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1

Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
del 28 maggio 1997 (Stato 22 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 16 della legge sull'agricoltura1,2 ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio

1

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che sono iscritti nel registro federale sono protette.

2

Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza.

3

Le denominazioni dei vini sono rette dal decreto federale del 19 giugno 19923 sulla viticoltura.


Art. 2

Denominazione di origine 1

Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a.

originario di tale regione o di tale luogo; b.

le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; c.

che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata.

2

Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.

RU 1997 1198 1

RS 910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

3

[RU 1992 1986, 1997 1216. RU 1993 3033 all. lett. h]. Vedi ora la L del 29 apr. 1998
sull'agricoltura (RS 910.1).

910.12

Agricoltura

2

910.12


Art. 3

Indicazione geografica Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione o di un
luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a.

originario di tale regione o di tale luogo; b.

di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e c.

che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata.


Art. 4

Denominazione generica 1

Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica.

2

Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa.

3

Per determinare se una denominazione è divenuta generica, si tiene conto: a.

dell'opinione dei produttori e dei consumatori, segnatamente della regione in
cui il nome ha la sua origine; b.

delle legislazioni cantonali.

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 5

Diritto di presentare la domanda 1

Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio) una domanda di registrazione.

2

Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto: a.

quelli che producono la materia prima; b.

quelli che trasformano il prodotto; c.

quelli che lo elaborano.


Art. 6

Contenuto della domanda 1

La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte.

2

Contiene in particolare: a.

il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività; b.

la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare; c.

gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica;

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 3

910.12

d.

gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica
del prodotto);

e.

gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente
geografico );

f.

la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti.

3

Deve essere corredata di un elenco degli obblighi.


Art. 7

Elenco degli obblighi L'elenco degli obblighi comprende: a.

il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l'indicazione
geografica;

b.

la delimitazione dell'area geografica; c.

la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; d.

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; e.4

la designazione di uno o più organismi di certificazione; f.

gli elementi specifici dell'etichettatura.


Art. 8

Pareri

1

L'Ufficio chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22).

2

Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.


Art. 9

Decisione e pubblicazione 1

L'Ufficio decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione.

2

Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell'elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 10

Opposizione

1

Possono opporsi alla registrazione: a.

le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione; b.

i Cantoni.

4

Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

Agricoltura

4

910.12

2

L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'Ufficio entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione.

3

Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione: a.

la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 o 3; b.

la denominazione è considerata generica; c.

il raggruppamento non è rappresentativo; d.

la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una
denominazione completamente o parzialmente omonimo, conosciuto e rinomato, utilizzato da parecchio tempo.


Art. 11

Decisione su opposizione 1

L'Ufficio decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione.

2

Sente parimenti l'Istituto federale della proprietà intellettuale nel caso in cui l'opposizione si basa sul motivo menzionato all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.


Art. 12

Registrazione e pubblicazione 1

La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: a.

se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti; b.

se eventuali opposizioni sono state respinte.

2

La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 13

Registro

1

L'Ufficio tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

2

Il registro contiene: a.

la denominazione, la menzione DOP (denominazione d'origine protetta) o
IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero; b.

il nome del raggruppamento; c.

l'elenco degli obblighi; d.

la data della registrazione; e.

la data della pubblicazione della registrazione.

3

Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.


Art. 14

Modifica dell'elenco degli obblighi 1

Le modifiche dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni.

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 5

910.12

2

Se il raggruppamento chiede di designare un nuovo organismo di certificazione o di eliminarne uno, l'Ufficio decide senza applicare la procedura di registrazione.


Art. 15


5

Sezione 3: Protezione

Art. 16

Impiego della menzione DOP o IGP 1

Soltanto una denominazione di origine registrata può recare la menzione denominazione d'origine (DO) o denominazione di origine protetta (DOP) oppure denominazione di origine controllata (DOC).

2

Soltanto un'indicazione geografica registrata può recare la menzione indicazione geografica (IG) o indicazione geografica protetta (IGP).


Art. 17

Estensione della protezione 1

L'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato: a.

per ogni prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi; b.

per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione
della denominazione protetta.

2

Il capoverso 1 è applicabile segnatamente: a.

se la denominazione registrata è imitata o evocata; b.

se è tradotta;

c.

se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo»,
«imitazione», «secondo la ricetta» o simili; d.

se la provenienza del prodotto è indicata.

3

Sono parimenti vietati: a.

qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura,
alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto; b.

qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in errore sull'origine del prodotto; c.

qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto.

5

Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

Agricoltura

6

910.12

a6 Prodotti che non adempiono il capitolato d'oneri I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni
per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata,
ma che prima della pubblicazione della domanda d'iscrizione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque
anni dopo la pubblicazione della registrazione sempreché dall'etichettatura risulti
chiaramente che le condizioni per l'impiego della denominazione non sono adempite.

Sezione 4: Controllo

Art. 18

Denominazione dell'organismo di certificazione 1

Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un'indicazione geografica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell'elenco degli obblighi
il controllo della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto.

2 Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime relative al controllo.7

Art. 19

Organismi di certificazione 1

Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 19968 sull'accreditamento e sulla designazione.

2

L'Ufficio riconosce, dopo aver udito il Servizio d'accreditamento svizzero, gli organismi esteri d'accreditamento che desiderano svolgere la loro attività sul territorio
svizzero, se sono in grado di comprovare qualifiche equivalenti a quelle richieste in
Svizzera. Essi dovranno in particolare dimostrare di essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera.

3

È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19959 sugli ostacoli tecnici al commercio.


Art. 20

Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione segnalano all'Ufficio e ai chimici cantonali competenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.

6

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379).

7

Introdotto dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

8

RS 946.512

9

RS 946.51

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 7

910.12


Art. 21

Sorveglianza

1

L'Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall'ordinanza del 17 giugno 199610 sull'accreditamento e sulla designazione.

2

I Cantoni sono incaricati del controllo dell'utilizzazione delle denominazioni protette nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione sulle derrate alimentari.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 22

Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche

1

Il Dipartimento federale dell'economia11 istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

2

La Commissione consiglia l'Ufficio nell'esecuzione della presente ordinanza.

3

Consiglia le autorità competenti in merito alle misure di protezione delle denominazioni registrate.


Art. 23

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 10 dicembre 198112 concernente la designazione dei formaggi svizzeri è abrogata con effetto dal 1° luglio 2002.


Art. 24

Modifica del diritto previgente L'ordinanza del 1° marzo 199513 sulle derrate alimentari (ODerr) è modificata come
segue:


Art. 75
cpv. 1 e 2
...


Art. 84
cpv. 2 e 3
Abrogati


Art. 123
cpv. 4 terza frase
...

10

RS 946.512

11

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

12

[RU 1982 3, 1990 765, 1995 3463] 13

RS 817.02. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Agricoltura

8

910.12


Art. 204
cpv. 4 lett. b
...


Art. 428
cpv. 2 seconda frase
...


Art. 25


14



Art. 26

Entrata in vigore

1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

2

L'abrogazione degli articoli 75 capoversi 1 e 2 lettere a-e e 84 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 1° marzo 199515 sulle derrate alimentari (art. 24) entra in vigore il 1°
luglio 2002.

14

Abrogato dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379).

15

RS 817.02

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 9

910.12

Allegato16

(art. 15)

16

Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

Agricoltura

10

910.12