Abrogato per 01.01.2010

01.01.2010 - 01.01.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.11.2003 - 31.12.2004
01.08.2001 - 31.10.2003
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1

Ordinanza
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
(OMSI)

del 27 giugno 2001 (Stato 14 agosto 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 17 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 30
della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le competenze e la cooperazione degli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza), la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle informazioni sulla sicurezza interna ed esterna nonché il controllo
degli organi si sicurezza.

Sezione 2:
Ripartizione dei compiti e collaborazione degli organi di sicurezza


Art. 2

Confederazione

1 L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) svolge le misure per la salvaguardia
della sicurezza interna, secondo la presente ordinanza, sempreché questi compiti non
siano di competenza della Confederazione e non siano attribuiti ad altri organi.

2 In seno all'Ufficio federale, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) adempie i
compiti dell'Ufficio federale. Tra questi compiti si annoverano anche la preparazione o l'esecuzione di misure di respingimento fondate su considerazioni di politica
di sicurezza. La collaborazione tra il SAP e i servizi della polizia giudiziaria attivi
presso l'Ufficio federale, in particolare per quanto riguarda la trasmissione
d'informazioni e di conoscenze, è disciplinata nelle istruzioni dell'Ufficio federale.

3 La collaborazione dell'Ufficio federale con gli organi per la condotta in materia di
politica di sicurezza del Consiglio federale è disciplinata in istruzioni comuni del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

RU 2001 1829 1

RS 120

120.2

Sicurezza della Confederazione 2

120.2

4 L'Ufficio federale informa il Dipartimento sulle attività di salvaguardia della sicurezza interna: a.

annualmente e globalmente secondo le istruzioni del Dipartimento; e b.

caso per caso se sono dati fatti particolari, in grado di influenzare l'attività
governativa o che poterebbero rappresentare un grave pericolo per la sicurezza interna.

5 Il Dipartimento informa il Consiglio federale riguardo ai suoi incarichi direttivi ai
sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge.


Art. 3

Consulenza

1 Il SAP fornisce consulenza a persone, organizzazioni, autorità o aziende in materia
di misure di protezione contro attività terroristiche o di spionaggio o contro l'estremismo violento qualora si delineasse una situazione di minaccia concreta o su richiesta, se tali terzi si reputassero minacciati.

2 Esso consiglia le autorità interessate nonché le aziende svizzere che producono
merci ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera d, ne fanno commercio o possiedono le pertinenti tecnologie, in merito alle misure di protezione atte a prevenire
violazioni dell'ordinamento giuridico o degli interessi della Svizzera.


Art. 4

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni 1 L'Ufficio federale lavora in stretta collaborazione con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali.

2 Il SAP può assumere la direzione delle attività dei Cantoni per la salvaguardia
della sicurezza interna, se: a.

devono interagire più Cantoni; b.

lo richiede l'autorità cantonale competente; o c.

vi è un pericolo imminente.


Art. 5

Collaborazione tecnico-scientifica 1 L'Ufficio federale può collaborare con servizi tecnico-scientifici, segnatamente
con il Servizio di ricerca scientifica (SRS) di Zurigo. La collaborazione è disciplinata su base contrattuale.

2 Nel caso di mandati dell'Ufficio federale a servizi attivi a livello tecnico-scientifico si applicano le disposizioni del diritto federale sulla protezione dei dati. I servizi
incaricati devono rispettare il segreto d'ufficio.


Art. 6

Relazioni con l'estero 1 Il SAP assicura i collegamenti con le autorità di sicurezza estere che adempiono
compiti ai sensi della legge. Esso rappresenta la Svizzera in seno a istanze internazionali.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 3

120.2

2 I Cantoni informano il SAP in merito alla loro collaborazione con autorità di sicurezza estere attuata per adempiere compiti ai sensi della legge.


Art. 7

Collaborazione con organi militari 1 Il SAP e gli organi della sicurezza militare si sostengono nell'adempimento dei loro compiti. Il sostegno avviene segnatamente mediante scambio di informazioni, reciproca consultazione nell'ambito di settori speciali nonché mediante formazione reciproca.

