01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.03.2006
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI)1 del 19 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 19584, decreta: Parte prima: L'assicurazione Capo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.7 2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).

RU 1959 845

1

Abb. introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

2 RS

101

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

4

FF 1958 975

5

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

6 RS

830.1

7

Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

831.20

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.20

Capo primo a:8 Scopo
a Le prestazioni della presente legge si prefiggono di: a. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;

b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale; c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Capo primo b:9 Persone assicurate
b10 Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli
articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 194611 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

Capo secondo: I contributi

Art. 2

Obbligo contributivo12 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della LAVS13.


Art. 3


14

Calcolo e riscossione dei contributi 1

La LAVS15 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola 8

Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

9 Originario

Capo

primo

a. Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

10 Originario art. 1a.

11 RS

831.10

12

Giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano abrogati.

13 RS

831.10

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

15 RS

831.10

LAI

3

831.20

scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della LAVS.

L'articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.16 1bis Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 65 franchi all'anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 130 franchi all'anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell'assicurazione obbligatoria.17 2

I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell'AVS. Gli articoli 11 e 14-16 LAVS18 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA19.20 Capo secondo a:21 Il rilevamento tempestivo
a Principio 1 Il rilevamento tempestivo degli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA22) ha lo scopo di prevenire in queste persone l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

2

L'ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200423 sulla sorveglianza degli assicuratori.

b Comunicazione 1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell'assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.

2

Sono legittimati a effettuare tale comunicazione: a. l'assicurato o il suo rappresentante legale; 16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

17 Introdotto dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

18 RS

831.10

19 RS

830.1

20 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

21 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

22 RS

830.1

23 RS

961.01

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.20

b. i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato; c. il datore di lavoro dell'assicurato; d. i medici e chiropratici curanti dell'assicurato; e. l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199424 sull'assicurazione malattie (LAMal); f. gli istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200425 sulla sorveglianza degli assicuratori e propongono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un'assicurazione pensioni; g. l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 198126 sull'assicurazione contro gli infortuni;

h gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199327 sul libero passaggio; i.

gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione; j.

gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale; k. l'assicurazione

militare;

l.28 l'assicuratore malattie.

3

Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b-l devono informare l'assicurato prima di effettuare la comunicazione.29 4

Il Consiglio federale può prevedere una durata minima dell'incapacità al lavoro quale condizione preliminare per la comunicazione di un caso ed emanare altre prescrizioni relative alla comunicazione.

c Procedura

1

L'ufficio AI informa l'assicurato dello scopo e dell'estensione del previsto trattamento dei dati che lo concernono.

2

Esso esamina la situazione personale dell'assicurato, in particolare l'incapacità al lavoro e le sue cause e ripercussioni e valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d. Può invitare l'assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.

3

L'ufficio AI invita l'assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36-40 LAMal30, le assicurazioni, nonché 24 RS

832.10

25 RS

961.01

26 RS

832.20

27 RS

831.42

28 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

30 RS

832.10

LAI

5

831.20

i servizi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'accertamento effettuato nell'ambito del rilevamento tempestivo.

4

Se l'assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale (art. 59 cpv. 2) può chiedere ai medici curanti dell'assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Questi sono svincolati dall'obbligo del segreto. Il medico valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d e ne informa l'ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti.

5

L'ufficio AI informa l'assicurato o il suo rappresentante legale, l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l'assicuratore malattie, l'istituto d'assicurazione privato secondo l'articolo 3b capoverso 2 lettera f o l'assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d; non trasmette informazioni o documenti di natura medica.31 6

Se necessario, ingiunge all'assicurato di annunciarsi all'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LPGA32). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio.

Capo terzo: Le prestazioni A. Condizioni generali

Art. 4

Invalidità

1

L'invalidità (art. 8 LPGA33) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.34 2

L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.35

Art. 5


36

Casi speciali

1

L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

32 RS

830.1

33 RS

830.1

34 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

35

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

36 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.20

si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA37.38 2 Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LPGA.


Art. 6

39 Condizioni assicurative

1

Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.40 1bis

Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.41 42 2 Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA43) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.44 3

Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni.45
a46 Autorizzazione a fornire informazioni agli organi dell'AI 1

In deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA47 chi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il 37 RS

830.1

38 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

40 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

41

Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

42

Vedi anche le disp. fin. mod. del 23 giu. 2000 alla fine del presente testo.

43 RS

830.1

44

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

45 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

46 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

47 RS

830.1

LAI

7

831.20

diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

2

I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36-40 LAMal48, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. L'assicurato dev'essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.


Art. 7

49 Obblighi dell'assicurato

1

L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA50) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

2

L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a);

c. provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); d. cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal51; e.52 provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2.

a53 Provvedimenti ragionevolmente esigibili È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all'integrazione dell'assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell'assicurato.

48 RS

832.10

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

50 RS

830.1

51 RS

832.10

52 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

53 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.20

b54 Sanzioni 1 Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA55 se l'assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 43 capoverso 2 LPGA.

2

In deroga all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato: a. non si è annunciato immediatamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'ufficio AI conformemente all'articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità; b. non ha adempiuto l'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 LPGA;

c. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;

d. non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

3

La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.56 4

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.57
c58 Collaborazione del datore di lavoro Il datore di lavoro collabora attivamente con l'ufficio AI. Coopera nella ricerca di una soluzione adeguata nell'ambito di quanto si possa ragionevolmente pretendere.

B.59 Provvedimenti d'intervento tempestivo
d 1 I provvedimenti d'intervento tempestivo hanno lo scopo di permettere agli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA60) di mantenere il posto di

54 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

55 RS

830.1

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

58 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

59 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

60 RS

830.1

LAI

9

831.20

lavoro attuale o di essere integrati in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove.

2

Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti: a. adeguamenti del posto di lavoro; b. corsi di

formazione;

c. collocamento; d. orientamento professionale;

e. riabilitazione

socioprofessionale; f.

provvedimenti di occupazione.

