01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
16.10.2012 - 31.08.2023
01.12.2010 - 15.10.2012
01.01.2008 - 30.11.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.04.2000 - 30.06.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) del 14 giugno 1993 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6, 7, 8, 11, 16, 24 e 36 della legge federale del 19 giugno 19921
sulla protezione dei dati (LPD), ordina: Capitolo 1: Trattamento dei dati personali da parte di privati Sezione 1: Diritto di accesso

Art. 1

Modalità 1 Di norma ogni persona che domanda al detentore di una collezione di dati se sono trattati dati che la concernono (art. 8 LPD), lo deve fare per scritto e provare la propria identità.

2

Di norma il detentore di una collezione di dati fornisce per scritto le informazioni richieste, in forma di stampato o di fotocopia.

3

D'intesa col detentore di una collezione di dati o su proposta di quest'ultimo la persona interessata può anche consultare i dati sul posto. Se la persona interessata è consenziente e l'identità provata, le informazioni possono pure essere fornite a voce.

4

Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dopo aver ricevuto la domanda. Lo stesso dicasi di una decisione che limita il diritto d'accesso (art. 9 e 10 LPD), la quale deve essere motivata. Se non è possibile fornire le informazioni entro 30 giorni, il detentore della collezione di dati avverte il richiedente indicandogli il termine entro il quale sarà data la risposta.

5

Se parecchi detentori di collezioni di dati gestiscono in comune una o parecchie collezioni di dati, il diritto d'accesso può essere esercitato presso ognuno di loro, eccetto che uno sia responsabile del trattamento di tutte le domande d'informazioni.

Se non è autorizzato a comunicare l'informazione richiesta, il detentore della collezione di dati trasmette la domanda a chi di diritto.

6

Se il trattamento dei dati domandati è effettuato da un terzo per conto della persona privata e se quest'ultima non è in grado di fornire l'informazione richiesta, la domanda è trasmessa al terzo per il disbrigo.

RU 1993 1962 1

RS 235.1

235.11

Proprietà intellettuale 2

235.11

7

Informazioni su dati di persone decedute sono rilasciate se il richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi. L'interesse è presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio con la persona deceduta.


Art. 2

Eccezione alla gratuità delle informazioni 1

Un'equa partecipazione alle spese può essere eccezionalmente domandata quando: a. le informazioni richieste sono già state comunicate al richiedente nei dodici mesi prima dell'inoltro della domanda, a meno che questi provi un interesse degno di protezione, segnatamente la modificazione dei dati che lo concernono senza che ne sia stato informato; b. la comunicazione delle informazioni richieste causa un lavoro considerevole.

2

La partecipazione è di al massimo 300 franchi. Il richiedente è preventivamente informato dell'importo e può ritirare la richiesta entro dieci giorni.

Sezione 2: Dichiarazione delle collezioni di dati

Art. 3

Dichiarazione

1

Le collezioni di dati (art. 11 cpv. 3 LPD) sono dichiarate all'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: Incaricato)2 prima di essere rese operative. La dichiarazione contiene le informazioni seguenti:

a. nome e indirizzo del detentore della collezione di dati; b. nome e denominazione completa della collezione di dati; c. persona presso la quale si può far valere il diritto d'accesso; d. scopo della collezione di dati; e. categorie di dati personali trattati; f.

categorie di destinatari dei dati; g. categorie di partecipanti alla collezione di dati, vale a dire i terzi autorizzati a introdurre dati nella collezione o a procedere a mutamenti.

2

Ogni detentore di una collezione di dati tiene aggiornate le informazioni.

L'Incaricato rileva periodicamente le modifiche avvenute.


Art. 4

Collezioni di dati dei mezzi d'informazione Non sono sottoposte a dichiarazione le collezioni di dati: 2

Nuovo espr. giusta il n. 3 dell'all. 2 dell'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.31). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione dei dati - O 3

235.11

a. che il detentore utilizza esclusivamente per la pubblicazione nella parte redazionale di un organo periodico d'informazione e i cui dati non sono comunicati a terzi all'insaputa delle persone interessate;

b. che servono soltanto come strumento di lavoro personale al giornalista.