2 Il Dipartimento e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplinano i dettagli della collaborazione in istruzioni comuni.

3 Il Dipartimento e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport possono ordinare, nell'imminenza e in previsione di un servizio attivo dell'esercito, la collaborazione dell'Ufficio federale con gli organi della
sicurezza militare al fine di adempiere misure di protezione preventive. L'Ufficio
federale sostiene il Comando della sicurezza militare segnatamente nell'ambito della
sicurezza preventiva dell'esercito contro attività di spionaggio, sabotaggio e altri atti
illeciti.

Sezione 3: Ricerca di informazioni

Art. 8

Mandati generali d'informazione 1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 della legge sono tenuti
ad annunciare spontaneamente al SAP informazioni e conoscenze relative ai seguenti ambiti: a.

attività terroristiche: mene tendenti a influire o a modificare Stato e società,
da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati
nonché propagando paura e timore; b.

servizi d'informazione proibiti ai sensi degli articoli 272-274 e 301 del Codice penale2; c.

estremismo violento: mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti; d.

commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché trasferimento illegale di tecnologia; e.

altre attività nonché mene e operazioni condotte dall'interno o dall'estero,
che compromettono la sicurezza interna o esterna.

2

RS 311.0

Sicurezza della Confederazione 4

120.2

2 Inoltre le autorità cantonale e federali sono tenute ad annunciare spontaneamente e
senza indugio al SAP:

a.

tutte le informazioni in merito a organizzazioni e gruppi menzionati nella lista confidenziale di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge o
nell'ambito di una procedura di controllo; b.

le informazioni necessarie all'attuazione di operazioni e programmi di ricerche preventivi; c.

i fatti e le constatazioni di cui nell'allegato 1; d.

i fatti e le constatazioni menzionati nella lista confidenziale del Dipartimento
giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge nonché la lista resa nota
alle autorità.

3 Il SAP può limitare la portata dell'obbligo di annuncio secondo il capoverso 2 in
funzione della situazione.


Art. 9

Ricerca attiva di informazioni 1 I membri delle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni nonché del
Corpo delle guardie di confine possono fermare persone al fine di accertarne
l'identità se indicazioni concrete lasciano presumere che tali persone siano in rapporto con le attività dei settori elencati nell'articolo 8 capoverso 1. Per gli stessi
motivi è possibile indagare sul soggiorno di tali persone.

2 Il SAP può incaricare gli organi di sicurezza cantonali di osservare quanto accade
nei luoghi pubblici o liberamente accessibili e di effettuare registrazioni video e sonore.

3 Gli organi cantonali di sicurezza e di polizia possono consegnare al SAP altri documenti fotografici e sonori utili all'adempimento dei compiti di cui alla sezione 3
della legge,

4 Per l'elaborazione di documenti fotografici e sonori ripresi per conto del SAP o
che gli sono stati consegnati, valgono le disposizioni della sezione 4. È fatta salva la
conservazione dei documenti a fini di documentazione, purché non possano essere
utilizzati per identificare delle persone.


Art. 10

Forma degli annunci

1 La trasmissione degli annunci è effettuata per scritto o mediante un sistema EED
protetto. Se l'informazione lascia presagire una minaccia acuta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, la trasmissione può essere effettuata dapprima verbalmente.

2 Altre comunicazioni e informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 8, provenienti segnatamente da privati, possono anche essere raccolte o richieste verbalmente. Di siffatte informazioni è steso un verbale.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 5

120.2

Sezione 4: Trattamento delle informazioni

Art. 11

Documentazione generale 1 Il SAP gestisce una documentazione di fonti accessibili al pubblico, sempreché
queste fonti non siano rese accessibili in modo appropriato da altri servizi federali,
con

a.

informazioni su persone, organizzazioni e fattispecie nell'ambito dei compiti
previsti dalla legge;

b.

informazioni su persone e organizzazioni la cui sicurezza potrebbe essere
minacciata in Svizzera; c.

informazioni su Paesi nonché contesti sociali e politici che potrebbero essere
rilevanti per la valutazione della situazione; d.

informazioni scientifiche e tecniche nel campo d'attività delle autorità di sicurezza.

