1 Le gru possono essere utilizzate soltanto se sono in perfetto stato di funzionamento. Devono essere trasportate, montate, mantenute in efficienza e smontate in modo da non mettere in pericolo persone. Le indicazioni del produttore devono essere osservate.
2 Soltanto persone in possesso di una formazione specifica possono montare e smontare le gru o eseguirvi lavori di manutenzione.
3 Prima di azionare gru in prossimità di cavi elettrici scoperti o di impianti ferroviari devono essere concordate misure di protezione supplementari con i proprietari delle condutture o con le società ferroviarie. Se è impossibile giungere a un accordo, deve essere informato l'organo di esecuzione.
4 In presenza di ostacoli che limitino il raggio d'azione delle gru si devono prendere misure di protezione atte a evitare collisioni.
5 Il trasporto di persone con gru non espressamente destinate a tale scopo dal produttore è vietato. Qualora circostanze particolari rendano necessario un simile trasporto, deve previamente essere richiesta un'autorizzazione di deroga dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ai sensi dell'articolo 69 OPI11.