Sezione 3: Comunicazione all'estero

Art. 5

Collezioni di dati sottoposte a dichiarazione Sono assimilati a una trasmissione di collezione di dati all'estero (art. 6 cpv. 2 LPD) e devono quindi essere dichiarati: a. il fatto di rendere accessibili dati personali tramite procedura di richiamo; b. la trasmissione di una collezione di dati a un terzo incaricato di effettuare un trattamento di dati personali per conto della persona che trasmette la collezione.


Art. 6

Procedura di dichiarazione 1

Il detentore della collezione di dati procede alla dichiarazione scritta prima di trasmettere la collezione. La dichiarazione contiene le seguenti informazioni:

a. nome e indirizzo della persona che comunica i dati; b. nome e indirizzo della persona alla quale i dati sono destinati; c. nome e denominazione completa della collezione di dati; d. categorie di dati personali comunicati; e. cerchia e numero approssimativo delle persone interessate; f.

scopo del trattamento dei dati effettuato dal destinatario; g. modo e frequenza della comunicazione; h. data della prima comunicazione.

2

Quando si effettua la comunicazione in modo regolare, la dichiarazione precede la prima comunicazione. Se in seguito intervengono modificazioni riguardanti segnatamente i destinatari dei dati, le categorie di dati comunicati o lo scopo della comunicazione, tali modificazioni devono pure essere dichiarate.

3

La comunicazione prevista in seno a un gruppo di imprese o rivolta a parecchi destinatari ma con le stesse categorie di dati e con i medesimi scopi può essere oggetto di una dichiarazione globale.


Art. 7

Eccezione alla dichiarazione 1

La trasmissione di collezioni di dati per scopi impersonali, segnatamente nell'ambito della ricerca, della pianificazione o della statistica, non è soggetta a dichiarazione, a condizione che i risultati siano pubblicati in modo tale da non permettere l'identificazione delle persone interessate.

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2

La trasmissione di collezioni di dati a Stati che hanno una legislazione sulla protezione dei dati equivalente a quella della Svizzera non è soggetta a dichiarazione, eccetto che verta su dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità o se è previsto di riesportare le collezioni di dati trasmesse verso uno Stato che non ha una legislazione equivalente.

3

L'Incaricato stabilisce una lista degli Stati che hanno una legislazione sulla protezione dei dati equivalente e la mette a disposizione di chiunque comunichi dati personali all'estero.

Sezione 4: Misure tecniche e organizzative

Art. 8

Misure generali

1

Il privato che tratta dati personali o che mette a disposizione una rete telematica assicura il carattere confidenziale, la disponibilità e l'esattezza dei dati allo scopo di garantirne in modo appropriato la protezione. Egli protegge i sistemi segnatamente contro i rischi di: a. distruzione accidentale o non autorizzata; b. perdita accidentale;

c. errori

tecnici;

d. falsificazione, furto o uso illecito; e. modificazione, copia, accesso o altro trattamento non autorizzati.

2

Le misure tecniche e organizzative devono essere appropriate. In particolare esse tengono conto dei seguenti criteri: a. scopo del trattamento dei dati; b. natura e estensione del trattamento dei dati; c. valutazione dei rischi potenziali per le persone interessate; d. sviluppo tecnico.

3

Tali misure sono periodicamente riesaminate.

4

L'Incaricato può emanare raccomandazioni in merito in forma di manuali.


