Abrogato per 01.05.2017

25.03.2014 - 01.05.2017
01.01.2014 - 24.03.2014
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01.01.2012 - 31.12.2012
01.11.2010 - 31.12.2011
01.04.2010 - 31.10.2010
25.05.2009 - 31.03.2010
01.01.2009 - 24.05.2009
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
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1

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 3, 26 capoversi 2, 5 e 6, 27 capoverso 3,
29 capoverso 2 e 80 capoverso 9 dell'ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina le indicazioni che devono caratterizzare le derrate alimentari in generale, le modalità di tale caratterizzazione e della loro pubblicità.

2

Le caratterizzazioni specifiche e la pubblicità dei singoli tipi di derrate alimentari sono disciplinate nelle ordinanze concernenti i prodotti specifici della legislazione sulle derrate alimentari.

3

La caratterizzazione comprende tutte le diciture sull'imballaggio, la confezione o l'etichetta di un prodotto.

Capitolo 2: Derrate alimentari preimballate Sezione 1: Indicazioni necessarie

Art. 2

1 Le derrate alimentari preimballate, al momento della consegna al consumatore devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti: a. la denominazione specifica (art. 3 e 4); b. l'elenco degli ingredienti (art. 5-7); c. indicazioni concernenti allergeni e altre sostanze che potrebbero provocare reazioni indesiderate (art. 8); RU 2005 6159

1 RS

817.02

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6811).

817.022.21

Derrate alimentari e oggetti d'uso 2

817.022.21

d. se occorre, l'indicazione quantitativa degli ingredienti (art. 9 e 10); e. la data minima di conservabilità e la data di consumo (art. 11-14); f. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona che, rispettivamente, le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate; g. il Paese di produzione (art. 15 e 16); h. ...3 i.4 il tenore alcolico per le bevande alcoliche (art. 3 cpv. 1 dell'O del DFI del 23 nov. 20055 sulle bevande alcoliche) con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume; j.

indicazioni particolari per le bevande alcoliche dolci (art. 3 cpv. 2 dell'O del DFI del 23 nov. 2005 sulle bevande alcoliche); k. se occorre, un'indicazione sullo stato fisico della derrata o sul procedimento tecnologico impiegato (art. 17); l. un'indicazione quale «ricostituito per diluizione» nel caso in cui sia stato impiegato un tale procedimento; m. indicazioni particolari per le derrate alimentari refrigerate e surgelate (art. 18);

n. un'indicazione quale «trattato con radiazioni ionizzanti» oppure «irradiato» nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento; o. un'indicazione per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono ottenuti da OGM (art. 7 dell'O del DFI del 23 nov.

20056 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate); p. le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta al consumatore di fare un uso conforme alla destinazione della derrata alimentare;

q. la partita (art. 19-21); r.

se occorre, la caratterizzazione del valore nutritivo (art. 22-29); s. se occorre, il marchio di identificazione (art. 30-32); t.

se occorre, altre indicazioni ai sensi degli articoli 33-35.

2

I dati devono apparire direttamente sull'imballaggio, sulla confezione oppure sulle etichette da apporsi sull'imballaggio.

3

Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6045).

5 RS

817.022.110

6 RS

817.022.51

Caratterizzazione e pubblicità 3

817.022.21

3

Nel caso di imballaggi multipli (ossia di più prodotti uguali o diversi riuniti in un nuovo imballaggio) è consentito tralasciare sull'imballaggio esterno le indicazioni prescritte se le stesse: a. figurano sui singoli imballaggi contenuti all'interno; e b. sono leggibili dall'esterno per i consumatori oppure nel punto di vendita si provvede a informare in altro modo.

4

Se la superficie singola stampabile più grande è inferiore a 10 cm2, è consentito rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, d, f-i, k, p, q, r e t .

5

Per le derrate alimentari consegnate a ristoranti, ospedali, mense e stabilimenti simili, le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, g-i, k nonché n-p possono figurare su un documento commerciale allegato al bollettino di consegna, alla fattura o all'invio.

6

Le quantità devono essere indicate secondo le prescrizioni dell'ordinanza dell'8 giugno 19987 sulle dichiarazioni.

Sezione 2: Denominazione specifica

Art. 3

Principi 1 La denominazione specifica deve corrispondere alla natura, al genere, alla sorta, alla specie o alla costituzione della derrata alimentare oppure alle materie prime utilizzate per la sua fabbricazione.

2

Per denominazione specifica s'intende la denominazione impiegata nella definizione delle singole derrate alimentari o espressamente prevista per la derrata alimentare corrispondente.

3

In deroga al capoverso 2 vale quanto segue: a. se viene definita solamente una specie di prodotti (p. es. «articoli di panetteria»), può essere usata la denominazione solitamente impiegata nel commercio per il prodotto corrispondente (p. es. «cornetto»); oppure

b. se una derrata alimentare è costituita esclusivamente da ingredienti di un determinato genere o sorta, può essere utilizzata una denominazione che caratterizzi la derrata alimentare e dalla quale sia possibile riconoscere il genere o la sorta utilizzati (p. es. «succo d'uva», «Williams»).

4

Per le miscele e le preparazioni di derrate alimentari si ricorre alla denominazione solitamente impiegata nel commercio o a una descrizione del prodotto e, se necessario, del suo impiego.

5

La denominazione specifica non può essere sostituita da un marchio di produttore, un marchio commerciale oppure un nome di fantasia.

6

In relazione alla denominazione specifica, sono vietate le designazioni come «alla maniera di», «tipo», «genere».

7 RS

941.281

Derrate alimentari e oggetti d'uso 4

817.022.21

7

La denominazione specifica può essere omessa, se il consumatore è in grado di riconoscere senza difficoltà la natura, il genere, la sorta, la specie e la costituzione della derrata alimentare.


Art. 4

Denominazioni protette

1

La denominazione specifica può essere sostituita da: a. una denominazione di origine protetta ai sensi dell'ordinanza del 28 maggio 19978 sulle DOP/IGP;

b. un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'ordinanza sulle DOP/IGP; oppure

c. una denominazione o indicazione analoga protetta in virtù di un trattato con la Svizzera.

2

Le denominazioni specifiche seguenti non possono essere sostituite da denominazioni o indicazioni protette:

a. le denominazioni specifiche riguardanti carne, preparazioni a base di carne o prodotti a base di carne, secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 20059 sulle derrate alimentari di origine animale; è fatto salvo l'articolo 8 capoverso 4 della presente ordinanza; b. le denominazioni specifiche riguardanti vino, secondo gli articolo 6 e 9 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200510 sulle bevande alcoliche.

Sezione 3: Elenco degli ingredienti

Art. 5

Principio

1

Tutti gli ingredienti (derrate alimentari e additivi) devono essere dichiarati in ordine quantitativo decrescente. Determinante è la parte in massa al momento della lavorazione.

2

In deroga al capoverso 1 vale quanto segue: a. l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili devono essere indicati secondo la loro parte in massa del prodotto finito. Se la parte di acqua aggiunta non è superiore al 5 per cento in massa del prodotto finito, l'indicazione può essere tralasciata; b. l'acqua aggiunta nel corso della fabbricazione non deve essere indicata se il suo impiego serve unicamente a ricostituire allo stato originale un ingrediente in forma concentrata o essiccata, oppure se è considerata liquido di copertura; 8 RS

910.12

9 RS

817.022.108

10 RS

817.022.110

Caratterizzazione e pubblicità 5

817.022.21

c. gli ingredienti che sono utilizzati in forma concentrata o essiccata e che sono ricostituiti allo stato originale nel corso della fabbricazione della derrata alimentare, possono essere indicati secondo la loro parte in massa prima della concentrazione o dell'essiccazione; d. nel caso delle derrate concentrate o essiccate alle quali occorre aggiungere acqua al momento della preparazione, gli ingredienti possono essere indicati secondo la loro parte in massa nella derrata pronta per il consumo; in tal caso l'elenco degli ingredienti va preceduto da un'avvertenza quale: «composizione della preparazione pronta per il consumo: …»; e. quando non c'è una prevalenza netta di una parte in massa di frutti, verdure o funghi, e tali ingredienti sono utilizzati in una miscela in proporzioni potenzialmente variabili, possono figurare nell'elenco degli ingredienti con la denominazione di «frutti», «verdure» o «funghi», seguita da un'indicazione quale «in proporzioni variabili» e, subito dopo, dalle sorte di frutti, verdure o funghi utilizzate. In tal caso la miscela figura in base alla parte in massa della totalità delle sorte di frutti, verdure o funghi presenti; f. i generi di spezie in miscele e preparazioni di spezie, che non presentano notevoli differenze nella loro parte in massa, possono essere elencati in un ordine diverso; in tal caso deve figurare un'indicazione quale «in proporzioni variabili»; g. gli ingredienti presenti in misura inferiore al 2 per cento in massa nel prodotto finito possono essere aggiunti alla fine dell'elenco degli altri ingredienti, senza dover seguire un ordine preciso;

h. se per la fabbricazione o la preparazione di una derrata alimentare possono essere utilizzati ingredienti simili o interscambiabili senza che ne venga modificato il valore percepito, e se nel loro complesso tali ingredienti corrispondono a meno del 2 per cento in massa, essi possono essere provvisti dell'indicazione «contiene … e/o …». Tali ingredienti possono essere presenti nel prodotto finito fino ad un numero massimo di due. Gli ingredienti di cui all'allegato 1 non possono essere indicati nella stessa maniera; i.

fatto salvo l'articolo 8, non occorre indicare gli ingredienti seguenti: 1. additivi trasferiti, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200511 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd), se tecnologicamente non hanno più alcun effetto sul prodotto finito, 2. le sostanze di supporto e i solventi veicolati presenti nei preparati di additivi secondo l'articolo 4 OAdd, come pure gli antiossidanti e i conservanti autorizzati negli aromi, 3. gas d'imballaggio di cui all'allegato 3 numero 16, 4. additivi utilizzati come sostanze ausiliarie per la preparazione.

11 [RU

2005 6191. RU 2007 2977 art. 7]. Vedi ora l'OAdd del 22 giu. 2007 (RS 817.022.31).

Derrate alimentari e oggetti d'uso 6

817.022.21

a12 Eccezioni all'obbligo di indicare gli ingredienti Non è necessario indicare gli ingredienti nel caso di: a. frutti e verdure freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati o manipolati analogamente; b. acqua da tavola contenente anidride carbonica nella cui denominazione figura questa caratteristica;

c. aceto di fermentazione fabbricato a partire da una sola sostanza di base a cui non è stato aggiunto alcun altro ingrediente; d. formaggio e burro, latte e panna fermentati, sempre che i loro ingredienti consistano esclusivamente nelle sostanze costitutive del latte, negli enzimi e nelle colture di microrganismi necessari per la fabbricazione oppure nel sale necessario alla fabbricazione di formaggio (eccetto il sale commestibile/sale da cucina/sale iodato e fluorato), salvo il formaggio fresco o formaggio fuso; e. prodotti fabbricati a partire da un solo ingrediente, se la denominazione specifica è identica alla denominazione degli ingredienti o se la denominazione specifica permette di identificare chiaramente il genere di ingredienti.


Art. 6

Modalità per l'indicazione degli ingredienti 1

Gli ingredienti devono essere indicati mediante la loro denominazione specifica.

Sono eccettuati gli additivi.

2

Se gli ingredienti appartengono a una delle classi di cui all'allegato 2, possono essere indicati mediante la denominazione di tale classe. È fatto salvo l'articolo 8.

