Aufgehoben per 01.11.2012

01.06.2009 - 01.11.2012
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2005 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sul fallimento bancario, OFB-FINMA)1 del 30 giugno 2005 (Stato 1° giugno 2009) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),2 visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche
(LBCR), ordina: Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la procedura del fallimento bancario e completa gli articoli 33-37g LBCR.


Art. 2

Campo di

applicazione

Sono considerate banche ai sensi della presente ordinanza a. le banche secondo la LBCR; b. i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 19954 sulle borse (LBVM); nonché

c. tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività sottoposta ad autorizzazione quale banca o commerciante di valori mobiliari.


Art. 3

Universalità 1 Il fallimento bancario comprende tutti i beni realizzabili che appartengono alla banca al momento della dichiarazione di fallimento, sia che si trovino in Svizzera o all'estero.

RU 2005 3539 1

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

2

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613) 3 RS

952.0

4 RS

954.1

952.812.32

Banche e casse di risparmio 2

952.812.32

2

Tutti i creditori della banca e delle sue succursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento bancario aperta in Svizzera.

3

Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di una banca estera tutti gli attivi costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.


Art. 4

Pubblicazioni 1 Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e di regola nel sito Internet della FINMA5.

2

Le comunicazioni vengono notificate ai creditori, i cui nome e indirizzo sono noti.

Inoltre se conseguenze giuridiche sono legate alla loro conoscenza, ne verrà fatto riferimento tramite pubblicazione.

3

La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione.


Art. 5

Consultazione degli atti 1

La persona che rende verosimile la diretta compromissione dei suoi interessi patrimoniali a causa del fallimento bancario, può prendere visione dei documenti relativi al fallimento. Il segreto bancario di cui agli articoli 47 LBCR e 43 LBVM6 deve essere tutelato nella misura del possibile.

2

La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure limitata o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti.

3

Le informazioni ottenute mediante la consultazione degli atti (in particolare della graduatoria) possono essere utilizzate unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali.

4

Il liquidatore del fallimento può subordinare la consultazione degli atti a una dichiarazione ai sensi del capoverso 3 e previa comminatoria delle pene di cui agli articoli 48 della legge del 22 giugno 20077 sulla vigilanza dei mercati finanziari e 292 del codice penale8.9 5 Il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento bancario, la FINMA decidono in merito alla consultazione degli atti.

5

Nuova espressione giusta il n. I 3 dell'O del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

6 RS

954.1

7 RS

956.1

8 RS

311.0

9

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

Ordinanza FINMA sul fallimento bancario 3

952.812.32


Art. 6

Denuncia alla FINMA

1

Gli atti e le decisioni del liquidatore del fallimento, della delegazione dei creditori e dell'assemblea dei creditori o di una persona da essi incaricata, non sono decisioni ai sensi della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA).

2

Chiunque venga toccato nei propri interessi da suddetti atti, decisioni oppure omissioni, può denunciare la fattispecie alla FINMA.

3

I denunzianti non sono parti ai sensi della PA.


Art. 7

Impugnazione di atti di realizzazione 1

Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo della loro realizzazione.

2

Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 29 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.

3

Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.


Art. 8

Foro del fallimento

1

Il foro del fallimento si trova alla sede della banca o della succursale di una banca estera.

2

Se vi sono più sedi o succursali di una banca estera in Svizzera, la FINMA stabilisce il foro unico del fallimento.

3

Il foro del fallimento delle persone fisiche si trova nel luogo del domicilio commerciale al momento della dichiarazione del fallimento bancario.


Art. 9

Compiti del liquidatore del fallimento Il liquidatore del fallimento conduce la procedura in modo celere. Egli a. tutela e realizza gli attivi del fallimento; b. provvede alla gestione necessaria alla procedura di fallimento bancario; c. rappresenta la massa del fallimento in tribunale; d. si occupa, in collaborazione con i responsabili della garanzia dei depositi, dell'accertamento e del pagamento dei depositi garantiti ai sensi dell'articolo 37h LBCR.

10 RS

172.021

Banche e casse di risparmio 4

952.812.32


Art. 10

Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri 1

Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero secondo l'articolo 37g LBCR, le disposizioni della presente ordinanza vengono applicate ai beni depositati in Svizzera.