3

Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d'intervento tempestivo.

4

Il Consiglio federale può ampliare l'elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d'intervento tempestivo e stabilisce l'importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.

C. Provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliere61 I. Il diritto alle prestazioni

Art. 8

62 Regola 1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA63) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.64 1bis

Il diritto ai provvedimenti d'integrazione non dipende dall'esercizio di un'attività lucrativa prima dell'invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente.65 2 Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.66 61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

63 RS

830.1

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

65 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

66 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.20

2bis

Il diritto alle prestazioni previste nell'articolo 16 capoverso 2 lettera c esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d'integrazione siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.67 3 I provvedimenti d'integrazione sono: a. i

provvedimenti

sanitari;

abis.68 i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;

b.69 i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale);

c. …70 d. la

consegna71 di mezzi ausiliari; e. …72

4

…73

a74 Reintegrazione dei beneficiari di una rendita 1

I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: a. la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e b. i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

2

I provvedimenti di reintegrazione comprendono: a. provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale secondo l'articolo 14a capoverso 2; b. provvedimenti professionali secondo gli articoli 15-18c; c. la consegna di mezzi ausiliari secondo gli articoli 21-21quater; 67 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

68 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

70

Abrogata dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

71 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

72 Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

73

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

74 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

LAI

11

831.20

d. la consulenza e l'accompagnamento dei beneficiari di una rendita e dei loro datori di lavoro.

3

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno. 4 Gli assicurati la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui al capoverso 2 e il loro datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento ancora per tre anni al massimo dalla decisione dell'ufficio AI. 5 Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 4.


Art. 9

75 Condizioni assicurative76

1

I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero.

1bis

Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione.77 2

Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori: a. sia assicurato facoltativamente; o b. sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero: 1. secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS78, 2. secondo l'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o 3. in virtù di una convenzione internazionale.79 3

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA80) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se: a. all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla na-

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

77 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

78 RS

831.10

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

80 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.20

scita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.81

Art. 10


82

Inizio ed estinzione del diritto 1

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l'assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA83.

2

Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.84 3

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata, conformemente all'articolo 40 capoverso 1 LAVS85, o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento.


Art. 11


86


a87 Indennità per spese di custodia e d'assistenza 1

Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d'integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un'indennità per spese di custodia e d'assistenza se: a. forniscono la prova che i provvedimenti d'integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l'assistenza dei familiari; e b. i provvedimenti d'integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.

2

Danno diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza: a. i figli degli assicurati; b. gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l'educazione; 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

83 RS

830.1

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

85 RS

831.10

86

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

87 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

LAI

13

831.20

c. i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l'articolo 29septies LAVS88.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità.

II. I provvedimenti sanitari

Art. 12

Diritto in generale

1

Sino all'età di 20 anni compiuti, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.89 2 Il Consiglio federale ha la facoltà di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla cura vera e propria del male. A tale scopo, esso può segnatamente precisare la natura e l'estensione dei provvedimenti a carico dell'assicurazione e disciplinare l'inizio e la durata del diritto.90


Art. 13


91

Diritto in caso d'infermità congenita 1

Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA92).93 2 Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza.


Art. 14

Estensione

1

I provvedimenti sanitari comprendono: a.94 la cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie;

88 RS

831.10

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

92 RS

830.1

93

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

94 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.20

b. i medicamenti prescritti dal medico.

2

Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l'assicurato ha, inoltre, diritto al vitto e all'alloggio nella sezione comune. L'assicurato che entra in un'altra sezione, benché la cura possa essere effettuata nella sezione comune, ha diritto alla rifusione delle spese che l'assicurazione dovrebbe assumere se la cura fosse eseguita nella sezione comune.95 3 La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato.96 IIbis.97 I provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

a 1 Gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA98) almeno del 50 per cento hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento), purché questi ultimi permettano di porre le condizioni per attuare provvedimenti professionali.

2

Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per favorire l'integrazione professionale: a. provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale; b. provvedimenti d'occupazione.

3

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte, ma non devono superare la durata complessiva di un anno. In casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo.

4

L'ufficio AI segue gli assicurati durante i provvedimenti di reinserimento e ne verifica il successo.

5

I provvedimenti da attuare nell'azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. Se l'assicurato rimane occupato nell'azienda, l'assicurazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo e la durata e ne precisa le condizioni.

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

96 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

97 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

98 RS

830.1

LAI

15

831.20

III. I provvedimenti professionali

Art. 15

Orientamento professionale Gli assicurati, cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all'orientamento professionale.


Art. 16

Prima formazione professionale 1

Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

2

Sono parificati alla prima formazione professionale: a. la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto;

b. la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata; c.99 il perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'articolo 74 è escluso.100 In casi fondati, definiti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio.101


Art. 17

Riformazione professionale 1

L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.102 2 La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.

99

Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

100 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

101 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

102 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.20


Art. 18


103

Servizio di collocamento 1

Gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA104) e sono idonei all'integrazione hanno diritto a: a. un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato; b. una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

2

L'ufficio AI decide l'attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.

3

e 4 ...105

a106 Lavoro a titolo di prova 1

L'assicurazione per l'invalidità può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

2

Durante il lavoro a titolo di prova l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.

3

Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO)107. Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia: a. diligenza e fedeltà (art. 321a CO); b. rendiconto e restituzione (art. 321b CO); c. lavoro straordinario (art. 321c CO); d. osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO); e. responsabilità del lavoratore (art. 321e CO); f.

utensili, materiale e spese (art. 327, 327a, 327b, 327c CO); g. protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328b CO); h. tempo libero e vacanze (art. 329, 329a, 329c CO); i. altri obblighi: cauzione (art. 330 CO), attestato (art. 330a CO), obbligo di informare (art. 330b CO); j.

diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO); k. conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1 CO), restituzione (art. 339a CO).