2 Il SAP gestisce un servizio di documentazione su materiale che propugna razzismo
o atti di violenza. Questo centro coadiuva procedure penali o amministrative relative
a siffatto materiale di propaganda.

3 Le informazioni sono registrate nella banca dati ISIS «Documentazione». Per la
loro registrazione e ulteriori elaborazioni valgono le prescrizioni dell'ordinanza del
1° dicembre 19993 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione
dello Stato.


Art. 12

Controllo delle comunicazioni pervenute Il SAP verifica le informazioni che gli pervengono per assicurarsi che il loro trattamento corrisponda allo scopo definito dalla sezione 3 della legge. Se tale non è il
caso, dopo aver consultato il mittente, esso distrugge i documenti oppure li restituisce. Comunicazioni provenienti dall'estero che non corrispondono allo scopo definito dalla legge sono archiviate senza ulteriore trattamento.


Art. 13

Trattamento di dati personali degni di particolare protezione
e di profili della personalità 1 Gli organi di sicurezza possono trattare i dati personali concernenti procedimenti e
sanzioni amministrative e penali in quanto sia necessario per l'adempimento dei loro
compiti.

2 Essi possono allestire e trattare profili della personalità di persone sospettate di
compromettere la sicurezza del Paese con il loro comportamento.

3

RS 120.3

Sicurezza della Confederazione 6

120.2

3 Essi possono trattare altri dati personali degni di particolare protezione nei limiti
dell'articolo 3 della legge, se informazioni preesistenti inducono a presumere che
tali dati siano in relazione alla preparazione o all'esecuzione di attività terroristiche,
di spionaggio o di estremismo violento o siano da attribuire alla criminalità organizzata.


Art. 14

Operazioni preventive e programmi di ricerca 1 Il SAP può condurre azioni concertate sotto forma di operazioni preventive per
trattare un singolo caso concreto o una determinata serie di casi che, per importanza,
portata, esborsi o segretezza, superano i limiti delle normali indagini di spionaggio.

2 Per accertare fatti di rilievo in materia di sicurezza in un determinato settore, esso
può condurre operazioni di polizia di ampia portata sotto forma di programmi di ricerche, segnatamente anche in collaborazione con le autorità cantonali preposte al
perseguimento penale.

3 Il SAP decide in merito all'avvio di operazioni preventive e programmi di ricerche.
Esso fissa per scritto scopo, durata e mezzi da impiegare nonché periodicità e forma
del rapporto.

4 Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, il SAP dà un giudizio sulla conformità del proseguimento delle singole operazioni preventive e dei programmi di
ricerca. Il giudizio è registrato in un rapporto scritto.


Art. 15

Procedura di controllo 1 Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in
Svizzera o organizzazioni e gruppi attivi in Svizzera esplichino sistematicamente attività che rientrano negli ambiti dei compiti di cui all'articolo 8, il SAP può avviare,
d'ufficio o su mandato di uno o più Cantoni, una procedura di controllo.

2 La procedura serve a raccogliere e a valutare tutte le informazioni sulle persone, le
organizzazioni o i gruppi in questione, allo scopo di ottenere informazioni sicure in
merito alle attività che pregiudicano la sicurezza della Svizzera.

3 Occorre stabilire portata e impiego dei mezzi per procurare le informazioni nonché
la durata della procedura. I Cantoni devono essere orientati in merito alla procedura
di controllo, in quanto la loro collaborazione sia necessaria per la ricerca delle informazioni.

4 I Cantoni e le autorità nonché i servizi menzionati nell'articolo 13 della legge informano spontaneamente il SAP in merito a persone, organizzazioni e gruppi oggetto di una procedura di controllo.