2

Essa stabilisce il foro unico del fallimento in Svizzera e la cerchia dei creditori privilegiati secondo l'articolo 37g capoverso 3 LBCR.

3

Essa pubblica il riconoscimento di un decreto di fallimento estero e la cerchia dei creditori privilegiati.

4

Se riconosce un'altra misura di liquidazione o di risanamento estera, essa determina la procedura applicabile.

Capo secondo: Procedura

Art. 11

Pubblicazione e grida ai creditori 1

La FINMA notifica la decisione di fallimento e la pubblica unitamente alla grida ai creditori.

2

La pubblicazione contiene segnatamente le seguenti informazioni: a. il nome della banca, la sua sede e le sue succursali; b. la data e il momento della dichiarazione di fallimento; c. il foro del fallimento; d. il nome e l'indirizzo del liquidatore del fallimento; e. l'invito ai creditori e alle persone che rivendicano beni in possesso della banca a notificare i loro crediti e le loro pretese entro il termine impartito producendo i mezzi di prova; f.

il riferimento ai crediti notificati ai sensi dell'articolo 24; g. il riferimento agli obblighi di messa a disposizione e di notifica secondo gli articoli 15-17.

3

Il liquidatore del fallimento può trasmettere un esemplare della pubblicazione ai creditori conosciuti.


Art. 12

Assemblea dei creditori 1

Su richiesta del liquidatore del fallimento, la FINMA decide sulle competenze di un'eventuale assemblea dei creditori come pure sui quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni.

2

Tutti i creditori possono partecipare all'assemblea dei creditori o farsi rappresentare alla stessa. In caso di dubbio, il liquidatore del fallimento decide in merito all'ammissione.

3

Il liquidatore del fallimento conduce le trattative e fa rapporto sulle condizioni patrimoniali della banca e sullo stato della procedura.

Ordinanza FINMA sul fallimento bancario 5

952.812.32

4

I creditori possono deliberare anche per mezzo di circolare. Una richiesta del liquidatore del fallimento è considerata accettata se non viene respinta espressamente da un creditore entro il termine impartito.


Art. 13

Delegazione dei creditori 1

La FINMA decide, su proposta del liquidatore del fallimento, in merito a designazione, composizione, compiti e competenze della delegazione dei creditori.

2

Se i responsabili della garanzia dei depositi hanno rimborsato in misura considerevole i depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37h LBCR, un loro rappresentante deve essere nominato in seno alla delegazione dei creditori.

3

La FINMA ne nomina il presidente e stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri.

Capo terzo: Attivi del fallimento

Art. 14

Formazione dell'inventario

1

Il liquidatore del fallimento allestisce un inventario sui beni appartenenti alla massa del fallimento.

2

Fatte salve le disposizioni che seguono, la formazione dell'inventario si basa sugli articoli 221-229 della legge federale dell'11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

3

I valori depositati e defalcati dalla massa ai sensi dell'articolo 37d LBCR sono registrati nell'inventario per il loro controvalore al momento della dichiarazione di fallimento. L'inventario indica gli eventuali diritti della banca nei confronti del deponente che sono di ostacolo alla distrazione dei beni dalla massa.

4

Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salvaguardia dei beni della massa del fallimento.

5

Il liquidatore del fallimento sottopone l'inventario al banchiere o all'organo scelto dai proprietari della banca. Questi si pronunciano sulla completezza ed esattezza dell'inventario. La loro dichiarazione viene ripresa nell'inventario.


Art. 15

Obblighi di messa a disposizione e di notifica 1

I debitori della banca e le persone che detengono beni patrimoniali a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquidatore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all'articolo 11.

2

I crediti devono essere annunciati anche quando viene fatta valere una compensazione.

3

Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa subdolamente.

11 RS

281.1

Banche e casse di risparmio 6

952.812.32


Art. 16

Eccezioni all'obbligo di messa a disposizione 1

I titoli che hanno la funzione di garanzia e altri strumenti finanziari non devono essere messi a disposizione qualora siano date le condizioni legali per una realizzazione da parte del beneficiario di una garanzia.

2

Tali beni patrimoniali devono tuttavia essere notificati, unitamente alla prova del diritto di realizzazione, al liquidatore del fallimento, che deve menzionarli nell'inventario.

