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01.01.2007 - 30.06.2009
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747.321.7

Ordinanza
sugli yacht marittimi svizzeri

(Ordinanza sugli yacht)1

del 15 marzo 1971 (Stato 15 marzo 2021)

1 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre 19532
sulla navigazione marittima,3

decreta:

2 RS 747.30

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri

Yacht svizzeri

Art. 1

1 Gli yacht svizzeri naviganti in mare, sono panfili sportivi e da diporto, immatricolati nel registro svizzero degli yacht.

2 Basilea è l'unico porto d'immatricolazione degli yacht svizzeri.

3 Gli yacht svizzeri inalberano bandiera svizzera giusta l'articolo 3 della legge sulla navigazione marittima. L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può consentire ai proprietari di yacht, membri di circoli nautici di carattere svizzero, di aggiungere alla bandiera svizzera l'emblema del loro circolo nautico a condizione di non causare confusione con la bandiera di un altro Stato.

Registro svizzero degli yacht

Art. 2 Autorità

1 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima tiene il registro svizzero degli yacht.

2 La procedura di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.4

3 Il Dipartimento federale degli affari esteri può emanare prescrizioni esecutive e istruzioni concernenti l'allestimento e la tenuta del registro svizzero degli yacht.

4 Nuovo testo giusta il n. II 75 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 3 Contenuto

1 Ciascuno yacht immatricolato nel registro svizzero degli yacht è iscritto su una pagina speciale e riceve un numero d'ordine.

2 Nella pagina del registro sono iscritti:

a.
cognome, nome, data di nascita, luogo di origine e domicilio del proprietario e, se si tratta di associazione, nome e sede di quest'ultima;
b.
nome dello yacht;
c.
l'epoca, il luogo di costruzione e il nome del costruttore dello yacht;
d.5
la lunghezza, la larghezza, il pescaggio o l'altezza interna dal ponte al fondo di sentina e il dislocamento dello yacht;
e.
genere di yacht e materiale di costruzione;
f.
per yacht a vela, la superficie velica, il numero degli alberi; per gli yacht a propulsione meccanica, il numero, il tipo e la potenza dei motori;
g.
per gli yacht dotati di radiotelefonia, la sigla di chiamata.

3 Ogni modificazione concernente l'immatricolazione deve essere subito comunicata dal proprietario dello yacht all'Ufficio svizzero della navigazione marittima. L'articolo 149 della legge sulla navigazione marittima si applica per analogia.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 1976, in vigore dal 15 ott. 1976 (RU 1976 1893).

Art. 4 Effetti dell'immatricolazione

1 Gli yacht immatricolati soggiaciono alle disposizioni degli articoli 1, 4, 7, 14 capoversi 2 e 3, 15 e 16 della legge sulla navigazione marittima come anche alle altre disposizioni di detta legge e della sua ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 19566, dichiarate applicabili dalla presente ordinanza; per l'applicazione di queste disposizioni, gli yacht sono equiparati al naviglio svizzero.

2 L'immatricolazione d'uno yacht nel registro svizzero degli yacht concerne unicamente la nazionalità e non produce alcun effetto quanto alla proprietà e ai diritti reali.

Condizioni d'immatricolazione

Art. 5 In generale

1 Possono essere iscritti nel registro degli yacht svizzeri soltanto i panfili sportivi e da diporto:

a.
che per le loro dimensioni, il genere di costruzione e l'armamento sono atti a tenere il mare;
b.
per i quali siano adempiute le condizioni di cui nella presente ordinanza in quanto concerne la cittadinanza del proprietario, l'assicurazione responsabilità civile, la denominazione e la procedura;
c.
che non sono iscritti in un registro pubblico estero.

2 ...7

3 a 5 ...8

7 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

8 Introdotti dal n. I dell'O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1385). Abrogati dal n. I dell'O del 20 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

Art. 6 Nazionalità

1 I proprietari di uno yacht svizzero devono essere cittadini svizzeri o associazioni svizzere che perseguono lo scopo di promuovere lo sport nautico e la navigazione da diporto. Il proprietario che possiede doppia cittadinanza non può far iscrivere il proprio yacht se è domiciliato nello Stato della sua altra cittadinanza.

