Aufgehoben per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 19 giugno 2020 (Stato 19 ottobre 2020) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e interrompere le catene di trasmissione.


Art. 2

Competenza dei Cantoni Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 3

Principio2

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-193.

RU 2020 2213 1

RS 818.101

2

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2735).

3

Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

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Lotta contro le malattie 2

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a4 Viaggiatori sui trasporti pubblici 1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono: a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione; b. aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

b7 Persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici 1

Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture, in aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie, aeroporti o altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.

2

Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; c. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo se sono seduti a un tavolo; d. le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; e. i membri del personale se sono adottate altre misure di protezione idonee, quali l'installazione di barriere adeguate; f.

le persone che si esibiscono, quali artisti o sportivi, se a causa del tipo di attività non è possibile portare la mascherina.

3

Nelle seguenti strutture vige l'obbligo di cui al capoverso 1 soltanto se è previsto nel piano di protezione di cui all'articolo 4: 4

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

5

RS 745.1

6

RS 748.0

7

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare 3

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a. le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia; b. le scuole dell'obbligo, le scuole del livello secondario II e del livello terziario, nonché le aule di altri istituti di formazione in cui, a causa del tipo di attività, portare la mascherina ostacola lo svolgimento della lezione;

c. le aree per l'allenamento delle strutture per lo sport e il fitness.

4

L'obbligo di portare la mascherina facciale di cui al capoverso 1 non modifica in alcun modo gli altri provvedimenti previsti nei piani di protezione dei gestori e degli organizzatori di cui agli articoli 4-6a. In particolare, la distanza obbligatoria deve essere rispettata nel limite del possibile anche quando si porta la mascherina.

c8 Divieto di assembramento nello spazio pubblico Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.

Sezione 3:

Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni

Art. 4

Piano di protezione

1

I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione. 2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni: a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione; sono ammesse distanze inferiori se sono previste misure di protezione idonee, quali l'uso della mascherina facciale o l'installazione di barriere adeguate;

b. se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.

3

Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.

4

Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

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Art. 5

Registrazione dei dati di contatto 1

In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.

2

Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.9 3 I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

a10 Consumo di alimenti e bevande Nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti.


Art. 6


11

Disposizioni particolari per le manifestazioni con al massimo 1000 persone 1

Se nelle manifestazioni con oltre 100 e fino a un massimo di 1000 visitatori o di 1000 partecipanti sono registrati i dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b, occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 100 persone.

2

Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private), alle quali partecipano su invito oltre 15 e fino a un massimo di 100 persone, si applica unicamente quanto segue:

a. l'organizzatore deve: 1. registrare i dati di contatto dei partecipanti secondo l'articolo 5, 2. garantire il rispetto dei provvedimenti di cui alle lettere b e c; b. gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti; c. i partecipanti devono portare una mascherina facciale, a meno che si trovino al loro posto a sedere per consumare alimenti o bevande; vigono inoltre le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a, b e f.

3

Le manifestazioni private con oltre 100 persone sottostanno all'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 4 e possono avere luogo soltanto in strutture accessibili al pubblico.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni), in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3679).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

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4

Alle manifestazioni, sia private sia non private, con al massimo 15 persone si applica unicamente l'articolo 3.

a12 Disposizioni particolari per le grandi manifestazioni 1

Chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

2

Nelle grandi manifestazioni per il settore destinato agli spettatori vige l'obbligo di stare seduti. I posti a sedere devono essere assegnati ai singoli visitatori. In caso di manifestazioni all'aperto, per determinati settori destinati agli spettatori, segnatamente in spazi liberi, i Cantoni possono autorizzare eccezionalmente posti in piedi, sempreché questi siano suddivisi in settori e siano previsti ulteriori provvedimenti di protezione. 3 L'autorizzazione è rilasciata se: a. la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permette lo svolgimento della manifestazione;

b. il Cantone dispone delle capacità necessarie per l'identificazione e l'informazione di persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp;

c. l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4 basato su un'analisi dei rischi della grande manifestazione e prevede i provvedimenti necessari.

4

Chi intende svolgere ripetutamente manifestazioni dello stesso tipo in una struttura può farne richiesta in un'unica domanda.

5

I Cantoni revocano un'autorizzazione rilasciata o emanano ulteriori limitazioni se: a. la situazione epidemiologica è peggiorata a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessarie di cui al capoverso 3 lettera b non possono più essere garantite; o

b. un organizzatore di più manifestazioni dello stesso tipo non ha rispettato i provvedimenti previsti nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.

6

Le associazioni di categoria nazionali possono presentare i loro piani di protezione quadro per consultazione al servizio federale competente.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni), in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3679).