3

Con riserva dell'articolo 8, gli additivi devono essere indicati mediante: a. la denominazione di una delle categorie di cui all'allegato 3, a cui devono essere assegnati conformemente al loro effetto nella derrata alimentare; e b. la denominazione singola o il numero E.

4

Se svolge la funzione di più categorie, l'additivo deve essere menzionato mediante il nome della categoria corrispondente all'effetto principale ottenuto nella derrata alimentare.

5

Con riserva dell'articolo 8, gli additivi che non possono essere assegnati ad alcuna categoria devono essere dichiarati mediante la denominazione singola o il numero E.

6

Per gli amidi modificati (E 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1422, 1440, 1442, 1450, 1451), non occorre che la denominazione della categoria «amidi modificati» sia seguita dalla denominazione singola o dal numero E. Qualora l'amido modificato contenesse glutine, la denominazione della categoria dovrà essere completata con l'indicazione dell'origine vegetale specifica (p. es. «amido di frumento modificato»).

12 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

Caratterizzazione e pubblicità 7

817.022.21

7

I succedanei dello zucchero aggiunti allo scopo di edulcorare possono essere indicati anche omettendo la designazione della categoria di «edulcorante».

7bis

L'etanolo (alcol o alcol etilico) aggiunto a scopo di conservazione può essere indicato anche senza la denominazione specifica «conservanti».13 8 Fatto salvo l'articolo 8, gli aromi devono essere indicati mediante il termine «aroma» o una denominazione più precisa o una descrizione dell'aroma. Vale inoltre quanto segue:

a. il termine «naturale» o un'indicazione equivalente possono essere utilizzati per caratterizzare gli aromi soltanto se i componenti aromatizzanti dell'aroma sono costituiti esclusivamente da sostanze aromatiche naturali o da estratti di aromi secondo l'allegato 3 numero 24 lettere a e d; b. per gli aromi la cui denominazione contiene un riferimento a una determinata derrata alimentare o a un determinato supporto dell'aroma, il termine «naturale» o un'indicazione equivalente può essere utilizzato soltanto se i componenti aromatizzanti dell'aroma sono costituiti esclusivamente da sostanze aromatiche naturali o da estratti di aromi secondo l'allegato 3 numero 24 lettere a e d, e sono stati isolati esclusivamente o quasi esclusivamente dalla derrata alimentare o dal supporto dell'aroma in questione.

9

Le derrate alimentari che contengono aspartame (E 951) oppure aspartameacesulfame (E 962) devono recare l'indicazione «contiene una fonte di fenilalanina».

9bis

Le derrate alimentari che contengono edulcoranti devono recare, vicino alla denominazione specifica, l'indicazione «contiene edulcorante(i)». Le derrate alimentari che oltre agli edulcoranti contengono anche sorte di zuccheri devono recare un'indicazione del tipo «contiene zucchero ed edulcorante(i)».14 9ter Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 2 può essere apposta la seguente indicazione: «contiene 10 g di carboidrati (compresi polialcoli) su X g o ml».15 10

Le derrate alimentari che presentano un tenore di succedanei dello zucchero superiore a 100 g per kg o litro devono recare l'indicazione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».

11

Le derrate alimentari la cui conservabilità è prolungata mediante gas d'imballaggio devono recare un'indicazione quale «confezionato in atmosfera protettiva».

12

È vietato usare nomi di fantasia o nomi di produttore.


Art. 7

Indicazione degli ingredienti composti 1

Se un ingrediente è a sua volta composto da due o più ingredienti (ingrediente composto; p. es. cioccolato in quanto ingrediente, che a sua volta è composto da zucchero, burro di cacao, massa di cacao ecc.) ed è disciplinato da un'ordinanza, 13 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

14 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

15 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

Derrate alimentari e oggetti d'uso 8

817.022.21

esso può essere indicato mediante la sua denominazione specifica (p. es. cioccolato), a condizione di aggiungere immediatamente la sua composizione. Per gli additivi, devono essere indicati solo quelli che hanno ancora tecnologicamente effetto sul prodotto finale. È fatto salvo l'articolo 8.

2

Se nel prodotto finale la parte di ingrediente composto è inferiore a 5 per cento in massa, devono essere dichiarati solo gli additivi che hanno ancora tecnologicamente effetto sul prodotto finale. È fatto salvo l'articolo 8.

3

Se un ingrediente è componente della derrata alimentare, ma anche sottocomponente di un suo ingrediente composto dichiarato nell'elenco degli ingredienti con la sua denominazione specifica, non occorre indicarlo più di una volta nell'elenco degli ingredienti. In tal caso va indicato, vicino all'elenco degli ingredienti, che l'ingrediente in questione è parte della derrata, ma anche sottoingrediente di un suo ingrediente.

4

Se una derrata alimentare autorizzata (art. 5 cpv. 1 ODerr) è ingrediente di una derrata alimentare composta (art. 4 cpv. 3 ODerr), nell'elenco degli ingredienti va indicato il numero di autorizzazione (art. 6 cpv. 3 ODerr), immediatamente dopo l'indicazione dell'ingrediente, tra parentesi.

Sezione 4:

Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Art. 8

1

Ingredienti (derrate alimentari e additivi), allergeni o sostanze che provocano altre reazioni indesiderate secondo l'allegato 1 o ricavati da tali sostanze e che, anche se probabilmente in forma modificata, sono presenti nel prodotto finito, devono in ogni caso essere chiaramente denominati nell'elenco degli ingredienti (p. es. «malto d'orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi»).

1bis

L'indicazione secondo il capoverso 1 non è necessaria: a. se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un'informazione chiara relativa all'ingrediente corrispondente;

b. per formaggio e burro, latte e panna fermentati, sempre che i loro ingredienti consistano esclusivamente nelle sostanze costitutive del latte, negli enzimi e nelle colture di microrganismi necessari per la fabbricazione oppure nel sale necessario alla fabbricazione di formaggio, salvo il formaggio fresco o formaggio fuso.16 2

Il capoverso 1 si applica per analogia anche alle sostanze ausiliarie per la lavorazione, alle sostanze di supporto e ai solventi veicolati, agli antiossidanti e ai conservanti autorizzati negli aromi, così come agli additivi trasferiti (p. es. «colorante E 129 (su amido di frumento)»).

16 Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009 (RU 2009 2025). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649). Vedi anche la disp. fin. della mod. dell'11 mag. 2009 alla fine del presente testo.

Caratterizzazione e pubblicità 9

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3

Gli ingredienti ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in un'altra derrata alimentare o ne hanno contaminato il contenuto, purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti: a. 10 mg di SO2 per kg o l, nel caso dei solfiti; b. 10 mg di prolamina (gliadina) per 100 g in massa liofilizzata di derrata alimentare, nel caso di cereali contenenti glutine;

c. 1 g per kg o l di derrata alimentare pronta al consumo, per tutti gli altri casi; d.17 nel caso degli oli e grassi vegetali contenenti olio d'arachidi completamente raffinato: 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo.

4

Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell'ambito della «Buona prassi di fabbricazione» allo scopo di impedire o ridurre al minimo le miscele casuali ai sensi del capoverso 3.

5

Le miscele ai sensi del capoverso 3, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate.

6

Le indicazioni ai sensi del capoverso 3 (p. es. «può contenere arachidi») vanno poste immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti.

7

Se è possibile fornire la prova che singoli ingredienti, fabbricati con ingredienti di cui all'allegato 1, non provocano allergie o altre reazioni indesiderate, è consentito rinunciare all'indicazione prevista dai capoversi 1-3.

8

Gli ingredienti ai sensi del capoverso 2 ed elencati nell'allegato 1 devono essere indicati sull'etichettatura di bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume. Questa indicazione è composta dalla parola «contiene» seguita dalla denominazione dell'ingrediente corrispondente.18 Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti

Art. 9

Principio ed eccezioni 1

La quantità di un ingrediente deve essere indicata se l'ingrediente è: a. menzionato nella denominazione specifica (p. es. «yogurt alle fragole», «sorbetto alla frutta», «pizza al prosciutto»); b. abitualmente messo in relazione dai consumatori alla denominazione specifica della derrata alimentare (p. es. carne di manzo nel «gulasch»); oppure

17 Introdotta dal n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009 (RU 2009 2025). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 975).

Vedi anche la disp. fin. della mod. dell'11 mag. 2009 alla fine del presente testo.

18 Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 10

817.022.21

c. messo in evidenza sull'etichetta, sull'imballaggio o sulla confezione con parole, immagini o rappresentazioni grafiche (p. es. «al burro», «con arachidi»).

2

Il capoverso 1 non si applica a: a. ingredienti il cui peso sgocciolato è specificato; b. ingredienti utilizzati in quantitativi minimi per conferire un sapore (p. es.

spezie o loro estratti); c. casi nei quali, in base ad altre prescrizioni della presente ordinanza, occorre indicare la presenza di edulcoranti, alcol, caffeina, chinina, anidride carbonica o zucchero (p. es. «con zucchero ed edulcoranti», «contiene alcol», «contiene anidride carbonica», «zuccherato»); d. ingredienti le cui quantità devono figurare conformemente a un'altra prescrizione;

e. ingredienti che, pur figurando nella denominazione specifica, non sono determinanti per la scelta dei consumatori, dato che la loro variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare la derrata alimentare o non la distingue da altre derrate simili; f.

vitamine, sali minerali o altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili, nei casi in cui figurino nell'ambito della caratterizzazione del valore nutritivo (art. 22-29).


Art. 10

Modalità per l'indicazione quantitativa 1

La quantità degli ingredienti deve essere indicata in per cento in massa. È determinante il momento della lavorazione.

2

In deroga al capoverso 1 vale quanto segue: a. nel caso di derrate alimentari alle quali è stata sottratta acqua mediante trattamento termico o in altro modo, deve essere indicata, in per cento in massa, la quantità degli ingredienti trasformati, riferita al prodotto finito. Se la quantità di un simile ingrediente o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti che devono figurare nella caratterizzazione supera il 100 per cento in massa, deve invece essere indicato il peso degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;

b. la quantità di ingredienti volatili deve essere indicata secondo la loro parte in massa nel prodotto finito; c. la quantità degli ingredienti impiegati in forma concentrata o essiccata e ricostituiti allo stato originale nel corso della fabbricazione può essere indicata secondo la loro parte in massa prima della concentrazione o dell'essiccazione; d. nel caso di derrate concentrate o essiccate alle quali deve essere aggiunta acqua al momento della preparazione, la quantità degli ingredienti può essere indicata secondo la loro parte in massa nella derrata pronta per il consumo.

Caratterizzazione e pubblicità 11

817.022.21

3

L'indicazione deve figurare nella denominazione specifica, nelle sue immediate vicinanze o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.

Sezione 6:

Data minima di conservabilità e data di consumo (Datazione)

Art. 11

Definizioni 1 La data minima di conservabilità è la data fino alla quale la derrata alimentare conserva le sue qualità specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

2

La data di consumo è la data entro la quale una derrata alimentare dev'essere consumata. Dopo tale data la derrata alimentare non può più essere consegnata come tale ai consumatori.


Art. 12

Principi 1 Sulle derrate alimentari deve essere indicata la data minima di conservabilità.

2

Nel caso delle derrate alimentari che devono essere conservate al freddo ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200519 sui requisiti igienici, al posto della data minima di conservabilità deve essere indicata la data di consumo.


