01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.03.2006
01.01.2003 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
su l'assicurazione per l'invalidità
(LAI)
1

del 19 giugno 1959 (Stato 5 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34quater della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 19584, decreta:

Parte prima: L'assicurazione Capo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente
una deroga.

2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli
invalidi (art. 71-76).

Capo primo a:7 Persone assicurate
a Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli
articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 19468 su l'assicurazione per la RU 1959 845

1

Abbreviazione introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

2

[CS 1 3; RU 1973 429]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 111-113 della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

4

FF 1958 975

5

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

6

RS 830.1

7

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

8

RS 831.10

831.20

Assicurazione per l'invalidità 2

831.20

vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo
facoltativo.

Capo secondo: I contributi

Art. 2

Obbligo contributivo9 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS10.


Art. 3


11

Calcolo e riscossione dei contributi 1 La legge sull'AVS12 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è
dell'1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati
secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8
capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9bis della legge sull'AVS è applicabile
per analogia.13

1bis Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da 5414 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da
10815 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo
2 della legge sull'AVS.16 2 I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell'AVS. Gli articoli 11
e 14-16 LAVS17 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla
LPGA18.19

9

Giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455;
FF 1985 I 17) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano
modificati abrogati.

10

RS 831.10

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

12

RS 831.10

13

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

14

Ora 59 fr. (art. 6 dell'O 03 del 20 set. 2002 - RS 831.108).

15

Ora 118 fr. (art. 6 dell'O 03 del 20 set. 2002 - RS 831.108).

16

Introdotto dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

17 RS

831.10

18

RS 830.1

19

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAI

3

831.20

Capo terzo: Le prestazioni A. Condizioni generali

Art. 4

Invalidità

1 L'invalidità (art. 8 LPGA20) può essere conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.21

2 L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.22

Art. 5


23

Casi speciali

1 Gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni, i quali prima di subire un danno alla
loro salute fisica o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si
può esigere l'esercizio di alcuna attività lucrativa, sono considerati invalidi sulla
base dell'articolo 8 capoverso 3 LPGA24.

2 Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un'attività lucrativa , sono
considerate invalide sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LPGA.


Art. 6


25

Condizioni assicurative 1 Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.26 1bis Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi
soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una
rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in
entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente
giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.27 28 2 Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA29) 20

RS 830.1

21

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

22

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42;
FF 1967 I 513).

23

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

24

RS 830.1

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

26

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

27

Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del
23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

28

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 23 giu. 2000 alla fine del presente testo.

29

RS 830.1

Assicurazione per l'invalidità 4

831.20

in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi
almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.30

Art. 7


31

Rifiuto e diminuzione delle prestazioni In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA32, le indennità giornaliere e gli assegni
per grandi invalidi non sono rifiutati né diminuiti.

B. L'integrazione I. Il diritto alle prestazioni33

Art. 8


34

Regola

1 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto, dev'essere considerata
tutta la durata di lavoro prevedibile.

2 Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19, 20 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nell'attività produttiva.

3 I provvedimenti d'integrazione sono: a.

i provvedimenti sanitari; b.

i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione
e riformazione professionale, collocamento); c.35 l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza agli assicurati grandi invalidi d'età inferiore a 20 anni; d.

la somministrazione di mezzi ausiliari; e.

il pagamento di indennità giornaliere.

4 I provvedimenti d'integrazione di cui al capoverso 3 lettere a-d sono prestazioni in
natura ai sensi dell'articolo 14 LPGA36.37 30

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

31

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

32

RS 830.1

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

35

Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

36

RS 830.1

37

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAI

5

831.20


Art. 9


38

Condizioni particolari 1 I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente
anche all'estero.

2 ...39

3 Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la
dimora abituale (art. 13 LPGA40) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se: a.

all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora
ininterrotta in Svizzera e se b.

essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla
nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio
e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre,
immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi
al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per
l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.41

Art. 10

Inizio del diritto42

1 Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce appena gli stessi sembrino appropriati, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato. Tale diritto si estingue al
più tardi alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, conformemente all'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS43 o alla fine
del mese in cui ha raggiunto l'età del pensionamento.44 2 ...45

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

39

Abrogato dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

40

RS 830.1

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

42

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

43

RS 831.10

44

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

45

Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

Assicurazione per l'invalidità 6

831.20


Art. 11


46

Rischio dell'integrazione L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura in caso di malattia o infortunio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. Il Consiglio federale
disciplina le condizioni e l'estensione del diritto.

II. I provvedimenti sanitari

Art. 12

Diritto in generale

1 L'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale47 e atti a migliorare in
modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità.

2 Il Consiglio federale ha la facoltà di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla cura vera e propria del male. A tale scopo, esso può
segnatamente precisare la natura e l'estensione dei provvedimenti a carico dell'assicurazione e disciplinare l'inizio e la durata del diritto.48

Art. 13


49

Diritto in caso d'infermità congenita 1 Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti
sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA50).51 2 Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza.


Art. 14

Estensione

1 I provvedimenti sanitari comprendono: a.

la cura eseguita dal medico stesso o, a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio; b.

i medicamenti prescritti dal medico.