Art. 9

Misure particolari

1

Il detentore di una collezione di dati adotta, in particolare per i trattamenti automatizzati di dati personali, le misure tecniche e organizzative appropriate alla realizzazione soprattutto dei seguenti obiettivi:

a. controllo dell'entrata nelle installazioni: le persone non autorizzate non hanno accesso ai locali e alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati personali; b. controllo dei supporti di dati personali: le persone non autorizzate non possono leggere, copiare, modificare o rimuovere supporti di dati;

Protezione dei dati - O 5

235.11

c. controllo del trasporto: le persone non autorizzate non possono leggere, copiare, modificare o cancellare dati personali al momento della comunicazione o del trasporto di supporti di dati; d. controllo di comunicazione: i destinatari ai quali vengono comunicati dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione possono essere identificati;

e. controllo di memoria: le persone non autorizzate non possono né introdurre dati personali nella memoria né prendere conoscenza di dati memorizzati, modificarli o cancellarli; f.

controllo di utilizzazione: le persone non autorizzate non possono utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione; g. controllo d'accesso: le persone autorizzate hanno accesso soltanto ai dati personali di cui abbisognano per svolgere i loro compiti;

h. controllo dell'introduzione: è possibile verificare a posteriori le persone che introducono dati personali nel sistema nonché i dati introdotti e il momento dell'introduzione.

2

Le collezioni di dati devono essere organizzate in modo da permettere alla persona interessata di esercitare i diritti d'accesso e di rettifica.


Art. 10

Aggiornamento 1 Il detentore di una collezione di dati aggiorna i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati, in particolare non permettono di verificare a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. L'Incaricato può raccomandare l'aggiornamento per altri trattamenti.

2

I verbali d'aggiornamento sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione. Sono accessibili ai soli organi o persone incaricati di verificare l'applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali e sono utilizzati soltanto a questo scopo.


Art. 11

Regolamento per il trattamento Il detentore di una collezione di dati automatizzata sottoposta a registrazione (art. 11 cpv. 3 LPD) elabora un regolamento che descrive in particolare l'organizzazione interna e le procedure di trattamento e di controllo dei dati e comprende i documenti relativi alla pianificazione, elaborazione e gestione della collezione e dei mezzi informatici.


Art. 12

Comunicazione di dati Al momento di ogni comunicazione il destinatario deve essere informato sull'attualità e l'affidabilità dei dati personali nella misura in cui non risultino da quest'ultimi o dalle circostanze.

Proprietà intellettuale 6

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Capitolo 2: Trattamento di dati da parte degli organi federali Sezione 1: Diritto d'accesso

Art. 13

Modalità

Gli articoli 1 e 2 si applicano per analogia anche alle domande d'informazione rivolte agli organi federali.


Art. 14

Domanda d'informazioni alle missioni svizzere all'estero 1

Le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni presso le Comunità europee e le organizzazioni internazionali trasmettono le domande di informazioni a loro presentate al servizio competente presso il Dipartimento federale degli affari esteri. Il Dipartimento disciplina le competenze.3 2 L'ordinanza del 29 ottobre 19864 sui controlli militari resta applicabile alle domande d'informazioni relative ai controlli militari all'estero.


Art. 15


5

Sezione 2: Dichiarazione delle collezioni di dati

Art. 16

Dichiarazione ordinaria 1

Gli organi federali responsabili (art. 16 LPD) notificano all'Incaricato le collezioni di dati prima che quest'ultime siano operative. La dichiarazione contiene le seguenti informazioni: a. nome e indirizzo dell'organo federale responsabile; b. nome e denominazione completa della collezione; c. organo presso cui si può far valere il diritto d'accesso; d. base giuridica e scopo della collezione; e. categorie di dati personali trattati; f.

categorie di destinatari dei dati; g. categorie di partecipanti alla collezione, vale a dire i terzi che hanno il diritto di introdurre dati nella collezione o di procedere a mutazioni; h. cerchia e numero approssimativo di persone interessate.

3

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 dell'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.31).

4

[RU 1986 2353, 1991 112, 1992 2394 n. II 2489, 1993 812, 1997 2779 n. II 30.

