione annualmente e la sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Attività informative. O 15

121.1


Art. 40

Divieto di determinate attività 1

Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica annualmente se le condizioni per disporre il divieto di determinate attività sono ancora adempiute.

2

Se le condizioni non sono più adempiute, esso propone al Consiglio federale la revoca del divieto di determinate attività.


Art. 41

Divieto di

organizzazioni

Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica prima dello scadere del termine se le condizioni per disporre il divieto sono ancora adempiute e chiede eventualmente al Consiglio federale la proroga del divieto.

Capitolo 5: Prestazioni ed emolumenti

Art. 42

Prestazioni Le prestazioni secondo l'articolo 69 LAIn devono essere convenute oralmente o per scritto segnatamente per quanto concerne la loro ragione, il contenuto, la durata, la cessazione e i corrispondenti emolumenti.


Art. 43

Emolumenti 1 Sempre che la presente ordinanza non preveda disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20048 sugli emolumenti e dell'ordinanza dell'8 novembre 20069 sugli emolumenti del DDPS.

2

Il SIC può ridurre o condonare l'emolumento se: a. la riscossione dell'emolumento costa più della prestazione; o b. la riscossione dell'emolumento appare sproporzionata per motivi inerenti alla prestazione o concernenti la persona assoggettata.

Capitolo 6: Controlli

Art. 44

Autocontrollo internamente al SIC 1

Il SIC provvede alla formazione dei suoi collaboratori negli ambiti seguenti: a. condizioni quadro legali delle attività informative; b. strategia e priorità interne per l'attuazione del mandato fondamentale.

2

Esso coordina le sue attività di controllo interne con la pianificazione degli organi di vigilanza superiori.

8 RS

172.041.1

9 RS

172.045.103

Sicurezza della Confederazione 16

121.1

3

Esso gestisce una panoramica di tutti i mandati in materia di acquisizione di informazioni mediante mezzi tecnici.


Art. 45

Controllo delle autorità d'esecuzione cantonali e consulenza 1

Il SIC provvede a un controllo adeguato dell'esecuzione dei suoi mandati da parte delle autorità d'esecuzione cantonali. 2 Esso fornisce consulenza alle autorità d'esecuzione cantonali nell'esecuzione della LAIn, segnatamente nel trattamento dei dati informativi.

Capitolo 7: Misure interne di protezione e di sicurezza

Art. 46

Servizio preposto all'esecuzione 1

Un servizio interno designato dal SIC esegue controlli di persone, di effetti personali e di locali nelle installazioni del SIC; a tal fine può fare ricorso a terzi.

2

I terzi incaricati devono disporre di un controllo di sicurezza relativo alle persone valido e di una formazione di polizia o di una formazione equivalente.


Art. 47

Controlli di persone ed effetti personali 1

Le misure di sicurezza e di controllo comprendono: a. la perquisizione di effetti personali e di altri contenitori e oggetti portati con sé da persone;

b. la perquisizione di indumenti e il tastamento di persone nonché l'impiego di un metal detector o di un apparecchio di ricerca analogo; c. la verifica a campione del contenuto degli invii postali in uscita.

2

Il SIC può ispezionare supporti di dati portati con sé da persone per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni.

3

Nel quadro dei controlli, il SIC può chiedere l'apertura di contenitori chiusi portati con sé da persone o di contenuti di supporti di dati elettronici e, eventualmente, la decodificazione di quest'ultimi.

4

Il SIC informa preliminarmente in merito ai possibili controlli i collaboratori delle aziende che forniscono prestazioni per il SIC nei suoi locali.

5

Nei siti che utilizza, il SIC può mettere a disposizione contenitori chiudibili per la custodia di oggetti privati; tali contenitori sono esclusi dalle misure di controllo. Il SIC non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti immagazzinati.


Art. 48

Controlli di locali

1

I controlli di locali possono aver luogo anche in assenza delle persone interessate.

2

I contenitori chiusi o oggetti chiaramente riconoscibili come oggetti privati non sono controllati.

Attività informative. O 17

121.1


Art. 49

Restituzione di

oggetti

Il SIC può chiedere in ogni momento la restituzione di oggetti che ha messo a disposizione.


Art. 50

Impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini e porto di apparecchi elettronici 1

Tutte le persone che entrano nel campo di ripresa di apparecchi per la trasmissione o la registrazione di immagini devono essere informate, mediante un'indicazione ben visibile, che sono riprese da un sistema di sorveglianza.

