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1

Ordinanza

sui veleni (OV)1 del 19 settembre 1983 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3a capoverso 4, 6 capoverso 3, 15a, 21 capoverso 2, 23 capoverso 3
e 39 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19692 sui veleni (LV);3 visto l'articolo 40 della legge sul lavoro4; visto l'articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19815 sull'assicurazione contro gli infortuni; visto l'articolo 23 della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 19716, in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone),8 in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 20019 e del suo allegato K di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),10 ordina: Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni 11

Art. 1

Scopo La presente ordinanza si prefigge: a. di evitare che i veleni mettano in pericolo la vita umana o danneggino animali che non vanno combattuti; RU 1983 1387

1

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

2 RS

813.0

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

4

RS 822.11

5

RS 832.20

6

[RU 1972 1120, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 n. I 51, 1991 362 n. II 402 857 all. n. 19, 1992 288 all. n. 32. RU 1992 1860 art. 74]. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 9 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20).

7

RS 0.142.112.681 8

Comma introdotto dal n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

9

RS 0.632.31

10 Comma introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1406).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

813.01

Commercio dei veleni 2

813.01

b. di promuovere la consulenza in materia di commercio dei veleni onde prevenire ed eliminare avvelenamenti;

c. di migliorare l'informazione al fabbricante, al fornitore e al consumatore sulla pericolosità dei veleni e contribuire così all'impiego di prodotti meno pericolosi.

a12 Eccezioni per le materie ausiliarie dell'agricoltura di cui all'articolo 3a LV 1

Gli articoli 4-12 e 15 capoversi 2-4 LV nonché i capitoli 2 e 3 (art. 3-17 e 18-38) e la sezione 2 del capitolo 4 (art. 42-48) della presente ordinanza, fatto salvo l'articolo 38b capoverso 2, non si applicano alle materie ausiliarie dell'agricoltura che, in applicazione dell'articolo 3a LV, sono state iscritte nella lista di cui all'articolo 17a o corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi di cui all'articolo 17e.13 2 Le disposizioni della legge sui veleni o della presente ordinanza che sono da mettere in relazione con la lista dei veleni, con una classe di tossicità o con la definizione di veleno sono applicabili per analogia, ove la presente ordinanza non disponga diversamente.


Art. 2

Definizioni

Giusta la legge sui veleni e la presente ordinanza si intende per: Acquisto (art. 3 cpv. 1 LV) Ogni ritiro, rimunerato o gratuito, anche da parte del dipendente dell'azienda, eccettuato il ritiro per scopi aziendali all'interno dell'azienda stessa o in un'altra azienda dell'impresa.

Articoli di marca (art. 13 cpv. 1 lett. c LV) Veleni posti in commercio con un marchio di fabbrica.

Aziende del consumo all'ingrosso (art. 15 cpv. 4 LV) Aziende che acquistano, per proprio uso o per lavorazione, veleni in imballaggi all'ingrosso o unitari, direttamente presso il fabbricante o presso un'azienda del commercio all'ingrosso.

Aziende dell'industria chimica (art. 15 cpv. 4 LV) Aziende che eseguono procedimenti chimici di produzione e che impiegano almeno un chimico di formazione universitaria completa o un chimico STS con formazione completa come responsabile del commercio dei veleni.

Aziende per il commercio all'ingrosso di prodotti chimici (art. 15 cpv. 4 LV) Aziende che forniscono veleni a aziende dell'industria chimica, a aziende del consumo all'ingrosso o a rivenditori.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

13 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

O sui veleni

3

813.01

Commercio ambulante (art. 13 cpv. 1 lett. a LV) Offerta di merce di porta in porta.

Distributore automatico (art. 13 cpv. l lett. a LV) Macchina azionata dall'acquirente, che eroga un prodotto a pronti contanti, senza sorveglianza.

Fornitura (art. 3 cpv. 1 LV) Ogni consegna, rimunerata o gratuita, anche a persone appartenenti all'azienda, eccettuata la consegna per scopo aziendale nell'azienda stessa o in un'altra azienda dell'impresa.

Imballaggio d'origine (art. 13 cpv. 1 lett. c LV) Gli imballaggi e i recipienti speciali utilizzati dal fabbricante; gli imballaggi contenenti unità per la vendita al minuto non sono considerati imballaggi d'origine.

Materie ausiliarie dell'agricoltura14 Prodotti impiegati nella produzione agricola o prodotti menzionati nell'articolo 158 capoverso 2 della legge sull'agricoltura15 con un campo di impiego non agricolo comparabile. Per materie ausiliarie dell'agricoltura si intendono in particolare i concimi e i prodotti fitosanitari.

Offerta (art. 3 cpv. 1 LV) Qualsiasi proposta, scritta o verbale, oppure l'esposizione.

Persone competenti

Persone che posseggono conoscenze speciali sulla pericolosità dei veleni della classe 5.

Procedimenti chimici di produzione (art. 4 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 LV) Procedimenti nei quali si trasformano chimicamente sostanze, si ottengono nuovi prodotti mescolando più componenti oppure sono impiegati prodotti chimici per produrre o affinare materiali già lavorati.

Prodotti (art. 2 LV) a. Sostanze che sono state trasformate o composte per un impiego determinato; b. sostanze che vengono messe in commercio con un nome di fantasia, vale a dire non con il loro nome chimico o con la loro usuale designazione commerciale.

Prodotti destinati all'artigianato Veleni destinati all'artigianato e all'industria.

Prodotti destinati al pubblico (art. 25 cpv. 3 e 4 LV) Veleni destinati all'uso privato e artigianale.

Propaganda (art. 13 cpv. 1 LV) Qualsiasi pubblicità.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

15 RS

910.1

Commercio dei veleni 4

813.01

Provvedimenti intesi a rendere innocui i veleni (art. 16 LV) Operazioni mediante le quali un veleno è trattato in guisa che più non produca effetti nocivi alla salute, per esempio trasformazione in sostanza non tossica, oppure deposito in un luogo in cui non può più causare danni.

Servisol (art. 13 cpv. 1 lett. a LV) Acquisto, durante il quale il cliente sceglie da sé la merce nel locale di vendita, senza poter consultare facilmente una persona competente.

Sostanze (art. 2 LV) Sostanze di base (sostanze naturali non modificate, sostanze chimicamente semplici) o miscele semplici non confezionate per un impiego determinato.

Spacci all'aperto (art. 13 cpv. 1 lett. a LV) Istallazioni di vendita dove l'acquirente non entra in un locale di vendita, segnatamente i chioschi, le bancarelle del mercato, gli spacci in esposizioni ambulanti e in fiere (anche in padiglioni), offerte di merce all'esterno dei locali di vendita, veicoli, in quanto non siano attrezzati per la vendita all'interno; i chioschi situati nei locali di vendita non sono considerati spacci all'aperto.

Utente a titolo professionale16 Ogni persona fisica o giuridica che conserva, tratta, fornisce o impiega una merce a titolo professionale o commerciale.

Capitolo 2: Lista dei veleni Sezione 1: Contenuto, classi di tossicità

Art. 3

Contenuto della lista dei veleni 1

La lista dei veleni comprende le tavole delle sostanze tossiche, dei prodotti tossici destinati al pubblico e dei prodotti tossici destinati all'artigianato. L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) allestisce e pubblica queste tavole e le aggiorna almeno una volta all'anno.

2

La tavola delle sostanze tossiche (lista dei veleni 1) comprende: a. il nome chimico della sostanza; b. la classe di tossicità; c. osservazioni speciali.

3

La tavola dei prodotti tossici destinati al pubblico (lista dei veleni 2) comprende: a. il marchio o la designazione del prodotto; b. la designazione chimica o commerciale dei componenti tossici; la parte percentuale dei componenti della classe di tossicità 1 sarà sempre indicata; 16 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

O sui veleni

5

813.01

quella delle classi di tossicità 2 e 3 solamente se determinanti per la classificazione; nei casi di variazione del contenuto bisogna indicare il valore massimo; c. la classe di tossicità; d. il numero di controllo dell'Ufficio; e. eventualmente un numero di controllo delle stazioni di ricerche agronomiche o altri numeri ufficiali di controllo; f. l'impiego

previsto;

g. le indicazioni sul dichiarante; h. osservazioni speciali.

4

La tavola dei prodotti tossici per l'artigianato (lista dei veleni 3) comprende: a. il marchio, la designazione chimica o la designazione del gruppo; b. la designazione chimica o commerciale dei componenti tossici; la parte percentuale dei componenti della classe di tossicità 1 sarà sempre indicata; quella delle classi di tossicità 2 e 3 solamente se determinanti per la classificazione; nei casi di variazione del contenuto bisogna indicare il valore massimo; c. la classe di tossicità; d. il numero di controllo dell'Ufficio; e. le indicazioni sul dichiarante; f. osservazioni speciali.

5

Sotto la rubrica «osservazioni speciali» sono fornite indicazioni sulle condizioni e gli oneri, in particolare su: a. le conoscenze necessarie per il commercio con il veleno di cui si tratta; b. le scritte d'avvertimento e i segni speciali di riconoscimento; c. le disposizioni

precauzionali;

d. le forme particolari di consegna; e. i provvedimenti intesi a rendere innocui i veleni; f.

i divieti d'impiego per determinate finalità; g. la colorazione, l'odore e la denaturazione, quali segni d'avvertimento.


Art. 4

Classi di tossicità

1

L'Ufficio classifica i veleni secondo la loro pericolosità generale in una delle 5 classi di tossicità.

2

L'Ufficio, per la classificazione, si fonda sulla seguente scala delle dosi letali acute accertate, mediante somministrazione orale ad alcuni animali, di norma a ratti: Classe di tossicità 1 fino a 5 mg per kg

Commercio dei veleni 6

813.01

Classe di tossicità 2 da 5 a 50 mg per kg

Classe di tossicità 3 da 50 a 500 mg per kg

Classe di tossicità 4 da 500 a 2000 mg per kg

Classe di tossicità 5 da 2000 a 5000 mg per kg.

3

L'Ufficio tiene conto per quanto noti oppure informandosi, nei casi fondati, presso il dichiarante degli elementi seguenti: a. dati relativi ad altre specie d'animali; b. dati sulla tossicità subacuta, subcronica e cronica o altri effetti, come quello cancerogeno, mutageno o teratogeno, se questi fanno prevedere un pericolo maggiore o speciale; c. dati sulla pericolosità di un veleno dovuta ad effetto stimolante o corrosivo sulla pelle e sulla mucosa; d. dati sulla pericolosità di un veleno in caso di assorbimento parenterale, segnatamente attraverso la cute o per inalazione; e. indicazioni sugli accertamenti fatti sull'essere umano, segnatamente su fanciulli e donne incinte;

f.

indicazioni sulla presentazione o sulla forma speciale o l'aspetto speciale del veleno o dell'imballaggio oppure altre caratteristiche come l'odore o il sapore del veleno.