Art. 13

Eccezioni L'indicazione della data minima di conservabilità non è necessaria nel caso di: a. frutti e verdure freschi che non siano stati sbucciati, tagliati o manipolati analogamente; l'indicazione è invece necessaria per i semi germinali e altri prodotti simili (germogli di leguminose ecc.);

abis.20 vini, vini liquorosi, vivi spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché di bevande alcoliche ottenute da uva o mosto di uva;

b.21 bevande alcoliche che presentano un tenore alcolico uguale o superiore al 10 per cento in volume; c. aceto; d. sale

da

cucina;

e. sorte di zuccheri allo stato solido; f. prodotti di confetteria costituiti esclusivamente da sorte di zuccheri con sostanze aromatiche o coloranti;

19 RS

817.024.1

20 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

Derrate alimentari e oggetti d'uso 12

817.022.21

g. ...22 h. gomme da masticare e prodotti analoghi da masticare; i. gelati in

imballaggi-porzioni; j.

derrate alimentari che sono consegnate per il consumo entro le 24 ore; k.23 bevande alcoliche o non alcoliche in recipienti singoli di oltre 5 litri, distribuite in ristoranti, ospedali, mense e istituti simili.


Art. 14

Modalità per la datazione 1

La datazione deve essere indicata come segue: a. la data di consumo: 1. in tedesco: «verbrauchen bis … », 2. in francese: «à consommer jusqu'au … », 3. in italiano: «da consumare entro il … »; b. la data minima di conservabilità: 1. in tedesco: «mindestens haltbar bis …», se è menzionato il giorno; «mindestens haltbar bis Ende …», negli altri casi; 2. in francese: «à consommer de préférence avant le …» o «à consommer de préférence jusqu'au …», se è menzionato il giorno; «à consommer de préférence avant fin …», negli altri casi; 3. in italiano: «da consumare preferibilmente entro il …», se è menzionato il giorno; «da consumare preferibilmente entro fine …», negli altri casi.

2

Unitamente alle diciture di cui al capoverso 1, deve essere indicata la data stessa, oppure il punto dell'imballaggio in cui essa figura.

3

La data consiste nell'indicazione esplicita, nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

4

È possibile ridurre l'indicazione della datazione nel modo seguente, se la conservabilità è:

a. inferiore a tre mesi: giorno e mese; b. superiore a tre mesi, ma al massimo di 18 mesi: mese e anno; c. superiore a 18 mesi: anno.

5

Se occorre, la datazione va completata con un'indicazione sulle condizioni di conservazione.

22 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

23 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

Caratterizzazione e pubblicità 13

817.022.21

Sezione 7: Paese di produzione

Art. 15

Per le derrate alimentari 1

Una derrata alimentare è considerata prodotta in Svizzera se è stata: a. fabbricata interamente in Svizzera; oppure b. sufficientemente elaborata o trasformata in Svizzera.

2

Sono considerati interamente ottenuti in Svizzera: a. i prodotti minerali estratti dal suolo svizzero; b. i prodotti vegetali raccolti in Svizzera; c. la carne di animali allevati in Svizzera, il cui ingrasso è avvenuto principalmente in Svizzera o che in Svizzera hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza;

d. i prodotti provenienti da animali vivi allevati in Svizzera; e. i prodotti della caccia e della pesca catturati in Svizzera; f. le derrate alimentari fabbricate in Svizzera esclusivamente con prodotti di cui alle lettere a-e.

3

Una derrata alimentare è considerata come sufficientemente elaborata o trasformata in Svizzera quando ha ottenuto in Svizzera le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica conformemente alla presente ordinanza.

4

Per l'indicazione di altri Paesi di produzione si applicano per analogia i capoversi 1-3.

5

Quando non sia possibile stabilire in maniera univoca né il Paese di produzione, né quello da cui provengono le materie prime o gli ingredienti, deve essere indicata la più piccola zona geografica di provenienza della derrata alimentare, delle materie prime o degli ingredienti (p. es. «lattuga da taglio dell'Unione Europea», «pesce del Mar Baltico»).

6

È consentito rinunciare all'indicazione del Paese di produzione, se questo risulta dalla denominazione specifica o dall'indirizzo di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera f.


Art. 16

Per le materie prime

1

Il Paese di produzione delle materie prime presenti nelle derrate alimentari deve essere menzionato nell'elenco degli ingredienti della derrata alimentare, se: a. la parte di materia prima nel prodotto finito supera il 50 per cento in massa; b. il Paese di produzione della materia prima non coincide con il Paese di produzione indicato sulla derrata alimentare; e

c. nella denominazione specifica o negli altri elementi della caratterizzazione della derrata alimentare vi è un riferimento che induce a credere che la mate

Derrate alimentari e oggetti d'uso 14

817.022.21

ria prima provenga dal Paese indicato come Paese di produzione della derrata alimentare.

2

L'obbligo di caratterizzazione di cui al capoverso 1 non si applica a: a. materie prime che di regola non sono prodotte nel Paese indicato come Paese di produzione della derrata alimentare (p. es. frutti esotici in una macedonia di frutta svizzera);

b. indicazioni di provenienza che secondo le cerchie interessate non valgono più come riferimento a una determinata provenienza e che per questo sono divenute denominazioni della categoria del prodotto.

3

Se, in caso di obbligo di caratterizzazione ai sensi del capoverso 1, non può essere indicato un determinato Paese di produzione (p. es. i Paesi di produzione che cambiano secondo la stagione o una materia prima proveniente da diversi Paesi di produzione) o se non è possibile stabilire in modo univoco il Paese dal quale proviene la materia prima, va indicata la più piccola zona geografica da cui proviene la materia prima (p. es. «SEE», «Mar Baltico»).

4

Per le derrate alimentari prive di elenco degli ingredienti, l'indicazione di cui al capoverso 1 va riportata nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

Sezione 8: Indicazioni concernenti lo stato fisico

Art. 17

Se l'omissione di un'indicazione può trarre in inganno, occorre specificare: a. lo stato fisico della derrata alimentare (p. es. in polvere, liquido); oppure b. lo speciale trattamento tecnologico subito dalla derrata alimentare (p. es. liofilizzazione, concentrazione, affumicatura, trattamento con ozono).

Sezione 9: Derrate alimentari refrigerate e surgelate

Art. 18

1 Le derrate alimentari che devono essere conservate al freddo ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200524 sui requisiti igienici o secondo le prescrizioni termiche specifiche della stessa ordinanza devono essere munite di un'indicazione sulla temperatura di conservazione.

2

Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: a. una menzione quale «alimento surgelato», «surgelato», «surcongelato»; b. la temperatura di conservazione; 24 RS

817.024.1

Caratterizzazione e pubblicità 15

817.022.21

c. indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; d. un'avvertenza quale «non ricongelare dopo lo scongelamento».

3


La temperatura di conservazione può essere indicata all'interno di un pittogramma integrato da un dato numerico.25 Sezione 10: Partita Art. 19

Definizione

Per partita s'intende un insieme di unità di produzione o di vendita di una derrata alimentare che sono state prodotte, fabbricate o imballate in condizioni praticamente uguali.


Art. 20

Principio ed eccezioni 1

Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.

2

Non è necessario indicare la partita: a. nel caso di prodotti agricoli venduti o consegnati direttamente dall'azienda agricola a centri di deposito o di confezionamento, o avviati verso organizzazioni di produttori oppure raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione; b. quando, nei punti di vendita, le derrate sono imballate o confezionate su richiesta del consumatore o sono preimballate ai fini della loro vendita immediata; c. quando la data di conservabilità minima o la data di consumo, oppure la data di imballaggio o di raccolta, sono indicate nella caratterizzazione e tale data indica in modo chiaro e nell'ordine almeno il giorno e il mese; d. sulle porzioni individuali di gelato, per le quali è sufficiente l'indicazione sull'imballaggio collettivo.


Art. 21

Modalità per l'indicazione della partita L'indicazione della partita deve figurare sull'imballaggio. L'indicazione deve essere preceduta dalla lettera «L», salvo nel caso in cui non si distingua già chiaramente dalle altre indicazioni della caratterizzazione.

25 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6045).

Derrate alimentari e oggetti d'uso 16

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Sezione 11: Caratterizzazione del valore nutritivo

Art. 22

Definizioni

1

Per caratterizzazione del valore nutritivo si intendono le indicazioni, figuranti sull'imballaggio o sull'etichetta, del valore energetico di una derrata alimentare e del suo tenore di sostanze nutritive.

2

Per la caratterizzazione del valore nutritivo sono considerati: a. sostanze

nutritive:

1. proteine, 2. carboidrati, 3. grassi, 4. fibre alimentari,

5. sodio, 6. vitamine, sali minerali e altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili;

b. proteine: il tenore proteico, calcolato con la formula: proteine = azoto totale (secondo Kjeldahl) × 6,25; c.26 carboidrati: ogni carboidrato metabolizzato dall'organismo umano, compresi i polialcoli, senza tuttavia le fibre alimentari di cui alla lettera i; d.27 zuccheri: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti nelle derrate alimentari, esclusi i polialcoli;

e. grassi: tutti i lipidi, compresi i fosfolipidi; f.

acidi grassi saturi: gli acidi grassi senza doppi legami; g. acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis; h. acidi grassi poliinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;

i.28 fibre alimentari: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nell'intestino tenue umano e appartengono a una delle seguenti categorie: 1. polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti, 2. polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimen-

tari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmentemente riconosciute, 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025).

Caratterizzazione e pubblicità 17

817.022.21

3. polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmentemente riconosciute.


Art. 23

Principio

1

1

La caratterizzazione del valore nutritivo è facoltativa. Sono fatti salvi l'articolo 29i capoverso 4 e le disposizioni dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200529 sugli alimenti speciali.30 2 Se l'imballaggio, la confezione, l'etichetta, la pubblicità o la caratterizzazione di una derrata alimentare sottolineano sue particolari proprietà nutrizionali, la dichiarazione del valore energetico è obbligatoria, fatta eccezione per le campagne pubblicitarie globali. Non sono considerate riferimento a particolari proprietà nutrizionali le indicazioni prescritte, come per esempio «zuccherato» nel caso di succhi di frutta.


Art. 24

Indicazioni ammissibili Indicazioni sul valore nutritivo e sul valore energetico di una derrata alimentare possono essere aggiunte mediante indicazioni sul contenuto di amido, di polialcoli o di colesterolo, nonché di acidi grassi mono- o poliinsaturi.


Art. 25

Indicazioni necessarie 1

La caratterizzazione del valore nutritivo deve recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente in una tabella e nell'ordine seguente:

a. valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati e grassi; oppure

b. valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

2

Il tenore di zucchero, di polialcoli o di amido deve figurare immediatamente dopo l'indicazione del tenore di carboidrati, nel modo seguente: carboidrati, di cui -

zuccheri (se occorre), o polialcoli (se occorre), o

amido (se occorre).

3

La quantità o la natura degli acidi grassi oppure il tenore di colesterolo deve figurare immediatamente dopo la dichiarazione del tenore di grassi totali, nel modo seguente:

grassi, di cui: -

acidi grassi saturi (se occorre) transacidi grassi (se occorre)

29 RS

817.022.104

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

Derrate alimentari e oggetti d'uso 18

817.022.21

acidi grassi monoinsaturi (se occorre)

acidi grassi polinsaturi (se occorre),

di cui

acidi grassi omega-3 (se occorre)

acidi grassi omega-6 (se occorre)

colesterolo (se occorre).31

4

Le indicazioni prescritte devono basarsi su valori medi desunti: a. dall'analisi della derrata alimentare; b. dal calcolo in base ai valori degli ingredienti utilizzati; oppure c. dal calcolo in base ai dati generalmente documentati e accettati.

5

I valori devono essere il più possibile rappresentativi delle sostanze nutritive contenute nella derrata alimentare. Le oscillazioni condizionate dalle stagioni e da altri fattori possono essere tenute in considerazione.