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

104 RS

830.1

105 Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

106 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

107 RS 220

LAI

17

831.20

4

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un'eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova.

b108 Assegno per il periodo d'introduzione 1

L'assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo d'introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni. 2 L'assegno per il periodo d'introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto e non può superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera.

3

L'assegno per il periodo d'introduzione è versato al datore di lavoro.

4

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali per il periodo durante il quale l'assicurato percepisce l'assegno per il periodo d'introduzione.

c109 Indennità per sopperire all'aumento dei contributi 1

L'assicurazione versa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se: a. nell'arco di tre anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute;

b. all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità e può subordinarne il versamento ad altre condizioni.

d110 Aiuto in capitale

Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano intraprendere o sviluppare un'attività lucrativa come lavoratori indipendenti e allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell'azienda in seguito all'invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questo aiuto.

108 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

109 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

110 Originario art. 18b. Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.20

IV. …111

Art. 19


112



Art. 20


113
V. I mezzi ausiliari

Art. 21

114 Diritto 1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.115 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

2

L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

3

L'assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l'assicurato dovrebbe acquistare anche senza l'invalidità, l'assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.116 4

Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.117 111 Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

112 Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

113 Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

115 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

117 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

LAI

19

831.20

bis118 Diritto di sostituzione della prestazione 1

L'assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che adempie la stessa funzione.

2

L'assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell'importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco.

3

Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.


Art. 21t
er119 Prestazioni sostitutive

1

L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

2

Se al posto di un mezzo ausiliario un assicurato ha bisogno dei servizi di terzi, l'assicurazione può assegnare sussidi a tal fine.

3

Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2, nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 3.

quater120 Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari 1 Ai fini della consegna di mezzi ausiliari finanziati in tutto o in parte dall'assicurazione e per la fornitura di servizi connessi con tali mezzi il Consiglio federale dispone degli strumenti seguenti:

a. fissazione di importi forfetari; b. conclusione di convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni quali fornitori di mezzi ausiliari, produttori, grossisti e dettaglianti;

c. fissazione degli importi massimi per l'assunzione di costi; e d. procedure di aggiudicazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1994121 sugli acquisti pubblici.

2

Il Consiglio federale applica procedure di aggiudicazione ai sensi del capoverso 1 lettera d dopo aver esaminato gli strumenti di cui alle lettere a-c.

118 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

119 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

120 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

121 RS

172.056.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

831.20

VI. Indennità giornaliere

Art. 22


122

Diritto

1

L'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi

o se

presenta

, nella sua attività abituale, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA123) almeno del 50 per cento.124 1bis L'assicurato che segue una prima formazione professionale e l'assicurato che non ha ancora compiuto i 20 anni e non ha ancora esercitato un'attività lucrativa hanno diritto a un'indennità giornaliera se hanno perso interamente o in parte la loro capacità al guadagno.125 2 L'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli. 3 L'assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione. L'assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.126 4

L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS127 o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

5

Il perfezionamento professionale secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera c non dà diritto a un'indennità giornaliera.

5bis

Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.128 122 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

123 RS

830.1

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

125 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

127 RS

831.10

128 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI) RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

LAI

21

831.20

5ter

Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.129 6 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi d'accertamento e d'attesa, per il lavoro a titolo di prova e per l'interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.130


Art. 23


131

Indennità di base

1

L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.132 1bis Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a, l'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera.133 2 L'indennità di base ammonta al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni e che dopo la formazione avrebbero intrapreso un'attività lucrativa se non fossero stati invalidi.134 2bis L'indennità di base ammonta al massimo al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità di base.135 3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS136 (reddito determinante).137 129 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

131 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

133 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

135 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

136 RS

831.10

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.20

bis 138 Prestazione per i figli La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

ter-sexies 139

Art. 24


140

Importo massimo e minimo dell'indennità giornaliera 1

L'importo massimo dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 1981141 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2

L'indennità giornaliera è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione .142

3

…143

4

Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

5

Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l'Ufficio federale allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.

bis 144 Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione per l'invalidità Se l'assicurazione per l'invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l'indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l'importo della deduzione. In tal ambito differenzia tra assicurati che hanno e assicurati che non hanno un obbligo di mantenimento.

138 Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen.

2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

139 Introdotti dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Abrogati dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

140 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

141 RS

832.20

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

143 Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

144 Introdotto dal n. II cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

LAI

23

831.20

ter-quinquies 145

Art. 25


146

Contributi alle assicurazioni sociali 1

Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi: a. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. all'assicurazione per l'invalidità; c.147 all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

2

La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952148 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

3

Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.

bis 149
ter 150 VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali151


Art. 26


152

Scelta tra medici, dentisti e farmacisti 1

L'assicurato ha libera scelta tra i medici, dentisti e farmacisti con diploma federale.

145 Introdotti dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Abrogati dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

146 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

147 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

148 RS

836.1

149 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1676; FF 1976 III 155). Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

150 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1986 I 17). Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.20

2

Le persone, autorizzate da un Cantone in virtù di un attestato di capacità scientifica a esercitare la medicina o l'odontoiatria, sono parificate alle persone designate nel capoverso 1.

3

I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel capoverso 1.

4

La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto le persone designate nei capoversi 1-3 non sono state private, per motivi gravi, della facoltà di curare o di fornire medicamenti. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale cantonale secondo l'articolo 27bis per una durata da esso determinata.153
bis 154 Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari

1

L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.155 2 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.


Art. 27

Collaborazione e tariffe156 1

Il Consiglio federale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti d'integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e stabilire le tariffe.157 2 …158

3

Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d'integrazione rimborsati agli assicurati.

153 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

154 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

156 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

158 Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

LAI

25

831.20

bis 159 Tribunale arbitrale cantonale 1 Le controversie tra l'assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.

2

È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un'installazione permanente o esercita l'attività professionale.

3

I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.

4

Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.

5

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un'istanza di conciliazione prevista per convenzione.

6

Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

7

Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.

