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01.01.2011 - 01.11.2014
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01.07.2007 - 31.12.2010
01.07.2007 - 31.12.2010
Fonte cantonale DEFRITRMEN
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Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) del 20 aprile 2010 (stato 1 gennaio 2011) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni1), visti l'art. 9 della legge federale sull'energia2), nonché l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 82 cpv. 2 della Costituzione cantonale3), visto il messaggio del Governo del 12 gennaio 20104), decide:

1. Disposizioni generali
Art. 1
Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina i compiti e le attività che competono al Cantone nel campo della politica energetica. 2 Regolamentazioni di leggi specifiche nel settore dell'approvvigionamento elettrico5) e dell'utilizzazione delle forze idriche6) hanno la precedenza sulla presente legge. 3 Nel loro agire, Cantone e comuni considerano il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Essi adottano a questo scopo anche provvedimenti secondo altre legislazioni, segnatamente nei settori della pianificazione del territorio, dell'edilizia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tasse.


Art. 2
Scopo

1 La presente legge mira: a)

a un impiego dell'energia efficiente e sostenibile; b)

a un approvvigionamento energetico parsimonioso e rispettoso dell'ambiente; c)

alla sostituzione di vettori energetici fossili; 1)

PGC 2009/2010, 498

2)

RS 730.0

3)

CSC 110.100

4)

pagina 283

5)

Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni, CSC 812.100 6)

Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni, CSC 810.100 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo 1

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d)

a un maggiore impiego di energie indigene e rinnovabili.

2 Essa disciplina la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni e terzi.


Art. 3
Obiettivi

1 Il Cantone fornisce un contributo agli obiettivi di riduzione e sostituzione a lungo termine di una "società a 2000 watt", nell'intento di ridurre le emissioni di CO2 a una tonnellata per abitante e anno. 2 Questi obiettivi vanno raggiunti a tappe intermedie, segnatamente facendo in modo che, rispetto allo stato nel 2008, il consumo di energie fossili per il riscaldamento di edifici e per la produzione di acqua calda: a)

per i nuovi edifici 1.

venga ridotto dell'40 percento a partire dal 2011; 2.

venga ridotto dell'50 percento a partire dal 2015; 3.

venga ridotto dell'60 percento a partire dal 2020; 4.

venga ridotto dell'80 percento a partire dal 2035; b)

per tutti gli edifici abitativi 1.

venga ridotto del 5 percento e sostituito inoltre con un 5 percento da energie rinnovabili entro il 2015; 2.

venga ridotto del 10 percento e sostituito inoltre con un 10 percento da energie rinnovabili entro il 2020; 3.

venga ridotto del 25 percento e sostituito inoltre con un 40 percento da energie rinnovabili entro il 2035.


Art. 4
Eccezioni

1 In presenza di situazioni straordinarie, e se il rispetto delle disposizioni della presente legge rappresenta un onere sproporzionato, l'autorità competente può concedere delle eccezioni, se non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti. 2 Le autorizzazioni d'eccezione possono essere vincolate a condizioni e oneri, nonché limitate nel tempo. Dai richiedenti può essere richiesto in particolare l'inoltro di prove specifiche.

2. Piani energetici
Art. 5
Piano energetico cantonale 1 Il Governo provvede al raggiungimento degli obiettivi della presente legge. A questo scopo elabora un piano energetico ogni quattro anni. 2 Il piano energetico determina quali misure vanno prese affinché vengano raggiunti gli obiettivi della presente legge e quantifica i mezzi statali necessari.

2

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Art. 6
Contenuto e misure

1 Il piano energetico rispecchia lo stato attuale del raggiungimento degli obiettivi. Esso comprende una valutazione del fabbisogno futuro e dell'offerta di energia nel Cantone e fissa lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico e dell'impiego dell'energia a cui si deve mirare. 2 Se sulla base del controllo dei risultati emerge che l'obiettivo viene mancato, il Governo può adeguare i requisiti energetici e la promozione nei settori che gli sono stati delegati. 3 Il Governo sottopone il piano energetico al Gran Consiglio sotto forma di rapporto.


