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01.06.2003 - 01.01.2004
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1

Ordinanza del DDPS
concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR
di professione e i fotografi di bordo di professione
(OOFB)

del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 9 maggio 20031 sul servizio di volo militare
(OSVM),

ordina:

Sezione 1: Operatori di bordo di milizia

Art. 1

Ammissione

1 Può essere ammesso all'istruzione di operatore di bordo di milizia chi: a.

ha concluso con successo una scuola media inferiore o una scuola analoga e
un tirocinio o una scuola media superiore; b.

gode di una buona reputazione; c.

non supera l'età di 36 anni; d.

ha superato con successo un esame tecnico d'attitudine; e.

è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d'idoneità effettuati
dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA); f.

ha terminato l'istruzione per diventare ufficiale; ed g.

è militarmente ben qualificato.

2 Il capo dell'istruzione dell'aviazione decide sull'ammissione.


Art. 2

Istruzione

1 Gli operatori di bordo di milizia sono istruiti nelle scuole delle Forze aeree.

2 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle truppe d'aviazione
all'ottenimento del brevetto.

RU 2003 1322 1

RS 512.271

512.271.2

Istruzione

2

512.271.2


Art. 3

Servizi

Gli operatori di bordo di milizia sono tenuti a prestare, ogni anno civile, i seguenti
servizi:

a.

22 giorni di servizio in corsi d'allenamento; b.

allenamento individuale secondo il bisogno, ma al massimo otto giorni; c.

20 ore di volo.


Art. 4

Tipi d'aeromobili

Le Forze aeree decidono su quali tipi d'aeromobili vengono impiegati gli operatori
di bordo di milizia.


Art. 5

Interruzione dell'allenamento 1 L'allenamento può essere interrotto per otto settimane civili al massimo. Le Forze
aeree stabiliscono in generale o in singoli casi l'interruzione dell'allenamento.

2 In casi particolari le Forze aeree possono autorizzare un'interruzione più lunga.


Art. 6

Inizio del servizio di volo Gli operatori di bordo di milizia iniziano il loro servizio di volo (corso d'allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.


Art. 7

Esercizi obbligatori

Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori di bordo di
milizia devono compiere durante l'anno civile.


Art. 8

Corsi d'allenamento

1 Un corso d'allenamento dura cinque giorni al massimo. Esso è un servizio militare
con diritto al soldo.

2 Se i servizi d'avanzamento coincidono con i corsi d'allenamento, questi ultimi
sono pure considerati adempiuti.

3 Se necessario, si possono far succedere direttamente più corsi d'allenamento.


Art. 9

Allenamento individuale 1 L'allenamento individuale vale come servizio militare, ma non è computato come
servizio d'istruzione.

2 Gli operatori di bordo di milizia prestano detto allenamento a giorni. Essi ricevono
un ordine di marcia. All'entrata in servizio e al licenziamento portano abiti civili. In
singoli casi, può essere ordinato il porto dell'uniforme.

3 Il soldo è compensato con l'indennità giusta l'articolo 26 OSVM.

Operatori di bordo, operatori FLIR e fotografi di professione 3

512.271.2


Art. 10

Riduzione o aumento dei servizi 1 Qualora vi sia una necessità militare e il livello dell'istruzione lo consenta, le
Forze aeree possono, in generale o in singoli casi: a.

ridurre fino a un minimo di 18 giorni i giorni di servizio di cui all'articolo
3 lettera a;

b.

ridurre fino a un minimo di 15 ore le ore di volo di cui all'articolo
3 lettera c.

2 Qualora vi sia una necessità militare, le Forze aeree possono, in generale o in
singoli casi, aumentare del 25 per cento al massimo le ore di volo di cui all'articolo 3 lettera c.

Sezione 2: Operatori di bordo di professione ed esercizi obbligatori

Art. 11

Operatori di bordo di professione 1 Gli operatori di bordo di milizia possono essere nominati operatori di bordo di
professione nella Squadra di vigilanza.

2 Gli operatori di bordo di professione ricevono un'istruzione speciale per la loro
attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d'istruzione.


Art. 12

Esercizi obbligatori

Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori di bordo di
professione devono assolvere durante l'anno civile.

Sezione 3: Operatori FLIR di professione

Art. 13

Ammissione

1 Può essere ammesso all'istruzione di operatore FLIR di professione chi: a.

è istruttore o membro della Squadra di vigilanza; b.