D.160 Le rendite I. Il diritto161

Art. 28

162 Principio 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA163) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

159 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

160 Originaria lett. C.

161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

163 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.20

2

La rendita è graduata come segue, secondo il grado di invalidità: Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera almeno 40 %

un quarto

almeno 50 %

metà

almeno 60 %

tre quarti

almeno 70 %

rendita intera

a164 Valutazione dell'invalidità

1

Per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA165. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

2

L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

3

Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.


Art. 29


166

Inizio del diritto e versamento della rendita 1

Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA167, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

2

Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.

3

La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.

4

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

164 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

165 RS

830.1

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

167 RS

830.1

LAI

27

831.20


Art. 30


168

Estinzione del diritto Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.


Art. 31


169

Riduzione o soppressione della rendita 1

Se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LPGA170 soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all'anno.

2

...171


Art. 32


172

Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro 1

L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se: a. nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;

b. l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e c prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.

2

Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.

3

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34).


Art. 33


173

Importo della prestazione transitoria 1

La prestazione transitoria di cui all'articolo 32 corrisponde: a. alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta; b. alla rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.

168 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

170 RS

830.1

171 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp.

fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

831.20

2

Se l'assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.


Art. 34


174

Riesame del grado d'invalidità e adeguamento della rendita 1

L'ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all'articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d'invalidità.

2

Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d'invalidità dell'assicurato:

a. nasce il diritto a una rendita, in deroga all'articolo 28 capoverso 1 lettera b, a condizione che il grado d'invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita; b. la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d'invalidità subisce una notevole modificazione.


Art. 35


175

Rendite completive per i figli 1

Le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

2

…176

3

I figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.177 4 La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA178) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.179 174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

175 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

176 Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

177 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

178 RS

830.1

179 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

LAI

29

831.20

II. Le rendite ordinarie

Art. 36

Beneficiari e calcolo 1

Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.180 2 Le disposizioni della LAVS181 si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.182 3 …183

4

Le quote pagate all'AVS prima dell'entrata in vigore della presente legge sono computate.


Art. 37

Importo delle rendite d'invalidità 1

L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.184 1bis

Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della LAVS185 si applica per analogia.186 2 Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa.187

Art. 38


188

Importo delle rendite per i figli189 1

La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante.190 Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

181 RS

831.10

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

183 Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

184 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

185 RS 831.10 186 Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

187 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

188 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

189 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

190 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.20

superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della LAVS191 si applica per analogia al calcolo della riduzione.192 2 Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

bis 193 Diminuzione in caso di soprassicurazione 1 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA194, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.195 2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.196 3

Il Consiglio federale disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, nonché dei tre quarti di rendita, delle mezze rendite e dei quarti di rendita.197 III. Le rendite straordinarie

Art. 39

Beneficiari

1

Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS198.199 2

…200

3

Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell'articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria.201

191 RS 831.10 192 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

193 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

194 RS

830.1

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

196 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

198 RS 831.10 199 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

200 Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

201 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

LAI

31

831.20


Art. 40


202

Importo delle rendite 1

Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.203 2

In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA204, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell'AVS.205 3 Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.206

IV. …


Art. 41


207

E.208 L'assegno per grandi invalidi209

Art. 42

210 Diritto 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA211) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.

2

Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.

3

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in 202 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

203 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

204 RS

830.1

205 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

206 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

207 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

208 Originaria lett. D.

209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 ; FF 1967 I 513).

210 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

211 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 32

831.20

modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.

4

L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS212 o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1213.

5

In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

6

Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.214

bis 215 Condizioni particolari per i minorenni 1 I cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA216) in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all'assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

2

Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3.

3

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi.

4

I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.217 5 I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

212 RS

831.10

213 Ora:

dall'art.

28

cpv. 1 lett. b.

214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

215 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

216 RS

830.1

217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

LAI

33

831.20

ter 218 Importo 1 Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS219. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

2

L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.220 3 L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Ebis.221 Il contributo per l'assistenza
quater Diritto

1

Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: a. percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;

b. vivono a casa propria; e c. sono maggiorenni.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza.

3

Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza.

218 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

219 RS

830.1

220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

221 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34

831.20

quinquies Prestazioni d'aiuto coperte L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni
d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente): a. assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e

b. che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

sexies Entità del diritto

1

Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: a. l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter; b. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; c. il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal222.

2

Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto.

3

In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA223, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal.

4

Il Consiglio federale stabilisce: a. gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;

b. gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; c. i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO224, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente.

septies Inizio ed estinzione del diritto 1 In deroga all'articolo 24 LPGA225 il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto.

222 RS 832.10 223 RS

830.1

224 RS

220

225 RS

830.1

LAI

35

831.20

2

L'assicurato ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura. 3 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato: a. non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42quater; b. si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS226 o raggiunge l'età di pensionamento; oppure

c. decede.

octies Riduzione o rifiuto del contributo per l'assistenza Il contributo per l'assistenza può essere ridotto o rifiutato all'assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell'assistente o dell'assicurazione.

Prima di ridurre o rifiutare il contributo, l'assicurazione deve inviare all'assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

F.227 Il concorso di prestazioni

Art. 43


228

Prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità229 1

Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.230 2 Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.231 226 RS

831.10

227 Originaria lett. E.

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

229 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

230 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

231 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 36

831.20

3

Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.232


Art. 44


233

Relazione con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura gli assicurati aventi diritto a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, all'indennità giornaliera oppure a una rendita dell'assicurazione militare hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 45


234


bis 235 G.236 Disposizioni diverse

Art. 46


237


Art. 47


238
Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite 1

In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA239, le rendite possono continuare a essere concesse durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a.240 1bis Le rendite sono concesse: a. fino alla decisione dell'ufficio AI secondo l'articolo 17 LPGA, se l'assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a;

232 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

233 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

234 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1676, 1982 1724; FF 1976 III 155).