4

Se un veleno si compone di parecchi tossici, la sua dose letale acuta orale complessiva verrà stabilita sulla scorta dei valori delle dosi letali delle singole sostanze e dalle loro concentrazioni nel prodotto finito. In casi fondati, l'Ufficio può esigere un esame sperimentale suppletivo riguardo alla tossicità.


Art. 5

Ammissione illimitata per il servisol 1

Quando classifica un veleno nella classe 5, l'Ufficio decide se ammetterlo o no senza restrizione per la vendita nel servisol.

2

Il veleno è classificato nella lista dei veleni con l'indicazione 5S.

3

Un veleno della classe 5 può essere ammesso senza restrizione in un servisol in particolare quando la sua dose letale acuta orale è situata tra 3000 e 5000 mg/kg e l'effetto irritante sulle mucose non deve essere preso in considerazione nell'insieme dei pericoli ch'esso presenta.

4

I prodotti destinati al pubblico che hanno una dose letale acuta orale tra 2000 e 3000 mg/kg possono pure essere ammessi nei servisol se il loro effetto irritante sulle mucose non deve essere preso in considerazione nell'insieme dei pericoli che essi presentano e se il dichiarante prova che l'imballaggio non può essere aperto da un bambino.

O sui veleni

7

813.01

Sezione 2: Procedura di dichiarazione

Art. 6

Dichiarante 1 Un veleno può essere dichiarato soltanto dal fabbricante, dall'importatore, dal rappresentante o dal venditore.

2

Il dichiarante deve avere la sede d'affari in Svizzera.


Art. 7

Obbligo di dichiarare 1

Le sostanze e i prodotti seguenti devono essere dichiarati all'Ufficio prima di essere messi in commercio:

a. sostanze e prodotti che, per la loro pericolosità, dovranno probabilmente essere iscritti nella lista dei veleni; b. prodotti destinati al pubblico e all'artigianato che contengono sostanze delle classi di tossicità 1 a 5, anche se sulla scorta della loro composizione non dovranno probabilmente essere iscritti nella lista dei veleni.

2

Non devono essere dichiarati: a. i prodotti destinati all'artigianato, che assieme ad altri veleni vengono iscritti nella lista dei veleni come gruppo; dev'essere osservato l'obbligo d'informare secondo l'articolo 14 capoverso 4; b. i veleni adoperati unicamente per scopi di ricerca oppure come sostanze prime, sostanze ausiliarie o prodotti intermedi nei procedimenti chimici di produzione; c. i prodotti fabbricati secondo le indicazioni e per l'uso di un determinato acquirente; le disposizioni applicabili ai componenti più pericolosi sono determinanti per la fornitura e l'impiego del prodotto.

3

In caso di dubbio, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante deve informarsi presso l'Ufficio, se una sostanza o un prodotto sottostà alla legge sui veleni. L'Ufficio può esigere, per sostanze o prodotti sospetti di tossicità e non annunciati, la documentazione necessaria per l'esame e far prelevare campioni che devono essere messi a disposizione gratuitamente.

4

Per la dichiarazione deve essere adoperato il questionario dell'Ufficio.


Art. 8

Veleni destinati a prove applicative 1

Un veleno, ancora allo studio non ancora iscritto nella lista dei veleni, può essere consegnato con il consenso dell'Ufficio, per essere destinato a prove applicative per determinarne l'efficacia. L'Ufficio vincola il suo consenso a condizioni oppure oneri per proteggere l'essere umano e l'animale.

2

Per queste prove, gli imballaggi devono recare il nome della ditta e un numero d'identificazione, come pure scritte d'avvertimento e, se necessario, essere provvisti d'indicazioni sui provvedimenti protettivi.

3

L'Ufficio informa le autorità cantonali competenti.

Commercio dei veleni 8

813.01


Art. 9

Documentazione 1 La documentazione per la dichiarazione deve indicare: a. i dati completi sulla composizione come pure lo scopo e il tipo d'uso; b. le perizie scientifiche esistenti, i processi verbali di prova e di esame e i rapporti;

c. il recipiente e l'imballaggio; d. il modo

d'uso;

e. i

prospetti.

1bis

L'Ufficio può esigere inoltre dal dichiarante una scheda di dati di sicurezza.17 2

Per dichiarazioni delle sostanze della lista dei veleni o per i prodotti che contengono nuovi veleni, il dichiarante deve allegare tutta la documentazione scientifica a lui nota e le pubblicazioni che possono servire per la classificazione.

3

Il dichiarante al momento della dichiarazione deve comunicare all'Ufficio se il veleno viene messo in commercio anche in imballaggi diversi da quello presentato.

a18 Requisiti per esami e ricerche 1

Il dichiarante deve garantire che i programmi degli esami, lo svolgimento dei singoli esami, i metodi applicati e la valutazione dei risultati degli esami corrispondono allo stato della scienza e della tecnica.

2

Chi, nell'ambito della dichiarazione, presenta all'Ufficio i risultati di esami che sono stati eseguiti in laboratorio o in condizioni esterne al fine di acquisire dati sulle proprietà o sulla sicurezza di sostanze o prodotti, deve: a. allegare ai risultati una dichiarazione scritta, rilasciata dal responsabile della direzione degli esami, secondo la quale gli esami sono stati eseguiti in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio; e b. presentare un elenco o un attestato delle autorità competenti, nazionali o estere, dal quale risulti che le installazioni per le prove nelle quali sono stati eseguiti gli esami rispettano i principi delle buone prassi di laboratorio.

3

Il capoverso 2 non si applica agli esami delle caratteristiche fisico-chimiche o della composizione che, secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale, non devono essere eseguiti o non devono essere eseguiti in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio o i cui risultati non devono essere presentati alle autorità.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

O sui veleni

9

813.01


Art. 10

Esame della

dichiarazione

1

L'Ufficio esamina il veleno dichiarato e la documentazione presentata. Esso decide se devono essergli messi a disposizione campioni del veleno.

2

Se la documentazione per l'esame è insufficiente, se dà adito a errori o se induce a un uso inappropriato del veleno, l'Ufficio decide quali cambiamenti e aggiunte il dichiarante debba fare e se debba procedere ad esami supplementari (art. 4 cpv. 3).

3

In casi motivati, segnatamente quando i dati dell'esame sono di particolare importanza o sussistono dubbi in merito al rispetto dei principi delle buone prassi di laboratorio, l'Ufficio può esigere dalle autorità competenti, nazionali od estere, l'esecuzione di una verifica dell'esame (auditing) nell'installazione per le prove.19


Art. 11

Collaborazione con altri Uffici federali 1

I veleni, impiegati come materie ausiliarie nell'agricoltura, saranno valutati dall'Ufficio in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura. L'iscrizione nella lista dei veleni avviene soltanto dopo ultimazione della perizia da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura.20 2 Un veleno, che in seguito al suo impiego può pervenire nelle acque o nelle acque di rifiuto oppure per il quale ci si debba attendere a impieghi o modi di eliminazione che mettono in pericolo l'ambiente, deve soddisfare le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque e della protezione dell'ambiente. Se c'è motivo di ritenere che un veleno non soddisfi dette esigenze, l'Ufficio federale dell'ambiente delle foreste e del paesaggio21 può proporre che il dichiarante debba far compiere a sue spese una perizia del veleno.22

Art. 12

Preavviso 1 L'Ufficio preavvisa al dichiarante la classificazione del veleno, le condizioni previste e gli oneri, come pure le necessarie modifiche all'imballaggio (preavviso) e li comunica all'autorità cantonale competente.

2

Si rinuncia al preavviso: a. per le sostanze che devono essere registrate nella lista dei veleni 1; b. se i segni di riconoscimento, la descrizione come pure il modo d'uso sugli imballaggi e sui recipienti non subiscono cambiamenti.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

20

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 29 gen. 1997, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 697).

21 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

22

Nuovo testo giusta l'art. 70 n. 1 dell'O del 9 giu. 1986 sulle sostanze, in vigore dal 1° set. 1986 (RS 814.013).

Commercio dei veleni 10

813.01


Art. 13

Effetti del preavviso 1

Il preavviso non legittima ancora il dichiarante a porre in commercio il veleno.

2

Entro un anno dal preavviso il dichiarante può sottoporre all'Ufficio le modifiche e la documentazione richieste per l'iscrizione della sostanza o del prodotto nella lista dei veleni.

3

Trascorso questo termine, egli deve presentare una nuova dichiarazione.

4

Se non condivide il preavviso, il dichiarante può comunicare la propria valutazione all'Ufficio. Qualora non si addivenisse ad un'intesa, può chiedere che in merito ai punti controversi sia pronunciata una decisione ricorribile.

Sezione 3: Iscrizione e aggiornamento

Art. 14

Decisione dell'Ufficio

1

L'Ufficio decide l'iscrizione di una sostanza o di un prodotto nella lista dei veleni se sono soddisfatte le condizioni.

2

La decisione menziona la marca del prodotto, il dichiarante, il numero di controllo, la classe di tossicità, il settore d'impiego, i componenti del veleno determinanti per la classificazione, la presentazione, le prescrizioni per l'imballaggio e l'etichettatura, le scritte d'avvertimento e i provvedimenti protettivi, come pure altre condizioni, oneri e osservazioni.

3

Il veleno iscritto in un gruppo nella lista dei veleni può essere messo in commercio senza la decisione dell'Ufficio.

4

Nelle decisioni circa l'iscrizione di un gruppo di veleni nella lista (fogli speciali) , l'Ufficio stabilisce, d'intesa con le cerchie competenti interessate, quali indicazioni supplementari gli occorrono in merito a tale gruppo.

5

Il veleno può essere messo in commercio appena la decisione è passata in giudicato o il dichiarante ha comunicato per iscritto all'Ufficio la sua rinuncia al ricorso.

6

Il veleno può essere messo in commercio soltanto conformemente alla decisione.


Art. 15

Cambiamenti e

adattamenti

1

Se devono essere modificati elementi di un veleno iscritto nella lista dei veleni e menzionati nella decisione, il dichiarante deve anzitutto chiedere il consenso dell'Ufficio.

2

Se le autorità competenti accertano che un veleno iscritto nella lista non è conforme alla decisione, l'Ufficio rilascia una nuova decisione. Esso può bloccare il commercio di tale veleno. 3 Se devono essere adattati solamente gli imballaggi, i segni di riconoscimento, i prospetti ecc., l'Ufficio può accordare un termine fino a dodici mesi.

4

Se viene a conoscenza di nuovi dati essenziali, il dichiarante deve comunicarli immediatamente e spontaneamente all'Ufficio.

