Abolì per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 19 giugno 2020 (Stato 12 dicembre 2020) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e interrompere le catene di trasmissione.


Art. 2

Competenza dei Cantoni Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 3

Principio2

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-193.

RU 2020 2213 1

RS 818.101

2

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2735).

3

Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

818.101.26

Lotta contro le malattie 2

818.101.26

a4 Viaggiatori sui trasporti pubblici 1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono: a.5 i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20096 sul trasporto di viaggiatori; b. aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

b8 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici 1

Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.9 2 Sono esentati da questo obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; c. le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia; d. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, se sono seduti al tavolo; e. le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; 4

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

6

RS 745.1

7

RS 748.0

8

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 3

818.101.26

f.

le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

c10 Provvedimenti nello spazio pubblico11 1

Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.

2

Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:

a.12 nelle aree pedonali animate dei centri urbani, dei nuclei di paesi e delle località di sport invernali;

b. in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza obbligatoria.13

3

All'obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.14 Sezione 3:

Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni

Art. 4

Piano di protezione

1

I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione. 2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni: a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina di cui all'articolo 3b; c. deve prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all'accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;

10 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Lotta contro le malattie 4

818.101.26

d. se sono presenti persone esentate dall'obbligo della mascherina facciale in virtù dell'articolo 3b capoverso 2 o dell'articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.15 3

Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.

4

Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.


Art. 5

Registrazione dei dati di contatto 1

In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.

2

Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.16 3 I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

a17 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo 1

Oltre al piano di protezione secondo l'articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue: a. per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti; segnatamente gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti; 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 5

818.101.26

b.18 agli orari di apertura si applica quanto segue: 1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3, 2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell'albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00; c. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo;

cbis.19 tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;

cter.20 i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti;

d. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense e per le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola.

1bis

Nei comprensori sciistici secondo l'articolo 5c capoverso 1 gli ospiti possono essere ammessi fino alle ore 17.30 in locali chiusi di strutture della ristorazione soltanto se è disponibile un tavolo per loro.21 2 L'esercizio di discoteche e sale da ballo e lo svolgimento di manifestazioni di ballo sono vietati.

abis22 Orari di apertura delle strutture accessibili al pubblico Le seguenti strutture accessibili al pubblico devono rimanere chiuse tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica, nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio: a. i negozi, escluse le farmacie e i mercati all'aperto; b. gli esercizi e le strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, parrucchieri, escluse le strutture sociali (centri di consulenza); 18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic.

2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

19 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

20 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

22 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

Lotta contro le malattie 6

818.101.26

c. le istituzioni culturali e le strutture ricreative e per il tempo libero quali musei e gallerie, biblioteche e archivi, giardini botanici e zoologici, case e sale da gioco; sono escluse le strutture per attività culturali senza pubblico secondo l'articolo 6f capoverso 2 lettera b;

d. gli impianti sportivi, comprese le palestre, esclusi; 1. i comprensori sciistici e altri impianti all'aperto, 2. gli impianti per attività senza pubblico secondo l'articolo 6e capoverso 1 lettere c e d,

3. gli impianti per l'equitazione, 4. gli impianti negli alberghi riservati agli ospiti dell'albergo.

b23 Disposizioni particolari per le località di sport invernali 1

I Comuni con comprensori sciistici e numerosi ospiti che praticano sport invernali (località di sport invernali) devono elaborare e attuare un piano di protezione che preveda misure per garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e per evitare assembramenti di persone nello spazio pubblico.

2

Il piano di protezione deve prevedere segnatamente quanto segue: a. il coordinamento degli orari di apertura di negozi e strutture della ristorazione nonché l'organizzazione dei settori di accesso e delle aree di attesa adiacenti dello spazio pubblico;

b. l'incanalamento del flusso di persone, segnatamente alle fermate dei trasporti pubblici e nei posteggi, in coordinamento con le misure del gestore del comprensorio sciistico;

c. l'indicazione dei luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19; d. l'impiego di personale per sorvegliare il rispetto delle misure.

c24 Disposizioni particolari per i gestori di comprensori sciistici 1

Per comprensorio sciistico s'intende l'insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve.

2

I gestori di comprensori sciistici necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

3

L'autorizzazione è concessa se: a. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica, che deve essere valutata segnatamente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a, lo consente;

23 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 7

818.101.26

b. il Cantone dispone delle capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp ed è garantito il relativo scambio di dati tra i Cantoni; c. nelle strutture dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria del Cantone o della regione interessata sono disponibili capacità sufficienti per curare sia le persone ammalate di COVID-19 sia altre persone, segnatamente quelle vittime di infortuni sportivi;

d. nella località di sport invernale o nella regione interessata il Cantone mette a disposizione capacità sufficienti per testare persone con sintomi di COVID-19; e e. il gestore presenta un piano di protezione.