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b13 Prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe professionistiche Per le competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori, il piano di protezione di cui all'articolo 6a capoverso 3 lettera c deve prevedere quanto segue: a. il flusso di persone, segnatamente nei settori d'accesso, in quelli destinati alle pause e nei settori dei bagni, deve essere organizzato a livello spaziale e temporale in modo tale che sia rispettato per quanto possibile il necessario distanziamento; nel settore di accesso antistante allo stadio la gestione del flusso di persone deve avvenire in accordo con le locali forze di sicurezza e imprese di trasporto; b. il settore destinato agli spettatori deve essere completamente separato da quello in cui si svolge la competizione; c. gli spettatori e il personale che ha contatto con loro devono indossare una mascherina facciale all'interno dello stadio e nel settore d'accesso allo stadio, salvo durante il tempo necessario al consumo di alimenti e bevande; fanno inoltre eccezione: 1. i bambini fino al compimento dei 12 anni, 2. gli spettatori che possono dimostrare che per motivi particolari, in particolare medici, non possono indossare una mascherina facciale;

d. per quanto riguarda i posti per gli spettatori vale quanto segue: 1. l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione stabilisce il numero massimo di posti a sedere disponibili, in funzione delle condizioni locali, dello specifico piano di protezione presentato e della situazione epidemiologica. Tale numero non può superare i 2/3 di tutti i posti a sedere,

2. per gli spettatori vige l'obbligo di stare seduti; i posti a sedere devono essere assegnati ai singoli spettatori; e. per l'offerta di ristorazione vale quanto segue: 1. agli spettatori è consentito consumare alimenti o bevande esclusivamente nel settore dei posti a sedere delle strutture di ristorazione e seduti al proprio posto,

2. la vendita e il consumo di bevande alcoliche devono essere limitati dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione in modo tale da non compromettere il rispetto del piano di protezione da parte degli spettatori; f.

non è consentito vendere o cedere contingenti di posti ai sostenitori della squadra ospite; g. il personale a contatto con gli spettatori deve essere istruito in relazione all'attuazione dei provvedimenti; 13 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni), in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3679).

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h. gli spettatori devono essere informati regolarmente sui provvedimenti in vigore, in particolare mediante manifesti, videoproiezioni e ripetuti annunci; i.

la procedura in casi di infezione sospetta o confermata tra gli spettatori deve essere definita in accordo con le autorità cantonali competenti; j.

le infrazioni degli spettatori ai provvedimenti previsti nel piano di protezione devono essere contrastate adeguatamente.

c14 Disposizioni particolari per le manifestazioni politiche e della società civile Per le manifestazioni politiche e della società civile non si applicano gli articoli 4-6a. I partecipanti devono indossare solo una mascherina facciale; fanno eccezione: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. i partecipanti che possono dimostrare che per motivi particolari, in particolare medici, non possono indossare una mascherina facciale.


Art. 7

Agevolazioni da parte dei Cantoni L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 5, 5a e 6 se:15 a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; e b. l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda provvedimenti specifici per impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.


Art. 8

Provvedimenti supplementari dei Cantoni 1

Se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'articolo 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o di partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni della presente ordinanza. 2 Se in un luogo circoscritto si verifica un numero elevato di infezioni o vi è un pericolo imminente che si verifichi, il Cantone può, per un periodo limitato, prendere provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp a livello regionale. Preliminarmente sente l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.


Art. 9

Controllo e obblighi di collaborazione 1

I gestori e gli organizzatori devono: 14 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni), in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3679).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

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a. su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;

b. concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

2

Se constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, le autorità cantonali competenti prendono opportuni provvedimenti. Possono chiudere singole strutture oppure vietare o disperdere singole manifestazioni.

Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 10

Provvedimenti di prevenzione 1

I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

2

Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato, occorre prendere provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità di lavorare da casa, la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine.

3

I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell'UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi16.17

Art. 11

Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione 1

In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196418 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198119 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2

Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3

I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4

Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

16 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

18 RS 822.11 19 RS 832.20

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Sezione 5:

Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria

Art. 12

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue: a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri; b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;

c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;

d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);

e. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;

f.

capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 13

20 È punito con la multa chi: a.21 in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2, e agli articoli 5a, 6 capoversi 1-3 o 6b;

b. svolge una grande manifestazione di cui all'articolo 6a senza la necessaria autorizzazione o derogando al piano di protezione autorizzato.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14

Modifica di altri atti normativi ...22

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni), in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3679).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

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Art. 15

Entrata in vigore e durata di validità 1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

2

L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00.00. 3 ...23

4 Gli articoli 6 capoverso 124 e 13 lettera b si applicano fino al 30 settembre 2020.25 5 In deroga al capoverso 4, l'articolo 13 lettera b ha effetto a tempo indeterminato.26 22 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 2213.

23 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

24 L'art. 6 cpv. 1 ha ora una nuova versione con effetto a tempo indeterminato.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni), in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3679).

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Allegato27

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1) Prescrizioni relative ai piani di protezione 1

In generale

1.1

Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2

Protezione dal contagio da COVID-19 1

Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2

Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

3

Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3

Motivazione della registrazione dei dati di contatto Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4

Informazione delle persone presenti Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

27 Aggiornato dai n. II delle O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679) e del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

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2

Igiene

2.1

A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2

Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3

Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3

Distanziamento 3.1

Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

3.2

In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

3.3

Nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

3.4

Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4

Registrazione dei dati di contatto 4.1

I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.2

Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti: a. il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio; b. la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

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4.3

I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

4.4.