235 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

236 Originaria lett. F.

237 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

238 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

239 RS 830.1 240 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

LAI

37

831.20

b. al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l'inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d'integrazione.241 1ter

Oltre alla rendita l'assicurato riceve un'indennità giornaliera. Durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione, quest'ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.242 2

Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

3

Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, in un'unica volta annualmente e posticipatamente nel mese di dicembre. L'avente diritto può esigere il versamento mensile.

a243 Pagamento dell'assegno per grandi invalidi per i minorenni Per i minorenni, il pagamento dell'assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA244, a posteriori dietro presentazione di una fattura.


Art. 48


245

Ricupero di prestazioni arretrate 1

Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA246, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. 2 La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato: a. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e b. fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.

241 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

242 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

243 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

244 RS

830.1

245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

246 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 38

831.20


Art. 49


247

Esecuzione dei provvedimenti d'integrazione La decisione in merito all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione (art. 28 cpv. 1 lett. a) è presa il più tardi 12 mesi dopo che è stata fatta valere la pretesa alla prestazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPGA248.


Art. 50


249

Esecuzione forzata e compensazione 1

Il diritto alla rendita non sottostà all'esecuzione forzata.

2

Per la compensazione è applicabile per analogia l'articolo 20 capoverso 2 LAVS250.


Art. 51

Spese di viaggio

1

Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato.251 2

Eccezionalmente, l'assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all'estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 52


252

Capo quarto: L'organizzazione

Art. 53

253 Principio 1 L'assicurazione è applicata dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA254). 2

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale compiti d'esecuzione nei settori:

a.255 della consegna di mezzi ausiliari secondo l'articolo 21quater; 247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

248 RS 830.1 249 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

250 RS

831.10

251 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

252 Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

253 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

254 RS

830.1

255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

LAI

39

831.20

abis.256 della collaborazione e delle tariffe secondo l'articolo 27; b. delle analisi scientifiche secondo l'articolo 68; c. dell'informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione secondo l'articolo 68ter;

d. dei progetti pilota secondo l'articolo 68quater; e.257 del promovimento dell'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 74 e 75.

A. Gli uffici AI258

Art. 54


259

Uffici AI cantonali

1

La Confederazione provvede all'istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni.

2

I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all'articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l'organizzazione interna degli uffici AI.

3

Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull'istituzione dell'ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l'ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.

4

La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.


Art. 55

260 Competenza 1 Per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.

256 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 40

831.20

2

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell'ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all'articolo 35 LPGA261.262

Art. 56


263

Ufficio AI della Confederazione Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.


Art. 57

264 Compiti 1 Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti: a. provvedere al rilevamento tempestivo; b. determinare e sorvegliare, nonché attuare i provvedimenti di intervento tempestivo;

c

accertare le condizioni assicurative; d. accertare le possibilità di integrazione dell'assicurato, provvedere all'orientamento professionale e al collocamento;

e. determinare i provvedimenti d'integrazione, sorvegliarne l'attuazione e offrire all'assicurato l'accompagnamento necessario durante l'esecuzione dei provvedimenti;

f.265 valutare l'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno; g. emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità; h. informare il pubblico; i.266 coordinare i provvedimenti sanitari con l'assicuratore malattia e l'assicuratore infortuni. 267

2

Il Consiglio federale può affidare loro ulteriori compiti.

3

Fino all'emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.268 261 RS

830.1

262 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

264 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

266 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

268 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 548; FF 2005 3989).

LAI

41

831.20

a269 Preavviso 1 L'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPGA270.

2

Se la decisione prevista concerne l'obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l'ufficio AI sente quest'altro assicuratore prima di emanare la decisione.


Art. 58


271

Assegnazione di prestazioni senza decisione Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA272, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.


Art. 59


273

Organizzazione e procedura, servizi medici regionali274 1

Gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell'articolo 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione.275 2

Gli uffici AI approntano servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.276 2bis I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA277, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.278

269 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

270 RS

830.1

271 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

272 RS

830.1

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

275 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

277 RS

830.1

278 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 42

831.20

3

Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.279 4

Gli uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli organi dell'aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far capo ai servizi medici regionali.280 5 Per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono far capo a specialisti.281
a282 Responsabilità

Le pretese di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA283 devono essere fatte valere presso l'ufficio AI; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

b284 Revisione dei conti

La gestione contabile degli uffici AI è verificata, nell'ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l'articolo 68 capoverso 1 LAVS285, da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e riconosciuti dall'Ufficio federale. Quest'ultimo può procedere direttamente alle necessarie revisioni complementari o farle effettuare dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.

B.286 Le casse di compensazione

Art. 60

287 Compiti 1 I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti: a. collaborare all'accertamento dei presupposti assicurativi; 279 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

280 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

281 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

282 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

283 RS

830.1

284 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

285 RS

831.10

286 Precedeva l'art. 55. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

LAI

43

831.20

b.288 calcolare l'importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni per il periodo d'introduzione e degli assegni per spese di custodia e d'assistenza; c.289 versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo d'introduzione, gli assegni per spese di custodia e d'assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

2

Per altro, l'articolo 63 della LAVS290 si applica per analogia.

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA291.292


Art. 61

293 Collaborazione Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell'AVS.

…294


Art. 62

e 63295 C.296 La vigilanza della Confederazione

Art. 64

297 Principio 1 La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte degli uffici AI e provvede a un'applicazione uniforme. L'articolo 72 LAVS298 si applica per analogia.

2

Per la vigilanza sugli organi dell'AVS nell'esecuzione della presente legge, le prescrizioni della LAVS si applicano per analogia.

288 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

289 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

290 RS 831.10 291 RS

830.1

292 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

293 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

294 Tit. abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

295 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

296 Originaria lett. D.

297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

298 RS

831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 44

831.20

a299 Vigilanza da parte dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale esercita la vigilanza materiale sugli uffici AI e sui servizi medici regionali. Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a. controllare ogni anno l'adempimento da parte degli uffici AI dei compiti di cui all'articolo 57 e l'adempimento da parte dei servizi medici regionali dei compiti secondo l'articolo 59 capoverso 2bis; b. impartire agli uffici AI istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi;

c. impartire ai servizi medici regionali istruzioni generali in materia sanitaria.