6

I valori devono riferirsi alla derrata alimentare al momento della consegna, oppure, se sono fornite indicazioni sufficientemente esatte sul modo di preparazione, alla derrata alimentare pronta per il consumo.


Art. 26


32

Caratterizzazione del valore nutritivo per vitamine e sali minerali o altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili 1

Nell'ambito della caratterizzazione del valore nutritivo di una derrata alimentare è consentito indicare il tenore di vitamine o sali minerali o altre sostanze secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200533 sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari, se la derrata ne contiene in quantità significative.

2

Una derrata alimentare contiene quantità significative di sostanze secondo il capoverso 1 se, alla fine del termine di conservabilità, il 15 per cento della dose giornaliera ai sensi dell'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari è contenuto:

a. in 100 g o in 100 ml di derrata alimentare; oppure b. in una confezione contenente una sola porzione.

3

Per indicare il tenore di sostanze secondo il capoverso 1 vanno utilizzate le denominazioni di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. Inoltre, la percentuale della razione giornaliera consigliata va indicata con l'aiuto di un'immagine o di numeri.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025).

33 RS

817.022.32

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Art. 27

Disposizioni speciali 1

Se l'imballaggio, la confezione, l'etichetta, la pubblicità o la caratterizzazione di una derrata alimentare ne sottolineano il particolare tenore di zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio, nella caratterizzazione del valore nutritivo devono figurare le indicazioni di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b.

2

Se l'imballaggio, la confezione, l'etichetta, la pubblicità o la caratterizzazione di una derrata alimentare ne sottolineano il particolare tenore di vitamine, sali minerali, amido, polialcoli o colesterolo, oppure di acidi grassi mono- e poliinsaturi, nella caratterizzazione del valore nutritivo deve figurare il loro tenore.

3

Se l'imballaggio, la confezione, l'etichetta, la pubblicità o la caratterizzazione di una derrata alimentare indicano il tenore di acidi grassi mono- e poliinsaturi o di colesterolo, deve essere indicato anche il tenore di acidi grassi saturi; la sola indicazione di tale tenore non giustifica l'obbligo di indicare il valore nutritivo ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera b.


Art. 28

Calcolo del valore energetico Il valore energetico deve essere calcolato mediante i fattori di conversione di cui all'allegato 4.


Art. 29

Unità di misura, indicazioni di quantità 1

Il valore energetico deve essere espresso in kJ e kcal.

2

Per indicare il tenore di sostanze nutritive o di loro componenti si devono usare le seguenti unità: proteine g (grammi)

carboidrati g grassi (eccettuato il colesterolo) g

fibre alimentari

g

sodio g colesterolo mg (milligrammi)

3

Il valore energetico e il tenore di sostanze nutritive o di loro componenti devono essere indicati su 100 g oppure 100 ml. Inoltre, questi dati possono essere espressi anche per porzione, se essa è quantificata sull'etichetta, oppure se è indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.

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Sezione 11a:34 Indicazioni nutrizionali e sulla salute
a Campo d'applicazione

1

La presente sezione disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute.

2

Sono fatte salve le seguenti disposizioni derogatorie concernenti: a. gli alimenti speciali secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200535 sugli alimenti speciali; b. l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale secondo l'ordinanza del DFI del 23 novembre 200536 sull'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale.

b Sostanza nutritiva

Nella presente sezione per sostanza nutritiva si intende una proteina, un carboidrato, un grasso, una fibra, sodio, vitamine e sali minerali nonché qualsiasi sostanza che appartiene a una di queste categorie o è un componente di una di queste sostanze.

c Indicazioni nutrizionali: disposizioni generali 1

Le indicazioni nutrizionali sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma, che spiegano, suggeriscono o sottintendono che una derrata alimentare ha particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute:

a. all'energia che apporta, non apporta o apporta a tasso ridotto o accresciuto; o b.37 alle sostanze nutritive o ad altre sostanze contenute nella derrata alimentare: 1. in una quantità significativa (art. 26 cpv. 2) o, 2. in mancanza di tali regole, in quantità tali da produrre, sulla base di prove scientifiche universalmentemente riconosciute, l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato; o c.38 al fatto che determinate sostanze nutritive o altre sostanze non sono contenute nella derrata alimentare o lo sono in proporzioni ridotte o accresciute.

2

Le indicazioni nutrizionali possono essere apposte soltanto se sono previste nell'allegato 7 e soddisfano i requisiti della presente sezione. Per le indicazioni nutrizionali che non figurano nell'allegato 7 occorre un'autorizzazione dell'UFSP.

34 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029). Per gli art. 29c-29e, vedi anche la disp. fin. della mod. del 7 mar. 2008 alla fine del presente testo.

35 RS

817.022.104

36 RS

817.022.102

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025).

38 Introdotta dal n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025).

Caratterizzazione e pubblicità 21

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d Autorizzazione di ulteriori indicazioni nutrizionali 1

L'UFSP autorizza un'indicazione nutrizionale che non figura nell'allegato 7 se: a. può essere dimostrato sulla scorta di una documentazione scientifica universalmente riconosciuta che il prodotto in questione presenta le proprietà indicate; e

b. l'indicazione non inganna i consumatori sulle proprietà della derrata alimentare.

2

D'intesa con il richiedente e a spese di quest'ultimo, l'UFSP può avvalersi di esperti esterni ed esigere ulteriori basi sulle quali fondare la propria valutazione (p. es. un rapporto d'analisi).

e Indicazioni nutrizionali: disposizioni speciali 1

Per le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume sono ammesse soltanto indicazioni nutrizionali che fanno riferimento a un basso tenore alcolico, a una riduzione del tenore alcolico o a una riduzione del valore energetico (valore calorico).

2

Le indicazioni comparative sono ammesse soltanto tra derrate alimentari della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di derrate alimentari di tale categoria. Devono indicare la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva o nel valore energetico (valore calorico). Il confronto deve riferirsi alla stessa quantità della derrata alimentare.

3

Le indicazioni nutrizionali comparative devono confrontare la composizione della derrata alimentare in questione con quella di una gamma di derrate alimentari della stessa categoria la cui composizione non permette loro di recare un'indicazione, comprese le derrate alimentari di altre marche.

f Indicazioni sulla salute: disposizioni generali 1

Le indicazioni sulla salute sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma che spiegano, suggeriscono o sottintendono che vi è una relazione tra una categoria di derrate alimentari, una derrata alimentare o un componente di una derrata alimentare e la salute.

2

Le indicazioni sulla salute possono essere apposte soltanto se sono previste nell'allegato 8 e soddisfano i requisiti della presente sezione. Per le indicazioni sulla salute che non figurano nell'allegato 8 occorre un'autorizzazione dell'UFSP.

g Autorizzazione di ulteriori indicazioni sulla salute 1

L'UFSP autorizza un'indicazione sulla salute che non figura nell'allegato 8 se: a. può essere dimostrato sulla scorta di una documentazione scientifica universalmente riconosciuta che l'indicazione sulla salute soddisfa i criteri previsti nella presente sezione; e

b. non inganna i consumatori sulle proprietà della derrata alimentare.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 22

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2

D'intesa con il richiedente e a spese di quest'ultimo, l'UFSP può avvalersi di esperti esterni ed esigere ulteriori basi sulle quali fondare la propria valutazione (p. es. un rapporto d'analisi).

h Indicazioni sulla salute: disposizioni speciali 1

Se si forniscono indicazioni sulla salute a proposito di una derrata alimentare, la caratterizzazione di quest'ultima o, nel caso in cui questa manchi, la sua presentazione e la sua pubblicità devono contenere le seguenti informazioni: a. una menzione dell'importanza di un'alimentazione variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b. la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; c. se del caso, una menzione rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento;

d. un'adeguata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive; e. in caso di dichiarazioni o descrizioni che spiegano, suggeriscono o sottintendono che il consumo di una derrata alimentare riduce nettamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una malattia dell'essere umano (indicazione sulla riduzione di un rischio di malattia); una dichiarazione secondo cui la malattia a cui fa riferimento l'indicazione è causata da più fattori di rischio e che dalla modifica di uno di questi fattori può risultare un effetto benefico o anche no.

2

I riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute sono ammessi soltanto se associati a un'indicazione specifica sulla salute prevista nell'allegato 8.

3

È vietato apporre indicazioni sulla salute su bevande con un tenore alcolico superiore a 1,2 per cento in volume.

4

Le indicazioni sulla salute non devono: a. dare l'impressione che la salute potrebbe essere compromessa da un mancato consumo dell'alimento;

b. essere connesse con indicazioni sul ritmo e l'entità della perdita di peso; c. essere concepite come raccomandazioni formulate da singoli medici o da altri operatori sanitari.

i Disposizioni comuni

1

Le dichiarazioni nutrizionali e sulla salute: a. devono essere facilmente comprensibili; b. devono poggiare su prove scientifiche riconosciute;

Caratterizzazione e pubblicità 23

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c. devono poter essere motivate dall'azienda alimentare che se ne serve; d. devono fare riferimento alla derrata alimentare pronta al consumo e preparata secondo le istruzioni del fabbricante;

e. non devono essere false o ambigue né indurre in errore; f.

non devono suscitare alcun dubbio sulla sicurezza o sull'idoneità fisiologiconutrizionale di altre derrate alimentari; g. non devono incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo della derrata alimentare in questione;

h. non devono affermare, suggerire o sottintendere che un'alimentazione equilibrata e variata non possa in generale fornire le necessarie quantità di sostanze nutritive;

i.

non devono fare riferimento, con il testo scritto o con rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare timori nel consumatore; 2

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative alla presenza di una sostanza nutritiva o di un'altra sostanza con un effetto nutrizionale o fisiologico (altra sostanza) sono ammesse se: a. la sostanza nutritiva o l'altra sostanza sono presenti in quantità significativa o tale da produrre, secondo prove scientifiche riconosciute, l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato; b. la quantità di prodotto finale pronto al consumo che può ragionevolmente essere consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o dell'altra sostanza a cui si riferisce l'indicazione; e c. la sostanza nutritiva o l'altra sostanza è fornita in una forma utilizzabile per l'organismo.

3

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute concernenti la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un'altra sostanza sono ammesse se: a. è dimostrato che la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un'altra sostanza, a cui fa riferimento l'indicazione, in una derrata alimentare o in una categoria di derrate alimentari produce un effetto nutrizionale o fisiologico benefico; e b. la sostanza nutritiva o l'altra sostanza non è presente o è presente in quantità ridotta nel prodotto finale.

4

Per l'utilizzazione di un'indicazione nutrizionale o sulla salute è imperativo caratterizzare il valore nutritivo conformemente agli articoli 22-29. Per le indicazioni sulla salute devono essere elencate le indicazioni di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b.

5

Se una sostanza, che è oggetto di un'indicazione nutrizionale o sulla salute, non figura nella caratterizzazione del valore nutritivo, deve esserne indicata la quantità nelle immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della caratterizzazione del valore nutritivo.

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6

Marchi commerciali, nomi di produttori o denominazioni di fantasia che figurano nella caratterizzazione, nella presentazione o nella pubblicità di una derrata alimentare e che possono essere interpretati come un'indicazione nutrizionale o sulla salute, possono essere utilizzati soltanto se accompagnati da un'indicazione nutrizionale o sulla salute che adempie alle disposizioni della presente sezione.

