1
Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) del 28 maggio 1997 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 della legge del 29 aprile 19981
sull'agricoltura (LAgr),2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Principio 1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che sono iscritti nel registro federale sono protette.
2
Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza.
3
Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall'ordinanza del 7 dicembre 19983 sul vino.4
Art. 2
Denominazione di origine 1
Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione o di tale luogo; b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani;
c. che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata.
2
Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.
RU 1997 1198 1 RS
910.1
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
3 RS
916.140
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
910.12
Agricoltura
2
910.12
Art. 3
Indicazione geografica Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione o di tale luogo; b. di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e
c. che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata.
Art. 4
Denominazione generica 1
Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica.
2
Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa.
3
Per determinare se una denominazione è divenuta generica, si tiene conto: a. dell'opinione dei produttori e dei consumatori, segnatamente della regione in cui il nome ha la sua origine; b. delle legislazioni cantonali.
a5 Denominazioni omonime 1
Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già registrata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati.
2
L'utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall'utilizzazione di quella già registrata, al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.
Sezione 2: Procedura di registrazione
Art. 5
Diritto di presentare la domanda 1
Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio) una domanda di registrazione.
2
Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto: a. quelli che producono la materia prima; 5
Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 3
910.12
b. quelli che trasformano il prodotto; c. quelli che lo elaborano.
Art. 6
Contenuto della domanda 1
La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte.
2
Contiene in particolare: a. il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività;
b. la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare; c. gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; d. gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica del prodotto);
e. gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico ); f.
la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti.
3
Deve essere corredata di un elenco degli obblighi.
Art. 7
Elenco degli obblighi 1
L'elenco degli obblighi comprende: a. il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
b. la delimitazione dell'area geografica; c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;
d. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; e.6 la designazione di uno o più organismi di certificazione; f.
gli elementi specifici dell'etichettatura.
2
Esso può pure comprendere gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell'area geografica determinata.7
6
Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
7
Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
Agricoltura
4
910.12
Art. 8
Pareri
1
L'Ufficio chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22).
2
Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.
Art. 9
Decisione e pubblicazione 1
L'Ufficio decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione.
2
Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell'elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 10
Opposizione 1 Possono opporsi alla registrazione: a. le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione; b. i Cantoni.
2
L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'Ufficio entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione.
3
Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione: a. la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 o 3; b. la denominazione è considerata generica; c. il raggruppamento non è rappresentativo; d.8 la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parecchio tempo.
Art. 11
Decisione su opposizione 1
L'Ufficio decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione.
2
Sente parimenti l'Istituto federale della proprietà intellettuale nel caso in cui l'opposizione si basa sul motivo menzionato all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Art. 12
Registrazione e pubblicazione 1
La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: a. se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti; b. se eventuali opposizioni sono state respinte.
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 5
910.12
2
La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 13
Registro
1
L'Ufficio tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
2
Il registro contiene: a. la denominazione, la menzione DOP (denominazione d'origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero; b. il nome del raggruppamento; c. l'elenco degli obblighi; d. la data della registrazione; e. la data della pubblicazione della registrazione.
3
Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.
Art. 14
Modifica dell'elenco degli obblighi 1
Le modifiche dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni.
2
Se il raggruppamento chiede di designare un nuovo organismo di certificazione o di eliminarne uno, l'Ufficio decide senza applicare la procedura di registrazione.
Sezione 2a: Procedura di
cancellazione9
Art. 15
10 1 L'Ufficio cancella la registrazione di una denominazione protetta: a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo mantenimento, b. se è accertato che il rispetto dell'elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati.
2
L'Ufficio consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione e sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.
3
La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
9
Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
10 Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
11 RS
172.021
Agricoltura
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910.12
Sezione 3: Protezione
Art. 16
Impiego della menzione DOP o IGP 1
Soltanto una denominazione di origine registrata può recare la menzione denominazione d'origine (DO) o denominazione di origine protetta (DOP) oppure denominazione di origine controllata (DOC).
2
Soltanto un'indicazione geografica registrata può recare la menzione indicazione geografica (IG) o indicazione geografica protetta (IGP).
Art. 17
Estensione della protezione 1
L'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato: a. per ogni prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi; b. per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta.
2
Il capoverso 1 è applicabile segnatamente: a. se la denominazione registrata è imitata o evocata; b. se è tradotta; c. se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili;
d. se la provenienza del prodotto è indicata.
3
Sono parimenti vietati: a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;
b. qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in errore sull'origine del prodotto;
c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto.
a12 Prodotti che non adempiono il capitolato d'oneri I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione.
12 Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 143).
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 7
910.12
Sezione 4: Controllo
Art. 18
Denominazione dell'organismo di certificazione 1
Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un'indicazione geografica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell'elenco degli obblighi il controllo della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto.
2
Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime relative al controllo.13
Art. 19
Organismi di certificazione 1
Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199614 sull'accreditamento e sulla designazione.
2
L'Ufficio riconosce, dopo aver udito il Servizio d'accreditamento svizzero, gli organismi esteri d'accreditamento che desiderano svolgere la loro attività sul territorio svizzero, se sono in grado di comprovare qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. Essi dovranno in particolare dimostrare di essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera.
3
È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199515 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 20
Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione segnalano all'Ufficio e ai chimici cantonali competenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.
Art. 21
16 Autorità esecutiva
1
L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio fatto salvo il capoverso 2.
Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull'agricoltura.
2
L'esecuzione secondo la legislazione sulle derrate alimentari della Sezione 3 della presente ordinanza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.
3
Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio e agli organismi di certificazione. 4
L'Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall'ordinanza del 17 giugno 199617 sull'accreditamento e sulla designazione. Esso può emanare istruzioni.
13 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
14
RS 946.512
15
RS 946.51
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
17 RS
946.512
Agricoltura
8
910.12
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 22
Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1
Il Dipartimento federale dell'economia18 istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
2
La Commissione consiglia l'Ufficio nell'esecuzione della presente ordinanza.
3
Consiglia le autorità competenti in merito alle misure di protezione delle denominazioni registrate.
Art. 23
19
Art. 24
Modifica del diritto previgente L'ordinanza del 1° marzo 199520 sulle derrate alimentari (ODerr) è modificata come segue: Art. 75
cpv. 1 e 2 ...
Art. 84
cpv. 2 e 3 Abrogati Art. 123 cpv. 4 terza frase ...
Art. 204
cpv. 4 lett. b ...
Art. 428
cpv. 2 seconda frase ...
18 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
19 Abrogata dal n. III cpv. 2 n. 1 dell'O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).
20
RS 817.02. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 9
910.12
Art. 25
21
Art. 26
22
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.
21 Abrogato dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379).
22 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 n. 1 dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Agricoltura
10
910.12
Allegato23
(art. 15)
23 Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).