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1

Ordinanza

sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) del 28 maggio 1997 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 della legge del 29 aprile 19981
sull'agricoltura (LAgr),2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio 1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che sono iscritti nel registro federale sono protette.

2

Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza.

3

Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall'ordinanza del 7 dicembre 19983 sul vino.4


Art. 2

Denominazione di origine 1

Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione o di tale luogo; b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani;

c. che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata.

2

Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.

RU 1997 1198 1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

3 RS

916.140

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

910.12

Agricoltura

2

910.12


Art. 3

Indicazione geografica Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione o di tale luogo; b. di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e

c. che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata.


Art. 4

Denominazione generica 1

Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica.

2

Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa.

3

Per determinare se una denominazione è divenuta generica, si tiene conto: a. dell'opinione dei produttori e dei consumatori, segnatamente della regione in cui il nome ha la sua origine; b. delle legislazioni cantonali.

a5 Denominazioni omonime 1

Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già registrata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati.

2

L'utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall'utilizzazione di quella già registrata, al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 5

Diritto di presentare la domanda 1

Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio) una domanda di registrazione.

2

Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto: a. quelli che producono la materia prima; 5

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 3

910.12

b. quelli che trasformano il prodotto; c. quelli che lo elaborano.


Art. 6

Contenuto della domanda 1

La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte.

2

Contiene in particolare: a. il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività;

b. la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare; c. gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; d. gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica del prodotto);

e. gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico ); f.

la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti.

3

Deve essere corredata di un elenco degli obblighi.


Art. 7

Elenco degli obblighi 1

L'elenco degli obblighi comprende: a. il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l'indicazione geografica;

b. la delimitazione dell'area geografica; c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;

d. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; e.6 la designazione di uno o più organismi di certificazione; f.

gli elementi specifici dell'etichettatura.

2

Esso può pure comprendere gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell'area geografica determinata.7

6

Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

Agricoltura

4

910.12


Art. 8

Pareri

1

L'Ufficio chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22).

2

Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.


Art. 9

Decisione e pubblicazione 1

L'Ufficio decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione.

2

Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell'elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 10

Opposizione 1 Possono opporsi alla registrazione: a. le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione; b. i Cantoni.

2

L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'Ufficio entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione.

3

Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione: a. la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 o 3; b. la denominazione è considerata generica; c. il raggruppamento non è rappresentativo; d.8 la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parecchio tempo.


Art. 11

Decisione su opposizione 1

L'Ufficio decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione.

2

Sente parimenti l'Istituto federale della proprietà intellettuale nel caso in cui l'opposizione si basa sul motivo menzionato all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.


Art. 12

Registrazione e pubblicazione 1

La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: a. se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti; b. se eventuali opposizioni sono state respinte.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 5

910.12

2

La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 13

Registro

1

L'Ufficio tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

2

Il registro contiene: a. la denominazione, la menzione DOP (denominazione d'origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero; b. il nome del raggruppamento; c. l'elenco degli obblighi; d. la data della registrazione; e. la data della pubblicazione della registrazione.

3

Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.


Art. 14

Modifica dell'elenco degli obblighi 1

Le modifiche dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni.

2

Se il raggruppamento chiede di designare un nuovo organismo di certificazione o di eliminarne uno, l'Ufficio decide senza applicare la procedura di registrazione.

Sezione 2a: Procedura di

cancellazione9

Art. 15

10 1 L'Ufficio cancella la registrazione di una denominazione protetta: a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo mantenimento, b. se è accertato che il rispetto dell'elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati.

2

L'Ufficio consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione e sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.

3

La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

10 Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

11 RS

172.021

Agricoltura

6

910.12

Sezione 3: Protezione

Art. 16

Impiego della menzione DOP o IGP 1

Soltanto una denominazione di origine registrata può recare la menzione denominazione d'origine (DO) o denominazione di origine protetta (DOP) oppure denominazione di origine controllata (DOC).

2

Soltanto un'indicazione geografica registrata può recare la menzione indicazione geografica (IG) o indicazione geografica protetta (IGP).


Art. 17

Estensione della protezione 1

L'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato: a. per ogni prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi; b. per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta.

2

Il capoverso 1 è applicabile segnatamente: a. se la denominazione registrata è imitata o evocata; b. se è tradotta; c. se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili;

d. se la provenienza del prodotto è indicata.

3

Sono parimenti vietati: a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;

b. qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in errore sull'origine del prodotto;

c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto.

a12 Prodotti che non adempiono il capitolato d'oneri I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 143).

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 7

910.12

Sezione 4: Controllo

Art. 18

Denominazione dell'organismo di certificazione 1

Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un'indicazione geografica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell'elenco degli obblighi il controllo della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto.

2

Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime relative al controllo.13


Art. 19

Organismi di certificazione 1

Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199614 sull'accreditamento e sulla designazione.

2

L'Ufficio riconosce, dopo aver udito il Servizio d'accreditamento svizzero, gli organismi esteri d'accreditamento che desiderano svolgere la loro attività sul territorio svizzero, se sono in grado di comprovare qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. Essi dovranno in particolare dimostrare di essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera.

3

È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199515 sugli ostacoli tecnici al commercio.


Art. 20

Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione segnalano all'Ufficio e ai chimici cantonali competenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.


Art. 21

16 Autorità esecutiva

1

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio fatto salvo il capoverso 2.

Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull'agricoltura.

2

L'esecuzione secondo la legislazione sulle derrate alimentari della Sezione 3 della presente ordinanza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

3

Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio e agli organismi di certificazione. 4

L'Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall'ordinanza del 17 giugno 199617 sull'accreditamento e sulla designazione. Esso può emanare istruzioni.

13 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

14

RS 946.512

15

RS 946.51

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

17 RS

946.512

Agricoltura

8

910.12

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 22

Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1

Il Dipartimento federale dell'economia18 istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

2

La Commissione consiglia l'Ufficio nell'esecuzione della presente ordinanza.

3

Consiglia le autorità competenti in merito alle misure di protezione delle denominazioni registrate.


Art. 23


19



Art. 24


Modifica del diritto previgente L'ordinanza del 1° marzo 199520 sulle derrate alimentari (ODerr) è modificata come segue: Art. 75
cpv. 1 e 2
...

Art. 84
cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 123 cpv. 4 terza frase ...


Art. 204
cpv. 4 lett. b
...


Art. 428
cpv. 2 seconda frase
...

18 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

19 Abrogata dal n. III cpv. 2 n. 1 dell'O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).

20

RS 817.02. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 9

910.12


Art. 25


21



Art. 26


22
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

21 Abrogato dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379).

22 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 n. 1 dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Agricoltura

10

910.12

Allegato23

(art. 15)

23 Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).