Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7
2 Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.8
2bis Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine. Si applicano inoltre le espressioni equivalenti di cui all'allegato 1 numero 1.9
3 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.10
4 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 201011 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).12
6 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
7 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
8 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
9 Introdotto dal n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
10 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
12 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