4

Oltre alle prescrizioni secondo l'articolo 4, il piano di protezione del gestore deve prevedere quanto segue: a. i veicoli chiusi possono essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza;

b. il flusso di persone nelle vie di accesso dalle fermate dei trasporti pubblici e dai posteggi agli impianti di trasporto, nonché nelle aree di attesa e nei settori di accesso di questi impianti deve essere organizzato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria; il flusso di persone nelle vie di accesso deve essere organizzato in coordinamento con le località di sport invernali e le imprese di trasporto; c. durante gli spostamenti con gli impianti di trasporto e nelle file di attesa davanti a questi impianti deve essere portata la mascherina facciale. Nelle file di attesa deve inoltre essere rispettata la distanza obbligatoria;

d. le persone ammalate di COVID-19 o che presentano sintomi di COVID-19 non possono essere ammesse nel comprensorio sciistico; a tal fine devono essere adottate misure adeguate, quali segnatamente l'obbligo di autocertificazione per i visitatori e l'istruzione al personale di non trasportare ospiti che presentano sintomi manifesti; e. il piano di protezione deve essere coordinato con i piani di protezione delle località di sport invernali e dei gestori di strutture della ristorazione situate nel comprensorio sciistico; f.

il rispetto delle misure previste dal piano di protezione deve essere sorvegliato; deve essere segnatamente controllato il rispetto della distanza obbligatoria nei settori di accesso e nelle aree di attesa degli impianti di trasporto; g. i visitatori che nonostante ripetuti richiami non si attengono alle misure del piano di protezione devono essere allontanati dal comprensorio sciistico.

5

I Cantoni verificano regolarmente se il piano di protezione è attuato in modo corretto. Revocano un'autorizzazione o emanano prescrizioni supplementari se: a. dopo una prima ingiunzione, il gestore non attua correttamente il piano di protezione;

b. non è più adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 3 lettere a-d.

Lotta contro le malattie 8

818.101.26


Art. 6


25

Disposizioni particolari per le manifestazioni, le fiere e i mercati26 1

Lo svolgimento di manifestazioni è vietato. Sono esclusi dal divieto: a. le manifestazioni secondo l'articolo 6c; b. le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con fino a 50 persone;

c. le udienze dinanzi ad autorità di conciliazione o giudiziarie; d. le manifestazioni religiose con fino a 50 persone; e. i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti; f.

le manifestazioni ammesse secondo l'articolo 6d; g. le manifestazioni senza pubblico nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e e 6f capoversi 2 e 3;

h. le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2.27

2

Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) in strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo dieci persone. Non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. 3

Lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è vietato.

a e 6b28
c29 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme 1

Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:

a. le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali; b. le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico; 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic.

2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

28 Introdotti dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679).

Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 9

818.101.26

c. le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200730 sullo Stato ospite.

2

Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 4-6. I partecipanti devono portare una mascherina facciale; si applicano tuttavia le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.

d31 1 Le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto:

a. le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami;

b. le lezioni individuali; c. le seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto: 1. le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un

corso di formazione; 2. gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale.32 1bis

In casi motivati, agli esami di cui al capoverso 1 possono partecipare più di 50 persone.33 2

Gli allievi e i docenti delle scuole del livello secondario II nonché il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina facciale durante le attività presenziali. Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. 3 Alle attività sportive e culturali svolte con gli allievi delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui agli articoli 6e e 6f, fatta salva la limitazione della dimensione dei gruppi.

e34 Disposizioni particolari per il settore dello sport 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all'aperto:

30 RS 192.12 31 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 2 nov. 2020 (RU 2020 4503).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Lotta contro le malattie 10

818.101.26

a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni; b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni:35 1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,

2. all'aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.

2

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

f 36 Disposizioni particolari per il settore culturale 1

All'esercizio di musei e gallerie, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe si applicano unicamente le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5abis.37 2 Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, inclusa l'utilizzazione delle necessarie strutture: a. nel settore non professionale: 1. le attività di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, 2.38 le attività individuali di persone a partire dai 16 anni, 3.39 le attività in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina 35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic.

2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic.

2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic.

2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic.

2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 11

818.101.26

facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza; b. nel settore professionale: le prove e le esibizioni di artisti o corpi di artisti.

3

Alle attività di canto si applica quanto segue:40 a.41 nel settore non professionale sono vietati: 1. il canto in comune all'infuori della cerchia familiare, 2. le prove e le esibizioni di cori o con cantanti; b. nel settore professionale: 1. sono vietate le esibizioni con cori, 2. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.

4

Per le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.


Art. 7

Agevolazioni da parte dei Cantoni 1

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 6-6f se:42

a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; abis.43 nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo consente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a; e b.44 l'organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.

