01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
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01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
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01.01.2008 - 31.07.2008
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01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI)1 del 19 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34quater della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 19584, decreta: Parte prima: L'assicurazione Capo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.7 2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).

RU 1959 845

1

Abb. introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

2 [CS

1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 111-113 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

4

FF 1958 975

5

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

6 RS

830.1

7

Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

831.20

Assicurazione per l'invalidità 2

831.20

Capo primo a:8 Scopo
a Le prestazioni della presente legge si prefiggono di: a. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;

b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale; c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Capo primo b:9 Persone assicurate
b10 Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli
articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 194611 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

Capo secondo: I contributi

Art. 2

Obbligo contributivo12 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della LAVS13.


Art. 3


14

Calcolo e riscossione dei contributi 1

La LAVS15 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola 8

Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

9 Originario

Capo

primo

a. Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

10 Originario art. 1a.

11 RS

831.10

12

Giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano abrogati.

13 RS

831.10

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

15 RS

831.10

LAI

3

831.20

scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della LAVS.

L'articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.16 1bis Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 5417 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 10818 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 della LAVS.19 2 I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell'AVS. Gli articoli 11 e 14-16 LAVS20 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA21.22 Capo secondo a:23 Il rilevamento tempestivo
a Principio 1 Il rilevamento tempestivo degli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA24) ha lo scopo di prevenire in queste persone l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

2

L'ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200425 sulla sorveglianza degli assicuratori.

b Comunicazione 1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell'assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.

2

Sono legittimati a effettuare tale comunicazione: a. l'assicurato o il suo rappresentante legale; 16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

17 Ora: 65 fr. (art. 6 dell'O 11 del 24 set. 2010 - RS 831.108).

18 Ora: 130 fr. (art. 6 dell'O 11 del 24 set. 2010 - RS 831.108).

19 Introdotto dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

20 RS

831.10

21 RS

830.1

22 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

23 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

24 RS

830.1

25 RS

961.01

Assicurazione per l'invalidità 4

831.20

b. i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato; c. il datore di lavoro dell'assicurato; d. i medici e chiropratici curanti dell'assicurato; e. l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199426 sull'assicurazione malattie (LAMal); f. gli istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200427 sulla sorveglianza degli assicuratori e propongono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un'assicurazione pensioni; g. l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 198128 sull'assicurazione contro gli infortuni;

h gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199329 sul libero passaggio; i.

gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione; j.

gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale; k. l'assicurazione

militare.

3

Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b-k devono informare l'assicurato prima di effettuare la comunicazione.

4

Il Consiglio federale può prevedere una durata minima dell'incapacità al lavoro quale condizione preliminare per la comunicazione di un caso ed emanare altre prescrizioni relative alla comunicazione.

c Procedura

1

L'ufficio AI informa l'assicurato dello scopo e dell'estensione del previsto trattamento dei dati che lo concernono.

2

Esso esamina la situazione personale dell'assicurato, in particolare l'incapacità al lavoro e le sue cause e ripercussioni e valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d. Può invitare l'assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.

3

L'ufficio AI invita l'assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36-40 LAMal30, le assicurazioni, nonché i servizi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'accertamento effettuato nell'ambito del rilevamento tempestivo.

4

Se l'assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale (art. 59 cpv. 2) può chiedere ai medici curanti dell'assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Questi sono svincolati dall'obbligo del segreto. Il medico

26 RS

832.10

27 RS

961.01

28 RS

832.20

29 RS

831.42

30 RS

832.10

LAI

5

831.20

valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d e ne informa l'ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti.

5

L'ufficio AI informa l'assicurato o il suo rappresentante legale, l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l'istituto d'assicurazione privato secondo l'articolo 3b capoverso 2 lettera f o l'assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d; non trasmette informazioni di natura medica né documenti.

6

Se necessario, ingiunge all'assicurato di annunciarsi all'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LPGA31). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio.

Capo terzo: Le prestazioni A. Condizioni generali

Art. 4

Invalidità

1

L'invalidità (art. 8 LPGA32) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.33 2

L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.34

Art. 5


35

Casi speciali

1

L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA36.37 2 Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LPGA.

31 RS

830.1

32 RS

830.1

33 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

34

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

35 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

36 RS

830.1

37 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Assicurazione per l'invalidità 6

831.20


Art. 6

38 Condizioni assicurative

1

Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.39 1bis

Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.40 41 2 Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA42) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.43

a44 Autorizzazione a fornire informazioni agli organi dell'AI 1

In deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA45 chi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

2

I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36-40 LAMal46, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. L'assicurato dev'essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

39 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

40

Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

41

Vedi anche le disp. fin. mod. del 23 giu. 2000 alla fine del presente testo.

42 RS

830.1

43

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

44 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

45 RS

830.1

46 RS

832.10

LAI

7

831.20


Art. 7

47 Obblighi dell'assicurato

1

L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA48) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

2

L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a);

c. provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); d. cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal49.

a50 Provvedimenti ragionevolmente esigibili È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all'integrazione dell'assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell'assicurato.

b51 Sanzioni 1 Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA52 se l'assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 43 capoverso 2 LPGA.