RU 1999 941 art. 149]. Vedi ora l'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

5

Abrogato dall'art. 26 cpv. 2 dell'O dell'8 sett. 1999 sull'archiviazione (RS 152.11).

Protezione dei dati - O 7

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2

Ogni organo federale responsabile tiene aggiornate queste informazioni e annuncia una volta all'anno le modifiche intervenute.


Art. 17

Dichiarazione e pubblicazione semplificate 1

Nella misura in cui gli organi federali li utilizzino esclusivamente a scopi amministrativi interni, sono oggetto di dichiarazione e pubblicazione semplificate:

a. le collezioni di dati usuali di registrazione della corrispondenza; b. le collezioni di dati di fornitori e clienti, nella misura in cui non contengono dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità; c. le collezioni d'indirizzi utili soltanto all'indirizzamento, nella misura in cui non contengono dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità; d. le liste destinate al pagamento d'indennità; e. i documenti contabili; f.

le collezioni ausiliarie concernenti la gestione del personale della Confederazione, nella misura in cui non contengono dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità; g. le collezioni di dati di biblioteche (cataloghi, liste di prestiti e di utenti); h. le collezioni di dati consegnate all'Archivio federale.

2

La dichiarazione semplificata contiene informazioni su: a. nome e indirizzo dell'organo federale responsabile; b. nome e denominazione completa della collezione di dati; c. organo presso cui è possibile far valere il diritto d'accesso.

3

Sono annunciate globalmente le collezioni che un organo federale gestisce e che fanno parte dell'una o dell'altra categoria enunciata nel capoverso 1.

4

L'Incaricato può ammettere, su richiesta, la forma semplificata per altre collezioni che non costituiscono una minaccia per la personalità degli interessati.


Art. 18

Eccezione alla pubblicazione 1

Non sono pubblicate nel registro delle collezioni di dati le collezioni: a. utilizzate soltanto per una durata massima di due anni; b. consegnate all'Archivio federale; c. ausiliarie e concernenti la gestione del personale, nella misura in cui gli organi federali responsabili assicurano la pubblicazione in modo interno; d. in forma di annuari resi accessibili al pubblico.

Proprietà intellettuale 8

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2

L'articolo 7 capoversi 3 e 4 dell'ordinanza del 14 giugno 19936 concernente il trattamento dei dati personali nell'attuazione di misure preventive nel campo della protezione dello Stato è applicabile per analogia alle collezioni di dati della sicurezza militare.

Sezione 3: Comunicazione all'estero

Art. 19

1 Gli organi federali dichiarano all'Incaricato il trasferimento delle collezioni e le comunicazioni regolari di dati personali all'estero che non siano esplicitamente previste da un disposto legale e che si svolgano all'insaputa delle persone interessate.

2

La dichiarazione è fatta per scritto e prima della comunicazione. Essa contiene le seguenti informazioni: a. nome e indirizzo dell'organo che comunica i dati; b. nome e indirizzo del destinatario dei dati; c. nome e denominazione completa della collezione di dati; d. categorie di dati personali comunicati; e. cerchia e numero approssimativo di persone interessate; f.

base giuridica e scopo del trattamento di dati effettuato dal destinatario; g. modo e frequenza della comunicazione; h. data della prima comunicazione.

3

La comunicazione prevista a favore di parecchi destinatari ma con le medesime categorie di dati e per le stesse finalità può essere oggetto di una dichiarazione globale.

Sezione 4: Misure tecniche e organizzative

Art. 20


7

Principi

1

In conformità agli articoli 8-10, gli organi federali responsabili prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone di cui vengono trattati i dati. Collaborano con l'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) se il trattamento dei dati è automatizzato.

2

Gli organi federali responsabili annunciano dall'inizio all'Incaricato ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. L'annuncio all'Incaricato si 6 [RU

1993 1979]

7

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 [RU 2000 1227].

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svolge tramite l'OSIC quando un progetto deve essere annunciato anche a quest'ultimo.