2

L'Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa sugli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali. Stabilisce in particolare criteri per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 59 capoverso 2bis e controlla il rispetto di questi criteri.


Art. 65


300

Commissione federale dell'AVS/AI La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità tratta, nei limiti dell'articolo 73 della LAVS301, anche le questioni fondamentali dell'assicurazione per l'invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli andicappati e dell'aiuto agli invalidi.

D. Disposizioni varie302

Art. 66

303 Disposizioni applicabili della LAVS Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS304 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l'articolo 78 LPGA305 e per analogia secondo gli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

299 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

300 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

301 RS 831.10 302 Originaria lett. E. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

303 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

304 RS

831.10

305 RS

830.1

LAI

45

831.20

a306 Comunicazione di dati 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA307: a. alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale; b. alle autorità preposte all'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959308 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, secondo l'articolo 24 di detta legge.

2

Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a LAVS309, incluse le deroghe alla LPGA.

b310 Procedura di richiamo 1

L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS311) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

2

Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

c312 Capacità di condurre un veicolo a motore313 1

Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell'assicurato di condurre in modo sicuro un veicolo a motore, l'ufficio AI può comunicare all'autorità cantonale competente l'identità dell'assicurato (art. 22 LCStr314).

2

L'ufficio AI informa l'assicurato di tale comunicazione.

3

In singoli casi, l'ufficio AI consegna su richiesta all'autorità cantonale la documentazione pertinente.

306 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2685; FF 2000 205).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

307 RS

830.1

308 RS

661

309 RS

831.10

310 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2685; FF 2000 205).

311 RS

831.10

312 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

313 RU

2012 3129

314 RS

741.01

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 46

831.20


Art. 67

315 Rimborso delle

spese

1

L'assicurazione rimborsa le seguenti spese: a. le spese d'esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall'esecuzione della presente legge, nell'ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti; b. le spese dell'Ufficio federale per i compiti d'esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l'articolo 53 e per i compiti di vigilanza.

2

Il Dipartimento federale dell'interno determina le spese computabili dell'Ufficio federale.


Art. 68


316

Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese 1

La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull'attuazione della presente legge per:

a. sorvegliarne e valutarne l'applicazione; b. migliorarne l'esecuzione;

c. promuoverne

l'efficacia,

d. proporre

adeguamenti

legislativi.

2

L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

bis 317 Collaborazione interistituzionale

1

Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con: a. gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali; b. gli istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre 2004318 sulla sorveglianza degli assicuratori; c. gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993319 sul libero passaggio; 315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

316 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

317 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3852; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

318 RS

961.01

319 RS

831.42

LAI

47

831.20

d. gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale;

e. gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale; f. altre istituzioni pubbliche e private importanti per l'integrazione degli assicurati.

2

Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA320), a condizione che: a. una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;

b. nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e c. le informazioni e la documentazione servano per: 1. determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, o

2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.

3

L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali menzionati nel capoverso 1 lettere b-f, purché una base legale formale li svincoli da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.

4

In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50a capoverso 1 LAVS321, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi.

La persona interessata dev'essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.

5

Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui al capoverso 1 lettera b-f, l'ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.

ter 322 Informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione 1

La Confederazione provvede a un'informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell'informazione.

2

L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

320 RS

830.1

321 RS

831.10

322 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 48

831.20

quater 323 Progetti pilota 1 Ai fini dell'integrazione, l'Ufficio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare324 alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell'AVS/AI.

2

L'Ufficio federale può protrarre per quattro anni al massimo l'autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.

3

Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell'assicurazione.


Art. 68q
uinquies 325 Responsabilità per danni durante il lavoro a titolo di prova 1 Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante il lavoro a titolo di prova secondo l'articolo 18a e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO326, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.

2

Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante il lavoro a titolo di prova, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori.

Essa può esercitare il regresso contro l'assicurazione per l'invalidità, sempre che l'assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO.

3

L'assicurazione per l'invalidità può esercitare il regresso contro l'assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l'assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza. 4 L'assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa.

5

L'ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione: a. sulle pretese dell'impresa; b. sul regresso dell'assicurazione contro l'assicurato.

323 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI (RU 2003 3852; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

324 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

325 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

326 RS

220

LAI

49

831.20

Capo quinto: Il contenzioso e le disposizioni penali

Art. 69


327

Rimedi giuridici: disposizioni particolari 1

In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA328: a. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; b.329 le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.330

1bis

In deroga all'articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.331 2

Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS332 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.333 3 Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27bis possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge federale del 17 giugno 2005334 sul Tribunale federale.335

Art. 70

Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della LAVS336 sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.

327 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

328 RS

830.1

329 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

331 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

332 RS

831.10

333 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

334 RS

173.110

335 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

336 RS 831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 50

831.20

Parte seconda: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi I. La collaborazione dei servizi specializzati dell'aiuto agli invalidi

Art. 71


337

II. I sussidi alle istituzioni

Art. 72


338


Art. 73


339


Art. 74

Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi340 1

L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:341 a. consulenza e assistenza per gli invalidi; b. consulenza per i congiunti degli invalidi; c. organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; d. …342 2

I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età che dà diritto alla rendita AVS.343 337 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

338 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

339 Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

340 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

341 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

342 Abrogata dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

343 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).

LAI

51

831.20


Art. 75

Disposizioni comuni

1

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74.344 Può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri.

L'Ufficio federale disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.345 2 Il diritto ai sussidi dell'assicurazione decade per quanto le spese che li giustificano, conformemente all'articolo 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi federali.346
bis 347 III. …


Art. 76


348

Parte terza: Il finanziamento Sezione 1: Cespiti349

Art. 77

Principio350 1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

a. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;

b.351 dai contributi della Confederazione; 344 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

345 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

346 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

347 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Abrogato dal n. 108 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

348 Abrogato dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

349 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

350 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

351 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 52

831.20

bbis.352 dalle entrate che risultano per l'assicurazione dall'aumento, a suo favore, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; c.353 dagli interessi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità secondo la legge federale del 13 giugno 2008354 sul risanamento dell'assicurazione invalidità;

d.355 dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.