2

In deroga all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato: a. non si è annunciato immediatamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'ufficio AI conformemente all'articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità; b. non ha adempiuto l'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 LPGA;

c. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

48 RS

830.1

49 RS

832.10

50 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

51 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

52 RS

830.1

Assicurazione per l'invalidità 8

831.20

d. non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

3

La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell'assicurato. 4

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

c53 Collaborazione del datore di lavoro Il datore di lavoro collabora attivamente con l'ufficio AI. Coopera nella ricerca di una soluzione adeguata nell'ambito di quanto si possa ragionevolmente pretendere.

B.54 Provvedimenti d'intervento tempestivo
d 1 I provvedimenti d'intervento tempestivo hanno lo scopo di permettere agli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA55) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove.

2

Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti: a. adeguamenti del posto di lavoro; b. corsi di

formazione;

c. collocamento; d. orientamento professionale;

e. riabilitazione

socioprofessionale; f.

provvedimenti di occupazione.

3

Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d'intervento tempestivo.

4

Il Consiglio federale può ampliare l'elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d'intervento tempestivo e stabilisce l'importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.

53 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

54 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

55 RS

830.1

LAI

9

831.20

C. Provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliere56 I. Il diritto alle prestazioni

Art. 8

57 Regola 1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA58) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.59 1bis

Il diritto ai provvedimenti d'integrazione non dipende dall'esercizio di un'attività lucrativa prima dell'invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente.60 2 Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.61 2bis Il diritto alle prestazioni previste nell'articolo 16 capoverso 2 lettera c esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d'integrazione siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.62 3 I provvedimenti d'integrazione sono: a. i

provvedimenti

sanitari;

abis.63 i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;

b.64 i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale);

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

58 RS

830.1

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

60 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

61 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

62 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

63 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per l'invalidità 10

831.20

c. …65 d. la somministrazione di mezzi ausiliari; e. …66 4

…67


Art. 9

68 Condizioni assicurative69

1

I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero.

1bis

Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione.70 2

Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori: a. sia assicurato facoltativamente; o b. sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero: 1. secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS71, 2. secondo l'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o 3. in virtù di una convenzione internazionale.72 3

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA73) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se: a. all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se 65

Abrogata dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

66 Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

67

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen.

2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

70 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

71 RS

831.10

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

73 RS

830.1

LAI

11

831.20

b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.74


Art. 10


75

Inizio ed estinzione del diritto 1

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l'assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA76.

2

Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione nasce non appena gli stessi sono opportuni, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.

3

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata, conformemente all'articolo 40 capoverso 1 LAVS77, o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento.


Art. 11

78 Rischio dell'integrazione

L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura in caso di malattia o infortunio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e l'estensione del diritto.

a79 Indennità per spese di custodia e d'assistenza 1

Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d'integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un'indennità per spese di custodia e d'assistenza se: a. forniscono la prova che i provvedimenti d'integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l'assistenza dei familiari; e b. i provvedimenti d'integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.

2

Danno diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza: 74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

76 RS

830.1

77 RS

831.10

78

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Vedi anche la lett. e delle disp. fin. mod.

del 24 giu. 1977, alla fine del presente testo.

79 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per l'invalidità 12

831.20

a. i figli degli assicurati; b. gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l'educazione; c. i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l'articolo 29septies LAVS80.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità.

II. I provvedimenti sanitari

Art. 12

Diritto in generale

1

Sino all'età di 20 anni compiuti, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.81 2 Il Consiglio federale ha la facoltà di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla cura vera e propria del male. A tale scopo, esso può segnatamente precisare la natura e l'estensione dei provvedimenti a carico dell'assicurazione e disciplinare l'inizio e la durata del diritto.82


Art. 13


83

Diritto in caso d'infermità congenita 1

Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA84).85 2 Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza.


Art. 14

Estensione

1

I provvedimenti sanitari comprendono: 80 RS

831.10

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

84 RS

830.1

85

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

LAI

13

831.20

a.86 la cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie;

b. i medicamenti prescritti dal medico.

2

Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l'assicurato ha, inoltre, diritto al vitto e all'alloggio nella sezione comune. L'assicurato che entra in un'altra sezione, benché la cura possa essere effettuata nella sezione comune, ha diritto alla rifusione delle spese che l'assicurazione dovrebbe assumere se la cura fosse eseguita nella sezione comune.87 3 La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato.88 IIbis.89 I provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

a 1 Gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA90) almeno del 50 per cento hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento), purché questi ultimi permettano di porre le condizioni per attuare provvedimenti professionali.

2

Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per favorire l'integrazione professionale: a. provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale; b. provvedimenti d'occupazione.

3

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte, ma non devono superare la durata complessiva di un anno. In casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo.

4

L'ufficio AI segue gli assicurati durante i provvedimenti di reinserimento e ne verifica il successo.

5

I provvedimenti da attuare nell'azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. Se l'assicurato rimane occupato nell'azienda, l'assi-

86 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

88 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

89 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

90 RS

830.1

Assicurazione per l'invalidità 14

831.20

curazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo e la durata e ne precisa le condizioni.

III. I provvedimenti professionali

Art. 15

Orientamento professionale Gli assicurati, cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all'orientamento professionale.


Art. 16

Prima formazione professionale 1

Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

2

Sono parificati alla prima formazione professionale: a. la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto;

b. la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata; c.91 il perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Di principio il perfezionamento offerto dalle istituzioni o dalle organizzazioni di cui agli articoli 73 e 74 è escluso.

In casi fondati, definiti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio.92

Art. 17

Riformazione professionale 1

L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.93 2 La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.