5 Periodicamente, ma almeno una volta al semestre, occorre valutare se siano ancora
date le condizioni per proseguire la procedura di controllo.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 7

120.2


Art. 16

Sospensione delle operazioni preventive, dei programmi di ricerca
nonché della procedura di controllo 1 Le operazioni preventive, i programmi di ricerca nonché la procedura di controllo
sono sospesi, se:

a.

contro le persone, le organizzazioni o i gruppi in questione è in corso un'altra procedura, che persegue o porta avanti lo stesso obiettivo; b.

gli indizi validi finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono
emersi nuovi indizi a carico; c.

entro due anni non sono state raccolte ulteriori informazioni rilevanti in
materia di sicurezza; oppure d.

una nuova valutazione della situazione indica che le attività delle persone,
organizzazioni o gruppi in questione non costituiscono più un pericolo per la
sicurezza interna.

2 La procedura di controllo è sospesa se le organizzazioni o i gruppi in questione figurano nella lista d'osservazione secondo l'articolo 17 oppure se le persone in questione possono essere collegate a una delle organizzazioni o dei gruppi che figurano
nella suddetta lista.


Art. 17

Lista d'osservazione

1 Il SAP raccoglie tutte le informazioni disponibili in merito alle attività e agli esponenti di organizzazioni e gruppi, se indizi concreti inducono a sospettare con fondatezza che dette organizzazioni o gruppi mettono in pericolo la sicurezza della
Svizzera. Il sospetto è fondato segnatamente nel caso di organizzazioni terroristiche
attive a livello internazionale e di servizi di spionaggio nonché qualora nel corso di
una procedura di controllo risulti che sono in corso attività che mettono in pericolo
la sicurezza.

2 Il SAP tratta tutte le informazioni ottenibili su tali organizzazioni e gruppi nonché
sui loro esponenti. Se necessario, possono essere precisati la portata del trattamento
e i mezzi per procurare le informazioni.

3 La lista di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge è sottoposta ogni
quattro anni a una valutazione complessiva. Il Dipartimento può in ogni momento
inserire provvisoriamente nella lista organizzazioni e gruppi.

4 L'osservazione è levata e la registrazione è cancellata dalla lista, se: a.

gli indizi validi sinora sono infirmati da nuove informazioni e non sono
emersi nuovi indizi a carico; b.

l'attività dell'organizzazione o del gruppo in questione è cessata o non costituisce più un pericolo per la sicurezza della Svizzera; c.

la valutazione complessiva indica che negli ultimi quattro anni non sono
emerse informazioni di sostanziale rilievo circa un pericolo per la sicurezza
della Svizzera.

Sicurezza della Confederazione 8

120.2

Sezione 5: Comunicazione di informazioni

Art. 18

Comunicazione di dati personali 1 Possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici menzionati nell'allegato 2, in quanto sia necessario per gli scopi elencativi e purché le condizioni
indicatevi siano adempiute. In occasione della comunicazione il destinatario dev'essere informato sull'affidabilità e l'attualità dei dati. La comunicazione, il suo destinatario, l'oggetto e il motivo sono registrati.

2 I membri degli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare ai loro superiori i dati personali che hanno ricevuto dalla Confederazione. Se il SAP lo dispone
nel singolo caso o dà il suo consenso in seguito a una richiesta motivata, è pure possibile comunicare i dati nel rispetto della confidenzialità a: a.

altri servizi in seno al corpo di polizia; b.

organi di sicurezza di altri Cantoni; c.

altre autorità e uffici del proprio o di un altro Cantone; d.

privati.

3 Gli organi di sicurezza cantonali possono inoltre comunicare i dati personali ricevuti dalla Confederazione ad altre autorità cantonali, uffici o privati solo se la comunicazione diretta s'impone per motivi d'urgenza ed è inoltre necessaria: a.

per la sicurezza dell'autorità o degli uffici in questione; b.

per scongiurare un grave pericolo per i privati.

4 La comunicazione di dati personali secondo il capoverso 3 avviene nel rispetto
della confidenzialità ed è notificata al SAP con indicazione del destinatario e del
motivo.

5 La comunicazione di dati personali non è ammessa se vi si oppongono interessi
preponderanti pubblici o privati.


Art. 19

Informazioni sulla criminalità organizzata Le informazioni sulla criminalità organizzata possono essere messe a disposizione
nell'ambito di un procedimento solo dopo aver ottenuto l'espresso consenso del
SAP.