Art. 7
Dati di base

1 Le autorità e i privati mettono a disposizione del Cantone i dati necessari all'elaborazione del piano energetico, in particolare quelli relativi al consumo energetico e al parco immobiliare.


Art. 8
Piano energetico comunale 1 Secondo le direttive del Governo i comuni possono allestire piani energetici propri. Questi servono ai comuni quale base per attuare a livello comunale gli obiettivi della legge. 2 I piani energetici comunali stabiliscono in particolare: a)

obiettivi;

b)

competenze;

c)

misure differenziate per quanto riguarda luoghi e tempi; d)

impiego di mezzi.

3 Nel quadro dei loro piani energetici, per un impiego efficiente dell'energia i comuni possono emanare delle disposizioni che vanno oltre le misure cantonali.

3. Misure cantonali 3.1. REQUISITI ENERGETICI
Art. 9
Quota massima di energie non rinnovabili 1 Nei nuovi edifici o in caso di ampliamento di edifici esistenti, solo una parte dell'approvvigionamento termico complessivo ammesso può essere coperto con energie non rinnovabili. 2 Il Governo fissa la quota massima di energie non rinnovabili.

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Art. 10
Riscaldamenti fissi a resistenza elettrica 1 Non sono ammessi: a)

l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica destinati al riscaldamento degli edifici e la sostituzione della parte elettrica di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica con circuito idraulico; b)

l'utilizzo di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di appoggio al riscaldamento; c)

l'installazione di un nuovo sistema elettrico diretto per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria in edifici abitativi.

2 Il Governo fissa le eccezioni.


Art. 11
Riscaldamenti all'aperto 1 L'installazione di nuovi riscaldamenti fissi all'aperto, in particolare per terrazze, rampe, canali e panchine e la sostituzione di impianti esistenti sono ammesse unicamente se sono alimentati da energie rinnovabili o da calore residuo non altrimenti utilizzabile. 2 L'utilizzo di riscaldamenti mobili all'aperto per scopi commerciali, in particolare di diffusori di calore, è ammesso se le emissioni di CO2 provocate in tal modo vengo no compensate. La relativa prova è considerata data se l'utilizzatore può dimostrare l'impiego di energie rinnovabili o presenta l'acquisizione di un certificato per la compensazione delle emissioni di CO2. 3 Il Governo fissa le eccezioni.


Art. 12
Piscine riscaldate all'aperto 1 La costruzione di nuove piscine riscaldate all'aperto o il risanamento di impianti esistenti, nonché la sostituzione e la modifica sostanziale degli impianti tecnici necessari per il loro riscaldamento sono ammessi unicamente se sono alimentati da energie rinnovabili o da calore residuo non altrimenti utilizzabile. 2 Il Governo fissa le eccezioni.


Art. 13
Conteggio individuale delle spese di riscaldamento e dell'acqua calda (CISR) 1 I nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per dieci o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica per il riscaldamento e per l'acqua calda. Lo stesso vale in caso di importanti rinnovi di edifici esistenti. 2 Il Governo fissa le eccezioni.

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Art. 14
Grandi consumatori

1 I grandi consumatori il cui fabbisogno termico annuo supera i 5 GWh o il cui fab bisogno annuo di elettricità supera 0,5 GWh, possono venire obbligati ad analizzare il proprio consumo energetico e a prendere delle ragionevoli misure per ottimizzare i loro fabbisogni energetici. 2 In sostituzione degli obblighi conformemente al capoverso 1, con i grandi consumatori è possibile convenire obiettivi di consumo. Tali consumatori possono essere esonerati dal rispetto delle disposizioni energetiche se procedono a un'ottimizzazione globale. 3 Il Governo può fissare eccezioni e obiettivi.