91

Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

92

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

93 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

LAI

15

831.20


Art. 18


94

Servizio di collocamento 1

Gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA95) e sono idonei all'integrazione hanno diritto a: a. un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato; b. una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

2

L'ufficio AI decide l'attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.

3

L'assicurazione può versare un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se: a. nell'arco di due anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro a causa della malattia preesistente; b. all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi; e

c. l'incapacità al lavoro causa l'aumento dei contributi.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità e può subordinarne il versamento ad altre condizioni.

a96 Assegno per il periodo di introduzione 1

Gli assicurati che hanno trovato un posto di lavoro grazie al collocamento possono ricevere un assegno d'introduzione durante il periodo d'introduzione o d'avviamento richiesto, tuttavia al massimo per 180 giorni.

2

L'importo dell'assegno non deve superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera. È calcolato secondo le disposizioni relative alle indennità giornaliere.

3

Sull'assegno d'introduzione sono riscossi contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità, alle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, nonché all'assicurazione contro la disoccupazione. La metà dei contributi è assunta dall'assicurato, l'altra metà dall'assicurazione per l'invalidità. I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e contro le malattie professionali sono a carico dell'assicurazione per l'invalidità. I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dell'assicurato.

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

95 RS

830.1

96 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per l'invalidità 16

831.20

b97 Aiuto in capitale

Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano intraprendere o sviluppare un'attività lucrativa come lavoratori indipendenti e allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell'azienda in seguito all'invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questo aiuto.

IV. …98

Art. 19


99



Art. 20


100
V. I mezzi ausiliari

Art. 21

101 Diritto 1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.102 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

2

L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

97 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

98

Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

99

Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

100 Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

102 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

LAI

17

831.20

3

I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato oppure indennizzati forfetariamente.103 L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza l'invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.

4

Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente sull'indennizzo forfetario, nonché sulla facoltà data all'assicurato di usare ancora un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.104
bis105 Prestazioni sostitutive

1

L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

2

L'assicurazione può assegnare sussidi per le spese dell'assicurato, che ricorre ai servizi di terzi, dei quali ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.

2bis

Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione invece del mezzo ausiliario può accordare un mutuo che si ammortizza automaticamente.106 3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 2bis.107

VI. Indennità giornaliere

Art. 22


108

Diritto

1

L'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi

o se

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

104 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

105 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

106 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

107 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

108 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Assicurazione per l'invalidità 18

831.20

presenta

, nella sua attività abituale, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA109) almeno del 50 per cento.110 1bis L'assicurato che segue una prima formazione professionale e l'assicurato che non ha ancora compiuto i 20 anni e non ha ancora esercitato un'attività lucrativa hanno diritto a un'indennità giornaliera se hanno perso interamente o in parte la loro capacità al guadagno.111 2 L'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli. 3 L'assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione. L'assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.112 4

L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS113 o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

5

Il perfezionamento professionale secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera c non dà diritto a un'indennità giornaliera.

5bis

Se un assicurato riceve una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, questa rendita continua ad essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a.114 6

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi d'accertamento e d'attesa e in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.115

109 RS

830.1

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

111 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

113 RS

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114 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

LAI

19

831.20


Art. 23


116

Indennità di base

1

L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.117 2 L'indennità di base ammonta al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni e che dopo la formazione avrebbero intrapreso un'attività lucrativa se non fossero stati invalidi.118 2bis L'indennità di base ammonta al massimo al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità di base.119 3 Per il calcolo del reddito del lavoro di cui al capoverso 1 è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS120 (reddito determinante).

bis 121 Prestazione per i figli La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

ter-sexies 122

Art. 24


123

Importo massimo e minimo dell'indennità giornaliera 1

L'importo massimo dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 1981124 sull'assicurazione contro gli infortuni.

116 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

119 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

120 RS

831.10

121 Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen.

2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

122 Introdotti dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Abrogati dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

123 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

124 RS

832.20

Assicurazione per l'invalidità 20

831.20

2

L'indennità giornaliera è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione .125

3

…126

4

Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

5

Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l'Ufficio federale allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.

bis 127 Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione per l'invalidità Se l'assicurazione per l'invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l'indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l'importo della deduzione. In tal ambito differenzia tra assicurati che hanno e assicurati che non hanno un obbligo di mantenimento.

ter-quinquies 128

Art. 25


129

Contributi alle assicurazioni sociali 1

Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi: a. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. all'assicurazione per l'invalidità; c. all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile; d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

2

La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952130 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

126 Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

127 Introdotto dal n. II cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

128 Introdotti dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Abrogati dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

129 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

130 RS

836.1

LAI

21

831.20

3

Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.

bis 131
ter 132 VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione e tariffe, tribunali arbitrali133

Art. 26


134

Scelta tra medici, dentisti e farmacisti 1

L'assicurato ha libera scelta tra i medici, dentisti e farmacisti con diploma federale.

2

Le persone, autorizzate da un Cantone in virtù di un attestato di capacità scientifica a esercitare la medicina o l'odontoiatria, sono parificate alle persone designate nel capoverso 1.

3

I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel capoverso 1.

4

La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto le persone designate nei capoversi 1-3 non sono state private, per motivi gravi, della facoltà di curare o di fornire medicamenti. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale cantonale secondo l'articolo 27bis per una durata da esso determinata.135
bis 136 Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari

1

L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausi131 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli

infortuni (RU 1982 1676; FF 1976 III 155). Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

132 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1986 I 17). Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

133 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

135 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

136 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

Assicurazione per l'invalidità 22

831.20

liari, in quanto essi soddisfacciano le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.