2 Un'associazione è svizzera giusta la presente ordinanza se è stata istituita conformemente agli articoli 60 e 61 del Codice civile svizzero9, risulta iscritta nel registro di commercio e almeno i due terzi dei suoi membri nonché tutti i membri del comitato o di altri organi sono cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, e sia escluso il rischio di influenze determinanti straniere sull'associazione.

3 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può esigere che il proprietario dia informazioni quanto al modo di finanziamento dell'acquisto dello yacht e del rispettivo esercizio.

4 Il proprietario deve dichiarare per scritto di non dissimulare né tacere alcun fatto riguardante un'influenza straniera sullo yacht.

Art. 7 Navigabilità

1 Lo yacht deve essere idoneo a tenere il mare e adeguatamente costruito e armato. L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può esigere la presentazione di un certificato di navigabilità rilasciato da un'autorità o un organismo riconosciuto. Esso allestisce, dopo aver udito le cerchie interessate, le direttive sull'armamento degli yacht, le cui esigenze devono essere almeno corrispondenti a quelle prescritte per i natanti sportivi e da diporto naviganti nelle acque interne svizzere.

2 Le prescrizioni del diritto sulle telecomunicazioni si applicano all'installazione e all'esercizio degli impianti di telecomunicazione.10

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

Art. 8 Assicurazione di responsabilità civile

1 Il proprietario di uno yacht svizzero deve concludere e mantenere, presso una società d'assicurazione autorizzata dal Consiglio federale e esercitare la propria attività in Svizzera, un'assicurazione di responsabilità civile sullo yacht, che copra la responsabilità per la condotta e l'esercizio di detta imbarcazione.

2 L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile del proprietario e del comandante dell'imbarcazione, come anche delle persone di cui il proprietario risponde.

3 Possono essere escluse dall'assicurazione:

a.
pretese civili del proprietario verso le persone di cui risponde;
b.
pretese civili del coniuge e dei consanguinei in linea ascendente e discendente del proprietario o comandante, come anche di fratelli e sorelle con questi conviventi.

4 L'assicurazione deve coprire i diritti all'indennizzo delle persone lese almeno fino a concorrenza delle somme seguenti:

a.
ove esiste una limitazione legale della responsabilità, fino a questo limite;
b.11
negli altri casi, cinque milioni di franchi per sinistro, per l'insieme dei danni alle persone e alle cose.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

Art. 9 Denominazione dello yacht

1 Ciascun yacht svizzero porta un nome che deve essere scritto sull'imbarcazione, nel modo usuale e visibilmente.

2 Il nome dello yacht deve distinguersi chiaramente da quello delle altre navi svizzere e degli altri yacht se non si tratti d'imbarcazioni del medesimo proprietario.

3 Il nome del porto d'immatricolazione deve essere indicato sullo yacht in una delle tre lingue ufficiali (Basilea, Basel, Bâle).

Art. 10 Procedura d'immatricolazione

1 L'immatricolazione di uno yacht nel registro svizzero degli yacht avviene su domanda scritta del proprietario, contro pagamento delle tasse richieste.

2 La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 3.

3 A sostegno della domanda devono essere allegati:

a.
per le persone fisiche, l'atto d'origine o il passaporto del proprietario;
b.
per le associazioni, gli statuti, l'estratto dal registro di commercio, l'elenco dei membri con indicazione della loro cittadinanza nonché del domicilio, la composizione degli organi dell'associazione con l'indicazione del luogo d'origine e del domicilio dei membri;
c.
la prova della proprietà;
d.
un attestato comprovante che lo yacht, se già iscritto in un registro pubblico estero, ne è stato radiato oppure che la radiazione sarà fatta all'atto dell'iscrizione in Svizzera;
e.
una notificazione scritta in cui il proprietario dichiara che non ha chiesto né chiederà l'iscrizione dello yacht in un registro pubblico estero;
f.
una notificazione scritta in cui il proprietario dichiara che ha armato lo yacht conformemente all'articolo 7 della presente ordinanza e che l'armamento sarà mantenuto in perfetto stato;
g.
l'attestazione della società d'assicurazione comprovante la conclusione dell'assicurazione responsabilità civile richiesta;
h.
una dichiarazione conforme all'articolo 6 capoverso 4 della presente ordinanza.