Sezione 12: Marchio d'identificazione

Art. 30

Principio ed eccezioni 1

Alle derrate alimentari di origine animale che provengono da un'azienda sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 ODerr39 e non sono munite di un bollo di attitudine al consumo (art. 8 dell'O del DFE del 23 nov. 200540 concernente l'igiene nella macellazione) va applicato un marchio d'identificazione.41 1bis Per gli imballaggi di uova non è necessario un marchio di identificazione se viene applicato il codice di un centro d'imballaggio ai sensi dell'allegato XIV, parte A, sezione III del regolamento (CE) n. 1234/200742.43 2 Il bollo di attitudine al consumo può essere rimosso dalla carne solo se questa viene fatta a pezzi, trasformata o elaborata in altra maniera.

3

Il marchio d'identificazione può essere apposto soltanto se la derrata alimentare è stata fabbricata secondo le disposizioni vigenti in materia.

3bis

Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio può essere apposto direttamente sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio o essere stampato su un'etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio. Il marchio può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.44 3ter Se un'azienda produce, oltre alle derrate alimentari cui si applica un marchio d'identificazione, derrate alimentari cui non si applica il marchio d'identificazione, l'azienda può applicare il marchio d'identificazione a quest'ultimo tipo di derrate alimentari.45 4 Nel caso dei prodotti di origine animale liquidi, in granulato o in polvere, che sono trasportati sfusi, e dei prodotti della pesca, trasportati sfusi, il marchio 39 RS

817.02

40 RS

817.190.1

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

42 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ott. 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1, modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 491/2009, GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

43 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

44 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4981). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

45 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

Caratterizzazione e pubblicità 25

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d'identificazione non è necessario, se i documenti di accompagnamento contengono il marchio d'identificazione.

5

Per il trasporto o la consegna di materie prime per la produzione di gelatina o collagene a un servizio di raccolta o a una conceria, come pure per la consegna a un'azienda per la lavorazione della gelatina o del collagene, in luogo del marchio d'identificazione occorre allegare un documento di accompagnamento che indichi l'azienda di provenienza e le informazioni di cui all'allegato 5.


Art. 31

Indicazioni necessarie Il marchio d'identificazione deve contenere: a. il nome del Paese in cui si trova l'azienda, per intero o abbreviato, conformemente alla relativa norma ISO;

b. il numero di autorizzazione dell'azienda.


Art. 32

Disposizioni speciali 1

Il marchio d'identificazione deve essere applicato prima che il prodotto lasci l'azienda di produzione.46 2 Deve essere di forma ovale, ben leggibile, indelebile e i caratteri devono essere facilmente decifrabili. Dev'essere esposto chiaramente.47 3 Nel caso degli imballaggi contenenti carne a pezzi o sottoprodotti secondari della macellazione, il marchio d'identificazione deve essere fissato o stampato sull'imballaggio, in modo che sia distrutto al momento dell'apertura. Ciò non è necessario se l'imballaggio si distrugge al momento dell'apertura. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell'imballaggio il marchio d'identificazione può essere fissato sulla confezione.48 3bis Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati ad essere ulteriormente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o dell'imballaggio.49 4 Se l'imballaggio o la confezione di una derrata alimentare di origine animale vengono asportati o se la derrata è stata trasformata in un'altra azienda, occorre applicare un nuovo marchio d'identificazione che rechi il numero di autorizzazione dell'azienda in cui hanno avuto luogo le fasi di lavorazione.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

49 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649

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5

Quando il marchio d'identificazione è apposto direttamente sui prodotti, i colori utilizzati devono essere autorizzati conformemente all'allegato 7 OAdd50.51 Sezione 13: Altre indicazioni

Art. 33

«Vegetariano», «vegetaliano»

1

Le derrate alimentari possono essere designate come: a.52 «vegetariane» o «ovo-latto-vegetariane» o «ovo-latto-vegetaliane», se non contengono ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte (per esempio lattosio), uova, componenti dell'uovo o miele; b. «ovo-vegetariane» o «ovo-vegetaliane», se non contengono ingredienti di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dell'uovo o miele; c.53 «latto-vegetariane» o «latto-vegetaliane», se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte o miele; d. «vegane» o «vegetaliane», se non contengono ingredienti di origine animale.

2

Le derrate alimentari o gli ingredienti, che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 se sono separati dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.54

Art. 34


55



Art. 35

Indicazione del tenore complessivo di sale da cucina 1

È consentito indicare il tenore totale di sale da cucina in una derrata alimentare sotto forma di «tenore complessivo di sale: x % oppure x g per 100 g oppure 100 ml».

2

Se il tenore del sale da cucina non è sottolineato a fini pubblicitari e posto immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti, non è necessaria una caratterizzazione completa del valore nutritivo ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera b.

50 RS

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51 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

54 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

55 Abrogato dal n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, con effetto dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025).

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a56 Derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti La caratterizzazione di derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti è retta dall'allegato 6.

Capitolo 3: Derrate alimentari consegnate sfuse

Art. 36

1 Nel caso di derrate alimentari consegnate sfuse è possibile rinunciare alle indicazioni scritte di cui all'articolo 2 capoverso 1, se l'informazione ai consumatori è garantita in altro modo (p. es. verbalmente). Questo obbligo di informazione non si applica alle indicazioni di cui agli articoli 29h capoverso 1 lettere a e b nonché 29i capoverso 4, se le indicazioni di cui agli articoli 29c capoverso 1 e 29f capoverso 1 non sono fornite per scritto.57 2

In ogni caso devono essere menzionate per scritto: a. le indicazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere n e o; b.58 il Paese di produzione della carne di animali secondo l'articolo 2 lettere a e d dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200559 sulle derrate alimentari di origine animale, nonché delle preparazioni e dei prodotti di tale carne. Sono applicabili gli articoli 15 e 16; 3

Le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere fornite in forma appropriata.

Nei ristoranti, negli ospedali, nelle mense e in stabilimenti simili esse possono figurare, in particolare, nella carta delle vivande o su di un cartello.

4

La partita deve figurare sul contenitore o descritta sulla carta intestata della ditta relativa.

Capitolo 4:

Prodotti intermedi, semilavorati, additivi e preparati di additivi

Art. 37

Prodotti intermedi e semilavorati 1

Le indicazioni concernenti prodotti intermedi e semilavorati devono consentire di designare in conformità alla legge le derrate alimentari prodotte con gli stessi.

2

Se materie prime, prodotti intermedi o semilavorati sono trattati con radiazioni ionizzanti, devono inoltre essere indicati: 56 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

59 RS

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a. il luogo in cui si trova l'impianto di irradiazione nonché il nome e l'indirizzo della persona che ne è responsabile; b. la dose media assorbita in totale.60 3

Se sono stati irradiati soltanto singoli componenti del prodotto o se la dose non è la stessa per tutte le parti componenti, le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere fornite per ciascuna parte componente.61

Art. 38

Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori Se additivi o preparati di additivi sono consegnati come tali ai consumatori, sull'imballaggio o sull'etichetta devono figurare le seguenti indicazioni: a. la denominazione di categoria ai sensi dell'allegato 3; b. la destinazione, le istruzioni per l'uso e le prescrizioni per il dosaggio; c. i componenti, unitamente alle denominazioni stabilite, in ordine ponderale decrescente di quantità; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni singole e i numeri E; d. la data minima di conservabilità; e. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, dell'importatore o del venditore degli additivi o dei preparati di additivi o di chi li mette in circolazione; f. la

partita;

g. il contenuto effettivo netto.


Art. 39

Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori Sugli imballaggi o sulle etichette dei preparati edulcoranti (edulcoranti da tavola) devono figurare le seguenti indicazioni: a. la denominazione specifica «edulcorante (edulcorante da tavola) a base di …», seguita dalla denominazione singola, per esempio «saccarina»; b. il potere dolcificante rispetto allo zucchero (saccarosio), per esempio «una pastiglia corrisponde al potere dolcificante di una zolletta di zucchero (4 g)»; c. l'indicazione «contiene una fonte di fenilalanina» nel caso di preparati edulcoranti che contengono aspartame (E 951) o aspartame-acesulfame (E 962);

d. la menzione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» sui preparati edulcoranti che contengono succedanei dello zucchero; 60 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

61 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

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e. le indicazioni di cui all'articolo 38 lettere c-g; per i preparati edulcoranti sotto forma di pastiglie, l'indicazione del contenuto effettivo netto può essere sostituita dall'indicazione del numero di pastiglie per unità d'imballaggio.


Art. 40

Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori 1

Se additivi o preparati di additivi non sono consegnati come tali ai consumatori, ma sono forniti per essere ulteriormente trasformati, sull'imballaggio o sull'etichetta devono figurare le indicazioni seguenti: a. la menzione «da impiegare nelle derrate alimentari» o l'utilizzazione prevista nelle derrate alimentari;

b. se del caso, le condizioni particolari di conservazione e utilizzazione; c. le istruzioni per l'uso, senza le quali l'additivo non potrebbe essere utilizzato in modo appropriato;

d. tutte le indicazioni necessarie al rispetto delle prescrizioni concernenti le quantità massime di additivi e ingredienti nei prodotti finiti; e. le indicazioni ai sensi dell'articolo 38 lettere c-g; per gli additivi devono essere utilizzate le denominazioni singole e i numeri E.

2

Se l'imballaggio o il contenitore di prodotti di cui al capoverso 1 reca in posizione ben visibile la menzione «destinato alla fabbricazione di derrate alimentari e non alla vendita al dettaglio», le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere c e d, e all'articolo 38 lettere c ed e possono figurare sui documenti d'accompagnamento.

Capitolo 5: Adeguamento degli allegati

Art. 41

1 L'Ufficio federale della sanità pubblica adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

2

Per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati 7 e 8, tiene conto del registro comunitario di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 200662, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.63 62 GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

63 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1029).

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Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 42

Diritto vigente: abrogazione Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 6 marzo 200064 relativa all'indicazione del Paese di produzione delle materie prime contenute nelle derrate alimentari nonché della carne venduta sfusa;

2. l'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sul valore nutritivo65.


Art. 43

66 Disposizioni transitorie

1

In deroga all'articolo 80 capoverso 7 ODerr, per la caratterizzazione di additivi che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate secondo l'articolo 8 della presente ordinanza, è applicato un termine transitorio fino al 31 dicembre 2006. Ne sono eccettuate la caratterizzazione del malto e dell'estratto di malto ottenuto da orzo, nonché le designazioni «farina bianca» e «farina semibianca»; ad esse è applicato un termine transitorio fino al 31 dicembre 2007.

2

Alle derrate alimentari di origine animale deve essere applicato il marchio d'identificazione di cui all'articolo 30 della presente ordinanza, al più tardi entro il 1° gennaio 2008. Se tali derrate alimentari sono destinate all'esportazione verso uno Stato membro dell'Unione europea oppure verso lo Spazio economico europeo, è applicato un termine transitorio fino al 31 dicembre 2006. A partire da questa data tali derrate alimentari non possono più essere esportate senza marchio d'identificazione in questi Paesi.


Art. 44

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006 Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 200667 Le derrate alimentari interessate dalle modifiche alle cifre I e II potranno continuare
ad essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere consegnate ai consumatori fino all'esaurimento delle scorte.

64 [RU

2000 674]

65 [RU

1995 3329, 1997 1482, 1998 294, 2002 777, 2004 1095 3043] 66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

67 RU

2006 4981

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Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 200868 1 Le derrate alimentari secondo l'articolo 6 capoverso 9bis possono essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2

Le derrate alimentari non conformi agli articoli 29c-29i possono essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2bis

La durata di validità del capoverso 2 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.69 2ter

La durata di validità del capoverso 2 è prorogata fino al 31 dicembre 2012.70 2quater

La durata di validità del capoverso 2 è prorogata fino al 31 dicembre 2013.71 3

I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti già prima del 1° gennaio 2005, che non sono conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza, possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 19 gennaio 2022.