Art. 20

Scambio internazionale d'informazioni 1 Il SAP cura lo scambio d'informazioni con le autorità estere nel rispetto dell'articolo 17 capoverso 3 della legge.

2 In singoli casi esso può scambiare direttamente dati personali con autorità estere
mediante installazioni di trasmissione comuni.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 9

120.2

3 Per quanto concerne i rapporti con le autorità preposte al perseguimento penale,
esso deve osservare i principi della legge federale del 20 marzo 19814 sull'assistenza
internazionale in materia penale. Per il resto il capoverso 2 si applica per analogia.

4 In occasione della comunicazione di dati personali, il destinatario dev'essere informato sull'affidabilità e l'attualità degli stessi. Egli può utilizzare i dati solo per lo
scopo per cui gli sono stati trasmessi. Dev'essere reso attento sulle limitazioni del
loro utilizzo e sul fatto che il SAP si riserva il diritto di esigere informazioni sull'utilizzazione che ne è stata fatta.

5 La comunicazione, il suo destinatario, l'oggetto e il motivo sono registrati.


Art. 21

Obbligo di proporre la documentazione all'Archivio federale 1 I dati e la documentazione non più impiegati sono proposti all'Archivio federale
per l'archiviazione.

2 I dati classificati derivanti da relazioni dirette con autorità di sicurezza estere non
sono da proporre per l'archiviazione.

3 La documentazione che l'Archivio federale non giudica degna di archiviazione è
distrutta.

Sezione 6: Controllo

Art. 22

Controllo presso la Confederazione Il Dipartimento esercita regolarmente, secondo un apposito piano, un controllo parallelo o successivo sull'attività del SAP. Il Dipartimento emana istruzioni sulla
forma e sul contenuto del controllo.


Art. 23

Controllo nei Cantoni 1 L'organo di controllo cantonale verifica se lo svolgimento delle pratiche amministrative, oggetto di controllo, corrisponde alle pertinenti disposizioni legali, segnatamente se i dati per la salvaguardia della sicurezza interna sono trattati separatamente dalle altre informazioni di polizia. Esso può consultare il SAP per l'adempimento del suo compito.

2 Esso può prendere visione dei dati della Confederazione se il SAP lo consente. La
consultazione può segnatamente essere rifiutata ove lo richieda la protezione della
fonte.

4

RS 351.1

Sicurezza della Confederazione 10

120.2

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 11

120.2

Allegato 1

(art. 8 cpv. 2 lett. c) Elenco dei fatti e delle constatazioni che le autorità federali
e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente
e tempestivamente al SAP
Le autorità menzionate qui appresso sono tenute ad annunciare i fatti e le constatazioni seguenti: 1.

Autorità amministrative civili e militari della Confederazione
scritti minatori con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed
esterna della Svizzera.

2.

Dipartimento federale degli affari esteri
tutti i rapporti particolarmente rilevanti per la sicurezza interna,

tutte le informazioni in merito a minacce contro cittadini e impianti
svizzeri all'estero nonché ad atti di violenza perpetrati sempreché presentino un'attinenza con la sicurezza interna, circostanze e date di elezioni e votazioni estere in Svizzera,

istanze di accreditamento o di rilascio di diritti di presenza in Svizzera
di cittadini di Stati esteri o di membri delle organizzazioni internazionali, richieste del visto che devono essere sottoposte per parere al SAP conformemente all'articolo 25 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del
14 gennaio 19985 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri.

3.

Dipartimento federale dell'interno Ufficio federale della sanità pubblica
infrazioni contro la legge del 22 marzo 19916 sulla radioprotezione con
un potenziale di messa in pericolo a livello nazionale.

4.

Dipartimento federale di giustizia e polizia
a.

Ufficio federale di giustizia
segnalazioni internazionali, arresti, estradizioni di presunti autori
di crimini in stretto rapporto con la sicurezza.

b.