Certificato di bandiera

Art. 11 Rilascio e contenuto

1 Dopo l'immatricolazione dello yacht nel registro svizzero degli yacht, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia al proprietario un certificato svizzero di bandiera, di cui stabilisce forma e contenuto.

2 Il certificato di bandiera, che deve essere sempre recato a bordo dello yacht, attesta che quest'ultimo ha il diritto e l'obbligo di navigare sotto bandiera svizzera.

3 Il certificato di bandiera serve a designare lo yacht; esso contiene i dati richiesti in virtù dell'articolo 3, indica il porto d'iscrizione e riproduce, all'occorrenza, l'autorizzazione data in virtù dell'articolo 1 capoverso 3.

Art. 12 Durata della validità

1 Il certificato di bandiera è valido 3 anni.

2 Fintanto che sono adempiute le condizioni per l'iscrizione del natante nel registro svizzero degli yacht, il certificato di bandiera deve, secondo i casi, essere prorogato, modificato o sostituito. Le disposizioni dell'articolo 43 capoversi 2, 3 (per. 1) e 4 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili per analogia.

3 Il certificato di bandiera perde validità, e dev'essere restituito senza indugio all'Ufficio svizzero della navigazione marittima o al consolato svizzero più vicino, quando lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht. È applicabile l'articolo 147 della legge sulla navigazione marittima.

Attestazione svizzera di bandiera12

12 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

Art. 12a13

1 L'attestazione svizzera di bandiera certifica che un'imbarcazione non idonea a tenere il mare ha il diritto e l'obbligo di navigare sotto bandiera svizzera.

2 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia su domanda del proprietario di un'imbarcazione un'attestazione di bandiera, se:

a.
il proprietario adempie le prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne la nazionalità;
b.
l'imbarcazione non adempie le condizioni necessarie per l'immatricolazione nel registro svizzero degli yacht; e
c.
l'imbarcazione:
1.
è immatricolata in un registro in Svizzera secondo le prescrizioni della legge federale del 3 ottobre 197514 sulla navigazione interna e possiede una licenza valida di navigazione, o
2.
si trova in permanenza all'estero e possiede un certificato di sicurezza idoneo.

3 Le prescrizioni concernenti gli yacht sono applicabili per analogia alle imbarcazioni con attestazione di bandiera.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

14 RS 747.201

Cancellazione dello yacht

Art. 13 In casi particolari

1 Su domanda del proprietario lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht. Il proprietario deve chiederne senz'indugio la cancellazione e restituire il certificato di bandiera non appena aliena lo yacht o è privato in modo permanente della facoltà di disporne, oppure in caso d'innavigabilità permanente.15

2 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima ordina la cancellazione di uno yacht dal registro svizzero degli yacht se:

a.
non sono più adempiute le condizioni per l'immatricolazione;
b.
risulta che il proprietario abbia dato indicazioni false o dissimulato fatti importanti;
c.
il proprietario non l'abbia chiesta nei casi di cui al capoverso 1.

3 Inoltre, la cancellazione può essere ordinata se:

a.
è stato omesso l'annuncio di una modificazione per cui vige l'obbligo di notifica;
b.
il proprietario o il comandante dello yacht ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni della presente ordinanza o le disposizioni dichiarate applicabili della legge sulla navigazione marittima o della sua ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195616 o, ancora, è stato commesso un atto contrario agli interessi generali della Confederazione.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

16 RS 747.301

Art. 14 A seguito di provvedimenti straordinari

Gli articoli 6 capoverso 1 lettera a e 145 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili agli yacht svizzeri. Oltre ai provvedimenti giusta l'articolo 6 capoverso 2, il Consiglio federale può chiudere il registro svizzero degli yacht e ordinare la cancellazione degli yacht immatricolati.

