01.01.2026 - * / In vigore
01.04.2024 - 31.12.2025
01.01.2022 - 30.03.2024
01.01.2018 - 31.12.2021
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412.101.221.49

Ordinanza della SEFRI1
sulla formazione professionale di base
Ceramista industriale
con attestato federale di capacità (AFC)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2013) (Stato 1° gennaio 2013)

1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

39507

Ceramista industriale AFC

Industriekeramikerin EFZ/Industriekeramiker EFZ

Céramiste industrielle CFC/Céramiste industriel CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
di concerto con il Segreteria di Stato dell'economia,

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione
professionale (LFPr);
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 20074 sulla
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

1 I ceramisti industriali di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

a.
lavorano in modo professionalmente ed ecologicamente corretto materie prime ceramiche, metallo duro e materie ausiliarie;
b.
producono modelli semplici, stampi e modelli di lavoro;
c.
partono dalle materie prime della ceramica, dei metalli duri e dalle sospensioni per produrre pezzi grezzi e modelli per la successiva lavorazione;
d.
producono ceramiche e metalli pesanti di alta qualità tramite asciugatura/frittaggio, trasformazione, cottura/vetrificazione e trasformazione finale;
e.
immagazzinano, imballano e trasportano i prodotti finiti;
f.
attuano coscienziosamente le direttive concernenti la protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.

2 La formazione di ceramista industriale di livello AFC prevede i seguenti orientamenti:

a.
ceramica raffinata;
b.
ceramica grezza;
c.
ceramica da costruzione;
d.
ceramica tecnica;
e.
produzione di metalli duri;
f.
creazione di modelli.

3 L'orientamento viene indicato al momento dell'iscrizione alla procedura di qualificazione.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura tre anni.

2 L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze operative

1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4-6.

2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

a.
ricezione e trattamento delle materie prime;
b.
padronanza dei processi produttivi;
c.
padronanza dei processi di lavoro personali e garanzia della qualità;
d.
sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e manutenzione.
Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

a.
tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
b.
approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
c.
strategie per l'apprendimento permanente.
Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

a.
autonomia e senso di responsabilità;
b.
capacità di lavorare in gruppo;
c.
forme comportamentali e modo di presentarsi;
d.
capacità di lavorare sotto pressione;
e.
senso di responsabilità e modo di operare ecologici.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 7

1 All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

3 In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:

a.
lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
b.
lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione.

4 Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute riportati nel piano di formazione.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

2 L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all'insegnamento dello sport.

3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 16 e massima di 18 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

1 La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

2 È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

1 Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4-6 come segue:

a.
spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
b.
definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
c.
precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
d.
rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

a.
la struttura curricolare della formazione professionale di base;
b.
l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
c.
le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

4 Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata
dall'azienda

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

a.
attestato federale di capacità di ceramista industriale AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
b.
attestato federale di ceramista industriale qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
c.
attestato federale di capacità di modellatore-ceramista qualificato con almeno due anni di pratica nel campo d'insegnamento;
d.
attestato federale di capacità di modellatore di elementi ceramici qualificato con almeno due anni di esperienza professionale del campo d'insegnamento;
e.
attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del ceramista industriale AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
f.
titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
g.
diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
h.
titolo accademico in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.
Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

a.
vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
b.
vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

2 Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Formazione in azienda

1 La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b.
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1.
ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;
2.
di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del ceramista industriale AFC;
3.
rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 18).
Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4-6.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

a.
«lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 8 a 28 ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
b.
«conoscenze professionali», della durata di tre ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L'esame si svolge in forma scritta.
c.
«cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
b.
la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento professionale.

3 Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

a.
lavoro pratico: 40 per cento;
b.
conoscenze professionali: 20 per cento;
c.
cultura generale: 20 per cento;
d.
nota relativa all'insegnamento professionale: 20 per cento.
Art. 20 Ripetizioni

1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

2 Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 21 Caso particolare

1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all'insegnamento professionale.

2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

a.
lavoro pratico: 40 per cento;
b.
conoscenze professionali: 40 per cento;
c.
cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22

1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

2 L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «ceramista industriale AFC».

3 Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

a.
la nota complessiva;
b.
le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento professionale.

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

Art. 23

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

a.
da 8 a 11 rappresentanti dell'associazione Verband Schweizerische Ziegelindustrie (VSZ);
b.
da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
c.
almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 La Commissione ha i seguenti compiti:

a.
adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
b.
richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4-6.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

a.
il regolamento del 5 febbraio 20017 concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio - ceramista industriale;
b.
il programma del 5 febbraio 20018 d'insegnamento professionale - ceramista industriale;
c.
il regolamento provvisorio dell'8 febbraio 19809 concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di modellatore-ceramista;
d.
il programma provvisorio dell'8 febbraio 198010 d'insegnamento professionale per i modellatori-ceramisti;
e.
il regolamento provvisorio del 19 aprile 196611 concernente il tirocinio e l'esame finale nella professione di modellatore di elementi ceramici;

7 FF 2001 1318

8 FF 2001 1318

9 FF 1981 I 290

10 FF 1981 I 301

11 FF 1966 I 626

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di ceramista industriale prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

2 Chi ripete l'esame finale di tirocinio di ceramista industriale entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

3 Le persone che hanno iniziato la formazione di modellatore ceramista prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

4 Chi ripete l'esame finale di tirocinio di modellatore ceramista entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

5 Le persone che hanno iniziato la formazione di modellatore di elementi ceramici prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

6 Chi ripete l'esame finale di tirocinio di modellatore di elementi ceramici entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

Art. 26 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16-22) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.