Ufficio federale degli stranieri
domande di naturalizzazione per parere conformemente all'articolo 14 lettera d della legge del 29 settembre 19527 sulla cittadinanza,

5

RS 142.211

6

RS 814.50

7

RS 141.0

Sicurezza della Confederazione 12

120.2

richieste di visto da sottoporre per parere al SAP conformemente
all'articolo 25 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 14 gennaio
19988 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri, rapporti concernenti le migrazioni e il fenomeno dei passatori,

informazioni su sviluppi che possono essere rilevanti per la sicurezza
interna ed esterna della Svizzera.

c.

Ministero pubblico della Confederazione
comunicazione di decisioni penali e di decreti d'abbandono concernenti cause penali il cui perseguimento e giudizio soggiace alla giurisdizione federale o che devono essergli comunicati in applicazione
dell'ordinanza del 1° dicembre 19999 sulla comunicazione, nella misura in cui siano inerenti ai compiti previsti dalla legge, importazione ed esportazione nonché transito illegale di merci che
soggiacciono alla legislazione sul materiale bellico, sull'energia
nucleare e sul controllo dei beni a duplice impiego.

d.

Ufficio federale dei rifugiati
rapporti concernenti Paesi e situazioni nonché valutazioni della situazione,

informazioni su sviluppi che possono essere rilevanti per la sicurezza
interna ed esterna della Svizzera, domande d'asilo per parere giusta gli articoli 53 e 73 della legge del
26 giugno 199810 sull'asilo, limitato ai Paesi d'origine indicati dal
SAP.

5.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport
a.

Stato maggiore generale
informazioni e analisi di situazioni interne ed estere, che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,

informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

misure prese nell'ambito della sicurezza AC,

informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza
del 20 gennaio 199911 sui controlli di sicurezza relativi alle persone
e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna
della Svizzera.

b.

Servizio informazioni strategico
informazioni stabilite nelle istruzioni comuni del Dipartimento e del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

c.

Centrale nazionale d'allarme
avvenimenti con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed
esterna della Svizzera.

8

RS 142.211

9

RS 312.3

10

RS 142.31

11

RS 120.4

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 13

120.2

6.

Dipartimento federale delle finanze
a.

Organi delle guardie di confine e delle dogane
passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone indicati dal SAP provenienti da determinati Paesi d'origine,

entrate insolitamente numerose di persone provenienti da Paesi
d'origine indicati dal SAP, informazioni su persone che importano o esportano materiale di
propaganda dal contenuto estremistico violento o di natura razzista, su siffatto materiale nonché sui destinatari dei relativi invii.

b.

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
pregiudizi per la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della
Confederazione causati da influenze per le quali non è possibile
escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento; 7.

Dipartimento federale dell'economia
a.

Segretariato di Stato dell'economia (Seco)
autorizzazioni di principio e d'esportazione, negate o revocate in applicazione della legge sul materiale bellico o della legge sul controllo
dei beni a duplice impiego, imprese e persone che si trovano nel nostro Paese o all'estero sospettate di violare la legge sul materiale bellico o la legge sul controllo dei beni a duplice impiego,

aspetti rilevanti per la sicurezza nell'ambito del mercato del lavoro.

b.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
dati personali dei titolari del permesso d'impiego di sostanze
esplosive;

8.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
a.

Ufficio federale dell'aviazione civile
informazioni e analisi concernenti il nostro Paese e l'estero, che
possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della
Svizzera,

informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

misure prese nell'ambito della sicurezza aerea.

b.

Ufficio federale dell'energia
informazioni e analisi concernenti il nostro Paese e l'estero, che
possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della
Svizzera,

informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

violazioni della legge del 22 marzo 199112 sulla radioprotezione
nell'ambito degli impianti nucleari, misure prese nell'ambito della sicurezza nucleare.

12

RS 814.50

Sicurezza della Confederazione 14

120.2

c.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
incidenti giusta l'ordinanza del 27 febbraio 199113 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti con un potenziale di messa in
pericolo a livello nazionale.

9.

Autorità cantonali di polizia
situazioni e avvenimenti che si delineano o rispettivamente si verificano
e per i quali le singole autorità cantonali di polizia non sono più in grado di garantire la sicurezza senza l'aiuto di altri Cantoni (impieghi
IKAPOL),

passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone provenienti da Paesi d'origine indicati dal SAP,

compromissione della sicurezza lungo la frontiera,

identificazione di materiale di propaganda a sfondo razzista o di estremismo violento.