Esercizio della navigazione

Proprietario

Art. 15 Responsabilità

1 Il proprietario di uno yacht svizzero è simultaneamente armatore della propria imbarcazione giusta la legge sulla navigazione marittima; le disposizioni della legge applicabili agli yacht che concernono gli armatori s'applicano parimente al proprietario dello yacht.

2 Il proprietario d'uno yacht svizzero risponde del danni causati a terzi nell'esercizio del natante, secondo gli articoli 48, 49 e 121 della legge sulla navigazione marittima come anche gli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni17; tuttavia, la responsabilità massima del proprietario corrisponde all'importo stabilito per una stazza lorda di almeno 300 tonnellate. Alla procedura concernente la limitazione della responsabilità si applicano gli articoli 45 a 62 e 70 a 72 dell'ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195618 della legge sulla navigazione marittima.

Art. 16 Esercizio e governo dello yacht

1 Il proprietario di uno yacht svizzero deve condurre egli stesso il natante oppure affidarne la guida a un comandante. Le associazioni, segnatamente, devono designare un comandante responsabile. Può essere designato uno straniero soltanto in quanto ciò non equivalga a elusione delle prescrizioni sulla cittadinanza.

2 Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima applicabili agli yacht svizzeri e concernenti il capitano d'una nave riguardano parimenti il comandante e il proprietario dello yacht, se è quest'ultimo che conduce il natante oppure se non ha designato un comandante.

3 Le disposizioni di convenzioni internazionali, le regole e le usanze della navigazione marittima ratificate dalla Svizzera o dichiarate applicabili, si applicano alla condotta e all'esercizio d'uno yacht svizzero se esse concernono parimenti questo tipo di natante.

Art. 18 Affidamento a terzi

1 Uno yacht svizzero può essere eccezionalmente affidato a terzi semprechè ciò non equivalga a elusione delle prescrizioni concernenti la cittadinanza del proprietario. È vietata la cessione a titolo professionale.19

2 Il proprietario rimane responsabile dell'esercizio dello yacht. Egli risponde, giusta la legge sulla navigazione marittima e la presente ordinanza, dei danni causati in tale esercizio.

19 Frase introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892).

Comandante

Art. 19 Certificato di capacità

1 Ogni comandante di uno yacht svizzero deve, per poter governare il natante, essere titolare di un certificato di capacità.

2 L'esame è fatto presso un circolo nautico o una scuola di navigazione marittima riconosciuti in quanto ente esaminatore dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima.20

3 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima disciplina le prove d'esame per i comandanti di yacht nonché il riconoscimento degli enti esaminatori.21

4 Se l'esame è superato l'ente esaminatore rilascia il certificato di capacità. L'ente esaminatore non deve far distinzione, nell'esame, fra i candidati membri e non membri.22

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

Diritti e obblighi del comandante

Art. 20 Disposizioni applicabili

1 Al comandante di uno yacht svizzero si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 51 capoversi 1 e 2, 52, 53, 54 capoverso 1, 55 capoversi 1 e 3, 58, 71, 119 capoverso 1, 124a e 151a della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.23

2 L'Ufficio svizzero della navigazione marittima stabilisce, in considerazione della natura, della grandezza e del tipo di costruzione dello yacht, quali siano i documenti, oltre al certificato di bandiera, da conservare a bordo e da tenere aggiornati da parte del comandante.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 feb. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 69).

Equipaggio

Art. 21

1 Se un proprietario di yacht svizzero assume, in rapporto di servizio per condurre il natante, un comandante, ufficiali o marinai, sono applicabili per analogia gli articoli 82 a 86 e 162 della legge sulla navigazione marittima e gli articoli 16, 33, 34, 41 capoverso 1, 42 capoverso 2, e 43 della rispettiva ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195624. Nel rimanente sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni25 concernenti il contratto di lavoro.

2 Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima e della rispettiva ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 195626, concernenti le condizioni di lavoro, si applicano agli yacht di 300 tonnellate o più di stazza lorda.

Disposizioni finali

Art. 24

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1971.

2 L'articolo 143 capoverso 3 della legge sulla navigazione marittima, nel tenore del 14 dicembre 1965, entra in vigore alla stessa data.