O sui veleni

11

813.01

a23 Riesame di prodotti fitosanitari 1

L'Ufficio federale riesamina nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22b dell'ordinanza del 23 giugno 199924 sui prodotti fitosanitari la classe di tossicità delle sostanze attive elencate nell'allegato 1b di detta ordinanza, nonché dei prodotti fitosanitari che le contengono.

2

Chi presenta una domanda secondo l'articolo 22b dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sui prodotti fitosanitari, deve presentare anche tutti i documenti secondo l'articolo 9 della presente ordinanza ai fini della valutazione dei rischi per la salute.

3

L'Ufficio federale stralcia un prodotto fitosanitario dalla lista dei veleni e non ne iscrive più uno simile, se per la sostanza attiva contenuta da detto prodotto o per il prodotto fitosanitario stesso non è stata presentata nessuna documentazione o la documentazione è insufficiente oppure i rischi per la salute sono inaccettabili.

L'Ufficio federale tiene conto dei risultati del riesame svolto nella Comunità europea.


Art. 16

Nuovi dati

1

L'Ufficio può assegnare un veleno ad un'altra classe se è accertato che costituisce per la salute dell'uomo o degli animali un pericolo maggiore o minore di quanto si fosse stimato all'atto della classificazione precedente.

2

Per i necessari adattamenti può essere accordato un termine fino a dodici mesi.


Art. 17

Stralci 1 I veleni non più fabbricati o importati, sono stralciati dalla lista dei veleni dopo dieci anni.

2

L'Ufficio esegue ogni anno un'inchiesta scritta presso i dichiaranti onde determinare questi veleni.

Capitolo 2a:25 Lista delle materie ausiliarie dell'agricoltura di cui all'articolo 3a LV Sezione 1: Lista dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 3a LV26
a Iscrizione di prodotti fitosanitari nella lista27 1

L'Ufficio federale decide d'ufficio l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti fitosanitari se l'Ufficio federale dell'agricoltura ha deciso, in appli23 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 5421).

24 RS

916.161

25 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

26 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

27 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

Commercio dei veleni 12

813.01

cazione dell'articolo 160 capoverso 7 della legge federale del 29 aprile 199828 sull'agricoltura, che tale prodotto può essere importato e messo in commercio liberamente, e se:29 a. esso contiene sostanze attive identiche con uguale concentrazione nonché con lo stesso tipo di formulazione di un prodotto fitosanitario30 iscritto nella lista dei veleni; b. non vi sono indizi inequivocabili che la sua composizione chimica non è identica a un prodotto fitosanitario iscritto nella lista dei veleni; c. esso è ammesso come prodotto fitosanitario in un paese in cui le prescrizioni relative alla classificazione, alla caratterizzazione, all'imballaggio e all'esecuzione garantiscono un livello di protezione che sia almeno comparabile con quello previsto dalla legislazione svizzera sui veleni; d. l'indicazione relativa alla pericolosità e la designazione delle sostanze attive sono menzionate sull'imballaggio originale del prodotto almeno in una delle lingue ufficiali svizzere; e. esso soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LV, in particolare ove non vi siano indizi relativi a rischi inammissibili per la salute che il commercio con tale prodotto comporta; f. i diritti del primo dichiarante (art. 6) secondo l'allegato 1C dell'Accordo OMC del 15 aprile 199431 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare secondo il suo articolo 39, non siano violati dall'iscrizione del prodotto nella lista.

2

L'Ufficio federale, per verificare se un prodotto estero adempie i requisiti e risponde ai criteri di cui all'articolo 1 lettere a-e, si basa sulle indicazioni che si trovano sull'imballaggio o nell'elenco dei prodotti fitosanitari del paese di provenienza.

L'Ufficio federale prende in considerazione altre indicazioni di cui dispone o di cui è stato messo a conoscenza.

3

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

b Contenuto della decisione e pubblicazione della stessa La decisione dell'Ufficio federale è pubblicata nel Foglio federale e menziona: a. la marca del prodotto; b. il paese di provenienza; 28 RS 910.1

29 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

30 Nuova espressione giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

31 RS

0.632.20

O sui veleni

13

813.01

c. il nome e l'indirizzo della persona responsabile dell'immissione in commercio o del fabbricante nel paese di provenienza;

d. il numero di ammissione eventualmente attribuito al prodotto nel paese di provenienza;

e. la designazione di tutte le sostanze attive contenute nel prodotto, incluse la loro percentuale;

f.

il tipo di formulazione; g. eventuali oneri per il commercio con il prodotto stabiliti nell'interesse della protezione della salute dall'Ufficio federale; h. il numero d'ordine attribuito al prodotto dall'Ufficio federale.

c Modifiche della lista 1

Se i requisiti e i criteri determinanti di cui all'articolo 17a non sono più adempiti per l'iscrizione di un prodotto nella lista delle materie ausiliarie dell'agricoltura, l'Ufficio federale decide i necessari adeguamenti, incluso un eventuale stralcio del prodotto dalla lista.

2

Qualora gli effetti di un prodotto stralciato dalla lista delle materie ausiliarie dell'agricoltura rappresentino un serio pericolo per la salute, l'Ufficio federale può ordinare agli importatori di richiamare questo prodotto importato e di riesportarlo o distruggerlo. Se gli importatori responsabili non ottemperano a questo obbligo si procede a loro spese al richiamo del prodotto, nonché alla sua confisca e distruzione senza indennizzo.

d Pubblicazione di un elenco aggiornato L'Ufficio federale pubblica periodicamente insieme all'Ufficio federale dell'agricoltura un elenco aggiornato dei prodotti fitosanitari che sono stati iscritti con decisione passata in giudicato nelle liste di cui all'articolo 17a nonché all'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 199932 sui prodotti fitosanitari.

Sezione 2:33 Lista dei concimi di cui all'articolo 3a LV
e Pubblicazione della lista 1

L'Ufficio pubblica in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura una lista dei tipi di concime che possono essere importati conformemente all'articolo 3a LV e all'articolo 160 capoverso 7 della legge federale del 29 aprile 199834 sull'agricoltura (lista dei concimi comune UFAG-UFSP).

32 RS

916.161

33 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

34 RS

910.1

Commercio dei veleni 14

813.01

2

La pubblicazione di tale lista dei concimi non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

f Modifiche della

lista

Se un concime, importato conformemente all'articolo 3a LV e corrispondente a un tipo di concime cancellato dalla lista dei concimi comune UFAG-UFSP (art. 17e), rappresenta un grave pericolo per la salute, l'Ufficio può ingiungere agli importatori di tale concime di richiamarlo e di ritornarlo all'estero o di provvedere alla sua distruzione. Se un importatore non dà seguito a tale ingiunzione, l'Ufficio procede a sue spese al richiamo nonché alla confisca e distruzione senza indennizzo del prodotto.

Capitolo 3: Commercio con i veleni delle classi 1 a 5 Sezione 1: In generale

Art. 18

Principio 1 Chiunque voglia acquistare o conservare veleni per uso privato o per lavorazione, può:

a. acquistare veleni della classe 2 presentando una cedola di veleno; b. acquistare veleni della classe 3 contro ricevuta; c. acquistare veleni delle classi 4 e 5 senza autorizzazione, se è capace di discernimento.

2

Chiunque voglia acquistare un veleno della classe 1 o 2 per uso privato, per lavorazione o per conservazione, nell'artigianato, nell'industria, nell'agricoltura, nella silvicoltura, nell'insegnamento o a fini scientifici, deve possedere una cedola di veleno; per acquisti ripetuti di veleni della classe 1 o 2 deve essere in possesso di un libro dei veleni I o II.

3

Per altri generi di commercio con veleni delle classi 1 a 4 sono rilasciate le autorizzazioni generali delle categorie A, B, C, D o E.


Art. 19

Domanda 1 Chiunque desideri ottenere un'autorizzazione generale o un libro dei veleni, deve farne domanda all'autorità cantonale competente. Le aziende della Confederazione presentano la loro domanda all'Ufficio.

2

La domanda può essere presentata da una singola persona con domicilio in Svizzera oppure da un'azienda (impresa, ditta, scuola, istituto o laboratorio) con sede in Svizzera. 2bis Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, il diritto di soggiorno secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone è equiparato al domicilio e alla

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15

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sede sociale di cui al capoverso 2. Essi presentano domanda al Cantone in cui vogliono esercitare la propria attività per la prima volta.35 3 Le domande delle aziende i cui dipendenti sono assicurati obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazioni contro gli infortuni (INSAI), sono trasmesse all'INSAI dall'autorità cantonale competente o dall'Ufficio. L'INSAI esamina quali provvedimenti devono essere adottati nell'azienda per proteggere il dipendente contro gli infortuni e le malattie professionali e ne comunica il risultato all'autorità cantonale o all'Ufficio.

4

Per le aziende non soggette alla legge sul lavoro36 e i cui dipendenti non sono assicurati obbligatoriamente presso l'INSAI, per esempio in caso di lavoro a domicilio, la domanda per ottenere un'autorizzazione generale o un libro dei veleni può essere presentata solamente dal datore di lavoro o dal proprietario dell'azienda.


Art. 20

Responsabile per il commercio dei veleni 1

È responsabile per il commercio dei veleni: a. il titolare della cedola di veleno; b. la persona menzionata nel libro dei veleni o nell'autorizzazione generale.

2

Il commercio dei veleni deve svolgersi sotto la sorveglianza dei responsabili.

3

Se non è titolare di un'autorizzazione generale, il responsabile, dev'essere impiegato stabile nell'azienda e lavorare prevalentemente per essa.


Art. 21

Esami e corsi

1

Se al responsabile o alla persona competente è richiesto un esame per provare le capacità professionali, il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) dopo aver udito le cerchie competenti interessate e l'INSAI stabilisce: a. la materia e l'organizzazione dell'esame; b. la composizione e i compiti della commissione d'esame; c. i certificati.

2

Secondo il tipo d'autorizzazione, l'esame verte sulle: a. conoscenze sulla legislazione dei veleni; b. conoscenze sulla pericolosità dei veleni, le disposizioni di protezione, le disposizioni di pronto soccorso; c. conoscenze chimiche-tecniche (Autorizzazione B) oppure conoscenze riguardanti le sostanze chimiche-tecniche (altre autorizzazioni) ;

d. conoscenze tossicologiche generali.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 28 sett. 2001 (RU 2002 1517). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1406).

36

RS 822.11

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3

Per la preparazione dell'esame possono essere organizzati corsi. Il Dipartimento stabilisce l'organizzazione, il programma d'insegnamento e la durata dei corsi, come pure i requisiti ai quali debbano soddisfare il personale insegnante e i partecipanti.

4

L'Ufficio organizza gli esami e i corsi. Con la sua autorizzazione gli esami e i corsi possono essere organizzati dai Cantoni o dalle organizzazioni dell'economia. L'Ufficio sorveglia e coordina gli esami e i corsi dei Cantoni e delle organizzazioni.