2

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.


Art. 27

Collaborazione e tariffe137 1

Il Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico e le associazioni professionali del settore sanitario, gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d'integrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e per stabilire le tariffe.

2

…138

3

Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d'integrazione rimborsati agli assicurati.

bis 139 Tribunale arbitrale cantonale 1 Le controversie tra l'assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.

2

È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un'installazione permanente o esercita l'attività professionale.

3

I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.

4

Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.

5

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un'istanza di conciliazione prevista per convenzione.

6

Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

7

Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.

137 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

138 Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

139 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

LAI

23

831.20

D.140 Le rendite I. Il diritto141

Art. 28

142 Principio 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA143) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

2

La rendita è graduata come segue, secondo il grado di invalidità: Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera almeno 40 %

un quarto

almeno 50 %

metà

almeno 60 %

tre quarti

almeno 70 %

rendita intera

a144 Valutazione dell'invalidità

1

Per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA145. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

2

L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

3

Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e

140 Originaria lett. C.

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

143 RS

830.1

144 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

145 RS

830.1

Assicurazione per l'invalidità 24

831.20

la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.


Art. 29


146

Inizio del diritto e versamento della rendita 1

Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA147, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

2

Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.

3

La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.

4

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.


Art. 30


148

Estinzione del diritto Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.


Art. 31


149

Riduzione o soppressione della rendita 1

Se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LPGA150 soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all'anno.

2

Solo i due terzi dell'importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

147 RS

830.1

148 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

150 RS

830.1

LAI

25

831.20


Art. 32

e 33151

Art. 34


152



Art. 35


153
Rendite completive per i figli 1

Le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

2

…154

3

I figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.155 4 La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA156) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.157 II. Le rendite ordinarie

Art. 36

Beneficiari e calcolo 1

Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.158 2 Le disposizioni della LAVS159 si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.160 151 Abrogati dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

152 Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

153 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

154 Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

155 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

156 RS

830.1

157 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

159 RS

831.10

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per l'invalidità 26

831.20

3

…161

4

Le quote pagate all'AVS prima dell'entrata in vigore della presente legge sono computate.


Art. 37

Importo delle rendite d'invalidità 1

L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.162 1bis

Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della LAVS163 si applica per analogia.164 2 Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa.165

Art. 38


166

Importo delle rendite per i figli167 1

La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante.168 Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della LAVS169 si applica per analogia al calcolo della riduzione.170 2

Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

161 Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

162 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

163 RS 831.10 164 Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

165 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

166 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

167 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

168 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

169 RS 831.10 170 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

LAI

27

831.20

bis 171 Diminuzione in caso di soprassicurazione 1 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA172, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.173 2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.174 3

Il Consiglio federale disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, nonché dei tre quarti di rendita, delle mezze rendite e dei quarti di rendita.175 III. Le rendite straordinarie

Art. 39

Beneficiari

1

Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS176.177 2

…178

3

Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell'articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria.179


Art. 40


180

Importo delle rendite 1

Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.181

171 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

172 RS

830.1

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

174 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

176 RS 831.10 177 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

178 Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

179 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

180 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

181 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Assicurazione per l'invalidità 28

831.20

2

In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA182, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell'AVS.183 3 Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.184

IV. …


Art. 41


185

E.186 L'assegno per grandi invalidi187

Art. 42

188 Diritto 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA189) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.

2

Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.

3

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.

4

L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS190 o in cui raggiunge 182 RS

830.1

183 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

184 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

185 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

186 Originaria lett. D.

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 ; FF 1967 I 513).

188 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

189 RS

830.1

190 RS

831.10

LAI

29

831.20

l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1191.

5

In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

6

Il Consiglio federale disciplina l'assunzione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni di un contributo proporzionale all'assegno per grandi invalidi nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.

bis 192 Condizioni particolari per i minorenni 1 I cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA193) in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all'assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

2

Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3.

3

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi.

4

In deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 della presente legge o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.194 5

I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

ter 195 Importo 1 Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande inva191 Ora:

dall'art.

28

cpv. 1 lett. b.

192 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

193 RS

830.1

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

195 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Assicurazione per l'invalidità 30

831.20

lidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS196. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

2

L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i minorenni, l'assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione. Il Consiglio federale ne determina l'importo.

Rimangono salvi gli articoli 42 capoverso 4197 e 42bis capoverso 4.

3

L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

F.198 Il concorso di prestazioni

Art. 43


199

Prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità200 1

Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.201 2 Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.202 196 RS

830.1

197 Ora: art. 42 cpv. 5 198 Originaria lett. E.

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

200 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

201 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

202 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

LAI

31

831.20

3

Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.203


Art. 44


204

Relazione con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura gli assicurati aventi diritto a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, all'indennità giornaliera oppure a una rendita dell'assicurazione militare hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 45


205


bis 206 G.207 Disposizioni diverse

Art. 46


208


Art. 47


209
Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite 1

In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA210, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d'integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l'inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l'indennità giornaliera. Quest'ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell'importo della rendita.

2

Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il

203 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

204 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

205 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1676, 1982 1724; FF 1976 III 155).

