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Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda»
e le organizzazioni associate1 del 7 novembre 2001 (Stato 9 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, in base agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale2, ordina:
Art. 1
Divieto del gruppo
1 Il gruppo «Al-Qaïda» è vietato.
2 Il divieto si riferisce anche ai gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché alle organizzazioni o ai gruppi che, per quanto riguarda
condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad «Al-Qaïda» od operano su suo mandato.
Art. 2
Disposizioni penali
1 Chiunque, sul territorio svizzero partecipa a uno dei gruppi vietati secondo l'articolo 1, lo sostiene personalmente o materialmente, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta o promuove in altro modo le sue attività, è
punito con la detenzione o con la multa, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.
2 È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è
estradato. È applicabile l'articolo 6 comma 2 del Codice penale3.
Art. 3
Confisca di valori patrimoniali Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4, segnatamente l'articolo 59 comma 3 e 4.
Art. 4
Comunicazione delle decisioni Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia le copie integrali di tutte
le sentenze, decisioni di carattere penale e decisioni di non luogo a procedere.
RU 2001 3040 1
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° mag. 2002 (RU 2002 1646).
2
RS 101
3
RS 311.0
4
RS 311.0
122
Sicurezza della Confederazione 2
122
Art. 5
Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore l'8 novembre 2001 ed è valida fino al 31 dicembre 2003.