Art. 22

Rilascio dell'autorizzazione

1

Se il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 26-35, l'autorità competente gli rilascia l'autorizzazione. Essa rilascia le autorizzazioni secondo gli articoli 30a capoverso 1 e 35a capoverso 1, se sono provate l'esperienza professionale e le altre qualifiche richieste per manipolare veleni.37 2

L'autorizzazione può essere vincolata ad oneri.

3

L'autorizzazione rilasciata ad una azienda menziona almeno un responsabile.

4

Le autorizzazioni generali saranno numerate progressivamente e per Cantone nell'ambito delle categorie A a E.


Art. 23

Durata della validità 1

La cedola di veleno è valida un mese.

2

Il libro dei veleni è valido cinque anni. Esso può essere rinnovato di volta in volta per altri cinque anni.

3

Le autorizzazioni vincolate ad oneri hanno una durata limitata.

4

Le altre autorizzazioni sono di durata indeterminata.


Art. 24

Estinzione e revoca dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione si estingue se: a. il responsabile non è più dipendente dell'azienda; b. il titolare dell'autorizzazione è deceduto; c. l'azienda cessa la propria attività o cambia di proprietario.

2

L'autorità competente può autorizzare la sostituzione, per tre mesi, del responsabile o del titolare dell'autorizzazione con un'altra persona qualificata. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato.

3

L'autorizzazione può essere revocata temporaneamente o definitivamente se il responsabile o il titolare dell'autorizzazione è stato punito per infrazioni intenzionali o per ripetute infrazioni colpose alla legislazione sui veleni o se le condizioni del rilascio non sono più soddisfatte.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

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Art. 25

Modificazioni Il titolare dell'autorizzazione annuncia immediatamente all'autorità competente qualsiasi modificazione inerente alle condizioni da cui dipende l'autorizzazione. Per le aziende i cui dipendenti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INSAI, l'autorità competente annuncia all'INSAI tutte le modificazioni che subentrano nell'azienda.

a38 Attestato dell'esperienza professionale e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni 1

L'autorità cantonale competente attesta che il richiedente dispone dell'esperienza professionale e delle qualifiche generali, commerciali o professionali per: a. l'esercizio di attività indipendenti e di attività di intermediari attinenti al commercio, compresa la distribuzione di veleni e la loro utilizzazione professionale secondo gli articoli 2 e 4 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 197439, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (di seguito: direttiva 74/556/CEE); b. l'utilizzazione professionale di veleni ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 74/556/CEE.

2

L'attestato indica se: a. il richiedente soddisfa le condizioni menzionate negli articoli 2 e 3 della direttiva 74/556/CEE; b. l'attività del richiedente si limitava alla distribuzione di veleni o alla loro utilizzazione professionale e se determinati veleni erano esclusi dall'attività professionale certificata.

3

L'attestato è rilasciato dall'Ufficio federale se il richiedente ha acquisito le conoscenze e le qualifiche in un'azienda della Confederazione.

Sezione 2: Autorizzazione d'acquisto

Art. 26

Ricevuta 1 Può acquistare un veleno della classe 3 contro ricevuta chi: a. ha l'esercizio dei diritti civili; b. è capace di discernimento e ha almeno 18 anni, oppure 38 Introdotto dal n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

39 GU n. L 307 del 18.11.1974, p. 1. Il testo della direttiva può essere consultato presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione prodotti chimici.

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c. è apprendista giusta la legge federale del 19 aprile 197840 sulla formazione professionale e deve manipolare veleni a titolo professionale.

2

L'ordinazione può essere fatta verbalmente, telefonicamente o per scritto.

3

Il fornitore informa per scritto l'acquirente sui provvedimenti protettivi necessari.

L'acquirente è responsabile della loro applicazione.

4

In vece del modulo per un solo acquirente può essere adoperato un modulo globale per vari acquirenti.

5

Il modulo «Ricevuta» non deve essere firmato se il veleno viene inviato per posta a una persona che lo adoperi professionalmente e se dall'ordinazione o dalla copia del bollettino di fornitura risulta il destinatario, il genere e la quantità di veleno. L'accettazione dell'invio vale come ricevuta. 6 Se un veleno della classe 3 viene inviato per posta a una persona che non lo adopera professionalmente:

a. l'invio dev'essere effettuato per raccomandata o come invio di valore e recare la scritta «da consegnare personalmente»; b. il mittente e il destinatario devono essere una persona fisica; c. dalla documentazione del fornitore devono risultare la specie e la quantità del veleno, l'indirizzo del destinatario, come pure le condizioni personali secondo il capoverso 1, e d. la ricevuta postale con l'attestazione del destinatario vale come ricevuta.

7

Il fornitore deve conservare per un anno la ricevuta o il documento che la sostituisce.


Art. 27

Cedola di veleno per veleni della classe 2 1

La cedola di veleno per veleni della classe 2 conferisce al titolare il diritto d'acquistare per uno scopo determinato una certa quantità di veleni della classe 2.

2

Chi desidera ottenere una cedola di veleno per veleni della classe 1 deve: a. avere l'esercizio dei diritti civili; b. dare le sue generalità e comprovarle con un'attestazione ufficiale; c. avere il domicilio o la sede d'affari in Svizzera; d. indicare come intenda impiegare il veleno.

3

L'autorità competente rilascia la cedola di veleno in doppio. Il titolare deve firmare i due esemplari. La cedola di veleno non è trasmissibile e deve essere ritirata personalmente dal titolare.

40

[RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all.

n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n.

I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

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4

Il fornitore informa l'acquirente sui necessari provvedimenti protettivi. L'acquirente è responsabile della loro applicazione.

5

Il fornitore del veleno deve conservare l'originale della cedola di veleno durante cinque anni. Il doppio viene lasciato al titolare.


Art. 28

Cedola di veleno per veleni della classe 1 1

La cedola di veleno per veleni della classe 1 conferisce al titolare il diritto d'acquistare per uno scopo determinato una certa quantità di veleni della classe 1.

2

Chi desidera ottenere una cedola di veleno per veleni della classe 1 deve: a. avere l'esercizio dei diritti civili; b. dare le sue generalità e comprovarle con un'attestazione ufficiale; c. avere il domicilio o la sede d'affari in Svizzera; d. possedere una formazione professionale corrispondente o aver superato un esame secondo l'articolo 21, e e. assicurare che il veleno verrà adoperato unicamente nell'artigianato, nell'industria, nell'agricoltura o nella silvicoltura, per l'insegnamento o per scopi scientifici.

3

Per il resto è applicabile l'articolo 27 capoversi 3 a 5.


Art. 29

Libro dei veleni I

1

Il libro dei veleni I contiene singole cedole di veleno e conferisce al titolare il diritto da acquistare ripetutamente per ragioni professionali determinati veleni delle classi 1 e 2 per proprio uso o lavorazione. I veleni vengono iscritti singolarmente o per gruppi nel libro dei veleni.

2

Chi desidera ottenere un libro dei veleni per veleni delle classi 1 e 2 deve: a. avere l'esercizio dei diritti civili; b. possedere una formazione professionale corrispondente o aver superato un esame secondo l'articolo 21, e c. indicare come intenda impiegare i veleni.

3

Chi desidera ottenere un libro dei veleni per veleni della classe 2 deve: a. avere l'esercizio dei diritti civili; b. possedere una formazione professionale corrispondente o aver superato un esame secondo l'articolo 21 o presentare un'attestazione di un ufficio cantonale competente oppure di una stazione federale di ricerche, che certifichi il possesso delle conoscenze necessarie riguardanti la manipolazione e la pericolosità di questi veleni; c. indicare come intenda impiegare i veleni.

4

Il fornitore informa l'acquirente sui necessari provvedimenti protettivi. L'acquirente è responsabile della loro applicazione.

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5

Per ogni acquisto il titolare deve riempire una cedola di veleno del libro dei veleni e rilasciarla al fornitore. Questi deve conservare la cedola almeno cinque anni.


Art. 30

Libro dei veleni II

1

Il libro dei veleni II non contiene nessuna singola cedola di veleno. Conferisce al titolare il diritto di acquistare ripetutamente determinati veleni della classe 2 per proprio uso o lavorazione. I veleni vengono iscritti nel libro dei veleni singolarmente o per gruppi.

2

Il libro dei veleni II viene rilasciato solamente alle aziende del commercio all'ingrosso soggette all'INSAI. Il responsabile deve:

a. avere l'esercizio dei diritti civili; b. possedere una formazione professionale corrispondente o aver superato un esame secondo l'articolo 21, e c. indicare come intenda impiegare il veleno.

3

L'acquirente deve indicare per ogni acquisto il numero del libro dei veleni II.

a41 Autorizzazione d'acquisto secondo il diritto comunitario 1

Le autorizzazioni d'acquisto secondo gli articoli 26-30 sono parimenti rilasciate a persone che provino di disporre di un'esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni ai sensi degli articoli 3 e 4 capoverso 1 della direttiva 74/556/CEE. Rimangono salvi il diritto di limitare, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della direttiva, l'acquisto di sostanze o prodotti altamente tossici e il diritto di rifiutare, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, l'autorizzazione d'acquisto oppure di limitarla a determinati veleni.

2

La prova di disporre di un'esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza (art. 4 cpv. 2 della direttiva 74/556/CEE).

3

L'articolo 19 capoverso 2bis è applicabile per analogia in relazione all'esigenza che un domicilio o una sede sociale si trovino in Svizzera.

Sezione 3: Autorizzazioni generali

Art. 31

Autorizzazione generale

A

1

L'autorizzazione generale A conferisce al titolare il diritto di fare commercio con tutti i veleni, ma non di combattere i parassiti mediante gas, nebbie o polveri molto tossici.

2

L'autorizzazione è rilasciata a: 41 Introdotto dal n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

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a. ditte e aziende dell'industria chimica; b. ditte e aziende del commercio all'ingrosso di prodotti chimici; c. istituti e laboratori scientifici; d. laboratori ufficiali;

e. farmacie; f.

medici, medici dentisti e veterinari praticanti; g. universitari, indipendenti, laureati in medicina, farmacia o chimica.

3

L'autorizzazione A è rilasciata d'ufficio al titolare dell'autorizzazione di gestire una farmacia o di esercitare la professione di medico, medico dentista o veterinario se egli non vi rinuncia esplicitamente.

4

Il responsabile deve avere l'esercizio dei diritti civili e godere di buona reputazione, come pure avere formazione di chimico universitario, medico, medico dentista, veterinario, farmacista o chimico STS. L'Ufficio e, con il suo consenso, i Cantoni, decidono caso per caso se altri laureati universitari aventi la formazione professionale necessaria possono essere designati come responsabili.