206 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

207 Originaria lett. F.

208 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

209 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

210 RS

830.1

Assicurazione per l'invalidità 32

831.20

diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

3

Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, in un'unica volta annualmente e posticipatamente nel mese di dicembre. L'avente diritto può esigere il versamento mensile.

a211 Pagamento dell'assegno per grandi invalidi per i minorenni Per i minorenni, il pagamento dell'assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA212, a posteriori dietro presentazione di una fattura.


Art. 48


213



Art. 49


214
Esecuzione dei provvedimenti d'integrazione La decisione in merito all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione (art. 28 cpv. 1 lett. a) è presa il più tardi 12 mesi dopo che è stata fatta valere la pretesa alla prestazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPGA215.


Art. 50


216

Esecuzione forzata e compensazione 1

Il diritto alla rendita non sottostà all'esecuzione forzata.

2

Per la compensazione è applicabile per analogia l'articolo 20 capoverso 2 LAVS217.


Art. 51

Spese di viaggio

1

Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato.218 2

Eccezionalmente, l'assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all'estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

211 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

212 RS

830.1

213 Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

215 RS 830.1 216 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

217 RS

831.10

218 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

LAI

33

831.20


Art. 52


219

Capo quarto: L'organizzazione

Art. 53

220 Principio 1 L'assicurazione è applicata dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA221). 2

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale compiti d'esecuzione nei settori:

a. della collaborazione e delle tariffe secondo l'articolo 27; b. delle analisi scientifiche secondo l'articolo 68; c. dell'informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione secondo l'articolo 68ter;

d. dei progetti pilota secondo l'articolo 68quater; e. del promovimento dell'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 73-75.

A. Gli uffici AI222

Art. 54


223

Uffici AI cantonali

1

La Confederazione provvede all'istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni.

2

I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all'articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l'organizzazione interna degli uffici AI.

3

Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull'istituzione dell'ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l'ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.

219 Abrogato dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

221 RS

830.1

222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Assicurazione per l'invalidità 34

831.20

4

La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.


Art. 55

224 Competenza 1 Per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali. 2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell'ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all'articolo 35 LPGA225.226

Art. 56


227

Ufficio AI della Confederazione Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.


Art. 57

228 Compiti 1 Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti: a. provvedere al rilevamento tempestivo; b. determinare e sorvegliare, nonché attuare i provvedimenti di intervento tempestivo;

c

accertare le condizioni assicurative; d. accertare le possibilità di integrazione dell'assicurato, provvedere all'orientamento professionale e al collocamento;

e. determinare i provvedimenti d'integrazione, sorvegliarne l'attuazione e offrire all'assicurato l'accompagnamento necessario durante l'esecuzione dei provvedimenti;

f.

valutare l'invalidità e la grande invalidità; g. emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità; h. informare il pubblico.229 2

Il Consiglio federale può affidare loro ulteriori compiti.

224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

225 RS

830.1

226 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

LAI

35

831.20

3

Fino all'emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.230
a231 Preavviso 1 L'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPGA232.

2

Se la decisione prevista concerne l'obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l'ufficio AI sente quest'altro assicuratore prima di emanare la decisione.


Art. 58


233

Assegnazione di prestazioni senza decisione Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA234, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.


Art. 59


235

Organizzazione e procedura, servizi medici regionali236 1

Gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell'articolo 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione.237 2

Gli uffici AI approntano servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.238 2bis I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA239, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevol-

230 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 548; FF 2005 3989).

231 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

232 RS

830.1

233 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

234 RS

830.1

235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

239 RS

830.1

Assicurazione per l'invalidità 36

831.20

mente esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.240 3 Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.241 4

Gli uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli organi dell'aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far capo ai servizi medici regionali.242 5 Per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono far capo a specialisti.243
a244 Responsabilità

Le pretese di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA245 devono essere fatte valere presso l'ufficio AI; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

b246 Revisione dei conti

La gestione contabile degli uffici AI è verificata, nell'ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l'articolo 68 capoverso 1 LAVS247, da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e riconosciuti dall'Ufficio federale. Quest'ultimo può procedere direttamente alle necessarie revisioni complementari o farle effettuare dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.

240 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

241 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

242 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

243 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

244 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

245 RS

830.1

246 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

247 RS

831.10

LAI

37

831.20

B.248 Le casse di compensazione

Art. 60

249 Compiti 1 I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti: a. collaborare all'accertamento dei presupposti assicurativi; b.250 calcolare l'importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni per il periodo d'introduzione e degli assegni per spese di custodia e d'assistenza; c.251 versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo d'introduzione, gli assegni per spese di custodia e d'assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

2

Per altro, l'articolo 63 della LAVS252 si applica per analogia.

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA253.254


Art. 61

255 Collaborazione Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell'AVS.

…256


Art. 62

e 63257 248 Precedeva l'art. 55. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

252 RS 831.10 253 RS

830.1

254 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

256 Tit. abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

257 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

Assicurazione per l'invalidità 38

831.20

C.258 La vigilanza della Confederazione

Art. 64

259 Principio 1 La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte degli uffici AI e provvede a un'applicazione uniforme. L'articolo 72 LAVS260 si applica per analogia.

2

Per la vigilanza sugli organi dell'AVS nell'esecuzione della presente legge, le prescrizioni della LAVS si applicano per analogia.

a261 Vigilanza da parte dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale esercita la vigilanza materiale sugli uffici AI e sui servizi medici regionali. Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a. controllare ogni anno l'adempimento da parte degli uffici AI dei compiti di cui all'articolo 57 e l'adempimento da parte dei servizi medici regionali dei compiti secondo l'articolo 59 capoverso 2bis; b. impartire agli uffici AI istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi;

c. impartire ai servizi medici regionali istruzioni generali in materia sanitaria.