2

Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni: a. sono disponibili le capacità necessarie secondo l'articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;

b. il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell'Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo45; 40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

43 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

45 Consultabili su https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re/

Lotta contro le malattie 12

818.101.26

c. il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall'UFSP46.47 3

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.48 4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d'accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l'UFSP della sua decisione.49 5

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l'estensione degli orari di apertura.50

Art. 8


51

Provvedimenti supplementari dei Cantoni 1

Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l'articolo 40 LEp se: a. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo richiede; valuta la situazione segnatamente in base agli indicatori seguenti e alla loro evoluzione: 1. incidenza (su 7 giorni, su 14 giorni), 2. numero di nuove infezioni (al giorno, alla settimana), 3. percentuale di test positivi rispetto al numero totale di test effettuati

(tasso di positività), 4. numero di test effettuati (al giorno, alla settimana), 5. numero di riproduzione, 6. capacità nel settore stazionario e numero di nuove ospedalizzazioni (al giorno, alla settimana), incluso nelle cure intense; b. a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp.

2

Garantisce segnatamente l'esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.

3

Sente prima l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.

46 Consultabili su www.covid19.admin.ch 47 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

48 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

49 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

50 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 13

818.101.26


Art. 9

Controllo e obblighi di collaborazione 1

I gestori e gli organizzatori devono: a. su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;

b. concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

1bis

Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle località di sport invernali e nei comprensori sciistici.52 2 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.53 3 I capoversi 1 lettera a e 2 primo periodo si applicano anche ai piani di protezione delle località di sport invernali.54 Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 10

Provvedimenti di prevenzione 1

I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

1bis

Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questo obbligo non vige per: a. i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati; b. le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina; c. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali. 55 2

I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione indivi52 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le

località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Lotta contro le malattie 14

818.101.26

duale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno e sui veicoli.56 3 I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell'UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi57.58

Art. 11

Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione 1

In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196459 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198160 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2

Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3

I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4

Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 5:

Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria

Art. 12

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue: a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri; b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;

c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;

d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

57 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

58 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

59 RS 822.11 60 RS 832.20

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 15

818.101.26

e. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;

f.

capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 13

61 È punito con la multa chi: a.62 in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5abis e 6d-6f;

abis.63gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione o derogando al piano di protezione approvato;

b. svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1; c.64 svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 3.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14

Modifica di altri atti normativi ...65

a66 Disposizioni transitorie della modifica del 4 dicembre 2020 1

I gestori di comprensori sciistici che hanno iniziato la loro attività prima del 9 dicembre 2020 e intendono proseguirla o che intendono iniziarla prima del 22 dicembre 2020 devono inoltrare entro l'11 dicembre 2020 all'autorità cantonale competente il piano di protezione secondo l'articolo 5c capoverso 4.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic.

2020 al 22 gen. 2021 (RU 2020 5377).

63 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

64 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

65 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 2213.

66 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Lotta contro le malattie 16

818.101.26

2

Se il piano di protezione non è inoltrato entro questo termine, l'esercizio è ammesso soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale competente.

3

L'autorità cantonale competente decide entro 10 giorni dall'inoltro del piano di protezione.

4

Le località di sport invernali devono essere in grado di presentare i loro piani di protezione secondo l'articolo 5b il 18 dicembre 2020 e attuarlo a partire da questa data.


Art. 15

Entrata in vigore e durata di validità 1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

2

L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00.00. 3 ...67

4 ...68 5

...69

67 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)(RU 2020 3547). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679).

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 17

818.101.26

Allegato70

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1) Prescrizioni relative ai piani di protezione 1

In generale

1.1

Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2

Protezione dal contagio da COVID-19 1

Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2

Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

3

Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3

Motivazione della registrazione dei dati di contatto Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera d, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4

Informazione delle persone presenti Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

70 Aggiornato dai n. II delle O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679), del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159), del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori (RU

2020 4503) e del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Lotta contro le malattie 18

818.101.26

2

Igiene

2.1

A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2

Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3

Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3

Distanziamento 3.1

Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

3.1bis L'accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: a. nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente, segnatamente le superfici di vendita e i settori di accesso, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona. In strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati, la superficie minima per persona deve essere di 4 metri quadrati.

b. nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo, segnatamente nei teatri, nelle sale per concerti e nelle sale cinematografiche, può essere occupato soltanto un posto su due o posti a sedere con una distanza equivalente.

3.1ter Alle attività sportive o culturali di cui agli articoli 6e capoverso 1 lettera b numero 1 e 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue: a. gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone. Se il tipo di sport non richiede uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio del quale non è necessario abbandonare il posto assegnato, devono essere a disposizione almeno 4 metri quadrati di superficie per persona; b. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

3.2

In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

3.3

Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 19

818.101.26

3.4

Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4

Registrazione dei dati di contatto 4.1

I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.2

Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti: a. il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio; b. la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

4.3

I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

4.4.

Devono essere registrati i seguenti dati: a. cognome, nome, domicilio e numero di telefono; b. per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.

4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

4.5

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

4.6

Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

Lotta contro le malattie 20

818.101.26