5

Per ogni acquisto il responsabile deve indicare il numero della sua autorizzazione.


Art. 32

Autorizzazione generale

B

1

L'autorizzazione generale B conferisce al titolare il diritto di fare commercio con: a. tutti i veleni iscritti nella lista dei veleni; con veleni della classe 1, la cui manipolazione richiede conoscenze speciali, se menzionati esplicitamente nell'autorizzazione;

b. veleni in imballaggi originali adoperati esclusivamente per la ricerca, come materia prima, materia ausiliare o prodotto intermedio nei processi di produzione chimica.

2

L'autorizzazione B non permette tuttavia di combattere i parassiti con gas, nebbie o polveri molto tossici.

3

L'autorizzazione viene rilasciata a: a. aziende, istituti e persone che possono ricevere l'autorizzazione A; b. drogherie; c. istituti chimici e laboratori; d. altre aziende con responsabili che soddisfano le condizioni secondo il capoverso 5.

4

Al titolare di un'autorizzazione per gestire una drogheria viene rilasciata l'autorizzazione B senza speciale richiesta, sempreché egli non vi rinunci esplicitamente.

5

Il responsabile deve avere l'esercizio dei diritti civili e godere di buona reputazione. Egli deve:

a. possedere una formazione professionale secondo l'articolo 31 capoverso 4;

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b. essere droghiere diplomato, preparatore di laboratorio diplomato o gerente di una drogheria riconosciuto dal Cantone, o c. aver superato l'esame secondo l'articolo 21.

6

Il responsabile deve indicare per ogni acquisto il numero dell'autorizzazione.


Art. 33

Autorizzazione generale

C

1

L'autorizzazione generale C conferisce al titolare il diritto di fare commercio con determinati veleni delle classi 2 a 4; i veleni sono indicati nell'autorizzazione.

2

L'autorizzazione C viene rilasciata a: a. aziende, istituti e persone che possono ricevere un'autorizzazione A o B; b. aziende con responsabili che hanno l'esercizio dei diritti civili e che godono di buona reputazione e hanno superato l'esame secondo l'articolo 21; c. aziende con responsabili che hanno l'esercizio dei diritti civili, godono di buona reputazione e esercitano una professione riconosciuta dall'Ufficio.

3

Per ogni acquisto il responsabile deve indicare il numero dell'autorizzazione.


Art. 34

Autorizzazione generale

D

1

L'autorizzazione generale D conferisce al titolare il diritto di offrire i veleni delle classi 1 a 4 indicati nell'autorizzazione e di ordinarli per conto di terzi. I veleni della classe 1, la cui manipolazione richiede conoscenze speciali, sono esclusi dall'autorizzazione D.

2

L'autorizzazione D è rilasciata a ditte iscritte nel registro svizzero di commercio e che impiegano un responsabile.

3

Il responsabile deve avere l'esercizio dei diritti civili, godere di buona reputazione ed essere autorizzato a firmare, come pure aver superato l'esame secondo l'articolo 21. 4 Egli deve indicare per ogni ordinazione il numero della licenza.


Art. 35

Autorizzazione generale

E

1

L'autorizzazione generale E conferisce al titolare il diritto di lottare contro i parassiti con gas, nebbie o polveri molto tossici. È valida solamente per i veleni in essa indicati.

2

L'autorizzazione E è rilasciata a ditte e aziende aventi un responsabile.

3

Il responsabile deve avere l'esercizio dei diritti civili, godere di buona reputazione e aver superato l'esame secondo l'articolo 21. L'esame verte anche sull'applicazione pratica e sulla manipolazione dei veleni.

4

Il responsabile deve indicare per ogni acquisto il numero dell'autorizzazione.

5

L'Ufficio determina i veleni soggetti a questa autorizzazione.

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a42 Autorizzazione secondo il diritto comunitario 1

Le autorizzazioni generali A-E ai sensi degli articoli 31-35 sono parimenti rilasciate a persone che provino di disporre di un'esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni giusta gli articoli 2 e 4 capoverso 1 della direttiva 74/556/CEE. Rimane salvo il diritto di rifiutare, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, un'autorizzazione generale A-E o di limitarla a determinati veleni.

2

La prova di disporre di un'esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza (art. 4 cpv. 2 della direttiva 74/556/CEE).

3

L'iscrizione in un registro ufficiale delle imprese in uno Stato membro della CE è equiparata all'iscrizione nel registro svizzero di commercio secondo l'articolo 34 capoverso 2.

Sezione 4: Consegna di veleni

Art. 36

Compiti del fornitore 1

Il fornitore può fornire veleni delle classi 1 e 2 solamente ad acquirenti che: a. gli consegnano una cedola di veleno (art. 27 o 28); b. gli consegnano una cedola di veleno dal libro dei veleni I (art. 29); c. gli indicano il numero del libro dei veleni II (art. 30); d. gli indicano il numero dell'autorizzazione generale (art. 31 a 35).

2

Per la vendita al minuto dei veleni delle classi 1 a 3 egli deve attirare l'attenzione del destinatario sulla pericolosità del veleno.

3

Egli può fornire veleni della classe 3 solamente contro ricevuta (art. 26).

4

Egli può fornire veleni della classe 4 solamente alle persone che ritenga capaci di discernimento sufficiente per evitare abusi.

a43 Consegna di una scheda di dati di sicurezza 1

Il fornitore di un veleno deve fornire all'utente a titolo professionale, al più tardi al momento della prima fornitura e, su richiesta di quest'ultimo, anche in occasione di ulteriori forniture di un veleno, la scheda di dati di sicurezza redatta in conformità degli articoli 48a e 48b. Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), può prevedere deroghe per i veleni per i quali, secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale, non occorre fornire una scheda di dati di sicurezza.

42 Introdotto dal n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

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2

L'utente a titolo professionale di un veleno ha il diritto di esigere gratuitamente dal fornitore la scheda di dati di sicurezza nella lingua ufficiale desiderata. Previa intesa, la scheda di dati di sicurezza può anche essere fornita in un'altra lingua. 3 Il Dipartimento, d'intesa con il DATEC, regola la fornitura di nuove schede di dati di sicurezza, i cui contenuti hanno subito modifiche importanti.


Art. 37

Servisol 1 Il fornitore può fornire in servisol veleni della classe 5 solamente se nel locale di vendita può essere facilmente reperibile una persona competente. 2 I veleni della classe 5, che in virtù dell'articolo 5 sono autorizzati illimitatamente nei servisol, non possono essere forniti se non è presente una persona competente.


Art. 38

Fornitura di benzina per motori 1

L'erogazione di benzina per motori è pure permessa nelle stazioni di rifornimento considerate spacci all'aperto.

2

L'acquisto di benzina per motori ai distributori servisol è permesso. Una persona competente non è necessaria.

3

I distributori di carburante possono anche essere automatici.

Capitolo 3a:44 Commercio con materie ausiliarie dell'agricoltura di cui all'articolo 3a LV
a Importazione 1 Possono essere importate in Svizzera solo materie ausiliarie dell'agricoltura il cui imballaggio e la cui caratterizzazione sono conformi alle prescrizioni che fanno stato nel paese di provenienza. Sono fatte salve le deroghe derivanti da scritte supplementari relative all'imballaggio di cui all'articolo 48c.

2

Chiunque intenda importare tali prodotti deve avere il domicilio o la sede d'affari in Svizzera.

3

L'importatore deve annunciare entro due giorni lavorativi all'Ufficio federale ogni importazione con i seguenti dati: a. nome, indirizzo e numero di telefono dell'importatore; b.45 trattandosi di prodotti fitosanitari: 1. la marca del prodotto rispettivamente la sua designazione commerciale (art. 17b lett. a), 2. il numero d'ordine (art. 17b lett. h); 44 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

45 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

O sui veleni

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813.01

c.46 trattandosi di concimi: la designazione del tipo di concime e il suo numero conformemente all'elenco di cui all'articolo 17e; d. le dimensioni del contenitore; e. la quantità globale importata; f.

lo scopo dell'importazione («uso proprio» o «fornitura»); g. la data dell'importazione.

b Principi per il commercio 1

Il commercio con materie ausiliarie dell'agricoltura iscritte nella lista dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 17a o che corrispondono a un tipo di concime iscritto nell'elenco di cui all'articolo 17e è consentito unicamente negli imballaggi originali, fatto salvo l'articolo 48c, in cui sono messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel paese di provenienza e in osservanza degli oneri.47 2 L'Ufficio federale può prescrivere che la fornitura a titolo professionale sia permessa unicamente ai titolari di un'autorizzazione generale. In tal caso gli articoli 31-35a si applicano per analogia.48 3

I prodotti possono essere forniti unicamente se sul loro imballaggio sono apposti il nome e l'indirizzo dell'importatore svizzero (art. 48c cpv. 2).

4

Essi non possono essere messi in vendita servisol.

c49 Clausola di salvaguardia Se sussiste il sospetto che un prodotto iscritto nella lista dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 17a o che corrisponde a un tipo di concime iscritto nell'elenco di cui all'articolo 17e espone a grave e imminente pericolo la salute, l'Ufficio prende le opportune misure. In particolare può vietare provvisoriamente, fino a chiarimento della questione, il commercio del prodotto.

46 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

47 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

48 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

49 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

Commercio dei veleni 26

813.01

Capitolo 4: Provvedimenti protettivi Sezione 1: Protezione dell'uomo e della fauna

Art. 39

Principio Chiunque faccia commercio di veleni, deve prendere in ogni tempo tutti i provvedimenti protettivi necessari.


Art. 40

Forme vietate

I veleni non possono essere messi in commercio sotto forma di giocattoli, articoli di scherzo, di derrate alimentari o altre forme che possono dare adito a confusioni.


Art. 41

Denaturazione 1 Prima di essere liberati all'uso, i veleni delle classi 1 a 3 che per colore, forma, sapore od odore possono essere confusi con sostanze o prodotti non tossici devono essere denaturati oppure segnalati mediante colorazione od odore speciale.

2

I veleni delle classi 1 a 3 sotto forma di compresse devono essere denaturati o colorati in modo particolare (ad es. grigio simile a muffa).

Sezione 2: Imballaggi e recipienti

Art. 42

Principio 1 I veleni devono essere messi in commercio in imballaggi e recipienti che impediscano, per quanto possibile, qualsiasi fuga.