Devono essere registrati i seguenti dati: a. cognome, nome, domicilio e numero di telefono; b. per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo; c. nelle discoteche e nelle sale da ballo: l'ora di arrivo e di partenza; d. per le manifestazioni senza posti a sedere con oltre 100 persone: il settore di cui all'articolo 6 capoverso 1 in cui si troverà la persona.

4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

4.5

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

4.6

Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

5

Provvedimenti particolari in presenza di oltre 100 persone 5.1

Nelle manifestazioni con oltre 100 visitatori, tra i settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 occorre rispettare la distanza obbligatoria. Il passaggio dei visitatori da un settore all'altro è vietato.

5.1bis Non è consentito l'ingresso di persone ammalate di COVID-19 o che presentano sintomi da COVID-19. Devono essere adottate misure adeguate a tale scopo, segnatamente l'obbligo di autocertificazione dei visitatori nonché il rifiuto dell'ingresso di persone con sintomi riconoscibili manifestamente.

5.2

Se vi sono settori delle strutture o delle manifestazioni utilizzate dai visitatori di tutti i settori, ad esempio gli ingressi o i settori destinate alle pause, occorre rispettare le regole di distanziamento o prendere e attuare misure di protezione.

5.3

Nelle manifestazioni con oltre 100 partecipanti, la protezione necessaria deve essere definita nel piano di protezione, segnatamente mediante il rispetto della distanza obbligatoria, l'adozione di misure di protezione o, in caso di registrazione dei dati di contatto, la costituzione di squadre fisse o l'esclusione del rimescolamento tra gruppi di oltre 100 persone.

5.4

Nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo possono essere presenti contemporaneamente al massimo 100 ospiti nel settore degli ospiti, nel locale o in ciascuno dei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1.

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6

Piani di protezione per grandi manifestazioni I piani di protezione per grandi manifestazioni devono inoltre contenere in particolare quanto segue: a.

la prova che i provvedimenti contrastano efficacemente i pericoli della grande manifestazione indicati nell'analisi dei rischi, segnatamente per quanto riguarda: 1. il tipo di manifestazione, 2. la visita o la partecipazione di gruppi di persone particolarmente a rischio,

3. i comportamenti tipici dei visitatori e dei partecipanti, 4. le circostanze locali e infrastrutturali del luogo della manifestazione, 5. i settori in cui presumibilmente non può essere rispettata la distanza o in cui sono da attendersi assembramenti di persone, 6. l'arrivo e la partenza di visitatori e partecipanti (trasporti pubblici, mezzi di trasporto privati, strutture di ristorazione usualmente frequentate prima o dopo la manifestazione);

b.

la regolamentazione dei flussi di persone nel settore di accesso antistante al luogo o alla struttura in cui si svolge la manifestazione, in accordo con le locali forze di sicurezza e imprese di trasporto; c.

la regolamentazione dei flussi di persone in tutti i settori all'interno del luogo o della struttura in cui si svolge la manifestazione, che sono accessibili ai visitatori e ai partecipanti, in particolare all'ingresso, durante le pause e al termine della manifestazione; d.

le misure per evitare l'ingresso di persone ammalate di COVID-19 o che presentano sintomi da COVID-19; e.

la descrizione della separazione tra i settori destinati ai visitatori e quelli del palco o in cui si svolge la competizione sportiva; f.

le limitazioni in relazione all'occupazione dei posti a sedere, in particolare il numero di posti a sedere messi a disposizione e quelli da lasciare liberi; g.

la procedura per la registrazione dei dati di contatto dei visitatori e dei partecipanti, compresi i numeri di posto e le indicazioni dei settori, nonché i provvedimenti volti a garantire la correttezza dei dati registrati e il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati; h.

le prescrizioni concernenti il rispetto e il controllo del necessario distanziamento o l'uso di mascherine facciali nei settori d'accesso, in quelli destinati alle pause e nei settori dei bagni nel luogo della manifestazione nonché nel settore destinato agli spettatori; i.

la procedura da seguire in presenza di casi infezione sospetta o confermata tra i visitatori, i partecipanti o il personale che ha contatto con il pubblico; j.

i provvedimenti relativi alla distribuzione di alimenti e bevande e alla ristorazione, comprese le regole concernenti la vendita di bevande alcoliche;

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k.

le misure di igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, pulizie periodiche, areazione; l.

le istruzioni sul comportamento destinate ai partecipanti; m.

i provvedimenti per informare i visitatori e i partecipanti sulle misure di igiene e di comportamento in vigore, in particolare sulla procedura da seguire nel caso di un'infezione di cui si viene a conoscenza dopo la manifestazione; n.

i provvedimenti per l'istruzione del personale in relazione ai provvedimenti in vigore, al riconoscimento di sintomi da COVID-19 e la procedura da seguire in caso di sospetto d'infezione nel pubblico; o.

la procedura da seguire in caso di infrazioni alle prescrizioni del piano di protezione da parte di visitatori e partecipanti.

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