è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d'idoneità effettuati
dall'IMA; e

c.

non supera l'età di 42 anni.

2 Le Forze aeree decidono sull'ammissione all'istruzione come operatore FLIR di
professione.

3 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle Forze aeree all'ottenimento del brevetto.

Istruzione

4

512.271.2


Art. 14

Compiti

Agli operatori FLIR di professione spettano segnatamente i compiti seguenti: a.

l'esecuzione di impieghi FLIR a favore di organizzazioni civili o militari; b.

l'impiego nel servizio di prontezza nell'ambito della SAR/Readiness; c.

la condotta di impieghi in diretta in qualità di responsabile dell'impiego.


Art. 15

Istruzione

Gli operatori FLIR di professione ricevono un'istruzione speciale per la loro attività.
Le Forze aeree stabiliscono i programmi d'istruzione.


Art. 16

Servizi

Gli operatori FLIR di professione devono compiere almeno 20 ore di volo in elicottero ogni anno civile.


Art. 17

Esercizi obbligatori

Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori FLIR di professione devono assolvere durante l'anno civile.

Sezione 4: Fotografi di bordo di professione

Art. 18

Ammissione

1 Può essere ammesso all'istruzione di fotografo di bordo di professione chi: a.

è istruttore o membro della Squadra di vigilanza; b.

è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d'idoneità effettuati
dall'IMA; e

c.

non supera l'età di 36 anni.

2 Le Forze aeree decidono sull'ammissione alla scuola per fotografi di bordo di
professione.

3 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle Forze aeree all'ottenimento del brevetto.


Art. 19

Compiti

Ai fotografi di bordo di professione spettano segnatamente i compiti seguenti: a.

la preparazione e l'esecuzione di voli fotografici; b.

l'allestimento e l'interpretazione di fotografie aeree;

Operatori di bordo, operatori FLIR e fotografi di professione 5

512.271.2

c.

la preparazione di fotografie aeree a scopo d'istruzione e di documentazione
dell'esercito e degli uffici della Confederazione; d.

la collaborazione all'istruzione dei piloti di ricognitori in ambito fotografico
e della tecnica d'interpretazione; e.

i collaudi tecnici degli apparecchi e del materiale per fotografie aeree.


Art. 20

Istruzione

I fotografi di bordo di professione ricevono un'istruzione speciale per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d'istruzione.


Art. 21

Servizi

I fotografi di bordo di professione devono compiere almeno 40 ore di volo ogni
anno civile.


Art. 22

Tipi d'aeromobili

Le Forze aeree stabiliscono su quali tipi d'aeromobili vengono impiegati i fotografi
di bordo di professione.


Art. 23

Esercizi obbligatori

Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che i fotografi di bordo di professione devono assolvere durante l'anno civile.

Sezione 5: Esame medico-aeronautico

Art. 24

Gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di
professione devono sottoporsi annualmente a un esame medico-aeronautico presso
l'IMA.

Sezione 6: Indennità per operatori di bordo di milizia

Art. 25

Pagamento

1 L'indennità giusta l'articolo 26 OSVM è suddivisa in dodici rate uguali, pagate
alla fine di ogni mese civile.

2 Il pagamento delle rate mensili ha inizio solo quando l'operatore di bordo di
milizia ha iniziato il servizio di volo nell'anno civile in questione. Le rate mensili
trattenute sono pagate in seguito retroattivamente.

Istruzione

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512.271.2


Art. 26

Riduzione dell'indennità 1 Gli operatori di bordo di milizia che per colpa propria non assolvono completamente i servizi di cui all'articolo 3 o gli esercizi obbligatori di cui all'articolo 7,
nell'anno successivo ricevono soltanto l'indennità della categoria C giusta l'appendice dell'OSVM.

2 Agli operatori di bordo di milizia che superano l'interruzione dell'allenamento
ammessa secondo l'articolo 5 senza giustificazione o con una giustificazione insufficiente viene ridotta l'indennità annuale di un sesto. Se durante la settimana civile
che segue l'interruzione ammessa hanno prestato servizio di volo, non vi è
riduzione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27

1 Le Forze aeree sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

2 L'ordinanza dell'8 dicembre 19942 concernente gli operatori di bordo e i fotografi
di bordo di professione è abrogata.

3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

2

[RU 1995 498]