3

Il beneficiario della garanzia deve chiedere conto al liquidatore del fallimento degli utili realizzati da tali beni patrimoniali. Un'eventuale eccedenza affluisce nella massa del fallimento.


Art. 17

Eccezioni all'obbligo di notifica 1

La FINMA può decidere che i crediti della banca iscritti nei libri non vengano notificati dai loro debitori.

2

Sono crediti iscritti nei libri quelli su cui il debitore è stato regolarmente informato dalla banca sullo stato e sull'entità mediante attestazione.


Art. 18

Rivendicazione di

terzi

1

Il liquidatore del fallimento stabilisce se elementi patrimoniali rivendicati da terzi devono essere messi a disposizione.

2

Se ritiene fondata una pretesa di messa a disposizione, egli concede al creditore la possibilità di richiedere la cessione del diritto di contestazione ai sensi dell'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF12. Egli impartisce a tale scopo un congruo termine.

3

Se ritiene infondata la pretesa di messa a disposizione oppure se dei creditori hanno richiesto la cessione del diritto di contestazione, egli impartisce loro un termine per promuovere l'azione dinanzi al giudice del luogo del fallimento. La mancata utilizzazione di questo termine è parificata alla rinuncia alla messa a disposizione 4 In caso di cessione, l'azione deve essere diretta contro i creditori cessionari. Il liquidatore del fallimento fornisce al terzo i nomi dei creditori cessionari e gli fissa un termine per agire.


Art. 19

Crediti, pretese e revocazioni della massa 1

Il liquidatore riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso, in via di esecuzione.

2

Il liquidatore del fallimento esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o possesso congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi.

12 RS

281.1

Ordinanza FINMA sul fallimento bancario 7

952.812.32

3

Egli esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 286-288 LEF13.

I termini di cui agli articoli 286-288 LEF non comprendono la durata di una procedura di risanamento, né l'emanazione di misure di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h LBCR.

4

Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capoversi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l'autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo.

5

Se non fa valere giuridicamente il diritto, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF. Egli impartisce a tale scopo un congruo termine.

6

In luogo della cessione ai creditori, il liquidatore del fallimento può realizzare secondo l'articolo 29 i crediti e le rimanenti pretese della massa che non ha fatto valere giuridicamente.

7 La realizzazione secondo il capoverso 6 è esclusa in caso di revocazioni secondo il capoverso 3 come pure in caso di pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 39 LBCR.


Art. 20

Continuazione di procedure pendenti 1

Il liquidatore del fallimento esamina le pretese della massa del fallimento che, al momento della dichiarazione di fallimento, erano oggetto di procedure (procedure civili o amministrative), e formula proposte alla FINMA in vista della loro continuazione 2 Se la FINMA nega la continuazione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di intentare una procedura ai sensi dell'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF14. Egli impartisce a tale scopo un congruo termine.


Art. 21

Sospensione per mancanza di attivi 1

Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di fallimento bancario, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.

2

La FINMA annuncia pubblicamente la sospensione della procedura. Nella pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se, entro il termine da essa impartito, un creditore fornisce le garanzie stabilite per le spese non coperte dagli attivi.

3

Se le garanzie stabilite non vengono versate tempestivamente, ogni creditore pignoratizio può, entro il termine impartito, richiedere la realizzazione del suo pegno alla FINMA. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione.

13 RS

281.1

14 RS

281.1

Banche e casse di risparmio 8

952.812.32

4

La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione a titolo di copertura delle spese della FINMA.

5

Se la procedura di fallimento bancario contro una persona fisica è stata sospesa, alla procedura di pignoramento si applica l'articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF15.

Capo quarto: Passivi del fallimento

Art. 22

Maggioranza dei creditori 1

Se esistono crediti comuni nei confronti della banca, il possesso comune deve essere trattato come un creditore distinto dagli aventi diritto.

2

I crediti solidali devono essere accreditati in parti uguali a tutti i creditori solidali, purché la banca non goda di un diritto di compensazione. I singoli riparti sono considerati crediti dei singoli creditori solidali.


Art. 23

Depositi privilegiati

1

Sono depositi privilegiati secondo l'articolo 37b LBCR tutti i crediti dei clienti derivanti da un'attività bancaria o di negoziazione di titoli, che sono contabilizzati o dovrebbero essere contabilizzati nelle poste di bilancio secondo l'articolo 25 capoverso 1 numeri da 2.3-2.5 dell'ordinanza del 17 maggio 197216 sulle banche (OBCR).