13

RS 814.012

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 15

120.2

Allegato 2

(art. 18 cpv. 1)

Elenco delle autorità e degli uffici ai quali
possono essere comunicati dati personali
A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono
essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti: 1. Autorità di sorveglianza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Consiglio federale, capo del Dipartimento).

2. Organi del Consiglio federale competenti per l'elaborazione di valutazioni strategiche della situazione.

3. Stati maggiore di crisi e speciali della Confederazione per fronteggiare situazioni particolari.

4. Autorità cantonali che svolgono compiti ai sensi della legge.

5. Autorità di perseguimento penale svizzere, allo scopo di prevenire e di perseguire atti punibili.

6. Dipartimento federale degli affari esteri: per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali;

per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico;

nel quadro dei suoi diritti di cooperare nel settore del diritto riguardante
l'economia esterna;

in relazione a indagini di polizia giudiziaria o di procedure d'autorizzazione nonché per l'attuazione di siffatte procedure;

per l'accertamento e la valutazione di avvenimenti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero.

7. Ufficio federale della sanità pubblica in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti.

8. Ufficio federale di giustizia per la trattazione di domande d'assistenza giudiziaria in materia penale.

9. Ufficio federale degli stranieri: per trattare domande di naturalizzazione;

per applicare provvedimenti nei confronti degli stranieri, segnatamente
per il loro respingimento.

10. Ufficio federale dei rifugiati per valutare le domande d'asilo.

Sicurezza della Confederazione 16

120.2

11. Servizi preposti alla sicurezza militare: per valutare la situazione dal profilo della sicurezza militare;

per proteggere informazioni e opere militari;

per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell'ambito
dell'esercito;

quando i militari sono convocati in servizio attivo segnatamente per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire
la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della
Confederazione e di altre persone.

12. Servizio informazioni strategico del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport in relazione a informazioni rilevanti in materia di politica della sicurezza sull'estero e sulle fonti straniere.

13. Centrale nazionale d'allarme in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l'ordinanza del 3 dicembre 199014 sulla Centrale nazionale d'allarme.

14. Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per lo
svolgimento di controlli di sicurezza relativi alle persone.

15. Dipartimento federale delle finanze per la preparazione o l'attuazione di un'indagine di polizia giudiziaria.

16. Organi delle guardie di confine e delle dogane: per accertare il soggiorno delle persone;

per operare controlli di polizia di frontiera, doganali ed effettuare procedure penali amministrative.

17. Segretariato di Stato dell'economia (Seco): per l'esecuzione della legge del 13 dicembre 199615 sul materiale bellico o della legge del 13 dicembre 199616 sul controllo dei beni a duplice impiego;

per adottare misure nel settore del diritto riguardante l'economia esterna;

per preparare o attuare un'indagine di polizia giudiziaria.

18. Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia per la concessione dei permessi d'impiego di sostanze esplosive.

19. Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale di veterinaria in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione
dell'ambiente.

14

RS 732.34

15

RS 514.51

16

RS 946.202

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 17

120.2

20. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni o direttamente l'Ufficio federale dell'aviazione civile, l'Ufficio
federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere per l'esecuzione
delle misure di polizia di sicurezza.

21. Ufficio federale dell'energia per l'applicazione della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione;

per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna.

22. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell'ambiente.

23. Uffici interessati per garantire la loro sicurezza.

24

Servizi interni dell'Ufficio:
per preparare o attuare indagini di polizia giudiziaria;

per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre 199417 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;

nel quadro di un affare penale internazionale (INTERPOL);

per trattare richieste d'assistenza giudiziaria in materia di polizia;

per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzata di polizia RIPOL;

per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione
la cui sicurezza potrebbe essere minacciata; per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico;

per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero;

per l'attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori
in Svizzera e all'estero.

17

RS 360

Sicurezza della Confederazione 18

120.2