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819.14

Ordinanza
concernente la sicurezza delle macchine

(Ordinanza sulle macchine, OMacch)

del 2 aprile 2008 (Stato 15 gennaio 2017) (Stato 15 gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),5

ordina:

1 RS 930.11

2 RS 832.20

3 RS 734.0

4 RS 946.51

5 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

1 La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7

2 Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.8

2bis Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine. Si applicano inoltre le espressioni equivalenti di cui all'allegato 1 numero 1.9

3 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.10

4 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 201011 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).12

6 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

7 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).

8 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).

9 Introdotto dal n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).

10 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).

11 RS 930.111

12 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato13

1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:

a.14
quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni né l'ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; e
b.
soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a-e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13.

2 La messa in servizio di macchine equivale all'immissione sul mercato se quest'ultima non è avvenuta in precedenza.

3 Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.

13 Nuova espr. giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 1755).

Art. 3 Norme tecniche

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine.

Art. 4 Organismi di valutazione della conformità

1 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

a.
essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 199615 sull'accreditamento e sulla designazione;
b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c.
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

2 Gli organismi di valutazione della conformità informano l'autorità federale competente del relativo campo specifico se l'attestato d'esame del tipo o l'ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l'intervento dell'autorità competente.

Art. 5 Sorveglianza del mercato16

1 La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20-28 OSPro17.18

2 I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine. I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.

16 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

17 RS 930.111

18 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

Allegato 119

19 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).

(art. 1 cpv. 2bis e 3)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1. Per interpretare correttamente le espressioni menzionate nella direttiva UE relativa alle macchine20 a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

a.
Espressioni italiane

UE

Svizzera

immissione sul mercato all'interno della Comunità

immissione sul mercato in Svizzera

messa in servizio all'interno della Comunità

messa in servizio in Svizzera

persona stabilita all'interno della Comunità

persona domiciliata in Svizzera

stato membro

Svizzera

nazionale

svizzero

organismo notificato

organismo di valutazione della conformità

dichiarazione CE di conformità

dichiarazione di conformità

attestato d'esame CE del tipo

attestato d'esame del tipo

esame CE del tipo

esame del tipo

procedura per la certificazione di esame CE del tipo

procedura per la certificazione di esame

b.
Espressioni tedesche

UE

Svizzera

Inverkehrbringen in der Gemeinschaft

Inverkehrbringen in der Schweiz

Inbetriebnahme in der Gemeinschaft

Inbetriebnahme in der Schweiz

in der Gemeinschaft ansässige Personen

in der Schweiz niedergelassene Personen

Mitgliedstaat

Schweiz

einzelstaatlich

schweizerisch

Marktaufsicht/Marktüberwachung

Marktüberwachung

benannte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

EG-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EG-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EG-Baumusterprüfverfahren

Baumusterprüfverfahren

c.
Espressioni francesi

UE

Svizzera

mise sur le marché dans la Communauté

mise sur le marché en Suisse

mise en service dans la Communauté

mise en service en Suisse

personne établie dans la Communauté

personne établie en Suisse

Etat membre

Suisse

national

suisse

organisme notifié

organisme d'évaluation de la conformité

déclaration CE de conformité

déclaration de conformité

attestation d'examen CE de type

certificat d'examen de type

examen CE de type

examen de type

procédure d'examen CE de type

procédure d'examen de type

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2003/37/CE: direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 167/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2;
RS 741.413)

Direttiva 70/156/CEE: direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 (sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412)

Direttiva 2002/24/CE: direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414)

Direttiva 73/23/CEE: direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva relativa alla bassa tensione), GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29, (sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
(OPBT; RS 734.26)

Regolamento (CE) n. 1107/2009: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)

Direttiva 2009/128/CE: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Le tre ordinanze seguenti:

1.
Ordinanza sui prodotti fitosanitari
(OPF; RS 916.161);
2.
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
(ORRPChim; RS 814.81);
3.
Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

20 Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

Allegato 2

(art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

21

21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 1785.