2

L'assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.356


Art. 78


357

Contributo della Confederazione 1

Il contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo sono dedotti i contributi all'assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l'articolo 77 capoverso 2. 358 359 2 L'articolo 104 LAVS360 si applica per analogia.

3

La Confederazione versa mensilmente il suo contributo al Fondo di compensazione. 361

bis 362 352 Introdotta dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

353 Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

354 RS

831.27

355 Introdotta dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

356 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

357 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

358 Seconda parte del per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

359 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 6 ott. 2006 alla fine del presente testo.

360 RS

831.10

361 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

362 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni),con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

LAI

53

831.20

Sezione 2: Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità363

Art. 79


364

Contabilità

1

Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4-51, 6668quater e 73-75, nonché tutte le uscite di cui agli articoli 72-75 LPGA365 sono rispettivamente accreditate e addebitate al Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

2

Le entrate e le uscite dell'assicurazione invalidità sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

3

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

a366 Amministrazione

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS367 si applica per analogia.

Sezione 3: Vigilanza sull'equilibrio finanziario368

Art. 80

369 ...370 Le disposizioni della LAVS371 concernenti la vigilanza sull'equilibrio finanziario sono applicabili per analogia.

363 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

364 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

365 RS

830.1

366 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

367 RS

831.10

368 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

370 Abrogata dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

371 RS 831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 54

831.20

Parte quarta:372 Relazione con il diritto europeo Art. 80a373 1 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71374 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.375 l'Accordo del 21 giugno 1999376 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004377 e del 27 maggio 2008378 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72379 nella loro versione aggiornata;

b.380 la Convenzione del 4 gennaio 1960381 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

2

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

372 Introdotta dal n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

373 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 7 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

374 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

375 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411; FF 2008 1823).

376 RS

0.142.112.681 377 RU

2006 995

378 RS 0.142.112.681.1 379 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

380 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

381 RS

0.632.31

LAI

55

831.20

Parte quinta:382 Disposizioni finali e transitorie

Art. 81


383



Art. 82


384


Art. 83

Modifica di altre leggi federali 1

…385

2

…386


Art. 84


387



Art. 85

Disposizione transitoria

1

Le persone già invalide prima dell'entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l'invalidità si sia manifestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2

e 3 …388


Art. 86

Entrata in vigore ed esecuzione 1

Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l'attuazione tempestiva dell'assicurazione.

2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni. Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all'Ufficio federale.389 Data dell'entrata in vigore:390 1° gennaio 1960 Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959 382 Originaria parte quarta.

383 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

384 Abrogato dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

385 Abrogato dal n. 14 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

386 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

387 Abrogato dal n. II 410 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

388 Abrogati dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

389 Per. introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

390 DCF del 28 set. 1959

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 56

831.20

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977391 (9a revisione dell'AVS) a. …

b. …392 c. …

d. …393 e. Responsabilità dell'assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili L'articolo 11 LAI e gli articoli 72-75 LPGA394 si applicano ai casi in cui l'evento
che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.395 f. …396

Disposizioni finali della modifica del 9 ottobre 1986397 (2a revisione dell'AI) 1

Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d'invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.

2

Le rendite assegnate in base a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d'invalidità del 33 1/3 per cento almeno, l'importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.

3

…398

391 RU 1978 391 III 2; FF 1976 III 1 392 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

393 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

394 RS

830.1

395 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

396 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

397 RU 1987 447 III; FF 1985 I 17 398 Abrogato dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

LAI

57

831.20

Disposizioni finali della modifica del 22 marzo 1991399 (3a revisione dell'AI) 1

I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994400 (10a revisione dell'AVS) 1

Le lettere c capoversi 1-9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla LAVS401 si applicano per analogia.

2

3

L'articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d'integrazione sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione.

4

Le disposizioni transitorie dell'articolo 18 capoverso 2 della LAVS si applicano per analogia.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000402 1

I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.403 2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.404 3 Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all'assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d'invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1bis.

4

Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità possono sollecitare un riesame del loro 399 RU 1991 2377 III; FF 1988 II 1149 400 RU 1996 II 1 2466; FF 1990 II 1 401 RS 831.10

402 RU

2000 2677 all. n.1; FF 1999 4303 403 In vigore dal 1° apr. 2000.

404 In vigore dal 1° apr. 2000.

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 58

831.20

diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

5

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero invalidi continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 405

1

Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001406 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

2

Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003407 (4a revisione dell'AI) a. Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell'assegno per grandi invalidi 1 Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio assegnati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica di legge.

2

Gli importi maggiorati dell'assegno per grandi invalidi sono applicati a partire dall'entrata in vigore della presente modifica di legge. È fatto salvo il capoverso 4.

3

Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi vengono sostituiti dall'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto. Sono fatti salvi i capoversi 4 e 6.

405 RU

2002 688; FF 2001 4435 406 RS

0.632.31

407 RU

2003 3837 n. II; FF 2001 2851

LAI

59

831.20

4

Per gli assicurati che finora, oltre al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi o all'assegno per grandi invalidi, avevano diritto a contributi alle spese per le cure a domicilio, occorre procedere a un calcolo comparativo. Se è inferiore alle prestazioni precedenti, l'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto sostituisce le prestazioni precedenti solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notificazione della decisione. Se è più elevato, si applicano i capoversi 2 e 3.

5

Per il calcolo comparativo secondo il capoverso 4 sono determinanti: a. nel caso dell'assegno per grandi invalidi e del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi: l'importo mensile fissato mediante decisione formale (senza il sussidio alle spese di pensione); b. nel caso dei contributi alle spese per le cure a domicilio: l'importo medio mensile versato nei 12 mesi precedenti l'esame.