2

Gli imballaggi e i recipienti non devono dare adito a confusioni con derrate alimentari o foraggi, con altre sostanze o prodotti non tossici o con medicamenti; in modo particolare sono vietati i contenitori che normalmente vengono adoperati per le derrate alimentari o i medicamenti. 3 Gli imballaggi e i recipienti devono essere scelti in maniera tale che dopo l'uso del contenuto non possano indurre l'utente ad adoperarli per la conservazione di sostanze non tossiche, in modo particolare di derrate alimentari o di medicamenti. 4 L'imballaggio, la caratterizzazione e l'iscrizione dei veleni provenienti dall'estero devono corrispondere alle prescrizioni svizzere. Responsabile è l'immediato destinatario, l'importatore o il dichiarante. 5 Se per ragioni tecniche sussiste impossibilità o ardua difficoltà d'applicazione delle prescrizioni della presente sezione, l'Ufficio può consentire eccezioni segnatamente per i veleni che sono oggetto di nuove designazioni e iscrizioni in Svizzera. 6 Per le bombole aerosol si applica, oltre alla presente ordinanza, anche l'ordinanza del 26 giugno 199550 concernente le bombole aerosol.51 50 RS

817.045.1

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7

Il Dipartimento52, dopo aver consultato le cerchie specializzate interessate e l'INSAI, stabilisce raccomandazioni per gli imballaggi e i recipienti.


Art. 43

Natura degli imballaggi e dei recipienti 1

Gli imballaggi e i recipienti devono essere costituiti di materiali impermeabili e resistenti alla corrosione. Essi devono chiudere in modo ermetico e, se il contenuto non è destinato ad essere adoperato una sola volta, devono potersi ancora chiudere bene.

2

Per veleni delle classi 1 e 2 sono autorizzati i sacchi solamente se sono impermeabili e resistenti. L'Ufficio può consentire eccezioni per i prodotti antiparassitari in imballaggi d'origine di un peso fino a 1,5 chilogrammi.

3

I veleni liquidi delle classi 1 a 3 possono essere conservati e forniti in quantità fino a un litro solamente nei seguenti recipienti: a. in bottiglie a sezione semicircolare da una parte, e quadrangolare, esagonale o ottagonale dall'altra, scanalate, di color verde, in vetro o materia sintetica; b. in recipienti di metallo.

4

Per veleni liquidi bisogna adoperare un recipiente provvisto di chiusura a vite. Sono pure autorizzate chiusure di uguale efficacia. Le damigiane senza chiusura a vite devono essere provviste di un tappo in perfetto stato che escluda fughe o evaporazioni del veleno; il tappo dev'essere fissato alla bottiglia. Non è permesso l'impiego di chiusure meccaniche e delle usuali chiusure a corona applicabili alle bottiglie di derrate alimentari. 5 Le scatole, i secchi e i bidoni provvisti di coperchio a pressione sono permessi per le vernici, gli inchiostri per stampa, le colle come anche per le loro materie ausiliarie.

Il coperchio a pressione di un recipiente della capacità di 5 litri e più dev'essere assicurato mediante ganci, corone di chiusura, nastri collanti o in altra maniera adatta.


Art. 44

Caratterizzazione e iscrizioni 1

Gli imballaggi e i recipienti devono essere contraddistinti secondo la classe di tossicità con una striscia colorata (striscia per il veleno) e recare le indicazioni prescritte. 2

La striscia per il veleno dev'essere in netto contrasto con il resto dell'imballaggio e l'iscrizione nella stessa deve risaltare bene. Nell'impiego normale del veleno le indicazioni devono essere ben leggibili. 3 Se il veleno è fornito in imballaggio doppio, ad esempio tubo racchiuso in scatola di cartone o bottiglia di vetro in busta protettiva, anche l'imballaggio esterno deve recare la striscia per il veleno e le indicazioni prescritte. È fatta eccezione per le scatole di spedizione che non vengono impiegate per l'esposizione o per la vendita, e 51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

52 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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per gli imballaggi doppi trasparenti nei quali la striscia per il veleno e l'iscrizione dell'imballaggio interno devono essere completamente riconoscibili e leggibili.

4

Gli imballaggi e i recipienti dei veleni che vengono consegnati gratuitamente come campione o saggio, devono avere le stesse caratterizzazioni e iscrizioni degli imballaggi originali.

5

Se la striscia per il veleno non può essere applicata per ragioni tecniche ai recipienti di veleno il cui contenuto è superiore ai 50 litri, l'Ufficio può permettere che venga indicato solamente il segno chimico o commerciale del veleno. Per i veleni delle classi 1 e 2 l'iscrizione «veleno» e il simbolo del teschio dovranno in ogni caso essere ben visibili. 6 Il Dipartimento può autorizzare per i prodotti destinati esclusivamente all'artigianato, all'industria, e a scopi scientifici, un altro sistema di caratterizzazione equivalente.


Art. 45

Striscia per il veleno 1

Per le strisce dei veleni devono essere utilizzati i seguenti colori: a. per veleni delle classi 1 e 2: nero; b. per veleni della classe 3: giallo;

c. per veleni delle classi 4 e 5: rosso.

2

La striscia per il veleno deve coprire le circonferenze dell'imballaggio e del recipiente, o almeno l'intera larghezza dell'etichetta incollata o impressa. La striscia per il veleno deve essere larga almeno un decimo della dimensione maggiore dell'imballaggio, del recipiente rispettivamente dell'etichetta incollata o impressa, al minimo però 15 mm.

3

La striscia per il veleno deve essere applicata al piede del recipiente, dell'imballaggio o dell'etichetta, in modo stabile e duraturo. Per i tubi, la striscia per il veleno deve essere applicata immediatamente sotto la spalla del tubo o, parallelamente all'asse del tubo, su tutta la sua lunghezza.


Art. 46

Indicazioni sulla striscia per il veleno 1

Sulla striscia per il veleno devono essere indicati: a. la classe di tossicità; b. per veleni della classe 5, ammessi illimitatamente alla vendita in servisol, il segno «S» dopo la classe di tossicità; c. per i prodotti, il numero di controllo dell'Ufficio come pure eventuali altri numeri di controllo ufficiali; d. i componenti velenosi, secondo il grado di pericolosità, con la loro designazione chimica o commerciale, il loro nome volgare o la designazione del loro gruppo;

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e. per i prodotti delle classi 1 a 3 la parte percentuale 1. dei componenti della classe di tossicità 1; 2. dei componenti delle classi di tossicità 2 e 3 determinanti per la classificazione;

f. per i prodotti delle classi 4 e 5, la parte percentuale dei componenti delle classi 1 a 3, tranne se provato che per i bambini o le donne incinte o nel caso di ingestione ripetuta non sono particolarmente pericolosi; g. le scritte d'avvertimento previste nelle direttive dell'Ufficio, in almeno due lingue ufficiali.

2

I veleni delle classi 1 e 2 devono inoltre recare sulla striscia per il veleno l'iscrizione ben leggibile «veleno» ed essere contrassegnati con il simbolo del teschio. Il simbolo del teschio dovrà essere di almeno un decimo della dimensione maggiore dell'imballaggio o del recipiente. La superficie deve essere di almeno 2 cm2, ma non necessariamente maggiore di 30 cm2. 3

Per i veleni delle classi 1 e 2 il contenuto va indicato in bianco sulla striscia nera o in nero dentro lo spazio bianco della striscia. 4 La striscia per il veleno può contenere solamente le indicazioni di cui ai capoversi 1 a 3 come pure indicazioni previste da altre prescrizioni, in modo particolare per i prodotti fitosanitari, per i disinfettanti come pure per i prodotti che per il loro impiego sono destinati a pervenire nelle acque o sono in grado di costituire un pericolo per l'ambiente. L'Ufficio può autorizzare altre indicazioni, in particolare scritte d'avvertimento come «infiammabile» o «esplosivo».53

Art. 47

Altre iscrizioni

1

Fuori della striscia per il veleno, sui recipienti e gli imballaggi o sulle loro etichette devono figurare:

a. cognome e indirizzo del dichiarante; b. i necessari provvedimenti protettivi; c. i necessari provvedimenti di pronto soccorso; d. le indicazioni prescritte nella decisione dell'Ufficio concernenti la conservazione e i modi d'impiego vietati;

e. per i prodotti destinati all'artigianato, eventualmente i simboli d'avvertimento internazionali riconosciuti.

2

Le iscrizioni sui recipienti e sugli imballaggi non devono indurre né in errore né a un commercio inappropriato del veleno. In particolare non sono ammesse le iscrizioni come «poco velenoso», «praticamente non velenoso», «non velenoso».

3

...54

53

Nuovo testo giusta l'art. 70 n. 1 dell'O del 9 giu. 1986 sulle sostanze, in vigore dal 1° set. 1986 (RS 814.013).

54

Abrogato dall'art. 70 n. 1 dell'O del 9 giu. 1986 sulle sostanze (RS 814.013).

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813.01

4

I provvedimenti di pronto soccorso indicati devono essere facilmente attuabili anche da profani ad esempio «far vomitare», «non somministrare alcolici», «somministrare acqua acetata o succhi di frutta», «all'occorrenza, praticare la respirazione artificiale», «chiamare immediatamente un medico».

5

Il modo d'uso può essere menzionato direttamente sull'imballaggio o sul recipiente oppure allegato sotto forma di prospetto o avviso.


Art. 48

Caratterizzazione vietata

Per i veleni delle classi 1 e 2 gli imballaggi o i recipienti non devono recare nessuna striscia gialla o rossa; per i veleni della classe 3, nessuna striscia rossa, che possa dar adito a confusione con veleni delle altre classi.

Sezione 2a: 55 Scheda di dati di sicurezza
a Redazione della scheda di dati di sicurezza 1

La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta per tutti i veleni forniti in Svizzera agli utenti a titolo professionale. Il Dipartimento, d'intesa con il DATEC, può prevedere deroghe per i veleni per i quali, secondo le norme armonizzate a livello internazionale, non occorre redigere una scheda di dati di sicurezza.

2

Il fabbricante svizzero e ogni importatore sono responsabili della redazione e del contenuto della scheda.

b Requisiti della scheda di dati di sicurezza 1

La scheda di dati di sicurezza deve contenere le indicazioni necessarie per l'utente a titolo professionale al fine di proteggere la vita e la salute. Contiene parimenti le indicazioni che, giusta l'articolo 38 dell'ordinanza del 9 giugno 198656 sulle sostanze, sono necessarie alla protezione dell'ambiente.

2

Il Dipartimento, d'intesa con il DATEC, definisce le indicazioni necessarie e la forma della scheda di dati di sicurezza. Tiene conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale.

55 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

56 RS

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Sezione 2b: 57 Caratterizzazione e imballaggio di materie ausiliarie dell'agricoltura di cui all'articolo 3a LV
c 1 Le materie ausiliarie dell'agricoltura di cui all'articolo 3a LV possono essere importate unicamente nel loro imballaggio originale. Sono riservate modifiche all'imballaggio originale che concernono indicazioni o elementi destinati esclusivamente a contrassegnare i canali di distribuzione.58 2

L'importatore può fornire i prodotti da lui importati unicamente se ha apposto sull'imballaggio la designazione «Importatore svizzero ...», seguita dal suo nome e dal suo indirizzo. Queste indicazioni devono essere ben visibili e applicate in modo stabile all'imballaggio, e rimanere leggibili durante l'impiego normale del prodotto.