3

L'Incaricato e l'OSIC collaborano nel quadro delle attività relative alle misure tecniche. L'Incaricato consulta l'OSIC prima di raccomandare misure del genere.

4

Per il resto è applicabile l'ordinanza del 23 febbraio 20008 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).


Art. 21

Regolamento per il trattamento 1

Gli organi federali responsabili emanano un regolamento per il trattamento delle collezioni di dati automatizzati che presentano una delle seguenti caratteristiche: a. contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;

b. sono utilizzate da parecchi organi federali; c. sono accessibili a Cantoni, autorità estere, organizzazioni internazionali o privati;

d. sono collegate ad altre collezioni di dati.

2

L'organo federale responsabile precisa l'organizzazione interna nel regolamento. In particolare descrive le procedure di trattamento e di controllo dei dati e integra i documenti relativi alla pianificazione, all'elaborazione e alla gestione della collezione di dati. Il regolamento contiene le informazioni necessarie per la dichiarazione delle collezioni (art. 16) e dà indicazioni su: a. l'organo responsabile della protezione e della sicurezza dei dati; b. la provenienza dei dati; c. gli scopi per i quali i dati sono regolarmente comunicati; d. le procedure di controllo e in particolare le misure tecniche e organizzative previste dall'articolo 20; e. la descrizione dei campi di dati e delle unità organizzative che hanno accesso; f. il modo d'accesso degli utenti alla collezione di dati nonché l'estensione dell'accesso;

g. le procedure di trattamento dei dati, segnatamente le procedure di rettificazione, di blocco, di anonimizzazione, di salvaguardia, di conservazione, di archiviazione e di distruzione dei dati;

h. la configurazione dei mezzi informatici; i.

la procedura di esercizio del diritto d'accesso.

3

Il regolamento è aggiornato periodicamente. È messo a disposizione degli organi incaricati del controllo in una forma per loro intelligibile.

8 [RU

2000 1227. RU 2003 3687 all. n. 1 I]. Vedi ora: l'O del 26 set. 2003 (RS 172.010.58).

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Art. 22

Trattamento di dati su mandato 1

Se è garantita la protezione dei dati, un organo federale può incaricare un terzo di trattare dati personali.

2

L'organo federale che incarica un terzo di trattare dati personali è responsabile della protezione dei medesimi. Sorveglia che i dati siano trattati in conformità del mandato, segnatamente in merito all'utilizzazione e alla comunicazione.

3

Se un terzo non è sottoposto alla LPD, l'organo responsabile vigila che altri disposti legali assicurino una protezione equivalente o, in mancanza di essi, garantisce tale protezione mediante clausole contrattuali.


Art. 23

Consulente per la protezione dei dati La Cancelleria federale e i dipartimenti designano perlomeno un consulente ciascuno per la protezione dei dati. Il consulente ha il compito di: a. consigliare gli organi responsabili e gli utenti; b. promuovere l'informazione e la formazione dei collaboratori; c. contribuire all'applicazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Sezione 5: Disposizioni particolari

Art. 24

Raccolta di dati

1

Se la persona interrogata ha l'obbligo legale di fornire un'informazione, l'organo federale che raccoglie i dati personali la rende attenta sulle conseguenze di un rifiuto di rispondere o di una risposta inesatta.

2

Se non è obbligata a fornire l'informazione, l'organo federale che raccoglie sistematicamente dati mediante moduli deve informarla del carattere facoltativo della risposta.


Art. 25

Numero personale d'identificazione 1

L'organo federale che, per la gestione delle sue collezioni di dati, introduce un numero personale d'identificazione, crea un elemento identificante non significante riservato al suo campo d'attività. È un elemento identificante non significante un insieme di caratteri attribuito in modo biunivoco a ogni persona registrata in una collezione di dati e che non dà, preso in sé, nessuna informazione sulla persona.

