Art. 15 Definizione e scopo
1 Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 950 CC le misurazioni catastali per l'impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.
2 I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dall'economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