2 Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l'assicurato ha, inoltre, diritto al
vitto e all'alloggio nella sezione comune. L'assicurato che entra in un'altra sezione,
benché la cura possa essere effettuata nella sezione comune, ha diritto alla rifusione 46

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Vedi anche la lett. e delle disp. fin.
mod. del 24 giu. 1977, alla fine del presente testo.

47

RU 1961 344

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

50

RS 830.1

51

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAI

7

831.20

delle spese che l'assicurazione dovrebbe assumere se la cura fosse eseguita nella
sezione comune.52

3 La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio
deve tenere equo conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato. L'assicurazione può assumere, interamente o parzialmente, le
spese suppletive cagionate dalla cura a domicilio.

III. I provvedimenti professionali

Art. 15

Orientamento professionale Gli assicurati, cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce
l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all'orientamento
professionale.


Art. 16

Prima formazione professionale 1 Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a
cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

2 Sono parificati alla prima formazione professionale: a.

la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto; b.

la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che non può
essere ragionevolmente continuata; c.

il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente
la capacità al guadagno.53

Art. 17

Riformazione professionale 1 L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua
invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

2 La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla
formazione in una nuova attività lucrativa.

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

53

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42;
FF 1967 I 513).

Assicurazione per l'invalidità 8

831.20


Art. 18


54

Servizio di collocamento; aiuto in capitale 1 Agli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, è procurato, per quanto possibile,
un lavoro conveniente. Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di lavoro e in utensili personali connesse con l'assunzione di un'attività lucrativa dipendente e per le spese di trasloco a causa dell'invalidità.

2 Un aiuto in capitale può essere assegnato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano avviarsi a un'attività lucrativa indipendente o svilupparla e
per finanziare trasformazioni aziendali a causa dell'invalidità. Il Consiglio federale
ne stabilisce le condizioni e le forme.

IV. Istruzione scolastica speciale e assistenza ai grandi invalidi
che non hanno ancora compiuto 20 anni
55

Art. 19

Istruzione scolastica speciale per assicurati idonei56 1 Sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla.57 L'istruzione
scolastica speciale comprende la formazione scolastica propriamente detta, come
anche, per i minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti scolastici,
provvedimenti destinati a sviluppare la loro abilità manuale e la loro attitudine agli
atti ordinari della vita e ai contatti con l'ambiente.58 2 I sussidi comprendono: a.59 un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per
l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni; b.60 un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione
speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa; 54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

55

Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

56

Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

57

Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971
(RU 1971 56 57; FF 1970 I 179).

59

Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

60

Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

LAI

9

831.20

c.61 assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti
da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo
sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli
organi sensori o da grave debilità mentale; d.

assegni speciali per le spese connesse con il trasporto alla scuola, cagionate
dall'invalidità.62

3 Il Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie per
l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli stessi.
Esso emana disposizioni sull'assegnazione di sussidi per provvedimenti in favore di
bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la preparazione all'istruzione
scolastica speciale, e per provvedimenti in favore di bambini invalidi frequentanti la
scuola pubblica.63


Art. 20


64

Assistenza ai minorenni grandi invalidi 1 Ai minorenni, considerati grandi invalidi ai sensi dell'articolo 9 LPGA65, che hanno compiuto i due anni e che non sono collocati in un istituto per l'esecuzione dei
provvedimenti previsti negli articoli 12, 13, 16, 19 o 21, è assegnato un sussidio di
assistenza.66 Il sussidio cessa con l'inizio del diritto a una rendita o a un assegno per
grandi invalidi conformemente all'articolo 42.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del sussidio.

V. I mezzi ausiliari

Art. 21


67

Diritto

1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere
le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di
assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie,
occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale
ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

61

Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

65

RS 830.1

66

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

Assicurazione per l'invalidità 10

831.20

2 L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per
spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha
diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari,
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

3 I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza l'invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.

4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente
sulla facoltà data all'assicurato di usare ancora un mezzo ausiliario fornito a prestito,
quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.68
bis69 Prestazioni sostitutive 1 L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista
a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

2 L'assicurazione può assegnare sussidi per le spese dell'assicurato, che ricorre ai
servizi di terzi, dei quali ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni particolareggiate e stabilire l'importo dei sussidi.

VI. Indennità giornaliere

Art. 22

Diritto

1 L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività
lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità al lavoro (art. 6
LPGA70) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento.71 Gli assicurati
in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto
20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità
giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità.72 73 68

Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;
FF 1971 II 729).

69

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42;
FF 1967 I 513).

70

RS 830.1

71

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

72

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. II 4 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132 ; FF 1993 I 921).

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

LAI

11

831.20

2 L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente
a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi,
alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni.74 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnate le
indennità giornaliere per giorni singoli e per i periodi istruttori, di attesa e di avviamento.


Art. 23

Tipi di indennità
a. Principio75

1 Le indennità giornaliere consistono in indennità per l'economia domestica, indennità per persona sola, assegni per i figli, assegni per l'assistenza e assegni per
l'azienda.

2 ...76

3 ...77

bis 78 b. Indennità per l'economia domestica 1 Hanno diritto all'indennità per l'economia domestica: a.

gli assicurati coniugati; b.

gli assicurati non coniugati, vedovi e divorziati, che vivono con i figli ai sensi dell'articolo 23quater o che, a causa della loro situazione professionale o
ufficiale, sono tenuti ad avere un'economia domestica propria.