6

I sussidi di assistenza correnti e i contributi alle spese per le cure a domicilio prestate all'estero vengono versate nell'attuale importo anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, sempre che ne siano adempiute le condizioni.

b. Progetti pilota per consolidare la condotta di vita autonoma e responsabile degli assicurati bisognosi di cure e di assistenza Subito dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, il Consiglio federale
organizza uno o più progetti pilota per raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi a consolidare una condotta di vita autonoma e responsabile di assicurati bisognosi di cure e di assistenza. Tali progetti devono in particolare graduare gli importi degli assegni per grandi invalidi in funzione del grado di grande invalidità, prevedere il versamento individuale degli assegni e agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita; l'assegno deve constare di un importo adeguato al grado d'invalidità e di un budget personale per grande invalidità, ragionevolmente proporzionale alle spese di soggiorno nell'istituto di cura. Peraltro è applicabile il nuovo articolo 68quater capoversi 2-4.

c. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso
Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un'indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest'ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.

d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore 1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2

Se l'avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l'entrata in vigore della presente modifica di

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 60

831.20

legge, la mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute: a. il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA408) si trovano in Svizzera.

Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione; b. il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;

c. la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta; d. il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita.

3

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d'invalidità del 331/3 per cento almeno e l'importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione dell'AI), l'importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall'assicurazione per l'invalidità all'assicurato che ha il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d'invalidità è pari almeno al 331/3 per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta.

4

La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'avente diritto a una rendita è competente per l'esame del caso di rigore e il versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.

e. …409 f. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti Le rendite intere correnti versate per un grado d'invalidità del 662/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI.

408 RS

830.1

409 Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

LAI

61

831.20

Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura)410 Il diritto previgente si applica: a. alle decisioni emanate dall'Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005; b. alle opposizioni pendenti presso l'Ufficio AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

Disposizione transitoria della modifica del 6 ottobre 2006 (5a revisione AI)411 Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d'integrazione in corso
Le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore per i provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di tali provvedimenti. Se altri provvedimenti d'integrazione sono accordati immediatamente dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore, le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di questi provvedimenti supplementari.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006412 1

Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall'ultimo pagamento di contributi secondo il previgente articolo 73, le costruzioni sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l'articolo 107 LAVS413 a favore del conto dell'assicurazione invalidità.

2

L'importo da rimborsare è diminuito del quattro per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.

3

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dal cambiamento di destinazione.

4

I pagamenti che, dopo l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

410 RU

2006 2003 n. II; FF 2005 2751 411 RU

2007 5129; FF 2005 3989 412 RU

2007 5779; FF 2005 5349 413 RS

831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 62

831.20

(NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a carico del conto separato di cui all'articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge come segue: a. dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 981 milioni di franchi sul conto separato;

b. dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 490 milioni di franchi sul conto separato.414 5

Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contributo della Confederazione di cui all'articolo 78 capoverso 1. Nell'allegato gli importi complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.415

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure)416 a. Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata 1 Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA417 non sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.

2

L'assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a. Questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c.

3

L'assicurato continua a percepire la rendita durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita.

4

Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.

5

Le modifiche di diritti alla rendita AI secondo i capoversi 1‒4 non comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la LAINF418 (rendita complementare), né conferiscono altri diritti di compensazione agli assicurati.

414 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

415 Introdotto dal n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

416 RU

2011 5659; FF 2010 1603 417 RS

830.1

418 RS

832.20

LAI

63

831.20

b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza» 1 Gli assicurati che nel mese precedente all'entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall'ordinanza del 10 giugno 2005419 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42quater hanno diritto al contributo per l'assistenza senza doverne fare richiesta. 2 Tali assicurati ricevono le prestazioni di cui all'ordinanza anzidetta sino al momento in cui l'ufficio AI determina l'entità del diritto al contributo per l'assistenza conformemente all'articolo 42sexies, ma al massimo durante 12 mesi a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

419 RS

831.203

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 64

831.20

Allegato420

Ripartizione delle prestazioni dei Cantoni Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all'AI per il 2005 in milioni di franchi Capacità finanziaria secondo l'ordinanza del 9 novembre 2005421 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 Calcolo della chiave di ripartizione Prestazioni

dei Cantoni

(in franchi)

Prestazioni

AI 2005

(in mio. fr.)

Capacità

finanziaria

2006/2007

Indice

min. = 40

Coefficiente Ripartizione in %

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)*(3)

ZH 1

120

147

140

157 064

22.62

110 818 636

BE 738

68

73

53 587

7.72

37 808 881

LU 320

64

69

22 140

3.19

15 620 866

UR 27

40

49

1 311

0.19

925 297

SZ 96

110

109

10 445

1.50

7 369 314

OW 26

30

40

1 052

0.15

742 253

NW 26

128

124

3 274

0.47

2 309 735

GL 38

77

80

3 011

0.43

2 124 252

ZG 72

224

206

14 914

2.15

10 523 105

FR 272

47

55

14 843

2.14

10 472 990

SO 256

76

79

20 358

2.93

14 363 551

BS 267

173

163

43 472

6.26

30 671 999

BL 285

109

108

30 720

4.42

21 675 009

SH 72

94

95

6 868

0.99

4 845 572

AR 48

61

67

3 182

0.46

2 245 186

AI 11

61

67

719

0.10

507 280

SG 484

79

82

39 655

5.71

27 979 285

GR 159

58

64

10 202

1.47

7 197 883

AG 539

108

107

57 553

8.29

40 607 511

TG 218

86

88

19 149

2.76

13 510 705

TI 346

88

90

31 005

4.46

21 876 196

VD 619

99

99

61 409

8.84

43 328 045

VS 269

32

42

11 213

1.61

7 911 349

NE 191

63

68

13 056

1.88

9 212 006

GE 416

152

145

60 142

8.66

42 433 833

JU 88

38

47

4 137

0.60

2 919 261

Total 7

004 100

100

694 480

100.00

490 000 000

420 Introdotto dal n. II della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

421 RS

613.11