2

L'utilizzazione di un numero personale d'identificazione da parte di un altro organo federale o cantonale nonché di un privato è sottoposta all'approvazione dell'organo interessato.

3

L'organo interessato può concedere l'approvazione se i trattamenti previsti dei dati sono in rapporto stretto con il settore per cui è stato creato l'elemento identificante richiesto.

4

Se del caso, l'utilizzazione del numero dell'AVS è retta dalla legislazione sull'AVS.

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Art. 26

Comunicazione dei dati L'organo federale responsabile informa il destinatario dei dati sull'attualità e l'affidabilità dei dati personali nella misura in cui non è dato desumerle da quest'ultimi o dalle circostanze.


Art. 27


9

Offerta all'Archivio federale 1

Conformemente alla legge federale del 26 giugno 199810 sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale di riprendere tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano competenti essi stessi per la loro archiviazione.

2

Distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico, salvo se: a. sono stati resi anonimi; b. devono essere conservati a titolo di prova o per motivi di sicurezza.

Capitolo 3:

Registro delle collezioni di dati, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e Procedura davanti al Tribunale amministrativo federale11 Sezione 1: Registro e registrazione delle collezioni di dati

Art. 28

Registro delle collezioni di dati 1

Il registro delle collezioni di dati gestito dall'Incaricato contiene le informazioni di cui agli articoli 3, 16 e 17.

2

Il registro è pubblico e può essere consultato gratuitamente presso l'Incaricato.

3

Periodicamente è pubblicata nel Foglio federale una lista delle collezioni di dati registrate.


Art. 29

Registrazione delle collezioni di dati 1

L'Incaricato procede alla registrazione della collezione di dati se la dichiarazione è completa e presentata nella dovuta forma. Prima di procedere alla registrazione di una collezione di dati l'Incaricato esamina sommariamente la liceità del trattamento.

9

Nuovo testo giusta l'art. 27 n. 2 dell'O dell'8 sett. 1999 sull'archiviazione (RS 152.11).

10 RS

152.1

11 Nuova espr. giusta il n. II 24 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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2

Se la collezione di dati che deve essere registrata viola le prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda di modificare, cessare o non procedere al trattamento. Sospende la registrazione fino a che la situazione non sia regolarizzata.

3

Se il detentore di una collezione di dati non dichiara la collezione o lo fa incompiutamente, l'Incaricato lo invita a rimediare entro un determinato termine. Trascorso il termine e in base alle informazioni di cui dispone può procedere d'ufficio alla registrazione della collezione o raccomandare la cessazione del trattamento dei dati.

Sezione 2:

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 30

Sede e statuto

1

Sede dell'Incaricato e del segretariato è Berna.

2

I rapporti di servizio del segretariato dell'Incaricato sono retti dall'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192712 e dalle relative disposizioni esecutive.


Art. 31

Relazioni con altre autorità e privati 1

L'Incaricato comunica con il Consiglio federale tramite il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Questi trasmette al Consiglio federale rapporti e raccomandazioni dell'Incaricato, anche se non li approva.

2

L'Incaricato comunica direttamente con le altre unità amministrative, i Tribunali della Confederazione, le autorità estere di protezione dei dati e ogni altra autorità o persona privata sottoposta alla legislazione federale sulla protezione dei dati o a quella sul principio di trasparenza dell'amministrazione.13

Art. 32

Documentazione

1

Gli Uffici federali comunicano all'Incaricato tutti i disegni di atti legislativi concernenti il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l'accesso ai documenti ufficiali. In materia di protezione dei dati, i dipartimenti e la Cancelleria federale gli comunicano le loro decisioni in forma anonima nonché le loro direttive.14 2

L'Incaricato deve disporre della documentazione necessaria per la sua attività.

Gestisce un sistema d'informazioni autonomo per la documentazione, la registrazione delle pratiche e il registro delle collezioni.

12

RS 172.221.10. Questi art. sono abrogati. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

13 Nuovo testo giusta il n. II 24 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

14 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 dell'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.31).