2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute, l'assicurato ha
ancora diritto all'indennità per l'economia domestica sempre che continui questa
economia domestica, ma al massimo per un anno.

ter 79 c. Indennità per persone sole Gli assicurati che non hanno diritto all'indennità per l'economia domestica hanno
diritto a un'indennità per persone sole.

74

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

75

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

76

Abrogato dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

77

Abrogato dal n. IV lett. a della LF del 18 dic. 1968 che modifica l'ordinamento delle
indennità per perdita di guadagno (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

78

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

79

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

Assicurazione per l'invalidità 12

831.20

quater 80 d. Assegni per i figli 1 Gli assicurati hanno diritto ad assegni per i figli per ogni figlio ai sensi del capoverso 2 che non abbia ancora compiuto i 18 anni. Per i figli ancora in formazione il
diritto agli assegni sussiste fino al compimento dei 25 anni.

2 Hanno diritto ad assegni per i figli: a.

i figli della persona assicurata; b.

i figli elettivi della persona assicurata dei quali essa assume gratuitamente e
durevolmente la cura e l'educazione.

quinquies 81 e. Assegni per assistenza 1 Hanno diritto agli assegni per assistenza gli assicurati che, in adempimento di un
obbligo legale o morale di mantenimento o di assistenza, provvedono a parenti in
linea ascendente o discendente, a fratelli e sorelle o al coniuge da cui sono divorziati, come pure a genitori elettivi, patrigno e matrigna o suocero e suocera, sempre
che queste persone siano bisognose d'aiuto e non sussista già per esse il diritto agli
assegni per i figli.

2 Il diritto agli assegni per assistenza sussiste soltanto per provvedimenti di lunga
durata.

3 Il Consiglio federale definisce i provvedimenti di lunga durata. Esso stabilisce le
condizioni perché una persona sia considerata bisognosa di aiuto e le prestazioni
riconosciute quali prestazioni di mantenimento o di assistenza.

sexies 82 f. Assegni per l'azienda Per beneficiare degli assegni per l'azienda valgono le stesse condizioni previste nella
legge federale del 25 settembre 195283 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di
servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG) per il diritto a tali
assegni.


Art. 24

Calcolo
a. Basi84

1 Il calcolo delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti massimi previsti per le indennità secondo la LIPG85.86 80

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

81

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

82

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

83

RS 834.1

84

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

85

RS 834.1

86

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

LAI

13

831.20

1bis L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera l'indennità massima di cui
al capoverso 1.87

1ter Essa è ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo determinante per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a un'aliquota minima
del 43 per cento dell'indennità massima secondo il capoverso 1. L'aliquota minima
spetta anche agli assicurati che, prima dell'integrazione, non esercitavano un'attività
lucrativa.88

2 L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato un'attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena
attività.

2bis Gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati
fino ai 20 anni compiuti89 che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo l'indennità minima ai sensi dell'articolo 24bis capoversi 1 e 2 ed
eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24bis capoverso 3 e 25.90 3 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sul calcolo delle indennità
giornaliere e fa allestire dal competente ufficio federale tavole vincolanti con importi
arrotondati per eccesso. Esso stabilisce l'importo delle indennità giornaliere secondo
il capoverso 2bis, regola il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per
certi casi può prevedere riduzioni.91
bis 92 b. Indennità per l'economia domestica
e indennità per persone sole 1 L'indennità giornaliera per l'economia domestica ammonta al 75 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno
al 25 per cento e al massimo al 75 per cento dell'indennità totale massima.

2 L'indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento del reddito
medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al
15 per cento e al massimo al 45 per cento dell'indennità totale massima.

3 Le indennità giornaliere per persone sole beneficiano di un supplemento. Il Consiglio federale fissa questo supplemento in modo che l'indennità giornaliera risulti in
generale più elevata di una rendita presumibile in condizioni analoghe.

87

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

88

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

89

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC) 90

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU 1987 447; FF 1985 I 17 Nuovo testo
giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576;
FF 1998 2695).

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

92

Introdotto dal n. II cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

Assicurazione per l'invalidità 14

831.20

ter 93 c. Assegno per i figli L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio al 9 per cento dell'indennità totale massima.

quater 94 d. Assegno per assistenza L'assegno per assistenza ammonta al 18 per cento dell'indennità totale massima per
la prima persona assistita e al 9 per cento per ogni altra persona assistita. Tale
indennità è ridotta qualora superi l'effettiva prestazione di assistenza convertita su
un giorno oppure abbia come conseguenza che la persona assistita non possa più
essere considerata bisognosa d'aiuto ai sensi dell'articolo 23quinquies capoverso 1.

quinquies 95 e. Assegno per l'azienda Il calcolo degli assegni per l'azienda sottostà agli stessi principi previsti per tale
assegno nella LIPG96.