Art. 15
Settori affidati

1 Il Governo stabilisce di propria competenza i requisiti energetici nei settori seguenti: a)

protezione termica degli edifici (protezione termica invernale ed estiva, nonché fabbisogno termico di nuovi edifici, trasformazioni e cambiamenti di destinazione, locali frigoriferi e di congelazione, serre e spazi coperti con strutture pressostatiche); b)

installazioni tecniche (installazioni di produzione del calore, scaldacqua e accumulatori termici, distribuzione e resa del calore, recupero del calore residuo, installazioni di ventilazione, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione); c)

recupero del calore residuo nelle installazioni per la produzione di energia elettrica; d)

energia elettrica negli edifici; e)

edifici e abitazioni occupati saltuariamente.


Art. 16
Cantone quale modello 1 Gli edifici di proprietà del Cantone devono contraddistinguersi per un impiego esemplare ed efficiente dell'energia. 2 Il Governo stabilisce i requisiti energetici.


Art. 17
Emanazione e adeguamento dei requisiti energetici 1 Nella determinazione dei requisiti energetici vanno considerati in particolare il modello di prescrizioni energetiche7) armonizzato tra i Cantoni e lo stato della tecnica.

7)

Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC), stato: 4 aprile 2008 5

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3.2. PROMOZIONE


Art. 18
Nuovi edifici con carattere esemplare 1 Il Cantone può concedere sussidi per nuovi edifici ed edifici sostitutivi con carattere esemplare. 2 Il carattere esemplare presuppone segnatamente che si rimanga nettamente al di sotto dei rispettivi requisiti energetici.


Art. 19
Superficie di tamponamento 1 Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a edifici esistenti, se in tal modo si ottiene un fabbisogno energetico inferiore rispetto ai requisiti energetici.


Art. 20
Installazioni tecniche in edifici esistenti 1 Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese.


Art. 21
Miglioramenti dell'indice di utilizzazione 1 Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a impianti in processi artigianali e industriali, se in tal modo si ottiene un indice di utilizzazione sensibilmente più elevato rispetto a quanto richiesto dai requisiti energetici.


Art. 22
Sostituzione di riscaldamenti elettrici 1 Se in edifici esistenti i riscaldamenti elettrici a resistenza vengono sostituiti da impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili, il Cantone può partecipare alle spese.


Art. 23
Impianti pilota e dimostrativi 1 Il Cantone può accordare sussidi a impianti per la ricerca, lo sfruttamento e la sperimentazione di energie rinnovabili o di sistemi che risparmiano energia.


Art. 24
Calcolo

1 I sussidi conformemente agli articoli 18 - 23 vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri: a)

efficienza energetica complessiva b)

fabbisogno energetico; c)

sostenibilità;

d)

entità dell'utilizzazione di vettori energetici indigeni e rinnovabili; e)

indice di copertura con mezzi propri; f)

tipo e dimensioni dell'edificio; 6

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g)

tipo e dimensioni dell'impianto; h)

indice di utilizzazione; i)

costi d'investimento ed energetici.

2 Vengono versati sussidi da 1000 a 200 000 franchi. Il Governo stabilisce i dettagli.


Art. 25
Grandi impianti

1 Nell'interesse dell'approvvigionamento energetico sostenibile e dell'impiego efficiente dell'energia, il Cantone può, nei limiti delle competenze finanziarie accordategli dalla Costituzione cantonale, acquistare, realizzare o gestire grandi impianti di importanza cantonale o regionale per la produzione, la trasformazione, l'accumulazione, il trasporto e la distribuzione di energia. 2 Esso può anche partecipare a tali impianti o stanziare sussidi per tali impianti.


Art. 26
Studi

1 Il Cantone può accordare sussidi fino a 50 000 franchi a studi, se da essi ci si possono attendere nuove cognizioni ai sensi degli obiettivi della presente legge.


Art. 27
Rapporto tra i diversi sussidi promozionali 1 Sussidi a misure energetiche attinti da mezzi finanziari della Confederazione o da un programma di promozione nazionale vengono concessi in base ai relativi presupposti per la concessione di sussidi. 2 Il diritto a sussidi da programmi di promozione secondo il capoverso 1 non è vincolante per la promozione cantonale. 3 I sussidi promozionali secondo la presente legge possono essere cumulati. Essi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 percento dei costi del singolo progetto.