2

I crediti a titolo del portatore, ad eccezione delle obbligazioni di cassa depositate presso la banca a nome del deponente, non sono depositi ai sensi dell'articolo 37b LBCR. Le obbligazioni di cassa che non sono depositate presso la banca nonché le domande di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali come, in particolare, le richieste di risarcimento per valori depositati non esistenti secondo l'articolo 37d LBCR, non sono parimenti depositi ai sensi dell'articolo 37b LBCR.

3

Sono depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati i crediti di fondazioni bancarie secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 198517 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute e di fondazioni di libero passaggio secondo l'articolo 19 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 199418 sul libero passaggio. I crediti sono tuttavia versati alla relativa fondazione bancaria o di libero passaggio.

4

…19

15 RS

281.1

16 RS

952.02

17 RS

831.461.3

18 RS

831.425

19 Abrogato dal n. I dell'O della FINMA del 19 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1769).

Ordinanza FINMA sul fallimento bancario 9

952.812.32


Art. 24

Esame dei

crediti

1

Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare per legge. Al riguardo può fare tutti gli accertamenti e invitare i creditori a produrre ulteriori prove.

2

I crediti da considerare per legge sono quelli risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti, nonché i crediti iscritti nei libri.

3

Sono crediti iscritti nei libri quelli in merito al cui stato ed entità i creditori sono stati regolarmente informati dalla banca mediante estratti o conferme dei saldi.

4

Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione di un banchiere o di un organo scelto dai proprietari della banca relativa ai crediti non iscritti nei libri. I crediti iscritti nei libri sono considerati come riconosciuti dalla banca secondo l'articolo 265 LEF20.


Art. 25

Graduatoria 1 Il liquidatore del fallimento decide in merito all'accettazione di un credito, sulla sua entità e il suo grado e allestisce una graduatoria.

2

Se la massa del fallimento comprende un fondo, il liquidatore del fallimento allestisce un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L'elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria 3

Nella misura in cui siano stati soddisfatti, i piccoli depositi secondo l'articolo 37a LBCR non devono più essere registrati nella graduatoria.


Art. 26

Crediti oggetto di litispendenze 1

I crediti oggetto di litispendenze già pendenti davanti l'autorità giudiziaria (procedure civili o amministrative) al momento della dichiarazione del fallimento in Svizzera, vengono dapprima registrati pro memoria nella graduatoria.

2

Se rinuncia a continuare la procedura, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell'articolo 260 capoverso 1 LEF21.

3

Se la procedura non viene continuata né dalla massa del fallimento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo.

4

Se la procedura viene continuata da singoli creditori cessionari, l'ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti in graduatoria e delle loro spese processuali. Un'eventuale eccedenza affluisce nella massa del fallimento.

20 RS

281.1

21 RS

281.1

Banche e casse di risparmio 10

952.812.32


Art. 27

Consultazione della graduatoria 1

Nel quadro dell'articolo 5 i creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni.

2

Il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma può essere effettuata la consultazione.

3

Egli può prevedere che la consultazione avvenga presso l'ufficio del fallimento del foro del fallimento.

4

Egli comunica a ogni creditore, i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nei libri o nel registro fondiario, i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati in tutto o in parte.


Art. 28

Contestazione della graduatoria 1

Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull'articolo 250 LEF22.

2

Il termine decorre dal momento in cui è data la possibilità di consultare la graduatoria.

Capo quinto: Realizzazione

Art. 29

Modo di realizzazione 1

Il liquidatore del fallimento decide modalità e momento della realizzazione e vi procede.

2

I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.

3

I beni possono essere realizzati senza indugio se: a. sono oggetti esposti a rapido deprezzamento; b. richiedono spese di amministrazione eccessive; c. vengono negoziati in un mercato riconosciuto; oppure d. non hanno un valore significativo.


Art. 30

Incanto pubblico

1

Gli incanti pubblici avvengono secondo gli articoli 257-259 LEF23, fatte salve le seguenti disposizioni.

2

Il liquidatore del fallimento effettua l'incanto. Nelle condizioni d'incanto può fissare un'offerta minima per il primo incanto.