Art. 25


97

Supplemento per l'integrazione 1 L'assicurato, che, durante l'integrazione, deve provvedere al vitto o all'alloggio, ha
diritto a un supplemento sull'indennità giornaliera. Il supplemento corrisponde agli
importi, che sono applicabili per la valutazione del vitto e dell'alloggio nell'AVS.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

bis 98 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 198199 sull'assicurazione contro gli
infortuni, l'ammontare totale dell'indennità giornaliera corrisponde almeno a quello
dell'indennità giornaliera versato fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

ter 100 Contributi alle assicurazioni sociali 1 Sulle indennità giornaliere, inclusi i supplementi, devono essere pagati i contributi
all'AVS, ai rami assicurativi che le sono connessi e, se del caso, all'assicurazione 93

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

94

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

95

Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

96

RS 834.1

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

98

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

99

RS 832.20

100

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455;
FF 1986 I 17).

LAI

15

831.20

contro la disoccupazione. La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra
metà dell'assicurazione per l'invalidità.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura. Può esentare dai contributi determinate categorie di persone nonché indennità giornaliere pagate per
periodi di breve durata.

VII. Diritto d'opzione dell'assicurato e convenzioni

Art. 26


101

Scelta tra medici, dentisti e farmacisti 1 L'assicurato ha libera scelta tra i medici, dentisti e farmacisti con diploma federale.

2 Le persone, autorizzate da un Cantone in virtù di un attestato di capacità scientifica
a esercitare la medicina o l'odontoiatria, sono parificate alle persone designate nel
capoverso 1.

3 I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia
privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel
capoverso 1.

4 La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto gli agenti esecutori,
designati nei capoversi 1, 2 e 3, non sono stati privati, per motivi gravi, della facoltà
di curare gli assicurati o di fornire loro medicamenti. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale paritetico per una durata da esso
determinata. I Governi cantonali nominano i membri del tribunale arbitrale e disciplinano la procedura davanti allo stesso. La competenza spetta al tribunale arbitrale
del luogo dove l'interessato svolge la sua attività professionale.

bis 102 Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori
di mezzi ausiliari

1 L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i
laboratori, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfacciano le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.

2 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le
prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.


Art. 27

Convenzioni; ordinamento senza convenzione 1 Il Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico e le
associazioni professionali del settore sanitario, gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d'integrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare
la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e per stabilire le tariffe.

101

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

102

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42;
FF 1967 I 513).

Assicurazione per l'invalidità 16

831.20

2 Le convenzioni possono prescrivere che le contestazioni tra le parti siano sottoposte per accomodamento a commissioni paritetiche e per giudizio a tribunali arbitrali.

3 Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli
importi massimi delle spese d'integrazione rimborsati agli assicurati.

C. Le rendite I. Diritto


Art. 28

Invalidità determinante 1 L'assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il
grado d'invalidità, la rendita è graduata come segue: Grado d'invalidità in percentuale Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera almeno 40

un quarto

almeno 50

metà

almeno 662/3

rendita intera.103

1bis Nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d'invalidità del
40 per cento almeno. Il Consiglio federale definisce tali casi di rigore.104 1ter Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA105) in Svizzera.106 Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali
è chiesta una prestazione.107 2 ... 108

3 Il Consiglio federale disciplina la determinazione dell'invalidità in casi speciali, in
particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi non esercitavano alcuna
attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi. Esso può derogare
all'articolo 16 LPGA.109 103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo.

104

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455;
FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

105

RS 830.1

106

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

107

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455;
FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

108

Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

109

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAI

17

831.20


Art. 29


110

Inizio del diritto

1 Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui
l'assicurato:

a.

presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA111) pari
almeno al 40 per cento, oppure b.

è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6
LPGA) per almeno il 40 per cento in media.112 2 La rendita è versata dall'inizio del mese in cui è nato il diritto, ma il più presto dal
mese seguente il compimento dei 18 anni. Il diritto non nasce finche l'assicurato può
pretendere un'indennità giornaliera secondo l'articolo 22.


Art. 30


113

Estinzione del diritto Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia
dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.


Art. 31


114



Art. 32

e 33115

Art. 34


116
Rendita completiva

1 Le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA117) esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché a quest'ultimo non spetti una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro
coniuge:118

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

111

RS 830.1

112

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

113

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

114

Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

115

Abrogati dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

116

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

117

RS 830.1

118

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione per l'invalidità 18

831.20

a.

presenta almeno un anno intero di contributo; oppure b.119 ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia degli
aventi diritto.

3 Le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in
modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

4 In deroga all'articolo 20 LPGA, la rendita completiva va versata al coniuge che
non ne ha diritto:

a.

su sua richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al
sostentamento della sua famiglia; b.

su sua richiesta, se i coniugi vivono separati; c.

d'ufficio, se i coniugi sono divorziati.120 5 Nei casi di cui al capoverso 4, sono fatte salve disposizioni contrarie del giudice
civile.121


Art. 35


122

Rendite completive per i figli 1 Le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per
orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

2 ...123

3 I figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto
alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.124 4 La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA125) e le
disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli
di coppie separate o divorziate.126 119

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

120

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

121

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

122

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

123

Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

124

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

125

RS 830.1

126

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAI

19

831.20

II. Le rendite ordinarie

Art. 36

Beneficiari e calcolo 1 Hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero.

2 Fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS127 sono applicabili
per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare
prescrizioni completive.128 3 Se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età
dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una
durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.129 4 Le quote pagate all'AVS prima dell'entrata in vigore della presente legge sono
computate.