2

Il SIC distrugge le riprese dopo 30 giorni, sempre che non siano necessarie per garantire le prove in un procedimento. In tal caso, la distruzione avviene dopo il passaggio in giudicato del procedimento.

3

Esso può vietare alle persone di introdurre apparecchi elettronici all'interno dei locali che utilizza.


Art. 51

Sistema di controllo degli accessi 1

L'accesso ai locali del SIC in cui è utilizzata la rete informatica protetta è controllato.

2

Il controllo degli accessi deve assicurare l'identificazione di tutte le persone che hanno accesso alla rete informatica protetta.

3

Se il SIC non esegue esso stesso il controllo degli accessi, il gestore deve garantirgli un accesso protetto e in linea ai dati.

Capitolo 8: Dotazione di armi

Art. 52

Autorizzazione al porto di un'arma di servizio 1

Sono considerate armi di servizio: a. sostanze

irritanti;

b. armi

da

fuoco.

2

Sono autorizzati a portare un'arma di servizio i collaboratori del SIC esposti a pericoli particolari nel quadro della loro funzione e dei loro compiti.

3

Il direttore del SIC conferma l'appartenenza al gruppo di persone di cui al capoverso 2, rilasciando l'autorizzazione al porto di un'arma di servizio, se:

a. la situazione di pericolo individuale del collaboratore lo richiede; e b. il superiore del collaboratore interessato oppure il responsabile delle armi e del tiro del SIC non fa valere alcun motivo d'impedimento per il porto di un'arma di servizio; sono considerati motivi d'impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi.

Sicurezza della Confederazione 18

121.1

4

Chi è autorizzato al porto di armi da fuoco deve: a. disporre dell'attestato di agente di polizia rilasciato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione oppure di una formazione equivalente; e b. assolvere un'istruzione al tiro corrispondente o analoga all'istruzione di polizia di base e partecipare annualmente a diversi allenamenti di tiro del SIC.


Art. 53

Custodia delle armi di servizio nonché custodia e utilizzo delle munizioni 1

Il SIC provvede alla custodia sicura delle armi di servizio e delle munizioni.

2

Chi è autorizzato al porto di un'arma da fuoco può utilizzare le seguenti munizioni: a. proiettili

camiciati;

b. proiettili a espansione controllata; c. munizioni d'allenamento.


Art. 54

Istruzione al tiro

Il responsabile delle armi e del tiro del SIC è responsabile dell'organizzazione dell'istruzione al tiro. Egli può collaborare con altri servizi per l'assunzione dei suoi compiti.


Art. 55

Ritiro dell'arma di servizio 1

Se riguardo a una persona si constatano motivi d'impedimento per il porto di un'arma di servizio, il responsabile delle armi e del tiro del SIC ritira l'arma di servizio.

2

Il direttore del SIC decide, dopo aver sentito tutte le persone interessate e, se necessario, dopo aver consultato altri esperti, se la persona interessata è ancora autorizzata a portare un'arma di servizio.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 56

Abrogazione e modifica di altri atti normativi L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 4.


Art. 57

Disposizioni transitorie

sull'archiviazione

1

Il termine di protezione di 50 anni applicabile ad archivi provenienti dal SIC o da una delle organizzazioni che lo hanno preceduto e già consegnati all'Archivio federale al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato di 30 anni.

Attività informative. O 19

121.1

2

Fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2 della legge del 26 giugno 199810 sull'archiviazione, gli archivi con un termine di protezione prorogato secondo il capoverso 1 possono essere consultati se il servizio di sicurezza estero interessato non formula riserve su una loro consultazione.


Art. 58

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2017.

10 RS

152.1

Sicurezza della Confederazione 20

121.1

Allegato 1

(art. 20 cpv. 2)

Organizzazioni soggette all'obbligo d'informazione Le seguenti organizzazioni sono tenute a fornire informazioni al SIC: 1. Commissione della concorrenza; 2. Fondo nazionale svizzero; 3. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; 4. Ferrovie federali svizzere; 5. FFS Cargo;

6. La Posta Svizzera; 7. Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi; 8. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; 9. Commissione federale dell'energia elettrica; 10. Commissione federale delle comunicazioni; 11. Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Attività informative. O 21

121.1

Allegato 2

(art. 30)

Indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione 1 Lavori

di

progetto

Obiettivo e scopo

Descrizione

Indennità

Allacciamento a una nuova ubicazione Accertamenti preliminari, progettazione, realizzazione, messa in esercizio Secondo il mandato di progetto caso per caso Ampliamento di un sito esistente Pianificazione, montaggio degli apparecchi, collaudo Secondo il mandato caso per caso 2 Costi

correnti

Obiettivo e scopo

Descrizione

Indennità

Accesso al cavo

Trattamento del mandato, viaggio di andata e di ritorno, esecuzione dell'accesso Secondo le ore effettuate, più le spese di trasferta Locazione

Locazione di spazi, locazione di infrastrutture, spese di riscaldamento e spese accessorie, indennità per gli accessi accompagnati Secondo le aliquote usuali del mercato 3 Prestazioni

Obiettivo e scopo

Descrizione

Indennità

Approntamento della fornitura dei dati di rete Accettazione dei requisiti, definizione degli standard, elaborazione dei piani di rete Secondo le ore effettuate Fornitura dei dati di rete Allestimento e spedizione di rapporti standardizzati Secondo le ore effettuate

Sicurezza della Confederazione 22

121.1

4 Tariffa 4.1 Per le indennità secondo le ore effettuate si applica una tariffa oraria di 180 franchi.

4.2

I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione presentano un conteggio particolareggiato dell'onere sopportato. Il tempo impiegato è documentato per quarti d'ora specificando esattamente l'attività svolta. I mezzi tecnici impiegati vanno comprovati mediante fattura dettagliata.

5 Fatturazione 5.1 Le modalità della fatturazione delle prestazioni fornite sono di regola disciplinate caso per caso dai partner contrattuali.

5.2

In assenza di pertinenti accordi contrattuali, i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione procedono alla fatturazione di volta in volta al termine delle prestazioni fornite.

6

Entità dell'indennità in caso di controversie In caso di controversie il SIC decide l'entità dell'indennità.

Attività informative. O 23

121.1

Allegato 3

(art. 32 cpv. 1)

Comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri Il SIC comunica dati personali alle autorità di perseguimento penale svizzere alle condizioni menzionate all'articolo 60 capoversi 2-4 LAIn; esso comunica i dati senza riserve alle autorità di vigilanza.

Il SIC può comunicare dati personali alle autorità e ai servizi svizzeri seguenti alle condizioni menzionate all'articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso: 1.

autorità di vigilanza regolamentatrici quali la Commissione federale dell'energia elettrica e la Commissione federale delle comunicazioni: per la protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche; 2.

organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale: per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna; 3.

stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione: per la gestione di situazioni particolari; 4. autorità

d'esecuzione

cantonali:

per l'applicazione della LAIn; 5.

autorità cantonali di polizia: per l'adozione di misure di sicurezza cantonali al di fuori del perseguimento penale; 6.

Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi alle persone della Cancelleria federale: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone; 7.

Dipartimento federale degli affari esteri: 7.1 per la valutazione delle istanze di accreditamento o dei diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali,

7.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,

7.3 per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna, 7.4 per l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero, 7.5 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza, 7.6 per l'accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione nonché di iniziative in materia di politica estera;

Sicurezza della Confederazione 24

121.1

8. Dipartimento

federale

dellʼinterno:

8.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione allʼesecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti, 8.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione allʼesecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie; 9.

Dipartimento federale di giustizia e polizia: 9.1 Ufficio federale di giustizia: per il trattamento di domande nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, 9.2 Segreteria di Stato della migrazione: 9.2.1 per il trattamento di domande di naturalizzazione, 9.2.2 per l'attuazione di misure nei confronti di stranieri, in particolare per il loro respingimento,

9.2.3 per la valutazione delle domande d'asilo, 9.2.4 per la valutazione della situazione nei luoghi di migrazione, 9.3 fedpol:

9.3.1 per il disbrigo di compiti secondo la legge federale del 7 ottobre 199411 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati,

9.3.2 per l'esecuzione di accordi di cooperazione in materia di polizia bilaterali o internazionali,

9.3.3 per il trattamento di richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,

9.3.4 per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL),

9.3.5 per la protezione di persone ed edifici secondo l'ordinanza del 27 giugno 200112 sui Servizi di sicurezza di competenza federale, 9.3.6 per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero, 9.3.7 per l'attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all'estero,