4

Per la consegna delle derrate alimentari secondo l'allegato I interessate dalle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza si applica un termine transitorio sino al 31 marzo 2009.

Disposizione transitoria della modifica dell'11 maggio 200972 Le derrate alimentari non conformi all'articolo 8 capoversi 1bis, 3 lettera d e 8 e all'allegato 1 nella versione della modifiche dell'11 maggio 2009 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011, le derrate alimentari non conformi alle altre disposizioni della presente modifica fino al 31 ottobre 2012. Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 201073 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l'entrata in vigore). Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

68 RU

2008 1029

69 Introdotto dal n. II dell'O del DFI del 17 mar. 2010 (RU 2010 975). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

70 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6255).

71 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6811).

72 RU

2009 2025. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

73 RU

2010 4649

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Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 201274 Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato 8 che non corrispondono alle disposizioni secondo la modifica del 26 novembre 2012 della presente ordinanza possono continuare ad essere utilizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2013.

Le derrate alimentari caratterizzate in tal modo possono essere consegnate ai consumatori ancora fino a esaurimento delle scorte.

74 RU

2012 6811

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Allegato 175 (art. 8 cpv. 1 e 8)

Ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate I seguenti ingredienti e i prodotti da essi ottenuti possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate e devono pertanto essere sempre menzionati nella caratterizzazione (fatto salvo l'articolo 8 capoverso 7): 1. cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (a), b. maltodestrine a base di grano (a), c. sciroppi di glucosio a base d'orzo, d. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche;

2. crostacei e prodotti a base di crostacei; 3. uova e prodotti a base di uova; 4. pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi,

b. gelatina o colla di pesce utilizzate come chiarificante nella birra e nel vino;

5. arachidi e prodotti a base di arachidi; 6. soia e prodotti a base di soia, tranne: a. olio e grasso di soia completamente raffinato (a), b. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia, c. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia, d. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;

7. latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per bevande spiritose ed altre bevande alcoliche, b. lattitolo;

(a) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dalla European Food Safety Authority (EFSA) per il prodotto di base dal quale sono derivati.

75 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. qui avanti.

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8. frutta a guscio (noci), cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per bevande spiritose e altre bevande alcoliche; 9. sedano e prodotti a base di sedano; 10. senape e prodotti a base di senape; 11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 12. anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;

13. lupini e prodotti a base di lupini; 14. molluschi e prodotti a base di molluschi.

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Allegato 276 (art. 6 cpv. 2)

Classi di ingredienti che è consentito indicare mediante la denominazione della classe in luogo della denominazione specifica

Denominazione della classe Denominazione

Oli raffinati, tranne l'olio d'oliva, e grassi raffinati «Olio» o «grasso», completata da: - «vegetale» o «animale» oppure - dall'indicazione della provenienza specifica vegetale o animale e da - «indurito», se l'olio o il grasso è indurito, o

- «parzialmente indurito» se l'olio o il grasso è parzialmente indurito.

Miscele di farine di due o più specie di cereali «Farina», seguita dalle specie di cereali da cui è ottenuta, elencate in ordine decrescente secondo la percentuale in peso.

Amidi naturali e modificati per via fisica o enzimatica nonché amidi speciali (purché non siano considerati additivi) «Amido», completato dall'indicazione della provenienza vegetale specifica, qualora potesse contenere «glutine» (p. es. «glutine di amido di frumento»).

Pesci di ogni specie, se la denominazione e la presentazione non fanno riferimento a una determinata specie di pesce «Pesce»

Formaggi di ogni tipo, se la denominazione e la presentazione non fanno riferimento a un determinato tipo di formaggio «Formaggio»

Spezie di ogni specie, se complessivamente non superano 2 per cento in massa della derrata alimentare «Spezia(e)» o «Miscela di spezie» Erbe aromatiche di ogni specie o loro parti, se complessivamente non superano il 2 per cento in massa della derrata alimentare «Erbe aromatiche» o «Miscela di erbe aromatiche »

76 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2025).

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Denominazione della classe Denominazione

Materie prime di ogni genere usate nella fabbricazione della massa di base delle gomme da masticare «Gomma

base»

Pane grattugiato di qualsiasi provenienza «Pane

grattugiato»

Saccarosio

«Zucchero»

Destrosio anidro e destrosio monoidrato «Destrosio» Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio essiccato «Sciroppo di glucosio» Latte con qualsiasi tenore di grasso, purché la denominazione e la presentazione non si riferiscano a un particolare tipo di latte «Latte»

Proteine del latte di ogni specie (caseine, caseinati e proteine del latte) e loro miscele «Proteine del latte»

Burro di cacao di pressione, burro di cacao d'expeller, burro di cacao raffinato «Burro di cacao»

Vini di ogni tipo

«Vino»

Succo di sambuco, succo di sambuco in polvere ecc., come colorante «Succo di frutto colorante» o «succo colorante di frutto»

Succo di bietola rossa, succo di bietola rossa in polvere ecc., come colorante «Succo di ortaggio colorante» o «succo colorante di ortaggio»

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Allegato 3

(art. 5 cpv. 2 lett. i n. 3, art. 6 cpv. 3 lett. a, cpv. 8 lett. a e b e art. 38 lett. a) Denominazioni generiche degli additivi 1.

I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione delle derrate alimentari preservandole dagli effetti nocivi di microrganismi.

2.

Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione delle derrate alimentari preservandole dagli effetti nocivi dell'ossidazione (p. es. l'irrancidimento di grassi, le alterazioni di colore).

3.

Gli «acidi» sono sostanze che aumentano il grado di acidità di una derrata alimentare o le conferiscono un sapore acido.

4.

I «regolatori dell'acidità» sono sostanze che modificano o regolano il grado di acidità o di alcalinità di una derrata alimentare.

5.

Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza delle singole particelle di una derrata alimentare ad agglomerarsi.

6.

Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.

7.

Gli «eccipienti» sono sostanze che costituiscono una parte del volume di una derrata alimentare senza contribuire in modo rilevante al suo tenore di energia utilizzabile.

8.

Gli «emulgatori» sono sostanze che consentono di preparare o di mantenere in una derrata alimentare la dispersione omogenea di due o più fasi non mescolabili (p. es. olio e acqua).

9.

I «sali di fusione» sono sostanze che convertono le proteine contenute nei formaggi in una forma dispersa, causando in questo modo una distribuzione omogenea dei grassi e degli altri componenti.

10. Gli

«agenti rassodanti (agenti di resistenza)» sono sostanze che conferiscono o conservano solidità e freschezza al tessuto cellulare dei frutti e degli ortaggi, oppure che assieme ad un agente gelificante producono o stabilizzano un gel.

11. Gli

«esaltatori di sapidità» sono sostanze che potenziano il sapore o l'odore di una derrata alimentare.

12. Gli

«agenti gelificanti» sono sostanze che mediante la formazione di un gel conferiscono una forma indurita alle derrate alimentari.

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13. Gli

«agenti di rivestimento» (lubrificanti compresi) sono sostanze che conferiscono un aspetto lucente alla superficie esterna di una derrata alimentare, oppure che formano uno strato protettivo.

14. Gli

«agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono il disseccamento delle derrate alimentari compensando gli effetti di un'atmosfera a basso tenore di umidità, oppure sostanze che favoriscono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.

15. Gli

«amidi modificati» sono sostanze ricavate dagli amidi commestibili mediante un trattamento chimico unico o ripetuto. Gli amidi commestibili possono essere stati sottoposti a un trattamento fisico o enzimatico, nonché resi solubili alla cottura e sbiancati, mediante trattamento con acidi o basi.

16. I

«gas di imballaggio» sono gas, diversi dall'aria, immessi nel recipiente corrispondente prima o dopo la derrata alimentare oppure contemporaneamente a essa.

17. I

«gas propulsori (propellenti)» sono gas, diversi dall'aria, che fanno fuoriuscire la derrata alimentare dal suo recipiente.

18. Gli

«agenti lievitanti» sono sostanze o miscele di sostanze che sprigionano gas facendo così lievitare un impasto.

19. Gli

«stabilizzanti» sono sostanze che consentono di mantenere lo stato fisico e chimico di una derrata alimentare. Tra essi figurano sostanze che: a. consentono di mantenere in una derrata alimentare la dispersione omogenea di due o più fasi non mescolabili;

b. stabilizzano, conservano o intensificano il colore della derrata alimentare;

c. migliorano le caratteristiche leganti della derrata alimentare, compresa la formazione di legami proteici, che consentono di legare parti della derrata alimentare in una derrata ricostituita.

20. Gli

«addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di una derrata alimentare.

21. Gli

«agenti di trattamento della farina» - emulgatori esclusi - sono sostanze che sono aggiunte alla farina o all'impasto per migliorarne l'idoneità alla cottura in forno.

22. I

«coloranti» sono sostanze che conferiscono il colore a una derrata alimentare, oppure ne ripristinano il colore originario. A questa categoria appartengono i componenti naturali di derrate alimentari, nonché i prodotti di base naturali che normalmente non sono utilizzati, né come derrate alimentari, né come additivi alimentari caratteristici.

Non sono considerati coloranti: a. le derrate alimentari, liofilizzate o concentrate, e le sostanze aromatizzanti che sono aggiunte durante la produzione di preparazioni alimentari per le loro proprietà aromatizzanti, relative al gusto o alla fisiologia dell'alimentazione e che possiedono l'effetto secondario di colorare, quali paprica, curcuma o zafferano;

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b. i coloranti per la colorazione di superfici di derrate alimentari non destinate al consumo, quali i rivestimenti dei formaggi e gli involucri delle salsicce.

23. Gli

«edulcoranti» sono additivi utilizzati per conferire un sapore dolce alle derrate alimentari. Gli edulcoranti non calorici sono composti chimici non appartenenti al gruppo dei carboidrati, che posseggono un potere dolcificante notevolmente superiore a quello del saccarosio ma che, in rapporto al loro potere dolcificante, non hanno alcun valore nutritivo, oppure ne hanno uno molto esiguo. Gli edulcoranti che forniscono calorie o succedanei dello zucchero sono sostanze (polioli) che in virtù del loro potere dolcificante, paragonabile a quello dello zucchero, e della loro massa sono utilizzate quali sostituti dello zucchero e di altre sorte di zuccheri.

24. Gli

«aromi» sono sostanze che sono o dovrebbero essere utilizzate nelle o sulle derrate alimentari per conferire loro un odore o un sapore particolare.

Si distinguono: a. le sostanze aromatizzanti naturali, ovvero sostanze chimiche definite aventi proprietà aromatiche ottenute con procedimenti fisici adeguati (incluse la distillazione e l'estrazione con solventi) o con procedimenti enzimatici o microbiologici da materie di origine vegetale o animale e che sono utilizzate come tali o trattate per il consumo mediante i procedimenti abituali di preparazione delle derrate alimentari (incluse la liofilizzazione, la tostatura e la fermentazione); b. le sostanze aromatizzanti naturidentiche, ovvero sostanze chimiche definite aventi proprietà aromatiche ottenute mediante sintesi chimica o isolazione con procedimento chimico; la loro composizione chimica è identica a quella di una sostanza presente naturalmente in una materia di origine vegetale o animale conformemente alla lettera a; c. le sostanze aromatizzanti artificiali, ovvero sostanze chimiche definite aventi proprietà aromatiche ottenute mediante sintesi chimica; la loro composizione chimica non è tuttavia identica a quella di una sostanza presente naturalmente in una materia di origine vegetale o animale conformemente alla lettera a; d. gli estratti di aromi, ovvero prodotti concentrati o non concentrati aventi proprietà aromatiche e ottenuti conformemente alla lettera a, ma che non rientrano in questa definizione;

e. gli aromatizzanti di trasformazione sono prodotti ottenuti conformemente alla Buona prassi di fabbricazione, secondo la procedura abituale, da una miscela di prodotti iniziali mediante riscaldamento durante un periodo di 15 minuti al massimo e a una temperatura non superiore a 180 °C; i prodotti iniziali non possiedono necessariamente proprietà aromatiche; almeno uno di questi prodotti contiene azoto (gruppo amminico) e un altro è uno zucchero riducente;

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f.

gli aromatizzanti di affumicatura, ovvero i preparati a base di fumo, utilizzato nel procedimento abituale di affumicatura delle derrate alimentari.

