1
Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP) del 28 maggio 1997 (Stato 23 gennaio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 16 della legge sull'agricoltura1,2 ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Principio
1
Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che sono iscritti nel registro federale sono protette.
2
Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza.
3
Le denominazioni dei vini sono rette dal decreto federale del 19 giugno 19923 sulla viticoltura.
Art. 2
Denominazione di origine 1
Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a.
originario di tale regione o di tale luogo; b.
le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; c.
che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata.
2
Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.
RU 1997 1198 1
RS 910.1
2
Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
3
[RU 1992 1986, 1997 1216. RU 1993 3033 all. lett. h]. Vedi ora la L del 29 apr. 1998
sull'agricoltura (RS 910.1).
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Agricoltura
2
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Art. 3
Indicazione geografica Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione o di un
luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a.
originario di tale regione o di tale luogo; b.
di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e c.
che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata.
Art. 4
Denominazione generica 1
Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica.
2
Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa.
3
Per determinare se una denominazione è divenuta generica, si tiene conto: a.
dell'opinione dei produttori e dei consumatori, segnatamente della regione in
cui il nome ha la sua origine; b.
delle legislazioni cantonali.
Sezione 2: Procedura di registrazione
Art. 5
Diritto di presentare la domanda 1
Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio) una domanda di registrazione.
2
Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto: a.
quelli che producono la materia prima; b.
quelli che trasformano il prodotto; c.
quelli che lo elaborano.
Art. 6
Contenuto della domanda 1
La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte.
2
Contiene in particolare: a.
il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività; b.
la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare; c.
gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica;
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 3
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d.
gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica
del prodotto);
e.
gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente
geografico );
f.
la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti.
3
Deve essere corredata di un elenco degli obblighi.
Art. 7
Elenco degli obblighi L'elenco degli obblighi comprende: a.
il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l'indicazione
geografica;
b.
la delimitazione dell'area geografica; c.
la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; d.
la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; e.4
la designazione di uno o più organismi di certificazione; f.
gli elementi specifici dell'etichettatura.
Art. 8
Pareri
1
L'Ufficio chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22).
2
Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.
Art. 9
Decisione e pubblicazione 1
L'Ufficio decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione.
2
Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell'elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 10
Opposizione
1
Possono opporsi alla registrazione: a.
le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione; b.
i Cantoni.
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Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
Agricoltura
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2
L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'Ufficio entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione.
3
Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione: a.
la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 o 3; b.
la denominazione è considerata generica; c.
il raggruppamento non è rappresentativo; d.
la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una
denominazione completamente o parzialmente omonimo, conosciuto e rinomato, utilizzato da parecchio tempo.
Art. 11
Decisione su opposizione 1
L'Ufficio decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione.
2
Sente parimenti l'Istituto federale della proprietà intellettuale nel caso in cui l'opposizione si basa sul motivo menzionato all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Art. 12
Registrazione e pubblicazione 1
La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: a.
se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti; b.
se eventuali opposizioni sono state respinte.
2
La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 13
Registro
1
L'Ufficio tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
2
Il registro contiene: a.
la denominazione, la menzione DOP (denominazione d'origine protetta) o
IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero; b.
il nome del raggruppamento; c.
l'elenco degli obblighi; d.
la data della registrazione; e.
la data della pubblicazione della registrazione.
3
Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.
Art. 14
Modifica dell'elenco degli obblighi 1
Le modifiche dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni.
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 5
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2
Se il raggruppamento chiede di designare un nuovo organismo di certificazione o di eliminarne uno, l'Ufficio decide senza applicare la procedura di registrazione.
Art. 15
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Art. 16
Impiego della menzione DOP o IGP 1
Soltanto una denominazione di origine registrata può recare la menzione denominazione d'origine (DO) o denominazione di origine protetta (DOP) oppure denominazione di origine controllata (DOC).
2
Soltanto un'indicazione geografica registrata può recare la menzione indicazione geografica (IG) o indicazione geografica protetta (IGP).
Art. 17
Estensione della protezione 1
L'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato: a.
per ogni prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi; b.
per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione
della denominazione protetta.
2
Il capoverso 1 è applicabile segnatamente: a.
se la denominazione registrata è imitata o evocata; b.
se è tradotta;
c.
se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo»,
«imitazione», «secondo la ricetta» o simili; d.
se la provenienza del prodotto è indicata.
3
Sono parimenti vietati: a.
qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura,
alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto; b.
qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in errore sull'origine del prodotto; c.
qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto.
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Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
Agricoltura
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a6 Prodotti che non adempiono il capitolato d'oneri I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni
per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata,
ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi
legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque
anni dopo la pubblicazione della registrazione.
Sezione 4: Controllo
Art. 18
Denominazione dell'organismo di certificazione 1
Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un'indicazione geografica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell'elenco degli obblighi
il controllo della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto.
2 Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime relative al controllo.7
Art. 19
Organismi di certificazione 1
Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 19968 sull'accreditamento e sulla designazione.
2
L'Ufficio riconosce, dopo aver udito il Servizio d'accreditamento svizzero, gli organismi esteri d'accreditamento che desiderano svolgere la loro attività sul territorio
svizzero, se sono in grado di comprovare qualifiche equivalenti a quelle richieste in
Svizzera. Essi dovranno in particolare dimostrare di essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera.
3
È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19959 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 20
Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione segnalano all'Ufficio e ai chimici cantonali competenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.
Art. 21
Sorveglianza
1
L'Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall'ordinanza del 17 giugno 199610 sull'accreditamento e sulla designazione.
6
Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 143).
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Introdotto dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
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RS 946.512
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RS 946.51
10
RS 946.512
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 7
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I Cantoni sono incaricati del controllo dell'utilizzazione delle denominazioni protette nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione sulle derrate alimentari.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 22
Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
1
Il Dipartimento federale dell'economia11 istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
2
La Commissione consiglia l'Ufficio nell'esecuzione della presente ordinanza.
3
Consiglia le autorità competenti in merito alle misure di protezione delle denominazioni registrate.
Art. 23
Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 10 dicembre 198112 concernente la designazione dei formaggi svizzeri è abrogata con effetto dal 1° luglio 2002.
Art. 24
Modifica del diritto previgente L'ordinanza del 1° marzo 199513 sulle derrate alimentari (ODerr) è modificata come
segue:
Art. 75
cpv. 1 e 2 ...
Art. 84
cpv. 2 e 3
Abrogati
Art. 123
cpv. 4 terza frase ...
Art. 204
cpv. 4 lett. b ...
Art. 428
cpv. 2 seconda frase ...
11
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
12
[RU 1982 3, 1990 765, 1995 3463] 13
RS 817.02. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.
Agricoltura
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Art. 25
14
Art. 26
Entrata in vigore
1
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.
2
L'abrogazione degli articoli 75 capoversi 1 e 2 lettere a-e e 84 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 1° marzo 199515 sulle derrate alimentari (art. 24) entra in vigore il
1° luglio 2002.
14
Abrogato dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379).
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RS 817.02
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 9
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Allegato16
(art. 15)
16
Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
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