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3

Il Tribunale amministrativo federale ha accesso alla documentazione scientifica dell'Incaricato.15


Art. 33

Emolumenti

1

I pareri dell'Incaricato (art. 28 LPD) sono sottoposti a emolumento. Si applica l'ordinanza del 30 ottobre 1985 16 sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia.

2

Non si prelevano emolumenti presso autorità federali o cantonali.


Art. 34

Esame del trattamento di dati personali 1

Se, in applicazione degli articoli 27 e 29 LPD, deve procedere all'accertamento di fatti, in particolare per valutare la legittimità di un trattamento, l'Incaricato può chiedere al detentore di una collezione di dati informazioni relative segnatamente a: a. misure tecniche e organizzative prese o previste (art. 8 a 10, 20); b. norme relative alla rettificazione, al blocco, all'anonimizzazione, alla salvaguardia, alla conservazione e alla distruzione dei dati;

c. configurazione dei mezzi informatici; d. connessioni delle collezioni di dati; e. modo di comunicazione dei dati; f.

descrizione dei campi di dati e di unità organizzative che hanno accesso; g. accesso degli utenti alla collezione di dati, nonché natura e estensione di questo accesso.

2

In caso di comunicazioni all'estero l'Incaricato può chiedere informazioni complementari relative in particolare alle possibilità di trattamento dei dati da parte del destinatario o alle misure di protezione dei dati.

Sezione 3:

Procedura davanti al Tribunale amministrativo federale

Art. 35

17 1 Il Tribunale amministrativo federale può esigere che gli siano presentati trattamenti di dati.

15 Nuovo testo giusta il n. II 24 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

16

[RU 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480 art. 17 n. 1. RU 2006 3371 art. 5]. Vedi ora l'O del 5 lug. 2006 (RS 172.041.14).

17 Nuovo testo giusta il n. II 24 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Proprietà intellettuale 14

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2

Esso comunica le decisioni all'Incaricato.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 36

Modificazione del diritto vigente 1. e 2. ...18

3. L'ordinanza dell'11 dicembre 198919 concernente il Servizio di controllo amministrativo è modificata come segue: Art. 6 cpv. 2 ...

4. L'ordinanza del 31 agosto 199220sul sistema per il trattamento provvisorio dei dati relativi alla protezione dello Stato è modificata come segue: Ingresso ...

...

18 Abrogati dal n. II 7 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell'Amministrazione federale [RU 2000 1227].

19

[RU 1990 260] 20

[RU 1992 1659, 1996 3101, 1999 704 n. II 7. RU 1999 3471 art. 24] 21

[RU 1988 1915]

Protezione dei dati - O 15

235.11

6. L'ordinanza del 27 giugno 199022 sul sistema informatizzato per le indagini di polizia è modificata come segue: Ingresso ...

7. L'ordinanza del 1° dicembre 198623 sull'Ufficio centrale nazionale INTERPOL Svizzera è modificata come segue: Ingresso ...


Art. 37

Disposizioni transitorie 1

Le collezioni di dati in esercizio al momento dell'entrata in vigore della LPD e della presente ordinanza devono essere annunciate all'Incaricato entro il 30 giugno 1994.

2

Le misure tecniche e organizzative (art. 8 a 11, 20 e 21) sono prese entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza per l'insieme dei trattamenti automatizzati di dati e delle collezioni esistenti.

22

[RU 1990 1070, 1991 ch. I 4, 1993 3293. RU 1995 3641 art. 23 cpv. 1] 23

RS 351.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

24

Questo art. ha attualmente un nuovo testo.

25

[RU 1986 2346, 1990 1591 n. I 5 1879, 1992 1618 allegato n. 6, 1996 3099, 1998 1562 2337 all. 3 n. 3, 2000 1369 art. 30 n. 1 2949]

Proprietà intellettuale 16

235.11


Art. 38

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.