Art. 37

Importo delle rendite d'invalidità 1 L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia
dell'AVS.130

1bis Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della legge sull'AVS131 si applica per analogia.132 2 Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i
25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le
eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell'importo
minimo della corrispondente rendita completa.133 127

RS 831.10

128

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

129

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

130

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

131

RS 831.10

132

Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

133

Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore
dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

Assicurazione per l'invalidità 20

831.20


Art. 38


134

Importo delle rendite completive per la moglie e per i figli 1 La rendita completiva è pari al 30 per cento, la rendita per figli al 40 per cento
della rendita d'invalidità corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se
entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno
ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della legge sull'AVS135 si applica per analogia al calcolo della
riduzione.136

2 Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

bis 137 Diminuzione in caso di soprassicurazione 1 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA138, le rendite per figli sono ridotte
nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.139 2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.140 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite
parziali, delle mezze rendite e dei quarti di rendita.141 III. Le rendite straordinarie

Art. 39

Beneficiari

1 Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla legge
sull'AVS142.143

2 ...144

134

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore
dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

135

RS 831.10

136

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

137

Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;
FF 1971 II 729).

138

RS 830.1

139

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

140

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore
dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

141

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

142

RS 831.10

143

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

144

Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
(RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

LAI

21

831.20

3 Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell'articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria.145

Art. 40


146

Importo delle rendite 1 Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.147 2 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA148, le rendite straordinarie per figli
sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie
dell'AVS.149

3 Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al
1° dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i vent'anni, sono
pari al 133 e 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie
complete.150

IV. ...


Art. 41


151

D. L'assegno per grandi invalidi152

Art. 42


153
1 Gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA154) in Svizzera, se
sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi.
L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in
cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una
persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 145

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42;
FF 1967 I 513).

146

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

147

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

148

RS 830.1

149

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

150

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

151

Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

152

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

153

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

154

RS 830.1

Assicurazione per l'invalidità 22

831.20

LAVS155, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis LAVS rimane applicabile.156 2 ... 157

3 L'assegno è stabilito secondo il grado di grande invalidità. Esso ammonta, al mese,
almeno al 20 per cento e, al massimo, all'80 per cento dell'importo minimo della
rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 2 della legge sull'AVS.158 4 Il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni completive riguardanti,
segnatamente, la valutazione del grado di grande invalidità come pure il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi se questi, causa grave infermità, necessita, in misura rilevante, di un aiuto speciale per stabilire contatti col proprio
ambiente. Esso può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi
invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia
solo in parte addebitabile a un infortunio159.160 E. Il concorso di prestazioni

Art. 43


161

Prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità162

1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni
del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per
l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la
rendita più elevata.163 2 Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per
l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o
completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti
d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per 155

RS 831.10

156

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

157

Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

158

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

159

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

160

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

161

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968
(RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

162

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

163

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAI

23

831.20

l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per
la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.164 3 Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione
o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.165

Art. 44


166

Relazione con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e l'assicurazione militare Il Consiglio federale stabilisce se, e in quale misura, un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità spetta gli assicurati aventi diritto a una rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o all'indennità di malattia oppure a
una rendita dell'assicurazione militare.


Art. 45


167


bis 168 F. Disposizioni diverse

Art. 46


169


Art. 47


170
Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite 1 In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA171, le rendite possono ancora essere
concesse durante i provvedimenti di accertamento e d'integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l'inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l'indennità giornaliera. Quest'ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell'importo della rendita.

164

Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

165

Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

166

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

167

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
(RS 832.20).

168

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). Abrogato dal
n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (RS 830.1).

169 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

170

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

171

RS 830.1

Assicurazione per l'invalidità 24

831.20

2 Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il
diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è
ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

3 Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima
completa, sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, in un'unica
volta annualmente e posticipatamente nel mese di dicembre. L'avente diritto può
esigere il versamento mensile.


Art. 48


172

Ricupero di prestazioni 1 Il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente
all'articolo 24 capoverso 1 LPGA173.

2 Se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga
all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se
l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta
entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.

3 Il Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero per determinati provvedimenti d'integrazione eseguiti prima della decisione, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA.


Art. 49


174



Art. 50


175
Esecuzione forzata e compensazione 1 Il diritto alla rendita non sottostà all'esecuzione forzata.

2 Per la compensazione è applicabile per analogia l'articolo 20 capoverso 2
LAVS176.


Art. 51

Spese di viaggio

1 Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato.177 2 Eccezionalmente, l'assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all'estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

172

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

173

RS 830.1

174 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

175

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

176

RS 831.10

177

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAI

25

831.20


Art. 52


178

Limitazione del regresso In deroga all'articolo 72 LPGA179, in caso di versamento di una mezza rendita per
un caso di rigore (art. 28 cpv. 1bis), l'assicurazione fa valere i diritti dell'assicurato
nei confronti di un terzo soltanto sino a concorrenza del quarto di rendita dovuto
indipendentemente dall'esistenza di un caso di rigore.