Non sono considerati aromi: 1. le derrate alimentari quali spezie e altre componenti o materie vegetali, cacao, caffé, miele e frutta; 2. materie con un gusto esclusivamente dolce, acido o salato.

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Allegato 477 (art. 28)

Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico Carboidrati (esclusi i polialcoli e il polidestrosio) 17 kJ/g corrispondono a 4 kcal/g Polialcoli

10 kJ/g corrispondono a 2,4 kcal/g Proteine

17 kJ/g corrispondono a 4 kcal/g Grassi

37 kJ/g corrispondono a 9 kcal/g Alcol etilico

29 kJ/g corrispondono a 7 kcal/g Acidi organici

13 kJ/g corrispondono a 3 kcal/g Fruttooligosaccaridi

8 kJ/g corrispondono a 2 kcal/g Inulina

4 kJ/g corrispondono a 1 kcal/g Fibre

8 kJ/g corrispondono a 2 kcal/g Eritritolo

0 kJ/g corrispondono a 0 kcal/g 77 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI dell'11 mag. 2009 (RU 2009 2025). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

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Allegato 5

(art. 30 cpv. 5)

Documento di accompagnamento delle materie prime per la fabbricazione di gelatina (modello) I. Identificazione delle materie prime Genere di prodotti: ....................................................................................................................................... Data di fabbricazione: ....................................................................................................................................... Tipo di imballaggio: ....................................................................................................................................... Numero di pezzi per imballaggio: ....................................................................................................................................... Durata di conservazione: ....................................................................................................................................... Peso netto (kg): .......................................................................................................................................

II. Provenienza delle materie prime Indirizzi e numeri di registro degli stabilimenti di produzione autorizzati: .......................................................................................................................................

III. Destinazione delle materie prime Le materie prime sono spedite da (luogo di carico): ....................................................................................................................................... a (Paese e località di destinazione): ....................................................................................................................................... con il seguente mezzo di trasporto: ....................................................................................................................................... Nome e indirizzo del mittente: ....................................................................................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: .......................................................................................................................................

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Allegato 678 (art. 35a)

Caratterizzazione di derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti

Derrata alimentare

Tenore di acido glicirrizinico1 Caratterizzazione

Derrata alimentare solida Bevanda non alcolica
Bevanda alcolica

≥ 100 mg/kg < 4 g/kg ≥ 10 mg/l < 50 mg/l ≥ 10 mg/l < 300 mg/l «contiene liquirizia» La caratterizzazione deve figurare dopo l'elenco degli ingredienti, a condizione che il termine «liquirizia» non sia già contenuto in tale elenco, nella denominazione specifica o nella designazione di fantasia. In assenza di un elenco degli ingredienti, la caratterizzazione deve figurare vicino alla denominazione specifica o alla designazione di fantasia.

Derrata alimentare solida Bevanda non alcolica
Bevanda alcolica

≥ 4 g/kg ≥ 50 mg/l ≥ 300 mg/l «contiene liquirizia - in caso di ipertensione va evitato un consumo eccessivo di questo prodotto» La caratterizzazione deve avvenire secondo l'elenco degli ingredienti. In assenza di tale elenco, la caratterizzazione deve figurare vicino alla denominazione specifica o alla designazione di fantasia.

1

Il tenore di acido glicirrizinico, ingrediente naturale della liquirizia, si riferisce al prodotto pronto al consumo oppure alla composizione del prodotto fornita dal fabbricante nelle indicazioni.

78 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4981).

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Allegato 779 (art. 29c cpv. 2 e 29d cpv. 1) Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione A basso contenuto calorico 1 L'indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 70 kJ (40 kcal)/100 g nel caso dei solidi; b. 80 kJ (20 kcal)/100 ml nel caso dei liquidi; 2

Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 17 kJ (4 kcal)/dose unitaria, equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

A ridotto contenuto calorico L'indicazione che una derrata alimentare è a ridotto contenuto calorico e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il valore energetico (valore calorico) è ridotto di almeno il 30 per cento, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale della derrata alimentare.

Senza calorie 1 L'indicazione che una derrata alimentare è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 17 kJ (4 kcal)/100 ml.

2

Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 1,7 kJ (0,4 kcal)/dose unitaria, equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

A basso contenuto di grassi L'indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 3 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 1,5 g di grassi/100 ml nel caso dei liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

Senza grassi 1 L'indicazione che una derrata alimentare è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml.

79 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).

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2

Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono vietate.

Fonte di acidi grassi omega-3 L'indicazione che una derrata alimentare è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

Ad alto contenuto di acidi grassi omega-3 L'indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

Ad alto contenuto di grassi monoinsaturi L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

Ad alto contenuto di grassi polinsaturi L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

Ad alto contenuto di grassi insaturi L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di grassi insaturi e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

A basso contenuto di grassi saturi 1 L'indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi.

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2

In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore calorico.

A basso contenuto di transacidi grassi 1 L'indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di transacidi grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi.

2

In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore calorico.

Senza grassi saturi
L'indicazione che una derrata alimentare è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o 100 ml.

Senza transacidi grassi
L'indicazione che una derrata alimentare è senza transacidi grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o 100 ml.

A basso contenuto di colesterolo L'indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di colesterolo e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 20 mg di colesterolo per 100 g o 10 mg per 100 ml.

Senza colesterolo L'indicazione che una derrata alimentare è senza colesterolo e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 5 mg di colesterolo per 100 g o per 100 ml.

A basso contenuto di zuccheri L'indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 g nel caso dei solidi o; b. 2,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 ml nel caso dei liquidi.

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Senza zuccheri 1 L'indicazione che una derrata alimentare è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 g o 100 ml.

2

Un'indicazione come «preserva i denti» o «amico dei denti» è ammessa solo quando la pertinente caratteristica è dimostrata mediante una perizia medico-dentaria.

Senza zuccheri aggiunti 1 L'indicazione che alla derrata alimentare non sono state aggiunte sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti. 2 Se l'alimento contiene naturalmente sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi), sull'etichetta deve figurare l'indicazione seguente: «contiene naturalmente zuccheri» oppure «contiene naturalmente sorte di zuccheri».

A basso contenuto di sodio/sale 1 L'indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml.

2

I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a basso contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o l'equivalente tenore di sale non supera 0,36 g per 100 g.

A bassissimo contenuto di sodio/sale 1 L'indicazione che una derrata alimentare è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml.

2

Questa indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

3

I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a bassissimo contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o l'equivalente tenore di sale non supera 0,12 g per 100 g.

Senza sodio o senza sale L'indicazione che una derrata alimentare è senza sodio o senza sale e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

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Fonte di fibre L'indicazione che una derrata alimentare è fonte di fibre e ogni altra indicazione che
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

Ad alto contenuto di fibre L'indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di fibre e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno: a. 6 g di fibre per 100 g nel caso dei solidi; b. 3 g di fibre per 100 kcal nel caso dei liquidi.

Fonte di proteine L'indicazione che una derrata alimentare è fonte di proteine e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 per cento del valore energetico (valore calorico) complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

Ad alto contenuto di proteine L'indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di proteine e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 per cento del valore energetico (valore calorico) complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

Fonte di [nome della vitamina, del sale minerale o di un'altra sostanza di cui all'art. 26 cpv. 1] L'indicazione che una derrata alimentare è fonte di vitamine, di sali minerali o di
un'altra sostanza di cui all'articolo 26 capoverso 1 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto ne contiene almeno una quantità significativa e adempie le condizioni di cui all'articolo 26 capoverso 2.

Ad alto contenuto di [nome della vitamina, del sale minerale o di un'altra sostanza di cui all'art. 26 cpv. 1] L'indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di vitamine, di sali
minerali o di un'altra sostanza di cui all'articolo 26 capoverso 1 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno il doppio della succitata quantità significativa.

Contiene [nome della sostanza nutritiva o di altro tipo] L'indicazione che una derrata alimentare contiene una sostanza nutritiva o di altro
tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nella presente ordinanza, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni previste negli articoli 29c,

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29e e 29i. Per le vitamine, i sali minerali e altre sostanze si applicano le condizioni dell'indicazione «Fonte di».

A tasso accresciuto di una sostanza nutritiva
L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine, dai sali minerali o da altre sostanze di cui all'articolo 26 capoverso 1, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «Fonte di» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.

A tasso ridotto di una sostanza nutritiva 1 L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.

2

Per quanto concerne i micronutrienti è accettabile una differenza del 10 per cento rispetto alla dose giornaliera raccomandata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200580 sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.

3

Per quanto concerne il sodio o il valore equivalente di sale è accettabile una differenza del 25 per cento.

Leggero/Light 1 L'indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto».

2

L'indicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

Naturalmente/naturale Se una derrata alimentare soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente
allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/ naturale» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.

80 RS

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Allegato 881 (art. 29f cpv. 2 e 29h cpv. 2) Indicazioni sulla salute ammesse per gli alimenti, i componenti, i costituenti e le categorie di alimenti, nonché condizioni per il loro impiego Sostanza nutritiva,

sostanza, alimento o categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Acidi grassi

monoinsaturi e/o

polinsaturi

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel

sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Acido α-linolenico (ALA)

L'ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 2 g di ALA.

Acido α-linolenico e acido linoleico

Gli acidi grassi sono necessari per la normale crescita e lo sviluppo corretto dei bambini Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di una quantità di acido linoleico pari all'1 % del fabbisogno energetico totale e di una quantità di acido α-linolenico pari allo 0,2 % del fabbisogno energetico totale.

Acido docosaesaenoico (DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si

ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

81 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 26 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6811). Vedi anche le disp. trans della mod. del 26 nov. 2012 qui avanti.

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Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Acido docosaesaenoico (DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene

con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

Acido docosaesaenoico (DHA)

L'assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce al normale sviluppo delle capacità visive dei lattanti fino a 12 mesi

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 100 mg di DHA.

Se l'indicazione è usata per alimenti di proseguimento, l'alimento deve contenere almeno lo 0,3 % degli acidi grassi totali sotto forma di DHA.

Acido docosaesaenoico (DHA)

L'assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) da parte della madre contribuisce al normale sviluppo degli occhi nel feto e nei lattanti allattati al seno Le donne in gravidanza e in allattamento vanno informate del fatto che l'effetto benefico è ottenuto con

un'assunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose giornaliera consigliata di acidi grassi omega-3 nell'adulto, che è pari a 250 mg di DHA e acido eicosapentaenoico (EPA). L'indicazione può essere usata solo

per alimenti che danno un apporto giornaliero di almeno 200 mg di DHA.

Acido docosaesaenoico (DHA)

L'assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) da parte della madre contribuisce al normale sviluppo cerebrale nel feto e nei lattanti allattati al seno Le donne in gravidanza e in allattamento vanno informate del fatto che l'effetto benefico è ottenuto con

un'assunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose giornaliera consigliata di acidi grassi omega-3 nell'adulto, che è pari a 250 mg di DHA e di EPA.