Sezione 3: Deposito

Art. 49

Deposito di merci e locali di vendita 1

Nei locali di vendita, nei depositi di merce e simili, i veleni devono essere segnalati come tali, raggruppati e separati dall'altra merce. Segnatamente, è vietato depositare derrate alimentari, foraggi o medicamenti in prossimità immediata dei veleni.

2

Il responsabile del commercio dei veleni deve vigilare affinché i veleni non possano essere adoperati erroneamente o in modo abusivo.

3

I veleni delle classi 1 e 2 devono essere depositati in locali o in armadi chiusi a chiave. I quantitativi ingenti, che non possono essere rinchiusi devono essere inaccessibili alle persone non autorizzate. L'iscrizione «veleno» deve figurare in modo ben visibile e indelebile sui locali e gli armadi. 4 I veleni delle classi 3 e 4 non devono essere depositati su scaffali da cui l'acquirente può servirsi da sé.

5

I veleni della classe 5 per cui non è esplicitamente ammessa la vendita illimitata in servisol, devono essere posti nei locali di vendita ad almeno 120 cm dal suolo se sono accessibili agli acquirenti.


Art. 50

Deposito per uso proprio 1

Chi conserva un veleno, nell'intento di usarlo o lavorarlo, deve: a. conservarlo nell'imballaggio o nel recipiente nel quale l'ha acquistato, oppure conforme alle esigenze di cui agli articoli 42 a 44, 59 e 60; 57 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2036).

58 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

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b. conservarlo in deposito separatamente dalle derrate alimentari, dai foraggi o dai medicamenti;

c. conservarlo in modo tale che non sia accessibile alle persone non autorizzate, se questo è classificato nella classe 1, 2 o 3.

2

Sui posti di lavoro nelle aziende possono essere lasciate esigue quantità di veleni di qualsiasi classe, se vengono impiegate continuamente e non sono accessibili alle persone non autorizzate.


Art. 51

Utensili 1 Gli utensili che si trovano in locali di deposito o di vendita, e vengono ripetutamente in contatto con veleni delle classi 1 a 4, come mortai, cucchiai, recipienti, devono recare in modo chiaro la scritta «veleno».

2

Dopo l'impiego, essi vanno lavati bene e non possono essere impiegati per altra merce, in modo particolare per derrate alimentari, per foraggi o per medicamenti.

3

Tali utensili devono essere depositati nello stesso luogo dei veleni per cui sono stati adoperati.

Sezione 4: Propaganda

Art. 52

Principio 1 La propaganda non deve dare indicazioni fallaci riguardo al pericolo che presenta un veleno né minimizzarlo, né indurre ad un uso inappropriato.

2

Le indicazioni non devono riferirsi a certificati, risultati di perizie né a raccomandazioni di utilizzatori.

3

Quando una sostanza o un prodotto è iscritto nella lista dei veleni, indicazioni come «poco velenoso», «praticamente non velenoso» non possono essere utilizzate.


Art. 53

Testi d'avvertimento

I testi pubblicitari devono riferire in modo ben leggibile o udibile la classe di tossicità e contenere gli avvertimenti seguenti: a. per i veleni delle classi 1 a 3: «prodotto velenoso» o «prodotto caustico», come pure «osservare assolutamente i provvedimenti di precauzione»; b. per i veleni delle classi 4 e 5: «osservare l'avvertimento recato sull'imballaggio».


Art. 54

Cataloghi e prospetti 1

I cataloghi o le altre forme di propaganda diretta che menzionano taluni prodotti tossici, devono recare, per ogni prodotto, le indicazioni prescritte nell'articolo 53.

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2

Nei cataloghi che menzionano soprattutto prodotti tossici, basta indicare la classe di tossicità per ogni prodotto. Le altre indicazioni di cui all'articolo 53 possono essere riunite in un solo luogo, bene in evidenza.

3

Nelle pubblicazioni specializzate e nella propaganda diretta, destinate alle cerchie scientifiche, all'industria chimica o al commercio chimico all'ingrosso non è necessario menzionare le indicazioni di cui all'articolo 53.


Art. 55

Campioni La distribuzione, a fini pubblicitari, di campioni, di imballaggi d'origine o di buoni a persone che non li impiegano professionalmente è autorizzata senza restrizione soltanto per i veleni ammessi alla vendita in servisol.

Sezione 5:

Provvedimenti in caso di furto, di perdita o di fornitura errata

Art. 56

1 In caso di furto, di perdita o di fornitura errata di veleni della classe 1, la vittima del furto, della perdita o il fornitore è tenuto ad avvertire immediatamente la polizia e l'autorità cantonale competente.

2

Se si tratta di veleni delle classi 2 e 3, la vittima del furto, della perdita o il fornitore deve avvertire immediatamente la polizia. L'autorità cantonale competente dev'essere pure avvertita se il ladro, il ritrovatore o l'acquirente: a. può mettere in pericolo sé stesso, altre persone o animali; b. non è in grado di identificare come tale il veleno.

3

L'autorità cantonale competente decide se il pubblico debba essere avvertito del pericolo.

Sezione 6: Provvedimenti protettivi presso le aziende

Art. 57

Provvedimenti protettivi speciali 1

Il titolare o il direttore responsabile dell'azienda provvede affinché siano adottati i necessari provvedimenti protettivi. Il responsabile per il commercio dei veleni deve consigliarlo dal punto di vista tecnico.

2

Nei locali dove sono depositati o manipolati i veleni devono essere esposti in luogo ben visibile:

a. i provvedimenti di pronto soccorso; b. l'indirizzo e il numero telefonico del medico o dell'ospedale più vicino; c. l'indirizzo e il numero telefonico di un centro d'informazione sui veleni;

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d. i provvedimenti di precauzione e di protezione che s'impongono per prevenire un avvelenamento.

3

I provvedimenti vanno ricordati periodicamente ai dipendenti.


Art. 58

Aziende non soggette alla legge sul lavoro59 o all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Per le aziende non soggette alla legge sul lavoro o all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il Dipartimento, dopo aver consultato le cerchie interessate, può precisare i provvedimenti protettivi prescritti all'articolo 17 della legge sui veleni.

Esso vigila affinché le prescrizioni concernenti la protezione del lavoratore e quelle concernenti il commercio dei veleni siano coordinati.


Art. 59

Agevolazioni per le aziende dell'industria chimica e del commercio di prodotti chimici all'ingrosso 1

Non sono applicabili alle aziende dell'industria chimica e del commercio di prodotti chimici all'ingrosso, i cui lavoratori soggiacciono alla legge sul lavoro60 e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: a. le prescrizioni concernente la denaturazione, l'imballaggio e i recipienti (art. 41 a 47) per il commercio dei veleni all'interno delle aziende e tra di loro; b. le prescrizioni concernenti la conservazione dei veleni per il deposito in queste aziende (art. 49 a 51).

2

Invece dei provvedimenti protettivi secondo la presente ordinanza, queste aziende devono prendere, provvedimenti adeguati alle condizioni d'esercizio, per garantire una protezione sufficiente contro la pericolosità dei veleni. In particolare, anche gli imballaggi e i recipienti per i veleni adoperati esclusivamente come materia prima, materia ausiliaria o prodotto intermedio in procedimenti chimici di produzione, devono recare scritte d'avvertimento.

3

Se queste aziende forniscono veleni al minuto le prescrizioni per la denaturazione, gli imballaggi e i recipienti sono applicabili a questo commercio al minuto (art. 41 a 47).

4

Le agevolazioni possono essere estese anche al deposito di veleni in depositi non appartenenti a dette aziende, ma soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Dipartimento, dopo aver consultato il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)61, l'INSAI e le cerchie interessate, emana le debite prescrizioni.

59

RS 822.11

60

RS 822.11

61 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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5

Le prescrizioni dell'ordinanza del 28 settembre 198162 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi sono riservate.


Art. 60

Agevolazioni per le aziende del consumo all'ingrosso 1

Alle aziende del consumo all'ingrosso i cui dipendenti sottostanno alla legge sul lavoro63 o all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni possono essere concesse agevolazioni in materia di denaturazione, imballaggi e recipienti (art. 41 a 47). Queste agevolazioni possono essere estese al commercio tra le aziende dell'industria chimica e al commercio all'ingrosso di prodotti chimici come anche al traffico interno dell'azienda del commercio all'ingrosso.

2

Il Dipartimento dopo aver consultato il Seco e l'INSAI emana le necessarie prescrizioni.

Capitolo 5:

Provvedimenti atti a sviluppare le conoscenze riguardo ai veleni e agli avvelenamenti Sezione 1: Centro di documentazione

Art. 61

Attribuzione Il centro di documentazione tossicologica previsto nell'articolo 18 della legge sui veleni è istituito presso l'Ufficio.


Art. 62

Compiti 1 Il centro di documentazione raccoglie i dati, relativi ai veleni, necessari per l'esecuzione della legge, come anche quelli inerenti ai provvedimenti per renderli innocui. Esso dev'essere in grado di fornire informazioni circa il pericolo costituito dai veleni e circa il loro modo d'azione come anche le indicazioni riguardo ai provvedimenti di precauzione, agli imballaggi, alle scritte e altre precisazioni.

2

Il centro di documentazione fornisce al Comitato peritale (art. 24 LV) i dati che occorrono per le perizie e la classificazione dei veleni nelle classi di tossicità.

3

Per tali compiti esso può anche usufruire delle banche di dati e dei servizi di documentazione cui ha accesso.

4

Esso può prendere i provvedimenti necessari per proteggere i dati da intromissioni abusive. 5

Su richiesta mette a disposizione dell'Ufficio federale dell'ambiente delle foreste e del paesaggio i dati necessari all'esecuzione dell'ordinanza del 9 giugno 198664 sulle sostanze.65 62

[RU 1981 1644, 1993 3022 n. IV 6. RU 1998 2019 art. 24 lett. a]. Vedi ora l'O del 1° lug. 1998 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (RS 814.202).

63

RS 822.11

64

RS 814.013

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Sezione 2: Centri d'informazione sui veleni

Art. 63

Riconoscimento L'Ufficio riconosce quali centri d'informazione sui veleni giusta l'articolo 19 della legge sui veleni le istituzioni che adempiono le seguenti condizioni: a. non devono servire a scopi lucrativi; b. devono essere dirette da un medico e essere organizzate in modo che un medico possa fornire informazioni giorno e notte; c. devono impegnarsi a fornire gratuitamente all'Ufficio, rispettando il segreto medico, le informazioni riguardo agli avvelenamenti, necessarie per l'applicazione della legge; d. non devono essere in un rapporto di dipendenza, riguardo a ditte, società o organizzazioni a scopo commerciale, che potrebbe pregiudicare l'osservanza delle condizioni elencate.