2

L'Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa sugli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali. Stabilisce in particolare criteri per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 59 capoverso 2bis e controlla il rispetto di questi criteri.


Art. 65


262

Commissione federale dell'AVS/AI La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità tratta, nei limiti dell'articolo 73 della LAVS263, anche le questioni fondamentali dell'assicurazione per l'invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli andicappati e dell'aiuto agli invalidi.

258 Originaria lett. D.

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

260 RS

831.10

261 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

263 RS 831.10

LAI

39

831.20

D. Disposizioni varie264

Art. 66

265 Disposizioni applicabili della LAVS Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS266 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l'articolo 78 LPGA267 e per analogia secondo gli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

a268 Comunicazione di dati 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA269: a. alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale; b. alle autorità preposte all'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959270 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, secondo l'articolo 24 di detta legge.

2

Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a LAVS271, incluse le deroghe alla LPGA.

b272 Procedura di richiamo 1

L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS273) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

264 Originaria lett. E. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

266 RS

831.10

267 RS

830.1

268 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2685; FF 2000 205).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

269 RS

830.1

270 RS

661

271 RS

831.10

272 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2685; FF 2000 205).

273 RS

831.10

Assicurazione per l'invalidità 40

831.20

2

Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.


Art. 67

274 Rimborso delle

spese

1

L'assicurazione rimborsa le seguenti spese: a. le spese d'esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall'esecuzione della presente legge, nell'ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti; b. le spese dell'Ufficio federale per i compiti d'esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l'articolo 53 e per i compiti di vigilanza.

2

Il Dipartimento federale dell'interno determina le spese computabili dell'Ufficio federale.


Art. 68


275

Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese 1

La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull'attuazione della presente legge per:

a. sorvegliarne e valutarne l'applicazione; b. migliorarne l'esecuzione;

c. promuoverne

l'efficacia,

d. proporre

adeguamenti

legislativi.

2

L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

bis 276 Collaborazione interistituzionale

1

Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione 274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

275 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

276 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3852; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

LAI

41

831.20

per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con: a. gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali; b. gli istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre 2004277 sulla sorveglianza degli assicuratori; c. gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993278 sul libero passaggio; d. gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale;

e. gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale; f. altre istituzioni pubbliche e private importanti per l'integrazione degli assicurati.

2

Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA279), a condizione che: a. una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;

b. nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e c. le informazioni e la documentazione servano per: 1. determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, o

2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.

3

L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali menzionati nel capoverso 1 lettere b-f, purché una base legale formale li svincoli da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.

4

In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50a capoverso 1 LAVS280, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi.

La persona interessata dev'essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.

5

Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui al capoverso 1 lettera b-f, l'ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.

277 RS

961.01

278 RS

831.42

279 RS

830.1

280 RS

831.10

Assicurazione per l'invalidità 42

831.20

ter 281 Informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione 1 La Confederazione provvede a un'informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell'informazione.

2

L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

quater 282 Progetti pilota 1 Ai fini dell'integrazione, l'Ufficio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare283 alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell'AVS/AI.

2

L'Ufficio federale può protrarre per quattro anni al massimo l'autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.

3

Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell'assicurazione.

Capo quinto: Il contenzioso e le disposizioni penali

Art. 69


284

Rimedi giuridici: disposizioni particolari 1

In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA285: a. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; b.286 le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.287

1bis

In deroga all'articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.288

281 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

282 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI (RU 2003 3852; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

283 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

284 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

285 RS

830.1

286 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

288 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

LAI

43

831.20

2

Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS289 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.290 3 Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27bis possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge federale del 17 giugno 2005291 sul Tribunale federale.292

Art. 70

Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della LAVS293 sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.

Parte seconda: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi I. La collaborazione dei servizi specializzati dell'aiuto agli invalidi

Art. 71


294

II. I sussidi alle istituzioni

Art. 72


295


Art. 73


296


Art. 74

Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi297 1

L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato 289 RS

831.10

290 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

291 RS

173.110

292 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

293 RS 831.10 294 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

295 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

296 Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

297 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Assicurazione per l'invalidità 44

831.20

agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:298 a. consulenza e assistenza per gli invalidi; b. consulenza per i congiunti degli invalidi; c. organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; d. …299 2

I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età che dà diritto alla rendita AVS.300

Art. 75

Disposizioni comuni

1

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74.301 Può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri.

L'Ufficio federale disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.302 2 Il Il diritto ai sussidi dell'assicurazione decade per quanto le spese che li giustificano, conformemente all'articolo 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi federali.303

bis 304 298 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

299 Abrogata dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

300 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).

301 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

302 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

303 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

304 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Abrogato dal n. 108 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

LAI

45

831.20

III. …

Art. 76


305

Parte terza: Il finanziamento Sezione 1: Cespiti306

Art. 77

Principio307 1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

a. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;

b.308 dai contributi della Confederazione; bbis.309 dalle entrate che risultano per l'assicurazione dall'aumento, a suo favore, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; c.310 dagli interessi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità secondo la legge federale del 13 giugno 2008311 sul risanamento dell'assicurazione invalidità;

d.312 dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.