L'indicazione può essere usata solo per alimenti che danno un apporto giornaliero di almeno 200 mg di DHA.

Acido eicosapentaenoico e acido

docosaesaenoico

(EPA/DHA)

L'EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 52

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Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Acido linoleico

L'acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel

sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione

giornaliera di 10 g di AL.

Acido oleico

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel

sangue. L'acido oleico è un grasso insaturo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell'allegato 7 delle presente ordinanza.

Acido pantotenico

L'acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Acido pantotenico

L'acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Acido pantotenico

L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Acido pantotenico

L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Acqua L'acqua

contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

L'indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottempe-

rano alle prescrizioni dell'ordinanza del DFI del 23 novembre

2005 concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua

minerale (RS 817.022.102).

Caratterizzazione e pubblicità 53

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Acqua L'acqua

contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea

L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

L'indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottempe-

rano alle prescrizioni dell'ordinanza del DFI del 23 novembre

2005 concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua

minerale (RS 817.022.102).

Alimenti a basso

o a ridotto

contenuto di acidi

grassi saturi

La riduzione dell'assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Alimenti a basso

o a ridotto

contenuto di sodio

La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale

pressione sanguigna Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Amido resistente

La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico

post-prandiale

Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l'amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell'amido totale.

Arabinoxilano

prodotto

dall'endosperma

del frumento

L'assunzione di arabinoxilano nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento di glucosio ematico postprandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotte dall'endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100

g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell'ambito del pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotte dall'endosperma del frumento

nell'ambito del pasto.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 54

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Beta-glucani I

beta-glucani

contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel

sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo o crusca d'orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo o crusca d'orzo o da miscele di tali beta-glucani.

Beta-glucani

da orzo e avena

L'assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell'ambito del pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumato-

re che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell'ambito del pasto.

Beta-glucano

dell'avena

È stato dimostrato che il beta-glucano dell'avena abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 3 g di betaglucano dell'avena. L'indicazione può essere utilizzata

per prodotti alimentari che forniscono almeno 1 g di beta-glucano dell'avena per porzione quantificata Betaina

La betaina contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina.

L'indicazione

va

accompagnata

dall'informazione al consumatore che un'assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Biotina

La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 55

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Biotina

La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio Il

calcio

contribuisce alla normale coagulazione del sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio Il

calcio

contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 56

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Calcio

Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio Il

calcio

contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio è necessario per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza

Calcio e

vitamina D

Il calcio e la vitamina D sono necessari per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza

Carne e pesce

Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne e il pesce contribuiscono al miglioramento dell'assorbimento del ferro Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico.

Caratterizzazione e pubblicità 57

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Cellulosa metilica

propilica idrossilata (HPMC)

L'assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell'ambito di un pasto. L'indicazione va accom-

pagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 4 g di HPMC nell'ambito di un pasto.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va

inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Cellulosa metilica

propilica idrossilata (HPMC)

La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 5 g di HPMC.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va

inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Chitosano

Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento, eccetto gli integratori alimentari, che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di chitosano.

Cloruro

Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

L'indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio

Derrate alimentari e oggetti d'uso 58

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Colina La

colina

contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

Colina La

colina

contribuisce al normale metabolismo dei lipidi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

Colina La

colina

contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

Concentrato di

pomodoro solubile

in acqua

(WSTC I e II)

Il concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC I e II) aiuta a mantenere una normale aggregazione delle piastrine e contribuisce a un sano flusso sanguigno Informazioni per il consumatore: l'effetto benefico è ottenuto con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o di 150 mg di WSTC II in 250 ml di succo di frutta, bevande aromatizzate o bevande a base di yogurt (tranne quelle fortemente pastorizzate) o con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o di 150 mg di WSTC II in integratori alimentari, se assunti con un bicchiere di acqua o altro liquido Creatina La

creatina

incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene

con l'assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

L'indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a

adulti che praticano un esercizio fisico intenso

Cromo Il

cromo

contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Cromo Il

cromo

contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 59

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Esteri di

fitostanolo

È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue.

L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1.5-2.4 g di esteri di fitostanolo. Indicazioni relative all'entità dell'effetto possono essere utilizzate unicamente per derrate alimentari delle seguenti categorie: grassi da spalmare, prodotti del latte, maionese e salse per insalata.

Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto devono essere indicate per i consumatori l'entità della riduzione («dal 7 al 10,5 %») e la durata necessaria perché l'effetto si manifesti («dopo 2-3 settimane»).

Fermenti vivi

nello yogurt

Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio

contenuto nel prodotto Per poter recare l'indicazione, lo yogurt o il latte fermentato deve contenere almeno 108 di microorganismi vivi e

starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo.

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell'organismo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 60

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Ferro

Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce al normale sviluppo cognitivo dei bambini Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fibra di avena

La fibra di avena contribuisce all'aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce all'accelerazione del transito intestinale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 10 g di fibre di frumento.

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce all'aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fibra di orzo

La fibra di orzo contribuisce all'aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fibra di segale

La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 61

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Fluoruro Il

fluoruro

contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato Serve

allo

sviluppo del tubo neurale nel nascituro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato Il

folato

contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla normale emopoiesi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato Il

folato

contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato Il

folato

contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato Il

folato

contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 62

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Folato

Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo è necessario per la normale crescita e per lo sviluppo osseo dei bambini Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza

Glucomannano

(konjac del

mannano)

Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo

nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va

inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Caratterizzazione e pubblicità 63

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Glucomannano

(konjac del

mannano)

Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri

d'acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va

inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Gomma da

masticare

dolcificata al 100 % con xilitolo

È stato dimostrato che la gomma da masticare dolcificata al 100 % con xilitolo riduce la placca dentaria. Un livello elevato di placca dentaria costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di carie nei bambini Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene consumando 2-3 g di gomma da masticare dolcificata al 100 % con xilitolo almeno 3 volte al giorno dopo i pasti

Gomma da

masticare

senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «senza zuccheri» come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.

Gomma da

masticare

senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «senza zuccheri» come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 64

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Gomma da

masticare

senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «senza zuccheri» come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.

Gomma da

masticare

senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero aiuta a ridurre la demineralizzazione dei denti. La demineralizzazione dei denti è un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria.

Il consumatore va informato che l'effetto benefico è ottenuto masticando 2-3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti.

Gomma da

masticare

senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero aiuta a neutralizzare gli acidi della placca. Gli acidi della placca sono un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria.

Il consumatore va informato che l'effetto benefico è ottenuto masticando 2-3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti

Gomma da

masticare senza

zucchero con

carbammide

La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «senza zuccheri» come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Per poter recare l'indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.

Caratterizzazione e pubblicità 65

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Gomma di guar

La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel

sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va

inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale

funzione tiroidea

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce alla crescita normale dei bambini

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza

Derrate alimentari e oggetti d'uso 66

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Lattasi

La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l'avvertenza per il consumatore della necessità dell'assunzione a ogni pasto contenente lattosio.

I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il

ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

Magnesio Il

magnesio

contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio Il

magnesio

contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio Il

magnesio

contribuisce alla normale sintesi proteica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio Il

magnesio

contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 67

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Magnesio Il

magnesio

contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio Il

magnesio

contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Manganese

Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Manganese Il

manganese

contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Manganese

Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Manganese Il

manganese

contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Molibdeno

Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 68

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Niacina

La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Noci

Le noci contribuiscono al miglioramento dell'elasticità dei vasi sanguigni Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 30 g di noci.

Pectine

Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 6 g di pectine.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va

inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Caratterizzazione e pubblicità 69

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Pectine L'assunzione

di

pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di pectine nell'ambito di un pasto.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va

inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Polifenoli dell'olio d'oliva

I polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per l'olio d'oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d'oliva. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva.

Potassio Il

potassio

contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Potassio Il

potassio

contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Potassio Il

potassio

contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Proteine

Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 70

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali

Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Proteine

Le proteine sono necessarie per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell'organismo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 71

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Rame

Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 72

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 73

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Soluzioni di carboidrati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni

di resistenza durante l'esercizio fisico prolungato

Per poter recare l'indicazione, le soluzioni di carboidratielettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati

e almeno il 75 % dell'energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un'elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio.

Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere un'osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

Soluzioni di carboidrati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l'assorbimento di acqua durante

l'esercizio fisico

Per poter recare l'indicazione, le soluzioni di carboidratielettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati

e almeno il 75 % dell'energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un'elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio.

Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere un'osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

Sostituti dello

zucchero, ossia

edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo,

mannitolo,

maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio

e isomaltulosio

L'assunzione di alimenti/bevande che anziché zucchero contengono il prodotto sostitu-

tivo dello zucchero X (nome del sostituto dello zucchero) oppure le altre sorte di zucchero «D-tagatosio» o isomaltulosio

contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti.

L'indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo,

D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 74

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Sostituti dello

zucchero, ossia

edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo,

mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto,

eritritolo, sucralosio e polidestrosio;

D-tagatosio e

isomaltulosio

L'assunzione di alimenti/bevande che anziché zucchero contengono il prodotto sostitu-

tivo dello zucchero X (nome del prodotto sostitutivo dello zucchero) oppure le altre sorte di zucchero «D-tagatosio» o isomaltulosio induce un minore aumento del glucosio

ematico, dopo la loro assunzione, rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero.

L'indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo,

sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell'allegato 7 della presente ordinanza. Nel caso del D-tagatosio e dell'isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell'allegato 7 della presente ordinanza

Sostituto di un

pasto per il

controllo del peso

La sostituzione, nell'ambito di una dieta ipocalorica, di un pasto giornaliero con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso

Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare i requisiti relativi ai prodotti alimentari di cui

all'articolo 16 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali (RS 817.022.104). Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con un sostituto di un pasto.

Sostituto di un

pasto per il

controllo del peso

La sostituzione, nell'ambito di una dieta ipocalorica, di due pasti giornalieri con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso

Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare i requisiti relativi ai prodotti alimentari di cui

all'articolo 16 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali (RS 817.022.104). Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto.

Steroli e stanoli

vegetali

Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali.

Caratterizzazione e pubblicità 75

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Steroli vegetali:

steroli estratti da piante, liberi o

esterificati con acidi grassi alimentari

È stato dimostrato che gli steroli vegetali abbassano/riducono il colesterolo nel sangue.

L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1.5-2.4 g di steroli vegetali. Indicazioni relative all'entità dell'effetto possono essere utilizzate unicamente per derrate alimentari delle seguenti categorie: grassi da spalmare, prodotti del latte, maionese e salse per insalata.

Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto devono essere indicate per i consumatori l'entità della riduzione («dal 7 al 10,5 %») e la durata necessaria perché l'effetto si manifesti («dopo 2-3 settimane»).

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 76

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 77

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 78

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene

con l'assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all'apporto giornaliero raccomandato di vitamina C.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 79

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 80

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C accresce l'assorbimento del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 81

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Vitamina D

La vitamina D è necessaria per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina E

La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina K

La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Vitamina K

La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 82

817.022.21

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

per

l'impiego

Restrizioni/avvertenze Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Caratterizzazione e pubblicità 83

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Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o

categoria di alimenti Indicazione

Condizioni

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l'impiego

Restrizioni/avvertenze Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'allegato 7 della presente ordinanza

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi cato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi cato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi cato nell'allegato 7 della presente ordinanza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso 84

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