Art. 64

Indicazioni riguardo ai prodotti 1

I centri d'informazione sui veleni ricevono dall'Ufficio indicazioni sulla composizione dei veleni nella misura in cui ne hanno bisogno per informare i medici, gli ospedali e i veterinari in caso di avvelenamenti.

2

Essi possono fornire indicazioni circa la composizione dei veleni a organi medici chiamati a prestare consulenza per il trattamento di avvelenamenti che si sono dichiarati o sono da temere; essi forniscono tuttavia particolari soltanto nella misura in cui sono indispensabili per il trattamento.

Capitolo 6: Autorità e procedura Sezione 1: Cantoni

Art. 65

Autorizzazioni di fare commercio con veleni I Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni di fare commercio con veleni per quanto non si tratti di aziende della Confederazione.


Art. 66

Obbligo di informare

Se l'azienda soggiace all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le autorità cantonali competenti comunicano all'Ufficio e all'INSAI informazioni circa il rilascio, il rifiuto, l'estinzione e la revoca di autorizzazioni.

65

Introdotto dall'art. 70 n. 1 dell'O del 9 giu. 1986 sulle sostanze, in vigore dal 1° set. 1986 (RS 814.013).

O sui veleni

37

813.01


Art. 67

Controlli 1 Le autorità d'esecuzione possono effettuare controlli in ogni tempo, e prestare consulenza ai titolari delle aziende per quanto concerne l'applicazione della legislazione sui veleni.

2

Il risultato del controllo è comunicato all'azienda controllata. Le decisioni importanti, intese ad allestire uno stato di cose conforme alle prescrizioni saranno confermate per scritto.


Art. 68

Centri di raccolta dei veleni I Cantoni designano uno o più centri di raccolta dei veleni che devono essere resi innocui.

Sezione 2: Ufficio federale della sanità pubblica

Art. 69

Pubblicazione della lista dei veleni L'Ufficio comunica di volta in volta alle autorità cantonali d'esecuzione i veleni da esso esaminati per l'iscrizione nella lista dei veleni.


Art. 70

Autorizzazioni 1 Le autorizzazioni per l'Amministrazione federale vengono rilasciate, giusta l'articolo 58 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione66, alle unità amministrative o alle unità a loro subordinate.

2

Per il Servizio sanitario dell'esercito, l'autorizzazione generale A è rilasciata alla farmacia dell'esercito.


Art. 71

Controlli 1 L'Ufficio controlla l'applicazione della legislazione sui veleni presso le unità amministrative della Confederazione.

2

Se ragioni speciali lo richiedono, l'Ufficio può assistere ai controlli ordinati dalle autorità cantonali. 3 L'Ufficio può effettuare o far effettuare gratuitamente prelevamenti di campioni nell'azienda di un dichiarante.

3bis

A titolo di controllo, l'Ufficio può esigere dal dichiarante o dal fornitore di un veleno la scheda di dati di sicurezza; esso coordina questi controlli per quanto 66

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510 581 all. n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

Commercio dei veleni 38

813.01

necessario con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e con i Cantoni.67 4 L'Ufficio può chiedere all'Amministrazione delle dogane comunicazioni circa l'importazione di talune merci.


Art. 72

Lista dei titolari d'autorizzazioni L'Ufficio pubblica, in generale una volta all'anno, la lista dei titolari d'autorizzazioni generali delle categorie A e E

Art. 73

Informazione sui provvedimenti intesi a rendere innocui i veleni L'Ufficio, su richiesta, comunica i metodi che consentono di rendere innocui i veleni o indica i centri incaricati di tale operazione.

Sezione 3: Organi doganali

Art. 74

1 Gli organi doganali possono trattenere o respingere alla frontiera i veleni designati dall'Ufficio non ammessi al commercio in Svizzera come pure i veleni importati da persone che non posseggono la necessaria autorizzazione.

2

Le decisioni secondo il capoverso 1 sono impugnabili mediante ricorso all'Ufficio.

Le decisioni concernenti l'importazione di concimi di cui all'articolo 3a LV sono impugnabili conformemente alla legislazione sull'agricoltura.68 Sezione 4:

Altre autorità d'esecuzione per la protezione dei lavoratori

Art. 75

Nelle aziende soggette alla legge sul lavoro69 o all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, le autorità incaricate dell'esecuzione delle leggi di cui si tratta vigilano parimente all'applicazione dei provvedimenti protettivi previsti nella presente ordinanza.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

68 Per. introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sulla messa in commercio di concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

69

RS 822.11

O sui veleni

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813.01

Sezione 5:70 Attestato di «Buone norme di laboratorio»
a71 Requisiti per le installazioni per le prove 1

Un'azienda in Svizzera che dispone di installazioni nelle quali possono essere eseguiti esami in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio e che desidera essere iscritta con queste sue installazioni nell'elenco nazionale oppure ottenere un attestato deve farne richiesta all'Ufficio. L'iscrizione nell'elenco e la consegna dell'attestato vengono effettuate dopo che l'Ufficio ha controllato e confermato che le installazioni per le prove rispettano tali principi.

2

L'azienda deve informare immediatamente l'Ufficio se: a. le condizioni nelle installazioni per le prove cambiano sostanzialmente; oppure

b. le installazioni per le prove non vogliono più rispettare i principi delle buone prassi di laboratorio.

3

Il Dipartimento, tenendo conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale e d'intesa con il DATEC, disciplina:

a. i principi delle buone prassi di laboratorio; b. le procedure per controllare il rispetto di tali principi; c. l'informazione sugli esiti dei controlli, segnatamente la loro iscrizione in un elenco nazionale pubblico, il quale non deve contenere dati confidenziali, nonché la consegna dell'attestato.

4

L'Ufficio esegue un auditing nell'installazione per le prove nel caso in cui sussistano dubbi fondati circa il rispetto dei principi delle buone prassi di laboratorio o su richiesta di un'autorità competente, nazionale o estera.

5

L'Ufficio coordina la sua attività nel settore delle buone prassi di laboratorio con le rispettive attività dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio nonché dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.72 70

Introdotta (o) dall'art. 70 n. 1 dell'O del 9 giu. 1986 sulle sostanze, in vigore dal 1° set. 1986 (RS 814.013).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

72 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

Commercio dei veleni 40

813.01

Capitolo 7: Tasse Sezione 1: Tasse dell'Ufficio

Art. 76

73 1 Le tasse dell'Ufficio ammontano a: a. per l'esame di

Fr.

1. sostanze o prodotti semplici 100-540

2. sostanze o miscele complicate 360-1000

3. nuove sostanze o prodotti contenenti sostanze sconosciute

1500-10 000

b. per le modificazioni della composizione di un veleno o dell'imballaggio

100-540

c. per l'analisi di un prodotto, con scelta casuale, al fine di controllarne la composizione: 1. se l'analisi rivela che elementi determinanti per la classificazione presentano differenze rispetto alla dichiarazione
400-2400

2. se l'analisi rivela che elementi determinanti per la classificazione presentano differenze rispetto alla decisione oltre alle spese per le analisi fino a un ammontare massimo di 10 000 franchi.


400-2400

d.74 per il controllo dell'osservanza delle buone prassi di laboratorio:

1. per quanto concerne la preparazione e l'esecuzione delle ispezioni nonché per la stesura del rapporto,
per giorno e persona

i costi supplementari che sorgono nell'ambito dei
controlli vengono messi in conto separatamente;


1200-1800

2. per quanto riguarda la preparazione e l'esecuzione di un auditing e per la stesura del rapporto, se nell'ambito della verifica sono state constatate divergenze
dalle buone prassi di laboratorio, per giorno e persona i costi supplementari che sorgono nell'ambito dei
controlli vengono messi in conto separatamente;




1200-1800

e.75 per la contestazione di una scheda di dati di sicurezza; 200-1000

f.76 per il rilascio di un attestato secondo l'articolo 25a. 50-200

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 1992 (RU 1992 1175).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

76 Introdotta dal n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

O sui veleni

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813.01

2

La tassa concernente l'esame dei testi sugli imballaggi, nella propaganda e negli opuscoli, sottoposti separatamente, ammonta a

100- 540

3

Per il riesame di divergenze nei preavvisi o di domande di riconsiderazione possono essere riscosse tasse fino a 10 000 franchi.

Sezione 2: Tasse dei Cantoni

Art. 77

77 Autorizzazioni Possono essere riscosse le seguenti tasse: Fr.

a. per il rilascio di un'autorizzazione A 90-600

b. per il rilascio di un'autorizzazione B 90-600

c. per il rilascio di un'autorizzazione C 52-600

d. per il rilascio di un'autorizzazione D 52-600

e. per il rilascio di un'autorizzazione E 37-100

f.

per il rilascio di un libro per veleni 45-100

g. per il rilascio di un permesso per veleno 5

h. per una mutazione 18-100

i. 78 per il rilascio di un attestato secondo l'articolo 25a 50-200


Art. 78

79 Controlli speciali

Per controlli che devono essere eseguiti a cagione di un'infrazione alle disposizioni della legislazione sui veleni, o per controlli cagionati in altro modo dal titolare dell'autorizzazione, possono essere riscosse tasse di un importo di 105 a 600 franchi.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 79

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

1. l'ordinanza d'esecuzione del 23 dicembre 197180 della legge federale sul commercio dei veleni; 2. l'ordinanza del 19 maggio 197281 concernente la vendita in servisol di prodotti della classe di tossicità 5; 77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 1992 (RU 1992 1175).

78 Introdotta dal n. I dell'O del 28 sett. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1517).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 1992 (RU 1992 1175).

80

[RU 1972 373, 1974 662, 1976 1531 art. 5 n. 1]

Commercio dei veleni 42

813.01

3. la tariffa del 30 giugno 197682 delle tasse secondo la legge sui veleni.


Art. 80

Disposizione transitoria 1

L'Ufficio esamina d'ufficio quali veleni sono da classificare in un'altra classe di tossicità giusta l'articolo 4, o quali non sono più da considerare veleni secondo la legge sui veleni e prende le necessarie decisioni. Per queste non viene riscossa nessuna tassa.

2

I veleni possono essere forniti agli utenti a titolo professionale senza la scheda di dati di sicurezza prescritta dagli articoli 48a e 48b solo fino al 30 novembre 1999.83 3 La prova ai sensi dell'articolo 9a capoverso 2 non deve essere fornita per i risultati degli esami iniziati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del Dipartimento sulle buone prassi di laboratorio (art. 75a cpv. 3).84

Art. 81

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1983.

81

[RU 1972 1923] 82

[RU 1976 1531, 1980 1061] 83 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 56 1362).