22 RS

281.1

23 RS

281.1

Ordinanza FINMA sul fallimento bancario 11

952.812.32

3

Egli rende pubblica la possibilità di consultare le condizioni d'incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso l'ufficio del fallimento del luogo in cui si trova la cosa.


Art. 31

Cessione dei diritti

1

Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell'articolo 260 LEF24 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.

2

I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento bancario, la FINMA sul risultato dell'azione proposta.

3

Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti trascorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento bancario, la FINMA, decide sull'eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti.

Capo sesto: Ripartizione e conclusione

Art. 32

Impegni della massa

Sono coperti dalla massa del fallimento in primo luogo e nel seguente ordine: 1. gli impegni secondo l'articolo 37 LBCR, 2. gli impegni contratti dalla massa del fallimento nel corso della procedura di fallimento,

3. tutte le spese per l'apertura e l'esecuzione della procedura di fallimento bancario, come pure

4. i debiti nei confronti di un terzo depositario ai sensi dell'articolo 37d LBCR.


Art. 33

Ripartizione 1 Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA.

2

Allorquando tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. Non è necessario tener conto dell'esito dei processi intentati da singoli creditori ai sensi dell'articolo 260 LEF25.

24 RS

281.1

25 RS

281.1

Banche e casse di risparmio 12

952.812.32

3

Dopo l'approvazione dello stato di ripartizione il liquidatore del fallimento effettua i pagamenti ai creditori.

4

Non vengono effettuati pagamenti per crediti: a. il cui stato o entità non è stato definitivamente determinato; b. i cui aventi diritto non sono ancora stati definitivamente identificati; c. che sono in parte coperti da garanzie non ancora realizzate all'estero; oppure d. che verranno probabilmente parzialmente tacitati nel quadro di una procedura di esecuzione forzata in corso all'estero, in relazione con il fallimento bancario.


Art. 34

Relazione finale e deposito 1

Il liquidatore del fallimento presenta una relazione finale alla FINMA sull'andamento della procedura di fallimento bancario.

2

La relazione finale contiene inoltre: a. considerazioni sulla liquidazione di tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa;

b. indicazioni sullo stato dei diritti ceduti ai creditori secondo l'articolo 260 LEF26; nonché

c. un elenco dei riparti non ancora versati nonché dei valori in deposito distratti e non ancora messi a disposizione con l'indicazione dei motivi per i quali il versamento o la messa a disposizione non hanno ancora potuto essere effettuati.

3

La FINMA adotta le disposizioni necessarie per il deposito dei riparti non ancora versati come pure dei valori in deposito distratti e non ancora messi a disposizione.

4 La FINMA annuncia pubblicamente la chiusura del fallimento bancario.


Art. 35

Attestato di carenza di beni 1

I creditori possono richiedere al liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento bancario, alla FINMA, dietro pagamento di un importo forfetario, un attestato di carenza di beni per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, conformemente all'articolo 265 LEF27.

2

Il liquidatore del fallimento rende edotti i creditori su questa possibilità nel quadro del pagamento del loro riparti.


Art. 36

Conservazione degli atti 1

Dopo la conclusione o la sospensione della procedura di fallimento bancario la FINMA disciplina la conservazione dei documenti relativi al fallimento e alla banca.

26 RS

281.1

27 RS

281.1

Ordinanza FINMA sul fallimento bancario 13

952.812.32

2

I documenti relativi al fallimento e alla banca ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dopo dieci anni dalla chiusura o dalla sospensione della procedura di fallimento bancario.

3 Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche.


Art. 37

Beni scoperti e depositati successivamente 1

Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento bancario vengono scoperti beni o altre pretese che fino a tal momento non facevano parte della massa del fallimento, la FINMA designa un liquidatore del fallimento che riprende la procedura di fallimento bancario senza ulteriori formalità.

2

La ripartizione avviene a favore dei creditori che hanno subito perdite e dei quali il liquidatore del fallimento conosce i dati necessari per il versamento. Il liquidatore del fallimento può invitare i creditori a fornirgli i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. Egli impartisce a tale scopo un congruo termine.

3

I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni vengono parimenti realizzati secondo il capoverso 1 e ripartiti conformemente al capoverso 2, fatte salve disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione previste da leggi specifiche.

Capo settimo: Entrata in vigore

Art. 38

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

Banche e casse di risparmio 14

952.812.32