Art. 28
Prescrizione del diritto a sussidio 1 Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi. 2 I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno.


Art. 29
Divergenze dal progetto 1 Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto.

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3.3. MISURE VOLONTARIE
Art. 30
Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) 1 Il Cantone introduce su base volontaria il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE). 2 Il Cantone può versare sussidi fino al 50 percento dei costi per il CECE.


Art. 31
Promozione di misure volontarie 1 Il Cantone può promuovere o partecipare a misure volontarie, segnatamente nell'ambito di campagne di risparmio energetico limitate nel tempo.

3.4. INFORMAZIONE, CONSULENZA, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE
Art. 32
Collaborazione

1 In collaborazione con la Confederazione e i comuni, nonché con le imprese di approvvigionamento energetico e con privati, il Cantone promuove l'informazione e la consulenza dell'opinione pubblica, nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli specialisti.

4. Esecuzione
Art. 33
Competenze

1 Se non vengono dichiarati responsabili i comuni, l'esecuzione della presente legge spetta al Governo.


Art. 34
Esecuzione delle prescrizioni edilizie 1 Nell'evasione delle domande di costruzione i comuni devono eseguire segnatamente i seguenti compiti: a)

verificare il rispetto dei requisiti energetici; b)

effettuare controlli dei lavori e collaudi finali; c)

rilevare i dati energetici rilevanti per determinare il fabbisogno energetico atteso e la sua variazione; d)

svolgere procedure secondo il titolo 5. della presente legge in questioni comunali.

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Art. 35
Delega di compiti esecutivi a privati 1 Il Cantone e i comuni possono ricorrere a privati per l'esecuzione e delegare loro segnatamente compiti di verifica, di controllo, di sorveglianza, di informazione e di consulenza. 2 Essi attribuiscono i relativi incarichi in base ad accordi di prestazioni.

5. Disposizioni penali ed esecuzione
Art. 36
Disposizioni penali

1 Chi viola intenzionalmente la presente legge è punito con la multa fino a 40 000 franchi. Se l'atto viene commesso per negligenza, la pena è una multa fino a 10 000 franchi. 2 Nei casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena. 3 I rapporti di rappresentanza vengono giudicati secondo l'articolo 29 del Codice penale svizzero8). 4 La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.


Art. 37
Esecuzione

1 Per imporre gli obblighi derivanti dalla presente legge o da atti normativi e decisioni basati su di essa è possibile disporre sanzioni di diritto amministrativo, in particolare la sistemazione da parte della persona responsabile stessa, l'esecuzione sostitutiva a carico della persona responsabile e il ripristino dello stato di legalità.

6. Disposizioni finali
Art. 38
Abrogazione del diritto previgente 1 La legge sull'energia del Cantone dei Grigioni del 7 marzo 1993 è abrogata.


Art. 39
Disposizioni transitorie 1 Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine secondo il diritto previgente. 2 Le procedure non ancora passate in giudicato quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge vanno giudicate secondo il nuovo diritto.

8)

RS 311.0

9

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3 Le controversie relative alle condizioni di raccordo per produttori indipendenti secondo l'articolo 7 della legge federale sull'energia9) nella versione del 26 giugno 199810) sono decise dal Dipartimento, fatta salva l'impugnazione al Tribunale amministrativo.


Art. 40
Referendum, entrata in vigore 1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo11). 2 Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge12).

9)

RS 730.0

10) RU 1999 197 11) Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 28 luglio 2010 12) Posta in vigore il 1° gennaio 2011 con DG del 12 ottobre 2010 10

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Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione

Entrata in vigore Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

20.04.2010

01.01.2011

atto normativo

prima versione

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Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento

Decisione

Entrata in vigore Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

20.04.2010

01.01.2011

prima versione

12

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