Capo quarto: L'organizzazione

Art. 53


180

Principio

Gli uffici AI applicano l'assicurazione sotto la vigilanza della Confederazione
(art. 76 LPGA181) e in collaborazione con gli organi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

A. Gli uffici AI182

Art. 54


183

Uffici AI dei Cantoni 1 Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, in ufficio AI indipendente. Più
Cantoni possono accordarsi per istituire un ufficio in comune o per delegare a un
altro ufficio AI certi compiti menzionati nell'articolo 57.

2 I decreti cantonali e gli accordi intercantonali disciplinano in particolare: a.

la sede dell'ufficio; b.

la sua organizzazione interna; c.

lo statuto giuridico del capo ufficio e dei suoi collaboratori.


Art. 55


184

Competenza

1 Per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio
dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale
stabilisce la competenza nei casi speciali.

178

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

179

RS 830.1

180

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

181

RS 830.1

182

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3 a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

183

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3 a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3 a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

Assicurazione per l'invalidità 26

831.20

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell'ambito della composizione
delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto
all'articolo 35 LPGA185.186

Art. 56


187

Ufficio AI della Confederazione Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.


Art. 57


188

Compiti

1 I compiti degli uffici AI sono in particolare i seguenti: a.

accertare i presupposti assicurativi; b.

valutare le possibilità di reintegrazione del richiedente, garantire l'orientamento professionale e il collocamento; c.

determinare i provvedimenti d'integrazione e sorvegliarne l'attuazione; d.

valutare il grado di invalidità; e.

decidere le prestazioni; f.

informare il pubblico.

2 Il Consiglio federale può affidare loro ulteriori compiti.


Art. 58


189

Assegnazione di prestazioni senza decisione Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all'articolo 49 capoverso 1
LPGA190, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA sia applicabile
anche per determinate prestazioni rilevanti.


Art. 59


191

Servizi a disposizione 1 Gli uffici AI devono disporre di servizi atti a garantire lo svolgimento dei compiti
elencati nell'articolo 57, con sollecitudine e competenza.

2 Possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri
d'osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte
alle assicurazioni sociali.

185

RS 830.1

186

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

187

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3 a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal
1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

189

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

190

RS 830.1

191

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal
1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

LAI

27

831.20

a192 Responsabilità

Le pretese di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA193 devono essere fatte valere
presso l'ufficio AI; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

B.194 Le casse di compensazione

Art. 60


195

Compiti

1 I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti: a.

collaborare all'accertamento dei presupposti assicurativi; b.

calcolare l'importo delle rendite e delle indennità giornaliere; c.

versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi.

2 Per altro, l'articolo 63 della legge sull'AVS196 si applica per analogia.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA197.198

Art. 61


199

Collaborazione

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell'AVS.

...200


Art. 62

e 63201 192

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

193

RS 830.1

194

Precedeva l'art. 55. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione
dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

195

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal
1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

196

RS 831.10

197

RS 830.1

198

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

199

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal
1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

200

Tit. abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377;
FF 1988 II 1149).

201

Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI) (RU 1991 2377;
FF 1988 II 1149).

Assicurazione per l'invalidità 28

831.20

C.202 La vigilanza della Confederazione

Art. 64


203

Autorità di vigilanza 1 Gli uffici AI applicano la presente legge sotto la vigilanza della Confederazione
(art. 76 LPGA204). L'articolo 72 LAVS205 si applica per analogia.206 2 L'Ufficio federale esamina periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede
per un'applicazione uniforme della legge.


Art. 65


207

Commissione federale dell'AVS/AI La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità tratta, nei limiti dell'articolo 73 della legge sull'AVS208, anche le questioni fondamentali dell'assicurazione per l'invalidità. Essa comprende anche rappresentanti
degli andicappati e dell'aiuto agli invalidi.

D. Disposizioni varie209

Art. 66

210 Disposizioni applicabili della LAVS Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS211 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le
casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la
revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese
amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo. La responsabilità per danni è
disciplinata secondo l'articolo 78 LPGA212 e per analogia secondo gli articoli 52, 70
e 71a LAVS.

202

Originaria lett. D.

203

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal
1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

204

RS 830.1

205

RS 831.10

206

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

207

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

208

RS 831.10

209

Originaria lett. E. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione
dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

210

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

211

RS 831.10

212

RS 830.1

LAI

29

831.20

a213 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati
di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione
possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA214: a.

alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali
autorità ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale; b.

alle autorità preposte all'esecuzione della legge federale del 12 giugno
1959215 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, secondo l'articolo 24
di detta legge.

2 Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a LAVS216, incluse le deroghe
alla LPGA.

b217 Procedura di richiamo 1 L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS218) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il
registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

2 Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente
legge e dalla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da
raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti
nonché la sicurezza dei dati.


Art. 67


219

Rimborso delle spese

1 Nei limiti di una gestione razionale, l'assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese
d'esercizio derivanti dall'applicazione della presente legge. Il Consiglio federale
determina le spese computabili.


Art. 68


220

213

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2685; FF 2000 205). Nuovo testo
giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453
3470; FF 2002 715).

214

RS 830.1

215

RS 661

216

RS 831.10

217

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2685;
FF 2000 205).