9.3.8 Sezione Documenti d'identità nonché Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica e Ufficio centrale armi: per l'adempimento dei loro compiti legali,

9.3.9 per la pronuncia di misure di respingimento ed espulsioni, 9.3.10 per il sequestro di materiale di propaganda nonché per la cancellazione e il blocco di siti Internet secondo l'articolo 13e della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,

11 RS

360

12 RS

120.72

13 RS

120

Attività informative. O 25

121.1

9.3.11 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei testimoni e delle persone ad esse vicine, 9.3.12 per la sicurezza di passeggeri di aeromobili svizzeri; 10.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: 10.1 Stati maggiori dell'esercito: 10.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d'impiego dell'esercito all'estero, 10.1.2 in relazione con servizi d'appoggio in Svizzera e all'estero, 10.1.3 per la valutazione di agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,

10.1.4 per la valutazione della sicurezza di sistemi e banche dati EED della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento, 10.2 Segreteria generale: per la valutazione della situazione di minaccia e gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza, 10.3 Organi della Sicurezza militare: 10.3.1 per la valutazione della situazione sotto il profilo della sicurezza militare,

10.3.2 per la protezione di informazioni e opere militari, 10.3.3 per l'adempimento di compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell'ambito dell'esercito,

10.3.4 quando militari del servizio di sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo: per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti; per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone, 10.4 Ufficio federale della protezione della popolazione: 10.4.1 Divisione Politica di protezione della popolazione: in relazione con la protezione di infrastrutture critiche, 10.4.2 Centrale nazionale d'allarme: in vista dell'acquisizione, dell'analisi e della diffusione di informazioni secondo l'ordinanza del 17 ottobre 200714 sulla Centrale nazionale d'allarme, 10.4.3 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza NBC,

10.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone; 14 RS 520.18

Sicurezza della Confederazione 26

121.1

11.

Dipartimento federale delle finanze: 11.1 Amministrazione federale delle finanze: 11.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,

11.1.2 per la preparazione o l'esecuzione di un'indagine di polizia, 11.2 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,

11.3 Organi delle guardie di confine e delle dogane: 11.3.1 per accertare il soggiorno delle persone, 11.3.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché eseguire procedimenti penali amministrativi, 11.4 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione: per valutare la sicurezza di sistemi e banche dati EED della Confederazione nei confronti di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento;

12.

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca: 12.1 Segreteria di Stato dell'economia: 12.1.1 per l'esecuzione della legge del 13 dicembre 199615 sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 199616 sul controllo dei beni a duplice impiego,

12.1.2 per l'adozione di misure nel settore del diritto riguardante l'economia esterna,

12.1.3 per la preparazione o l'esecuzione di un'indagine di polizia, 12.1.4 per la valutazione della situazione economica e in materia di politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera, 12.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la concessione dei permessi d'impiego di sostanze esplosive, 12.3 Ufficio federale dellʼagricoltura: in relazione allʼesecuzione della legislazione sullʼagricoltura,

12.4 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese: per la protezione da attacchi a infrastrutture critiche; 13. Dipartimento

federale

dell'ambiente,

dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: 13.1 Ufficio federale dell'aviazione civile, Ufficio federale delle comuni-

cazioni e Ferrovie federali svizzere: per l'esecuzione di misure di polizia di sicurezza, 13.2 Ufficio federale dell'energia: 13.2.1 per l'applicazione della legislazione sull'energia nucleare, 13.2.2 per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna, 15 RS

514.51

16 RS

946.202

Attività informative. O 27

121.1

13.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e dei compiti secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200717 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

13.4 Ufficio federale dell'ambiente: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente;

14.

autorità e servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: se necessario per la loro sicurezza o per sventare una minaccia incombente.

17 RS

732.2

Sicurezza della Confederazione 28

121.1

Allegato 4

(art. 56)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza LMSI del 1° dicembre 199918 sulle prestazioni finanziarie; 2. l'ordinanza del 4 dicembre 200919 sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: …20 18 [RU

2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 all. n. 5, 2009 6937 all. 4 n. II 3] 19 [RU

2009 6937, 2010 3865, 2012 3767 5527 art. 15 n. 2 6731 all. n. 1, 2013 3041 n. I 2, 2014 3231 art. 46, 2016 2577 all. n. II 1, 2017 707] 20 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 4151.