2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.313 305 Abrogato dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

306 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

307 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

308 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

309 Introdotta dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

310 Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

311 RS

831.27

312 Introdotta dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

313 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Assicurazione per l'invalidità 46

831.20


Art. 78


314

Contributo della Confederazione 1

Il contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 77 capoverso 2.315 2 L'articolo 104 LAVS316 si applica per analogia.

3

La Confederazione versa mensilmente il suo contributo al Fondo di compensazione. 317

bis 318 Sezione 2: Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità319

Art. 79


320

Contabilità

1

Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4-51, 6668quater e 73-75, nonché tutte le uscite di cui agli articoli 72-75 LPGA321 sono rispettivamente accreditate e addebitate al Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

2

Le entrate e le uscite dell'assicurazione invalidità sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

3

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

314 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

315 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 6 ott. 2006 alla fine del presente testo.

316 RS

831.10

317 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

318 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni),con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

319 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

320 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

321 RS

830.1

LAI

47

831.20

a322 Amministrazione

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS323 si applica per analogia.

Sezione 3: Vigilanza sull'equilibrio finanziario324

Art. 80

325 ...326 Le disposizioni della LAVS327 concernenti la vigilanza sull'equilibrio finanziario sono applicabili per analogia.

Parte quarta:328 Relazione con il diritto europeo Art. 80a329 1 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71330 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.331 l'Accordo del 21 giugno 1999332 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004333 e del 27 maggio 2008334 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati

322 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

323 RS

831.10

324 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

325 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

326 Abrogata dal n. 1 dell'all. alla. LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

327 RS 831.10 328 Introdotta dal n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

329 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 7 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

330 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

331 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411; FF 2008 1823).

332 RS

0.142.112.681 333 RU

2006 995

334 RS 0.142.112.681.1

Assicurazione per l'invalidità 48

831.20

membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72335 nella loro versione aggiornata; b.336 la Convenzione del 4 gennaio 1960337 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

2

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Parte quinta:338 Disposizioni finali e transitorie

Art. 81


339



Art. 82


340


Art. 83

Modifica di altre leggi federali 1

…341

2

…342


Art. 84


343



Art. 85

Disposizione transitoria

1

Le persone già invalide prima dell'entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l'invalidità si sia manifestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2

e 3 …344

335 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

336 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

337 RS

0.632.31

338 Originaria parte quarta.

339 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

340 Abrogato dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

341 Abrogato dal n. 14 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

342 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

343 Abrogato dal n. II 410 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

344 Abrogati dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

LAI

49

831.20


Art. 86

Entrata in vigore ed esecuzione 1

Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l'attuazione tempestiva dell'assicurazione.

2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni. Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all'Ufficio federale.345 Data dell'entrata in vigore:346 1° gennaio 1960 Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959 Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977347 (9a revisione dell'AVS) a. …

b. …348 c. …

d. …349 e. Responsabilità dell'assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili L'articolo 11 LAI e gli articoli 72-75 LPGA350 si applicano ai casi in cui l'evento
che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.351 f. …352

345 Per. introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

346 DCF del 28 set. 1959 347 RU 1978 391 III 2; FF 1976 III 1 348 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

349 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

350 RS

830.1

351 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

352 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Assicurazione per l'invalidità 50

831.20

Disposizioni finali della modifica del 9 ottobre 1986353 (2a revisione dell'AI) 1

Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d'invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.

2

Le rendite assegnate in base a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d'invalidità del 33 1/3 per cento almeno, l'importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.

3

…354

Disposizioni finali della modifica del 22 marzo 1991355 (3a revisione dell'AI) 1

I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994356 (10a revisione dell'AVS) 1

Le lettere c capoversi 1-9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla LAVS357 si applicano per analogia.

2

3

L'articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d'integrazione sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione.

4

Le disposizioni transitorie dell'articolo 18 capoverso 2 della LAVS si applicano per analogia.

353 RU 1987 447 III; FF 1985 I 17 354 Abrogato dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

355 RU 1991 2377 III; FF 1988 II 1149 356 RU 1996 II 1 2466; FF 1990 II 1 357 RS 831.10

LAI

51

831.20

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000358 1

I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.359 2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.360 3 Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all'assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d'invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1bis.

4

Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

5

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero invalidi continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 361

1

Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001362 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

2

Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

358 RU

2000 2677 all. n.1; FF 1999 4303 359 In vigore dal 1° apr. 2000.

360 In vigore dal 1° apr. 2000.

361 RU

2002 688; FF 2001 4435 362 RS

0.632.31

Assicurazione per l'invalidità 52

831.20

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003363 (4a revisione dell'AI) a. Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell'assegno per grandi invalidi 1 Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio assegnati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica di legge.

2

Gli importi maggiorati dell'assegno per grandi invalidi sono applicati a partire dall'entrata in vigore della presente modifica di legge. È fatto salvo il capoverso 4.

3

Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi vengono sostituiti dall'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto. Sono fatti salvi i capoversi 4 e 6.

4

Per gli assicurati che finora, oltre al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi o all'assegno per grandi invalidi, avevano diritto a contributi alle spese per le cure a domicilio, occorre procedere a un calcolo comparativo. Se è inferiore alle prestazioni precedenti, l'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto sostituisce le prestazioni precedenti solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notificazione della decisione. Se è più elevato, si applicano i capoversi 2 e 3.