218

RS 831.10

219

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal
1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

220

Abrogato dal n. 6 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

Assicurazione per l'invalidità 30

831.20

Capo quinto: Il contenzioso e le disposizioni penali

Art. 69


221

Rimedi giuridici: disposizioni particolari 1 In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA222, i ricorsi contro decisioni, comprese
quelle su opposizione, degli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle
assicurazioni del luogo dell'ufficio AI.223 2 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono
giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero. Il Consiglio
federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86
LAVS224 sono applicabili per analogia.


Art. 70

Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della legge sull'AVS225 sono applicabili alle persone che violano
le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.

Parte seconda: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi I. La collaborazione dei servizi specializzati dell'aiuto agli invalidi

Art. 71


226

II. I sussidi alle istituzioni

Art. 72


227


Art. 73

Stabilimenti, laboratori e case per invalidi 1 L'assicurazione assegna sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di stabilimenti e laboratori pubblici e privati di utilità pubblica che, in misura
essenziale, eseguono provvedimenti d'integrazione. Ne sono esclusi gli stabilimenti 221

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

222

RS 830.1

223

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

224

RS 831.10

225

RS 831.10

226

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3 a revisione dell'AI) (RU 1991 2377: FF 1988 II 1149).

227

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

LAI

31

831.20

e i laboratori destinati all'attuazione di provvedimenti sanitari in ambito ospedaliero.228 2 L'assicurazione può assegnare sussidi: a.

per l'esercizio degli istituti indicati nel capoverso 1; b.229 per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di laboratori d'occupazione permanente, pubblici o riconosciuti d'utilità pubblica, e per i loro sovraccosti di esercizio dovuti all'occupazione di invalidi. Vale come occupazione
permanente anche un'attività priva d'utilità economica; c.230 Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di case che accolgono gli invalidi per un soggiorno limitato o continuo, nonché per i loro sovraccosti
d'esercizio.

3 I sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 continuano ad essere versati se le persone collocate in detti istituti raggiungono l'età che dà diritto alla rendita AVS.231

Art. 74

Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi e centri di formazione
del personale specializzato 1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale, in particolare per le spese cagionate dall'adempimento dei compiti seguenti: a.

consulenza e assistenza per gli invalidi; b.

consulenza per i congiunti degli invalidi; c.

organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; d.

istruzione e perfezionamento del personale insegnante e specializzato per
l'assistenza, la formazione e l'integrazione professionale degli invalidi.

2 I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età
che dà diritto alla rendita AVS.232

Art. 75

Disposizioni comuni

1 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi indicati negli articoli 73 e 74.
Esso può subordinare l'assegnazione dei sussidi ad altre condizioni o a oneri.

228

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987
OAI (RS 831.201).

229

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

230

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

231

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455;
FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).

232

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455;
FF 1985 I 17). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. mod. 21 gen. 1987 OAI (RS 831.201).

Assicurazione per l'invalidità 32

831.20

2 Il diritto ai sussidi dell'assicurazione cade per quanto le spese che li giustificano,
conformemente agli articoli 72, 73, 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi.233
bis234 Rimedi giuridici

1 Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74
può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la
vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale.235 2 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di ricorso. Ne disciplina
l'organizzazione e la procedura.

3 Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un
ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

III. ...


Art. 76


236

Parte terza: Il finanziamento

Art. 77

Cespiti

1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: a.

dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3; b.

dai contributi degli enti pubblici; 233

Vedi nondimeno gli art. 4 cpv. 2 lett. b e 7 cpv. 3 della LF del 5 ott. 1984 sulle
prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
(RS 341).

234

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

236

Abrogato dal n. 1 dell'all. della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

LAI

33

831.20

c.237 dagli interessi del Fondo di compensazione; d.238 dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.

2 L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico.239

Art. 78


240

Contributi dell'ente pubblico 1 Al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione partecipano: a.

la Confederazione con il 37,5 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per
grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera a; b.

i Cantoni con il 12,5 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione;
da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per grandi invalidi
secondo il capoverso 2 lettera b.

2 L'assegno per grandi invalidi è finanziato: a.

per l'87,5 per cento dalla Confederazione; b.

per il 12,5 per cento dai Cantoni.

3 Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 LAVS241 sono applicabili per analogia.

bis242 Computo dei contributi cantonali Il Consiglio federale, consultati i governi cantonali, disciplina il computo dei contributi dei Cantoni. Sono determinanti per questo computo: a.243 la somma delle prestazioni individuali in denaro e in natura versate agli assicurati in ogni Cantone;

b.

la capacità finanziaria dei Cantoni.

237

Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

238

Introdotta dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

239

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17). Nuovo testo
giusta il n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera
da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

240 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722;
FF 1999 5092).

241 RS

831.10

242

Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

243

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assicurazione per l'invalidità 34

831.20


Art. 79

Contabilità

1 Nel Fondo di compensazione previsto nell'articolo 107 LAVS244 sono conteggiate
tutte le entrate, di cui all'articolo 77, e tutte le uscite, di cui agli articoli 4-51, 66, 67
e 71-76 nonché le uscite causate da regressi di cui agli articoli 72-75 LPGA245.246 2 Le entrate e uscite dell'assicurazione per l'invalidità sono registrate in un conto
separato.


