Aufgehoben per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
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1

Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 19 giugno 2020 (Stato 29 ottobre 2020) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e interrompere le catene di trasmissione.


Art. 2

Competenza dei Cantoni Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 3

Principio2

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-193.

RU 2020 2213 1

RS 818.101

2

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2735).

3

Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

818.101.26

Lotta contro le malattie 2

818.101.26

a4 Viaggiatori sui trasporti pubblici 1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono: a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione; b. aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

b7 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici 1

Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale. 2 Sono esentati da questo obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; c. le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia; d. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, se sono seduti al tavolo; e. le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; f.

le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

4

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

5

RS 745.1

6

RS 748.0

7

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 3

818.101.26

c8 Provvedimenti nello spazio pubblico9 1

Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.

2

Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:

a. nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi; b. in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza obbligatoria.10

3

All'obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.11 Sezione 3:

Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni

Art. 4

Piano di protezione

1

I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione. 2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni: a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina di cui all'articolo 3b; c. deve prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all'accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;

d. se sono presenti persone esentate dall'obbligo della mascherina facciale in virtù dell'articolo 3b capoverso 2 o dell'articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere 8

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Lotta contro le malattie 4

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la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.12 3

Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.

4

Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.


Art. 5

Registrazione dei dati di contatto 1

In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.

2

Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.13 3 I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

a14 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo 1

Oltre al piano di protezione secondo l'articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue: a. per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti; segnatamente gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti; b. tra le ore 23.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; c. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo;

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 5

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d. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense e per le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola.

2

L'esercizio di discoteche e sale da ballo e lo svolgimento di manifestazioni di ballo sono vietati.


Art. 6


15

Disposizioni particolari per le manifestazioni 1

È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento.

2

Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) in strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo dieci persone. Non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. 3

Lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è vietato.

a e 6b16
c17 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme 1

Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:

a. le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali; b. le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico; c. le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200718 sullo Stato ospite.

2

Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 4-6. I partecipanti devono portare una mascherina facciale; si applicano tuttavia le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

16 Introdotti dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679).

Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

18 RS 192.12

Lotta contro le malattie 6

818.101.26

d 19
e20 Disposizioni particolari per il settore dello sport 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all'aperto:

a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni; b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni: 1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,

2. all'aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.

2

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

f 21 Disposizioni particolari per il settore culturale 1

Per l'esercizio di musei e gallerie, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vige unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

2

Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, inclusa l'utilizzazione delle necessarie strutture: a. nel settore non professionale: 1. le attività di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, 2. le prove individuali di persone a partire dai 16 anni, 3. le esibizioni individuali di persone e le prove ed esibizioni di gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in lo-

19 In vigore il 2 nov. 2020 (RU 2020 4503).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 7

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cali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza; b. nel settore professionale: le prove e le esibizioni di artisti o corpi di artisti.

3

Alle attività di cori e con cantanti si applica quanto segue: a. nel settore non professionale, le prove e le esibizioni sono vietate; b. nel settore professionale: 1. sono vietate le esibizioni con cori, 2. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.

4

Per le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.


Art. 7

Agevolazioni da parte dei Cantoni L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 5-6f se:22 a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; e b. l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda provvedimenti specifici per impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.


Art. 8

Provvedimenti supplementari dei Cantoni 1

Se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'articolo 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o di partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni della presente ordinanza. 2 Se in un luogo circoscritto si verifica un numero elevato di infezioni o vi è un pericolo imminente che si verifichi, il Cantone può, per un periodo limitato, prendere provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp a livello regionale. Preliminarmente sente l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.


Art. 9

Controllo e obblighi di collaborazione 1

I gestori e gli organizzatori devono: a. su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Lotta contro le malattie 8

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b. concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

2

Se constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, le autorità cantonali competenti prendono opportuni provvedimenti. Possono chiudere singole strutture oppure vietare o disperdere singole manifestazioni.

Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 10

Provvedimenti di prevenzione 1

I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

1bis

Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questo obbligo non vige per: a. i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati; b. le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina; c. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali. 23 2

I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno e sui veicoli.24 3 I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell'UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi25.26

Art. 11

Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione 1

In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196427 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete 23 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

25 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

27 RS 822.11

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 9

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alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198128 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2

Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3

I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4

Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 5:

Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria

Art. 12

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue: a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri; b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;

c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;

d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);

e. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;

f.

capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

28 RS 832.20

Lotta contro le malattie 10

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Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 13

29 È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a e 6d-6f;

b. svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14

Modifica di altri atti normativi ...30


Art. 15

Entrata in vigore e durata di validità 1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

2

L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00.00. 3 ...31

4 ...32 5

...33

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

30 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 2213.

31 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)(RU 2020 3547). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679).

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 11

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Allegato34

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1) Prescrizioni relative ai piani di protezione 1

In generale

1.1

Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2

Protezione dal contagio da COVID-19 1

Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2

Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

3

Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3

Motivazione della registrazione dei dati di contatto Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera d, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4

Informazione delle persone presenti Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

34 Aggiornato dai n. II delle O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679), del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159) e del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

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2

Igiene

2.1

A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2

Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3

Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3

Distanziamento 3.1

Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

3.1bis L'accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: a. nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente, segnatamente le superfici di vendita e i settori di accesso, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 4 metri quadrati per persona;

b. nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo, segnatamente nei teatri, nelle sale per concerti e nelle sale cinematografiche, può essere occupato soltanto un posto su due o posti a sedere con una distanza equivalente.

3.1ter Alle attività sportive o culturali di cui agli articoli 6e capoverso 1 lettera b numero 1 e 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue: a. gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone. Se il tipo di sport non richiede uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio del quale non è necessario abbandonare il posto assegnato, devono essere a disposizione almeno 4 metri quadrati di superficie per persona; b. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

3.2

In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

3.3

Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

3.4

Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

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3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4

Registrazione dei dati di contatto 4.1

I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.2

Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti: a. il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio; b. la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

4.3

I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

4.4.

Devono essere registrati i seguenti dati: a. cognome, nome, domicilio e numero di telefono; b. per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.

4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

4.5

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

4.6

Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

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