5

Per il calcolo comparativo secondo il capoverso 4 sono determinanti: a. nel caso dell'assegno per grandi invalidi e del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi: l'importo mensile fissato mediante decisione formale (senza il sussidio alle spese di pensione); b. nel caso dei contributi alle spese per le cure a domicilio: l'importo medio mensile versato nei 12 mesi precedenti l'esame.

6

I sussidi di assistenza correnti e i contributi alle spese per le cure a domicilio prestate all'estero vengono versate nell'attuale importo anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, sempre che ne siano adempiute le condizioni.

b. Progetti pilota per consolidare la condotta di vita autonoma e responsabile degli assicurati bisognosi di cure e di assistenza Subito dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, il Consiglio federale
organizza uno o più progetti pilota per raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi a consolidare una condotta di vita autonoma e responsabile di assicurati bisognosi di cure e di assistenza. Tali progetti devono in particolare graduare gli importi degli assegni per grandi invalidi in funzione del grado di grande invalidità, prevedere il versamento individuale degli assegni e agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita; l'assegno deve constare di un importo adeguato al 363 RU

2003 3837 n. II; FF 2001 2851

LAI

53

831.20

grado d'invalidità e di un budget personale per grande invalidità, ragionevolmente proporzionale alle spese di soggiorno nell'istituto di cura. Peraltro è applicabile il nuovo articolo 68quater capoversi 2-4.

c. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso
Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un'indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest'ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.

d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore 1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2

Se l'avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l'entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute: a. il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA364) si trovano in Svizzera.

Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione; b. il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;

c. la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta; d. il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita.

3

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d'invalidità del 331/3 per cento almeno e l'importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione dell'AI), l'importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall'assicurazione per l'invalidità all'assicurato che ha il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d'invalidità è pari almeno al 331/3 per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta.

4

La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'avente diritto a una rendita è competente per l'esame del caso di rigore e il versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.

364 RS

830.1

Assicurazione per l'invalidità 54

831.20

e. …365 f. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti Le rendite intere correnti versate per un grado d'invalidità del 662/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI.

Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura)366 Il diritto previgente si applica: a. alle decisioni emanate dall'Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005; b. alle opposizioni pendenti presso l'Ufficio AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

Disposizione transitoria della modifica del 6 ottobre 2006 (5a revisione dell'AI)367 Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d'integrazione in corso
Le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore per i provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di tali provvedimenti. Se altri provvedimenti d'integrazione sono accordati immediatamente dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore, le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di questi provvedimenti supplementari.

365 Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

366 RU

2006 2003 n. II; FF 2005 2751 367 RU

2007 5129; FF 2005 3989

LAI

55

831.20

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006368 1

Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall'ultimo pagamento di contributi secondo il previgente articolo 73, le costruzioni sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l'articolo 107 LAVS369 a favore del conto dell'assicurazione invalidità.

2

L'importo da rimborsare è diminuito del quattro per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.

3

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dal cambiamento di destinazione.

4

I pagamenti che, dopo l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a carico del conto separato di cui all'articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge come segue:

a. dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 981 milioni di franchi sul conto separato;

b. dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 490 milioni di franchi sul conto separato.370 5

Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contributo della Confederazione di cui all'articolo 78 capoverso 1. Nell'allegato gli importi complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.371

368 RU

2007 5779; FF 2005 5349 369 RS

831.10

370 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

371 Introdotto dal n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

Assicurazione per l'invalidità 56

831.20

Allegato372

Ripartizione delle prestazioni dei Cantoni Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all'AI per il 2005 in milioni di franchi Capacità finanziaria secondo l'ordinanza del 9 novembre 2005373 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 Calcolo della chiave di ripartizione Prestazioni

dei Cantoni

(in franchi)

Prestazioni

AI 2005

(in mio. fr.)

Capacità

finanziaria

2006/2007

Indice

min. = 40

Coefficiente Ripartizione in %

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)*(3)

ZH 1

120

147

140

157 064

22.62

110 818 636

BE 738

68

73

53 587

7.72

37 808 881

LU 320

64

69

22 140

3.19

15 620 866

UR 27

40

49

1 311

0.19

925 297

SZ 96

110

109

10 445

1.50

7 369 314

OW 26

30

40

1 052

0.15

742 253

NW 26

128

124

3 274

0.47

2 309 735

GL 38

77

80

3 011

0.43

2 124 252

ZG 72

224

206

14 914

2.15

10 523 105

FR 272

47

55

14 843

2.14

10 472 990

SO 256

76

79

20 358

2.93

14 363 551

BS 267

173

163

43 472

6.26

30 671 999

BL 285

109

108

30 720

4.42

21 675 009

SH 72

94

95

6 868

0.99

4 845 572

AR 48

61

67

3 182

0.46

2 245 186

AI 11

61

67

719

0.10

507 280

SG 484

79

82

39 655

5.71

27 979 285

GR 159

58

64

10 202

1.47

7 197 883

AG 539

108

107

57 553

8.29

40 607 511

TG 218

86

88

19 149

2.76

13 510 705

TI 346

88

90

31 005

4.46

21 876 196

VD 619

99

99

61 409

8.84

43 328 045

VS 269

32

42

11 213

1.61

7 911 349

NE 191

63

68

13 056

1.88

9 212 006

GE 416

152

145

60 142

8.66

42 433 833

JU 88

38

47

4 137

0.60

2 919 261

Total 7

004 100

100

694 480

100.00

490 000 000

372 Introdotto dal n. II della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607) 373 RS

613.11