Art. 80


247

Vigilanza sull'equilibrio finanziario Le disposizioni della legge sull'AVS248 concernenti la vigilanza sull'equilibrio
finanziario sono applicabili per analogia.

Parte quarta:249 Relazione con il diritto europeo Art. 80a250 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71251 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: 244

RS 831.10

245

RS 830.1

246

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

247

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

248

RS 831.10

249 Introdotta dal n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

250

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

251

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima
volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

LAI

35

831.20

a.

l'Accordo del 21 giugno 1999252 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e

n. 574/72253

nella loro versione aggiornata254; b.

l'Accordo del 21 giugno 2001255 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata256.

Parte quinta:257 Disposizioni finali e transitorie

Art. 81


258



Art. 82

252

RS 0.142.112.681 253

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

254

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

255

RS 0.632.31; FF 2001 4499 256

RS 0.831.106.1/.11 257 Originaria parte quarta.

258

Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

259

RS 831.10. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

260

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

261

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

262

Questa disp. è ora abrogata.

Assicurazione per l'invalidità 36

831.20


Art. 24bis
(nuovo)
265 ...


Art. 28bis

268 (nuovo) ...


Art. 33bis
(nuovo)
...


Art. 85
cpv. 1 periodo 3 (nuovo) e 2
269 ...


Art. 83

Modificazione di altre leggi federali 1 ...270

2 ...271

263

Questa disp. è ora abrogata.

264

Questa disp. è ora abrogata.

265

Questa disp. è ora abrogata.

266

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

267

Questa disp. è ora abrogata.

268

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

269 Questa

disp.

è ora abrogata.

270

Abrogato dal n. 14 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

271

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

LAI

37

831.20


Art. 84


272


Disposizione transitoria 1 Le persone già invalide prima dell'entrata in vigore della presente legge sono
legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che
l'invalidità si sia manifestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2 e 3 ...273


Art. 86

Entrata in vigore ed esecuzione 1 Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere
tutte le misure per l'attuazione tempestiva dell'assicurazione.

2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le
necessarie disposizioni.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1960274
Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959275 Disposizioni finali della modificazione del 24 giugno 1977276
(9a revisione dell'AVS) a. ...

b. Adeguamento del supplemento al reddito annuo medio Per le rendite in corso, il supplemento al reddito annuo medio giusta l'articolo 36
capoverso 3277 della LAI continua ad essere assegnato anche se cambiano il genere
della rendita e le basi di calcolo.

c. ...

d. ...

1 ...

2 Le rendite semplici straordinarie d'invalidità, senza limiti di reddito, già in corso a
favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della nona revisione della LAVS.

272

Abrogato dal n. II 410 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

273

Abrogati dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

274

DCF del 28 set. 1959 (RU 1959 871).

275

DCF del 28 set. 1959 (RU 1959 871).

276

RU 1978 391 n. III 2; FF 1976 III 1 277 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

Assicurazione per l'invalidità 38

831.20

e. Responsabilità dell'assicurazione e regresso nei confronti
dei terzi responsabili
L'articolo 11 LAI e gli articoli 72-75 LPGA278 si applicano ai casi in cui l'evento
che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.279 f. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, contemplate
nella legge federale del 30 giugno 1972280 sull'ottava revisione dell'AVS (capo
VIII/2), sono abrogate.

Disposizioni finali della modificazione del 9 ottobre 1986281
(2a revisione dell'AI) 1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite
d'invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.

2 Le rendite assegnate in base a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge. Se la revisione rileva un grado d'invalidità del 33 1/3 per cento almeno, l'importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti
per i casi di rigore.

3 Il Consiglio federale disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo diritto per gli
assicurati all'estero.

Disposizioni finali della modificazione del 22 marzo 1991282 1 I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente legge.

2 I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno
sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

278

RS 830.1

279

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

280

RU 1972 2314 281

RU 1987 447 n. III, FF 1985 I 17 282

RU 1991 2377 n. III; FF 1988 II 1149

LAI

39

831.20

Disposizioni finali della modificazione del 7 ottobre 1994283
(10a revisione dell'AVS) 1 Le lettere c capoversi 1-9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla legge sull'AVS284 si applicano per analogia.

2 ...

3 L'articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d'integrazione sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione.

4 Le disposizioni transitorie dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sull'AVS si
applicano per analogia.

Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 2000285 1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono
assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo
durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente
legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del
pensionamento.286

2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e
sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione. 287 3 Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte
all'assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d'invalidità anche se non
spettasse loro una rendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1bis.

4 Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al
momento dell'insorgenza dell'invalidità possono sollecitare un riesame del loro
diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

5 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero invalidi
continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza
dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia
di reddito.

283

RU 1996 n. II 1 2466; FF 1990 II 1 284

RS 831.10

285 RU

2000 2677 all. n.1; FF 1999 4303 286 In vigore dal 1° apr. 2000.

287 In vigore dal 1° apr. 2000.

Assicurazione per l'invalidità 40

831.20

Disposizioni finali della modificazione del 14 dicembre 2001 288

1 Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in
vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001289 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere
assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto
50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato
fino all'età legale di pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in
Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell'importo che
ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia
di redditi.

288

RU 2002 688; FF 2001 4435 289

RS 0.632.31; FF 2001 4499